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84.005

Rapporto sulla politica economica esterna 83/2 con un

Messaggio concernente un accordo commerciale internazionale dell'11 gennaio 1984

Onorevoli presidenti e consiglieri, Ci pregiamo di presentarvi il consueto rapporto sulla politica economica esterna, compilato in virtù dell'articolo 10 della pertinente legge federale del 25 giugno 1982 (RS 946.201).

Secondo il capoverso 1 all'articolo testé citato, noi dobbiamo, almeno una volta all'anno, farvi rapporto sui problemi importanti di politica economica esterna; il capoverso 2 di detto articolo ci fa inoltre obbligo di presentarvi un rapporto ogni sei mesi sui provvedimenti presi giusta la legge o sugli accordi applicati a titolo provvisorio.

Vi proponiamo di prendere atto del presente rapporto e di adottare il decreto federale che approva i provvedimenti economici esterni, qui presentato come allegato 2. Detto decreto concerne l'elenco, riveduto il 6 ottobre 1983, dell'accordo GATT concernente il commercio degli aeromobili civili, nonché la modifica dell'ordinanza sull'importazione e l'esportazione delle barre d'armatura.

Cogliamo l'occasione di questo rapporto per presentarvi anche, come ce ne da facoltà il capoverso 3 del citato articolo 10, un messaggio per l'adesione all'accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali (allegato 14).

Vi proponiamo infine di togliere di ruolo il seguente postulato: 1982 P 82.393 Relazioni con le Comunità Europee (N 8.10.82, Aider) (Allegato 3) Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

] 1 gennaio 1984

1983 - 960 20 Foglio federale. 67° anno. Vol. l

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Schlumpf II cancelliere della Confederazione, Buser

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Compendio La ripresa che, in primavera, albeggiava sui Paesi industrializzati, si è levata un poco nel corso dell'anno, ma con andamento, tuttavia, ineguale assai; essa appare generalmente debole ove la si compari con le riprese del passato.

Negli Stati Uniti, il riavvìo dell'attività economica è risultato più vigoroso del previsto ed ha comportato un rilancio delle importazioni, unico elemento dinamico del commercio mondiale. Per contro, i prodromi di una ripresa si sono manifestati solo molto puntualmente in Europa e soprattutto nella Repubblica federale di Germania e in Gran Bretagna. Ma un aumento degli investimenti generatori di impieghi è indispensabile se si vuole che la tendenza al rilancio, emergente nei Paesi industrializzati, si sviluppi e persista.

L'economia svizzera ha conosciuto anch'essa una leggera ripresa. Come nella maggioranza dei Paesi industrializzati, ma contrariamente all'andamento congiunturale abituale, gli impulsi essenziali provengono dal mercato interno e non dal commercio esterno, che tende attualmente a stagnare (va detto tuttavia che questo commercio ha registrato un netto miglioramento in novembre, ma è ancora troppo presto per affermare che trattasi di un ribaltamento di tendenza). La stagnazione, in termini reali, delle esportazioni e l'accrescimento delle importazioni hanno, con effetto congiunto, aggravato il disavanzo della bilancia commerciale nonostante un miglioramento del rapporto tra prezzo d'importazione e prezzo d'esportazione. Tuttavia, data la ripresa congiunturale incipiente in taluni importanti Paesi industrializzati e visto anche il prospettarsi di un leggero miglioramento degli sbocchi commerciali sui mercati di taluni Paesi dell'OPEP, il commercio esterno dovrebbe pur ravvivarsi e contribuire, nel 1984, a rilanciare la nostra economia.

Inoltre l'evoluzione dei costi interni dovrebbe consentirci di associarci al processo di ripresa su scala internazionale.

Quanto alla cooperazione in Europa occidentale, rileviamo che, dati i problemi e le tensioni nelle relazioni economiche mondiali, il consolidamento delle nostre relazioni con le CE, sulla base dell'accordo di libero scambio, viene ad assumere una particolarissima importanza. Nel settore della politica commerciale multilaterale, passi e sforzi sono stati fatti per abbattere progressivamente
le misure protezioniste instaurate nel corso della recessione, abbattimento che dovrebbe tenere il passo con la ripresa e, per retroazione, favorirla. Nell'ambito della cooperazione economica Nord-Sud, la CNUCED VI si pone come l'avvenimento di spicco, ancorché, di fronte all'ingenza dei problemi, essa abbia conseguito ben pochi risultati concreti. Infine il nostro Paese ha dovuto conchiudere accordi di consolidamento dei debiti con diversi Stati.

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Interazioni tra crescita economica, commercio e finanze

Dopo un triennio di stagnazione e recessione, la zona dell'OCSE scorge ora l'avvio di una ripresa il cui andamento varia tuttavia considerevolmente da Paese a Paese. Gli Stati Uniti vivranno quest'anno una crescita superiore allo sperato; in Europa invece i segni del riavvio economico sembrano ancora molto isolati, ed appaiono soprattutto nella Repubblica federale di Germania. Tra questi due punti di riferimento, il Giappone si situa a mezza strada. Compito della politica economica nazionale e internazionale, come definita nella sessione ministeriale dell'OCSE di maggio (cfr. n. 51), resta, ancora e sempre, quello di tramutare questo rilancio incipiente in un saldo e durevole processo di crescita, generatore di posti di lavoro.

Lo sviluppo futuro dell'economia comporta taluni rischi. A tutt'oggi la ripresa dell'attività economica è sempre rimasta tributaria di un aumento di spese per l'acquisto di beni di consumo e la ricostituzione delle riserve. Ma la condizione indispensabile alla continuità di una tale ripresa resta, innanzitutto, il rilancio degli investimenti, che però manca pur sempre, orbene solo tal rilancio potrebbe condurre a un miglioramento durevole del mercato del lavoro, che permane in situazione invero molto critica. In questo contesto, gli elevati interessi, vincolati strettamente con la politica monetaria attuale di Stati importanti, nonché con la scarsa fiducia nella stabilità delle condizioni internazionali, si pongono come ostacolo all'iniziativa aziendale e la paralizzano.

Lo Stato, dal canto suo, non può «costruire» la crescita. Il compito principale dei governi consiste oggi nel migliorare le condizioni dell'attività privata mediante il mantenimento e il rafforzamento del sistema multilaterale aperto, come anche mediante un allentamento dell'indebitamento, onde rompere il circolo vizioso stagnazione-protezionismo-indebitamento.

La storia del dopoguerra ha chiaramente mostrato il rapporto tra la divisione internazionale del lavoro e l'espansione commerciale, da un lato, e la crescita economica, dall'altro. Il libero scambio rafforza la crescita e questa a sua volta facilita la messa in opera degli adeguamenti strutturali necessari e il ritorno a una politica commerciale più liberale. Durante gli anni di recessione, il traffico internazionale delle merci è rimasto inceppato
da interventi viepiù numerosi, come le frequentissime intese bilaterali sull'esportazione, gli accordi d'organizzazione di mercati specifici (stipulati al di fuori del quadro multilaterale del GATT) o infine anche i sussidi governativi falsanti la concorrenza. Per questa ragione, nella sessione ministeriale dell' OCSE del 1983, si era convenuto di mettere a profitto una ripresa economica per eliminare progressivamente tali ostacoli agli scambi. Questa idea di abbattimento delle misure protezionistiche è stata riaffermata nel vertice economico mondiale successivo di Williamsburg tra i sette principali Paesi industrializzati ed è stata poi sviluppata in occasione di diversi colloqui, sia nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti, sia anche al di fuori di esse. Trattasi di una vasta iniziativa di liberalizzazione che si articola in due direzioni: da una lato, in un'azione immediata, centrata sulla messa in vigore anticipata delle quote ulteriori di riduzioni tariffarie 263

convenute nel Tokyo-Round e, dall'altro, in un programma di più ampio respiro che dovrebbe, dal nostro punto di vista, tendere a migliorare il sistema del GATT, segnatamente circa le clausole di salvaguardia, nonché a ridurre la zona grigia riportandola sotto la disciplina delle regole commerciali convenute a livello multilaterale. La Svizzera ha un grande interesse che il margine di manovra, ottenuto grazie al rilancio economico, venga utilizzato conseguentemente a profitto di un nuovo processo di vera liberalizzazione.

L'indebitamento costituisce un altro motivo massiccio di mantenere aperto il sistema commerciale. Accedere ai mercati dei Paesi industrializzati costituisce, per numerosi Paesi in sviluppo importanti, una premessa essenziale del riassorbimento graduale del loro indebitamento. La prima serie di crisi di pagamenti, iniziatasi nell'estate del 1982 con il Messico, è stata riassorbita grazie all'azione rapida e coordinata delle istituzioni internazionali di finanziamento (segnatamente il Fondo monetario internazionale e la Banca dei regolamenti internazionali), delle principali banche centrali e del sistema delle banche private. Il dispositivo finanziario globale è stato esteso mediante l'ampliamento degli accordi generali di prestito e l'aumento dei relativi fondi, nonché l'accettazione dell'ottavo aumento delle quote del FMI, che ha superato l'ostacolo del Congresso americano; tale dispositivo trovasi dunque ora in grado di concedere, ai Paesi oberati, termini più lunghi per effettuare gli indispensabili adeguamenti. Tuttavia soltanto un miglioramento della bilancia delle divise renderà possibile un risanamento profondo della situazione finanziaria dei detti Paesi. Malauguratamente si ricorre oggi, e citiamo ad esempio il Messico e il Brasile, soprattutto a una drastica compressione delle importazioni, rimedio dubbio dacché non soltanto restringe le possibilità d'esportazione dei Paesi industrializzati, bensì intralcia le importazioni di beni d'investimento, tanto indispensabili allo sviluppo economico futuro dei Paesi oberati stessi.

Questi Paesi devono poter accedere ai mercati del Nord, potenti acquisitori, per trame introiti suppletivi di divise tramite un aumento delle esportazioni.

Se si vuole aiutare efficacemente i Paesi oberati, occorre migliorare le condizioni d'accesso
al mercato per i loro prodotti d'esportazione, ancorché questo miglioramento, per converso, possa colpire taluni settori degli Stati industrializzati se ritardano in fatto di adeguamento strutturale. I Paesi in sviluppo fanno valere che gli investimenti, volti a rinfrancare una loro industria competitiva d'esportazione, presuppongono dei mercati aperti, e ne fanno una loro rivendicazione; dal canto loro, gli Stati industrializzati replicano con rivendicazioni proprie in tema di politica commerciale, vale a dire chiedendo uno snellimento progressivo dei regimi d'importazione nel Terzo Mondo, parallelo allo sviluppo economico, nonché un miglioramento delle condizioni d'accoglimento per gli investimenti diretti. Comunque vi è !a certezza che non mancherebbero i temi per ampi negoziati sulle relazioni economiche Nord-Sud se includessero pure questioni commerciali e finanziarie.

Noi speriamo che i governi utilizzeranno il margine di manovra, conferito loro dall'incipiente ripresa econòmica, per gettare solide fondamenta che 264

consentano all'economia privata di dispiegare le proprie forze, nonché per favorire una crescita durevole, génératrice d'impieghi, mediante una politica commerciale liberale e mezzi finanziari adeguati alla situazione d'indebitamento internazionale. Dati gli stretti rapporti tra crescita, commercio e finanze, si impone una nuova veduta d'insieme dei problemi economici internazionali la quale, generando un dialogo stretto tra enti internazionali specializzati e istanze governative competenti, dovrebbe portare all'impostazione concreta di una strategia di lungo termine veramente credibile.

2 21

Situazione economica attuale Situazione economica mondiale (cfr. allegato 1, tavole 1-3)

Laripresa congiunturale, incipiente per i Paesi industrializzati già in primavera, è venuta accentuandosi un po' nel corso dell'anno; resta tuttavia ineguale e, nell'insieme, debole, specie in paragone con le precedenti riprese. La crescita economica reale dovrebbe raggiungere il 2,3 per cento nella zona dell'OCSE, ma soltanto l'I,5 per cento astraendo dagli Stati Uniti.

In quest'ultimo Paese la ripresa si sviluppa oltre lo sperato: la sinergia di una politica di bilancio espansionista, di una politica monetaria snellita e di un notevole rallentamento del rincaro ha indotto una riattivazione del consumo privato e della costruzione abitativa, nonché un vero ribaltamento della formazione delle riserve. Come rovescio della medaglia si riscontra però la flessione della competitivita dell'economia americana a cagione dell'elevato corso del dollaro. Nell'insieme, l'anticipo ciclico degli Stati Uniti fa sì che la bilancia americana delle operazioni correnti sia divenuta nettamente deficitaria.

Gli effetti positivi dell'espansione statunitense hanno sinora toccato innanzi tutto il Canada e il Giappone. L'economia giapponese, grazie a un aumento delle esportazioni, è riuscita a mantenere un indice di crescita di circa il 3 per cento, quanto meno debole, relativamente alle potenzialità del Paese.

L'accrescimento massiccio dell'eccedenza della bilancia commerciale (un nuovo record di 18 miliardi di dollari durante il semestre da aprile a settembre 1983) minaccia tuttavia di aggravare le tensioni di politica commerciale.

In Europa la congiuntura appare sinora contrastata e, ad uno sguardo d'insieme, debole. Nella Repubblica federale di Germania, nostro principale interlocutore commerciale, la ripresa, invero leggera, si è un po' rassodata.

L'economia britannica, dopo una critica fase di stabilizzazione, ha ricominciato a percorrere la via di una moderata crescita. In Francia lo sviluppo economico rimane segnatamente condizionato dai provvedimenti di risanamento già presi.

Nella maggior parte dei Paesi, il ristabilimento dell'attività economica si affida alla potenzialità della domanda interna, vale a dire al consumo delle famiglie, alla costruzione abitazionale, peraltro sensibilissima ai tassi d'interesse, nonché al nuovo accrescimento delle riserve. Nonostante profitti 265

più elevati, la ripresa non si è però propagata al settore degli investimenti.

Il rilancio economico incipiente nella zona dell'OCSE ha certo frenato la tendenza al regredire dell'impiego, nella primavera scorsa, tuttavia, per effetto dell'accrescimento della popolazione attiva, la disoccupazione ha continuato lo stesso a crescere ed ha raggiunto il 9 per cento, vale a dire 32 milioni di persone, nella seconda metà dell'anno. Solo negli Stati Uniti la vigorosa ripresa ha consentito una certa flessione della disoccupazione.

Grazie a una politica monetaria meglio orientata verso la stabilità, a uno sviluppo moderato dei salari nonché al ribasso dei prezzi del petrolio e delle materie prime, il tasso d'inflazione è regredito nel corrente dell'anno in modo inatteso: in agosto è stato raggiunto il tasso più debole dall'ottobre del 1972, vale a dire il 4,9 per cento nella media dei Paesi dell'OCSE.

L'accrescimento delle importazioni, nell'area influenzata dalla ripresa congiunturale statunitense, si pone come unico elemento dinamico per il commercio mondiale. Le possibilità d'importazione dei Paesi in sviluppo non produttori di petrolio vennero invece limitate dalla debolezza -della domanda nei Paesi industrializzati e dal basso livello dei prezzi delle materie prime, da un lato, nonché, d'altro lato, dal peso degli impegni connessi col servizio del debito. Il contrarsi delle vendite di petrolio grezzo e il ribasso dei suoi prezzi hanno costretto i Paesi dell'OPEP a ridurre le importazioni anche nel 1983; conseguentemente il volume delle esportazioni di questo gruppo di Paesi verso i mercati esteri dovrebbe diminuire di nuovo del 2 per cento nel 1983.

I problemi commerciali e finanziari internazionali trovano un loro riflesso nelle bilance correnti. Il disavanzo del gruppo dei Paesi in sviluppo non produttori di petrolio si è ridotto di circa 20 miliardi di dollari e ha toccato, durante l'anno scorso, i 45 miliardi di dollari grazie segnatamente a funzionali sforzi di risanamento finanziario. Il disavanzo corrente dei Paesi dell' OPEP, dal canto suo, assomma a 31 miliardi di dollari. Quello dei Paesi dell'OCSE è restato più o meno stazionario sui 24 miliardi di dollari. Se si fa astrazione dall'accresciuto disavanzo statunitense, gli altri Paesi industrializzati registrano, per la prima volta dal 1978,
un'eccedenza attiva.

L'economia mondiale si trova sulle soglie di una crescita economica durevole? Per rispondere affermativamente a questo interrogativo concernente la ripresa congiunturale nei Paesi industrializzati e per affermare che essa potrà rinsaldarsi quanto ad ampiezza e quanto a durata, sarebbe indispensabile una ripresa più vigorosa degli investimenti produttivi: ma a dir vero dei segni favorevoli si possono a mala pena percepire, e solo negli Stati Uniti.

Una serie di elementi di incertezza continua a connotare le prospettive economiche e commerciali su piano internazionale e ad inficiare il clima necessario agli investimenti, segnatamente nelle economie dell'Europa occidentale indirizzate all'esportazione; trattasi degli elementi seguenti: - I disavanzi pubblici ingenti, in numerosi Paesi, ritardano il ribasso dei tassi reali d'interesse. Conseguentemente non è prospettabile alcun impulso valido, nella maggior parte degli Stati, alla politica economica e 266

segnatamente a quella di bilancio che deve conformarsi alle necessità del risanamento a medio termine delle finanze pubbliche.

- Il commercio internazionale rimane aduggiato dall'indebitamento. Sembrerebbe tuttavia che si stia ormai risalendo dal punto più basso del 1983.

La capacità d'importazione dei Paesi in sviluppo non produttori di petrolio dovrebbe rafforzarsi, nel corso dell'anno, a cagione delle prospettive, un po' migliori, d'esportazione verso i Paesi industrializzati e di un incipiente rincaro delle materie prime. Dopo una contrazione durata ben tre anni, le importazioni di petrolio grezzo dei Paesi industrializzati potrebbero di nuovo accrescersi leggermente nel 1984. Conseguentemente, per la prima volta a contare dal 1981, un modesto aumento delle esportazioni dell'OCSE verso le altre regioni economiche (sul 4%, giusta le valutazioni dell'OCSE stessa) sembrerebbe possibile già nel corso dell' anno.

- Date le interazioni fra i diversi fattori dell'economia mondiale, non si riuscirà a superare la crisi d'indebitamento, né a raddrizzare durevolmente l'economia dei Paesi industrializzati, senza smantellare i molteplici ostacoli al commercio che sono stati elevati e rafforzati in questi ultimi anni sotto la pressione di una crescente disoccupazione e di tassi di cambio non rispondenti, in gran parte, alle realtà economiche.

Già nel 1983 i mercati dei cambi internazionali subirono la tensione tra un dollaro, forte, da un lato, e una debolezza relativa del marco tedesco e dello yen, dall'altro. Nell'ambito di un riaggiustamento generale d.ei corsi all'interno del sistema monetario europeo, vennero stabilite nuove parità per l'insieme delle monete dei Paesi membri, specie mediante la rivalutazione del 5,5 per cento del marco e la svalutazione del 2,5 per cento della lira italiana e del franco francese.

Nella scia di un nuovo rialzo del dollaro, dall'inizio d'agosto, il franco svizzero si è notevolmente apprezzato rispetto al marco e alla maggior parte delle altre monete europee. La concentrazione degli interventi della Banca nazionale sulla connessione marco/franco svizzero si è tradotta in una stabilizzazione di tale rapporto cambiario, tanto importante per l'economia del nostro Paese. A contare dall'autunno del 1977, il corso del nostro franco rispetto al marco è aumentato del 17,5
per cento in termini reali, vale a dire tenendo conto del differenziale d'inflazione. In novembre, il tasso di cambio reale del franco svizzero, ponderato in funzione delle esportazioni, si è mantenuto appena al di sotto del livello toccato all'inizio dell'anno, vale a dire a circa il 6,5 per cento al di sopra di quello dell'autunno del 1977.

La ripresa congiunturale internazionale dovrebbe, nell'insieme, accentuarsi leggermente nel 1984 (eccetto gli USA), ma i progressi dovrebbero però risultare troppo deboli per impedire un nuovo aumento della disoccupazione.

Comunque, viste le previsioni un po' più rosee in tema di commercio esterno, l'avvenire, per alcuni importanti nostri interlocutori commerciali europei, appare di nuovo più favorevole.

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Situazione dell'economia estema svizzera (cfr. allegato 1, tavole 4-5)

Un leggero ristabilimento dell'attività congiunturale si è delineato anche nel nostro Paese durante l'anno scorso. Come nella maggior parte dei Paesi industrializzati, ma contrariamente al nostro abituale andamento ciclico, la ripresa ha trovato radice nella domanda interna. Per contro, dal commercio esterno non è provenuto, per l'insieme dell'anno, alcun impulso notevole; rileviamo tuttavia che, a contare dalla metà dell'anno, si è venuta prospettando una certa ripresa delle esportazioni.

Il consumo delle famiglie (la cifra d'affari del commercio al minuto è salita del 2,4% in termini reali nel corso dei primi nove mesi) e la costruzione abitazionale si sono espansi oltre ogni attesa. Il ribaltamento progressivo nella conduzione delle riserve aziendali dovrebbe ugualmente conferire un certo impulso all'economia. Oltre a queste cause, valide anche per altri Paesi, hanno contribuito al miglioramento, assieme al regresso rapido dell'inflazione, i provvedimenti di sostegno congiunturale adottati in primavera.

La ripresa parte tuttavia da un livello indebolito: le nuove ordinazioni e il portafoglio d'ordinativi non hanno generalmente superato, in autunno, il livello dell'anno precedente. Ne viene che, sia la produzione industriale (stagnante nel terzo trimestre), sia l'impiego (--1,2% per tutta l'economia nel terzo trimestre e --3,3% nella sola industria) si situavano, per la maggior parte dei settori, a mala pena al livello corrispondente dell'anno precedente, o addirittura al di sotto.

Risultati superiori alla media sono invero registrati nell'industria chimica.

L'andamento degli affari risulta del pari relativamente soddisfacente nel campo dei beni di consumo, segnatamente per alimentari e tessili. La situazione resta difficile per il settore dei beni d'attrezzatura, specialmente per la costruzione di macchine e di apparecchi. Certo, all'interno del Paese, gli affari evolvono in modo assai positivo, ma non si è riscontrato un vero impulso netto proveniente dall'estero. Tuttavia gli ordinativi per esportazione si sono stabilizzati, nel terzo trimestre, circa al livello dell'anno precedente. Forse, oltre ai fattori congiunturali, anche una certa debolezza strutturale nell'industria svizzera delle macchine ha svolto un suo ruolo nefasto, tuttavia si potranno chiarire le idee in merito soltanto
allorché la debolezza mondiale negli investimenti sarà stata nettamente superata.

Data la debolezza dell'attività economica internazionale, le esportazioni, l'abbiamo detto, non hanno fornito impulsi degni di nota durante l'anno scorso. Certo il volume delle esportazioni è venuto aumentando nel terzo trimestre rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (+3,8%), dopo una recessione nel primo trimestre ( -- 4,1%), ma questo miglioramento, per ora, corrisponde solo in minima parte a un effettivo accrescimento delle esportazioni; esso risulta ben più dalla caduta delle esportazioni nel secondo semestre dell'anno precedente e da una base di pagarono conseguentemente molto abbassata. Nel corso degli undici primi mesi, la flessione delle esportazioni, in volume, è stata dello 0,1 per cento; grazie a un miglioramento continuo dei prezzi all'esportazione (+2,5%), abbiamo potuto nondimeno 268

conseguire un aumento del valore delle nostre vendite all'estero di circa il 2,4 per cento.

Lo sviluppo generale delle esportazioni deriva da tendenze settoriali sensibilmente divergenti. Le forniture all'estero dell'industria meccanica e dell' industria orologiera hanno segnato le perdite principali (--1,2% e --3,1% rispettivamente in termini nominali); per contro l'industria chimica (+6,3%) e metallurgica ( + 7,9%) ed anche il settore tessile e dell'abbigliamento ( + 3,2) hanno notevolmente accresciuto le esportazioni.

L'andamento del commercio esterno, visto dall'angolatura regionale, riflette, da un Iato, la disuguaglianza dei progressi della ripresa congiunturale nei Paesi industrializzati e, d'altro lato, i problemi mondiali di indebitamento e di finanziamento. La tavola che segue mette in risalto la considerevole attrazione sulle importazioni esercitata, segnatamente nel secondo semestre, dai Paesi industrializzati non europei; lascia tuttavia anche emergere i segni di una progressiva svolta nelle esportazioni verso i Paesi dell'OPEP, mentre la domanda proveniente dai Paesi in sviluppo non produttori di petrolio, sovente oberati di debiti, continua a rimanere debole 1).

Gen. a nov.

1983

1° semestre 1983

Luglio a nov.

1983

+ 44

Paesi dell'OCSE totale - Paesi dell'OCSE extraeuropei OPEP Paesi in sviluppo non produttori di petrolio .· Paesi a commercio di Stato . . .

+ 9,8 - 4,1

+ 06 + 1,6 - 10,8

+ 9,4 + 19,3 + 4,5

-- 47 - 4,0

- 7,5 - 7,5

- 1,1 0,0

Totale

+ 2,0

- 2,0

+ 7,1

In Svizzera, il rafforzamento dell'attività economica interna ha cagionato un notevole accrescimento delle importazioni, ulteriormente accentuatosi, a cagione d.egli acquisti all'estero di aeromobili e di prodotti energetici. Nel corso degli undici primi mesi del 1983, le importazioni sono aumentate del 5,2 per cento in volume e del 4,4 per cento in valore. I prezzi all'importazione sono diminuiti solo leggerissimamente nel corrente dell'anno.

Nel 1983, dopo un miglioramento spiccato l'anno precedente, le evoluzioni differenziate delle importazioni e delle esportazioni, quanto al volume, hanno di nuovo cagionato un deterioramento della bilancia commerciale. Nonostante il miglioramento delle ragioni di scambio, il disavanzo dei primi undici mesi (7,33 miliardi di franchi) è risultato superiore di oltre 2 miliardi di franchi a quello registrato durante il periodo corrispondente dell'anno precedente. Siccome l'evoluzione del turismo non affatto è migliorata (il numero D

Mutamenti (in valore) in rapporto al periodo corrispondente dell'anno precedente, in per cento.

269

dei pernottamenti d'ospiti stranieri è regredito di un mezzo per cento nel corso dei primi dieci mesi), l'eccedenza della bilancia corrente dovrebbe restare al di sotto dei 7,4 miliardi di franchi registrati l'anno innanzi, nonostante un leggero accrescimento dei redditi netti di capitale.

Tenuto conto del rafforzamento congiunturale nei Paesi industrializzati, nostri principali interlocutori commerciali, e del leggero miglioramento dello prospettive d'esportazione verso qualche mercato della zona OPEP, la nostra economia potrebbe, nel 1984, riprendere a ricevere impulsi positivi dal commercio esterno. Lo sviluppo più recente delle esportazioni verso la Repubblica federale di Germania dimostra che, nonostante un nuovo apprezzamento del franco in termini reali (rispetto al marco come anche alla media ponderata in funzione delle esportazioni), si può prospettare un vero accrescimento del loro volume. Tuttavia, data la forte concentrazione delle nostre esportazioni sui beni d'attrezzatura (per circa un terzo sulle macchine e gli apparecchi), l'accrescimento dovrebbe rimanere al di sotto della crescita prevista del 4 per cento del commercio mondiale.

In ogni modo, grazie alla prudente politica monetaria della Banca nazionale, alla caduta notevole dell'inflazione, alla moderazione degli accordi salariali e al livello relativamente debole dei tassi d'interesse, nel nostro Paese si è formato, sul versante dei costi interni, un quadro propizio che rende certo possibile una partecipazione della nostra economia alla ripresa economica internazionale.

3 31

Cooperazione in Europa occidentale In generale

I problemi e le tensioni nelle relazioni economiche internazionali evidenziano l'importanza della cooperazione e del libero scambio in atto tra i diciassette Paesi europei, raggruppati nelle Comunità Europee e nell'AELS.

Stante tale importanza, le questioni economiche mondiali vennero affrontate in modo particolarmente approfondito durante le riunioni ministeriali dell'AELS (cfr. n. 341 qui sotto). La stessa cosa è stata fatta in occasione della visita ufficiale effettuata dal capo del Dipartimento federale dell'economia pubblica presso la Commissione delle Comunità Europee, in settembre, e di quelle fatte in Svizzera dal Segretario generale dell'AELS, nel marzo, e dal vicepresidente della Commissione delle Comunità Europee, on. F.-X. Ortoli, in dicembre.

La visita del capo del Dipartimento federale dell'economia pubblica a Bruxelles ha inoltre consentito alle due parti di riaffermare la loro fedeltà allo spirito delle loro relazioni, di sottolineare il carattere equilibrato dei loro accordi e di ricordare l'aspetto evolutivo del quadro cooperativo. La nostra risposta al postulato Aider (82.393), dell'8 ottobre 1982, sulle «relazioni con le Comunità Europee» (cfr. allegato 3), vi descrive in modo circostanziato le nostre opinioni e la nostra politica circa questo campo importante delle nostre relazioni estere.

Nel loro incontro di Bergen, i ministri dell'AELS hanno, dal canto loro, 270

convenuto di tenere una riunione di vertice nel maggio del 1984 in Visby (Svezia). Questa riunione dovrebbe dar luogo a un'approfondita discussione sulle questioni principali poste ai Paesi dell'AELS sia a livello mondiale che europeo.

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Relazioni della Svizzera con le CE nel quadro degli accordi di libero scambio Comitati misti Svizzera-CEE/CECA

I Comitati misti Svizzera-CEE/CECA hanno tenuto le loro due riunioni annuali il 30 maggio e il 6 dicembre 1983 a Bruxelles.

II Comitato misto Svizzera-CEE ha approvato diversi provvedimenti procedurali per l'attuazione pratica della dinamica di cooperazione sottolineata nel corso della visita del capo del Dipartimento federale dell'economia pubblica alla Commissione delle CE nel settembre 1983. Tale cooperazione risulterebbe così rafforzata tanto nel settore della libera circolazione delle merci (limitazioni quantitative all'esportazione, sovvenzione dei crediti all' esportazione) quanto nei settori non inclusi nell'accordo di libero scambio (cooperazione scientifica e tecnica).

Il nuovo regime comunitario sul traffico di perfezionamento passivo dei tessili ha fatto sorgere seri problemi per l'esportazione svizzera. Gli interventi svizzeri hanno portato all'avvio di colloqui tra esperti permettendo così alla delegazione svizzera di esporre in maniera circostanziale la natura e l'entità dei problemi in questione. Tali colloqui andranno continuati. La delegazione svizzera ha poi sottolineato il proprio interesse all'attuale processo di rafforzamento del mercato comunitario interno. Si auspica inoltre una cooperazione in questo settore che tenga conto dell'esistenza di una zona di libero scambio in Europa, in particolare per quanto riguarda le procedure d'informazione prima di introdurre nuove norme e regole tecniche.

Durante le due riunioni del Comitato misto, la delegazione comunitaria ha nuovamente espresso la sua preoccupazione riguardo ai progetti svizzeri sui pedaggi stradali.

Il Comitato misto Svizzera-CECA, nel corso delle sue due riunioni, ha esaminato la difficile situazione della siderurgia europea. La delegazione comunitaria ha sottolineato in particolare i problemi derivanti da un aumento del volume dei prodotti siderurgici di origine comunitaria riesportati nelle Comunità attraverso la Svizzera ed ha, d'altro canto, evocato certi casi di quotazione sottoprezzo di alcuni prodotti esportati nei Paesi della CECA.

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Orologeria

La Commissione mista orologiera si è riunita in ottobre a Bruxelles. Essa ha proceduto ad un'analisi dell'evoluzione dei flussi commerciali durante gli ultimi anni ed ha fatto il punto dei problemi che deve attualmente affrontare l'industria orologiera, uno tra i primi settori produttivi passati alla mi271

croelettronica. La Commissione si è inoltre occupata dell'aumento delle importazioni di orologi a buon mercato, come pure del problema dell'aumento delle falsificazioni. Infine, essa ha fatto il possibile per armonizzare i punti di vista di entrambe le Parti riguardo alla revisione del capitolo «orologeria», nel quadro della nuova nomenclatura proposta dal Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles. La Commissione ha deciso un rifacimento dell'elenco dei calibri equivalenti di abbozzi, come previsto nell'accordo complementare orologiero fra la Svizzera e la CEE.

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Relazioni della Svizzera con le CE al di fuori degli accordi di libero scambio

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Transito comunitario

II 20 ottobre la Commissione mista Svizzera-CEE per il transito comunitario ha introdotto (decisione 1/83; RU 1983 1839) nuovi moduli di garanzia ed ha prorogato sino al 30 giugno 1985 alcune modificazioni del sistema di garanzia forfettaria. Inoltre, il 27 settembre, le due Parti contraenti hanno firmato uno scambio di lettere (RU 1983 320) che prevede nuove norme sul cambiamento dell'ufficio doganale di destinazione e l'uso illimitato di fideiussioni prestate in Svizzera, come pure una descrizione più precisa del campo d'applicazione dell'assistenza amministrativa.

332

Trasporti

I Comitati dei trasporti CECA/Svizzera/Austria hanno tenuto la loro regolare riunione il 27 e 28 ottobre a Morat. È stato accertato che la congiuntura economica ha influito negativamente sugli scambi di prodotti della CECA tra l'Italia e i restanti Stati membri della CECA (nel 1982 si è calcolata infatti una loro riduzione, in volume, pari al 13,5%). Ciononostante, il trasporto stradale ha aumentato dell'I per cento la sua quota (20%), mentre il transito ferroviario svizzero ha registrato un forte calo (23,2%) rispetto al 1981, riducendosi al 39 per cento soltanto nel 1982.

333

Protezione dell'ambiente

II 31 gennaio la Commissione delle CE e la delegazione svizzera hanno proceduto all'ottavo scambio annuale di informazioni. In particolare, durante questa riunione, si sono sottolineati i problemi della lotta contro l'inquinamento atmosferico, i problemi posti dai prodotti chimici (marcatura dei prodotti, pratiche di laboratorio, ecc.) come pure i problemi inerenti ai gas di scarico. Le due delegazioni hanno infine esaminato i programmi delle principali organizzazioni internazionali che si occupano attivamente di questioni inerenti all'ambiente (OCSE, CEE/ONU, PNUE, Consiglio d'Europa, Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora minacciate di estinzione [CITES]).

272

334

Consultazioni in materia di politica economici» e> monetaria

In gennaio si è svolto a Ginevra il quinto scambio di informazioni con la Commissione delle CE sulle prospettive economiche a breve e a medio termine. In tale occasione si è discusso anche dello sviluppo del sistema monetario europeo e dell'evoluzione della politica monetaria della Svizzera.

335

Agricoltura

II 17 maggio, nell'ambito delle decisioni riguardanti i prezzi dei prodotti agricoli, il Consiglio dei ministri delle CE ha deciso l'aumento del 2,3 per cento del prezzo indicativo del latte. Tale decisione ha avuto come conseguenza, secondo le disposizioni contrattuali, l'aumento dei prezzi base dei nostri più importanti formaggi destinati all'esportazione.

L'esito dei nostri negoziati del 1980, con la Comunità, sul commercio di prodotti agricoli e alimentari (cfr. n. 325 del 17° Rp) ha richiesto un adeguamento del Protocollo n. 2 sui prodotti agricoli lavorati; vi si è proceduto con scambio di note del 19 dicembre.

.336

Cooperazione Svizzera/EUR ATOM nel settore della ricerca

In seguito alla riunione del Comitato misto, che vigila la cooperazione Svizzera/EURATOM nel settore della fusione termonucleare e della fisica dei plasmi, sono stati avviati negoziati riguardanti segnatamente, in primo luogo, le modalità di trasferimento delle risorse comunitarie agli istituti svizzeri che abbiano partecipato alle ricerche e, in secondo luogo, la mobilità dei ricercatori. Inoltre, F8 luglio si è svolto, in esecuzione dello scambio di note del 19 novembre 1982 (cfr. n. 332 del 20° Rp), un primo scambio di informazioni inerenti ai progetti di ricerca previsti e a quelli in corso per la gestione e il deposito di scorie radioattive.

34 341

Associazione europea di libero scambio Consiglio e Comitati permanenti dell'AELS

II Consiglio dell'AELS si è riunito a livello ministeriale il 2 e 3 giugno a Bergen (Norvegia) e il 24 e 25 novembre a Porto (Portogallo). I ministri si sono accordati sulla necessità di un miglioramento del clima degli investimenti e degli adattamenti strutturali per permettere una crescita priva di inflazione e l'apertura della situazione occupazionale, ed hanno ribadito il proprio appoggio agli sforzi del GATT e dell'OCSE al fine di mantenere il sistema liberale di scambi sul piano mondiale. Soltanto una riduzione del protezionismo ed un miglioramento dei meccanismi finanziari internazionali possono inoltre permettere il rilancio degli scambi con i Paesi in sviluppo.

I ministri hanno infine espresso la propria soddisfazione per il buon funzionamento del sistema europeo di libero scambio ed hanno ricordato il proprio 273

interesse nel seguire gli sforzi della Comunità al fine di rafforzarne il mercato interno. Fintantoché vi saranno problemi a questo riguardo nelle relazioni Comunità Paesi dell'AELS, bisognerà trovare soluzioni che tengano conto della qualità particolare degli strettissimi legami tra i vari Stati partecipanti al libero scambio.

Il Comitato degli esperti commerciali ha trattato in particolare la cooperazione possibile tra i Paesi dell'AELS e la Comunità per quanto riguarda i marchi e la creazione di un sistema di informazione su elaboratore per le norme industriali.

Il gruppo peritale «diritto dei marchi» dell'AELS ha discusso, ai primi di dicembre con esperti della Comunità, l'impostazione di un sistema comunitario di diritto dei marchi.

Il Comitato consultivo e il Comitato dei parlamentari dell'AELS hanno iniziato a trattare le questioni inerenti alle relazioni tra i Paesi dell'AELS e la CEE, come pure la posizione dei Paesi dell'AELS tanto sul piano dell'economia mondiale quanto sul piano degli scambi internazionali. All'inizio di dicembre a Ginevra una delegazione di parlamentari dell'AELS ha incontrato un gruppo di rappresentanti del Parlamento europeo. Nel corso di questo incontro le due Parti hanno approfondito diversi punti tra quelli citati dalla Commissione delle CE in una comunicazione al Parlamento europeo auspicante un rafforzamento della cooperazione con i Paesi dell'AELS (provvedimenti alla frontiera, limitazioni all'esportazione, sovvenzioni pubbliche, politica industriale, protezione dell'ambiente, ecc.).

342

Regime speciale per il Portogallo

II Consiglio e i gruppi di lavoro dell'AELS hanno trattato a parecchie riprese la questione delle restrizioni d'importazione decretate dalle autorità portoghesi al fine di migliorare la bilancia dei pagamenti del Paese. A questo proposito la Svizzera ha chiesto una maggiore trasparenza di tali provvedimenti restrittivi, come pure della loro applicazione, ed ha domandato che ne sia esaminata la compatibilita con la convenzione di Stoccolma.

343

Relazioni dei Paesi dell'AELS con la Spagna

II 13 maggio, a Madrid, si è riunito il Comitato misto istituito dall'accordo AELS - Spagna del 1979. Si è discusso in particolare delle diverse limitazioni quantitative all'importazione decretate dalla Spagna, delle relazioni commerciali tra Spagna e Portogallo e delle ripercussioni che l'adesione della Spagna alla Comunità avrebbe sui Paesi dell'AELS.

344

Relazioni dei Paesi dell'AELS con la Jugoslavia

II Comitato misto AELS - Jugoslavia si è riunito ai primi di giugno, in Bergen, per la prima volta a livello ministeriale ed ha approvato una dichiara274

zione (cfr. allegato 4) che servirà come base per il lavoro futuro. Attualmente un Comitato peritale giuridico sta esaminando la legislazione jugoslava sulla cooperazione industriale («joint ventures» ecc.). In occasione della Fiera di Zagreb, svoltasi dal 12 al 14 settembre, i Paesi dell'AELS hanno organizzato un seminario sul promovimento del commercio.

35

Allargamento delle Comunità

Nell'ambito dei negoziati in vista dell'adesione alle CE della Spagna e del Portogallo sono già stati raggiunti ampi consensi. Tuttavia rimangono aperte alcune questioni cruciali: in particolare, nel caso della Spagna, i capitoli riguardanti l'unione doganale, la CECA, gli affari esteri e le relazioni sociali. Senza contare che i negoziati relativi all'agricoltura e alla pesca sono stati appena cominciati. Sebbene, di massima, l'adesione rimanga prevista per il 1986, essa appare largamente subordinata ai risultati del processo globale di riforma in atto all'interno delle Comunità. E questi risultati si concretizzano difficilmente, come è stato dimostrato dal recente vertice di Atene.

36

Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (Cost)

II 4 maggio la Svizzera e la Comunità economica europea hanno concluso un accordo di ricerca relativo ad un'azione concertata nel settore dell'invecchiamento cellulare (RS 0.420.518.19). Trattasi, nella fattispecie, di aquisire nuove conoscenze sulla funzione degli organi nell'individuo senescente. La dichiarazione comune di intenzioni, firmata il 17 giugno, per l'Azione Cost 87 «colture in vitro per la depurazione e la moltiplicazione delle piante vegetali» (cfr. allegato 5) riprende una proposta elvetica. Il 2 agosto la Svizzera ha aderito all'Azione Cost 503 (cfr. allegato 6), per il coordinamento delle ricerche nel settore della metallurgia delle polveri, ali' Azione Cost 504 (cfr. allegato 7) mirante allo sviluppo di nuove tecnologie di fonderia, come pure all'Azione Cost 90 nel campo dell'effetto dei trattamenti sulle proprietà fisiche dei prodotti alimentari (RS 0.420.518.171); l'Azione Cost 61a nel campo del comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosferici (RS 0.420.518.143) e l'Azione Cost 64b nel campo dell' analisi dei microinquinanti organici nell'acqua (RS 0.420.518.141) sono state protratte.

4

Cooperazione economica Est-Ovest

L'ardua situazione economica mondiale ha avuto incidenze anche sulla cooperazione economica e sull'evoluzione degli scambi commerciali Est-Ovest.

Ma questi rapporti economici tra Paesi a commercio di Stato e Paesi ad economia di mercato sono stati senz'altro influenzati più profondamente 275

ancora dai problemi finanziari delle economie dell'Est, nonché dal tendersi del clima politico.

Per questa ragione, la sessione annua della Commissione economica pet l'Europa (CEE/ONU) è sfociata su risultati di scarsa portata, tranne nel settore della protezione ecologica. La Svizzera ha firmato, il 6 maggio, la convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontalière a lunga distanza, entrata in vigore in marzo. Va registrato con soddisfazione che la convenzione sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, adottata nell'autunno del 1982, è stata aperta alla firma dei Paesi membri della Commissione.

Sempre nell'ambito delle attività della CEE/ONU. il Comitato per lo sviluppo commerciale ha tenuto la sua sessione annua in dicembre. Contrariamente alla riunione precedente non ha acquisito nessun risultato sostanziale.

È apparso chiaro, in particolare, che i Paesi dell'Europa dell'Est non intendono incaricare il Comitato di continuare a trattare problemi concernenti gli scambi Est-Ovest. Il Comitato non è riuscito a mettersi d'accordo su un programma di lavoro per il 1984, né per quanto attiene alle operazioni di compensazione, né per quanto attiene agli ostacoli al commercio, e ciò nonostante l'andamento promettente di due ulteriori riunioni peritali che si erano tenute in luglio e settembre.

Il nuovo segretario esecutivo della CEE/ONU, Klaus Sahlgren (Finlandia) ha fatto in maggio una visita ufficiale alle autorità svizzere.

5 51

Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (OCSE) Riunione del Consiglio dell'OCSE a livello ministeriale

II Consiglio dell'OCSE si è adunato in sessione annua ministeriale a Parigi il 9 e il 10 maggio 1983 (cfr. comunicato stampa riprodotto nell'allegato 8).

La delegazione svizzera era condotta dal capo del DFEP. Sono state principalmente discusse le evoluzioni e le politiche economiche, le questioni commerciali e le relazioni economiche Nord-Sud e Est-Ovest. Ai medesimi temi, per quanto concerne l'economia, è stato dedicato il 9° vertice economico mondiale, tenutosi dal 28 al 30 maggio in Williamsburg con la partecipazione dei capi di Stato o di Governo degli Stati Uniti, del Canada, del Regno Unito, della Francia, della Germania Federale, dell'Italia e del Giappone, come anche di rappresentanti della Comunità europea.

La dichiarazione di Williamsburg conferisce però alle raccomandazioni economiche e segnatamente a quelle concernenti la politica commerciale un'impronta più concreta, che impegna maggiormente i Paesi partecipanti. Quest'ultimi hanno convenuto di sorvegliare lo smantellamento degli ostacoli protezionistici al commercio e di avviare consultazioni riguardo alla possibilità di rilanciare negoziati commerciali in seno al GATT.

Nelle deliberazioni della riunione ministeriale dell'OCSE in materia di politica economica si è manifestata soprattutto la preoccupazione di stabilire in quale modo la ripresa che sta delineandosi nei Paesi dell'OCSE possa 276

essere trasformata in una crescita durevole non inflazionistica. I ministri hanno convenuto una serie di principi in materia di politica economica, che tiene conto dei concetti e delle politiche economiche diverse da un Paese all'altro. Come norma di condotta generale è statò raccomandato l'elaborazione di politiche monetarie e di bilancio a medio termine, onde conferire all'attività economica un quadro quanto possibile trasparente. È stata inoltre riscontrata la necessità di provvedere affinchè vengano eliminate le carenze economiche strutturali, ricorrendo soprattutto alla politica positiva d'aggiornamento, alla politica dell'impiego e al miglioramento delle relazioni tra le parti sociali. Nella definizione della politica a medio termine, i ministri hanno sottolineato il carattere prioritario di una migliore cooperazione internazionale nel settore monetario allo scopo di creare maggiore stabilità nei corsi di cambio.

1 ministri hanno parimente esaminato il problema dell'indebitamento internazionale e si sono pronunciati in favore di una soluzione che accomuni gli sforzi dei Paesi debitori (adeguamento) e quelli dei Paesi creditori (proseguimento di un finanziamento indispensabile attraverso canali sia privati sia pubblici; assicurazione del libero accesso al mercato).

Per il tema dedicato alla politica commerciale, i ministri disponevano di un elenco dei provvedimenti restrittivi presi nel 1982-1983. La Conferenza è giunta alla conclusione che se, nel complesso, il sistema commerciale mondiale è stato finora preservato, nonostante le pesanti forzature, gravi sintomi di erosione sono nondimeno emersi. Gli Stati ricorrono infatti sempre maggiormente a misure protezionistiche, specie in forma di interventi nella «zona grigia» (accordi bilaterali di autolimitazione ecc., senza controllo multilaterale), come anche di aiuti interni di ogni genere.

I ministri hanno convenuto che la ripresa economica auspicata può attuarsi soltanto nel mantenimento e nel rafforzamento del sistema commerciale multilaterale aperto. Auspicano in particolare che i provvedimenti restrittivi agli scambi, adottati negli ultimi anni di recessione, vengano smantellati di pari passo con la ripresa economica. La Svizzera, ovviamente, sostiene il concetto dello smantellamento che non deve però essere interpretato nel senso che
consenta di ricorrere a misure protezionistiche in periodo di crisi.

Nel nostro concetto economico, il mantenimento di un sistema di scambi aperto ha in effetti un valore intrinseco che non dipende dall'evoluzione congiunturale.

Terzo tema principale della Conferenza ministeriale sono state le relazioni Nord-Sud. Studi recenti dell'OCSE hanno evidenziato l'interdipendenza tra il Nord e il Sud, contrassegnata parimente da manifeste interazioni tra i diversi problemi (finanziamento e indebitamento - commercio - sviluppo e crescita). I Paesi in sviluppo devono comunque essere debitamente coinvolti in ogni strategia economica mondiale. La ripresa auspicata dell'economia mondiale diminuirà i loro problemi, anche se non li risolverà. Numerosi Paesi continueranno pertanto ad essere tributari di provvedimenti speciali in materia di politica dello sviluppo (aiuto finanziario, stabilizzazione dei prezzi dei prodotti di base e degli introiti da esportazione, preferenze tariffali).

21

Foglio federale. 67° anno. Vol. l

277

Infine, la Conferenza ministeriale si è occupata di problemi particolari nelle relazioni economiche Est-Ovest.

52

Attività degli organi specializzati dell'OCSE

521

Comitato esecutivo in sessione speciale

Nel corso di due riunioni precedenti la Conferenza ministeriale, il Comitato ha potuto tra l'altro riporre il tema delle relazioni economiche Est-Ovest in un quadro puramente economico. D'altro canto, ha svolto un lavoro prezioso per la preparazione della discussione dei temi di politica commerciale nella riunione dei ministri dell'OCSE, in quanto ha elaborato il concetto per lo smantellamento delle misure restrittive del commercio, come anche per sostenere la ripresa economica. Come di solito, il Comitato ha apprestato anche quest'anno le basi di un dialogo tra i Paesi partecipanti ai vertici economici mondiali e gli altri membri dell'OCSE, tanto prima, quanto dopo il vertice di Williamsburg. Nella sua riunione di novembre, il Comitato si è occupato della problematica commerciale e finanziaria e ha studiato i possibili interventi che dovrebbero essere fatti a medio e a lungo termine per un cambiamento di rotta nel campo della politica commerciale.

522

Comitato di politica economica

Le deliberazioni del Comitato sono state precipuamente imperniate sul tema seguente: quali disposizioni devono essere prese a livello di politica economica affinchè l'incipiente ripresa congiunturale si trasformi in un processo di crescita durevole?

523

Comitato degli scambi

Analogamente al Comitato esecutivo in sessione speciale, anche il Comitato degli scambi è stato ampiamente occupato nella preparazione della riunione ministeriale dell'OCSE del mese di maggio. Il Comitato ha svolto un ruolo fondamentale anche nella preparazione delle posizioni dei Paesi industrializzati ad economia di mercato, in previsione delle questioni di politica commerciale trattate nella CNUCED VI. Il Comitato degli scambi si è inoltre occupato delle interazioni tra questioni commerciali e finanziarie, come anche della messa in opera dello smantellamento delle misure restrittive (provvedimenti destinati a ristabilire la fiducia).

524

Accordo concernente i crediti d'esportazione

I tassi d'interesse minimo, prescritti nell'accordo suindicato e concessi dai poteri pubblici, sono sempre stati oggetto, negli ultimi anni, di duri negoziati. Dopo essere stati aumentati nel 1981 e nel 1982 a cagione dell'evoluzione generale degli interessi, nel 1983 hanno dovuto essere ridotti. I Paesi 278

partecipanti si sono accordati, dopo parecchie proroghe provvisorie dell' ordinamento vigente, soltanto sulla riduzione temporanea di singole voci d'interesse. La riduzione più importante è di 0,65 punti e tutte le riduzioni dovranno essere compensate entro la metà del 1986. La scala degli interessi convenuta, applicata a contare dal 15 ottobre, è la seguente (i tassi precedenti figurano tra parentesi): Categoria dei Paesi destinatari

I.

Paesi relativamente ricchi (PNL/ abitante superiore a 4000 dollari)

Paesi di ricchezza media (tutti i Paesi che non rientrano nelle categorie I o III) III. Paesi maggiormente poveri (beneficiari di mutui AIS o di prestiti combinati AIS/Banca mondiale)

Durata del credito 2-5 anni

5-8 1/2 anni

8 1/2-10 anni

12,15

12,40.

nessuna applicazione

10,35 (10,85)

10,70 (11,35)

10,70 D (11,35)

9,50 (10)

9,50 (10)

9,50 (10)

II.

" Applicabile solamente ai Paesi che nel mese di luglio 1982 sono passati dalla categoria III alla categoria II.

Nello stesso tempo, è stato concordato un adeguamento automatico della scala degli interessi, secondo il quale, per la maggior parte delle monete, sono ammessi, in favore degli interessi, soltanto sussidi insignificanti. Per talune monete, i tassi d'interesse del mercato sono inferiori a quelli della scala (attualmente, per l'Austria, il Canada, la Finlandia, la. Repubblica federale di Germania, il Giappone, i Paesi Bassi e la Svizzera). I Paesi suindicati possono pertanto applicare tassi d'interesse inferiori anche per i finanziamenti governativi dell'esportazione, a condizione che i saggi d'interesse siano notificati agli altri Paesi partecipanti. Periodicamente viene riscontrato se i tassi d'interesse notificati corrispondono effettivamente alle condizioni del mercato e se non sono sussidiati. Notifichiamo un tasso d'interesse anche per il franco svizzero, al fine di evitare che altri Paesi offrano crediti sussidiati in franchi svizzeri. Per il finanziamento dell'esportazione svizzera, questo tasso d'interesse non è comunque determinante poiché l'appoggio all'esportazione dato dai poteri pubblici si limita, nel nostro Paese, alla garanzia dei rischi dell'esportazione e ai crediti misti, che non sono sottoposti al disciplinamento dei tassi d'interesse stabilito nell'accordo inerente ai crediti d'esportazione. Altro elemento dell'accordo concernente i crediti d'esportazione è l'impegno assunto dai Paesi partecipanti di accordarsi vicendevolmente un accesso adeguato ai loro mercati di capitale. Per questo motivo, la Banca nazionale svizzera, udito il nostro parere, ha autorizzato gli istituti stranieri di finanziamento delle esportazioni a mutuare i fondi necessari sul mercato svizzero, sempre che rispettino le norme dell'accordo all'atto dell' attribuzione dei crediti.

279

525

Gruppo Nord-Sud

II gruppo ha badato in particolare alla preparazione della CNUCED VI a Belgrado (cfr. n. 711).

Ha d'altronde analizzato il meccanismo di negoziato che è posto alla base del dialogo Nord-Sud e persegue lo scopo di conferire a questo dialogo un' efficacia accresciuta.

526

Comitato d'aiuto allo sviluppo (CAS)

II comitato ha adottato nel mese di maggio linee direttive per l'utilizzazione dell'aiuto in connessione con i crediti d'esportazione o con altri fondi forniti alle condizioni di mercato. In tali linee direttive, i membri del CAS riconoscono la necessità di evitare il rischio di distorsione negli scambi commerciali e nell'aiuto allo sviluppo e si obbligano a provvedere affinchè le operazioni di finanziamento misto favoriscano il conseguimento delle finalità prioritarie di sviluppo, pur rispettando il principio di una concorrenza commerciale leale.

Un elemento importante di queste direttive è la preoccupazione dei membri di garantire la più ampia trasparenza possibile in questo campo del finanziamento, in particolare mediante l'introduzione di un sistema allargato di notificazione e l'esame regolare da parte del CAS delle politiche e delle pratiche seguite.

In riferimento ai suoi lavori concernenti l'aiuto all'adeguamento strutturale e al mantenimento dei progressi ottenuti in questo campo, il Comitato ha inoltre riconosciuto che, per soddisfare i bisogni attuali dei Paesi in sviluppo, l'aiuto dovrebbe essere maggiormente incentrato sul mantenimento delle capacità produttive esistenti e la formazione, piuttosto che sul finanziamento di nuovi investimenti.

53

Agenzia internazionale dell'energia (AIE)

Dal 1979, il consumo energetico a livello mondiale è stagnante. Nei Paesi industrializzati occidentali, la domanda di petrolio è persino diminuita di più del 20 per cento. Nonostante i progressi importanti realizzati nella riduzione della dipendenza rispetto ai prodotti petroliferi e nella diversificazione dell' approvvigionamento in vettori energetici, la copertura del fabbisogno rimane problematica, tanto a breve termine (situazione nel Medio Oriente), quanto a medio e a lungo termine.

531

Conferenza ministeriale dell'AIE

Anche quest'anno la sicurezza energetica è stata il punto focale dell'ordine del giorno della Conferenza ministeriale dell'AIE dell'8 maggio.

280

Dalle conclusioni finali di uno studio dell'AIE su questo tema, risulta che la dipendenza in materia d'importazioni petroliere costituisce, e potrebbe costituire sino al 2000, il massimo problema per l'approvvigionamento dei Paesi dell'AIE. È pertanto opportuno dedicare un'attenzione particolare all'approntamento e al miglioramento del sistema d'urgenza dell'AIE (comprese le scorte).

Il gas naturale, oltre al carbone e all'energia nucleare, svolge una funzione rilevante come agente sostitutivo. Secondo i ministri, è necessario adottare provvedimenti a livello nazionale e internazionale per impedire una dipendenza inopportuna da singoli produttori di gas; tra questi provvedimenti figurano dispositivi di accumulazione, programmi d'urgenza intesi a ridurre la domanda, ecc.

532

Altre attività dell'AIE

Nei mesi di maggio/giugno, l'AIE ha svolto, nel quadro del suo programma d'urgenza, la quarta prova d'assegnazione di petrolio. Oltre ai 21 Stati membri dell'AIE, 45 compagnie petroliere hanno partecipato a queste sette settimane di sperimentazione. Da parte svizzera vi hanno parimente preso parte -- sotto la direzione del delegato per l'approvvigionamento economico del Paese -- le autorità cantonali competenti, la Carbura e una serie di compagnie petroliere.

I risultati della prova sono stati giudicati positivi dal Consiglio di direzione dell'AIE. Il sistema d'urgenza dell'AIE può quindi essere considerato agibile.

6

Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio

61

In generale

Durante la 39a sessione, tenutasi a Ginevra dal 21 al 23 novembre, le Parti contraenti hanno soprattutto esaminato le attività del GATT dopo la Conferenza ministeriale del 1982. 11 prudente avvio di una ripresa economica in taluni Paesi importanti non ha ancora potuto esercitare un influsso distensivo sui lavori del GATT, anche se, nonostante circostanze assai sfavorevoli, sia stata realizzata una serie di progressi e di successi parziali. Non per tanto le Parti sono però dispensate dal compito, costantemente imprescindibile, di promuovere e migliorare le basi e la funzionalità dell'accordo generale, tenendo però maggiormente conto dei profondi mutamenti della situazione economica e politica mondiale. Un gruppo indipendente di consiglieri, convocati dal direttore generale del GATT, A. Dunkel, gruppo cui partecipa F. Leutwiler, presidente della Banca nazionale, dovrebbe trovare nuove alternative al riguardo.

Il programma di lavoro adottato all'atto della Conferenza ministeriale del 1982 prevede, per diversi temi, l'elaborazione, entro la sessione dell'anno prossimo, di proposte che potrebbero costituire l'oggetto di negoziati a tem281

pò debito. I lavori corrispondenti sono ancora svolti, per la maggior parte, a livello d'inventario: - le vive discussioni concernenti le clausole di protezione hanno evidenziato che un semplice adeguamento delle norme esistenti non basterebbe indubbiamente per controllare i fenomeni della «zona grigia», e che, conseguentemente, risulta manifestamente necessario un complemento dell' esistente sistema multilaterale di clausole di salvaguardia; - il Comitato del commercio dei prodotti agricoli, recentemente istituito, ha provveduto all'esame, Paese per Paese, di tutti i provvedimenti d'importazione e d'esportazione esistenti e in particolare della loro compatibilita con l'accordo generale. L'inventario è destinato a preparare la discussione di soluzioni per i problemi d'accesso ai mercati e di sussidiamento dell' esportazione; - in base ad un elenco aggiornato, è stato svolto un esame delle restrizioni quantitative e di altre misure non tariffali dal profilo delle norme e dei principi dell'accordo generale; - le domande di liberalizzazione del commercio dei prodotti tropicali, presentate dai Paesi in sviluppo, sono state oggetto di consultazioni; - il Comitato del commercio e dello sviluppo ha esaminato l'applicazione della parte IV dell'accordo generale (disposizioni particolari inerenti al commercio con i Paesi in sviluppo), per un primo gruppo di Paesi industrializzati. Questi esami per Paese sono stati proseguiti onde migliorare l'efficacia delle disposizioni pertinenti; - diverse discussioni informali sono state dedicate al modo in cui il commercio internazionale dei servizi potrebbe essere trattato e liberalizzato in seno al GATT.

62 621

Attività specifiche Sussidi, provvedimenti compensatori e anti-dumping

Unitamente ai compiti, talvolta nuovi, testé descritti, ha preso notevole risalto l'attività tradizionale del GATT. Ad esempio, nel Comitato dei sussidi e dei provvedimenti compensatori, gli sforzi sostenuti in particolare dalla Svizzera e intesi a promuovere la trasparenza in materia di sussidi non sono stati vani. Per la prima volta, infatti, quasi tutti i Paesi firmatari hanno rispettato il loro impegno di notificare i sussidi una volta l'anno. I due ricorsi degli Stati Uniti contro le restituzioni accordate dalle Comunità Europee - da un lato in favore dell'esportazione di farina di frumento verso Paesi terzi e, dall'altro, in favore delle paste alimentari esportate verso gli Stati Uniti - hanno nondimeno costituito la maggiore preoccupazione del Comitato. Un'intesa riguardo ai problemi sollevati in questi due casi e rimasti insoluti durante il Tokyo-Round si è rivelata difficile. La Svizzera si sforza affinchè queste vertenze giuridiche irrisolte, la cui importanza fondamentale supera di gran lunga quella dei litigi bilaterali in sospeso, continuino ad essere trattate e possano essere composte a livello multilaterale.

282

11 Comitato delle pratiche anti-dumping si è adoperato per migliorare la trasparenza di talune disposizioni del codice, onde rendere più omogenea la loro applicazione. Al riguardo, non trattavasi di rinegoziare né di interpretare le disposizioni dell'accordo, bensì di sottolineare taluni elementi importanti delle procedure anti-dumping.

622

Settore dei mercati pubblici

II Comitato dei mercati pubblici ha eseguito una prima analisi dei dati statistici concernenti gli acquisti del 1981, ancorché soltanto le serie successive di dati permetteranno di istituire paragoni. Le esperienze fatte dalle industrie nella partecipazione agli appalti stranieri non sono ancora sufficientemente note per fornire informazioni valide. Le discussioni sono state dedicate ampiamente alla preparazione dei negoziati previsti nell'accordo, avviati ufficialmente nel novembre, il cui esito è di principio previsto per la metà del 1985. Come temi di negoziato sono stati proposti un'eventuale estensione dell'accordo a acquirenti finora non vincolati, alle prestazioni di servizi e al leasing, come anche a una riduzione del valore di soglia. Diversi Paesi firmatari, tra i quali la Svizzera, propugnano però una migliore applicazione dell'accordo invece di un eventuale allargamento.

Su proposta del nostro Paese, il Comitato ha inoltre deciso di allestire un «vademecum» per le cerehie industriali e commerciali. Nel mese di giugno, Israele ha aderito all'accordo. L'elenco dei suoi acquirenti sottoposti all'accordo e il titolo del suo organo di pubblicazione sono riprodotti nell'allegato 9.

623

Norme

Come previsto, l'esame del codice delle norme è stato terminato alla fine del 1982, tre anni dopo la sua entrata in vigore, senza che sia stata presentata una proposta di modificazione o di complemento. Nel complesso, l'accordo ha dato buona prova riguardo a tutti i Paesi firmatari. La notificazione dei progetti di prescrizioni tecniche e di norme riguardanti i certificati è dunque considerata particolarmente utile. La procedura corrispondente è stata ulteriormente migliorata, in quanto, per la presentazione di eventuali osservazioni inerenti ai progetti di norme, è stato previsto un termine di 60 e non più di 48 giorni. Nella maggior parte dei Paesi, sono stati parimente accertati progressi nell'organizzazione delle sedi d'informazione nazionali che consentono di scambiare, nei termini più brevi, dati e documenti concernenti le norme ed i sistemi di certificazione esistenti.

624

Licenze d'importazione

II Comitato delle licenze d'importazione ha proceduto al secondo esame dell'applicazione dell'accordo, provvedendo soprattutto a riscontrare la sem283

plificazione delle procedure di rilascio delle licenze e la loro opportuna applicazione. Ancorché abbia accertato taluni progressi sostanziali in questo settore, il Comitato ha nuovamente constatato che diversi Paesi firmatari applicano procedure di rilascio che a cagione della loro complessità o della loro lentezza, ostacolano un normale svolgimento degli scambi.

625

Valore in dogana

Due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo pertinente, il Comitato incaricato della sua gestione ha constatato che tutti i Paesi firmatari consideravano positive le esperienze fatte, con le nuove norme, sia dalle amministrazioni, sia dagli ambienti commerciali. L'accordo non soltanto ha contribuito a rendere più sicura e più attendibile la determinazione del valore doganale, ma ha anche permesso di razionalizzare le procedure. Il Comitato tecnico della valutazione in dogana, istituito sotto l'egidia del Consiglio di cooperazione doganale a Bruxelles, ha proseguito i suoi lavori, destinati in particolare a facilitare l'applicazione pratica dell'accordo.

626

Commercio degli aeromobili civili

Nel settore del commercio degli aeromobili civili, il punto focale delle attività è stato costituito dall'allargamento dell'elenco dei prodotti coperti dall' accordo.

L'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili, che i vostri Consigli hanno approvato con decreto federale del 19 marzo 1980 (FF 1980 I 1009), conta attualmente 20 Stati firmatari, tra i quali tutti i principali Paesi industrializzati. Esso prevede segnatamente la soppressione totale degli emolumenti e di altre tasse riscosse dai firmatari sulle merci indicate nell'allegato dell'accordo. La soppressione ha avuto effetto con l'entrata in vigore dell' accordo, ossia all'inizio del 1980 (cfr. messaggio del 24 settembre 1979, n. 351; 1979 III 71 e 14" rapporto, n. 614; FF 1980 I 776). I Paesi firmatari avevano nondimeno convenuto che l'elenco dei prodotti coperti dall' accordo sarebbe stato allargato e che i negoziati corrispondenti avrebbero dovuto essere avviati il più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore dell'atto.

Il 6 ottobre, il Comitato competente ha concordato un primo complesso di prodotti da aggiungere a quelli già coperti dall'accordo; per tali prodotti è previsto d'introdurre l'esenzione doganale entro il 1° gennaio 1985.

L'elenco aggiuntivo comprende prodotti di 32 voci tariffali, prevalentemente di singole componenti importanti di aeromobili. Poiché l'industria esportatrice svizzera s'interessa a diversi di questi prodotti, il nostro Paese si è segnatamente adoperato per introdurre nell'elenco gli elementi ottici per strumenti di bordo (voce ex 9001 e ex 9002) ed ha avuto successo. Per contro, non ha potuto ottenere, per motivi inerenti alle tensioni caratterizzanti il commercio internazionale dei tessili, l'inserimento di certe qualità tessili speciali.

284

Con il presente rapporto, vi sottomettiamo, per approvazione, il risultato di tale negoziato in forma di un elenco di prodotti riveduto, allegato all'accordo e articolato secondo i numeri della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale a Bruxelles (cfr. allegato 2 appendice 1). È nostro intento di mettere in vigore l'esenzione doganale per le merci in questione nel corso del 1984, simultaneamente con altre modificazioni che potrebbero essere apportate alla tariffa doganale.

627

Tariffe doganali

La quarta delle otto fasi di smantellamento tariffale prevista e negoziata nel Tokyo-Round è entrata in vigore all'inizio dell'anno. Le aliquote dei dazi inerenti alla maggior parte delle voci sono pertanto state nuovamente ridotte di un altro ottavo della deduzione totale convenuta. La riduzione costituisce un sesto per i settori dei tessili, dell'acciaio e della ceramica, nei quali le riduzioni tariffali hanno avuto inizio soltanto con il gennaio 1982.

Dal 1973, il Consiglio internazionale di cooperazione doganale a Bruxelles s'adopera per ammodernare la nomenclatura doganale esistente, ciò che dovrebbe simultaneamente consentire un'armonizzazione a livello mondiale della designazione e della codificazione delle merci del commercio internazionale. Questi lavori sono stati terminati nel giugno con l'adozione di una nuova convenzione istituente un sistema armonizzato la quale, dopo la ratificazione da parte di almeno 17 Paesi, entrerà però in vigore non prima del 1° gennaio 1987.

All'atto di questa trasformazione sarà quasi impossibile trasferire integralmente una linea tariffale della nomenclatura vigente nel sistema armonizzato. Si pone pertanto il problema delicato di conservare intatte le aliquote consolidate del GATT ogniqualvolta una precedente linea tariffale verrà ripartita su parecchie linee della nuova nomenclatura oppure qualora parecchie linee esistenti siano raggruppate in una sola voce nuova. Di principio, Le Parti contraenti hanno convenuto che l'introduzione del sistema armonizzato non dovrebbe possibilmente pregiudicare i dazi consolidati del GATT. A tal fine, il Comitato delle concessioni tariffali ha elaborato le basi statistiche e metodiche necessarie affinchè la conversione delle nomenclature tariffali abbia ad effettuarsi senza eccessivi disturbi. Se necessario, i negoziati potrebbero essere aperti già nella primavera del 1984.

63

Adesioni all'accordo generale

Le Maldive e Belize, che finora avevano applicato l'accordo di fatto, sono divenuti rispettivamente l'89a e la 90a Parte contraente dell'accordo generale.

285

7 71 711

Cooperazione con i Paesi in sviluppo Cooperazione multilaterale CNÜCED VI

La sesta sessione plenaria della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (CNUCED VI), svoltasi a Belgrado, spicca tra i negoziati economici multilaterali degli ultimi anni (Conferenza ministeriale del GATT, sessione ministeriale dell'OCSE, vertice economico di Cancun, ecc.), durante i quali si è tentato di risolvere i problemi più scottanti del dialogo Nord-Sud e di assicurare la ripresa economica.

Se consideriamo l'urgenza e l'ampiezza dei problemi accumulatisi dobbiamo costatare la modestia dei risultati. Benché l'interdipendenza economica internazionale sia stata comunemente riconosciuta quale fattore determinante della cooperazione, non si è potuto trovare un denominatore comune. I Paesi in sviluppo hanno richiesto profonde riforme strutturali del sistema economico mondiale. I Paesi industrializzati, dal canto loro, hanno voluto infondere nuovi impulsi al dialogo Nord-Sud, indotti certo da una migliore comprensione dell'interdipendenza, utilizzando però tutti i meccanismi già esistenti per rafforzare l'incipiente ripresa economica. I due punti di vista erano così divergenti che la dichiarazione sulla situazione economica mondiale adottata dalla Conferenza non ha potuto essere accettata da tutti i Paesi industrializzati. L'esempio di Belgrado ha chiaramente evidenziato i problemi posti dalle conferenze di questa portata con un ordine del giorno tanto vasto. Evidentemente i Paesi in sviluppo più deboli soffrono della polarizzazione quasi inevitabile.

Tuttavia, se si tien conto delle difficoltà economiche che hanno fortemente intralciato la libertà d'azione di numerosi negoziatori, nonché dell'estremo riserbo dimostrato da importanti Paesi industrializzati nei confronti di tutto quanto, da vicino o da lontano tocchi l'argomento Nord-Sud, i! risultato dei negoziati costituisce pur sempre un solido fondamento per i lavori futuri della CNUCED e di altre istituzioni economiche multilaterali (GATT, FMI, Banca mondiale, ecc.). Non soltanto si sono potute consolidare alcune certezze, ma in alcuni campi si sono aperte nuove prospettive. La Svizzera si adopererà affinchè le risoluzioni, sancenti i risultati della Conferenza, si concretizzino.

Punti forti della Conferenza di Belgrado erano il problema dei prodotti di base, il commercio internazionale e le questioni finanziarie e
monetarie. I risultati possono sintetizzarsi nel modo seguente: Nel settore dei prodotti di base, l'accordo sulla creazione di un Fondo comune è stato firmato o ratificato da numerosi Stati nel corso della Conferenza e alcuni Paesi si sono dichiarati pronti ad avviare, senza indugio, la procedura di ratificazione (cfr. n. 723). Il programma integrato dei prodotti di base, adottato durante la CNUCED IV a Nairobi, è stato confermato.

L'efficacia degli accordi esistenti sui prodotti di base dovrà essere analizzata.

La Conferenza ha inoltre deciso di approntare degli accordi quadro di cooperazione internazionale nei campi della trasformazione, della commer286

cializzazione e della distribuzione dei prodotti di base i quali dovrebbero incitare i Paesi in sviluppo a partecipare maggiormente al commercio dei prodotti di base e dei prodotti trasformati. Infine, alla CNUCED è stato demandato il compito di analizzare la necessità di adottare un sistema complementare di stabilizzazione degli introiti da esportazione dei Paesi in sviluppo esportatori di prodotti di base. Tale sistema, ove si rivelasse efficace, potrebbe rafforzare a medio termine gli strumenti della politica dei prodotti di base.

Nell'ambito del commercio, è stato condannato all'unanimità il protezionismo e riconosciuta l'importanza di un sistema commerciale mondiale aperto soprattutto in periodi di stagnazione economica. I Paesi industrializzati hanno riaffermato la loro volontà di non più introdurre nuove restrizioni e di ridurre gli ostacoli all'importazione via via che si risani la loro economia. Dovrà essere promosso il commercio tra i Paesi industrializzati e in sviluppo e nel contempo approntato il programma di lavoro definito nel novembre 1982 durante la Conferenza ministeriale del GATT.

Il segretariato della CNUCED è incaricato d'elaborare proposte attinenti alla lotta contro il protezionismo nonché alle misure da adottare onde agevolare gli adeguamenti strutturali. È stato per altro autorizzato a proseguire i suoi lavori nel settore dei servizi, tenendo conto in particolare degli interessi dei Paesi in sviluppo.

In merito alle questioni finanziarie e monetarie, i Paesi occidentali industrializzati si sono dichiarati pronti a proseguire i loro sforzi intesi ad incrementare l'aiuto pubblico allo sviluppo, ma non hanno risolto le obiezioni --- comprese quelle elvetiche -- quanto al volume progettato dell'aiuto pubblico (0,7% del PNL). La concentrazione dell'aiuto sui Paesi in sviluppo più deboli -- già preconizzata dalla Conferenza di Parigi nel 1981 -- non è stata contestata.

È stato sottolineato l'importante ruolo delle istituzioni multilaterali per Io sviluppo e la necessità del loro finanziamento, e ciò in vista segnatamente della settima ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (AID).

Inoltre è segnatamente interessante per la Svizzera la risoluzione in merito al trasferimento di tecnologia. In virtù della medesima, la CNUCED orienterà la
sua attività futura -- a complemento del codice sul trasferimento di tecnologia (cfr. n. 83) -- principalmente su una strategia relativa all'evoluzione tecnologica nei Paesi in sviluppo.

712

Prodotti di base

Come previsto, il nuovo accordo internazionale sul caffè è entrato in vigore il 1° ottobre. Vi partecipano 72 Paesi con oltre il 99 per cento delle esportazioni mondiali e il 93 per cento circa delle importazioni mondiali di caffè, da noi ratificato in virtù della vostra autorizzazione (decreto federale del 6 ottobre, FF 1983 III 901). L'accordo ha indubbiamente contribuito ad 287

una stabilizzazione dei prezzi sul mercato mondiale del caffè; l'equilibrio del mercato resta tuttavia instabile a causa dell'aumento delle riserve.

I negoziati in vista di un nuovo accordo internazionale sullo zucchero non sono ancora ultimati. Il motivo principale va imputato alla ricerca di un equilibrio sul mercato mondiale dello zucchero, accettabile dai produttori.

Tale mercato è caratterizzato dalla sovrapproduzione e dal consumo stagnante. I dieci principali Paesi esportatori non hanno tutt'ora trovato un accordo circa un meccanismo di stabilizzazione.

La Comunità europea esige un sistema importante di riserva, mentre gli altri Paesi produttori desiderano attenersi al sistema dei contingenti all'esportazione in uso sino ad ora, corredato d'obblighi di immagazzinamento specifici in periodi di sovrabbondanza. I Paesi importatori, fra cui la Svizzera, sono pronti a collaborare per trovare una soluzione di compromesso accettabile da tutti. Si rifiutano nondimeno di operare concessioni sproporzionate miranti alla stabilità del mercato quali, per esempio, la partecipazione finanziaria alle spese di immagazzinamento in caso di eccedenza produttiva, una più ampia apertura del loro mercato o l'emanazione di provvedimenti limitanti l'utilizzazione dei succedanei dello zucchero.

II Consiglio internazionale del cacao ha deciso di rinegoziare il più rapidamente possibile l'accordo internazionale sul cacao, del 1980, rivelatosi poco efficace a seguito di una partecipazione infima e di mezzi finanziari insufficienti. La Costa d'Avorio e gli Stati Uniti, che non avevano aderito all' accordo esistente, partecipano parimenti ai lavori preliminari in corso. Argomento base da dibattere è sapere se, in un nuovo accordo, si dovranno reintrodurre restrizioni all'esportazione in complemento alla scorta regolatrice di cacao.

713

Accordo internazionale sui legni tropicali

Rinviamo al messaggio allegato al presente rapporto (allegato 14).

714

Aiuto finanziario multilaterale

II Consiglio dei governatori della Banca asiatica di sviluppo ha approvato, il 25 aprile, il terzo aumento di capitale della banca (105%). Siamo intenzionati di partecipare a questa ricostituzione tramite un ammontare di circa 51 milioni di dollari; saranno effettivamente versati 2,6 milioni di dollari ed il rimanente costituirà un capitale di garanzia.

Il 7 marzo, abbiamo approvato un contributo di 79,6 milioni di franchi per la terza ricostituzione del Fondo di svilupop asiatico. Questa somma rappresenta l'I,3 per cento dell'ammontare totale della ricostituzione che ascende a 3,2 miliardi di dollari.

I due contributi permetteranno alla Banca asiatica di sviluppo il finanziamento di nuovi progetti nel prossimo triennio.

L'adesione di Stati non africani, fra cui la Svizzera, alla Banca africana di 288

sviluppo è divenuta esecutiva alla fine del 1982 (vedere messaggio del 28 maggio 1980; FF 1980 II 985, III 1460). L'aumento del capitale che ne deriva offre alla Banca africana di sviluppo un assetto finanziario più solido e migliora la sua posizione in vista dell'emissione di prestiti sui mercati dei capitali. La partecipazione svizzera al capitale ammonta a 136,7 milioni di franchi di cui 34,2 sono effettivamente versabili.

Gli Stati membri del Fondo africano di sviluppo collegato alla Banca e che finanzia progetti di sviluppo a condizioni favorevoli nei Paesi più poveri del Continente, hanno approvato una terza ricostituzione delle risorse per un periodo di 3 anni. Il nostro contributo ammonta a 82,6 milioni di franchi pagabili in tre rate sotto forma di buoni non negoziabili («notes») di cui due sono stati a tutt'oggi emessi per un totale di 51,2 milioni di franchi. La parte svizzera corrisponde al 4,2 per cento dell'ammontare totale della ricostituzione di circa 2 miliardi di franchi.

Infine abbiamo deciso di partecipare al sesto aumento di capitale come anche alla ricostituzione del Fondo per le operazioni speciali della Banca interamericana di sviluppo. I contributi svizzeri ammontano a 32,0 milioni di dollari per il capitale, di cui 1,4 milioni versabili, e a 11 milioni di franchi per il Fondo.

72

Utilizzazione del credito di programma per il finanziamento di misure di politica economica e commerciale a titolo di cooperazione internazionale allo sviluppo

Nel settembre 1982 avete approvato un credito di programma di 350 milioni di franchi destinati a finanziare i crediti misti, misure di aiuto alla bilancia dei pagamenti come anche misure nel campo dei prodotti di base, della promozione delle esportazioni e dell'industrializzazione. Con il programma teso a rafforzare l'economia svizzera, da voi approvato in marzo, l'ammontare è stato aumentato di 100 milioni di franchi per il finanziamento di crediti misti e di aiuti supplementari alla bilancia dei pagamenti. Lo scopo di questa operazione è di aumentare i mezzi che consentano ai Paesi in sviluppo di sopperire alle più ingenti necessità. Simultaneamente ci si attende, dall'utilizzazione di questi mezzi, un'incidenza favorevole sull'economia svizzera (aumento delle ordinazioni, mantenimento dell'occupazione e creazione di nuovi posti di lavoro).

721

Crediti misti

Nel periodo menzionato sono stati negoziati crediti misti con la Cina, la Costa d'Avorio, l'Egitto, l'India, l'Indonesia, il Perù e la Tailandia come anche con la Banca di sviluppo dell'Africa occidentale (BOAD). Il 12 dicembre è stato firmato un accordo con l'India relativo ad un credito misto di 100 milioni di franchi (parte della Confederazione: 40 milioni) destinato a finanziare progetti di sviluppo prioritari. Gli accordi con gli altri Paesi 289

citati e la BOAD potranno concludersi il prossimo mese. Sono in preparazione negoziati con altri Stati.

Dopo il 1977 sono stati concessi 11 crediti misti 1} per un ammontare globale di circa 360 milioni di franchi (135,5 milioni di franchi da parte della Confederazione). Di questo ammontare sono stati già impegnati 273 milioni di franchi corrispondenti a un volume di esportazioni di circa 306 milioni di franchi. Sono in vista progetti per la maggior parte della somma restante.

722

Aiuto alla bilancia dei pagamenti

Beneficiari dell'aiuto svizzero alla bilancia dei pagamenti sono i Paesi in sviluppo particolarmente sfavoriti e alle prese con una crisi economica grave. All'origine dell'aiuto svizzero, normalmente sotto forma di un contributo non rimborsabile, vi è un programma d'adeguamento economico del Paese beneficiario sostenuto dalla Comunità internazionale. Si tratta del finanziamento d'importazioni (prodotti di base, semilavorati, beni di consumo per regioni rurali), che sono determinanti per migliorare l'utilizzazione della capacità di produzione industriale e agricola esistente e per coprire i bisogni fondamentali.

Durante il periodo in esame, sono stati conclusi con il Madagascar e il Sudan nuovi accordi d'aiuto alla bilancia dei pagamenti dell'ammontare di 10 milioni di franchi ciascuno 2). I due provvedimenti sono imputabili sui 100 milioni di franchi che avete approvato ai fini del programma per il rafforzamento dell'economia svizzera.

723

Prodotti di base

Essendo stato ratificato il 22 aprile il 6° accordo internazionale sullo stagno, la nostra partecipazione alla scorta regolatrice di stagno si è resa effettiva.

La parte svizzera alla scorta normale ammonta a 84 tonnellate che si traducono in 1926542,75 franchi calcolati al prezzo di 7084,18 sterline per tonnellata. Benché la capacità di scorta supplementare sia stata utilizzata in ampia misura per vaste azioni di sostegno sul mercato dello stagno, i Paesi membri non hanno dovuto fornire fino ad oggi contributi o garanzie governative per la scorta aggiuntiva.

L'accordo sul Fondo comune per i prodotti di base non è ancora entrato in vigore poiché la partecipazione è insufficiente. Di conseguenza la quota svizzera (quasi 20 milioni di franchi) messa a disposizione dopo la ratifica dell'accordo non è stata ancora versata; essa rimane tuttavia vincolata. Per l'entrata in vigore dell'accordo sono necessarie le ratifiche di almeno 90 Paesi che rappresentino i due terzi del capitale del Fondo. Alla fine 11 21

Camerun, Egitto, Honduras, Kenya, Marocco, Senegal, Sri Lanka, Tailandia, Tunisia, Zimbabwe (2 crediti).

1 testi di questi accordi sono a disposizione presso l'Ufficio federale dell'economia esterna.

290

del periodo in esame oltre 110 Paesi avevano firmato l'accordo ma soltanto 64 l'avevano ratificato.

724

Promozione commerciale

Nell'ambito della promozione commerciale in favore dei Paesi in sviluppo abbiamo apportato il nostro sostegno finanziario alle seguenti attività e progetti: - prosecuzione delle attività di informazione e di contatto dell'Ufficio svizzero d'espansione commerciale in favore dei Paesi del Terzo Mondo che desiderano essere maggiormente presenti sul mercato svizzero; - partecipazione rinnovata dei Paesi in sviluppo alle grandi fiere svizzere.

Per la terza volta consecutiva l'Egitto, il Senegal e lo Sri Lanka hanno partecipato alla Fiera campionaria di Basilea; la Costa d'Avorio era invitata al Comptoir svizzero; - partecipazione di specialisti di 30 Stati africani a tre seminar! sulle preferenze tariffali per perfezionare le loro conoscenze in questo campo; - progetto di cooperazione tecnica con gli esportatori dell'Honduras; si tratta di consulenza relativa a questioni tecniche (controllo della qualità, imballaggio, trasporto, ecc.) connessa con l'esportazione di alcuni prodotti non alimentari; - due progetti, nel Rwanda e nel Burundi, concernenti il miglioramento della gestione delle importazioni nonché delle riserve; - attività di consulenza di un'azienda svizzera di calzature in favore di concerie e calzaturifici in India.

725

Industrializzazione

Le misure finanziate a titolo d'industrializzazione mirano a sostenere gli sforzi intrapresi dai Paesi in sviluppo in questo settore incoraggiando l'investimento delle risorse private (capitali, tecnologia, saperfare) nella realizzazione di progetti industriali.

All'uopo abbiamo finanziato, con una somma di 110 000 franchi la partecipazione di istituti di ricerca della Tailandia, India e Sri Lanka, alla terza fiera «Tecnology for thè People», svoltasi in novembre a Manila, la cui finalità era di agevolare il trasferimento di tecnologia adatta ai bisogni delle aree in sviluppo.

726

Valutazione

Tenuto conto dell'importanza da noi attribuita all'efficacia dei nostri sforzi di aiuto, tre misure di cooperazione economica e commerciale con i Paesi in sviluppo -- la cui esecuzione era abbastanza avanzata per permettere una 291

stima dei risultati -- sono state sottoposte ad una valutazione da parte di periti estranei all'amministrazione. Si tratta del credito misto assegnato all' Egitto all'inizio del 1979 (cfr. i risultati della valutazione nell'allegato 10) come anche del finanziamento della partecipazione di Paesi in sviluppo alle grandi fiere svizzere dal 1981 al 1983 e dell'attività dell'Ufficio svizzero d'espansione commerciale nell'ambito della promozione commerciale in favore dei Paesi in sviluppo negli anni 1982/1983.

73

Effetti economici prodotti dall'aiuto pubblico allo sviluppo

Facendo seguito alle informazioni sugli effetti economici dell'aiuto pubblico allo sviluppo svizzero, presentati nel 18° rapporto (allegato 6) troverete una sintesi dei risultati ottenuti per l'anno 1981 nell'allegato 11.

8

Investimenti internazionali e imprese multinazionali

81

Commissione delle Nazioni Unite sulle società transnazionali

811

Sessioni straordinarie

I negoziati in merito al Codice di comportamento delle Nazioni Unite sulle società transnazionali vennero condotti innanzi con due sessioni straordinarie. Tali negoziati non sfociarono in nessun risultato soddisfacente. È stato possibile comunque regolare taluni problemi in sospeso relativi alla gestione delle società transnazionali (p. es. il rispetto degli obiettivi economici e di politica dello sviluppo dei Paesi ospiti) come anche far convergere i punti di vista relativi alla non ingerenza negli affari interni e alle attività dell' Africa australe. Tuttavia, profonde divergenze restano immutate quanto al trattamento delle società transnazionali da parte dei Paesi ospiti e al campo d'applicazione del codice.

La 38a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha deciso di convocare la Commissione per una sessione straordinaria di una settimana, alfine di fare il punto della situazione che potrebbe, all'occorrenza, sfociare in un'ultima serie di negoziati.

812

Riunione annua

La Commissione si è dichiarata soddisfatta dell'aiuto tecnico dato, dal Centro delle Nazioni Unite per le società transnazionali, ai Paesi in sviluppo. La Svizzera vi ha partecipato mediante contributo volontario di 500 000 franchi. Per contro, uno studio della Commissione sul ruolo delle società transnazionali nello sviluppo mondiale è stato oggetto di critiche poiché le società con sede nell'Europa dell'Est non sono prese in considerazione.

292

82

Comitato dell'OCSE per l'investimento internazionale e le aziende multinazionali

I lavori del Comitato si sono indirizzati essenzialmente sull'elaborazione del secondo rapporto d'esame relativo alla dichiarazione dell'OCSE sull'investimento internazionale e le aziende multinazionali, adottata nel 1976; il rapporto dovrà essere presentato al Consiglio dell'OCSE che si riunirà nella primavera del 1984 a livello ministeriale. Considerate le delibere del Comitato non è il caso di attendersi modifiche sostanziali né emendamenti dei principi direttivi. Siccome questi strumenti sono risultati, nelle grandi linee, abbastanza soddisfacenti si possono giustamente conservare immutati. Il rapporto d'esame dovrebbe fra l'altro trattare le questioni di relazione tra società madri e filiali nel procedimento decisionale, come anche il problema delle legislazioni o regolamentazioni aventi portata extraterritoriale.

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Codice di comportamento delle Nazioni Unite sul trasferimento di tecnologia

La 5a sessione della Conferenza svoltasi in autunno non ha permesso di chiudere i negoziati. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha quindi deciso, su proposta della Conferenza, di convocare una 6a sessione entro la metà del 1985.

1 negoziati sulle disposizioni non ancora adottate, concernenti le prassi commerciali restrittive, avevano quale scopo di trovare i criteri per determinare il momento in cui un fornitore di tecnologia avrebbe dovuto rinunciare alle prassi restrittive nei confronti dei licenziatari. Mentre i Paesi in sviluppo continuano ad avere come criterio di giudizio determinante il danno recato al loro sviluppo economico e tecnologico, i Paesi industrializzati occidentali intendono considerare inammissibili soltanto le clausole contrattuali suscettive di intralciare indebitamente la concorrenza. Inoltre, i Paesi industrializzati pensano che i contratti di licenza conclusi tra società appartenenti ad uno stesso gruppo non dovrebbero, di norma, venire considerati limitativi della concorrenza.

Per quanto concerne il capitolo inerente al diritto applicabile e alla composizione delle controversie, i Paesi in sviluppo hanno preteso, all'origine, che fossero applicati solo il diritto e il tribunale del Paese che acquisisce la tecnologia. I Paesi industrializzati per contro volevano fare affidamento, fondamentalmente, sulla libera contrattazione delle parti per disciplinare tali questioni.

84

ONUDI

L'ONUDI ha approntato un sistema di consulenza permanente tra Paesi sviluppati e Paesi in sviluppo, allo scopo di aumentare la parte di questi ultimi nella produzione industriale mondiale grazie ad un'accresciuta cooperazione 22 Foglio federale. 67° anno. Voi. I

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internazionale. Partecipano a queste riunioni, industriali, sindacalisti, tecnici o rappresentanti governativi.

Le tre consultazioni di quest'anno hanno avuto per oggetto l'industria del legno, delle macchine agricole e l'industria farmaceutica. La riunione sul legno è stata essenzialmente tecnica. Nelle altre due consultazioni si esaminarono i problemi relativi al trasferimento di tecnologia sulla base di contratti tipo. La consultazione sull'industria farmaceutica verteva sui problemi vincolati al prezzo, alla disponibilità e ai trasferimenti di tecnologia necessari alla produzione di medicinali e loro prodotti intermedi.

Problemi di natura finanziaria impediscono provvisoriamente la trasformazione dell'ONUDI in un organismo specializzato dell'ONU. La Svizzera ha ratificato l'Atto costitutivo della nuova ONUDI.

L'Ufficio dell'ONUDI, in Zurigo, ospita periti di Paesi in sviluppo allo scopo di consentire loro la promozione dei progetti industriali elaborati nel loro Paese d'origine. A tutt'oggi, hanno fruito di queste misure il Perù, lo Sri Lanka e la Colombia. Peraltro, l'Ufficio dispone di un fondo di preinvestimenti di 500 000 franchi destinati a finanziare parte delle spese derivanti da studi di fattibilità di progetti industriali realizzati nei Paesi in sviluppo da piccole e medie aziende svizzere. Nel 1983 il fondo ha permesso di finanziare parte degli studi relativi all'insediamento di un'istallazione frigorifera nel Togo, di una fabbrica di rigenerazione di pneumatici nel Pakistan e di una trafileria nel Kenya.

9 91

Relazioni bilaterali Europa occidentale

Nel corso dei primi undici mesi dell'anno, le nostre importazioni provenienti dall'Europa occidentale sono aumentate del 5,0 per cento; esse rappresentano pressappoco il 74 per cento del totale delle importazioni. Per contro le nostre esportazioni sono progredite soltanto del 3,3 per cento; esse rappresentano il 62 per cento del totale delle esportazioni svizzere. Questi tassi d'incremento sono sensibilmente più bassi di quelli del nostro commercio esterno con i Paesi dell'OCSE fuori dell'Europa, dove i tassi di crescita sono del 16 rispettivamente del 10 per cento. Si deve pertanto costatare la grande importanza che riveste per la nostra economia una ripresa dell'attività economica nell'Europa occidentale.

Questo spiega pure perché nell'anno in rassegna abbiamo dedicato particolare attenzione alla cura ed all'approfondimento dei contatti bilaterali con i nostri partner dell'Europa occidentale. Da un lato ci siamo adoperati per far valere il nostro punto di vista in relazione ai futuri sviluppi della zona di libero scambio nell'Europa occidentale, segnatamente nei confronti della Comunità europea e, dall'altro, per eliminare gli ostacoli vecchi e nuovi agli scambi commerciali bilaterali. Tali contatti si rivelano sempre utili nella ricerca di soluzioni ai problemi che si pongono sul piano multilaterale.

Numerosi colloqui hanno avuto luogo a diversi livelli. Fra questi sono degni 294

di rilievo quelli svoltisi in occasione della visita ufficiale del presidente francese, F. Mitterand, il 14 e 15 aprile e precisamente con il presidente stesso, con il ministro dell'economia e delle finanze, J. Delors, nonché con E. Cresson, ministro del commercio esterno e del turismo. Al riguardo si è costatato con soddisfazione il desiderio di migliorare le relazioni bilaterali.

Il dialogo è stato proseguito ed approfondito nel corso di nuovi incontri nel mese di maggio fra il capo del Dipartimento federale dell'economia pubblica e il presidente francese da un lato e i ministri precitati dall'altro; ad esso hanno fatto seguito discussioni tra funzionari a vari livelli. Ci siamo sforzati soprattutto di far riconoscere, nella pratica, la qualità particolare delle relazioni commerciali fondate sull'accordo di libero scambio (eliminazione di talune discriminazioni) e nel contempo di far progredire concretamente tutte le questioni sollevate da lungo tempo in relazione agli investimenti svizzeri in Francia. Alcuni elementi di soluzione hanno potuto essere abbozzati, ma necessitano ancora di un'intensa elaborazione. In febbraio, il capo del DFEP ha ricevuto il ministro francese della ricerca e dell'industria, il quale s'interessava soprattutto delle possibilità di sviluppare la cooperazione tecnologica ed industriale fra i due Paesi.

Fra gli altri incontri svoltisi fra il capo del Dipartimento ed altri colleghi europei, segnaliamo la visita di Lord Cockfield, ministro britannico del commercio. I due ministri hanno firmato una dichiarazione comune concernente il riconoscimento reciproco degli esami e delle attestazioni di conformità (vedi allegato 12).

Il tradizionale incontro informale dei ministri dell'economia della Svizzera, della Repubblica federale di Germania e dell'Austria; ha avuto luogo quest' anno il 17 e 18 settembre ad Aquisgrana. In questa occasione il governo federale germanico è stato nuovamente invitato a riprendere al più presto i negoziati concernenti la revisione dell'accordo della doppia imposizione -- a causa delle ripercussioni, sugli investitori e proprietari svizzeri di azioni singole, della legge tedesca sull'imposizione delle società.

In marzo il capo del DFEP ha ricevuto il ministro norvegese del commercio come pure il ministro svedese del commercio esterno. Le diverse
conferenze multilaterali che hanno avuto luogo hanno permesso di trattare i problemi bilaterali con il Portogallo e la Jugoslavia a livello ministeriale. Si sono inoltre svolte delle discussioni di lavoro a livello di alti funzionari con tutti i nostri partner commerciali dell'Europa occidentale. L'accordo sul formaggio concluso con la Spagna è stato prorogato di un anno, e l'occasione è stata colta per migliorare le nostre possibilità d'esportazione dal lato quantitativo.

Nel quadro d'un'azione d'aiuto economico indetta a Berna sotto la presidenza della Svizzera, i governi di 15 Paesi si sono impegnati a concedere alla Jugoslavia dei crediti per un importo globale di circa 1,4 miliardi di dollari.

Il contributo svizzero di 90 milioni di dollari è stato finanziato dalla Banca nazionale svizzera con la garanzia della Confed.erazione in virtù del decreto federale concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali (RS 941.13) nonché da un Consorzio di banche svizzere.

Le modalità relative all'utilizzazione dei crediti svizzeri sono state determinate nell'accordo concluso fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica 295

socialista federativa di Jugoslavia relativo alla concessione di un credito a medio termine e nel protocollo della quarta sessione della Commissione mista elveto-jugoslava per la cooperazione nei settori dell'economia, del commercio, dell'industria, delle scienze e della tecnica, firmati l'8 giugno 1983. Conformemente ad una convenzione inclusa nel protocollo summenzionato, una somma di circa 80 milioni di franchi è prevista per l'acquisto di merci d'origine svizzera da parte di imprese jugoslave. L'esecuzione dei nostri accordi di consolidamento con la Turchia ha potuto essere accelerata; i primi due sono praticamente conclusi. Il rimborso dei crediti si effettua generalmente entro i termini previsti. Il miglioramento della sua posizione economica esterna ci ha permesso di riprendere il rilascio delle garanzie concernenti i rischi delle esportazioni, segnatamente per coprire il contributo svizzero alla costruzione di un'importante centrale idroelettrica.

92

Europa dell'Est

La diminuzione del volume degli scambi con i Paesi a commercio di Stato dell'Europa orientale, descritta nel 20° rapporto (n. 92) è proseguita. Dal lato delle importazioni, tale riduzione è stata più pronunciata con la Bulgaria e l'Unione Sovietica; sono per contro aumentate le nostre importazioni provenienti dalla RDT, dalla Cecoslovacchia e dall'Ungheria. L'aumento delle nostre esportazioni verso la Bulgaria, la Polonia, l'Unione Sovietica e la Cecoslovacchia non è riuscita a compensare la massiccia riduzione delle nostre esportazioni verso la Romania e la RDT nonché quella, sostanziale, verso l'Ungheria. Questa evoluzione ha come conseguenza che la partecipazione dei Paesi a commercio di Stato dell'Europa dell'Est al commercio esterno svizzero continua a regredire. Attualmente, essa ammonta soltanto ancora al 3,2 per cento (11 mesi 1983).

La struttura dei nostri scambi con questi Paesi è molto meno diversificata di quella dell'assieme del commercio esterno svizzero. Infatti, durante i primi 9 mesi del 1983, i prodotti alimentari, petroliferi e chimici costituivano l'8 !

per cento delle nostre importazioni provenienti dai Paesi precitati. (I prodotti petroliferi hanno rappresentato perfino l'89 per cento delle nostre importazioni dall'Unione Sovietica). In merito alle esportazioni, le macchine ed i prodotti chimici hanno rappresentato l'82 per cento.

Il debito esterno della Polonia (circa 28 miliardi di dollari) permane il problema chiave di tale Paese la cui situazione economica è tuttora drammatica e confusa. Nel 1981 la Polonia aveva potuto concludere con i suoi sedici principali Paesi creditori occidentali, fra i quali la Svizzera, un accordo di consolidamento per i debiti esteri garantiti. I negoziati sullo scaglionamento dei debiti garantiti che giungevano a scadenza nel 1982, interrotti nel dicembre 1981 in seguito all'istaurazione della legge marziale in Polonia, hanno potuto essere ripresi il 16 novembre a Parigi. Comunque prima di poter firmare un eventuale accordo multilaterale di consolidamento, occorrerà risolvere la questione del pagamento degli interessi sull'accordo di consolidamento del 1981 (pressappoco 500 milioni di dollari). La Svizzera, che si 296

è sempre opposta ad una politicizzazione del problema dell'indebitamento polacco, si è impegnata attivamente per una ripresa di tali negoziati. La Polonia non ha onorato i suoi impegni verso la Svizzera relativi a crediti garantiti dalla GRE per una somma di 111 milioni di franchi per il 1982 e di 103 milioni di franchi per il 1983.

\ Conformemente alle raccomandazioni adottate il 18 maggio nel quadro del «Club di Parigi», è stato firmato, in data 14 settembre, un accordo bilaterale con la Romania per il consolidamento dei debiti garantiti ammontanti a 29 milioni di franchi e giunti a scadenza nel 1983. Circa 16 milioni di franchi sono a carico della GRE.

Le Commissioni miste, istituite in virtù degli accordi economici conclusi con l'Unione Sovietica, la Romania e l'Ungheria si sono riunite in sessione ordinaria. Esse hanno trattato principalmente le prospettive del commercio bilaterale e le possibilità di sviluppare la cooperazione economica e industriale fra le imprese svizzere e le organizzazioni dei tre Paesi. Il Segretario di Stato per gli affari economici esterni ha visitato ufficialmente la Cecoslovacchia mentre il competente delegato agli accordi commerciali ha avuto dei colloqui con i rappresentanti delle autorità della RDT in occasione della sua partecipazione al ricevimento ufficiale svizzero alla Fiera primaverile di Lipsia.

La Polonia e la Cecoslovacchia hanno partecipato alla Fiera campionaria svizzera con l'intento di meglio far conoscere i loro prodotti d'esportazione al pubblico svizzero; l'Albania ha esposto i suoi prodotti alla Fiera autunnale di Basilea.

93

Africa

Nel suo assieme, il commercio con l'Africa si è notevolmente sviluppato; le importazioni svizzere sono più che raddoppiate nel corso degli ultimi quattro anni. Questa crescita è dovuta per lo più all'aumento delle importazioni di petrolio e ai rialzi di prezzo in tale settore. Tale tendenza si è verificata anche nei primi undici mesi del 1983. La valutazione positiva del primo accordo di credito misto con l'Egitto è sfociata nei negoziati per un secondo credito misto di un ammontare di 90 milioni di franchi, negoziati iniziatisi in marzo in occasione della visita al Cairo del Segretario di Stato agli affari economici esterni. La firma dell'accordo è prevista in un prossimo futuro.

Siccome il credito misto con la Tunisia è stato completamente utilizzato e ulteriori progetti sono pendenti, si prevede di ricostituirlo con un importo di 8,7 milioni di franchi (partecipazione della Confederazione 2,9 milioni di franchi).

L'indebitamento dei Paesi africani si è piuttosto aggravato dopo lo scorso periodo in rassegna, ciò che ha condotto alla conclusione di accordi di consolidamento dei debiti con il Togo per una somma di 37 milioni di franchi, la Zambia (14 milioni), il Senegal (7,7 milioni), il Sudan (55 milioni) e la Repubblica Centrafricana (4,2 milioni). Si intravvede pure uno scaglionamento con il Marocco.

Considerata la disastrosa situazione finanziaria del Sudan, la Svizzera ha 297

concesso a questo Paese un aiuto alla bilancia dei pagamenti di 10 milioni di franchi nel quadro d'un'azione di aiuto internazionale.

Pure quest'anno, l'Egitto ed il Senegal hanno partecipato alla Fiera campionaria svizzera nel quadro del progetto sulle fiere finanziato dalla Confederazione. La Costa d'Avorio è stata l'ospite d'onore al Comptoir Suisse.

94

Medio Oriente

Durante i primi undici mesi di quest'anno, le esportazioni svizzere verso il Medio Oriente sono leggermente diminuite rispetto al medesimo periodo dell'anno passato. Ciò è dovuto in primo luogo al forte regresso delle nostre esportazioni verso l'Irak e il Libano, da ascrivere in ambedue i casi alla persistenza degli eventi bellici. Le nostre esportazioni verso gli Stati del Golfo tendono ugualmente a diminuire. Oltre al calo dei proventi all'esportazione del petrolio, una certa saturazione potrebbe manifestarsi su questi mercati finora fiorenti. Per contro le nostre forniture all'Arabia Saudita continuano a progredire. Il 45 per cento circa delle esportazioni svizzere verso il Medio Oriente sono attualmente destinate a tale mercato. Anche le esportazioni verso l'Iran sono di nuovo sensibilmente aumentate. Questa tendenza si spiega con il miglioramento della situazione delle divise nell'economia iraniana. Un'analisi approfondita è stata effettuata da una missione economica svizzera in settembre.

95

Asia

Complessivamente le nostre relazioni commerciali con i Paesi asiatici permangono animate. In particolare dal lato delle esportazioni si sono registrati dei tassi di crescita talvolta impressionanti.

Le costanti pressioni in materia di politica commerciale esercitate dagli Stati Uniti e dalle CE sul Giappone, in relazione ai crescenti disavanzi negli scambi con questo Paese, hanno indotto il governo giapponese a facilitare maggiormente l'accesso dei prodotti stranieri sul mercato nipponico. Una quarta serie di provvedimenti è stata sottoposta al. Parlamento giapponese; essa non contiene tuttavia degli elementi suscettibili d'interessare direttamente la Svizzera.

Nell'insieme, le relazioni economiche fra la Svizzera e il Giappone sono ottime. Il disavanzo della bilancia commerciale non dovrebbe pertanto inquietarci, in quanto lo scambio di merci non può essere considerato l'unico criterio d'apprezzamento delle relazioni bilaterali. Anzi, se si considera l'insieme delle nostre relazioni economiche con il Giappone, la bilancia pende piuttosto a nostro favore.

Nel 1982 la quota del Giappone -- Paese di 110 milioni di abitanti ad alto potere d'acquisto -- sul totale delle esportazioni svizzere rappresentava soltanto il 2,6 per cento. L'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale ha quindi deciso per gli anni futuri di accordare la priorità allo sfruttamento del mercato giapponese nel quadro della promozione ufficiale delle esporta298

zioni. Parallelamente, la Svizzera deve dimostrare sul piano politico il suo interesse al mercato giapponese e evidenziare la sua posizione di partner economico e commerciale efficace. L'alto livello tecnico dell'industria giapponese dovrebbe incitare le imprese svizzere ad una maggiore cooperazione con i giapponesi.

In occasione d'una visita ufficiale in Giappone fatta a fine agosto su invito del ministro giapponese degli affari esteri, il capo del Dipartimento dell'economia pubblica ha avuto dei colloqui approfonditi a livello ministeriale. Gli incontri, indetti dalle associazioni al vertice dell'economia e dalle camere di commercio, hanno dato luogo ad un fruttuoso scambio di vedute con alti rappresentanti dell'industria, delle banche e delle ditte commerciali giapponesi. Discussioni con i rappresentanti locali di imprese svizzere hanno permesso di fare il punto sullo stato attuale delle relazioni e di gettare le basi per uno sviluppo delle stesse.

Nell'insieme, la zona economica dell'ASEAN (Association of South-East Asian Nations) continua a distinguersi per l'aliquota di crescita superiore alla media; di conseguenza le nostre esportazioni verso i 5 Paesi dell'ASEAN sono aumentate del 15,9 per cento nel corso dei primi undici mesi. Tuttavia, le prospettive sono un po' attenuate, in quanto la diminuzione degli introiti delle divise in Indonesia, nella Malaysia e nelle Filippine hanno indotto questi Paesi a riesaminare i loro piani di sviluppo. Il grado d'indebitamento degli Stati dell'ASEAN è ancora relativamente basso, ad eccezione delle Filippine che hanno cercato d'intavolare dei negoziati nell'intento d'ottenere un consolidamento dei debiti.

Dal 16 al 18 febbraio una delegazione ufficiale svizzera ha soggiornato in India nel quadro della 3a sessione della Commissione mista. In occasione di questo incontro ci si è dedicati principalmente ai problemi relativi agli scambi bilaterali (dogane, divieto d'importazione, accesso al mercato) ed agli investimenti svizzeri (protezione giuridica, politica industriale); si e pure discusso in merito ad una cooperazione economica più stretta (consultazioni regolari, partecipazione a fiere, promozione degli scambi commerciali).

96

America latina e Caraibi

Le difficoltà economiche hanno continuato a manifestarsi nella maggior parte dei Paesi dell'America del Sud. I motivi sono da attribuire essenzialmente alla debole congiuntura su piano mondiale, alle politiche economiche nazionali inadeguate, alla sopravalutazione delle monete nazionali, ai prezzi costantemente bassi delle materie prime, nonché all'alto livello dei tassi d'interesse su scala mondiale. Ne risultano pertanto gravi conseguenze per la bilancia dei pagamenti, una crisi della crescita, dei tassi d'inflazione molto elevati, nonché una smisurata destinazione dei ricavi in divise al servizio dei debiti. Il reddito nazionale ne soffre inevitabilmente. Complessivamente il debito esterno dell'America latina dovrebbe aver superato attualmente i 300 miliardi di dollari. In questo contesto segnaliamo i difficili negoziati d; consolidamento condotti finora con successo dal Messico e dal Brasile.

299

Nei primi undici mesi, le esportazioni svizzere sono diminuite del 22 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. Tale calo è stato registrato in primo luogo nelle esportazioni a destinazione del Messico, del Venezuela, del Perù, dell'Argentina e del Brasile. Nel corso dello stesso periodo, il valore delle importazioni svizzere è aumentato del 3,5 per cento e ciò particolarmente a causa di accresciuti acquisti di pietre preziose al Panama.

Un crescente numero di Paesi dell'America latina non era e non è più in grado di far fronte ai problemi d'indebitamento con mezzi propri. La concentrazione su pochi anni degli obblighi di rimborso ha condotto, fra l'altro, a ritardi di pagamento considerevoli. Perciò tutta una serie di Stati si è rivolta al Fondo monetario internazionale, ai governi dei Paesi creditori ed alle banche creditrici estere. Sono state perciò organizzate numerose azioni di soccorso; altre sono in fase di preparazione. Oltre all'impiego di nuovi mezzi finanziari del FMI e d'altre istituzioni internazionali di finanziamento nonché delle banche commerciali, l'aiuto si concentra sullo scaglionamento dei debiti, vale a dire sulla proroga dei termini di pagamento.

Nella misura in cui si tratta di prestiti governativi o di crediti con garanzia statale, le operazioni sono concertate singolarmente in seno al «Club di Parigi».

In virtù del decreto federale del 20 giugno 1980 sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti, abbiamo concluso il 12 agosto 1983 un accordo con Cuba sullo scaglionamento dei crediti coperti dalla GRE per un importo globale di 37 milioni di franchi. Siffatte operazioni di consolidamento non comportano l'impiego diretto di mezzi finanziari della Confederazione; per converso, le indennità che la GRE deve versare causano un aumento del deficit di tale istituzione.

Sono in elaborazione degli accordi di consolidamento con il Brasile, l'Ecuador, il Messico ed il Perù. Il «Club di Parigi» non ha ancora esaminato le domande della Bolivia, della Guaiana e della Repubblica Dominicana. Per quanto concerne il consolidamento concesso per una parte dei debiti della Costa Rica, la Svizzera non ha partecipato alle trattative perché i suoi crediti sono insignificanti.

Gli sforzi tendenti ad un rafforzamento delle relazioni economiche sono proseguiti. Da
un lato le visite ufficiali in Svizzera di membri di governi e di banche d'emissione hanno permesso di allacciare dei contatti. D'altro lato, il delegato dell'UFEC ha avuto diverse occasioni di difendere gli interessi svizzeri nei Paesi summenzionati, fra l'altro in marzo a Panama, all' assemblea annuale della Banca interamericana per lo sviluppo. Questo viaggio gli ha permesso di intavolare diversi colloqui in Messico, in Venezuela, nonché in taluni Paesi dei Caraibi. D'altronde, l'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale e la Società svizzera dei costruttori di macchine hanno indetto una settimana della tecnica a Bogota (Colombia) -- la quarta del genere nell'America latina -- che ha permesso di presentare gli sviluppi più recenti della nostra industria e di stabilire dei preziosi contatti. La manifestazione è stata inaugurata da un delegato dell'Ufficio che ha così avuto l'occa300

sione di discutere con rappresentanti dei governi e delle economie della Colombia e dell'Ecuador II 19 ottobre è stato firmato con il Panama un accordo sulla promozione e la protezione degli investimenti (vedi allegato 13). La durata della validità dell'accordo commerciale concluso il 30 marzo 1954 con Cuba (RU 1954 537) è stata prorogata sino alla fine del 1984.

97

America del Nord

Durante i primi undici mesi, le nostre esportazioni verso l'America del Nord si sono sviluppate in modo soddisfacente. La ripresa congiunturale costatata attualmente negli Stati Uniti è una buona premessa per gli sforzi intensificati dell'USEC tendenti a promuovere le esportazioni verso questo mercato.

Nonostante la ripresa economica americana, le tendenze protezionistiche non sono affatto diminuite negli Stati Uniti. Comunque, ad eccezione dell' introduzione di sopraddazi e di contingenti all'importazione per gli acciai speciali e della proroga dell'accordo d'autolimitazione per le automobili concluso con il Giappone, il Governo americano ha adottato un atteggiaménto fermo nei confronti di queste tendenze. Questa fermezza è stata dimostrata anche nei confronti delle diverse iniziative parlamentari a scopo protezionistico. Tuttavia, la Camera dei rappresentanti ha approvato una proposta secondo la quale verrà istaurato un regime di «local content» nel settore delle automobili. A norma di detta proposta, nei casi in cui un produttore straniero esporta più di 100 000 veicoli all'anno negli Stati Uniti, una parte variabile dei veicoli venduti dev'essere fabbricata sul posto oppure con pezzi d'origine americana.

È però poco probabile che tale progetto, contrario agli impegni del GATT, superi l'ostacolo del Senato da un lato e un eventuale veto presidenziale dail' altro. Una proposta fatta dalla «National Machine Tool Association» potrebbe pregiudicare direttamente gli interessi svizzeri. In effetti, per motivi di sicurezza nazionale, si chiede al Presidente di prendere dei provvedimenti restrittivi riguardo all'importazione di macchine-utensili. Anche se l'esito delle relative indagini condotte dal Dipartimento del commercio è ancora incerto, abbiamo comunque già sin d'ora fatto rilevare alle autorità americane l'importanza da noi attribuita al mantenimento dell'accesso al mercato americano in questo settore particolarmente importante per la Svizzera. Tutti questi problemi, nonché i temi d'attualità della politica commerciale ed economica di portata mondiale, hanno potuto essere abbordati in occasione delle visite che il Segretario di Stato agli affari economici esterni ha effettuato in primavera come pure durante la sessione annuale delle istituzioni di Bretton-Woods a Washington.

98

Oceania

Una missione economica svizzera, diretta in comune dal competente dele gato agli accordi commerciali e dal vicepresidente del Vorort ha soggiornato 301

in Australia e nella Nuova Zelanda dal 28 febbraio all'11 marzo. La delegazione era composta da rappresentanti della maggior parte dei rami industriali e del settore dei servizi. Nei due Paesi, la missione ha avuto dei contatti con parecchi membri del governo, nonché con rappresentanti della Banca centrale e delle cerehie economiche. Con particolare interesse sono state esaminate le ripercussioni dell'accordo concluso fra l'Australia e la Nuova Zelanda su una cooperazione economica più stretta. Tale accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1983 e prevede l'istituzione progressiva di una zona di libero scambio fra i due Paesi.

10

Misure volte a stimolare le esportazioni

L'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale (USEC), che beneficia di un sussidio della Confederazione, ha concentrato la sua attività nel 1983 sugli Stati Uniti e sul Giappone, due mercati prioritari dove sono state gettate le basi per azioni speciali di promozione delle esportazioni; siffatte azioni dovrebbero permettere alle imprese svizzere di sfruttare più facilmente questi mercati particolarmente interessanti tanto per il loro potere d'acquisto quanto per il loro livello tecnologico. Inoltre, considerati i crescenti problemi posti dalle esportazioni verso i Paesi in sviluppo, l'USEC volge nuovamente la sua attenzione verso i mercati tradizionali in Europa.

Fra le manifestazioni di maggior rilievo indette dall'USEC menzioniamo: - il padiglione d'informazioni ufficiale alla Fiera di Hannover; - la sezione ufficiale all'ANUGA (Fiera internazionale specializzata in derrate alimentari) a Colonia; - il padiglione ufficiale alla Fiera internazionale d'autunno a Plovdiv (Bulgaria) dedicata alla tecnica; - le giornate della tecnica a Bogota (Colombia); - la sezione ufficiale svizzera alla Fiera internazionale di Teheran (Iran); - le giornate della tecnica elvetica a Tunisi; - le giornate della tecnica elvetica a Seoul (Corea); - l'apertura d'un punto d'appoggio per la vendita d'articoli da regalo a Los Angeles (Stati Uniti).

Grazie ai crediti speciali concessi in virtù dei decreti federali sui provvedimenti intesi a rafforzare l'economia (17 milioni di franchi in quattro anni per lo sviluppo della presenza economica della Svizzera all'estero), il programma d'attività dell'USEC ha potuto essere esteso e completato con progetti elaborati da altre organizzazioni di promozione, quali le associazioni economiche. I fondi supplementari sono stati utilizzati in primo luogo per consentire una maggiore partecipazione collettiva delle imprese svizzere a fiere estere. L'impiego di crediti speciali ha avuto inizio il 1° luglio 1983.

Conformemente al programma d'attività dell'USEC per il 1984, approvato in novembre, entro la fine di quest'anno dovrebbero essere realizzati dei progetti per un importo globale di circa 9 milioni di franchi, vale a dire oltre la metà dei crediti autorizzati. 16 dei 17 posti supplementari per assistenti commerciali locali, autorizzati nel quadro dei provvedimenti intesi a rafforzare l'economia, sono stati attribuiti, e sono in parte già occupati; 302

un posto è tenuto come riserva. Si tratta per lo più di collaboratori che conoscono la lingua indigena reclutati sul posto dalle ambasciate svizzere: sotto la responsabilità dell'ambasciatore ed in collaborazione con il diplomatico competente per gli affari economici, essi hanno segnatamente il compito di aiutare gli esportatori svizzeri ad allacciare contatti e trovare interlocutori commerciali.

11

Politica economica estera autonoma

Nel corso degli ultimi mesi, i Paesi della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA) hanno emanato o elaborato nuove misure statali che disciplinano il mercato siderurgico. Le autorità della CECA tentano così di regolare nuovamente l'offerta di acciaio per quanto attiene al volume e ai prezzi in modo da risanare il mercato. Le officine siderurgiche della Comunità hanno l'obbligo di adeguare la loro produzione alle quote ufficialmente prescritte. Contemporaneamente la Comunità si sforza di evitare un aumento delle importazioni d'acciaio mediante convenzioni bilaterali con diversi Paesi terzi oppure applicando delle misure unilaterali secondo le regole del GATT (p. es. dazi anti-dumping). Altre disposizioni, quali l'ingiunzione fatta alle acciaierie comunitarie di rispettare prezzi di vendita minimi per taluni prodotti o l'introduzione di un documento speciale accompagnante le forniture oltre frontiera, sono in discussione. D'altronde la CECA prosegue nei suoi sforzi intesi a ridurre, o a subordinare alla limitazione di certe capacità di produzione, l'assegnazione di sussidi che parecchi Stati membri versano alle loro imprese siderurgiche per motivi di politica sociale, regionale o industriale.

I provvedimenti comunitari non hanno migliorato le condizioni concorrenziali dell'industria siderurgica svizzera. Anche se la Comunità non ha posto delle restrizioni quantitative all'aumento delle esportazioni svizzere di acciaio, il nostro Paese ha tuttavia registrato un massiccio aumento delle importazioni d'acciaio d'armatura, vale a dire del prodotto la cui vendita è determinante per il rendimento delle acciaierie svizzere. Le nostre esportazioni potrebbero essere pregiudicate dalla politica siderurgica della CECA qualora la Svizzera dovesse prendere delle misure autonome contro l'aumento delle importazioni d'acciaio provenienti dai Paesi della CECA. In vista di nuove discussioni e di eventuali convenzioni sul piano internazionale, è particolarmente importante mantenere il sistema di sorveglianza prescritto dall'ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di barre d'armatura (RS 632.117.32). Abbiamo pertanto deciso di prorogare la summenzionata ordinanza di un altro anno e di includervi una prescrizione secondo la quale la dichiarazione d'importazione dovrà designare l'acciaieria estera
da cui provengono le barre d'armatura importate. Le disposizioni concernenti il rispetto dei prezzi minimi all'importazione ed all'esportazione sono tuttora sospese. Sottoponiamo l'ordinanza modificata alla vostra approvazione (vedi allegato 2, appendice 2).

303

Allegato t Tavole sull'evoluzione internazionale dell'economia e degli scambi commerciali, come pure sull'evoluzione del commercio esterno della Svizzera Tavola 1: Evoluzione economica internazionale e scambi commerciali Tavola 2:

Evoluzione dei tassi nominali di cambio durante gli anni 1982 e 1983

Tavola 3:

Evoluzione dei tassi reali di cambio del franco svizzero durante gli anni 1982 e 1983

Tavola 4:

Evoluzione del commercio esterno svizzero, nel 1983, in base ai pertinenti indici

Tavola 5: Sviluppo regionale del commercio esterno svizzero nel 1983.

304

Evoluzione economica internazionale e scambi commerciali Evoluzione del prodotto nazionale lordo in termini reali, dei prezzi al consumo, come pure del volume delle importazioni e delle esportazioni e della bilancia delle operazioni correnti nella zona dell'OCSE, nel 1982, 1983 e 1984 (variazione percentuale rispetto all'anno precedente) Tavola L Totale dei 7 principali Paesi dell 1 OCSE » %

Prodotto nazionale lordo in termini reali - 1982 ..

- 1983 . . . . . . . .

- 1984 . . . .

Indice dei prezzi al consumo - 1982 - 1983 - 1984 Interscambio commerciale Volume delle importazioni: - 1982 - 1983 - 1984 Volume delle esportazioni: - 1982 - 1983 - 1984 Bilancia delle operazioni correnti, in miliardi di dollari - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 . . . .

Totale degli altri Paesi dell' OCSE %

Totale dei Paesi della CEE

Totale dei Paesi dell'OCSE

%

%

0,7 1 2

0,5 1 IH

- 0,3 VA

11,4 10 8-%

9,4 7M 6%

7,3 5M 5M

- 1,5 4^ 7^

1,8 0 3

2,2 1% 2H

- 0,6 3Y* 6%

- 2,9 1 5

1,2 4H 5K

0,5 2H 4%

- 1,8 1% 5

- 1,7 - 6,4 -14H -39

-26,4 -23,3 - 9M - 3

-13,6 - 9,5 3 13%

-28,0 -29,8 -2414 -41%

- 0,5 2M 3%

6,6 4%.

5

· 3M

Fonti: Prospettive economiche dell'OCSE, n . 34, Parigi, dicembre 1983.

11 Canada, Stati Uniti d'America, Giappone, Francia, Repubblica federale di Germania, Italia, Regno Unito.

305

U)

o

Evoluzione dei tassi nominali di cambio durante gli anni 1982 e 1983

ON

Apprezzamento o deprezzamento medio del franco svizzero, ponderato secondo le quote dei 15 principali Paesi industriali sul totale delle esportazioni della Svizzera.

Tavola 2 Paese

Germania (RF) Francia USA Italia Regno Unito Austria Belgio Giappone Spagna Paesi Bassi Svezia Danimarca Canada Portogallo Norvegia

,

Totale 15 Paesi [Apprezzamento (+) o deprezzamento ( --) media ponderata del franco in %]

Apprezzamento (+) o deprezzamento (--) del franco svizzero, in %, nel dicembre 1983 rispetto al

Quota sul totale delle esportazioni svizzere nel 1982 in%

Corso medio dei cambi in

dicembre 19S1

dicembre 1982

dicembre 1983 die. 1981

die. 1982

18,2 9,0 7,8 7,5 6,2 4,1 2,7 2,6 2,4 2,4 2,0 1,2 1,0 0,8 0,8

80,29 31.72 1.8147 .1500 3.46 11.45 4.74 .8293 1.8700 73.28 32.71 24.73 1.5318 2.7800 31.33

84.67 29.87 2.0486 .1463 3.32 12.04 4.32 .8457 1.6249 76.72 27.85 24.00 1.6550 2.2285 29.14

79.86 26.18 2.1946 .1315 3.15 11.34 3.93 .9365 1.3882 71.18 27.21 22.04 1.7605 1.6642 28.42

+ 0,5 + 21,2 -17,3 + 14,1 + 9,9 + 1,0 + 20,7 -11,4 + 34,7 + 3,0 + 20,2 + 12,2 -13,0 + 67,0 + 10,2

+ 6,0 + 14,1 - 6,7 + 11,3 + 5,3 + 6,2 + 9,9 - 9,7 + 17,1 + 7,8 + 2,3 + 8,9 - 6,0 + 33,9 + 2,5

+ 5,8

+ 6,2

68,6

Evoluzione dei tassi reali " di cambio del franco svizzero rispetto alle monete dei 15 principali Paesi industriali nel totale delle esportazioni svizzere nel 1982 e 1983 Paese

3 o 7

Quota sul totale delle esportazioni svizzere nel 1982 in%

Germania (RF) Francia USA Italia Regno Unito Austria Belgio Giappone Spagna Paesi Bassi Svezia Danimarca Canada Portogallo Norvegia

18,2 9,0 7,8 7,5 6,2 4,1 2,7 2,6 2,4 2,4 2,0 1,2 1,0 0,8 0,8

Totale 15 Paesi [Apprezzamento (+) o deprezzamento ( --), nella media ponderata, del franco svizzero in %]

68,6

])

Corretto dall'indice dei prezzi al consumo.

·

Livello dell'indice 2> in

dicembre 1981

dicembre 1982

Apprezzamento (+) o deprezzamento (--) del franco svizzero, in %, nel dicembre 1983 rispetto al dicembre 1983

118,8 105,8 94,2 103,2 82,9 114,9 122,0 104,6 93,5 117,6 112,1 115,4 102,3 103,8 105,3

113,6 108,1 84,8 95,8 86,5 110,0 130,8 106,3 99,5 113,6 126,8 114,7 91,4 114,9 107,2

119,7 114,0 77,2 95,4 87,9 114,3 136,5 93,0 106,0 . 120,2 ' 120,9 118,4 83,4 118,6 103,4

107,6

104,9

106,7

2)

Tavola 3

die. 1981

die. 1982'

+ 0,8 + 7,8 -18,1 - 7,6 + 6,1 - 0,5 +11,9 -11,1 +13,4 + 2,2 + 7,8 + 2,7 -18,5 +14,3 - 1,8

+ 5,4 + 5,5 - 8,9 - 0,5 + 1,6 + 3,9 + 4,4 -12,5 + 6,5 + 5,9 - 4,7 + 3,3 - 8,8 + 3,3 - 3,6

- 0,8

+1,8

Base: novembre 1977 = 100.

Evoluzione del commercio esterno della Svizzera nel 1983, in base ai pertinenti indici " (Variazione in % rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente) Tavola 4 Volume %

Medie/ prezzi %

Valore nominale %

Esportazioni complessive . . . .

0,0

+ 2,4

+ 2,3

Classificazione secondo 1 impiego delle merci - Materie prime e semilavorati .

-- Beni d'attrezzatura -- Beni di consumo

· + 6,5 -- 4,0 -- 2,8

-- 0,5 + 3,3 + 47

+ 6,0 -- 0,9 + ·*.1,8 >

Classificazione secondo la natura delle merci - Tessili e abbigliamento . . . .

-- Prodotti chimici - Metalli e manufatti metallici .

- Macchine e apparecchi . . . .

-- Orologeria . . .

+ 3,7 + 6,8 + 8,5 -- 4,1 j. i j^ -- 11,5

-- -- -- + +

+ 3,1 + 5,8 + 8,3

Importazioni complessive

. . . .

+ 4,8

-- 0,8

+ 3,9

Classificazione secondo l'impiego delle merci - Materie prime e semilavorati .

-- Prodotti energetici -- Beni d'attrezzatura .

...

- Beni di consumo

+ 4,9 + 12,4 + 7,3 + 1,0

-- 1,5 . 8,2 + 2,9 + 0,3

+ 3,3 + 3,2 + 10,4 + 1,3

Valori Esportazioni Importazioni Bilancia commerciale

11

-Tj <

0,5 0,9 0,2 3,3 9,8 ·* »*·*

w

-- 1,0 -- *·> 2,8

Mi Moni di franchi

50095,1 57 156,5

-- 7 061,4 (1982: --6 048,8)

Commercio estero escluse le transazioni di metalli preziosi e di pietre preziose come anche gli oggetti d'arte e d'antiquariato.

308

Sviluppo regionale del commercio esterno svizzero nel 1983 Esportazioc i Valore delle esport.

in mio fr.

Paesi dell'OCSE, totale .

- OCSE europei - CEE Germania (RF) . . .

Francia Italia Paesi Bassi Belgio-Lussemburgo Gran Bretagna . . . .

Danimarca - AELS Austria Norvegia Svezia Finlandia Portogallo - Altri Spagna - OCSE non europei . .

Stati Uniti d'America .

Giappone Canada Australia Paesi non dell'OCSE . . .

- Paesi in sviluppo . . . .

- dell'OPEP Arabia Saudita . . . .

Iran Algeria Nigeria -- non produttori di petrolio Jugoslavia Israele Hongkong Brasile - Economia pianificata ."

- Paesi europei Unione Sovietica . .

Polonia - Paesi asiatici Rep. pop. di Cina . .

- Sud-Africa Esp./Imp./Saldo totale . .

11

39 806,8

32 656,1 26 424,2 10 697,6 4 640,8 3 803,7 1 420,4 1 252,3 3 481,5 662,9 4 559,2 2211,1 419,1 1 067,2 454,0 390,8 1 672,7 1 264,7 7 150,7 4 594,1 1 508,2 575,2 394,7 13916,1 11511,8 4 399,8 1 717,1 642,8 162,6 340,3 7 112,0 421,7 549,6 875,2 383,1 1 915,5 1 632,2 463,0 191,2 283,3 262,6 489,3 53 723,5

Tavola 5

Importazior i Modif.

rispetto anno prec.

in%

Quota esport.

globali svizzere in%

+ 4,8 + 3,5 + 4,1 + 11,8 - 1,9 -4,3 + 13,6 --10,8 + 6,5 + 7,9 + 0,9 + 3,3 -- 4,6 + 3,2 + 2,8 --12,1 + 2,4 + 0,1 + 10,7 + 12,2 + 10,5 + 10,9 -4,0 -- 5,1 -- 5,5 -- 5,3 + 11,2 + 64,4 + 6,4 --34,2

60,8 49,2 19,9 8,6 7,1 2,6 2,3 6,5 1,2 8,5 4,1 0,8 2,0 0,9 0,7 3,1 2,4 13,3 8,6 2,8 1,1 0,7 25,9 21,4 8,2 3,2 1,2 0,3 0,6

52 821,6 45 090,7 40 046,5 17 413,2 7 131,1 6 140,7 2 691,3 2 491,0 3 303,2 556,2 4 042,7 2 166,9 222,2 1 030,1 350,0 183,3 1 001,5 883,1 7 730,9 4 993,6 2 342,4 270,9 104,0 8 242,6 5 814,2 2 119,5 349,2 89,2 523,3 155,8

13,2 0,8 1,0 1,6 0,7 3,6 3,0 0,9 0,4 0,5 0,5 0,9

3 694,7 199,6 215,8 688,6 271,7 2 235,0 2076,2 1 412,6 75,1 158,7 157,4 193,5

+ 2,0 100,0

61 064,2

-5,6 - 3,5 + 7,4 + 0,9 -7,5 - 1,8

-- 1,0

+ 5,9 + 6,3 -6,1 -- 0,3 -- 7,7

74,1

Valore delle import.

in mio fr.

Saldo della Modif.

rispetto anno prec.

in%

Quota import.

globali svizzere in%

commerciale

+ 5,8 + 4,4 + 4,1

+ 0,9 + 7,1 + 7,1 + 7,6 + 6,2 + 3,9 + 7,4 + 2,3 + 0,6 + 32,2 -- 6,0 + 9,4 + 8,8 + 29,3 + 34,8 + 15,1 +20,2 + 9,1 -- 6,1 + 2,4 + 1,2 + 4,8 + 6,2 + 19,1 --40,0 + 98,2 --65,7

86,5 73,8 65,6 28,5 11,7 10,1 4,4 4,1 5,4 0,9 6,6 3,6 0,4 1,7 0,6 0,3 1,6 1,5 12,7 8,2 3,8 0,4 0,2 13,5 9,5 3,5 0,6 0,2 0,9 0,3

--13 014,8 --12 434,6 --13 622,3 -- 6 715,6 -- 2 490,3 -- 2 337,0 -- 1 270,9 -- 1238,7 + 178,3 + 106,7 + 516,5 + 44,2 + 196,9 + 37,1 + 104,0 + 207,5 + 671,2 + 381,6 -- 580,2 -- 399,5 -- 834,2 + 304,3 + 290,7 + 5674,0 + 5697,6 + 2280,3 + 1367,9 + 553,6 -- 360,7 + 184,5

+ 4,1 + 40,7 --28,9 + 6,8 -- 3,6 -- 8,7 -- 9,7 --16,1 -- 8,9 + 7,5 + 7,6 + 25,7

6,1 0,3 0,4 1,1 0,4 3,7 3,4 2,3 0,1 0,3 0,3 0,3

+ 3417,3 + 222,1 + 333,8 + 186,6 + 111,4 -- 319,5 -- 444,0 -- 949,6 + 116,1 + 124,6 + 105,2 + 295,8

+ 5,2 100,0

-- 7 340,7

in mio fr.

Esclusa la Jugoslavia.

23 Foglio federale. 67° anno. Vol. l

309

Allegato 2

Decreto federale che approva misure economiche esterne

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 10 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 1982 1) sulle misure economiche esterne; visto il rapporto del Consiglio federale dell'11 gennaio 19842) sulla politica economica esterna 83/2, decreta:

Art. l Sono approvati gli atti seguenti: a. Elenco riveduto il 6 ottobre 1983 e basato sulla nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, allegato all'accordo GATT del 12 aprile 1979 3> e concernente il commercio degli aeromobili civili (appendice 1); b. Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di barre d'armatura, modificazione del 19 dicembre 1983 4> (appendice 2).

Art. 2 II presente decreto non è di obbligatorietà generale e non sottosta al referendum.

» RU 1982 1923

2)

3)

4)

FF 1984 I 261 RS 0.632.231.8

RU 1983 1961

310

Appendice 1

Accordo del 12 aprile 1979 relativo agli scambi di aeromobili civili RS 0.632.231.8; RU 1979 2614 Elenco dei prodotti tratto dalla Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale Nuovo testo del 6 ottobre 1983 *>

L'elenco recato qui di seguito è autentico solo in francese ed inglese.

Nota: Nel presente elenco «ex» significa che per ogni voce della nomenclatura del CCD indicata qui di seguito, i prodotti (o gruppi di prodotti) elencati, saranno ammessi in esenzione da dazio, se destinati ad essere impiegati od incorporati in aeromobili civili. 2) .Voce di tariffa Designazione della mercé

ex 39.07

Articoli di materie plastiche, per scopi tecnici

ex 40.09

Tubi e tubature di caucciù vulcanizzato, non indurito, guarniti di accessori, per gas o per liquidi

ex 40.11

Coperture di caucciù vulcanizzato, non indurito

ex 40.14

Articoli di caucciù vulcanizzato, non indurito, per scopi tecnici

ex 40.16

Tubi e tubature di caucciù indurito, guarniti di accessori, per gas o per liquidi

ex 62.05

Rampe di evacuazione per passeggeri

ex 68.13

Lavori di amianto, eccettuati i fili ed i tessuti

ex 68.14

Guarniture di frizione (segmenti, dischi, rondelle, strisce, tavole, lastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto o altre sostanze minerali

11 2)

Gli ampliamenti delle voci e le nuove voci sono stampate in corsivo.

Le «apparecchiature al suolo per l'allenamento al volo; loro parti e pezzi staccati: ex 88.05», sono compresi nell'accordo, anche se non sono destinati ad essere incorporati.

311

Aeromobili civili

Voce di tariffa Designazione della mercé

ex 70.08

Parabrezza di vetro di sicurezza, non incorniciati

ex 73.18

Tubi e tubature di ferro o d'acciaio, guarniti di accessori, per gas o per liquidi

ex-73.25

Cavi, cordami, trecce, canapi e simili, di fili di ferro o d'acciaio, guarniti di accessori ; lavori di detti oggetti

ex 73.38

Articoli d'igiene, di ferro o di acciaio, eccettuate le loro parti

ex 76.06

Tubi e tubature di alluminio, guarniti di accessori, per gas o per liquidi

ex 81.04

Tubi e tubature di titanio, guarniti di accessori, per gas o per liquidi

ex 83.02

Guarniture, ferramenta e altri simili lavori (compresi le cerniere e i chiudìporte automatici) di metalli comuni

ex 83.07

Apparecchi per illumuiazione, materiale per lampade e lampadari, nonché le loro parti non elettriche, di metalli comuni

ex 83.08

Tubi flessibili di metalli comuni, guarniti di accessori

ex 84.06

Motori a scoppio od a combustione interna, a stantuffi, loro parti e pezzi staccati

ex 84.07

Macchine motrici idrauliche, loro parti e pezzi staccati

ex 84.08

Motori a scoppio od a combustione interna, senza stantuffi, loro parti e pezzi staccati; altri motori e macchine motrici, loro parti e pezzi staccati

ex 84.10

Pompe per liquidi, con o senza dispositivo misuratore, loro parti e pezzi staccati

ex 84.11

Pompe per aria e per vuoto; compressori di aria e di altri gas; ventilatori e simili; loro parti e pezzi staccati

ex 84.12

Gruppi per il condizionamento dell'aria, comprendenti, riuniti in un sol corpo, un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità; loro parti e pezzi staccati

ex 84.15

Macchine, apparecchi ed altri dispositivi per la produzione del freddo, ad equipaggiamento elettrico od altro; eccettuati le loro parti e pezzi staccati

ex 84.17

Scambiatori di calore, loro parti e pezzi staccati

312

Aeromobili civili

Voce di tariffa Designazione della mercé

ex 84.18

Centrifughe; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas; eccettuati le loro parti e pezzi staccati

ex 84.21

Estintori, caricati o no, eccettuati le loro parti e pezzi staccati

ex 84.22

Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione («skips», verricelli, cricchi, paranchi, trasportatori, ecc.); eccettuati le loro parti e pezzi staccati

ex 84.53

Macchine automatiche per l'elaborazione dei dati, loro parti e pezzi staccati

ex 84.59

Apparecchi di avviamento non elettrici, Apparecchi e congegni regolatori delle eliche, non elettrici, Servo-meccanismi non elettrici, Tergicristalli non elettrici, Servomotori idraulici, non elettrici Accumulatori sferici idro-pneumatici, Apparecchi di avviamento, pneumatici, per propulsori a reazione, Blocchi-gabinetto, speciali, per aeromobili, Congegni meccanici di messa in moto degli invertitori di spinta, Umidificatori e deumidificatori dell'aria; loro parti e pezzi staccati

ex 84.63

Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, portacuscinetti e gusci o cuscinetti ad attrito radente, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volanti e pulegge (comprese le pulegge a bozzelli), innesti, organi d'accoppiamento (manicotti, accoppiamenti elastici, ecc.) e giunti d'articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.) ; loro parti e pezzi staccati

ex 84.64

Guarnizioni metalloplastiche; sere od assort ment di guarnizioni di composizione differente per macchine, veicoli e tubature, presentati in bustone a tasche, buste od imballaggi analoghi

ex 85.01

Trasformatori, eccettuati le loro parti e pezzi staccati; Motori elettrici di potenza uguale o superiore a 1 HP ma inferiore a 200 HP, eccettuati le loro parti e pezzi staccati; Macchine generatrici, motori-generatori, convertitori rotanti o statici, bobine di reattanza e bobine di autoinduzione; eccettuati le loro parti e pezzi staccati

ex 85.04

Accumulatori elettrici, loro parti e pezzi staccati

ex 85.08

Apparecchi e dispositivi elettrici d'accensione e d'avviamento per motori a scoppio od a combustione interna (magneti, dinamomagneti, bobine d'accensione, candele d'accensione e da riscal-

313

Aeromobili civili

Voce di tariffa Designazione della mercé

damento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo e alternatori) e congiuntori-disgiuntori impiegati con detti motori; eccettuati le loro parti e pezzi staccati ex 85.12

Fornelli elettrici; caldaie, apparecchi per riscaldamento e forni elettrici; apparecchi elettrici per riscaldare le vivande; eccettuati le loro parti e pezzi staccati

ex 85.14

Microfoni e lor supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza; eccettuati le loro parti e pezzi staccati

ex 85.15

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, eccettuati le loro parti e pezzi staccati; Altri apparecchi trasmittenti e riceventi radiotelefonici e radiotelegrafici, eccettuati le loro parti e pezzi staccati ; Apparecchi di radioguida, di radiorivelazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando; insiemi e sottoinsiemi per detti apparecchi, costituiti da due o più parti o pezzi riuniti, specialmente concepiti per essere montati negli aeromobili civili

ex 85.17

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva, eccettuati le loro parti e pezzi staccati

ex 85.20

Sealed beams (lampade sigillate), eccettuati le loro parti e pezzi staccati

ex 85.22

Registratori di volo; insiemi e sottoinsiemi per detti apparecchi, costituiti da due o più parti o pezzi riuniti, specialmente concepiti per essere montati negli aeromobili civili

ex 85.23

Commettiture di cavi elettrici, concepiti per essere montati negli aeromobili civili

ex 88.01

Aerostati

ex 88.02

Alianti; Aerodine, compresi gli elicotteri

ex 88.03

Parti e pezzi staccati di aerostati, di alianti e di aerodine, compresi gli elicotteri

ex 88.05

Apparecchiature al suolo per l'allenamento al volo, loro parti e pezzi staccati

ex 90.01

Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, non montati, eccettuati gli articoli della specie, di vetro, non lavorati otticamente

314

Aeromobili civili

Voce di tariffa Designazione della mercé

ex 90.02

Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, pre strumenti ed apparecchi, eccettuati gli articoli della specie, di vetro, non lavorati otticamente

ex 90.14

Piloti automatici, loro parti e pezzi staccati; Strumenti ed apparecchi ottici di navigazione, eccettuati le loro parti e pezzi staccati; Altri strumenti ed apparecchi di navigazione, loro parti e pezzi staccati; Bussole magnetiche o giromagnetiche, loro parti e pezzi staccati altre bussole, eccettuati le loro parti e pezzi staccati

ex 90.18

Apparecchi respiratori, comprese le maschere antigas, eccettuati le loro parti e pezzi staccati

ex 90.23

Termometri

ex 90.24

Apparecchi e strumenti per misurare, controllare e regolare fluidi gassosi o liquidi, o per controllare automaticamente le temperature

ex 90.27

Indicatori di velocità e tachimetri

ex- 90.28

Strumenti ed apparecchi per il controllo del volo automatico; Altri strumenti ed apparecchi elettrici od elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi

ex 90.29

Parti, pezzi staccati ed accessori, riconoscibili per essere stati esclusivamente o principalmente ideati per gli strumenti o gli apparecchi delle voci 90.23, 90.24, 90.27 o 90.28, che figurano in questo elenco

ex 91.03

Orologi da cruscotto e simili, con movimento di piccola orologeria o con un altro movimento d'orologeria di diametro non superiore a 1,77 pollici

ex 91.08

Movimenti finiti di orologeria, con o senza quadrante o lancette, muniti di più di una pietra, che possono marciare senza essere rimontati più di 47 ore

ex 94.01

Mobili per sedersi (eccettuati quelli ricoperti di cuoio), eccettuate le loro parti

ex 94.03

Altri mobili, eccettuate le loro parti

315

Appendice 2

Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di barre d'armatura Modificazione del 19 dicembre 1983

// Consiglio federale svizzero ordina:

L'ordinanza del 1 marzo 1978 1) concernente l'importazione e l'esportazione di barre d'armatura è modificata come segue: Ingresso, secondo comma visto l'articolo 1 lettera a, della legge federale del 25 giugno 1982 2> sulle misure economiche esterne, Art. 1 cpv. 2 leu. d

d. la dichiarazione d'importazione deve indicare l'azienda estera produttrice in cui la mercé è stata fabbricata.

Art. 7 Entrata in vigore, durata e sospensione 1 La presente ordinanza entra in vigore il 10 marzo 1978 e vige sino al 31 dicembre 1984.

2 L'applicazione degli articoli 2 e 4 è sospesa fino a nuovo avviso.

II

La presente modificazione entra in vigore il 1° gennaio 1984.

19 dicembre 1983

" RS 632.117.32 > RS 946.201

2

316

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Aubert II cancelliere della Confederazione, Buser

Allegato 3

Risposta del Consiglio federale al Postulato Aider (82.393) dell'8 ottobre 1982 «Relazioni con la Comunità europea»

Testo del postulato Per sottolineare il decimo anniversario della firma dell'accordo di libero scambio con la Comunità europea (CE), il Consiglio federale è invitato a presentare al Parlamento un rapporto generale sulle relazioni intrattenute dal nostro Paese con questa Comunità durante l'ultimo decennio e a indicare quali possibilità esistono per sviluppare ulteriormente queste relazioni nel corso dei prossimi anni.

Cofirmatari: Auer, Barchi, Biel, Bonnard, Cotti, Delamuraz, Duboule, Eng, Friedrich, Gerwig, Girard, Günter, Hunziker, Jeanneret, Kloter, Kohler Raoul, Meier Josi, Morel, Muheim, Müller-Argovia, Nebiker, Ott, Pini, Reiniger, Ribi, Robbiani, Schalcher, Schär, Steinegger, Thévoz, Vetsch, Weber-Arbon, Widmer, Zbinden, Zwygart.

Motivazione L'accordo di libero scambio fra la Svizzera e la Comunità europea (CEE, CECA), approvato a chiara maggioranza dal popolo e. dai Cantoni nel 1972, ha segnato l'inizio di una nuova era nelle relazioni fra il nostro Paese e la CE. A dieci anni dalla sua entrata in vigore è venuto il momento di fare un bilancio, di verificare i successi e gli eventuali fallimenti della collaborazione fondata su questo accordo e di sottoporre ad una valutazione globale lo stato delle nostre relazioni con la CE. Il Consiglio federale è perciò invitato a farlo in un rapporto che dovrà fornire alle Camere federali l'occasione di valutare ciò che è stato ottenuto, di costatare e di rilevare le lacune e di occuparsi quindi nuovamente, in un dibattito di portata generale, della politica europea della Svizzera.

Al momento attuale, gli aspetti seguenti rivestono segnatamente un'importanza particolare: a) A quale stadio è giunta la liberalizzazione del commercio?

b) II libero scambio dei prodotti industriali urta forse contro ostacoli tecnici e, in caso affermativo, contro quali?

e) Quali ostacoli sono posti al libero scambio attraverso pratiche private che limitano la concorrenza, nonché mediante sovvenzioni dei poteri pubblici?

317

d) Quale è lo stato delle relazioni nei campi dell'agricoltura, dei trasporti e della politica economica? Quali problemi pongono quest'ultimi?

e) A quale stadio si trova la collaborazione con il sistema monetano europeo?

f) Quali sono le conseguenze sulle relazioni tra la Svizzera e la CE dell' allargamento di quest'ultima con l'ammissione -- già avvenuta o imminente -- della Grecia, della Spagna e del Portogallo?

Nel suo articolo 32, l'accordo di libero scambio contiene una cosiddetta clausola di espansione o di sviluppo. L'accordo tiene in tal modo conto delle componenti dinamiche del processo d'integrazione in generale e delle relazioni fra la Svizzera e la Comunità in particolare. Per questa ragione risulta opportuno che il Consiglio federale si esprima parimenti, nel rapporto richiesto, sull'evoluzione delle nostre relazioni con la CE. Ciò vale sia per i campi suindicati sia per altri campi. Inoltre, menzioniamo segnatamente la liberalizzazione degli scambi nel settore dei servizi, la protezione dell'ambiente e la collaborazione nel campo dell'armonizzazione del diritto, fenomeno che ha assunto, in seno alla CE, un'ampiezza rilevante.

Sin dall'inizio, l'accordo di libero scambio è stato concepito come alternativa all'adesione del nostro Paese alla CE quale membro a pieno diritto. All' epoca, tale affiliazione non entrava in considerazione a causa soprattutto della mancanza di spirito democratico che caratterizzava le strutture della CE, nonché a cagione di taluni aspetti della nostra democrazia referendaria e di alcune considerazioni inerenti alla neutralità e alla politica economica (politica agricola).

Nel frattempo, le condizioni si sono modificate sotto diversi aspetti. Dopo l'adesione dell'Irlanda alla Comunità, fa parte della CE un Paese che non è vincolato militarmente ad alcun blocco e che è sempre stato neutrale. Come è il caso per la nostra eventuale adesione all'ONU, la neutralità non sembra più un ostacolo ad un'affiliazione. Ciò si è manifestato recentemente anche quando la CE ha" preso delle sanzioni di politica commerciale (boicotto dell' Argentina in seguito alla sua aggressione alle Isole Malvine). Il Parlamento europeo è oramai eletto a suffragio universale diretto e si adopera per estendere il più possibile le sue competenze. Inoltre, la CE, ampliandosi attraverso
l'adesione di tre importanti Stati mediterranei, ha migliorato la sua immagine quale centro dell'integrazione europea, senza che gli Stati membri abbiano subito una perdita della loro identità o della loro autonomia e indipendenza.

Nel suo rapporto, il Consiglio federale è parimenti invitato ad analizzare in modo critico questa evoluzione e a dire se -- e in quale misura -- sussistano ancora le riserve politiche e le considerazioni d'ordine economico che a suo tempo furono addotte contro un'adesione della Svizzera alla CE e se esse consentano nondimeno di prevedere un ulteriore avvicinamento alla CE anche sul piano istituzionale.

318

Risposta del Consiglio federale 1

Rievocazione storica

Come abbiamo avuto modo di esporre nel nostro rapporto dell'11 agosto 1971 (FF 7.977 II 367) su l'evoluzione dell'integrazione europea e la posizione della Svizzera (risposta alla mozione Furgler del 9 dicembre 1968), nonché nel nostro messaggio del 16 agosto 1972 (FF 7972 II 437) concernente l'approvazione degli accordi tra la Svizzera e le Comunità europee 1), le nuove basi delle nostre relazioni contrattuali con la Comunità, istituite dieci anni or sono, rappresentavano il frutto di una politica seguita nell'immediato dopoguerra in materia d'integrazione europea. Esse erano l'espressione di una notevole continuità nella politica svizzera e di uno sforzo costante verso una soluzione intermedia fra due varianti estreme che, entrambe, dovettero essere respinte: l'adesione o l'isolamento.

Nella ricerca di questa soluzione -- ricerca che non preoccupava unicamente la Svizzera ma anche altri Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) -- il Consiglio federale è stato guidato da considerazioni che riguardavano l'evoluzione generale delle relazioni internazionali, il ruolo della Svizzera in Europa, nonché i bisogni e i caratteri specifici del nostro Paese. Fra queste considerazioni figurava la costatazione dell'interdipendenza viepiù accentuata tra gli Stati, soprattutto dal profilo economico, come anche la presenza sulla scena internazionale della Comunità in veste di nuovo soggetto di diritto internazionale pubblico, le cui competenze esistenti e quelle derivanti dalle sue finalità politiche ed economiche ne fanno un interlocutore importante per la Svizzera; infine, la costatazione che facendo parte dell'Europa, con la sua storia movimentata e la ricchezza della sua cultura, non possiamo restare indifferenti al modo in cui essa è organizzata. L'azione del Consiglio federale era inoltre determinata dall'esigenza di non assumersi alcun impegno che mettesse in causa gli elementi fondamentali della politica estera e interna del nostro Paese. Ci siamo espressi dettagliatamente su questi elementi fondamentali, in particolare dal profilo della neutralità permanente, nel nostro rapporto dell'I 1 agosto 1971 come pure nel nostro messaggio del 16 agosto 1972. Ritorneremo nel presente rapporto su questo punto, alla luce dell'evoluzione della Comunità durante gli ultimi dieci anni.

La soluzione
escogitata nel 1972 dalla Comunità, dalla Svizzera e dalla maggior parte dei Paesi che rimanevano nell'AELS constava di due elementi fondamentali: primo, la creazione di un regime convenzionale di libero scambio per i prodotti industriali fra la Comunità e ogni Paese dell'AELS; secondo, l'adozione da parte di tutti -- ad eccezione della Finlandia -- sotto forma di disposizioni nell'accordo con la Comunità economica europea " Le Comunità europee sono costituite della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica (CEEA). Qui di seguito, il termine usuale di «Comunità» viene generalmente impiegato, salvo nel caso in cui la comprensione del testo esiga altrimenti.

319

di una dichiarazione d'intenti (preambolo), accompagnata da disposizioni di procedura (art. 32), con la quale essi manifestano la loro disponibilità a sviluppare e ad approfondire le loro relazioni anche nei campi non coperti dall'accordo (clausola evolutiva). Un tale concetto di cooperazione aveva ricevuto, all'epoca, la vostra approvazione e la sanzione del popolo e dei Cantoni.

La creazione del libero scambio per i prodotti industriali si fonda su due accordi, di una durata indeterminata ma denunciabili, conclusi da ogni Paese dell'AELS con la Comunità economica europea da un lato e gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio dall'altro, nonché, per quanto concerne la Svizzera, su un accordo complementare al nostro accordo orologiero del 1967 con la CEE (RS 0.632.401 e 402). Nella loro sostanza, questi accordi sono identici per tutti i Paesi dell'AELS e conformi alle disposizioni del GATT concernenti l'istituzione di zone di libero scambio. Attraverso la rete di accordi, costituita dalla Convenzione di Stoccolma del 4 gennaio 1960 (RS 0.632.31), istitutiva di un regime di libero scambio dei prodotti industriali fra i Paesi dell'AELS, e dagli accordi di libero scambio con la Comunità, i quali contengono regole cumulative dell'origine, è stato instaurato, fra le parti interessate, un sistema multilaterale di libero scambio per i prodotti industriali. Questo sistema rappresenta una componente essenziale della particolare qualità delle loro relazioni. Questa trova d'altronde la sua espressione anche in seno a diverse organizzazioni a vocazione europea, fra cui segnatamente il Consiglio d'Europa, nel quale si ritrovano gli Stati membri della Comunità e gli altri Paesi partecipanti al sistema europeo di libero scambio e ai cui lavori la Comunità come tale dimostra un interesse viepiù marcato.

Nella motivazione del presente postulato vengono sollevate questioni di natura generale e particolare. Inoltre, il postulante auspica sia un apprezzamento dello stato della cooperazione fra- la Svizzera e la Comunità sia un esposizione delle future possibilità di sviluppo di questa cooperazione. Proponiamo pertanto di abbordare dapprima lo stato delle nostre relazioni con la Comunità nel campo coperto dai nostri accordi di libero scambio e di trattare in seguito le relazioni nei settori
che hanno costituito l'oggetto di accordi aggiuntivi a decorrere dal 1972. Un capitolo speciale sarà dedicato all'evoluzione interna della Comunità nel corso dell'ultimo decennio e alle sue incidenze sulla Svizzera, al fine di schizzare, in un'ultima parte, le prospettive delle relazioni fra la Svizzera e la Comunità.

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Relazioni nel campo degli scambi di merci

A tale proposito occorre distinguere fra le relazioni riguardanti gli scambi di prodotti industriali e quelle inerenti ai prodotti agricoli; inoltre, si deve esaminare la questione relativa alle ripercussioni sul libero scambio in Europa risultanti dall'allargamento della Comunità alla Spagna e al Portogallo.

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Prodotti industriali

Con la conclusione nel 1972 e 1973 degli accordi di libero scambio fra i Paesi dell'AELS e la Comunità, nonché con l'adesione della Grecia a quest' ultima il 1° gennaio 1981, è stata realizzata una zona di libero scambio per i prodotti industriali che comprende 17 Stati dell'Europa occidentale, vale a dire i dieci Stati membri della Comunità e i sette Paesi dell'AELS. Per quanto concerne la Svizzera, il regime di libero scambio giusta gli accordi del 1972 è stato instaurato gradualmente con la soppressione dei dazi doganali all'esportazione (1.1.1974), dei dazi doganali all'importazione (ad eccezione dei dazi di natura fiscale) e delle tasse di effetto equivalente (1.7.1977), nonché delle restrizioni quantitative all'importazione (1.1.1973) e delle misure di effetto equivalente (1.1.1975). L'elemento di protezione industriale dei dazi sui prodotti agricoli trasformati coperti dall'accordo è stato, da parte sua, interamente eliminato il 1° luglio 1977.

In deroga al calendario normale relativo all'abbattimento tariffale, è stato previsto, nel 1972, un regime di riduzione più lento per diversi prodotti sensibili (carta, singoli metalli, lastre di truciolato). L'eliminazione dei dazi su questi prodotti è divenuta effettiva il 1° gennaio 1984. Da parte loro, le restrizioni quantitative all'esportazione non sono tuttavia coperte dagli accordi di libero scambio. Infine, con l'entrata della Grecia nella Comunità, il 1° gennaio 1981, si è dovuto.stipulare il protocollo aggiuntivo del 17 luglio 1980 all'Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea. Questo contiene un disciplinamento transitorio che spira alla fine del 1985; dopo la sua scadenza, il regime di libero scambio fra la Svizzera e la Comunità verrà applicato integralmente alla Grecia.

Dal 1973 al 1982, il valore delle importazioni svizzere provenienti dalla Comunità 1} è aumentato del 53,2 per cento raggiungendo 38,47 miliardi di franchi. L'aumento è stato del 56,9 per cento per quanto concerne i prodotti industriali dei capitoli 25 a 99 della tariffa doganale. Le nostre esportazioni verso la Comunità 1) sono da parte loro aumentate dell'86 per,cento (91% per i prodotti industriali) e ammontavano nel 1982 a 25,39 miliardi di franchi. La quota, in termini di valore, delle nostre esportazioni globali
verso la CE rappresentava nel 1982 il 48,2 per cento del valore totale delle nostre esportazioni, mentre la quota delle nostre importazioni originari della Comunità costitutiva il 66,3 per cento del valore globale delle nostre importazioni. Alla fine del 1982, circa il 95 per cento del valore delle nostre esportazioni destinate alla Comunità si trovava in regime di libero scambio.

La quota corrispondente delle nostre importazioni provenienti dalla CE ascendeva a circa il 90 per cento.

Il commercio dei prodotti industriali costituisce il cardine delle nostre relazioni di libero scambio con la Comunità. A tale proposito è rallegrante di poter constatare che, malgrado le difficoltà che hanno colpito le economie " Comprese, per il 1982, le importazioni (91 milioni di franchi) provenienti dalla Grecia e le esportazioni (423 milioni) verso questo Paese.

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occidentali dopo la metà degli anni settanta, la dinamica avviata dagli accordi del 1972 è stata pienamente rispettata. Inoltre, le relazioni commerciali con la Comunità hanno rappresentato, per l'economia svizzera, un fattore apprezzabile di stabilità durante un periodo di seria recessione economica.

A questo proposito conviene pure sottolineare che sia il Trattato di Roma, sia la Convenzione di Stoccolma e gli accordi di libero scambio hanno rafforzato la disciplina delle parti per quanto concerne il mantenimento della libertà degli scambi.

Vista l'ampiezza degli scambi di merci fra la Svizzera e la Comunità e l'importanza delle modificazioni del regime commerciale introdotte dagli accordi del 1972, sono sorte, per forza di cose, diverse controversie (relative ai depositi all'importazione, ai sistemi di licenze per i prodotti in libero scambio, ecc.) nel corso degli ultimi dieci anni. Esse non hanno tuttavia intaccato le basi delle relazioni di libero scambio fra la Svizzera e la Comunità, che,'nel loro assieme, sono rimaste serene. I pertinenti problemi, sui quali siete stati regolarmente orientati attraverso i nostri rapporti di politica economica esterna, sono stati trattati nel quadro delle riunioni semestrali dei Comitati misti Svizzera-CEE e Svizzera-Stati membri della CECA previsti dagli accordi del 1972.

(L'esistenza degli accordi di libero scambio offre inoltre la possibilità a persone private di invocare talune disposizioni degli accordi davanti ai rispettivi tribunali svizzeri e comunitari Il periodo che va dal 1972 al giorno d'oggi è stato caratterizzato, al riguardo, da tre casi relativi all'accordo fra la Svizzera e la CEE. Due hanno costituito l'oggetto di decisioni del Tribunale federale (sentenza Adams contro il Ministero pubblico del Cantone di Basilea Città, del 3.5.1978, STF 204 IV 175, e sentenza Bosshard Partner Interdrading AG contro Sunlight AG, cosiddetto «caso Orno», del 25.1.1979, STF 105 II 49) e uno della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE, sentenza Châtain del 24.4.1980, aff. 65/79, Rac. 1980, p. 1345).

L'affare Adams sollevava la questione della portata delle disposizioni relative alla concorrenza dell'accordo Svizzera-CEE (art. 23). Il ricorso è stato respinto dal Tribunale federale il quale ha ritenuto che l'articolo 23 non poteva essere invocato
da una persona privata e che essa non pregiudicava la protezione del segreto economico in Svizzera (art. 273 CPS). Per quanto riguarda il caso Orno, il Tribunale federale non ha potuto condividere la tesi secondo la quale le norme dell'accordo Svizzera-CEE che garantiscono la libera circolazione delle merci (art. 13 in casu) possono, nel caso specifico, recare pregiudizio ai diritti derivanti dalla legislazione svizzera sulla protezione delle marche; per questa ragione le importazioni parallele possono, a determinate condizioni, essere vietate in virtù di detta legislazione.

Il Tribunale federale ha pertanto adottato un atteggiamento piuttosto riservato sulla possibilità, per le persone private, di appellarsi all'applicabilità · diretta delle disposizioni dell'accordo. Da parte sua, la CGCE ha lasciato intendere nella sua sentenza Châtain (relativa ad un caso di determinazione, da parte delle autorità doganali francesi, del valore doganale di un' importazione proveniente dalla Svizzera) che l'articolo 1 dell'accordo 322

(divieto di restrizioni quantitative all'importazione) può essere invocato davanti a tribunali nazionali.

Le questioni sollevate nei confronti della Svizzera si pongono parimenti nelle relazioni della Comunità con gli altri Paesi dell'AELS, con la quale essa ha concluso degli accordi di libero scambio concepiti secondo un modello identico. A tale riguardo, due sentenze pronunciate dalla CGCE relative all'accordo con il Portogallo interessano indirettamente la Svizzera. Nell'affare Polydor (CGCE, sentenza del 9.2.1982, aff. 270/80, Rac. 1982, p. 329) che fa riscontro al caso Orno, la Corte ha ritenuto che il titolare di un diritto di marca in Gran Bretagna può opporsi ad un'importazione parallela del medesimo prodotto proveniente dal Portogallo. Nella sentenza Kupferberg (CGCE, sentenza del 26.10.1982, aff. 104/81, Rac. 1982, p. 3641), la CGCE si è pronunciata in favore dell'applicabilità diretta di certe disposizioni dell'accordo CEE-Portogallo.

L'interpretazione degli accordi di libero scambio compete, in primo luogo, alle Corti supremcr Uno sviluppo armonioso delle giurisprudenze costituisce un contributo importante alla realizzazione degli obiettivi degli accordi di libero scambio. Per conseguenza il Consiglio federale segue attentamente gli sviluppi in materia.

Un'attenzione particolare è stata dedicata, negli ultimi anni, ai problemi posti ai partner del libero scambio dagli aiuti governativi, da un lato, e dagli ostacoli commerciali di natura tecnica, dall'altro. Gli uni si sono moltiplicati in seguito al deterioramento della congiuntura economica, gli altri a causa della crescente sofisticazione dei prodotti industriali. La concessione di aiuti governativi e l'introduzione di nuove norme tecniche non sono, in sé, incompatibili con il buon funzionamento del sistema di libero scambio. A norme degli accordi, esse costituiscono degli strumenti leciti dell'attività governativa, purché non introducano alcuna discriminazione fra i prodotti nazionali e quelli importati e non causino ai concorrenti stranieri la perdita del beneficio risultante dallo smantellamento delle barriere tariffali e dall'eliminazione delle restrizioni quantitative all'importazione. Benché pochi casi legati alla concessione di aiuti pubblici siano stati sollevati a livello di Comitati misti, si.è nondimeno dimostrato utile,
alla luce degli sviluppi a cui si è fatto allusione e delle potenziali distorsioni di tali misure nei flussi di prodotti in libero scambio, di procedere, con i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee, a scambi di opinioni sulla situazione in seno alla Comunità, nonché nei singoli Stati membri e in Svizzera. In un primo momento, questi scambi informali avevano lo scopo di acquisire una migliore comprensione della situazione e della politica seguita in proposito dalle due parti. La loro prosecuzione dovrebbe consentire di assicurare una trasparenza il più possibile completa in un campo che acquista viepiù importanza per il buon funzionamento dell'accordo.

Con il continuo sviluppo delle norme industriali e dei sistemi di certificazione dei prodotti quale risposta alle esigenze dell'evoluzione tecnologica e della protezione dei consumatori si corre il rischio non indifferente di creare nuovi ostacoli commerciali. Questi possono risultare da un'insufficiente coordinazione nell'adozione di nuove norme e sistemi tecnici o dalla loro 323

utilizzazione abusiva in favore dei prodotti nazionali. Gli sforzi di coordinazione internazionale in materia di norme tecniche sono già sin d'ora considerevoli. Essi vengono segnatamente effettuati in seno alle organizzazioni specializzate quali l'ISO (International Standards Organisation), l'IEC (International Electrotechnical Commission), il CEN (Comitato europeo di normalizzazione) e il CENELEC (Comitato europeo di normalizzazione elettronica), ai cui lavori partecipano attivamente le associazioni svizzere di normalizzazione. Inoltre, come fu il caso per gli aiuti governativi, il GATT si è occupato, in occasione dei negoziati commerciali multilaterali (Tokyo Round) conclusisi alla fine del 1979, di definire nell'«Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi» (RS 0.632.231.41) le regole che devono essere osservate dalle Parti contraenti per evitare la creazione di ostacoli inutili al commercio internazionale. · La particolare incidenza dello sviluppo delle prescrizioni tecniche e dei sistemi di certificazione nazionali sul funzionamento di un sistema di libero scambio, nonché l'intensificazione degli sforzi della Comunità per definire, nell'ambito del rafforzamento del suo mercato interno, norme proprie e un sistema di certificazione per i prodotti dei Paesi terzi, giustificano un'azione supplementare da parte dei partner interessati. Dal punto di vista svizzero una tale azione deve mirare a rafforzare la procedura di notificazione che precede l'introduzione di nuove norme tecniche, a definire, se del caso, norme comuni e a sviluppare il riconoscimento reciproco delle certificazioni e degli esami effettuati da istituti competenti nazionali. A tale riguardo sono stati intensificati, nel corso degli ultimi anni, contatti con la Commissione delle Comunità europee, nonché con i loro Stati membri e i Paesi dell'AELS. Questi contatti hanno segnatamente consentito di sviluppare, tramite il CEN e il CENELEC, una cooperazione autonoma e prammatica fra la Comunità e i Paesi dell'AELS, in vista della definizione di nuove norme tecniche a carattere europeo.

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Prodotti agricoli

I prodotti agrìcoli sono esclusi dal regime di libero scambio fra la Svizzera e la CEE. Le Parti contraenti hanno in tal modo tenuto in considerazione la notevole differenza esistente fra i loro rispettivi regimi in materia di politica agricola e commerciale. L'accordo del 1972 fra la Svizzera e la CEE contempla tuttavia una regolamentazione particolare (smantellamento dell' elemento di protezione industriale, compensazione delle differenze di prezzo all'importazione e all'esportazione delle materie agricole di base) applicabile a taluni prodotti agricoli trasformati (prodotti dell'industria alimentare).

Gli obblighi reciproci contratti dalle parti nel settore dei prodotti agricoli in virtù di convenzioni bilaterali o multilaterali conclusi fuori degli accordi di libero scambio rimangono inoltre in vigore. Ciò è parimenti il caso per le concessioni autonome che la Svizzera e la Comunità si sono accordate.

Sia la Svizzera che la Comunità hanno quindi mantenuto, nell'ambito dei loro accordi di libero scambio, il principio d'autonomia nella formulazione della loro politica agricola e nell'utilizzazione dei pertinenti strumenti di 324

politica commerciale. Questo principio trova la sua espressione nell'articolo 15 dell'accordo fra la Svizzera e la CEE, giusta il quale le Parti contraenti si dichiarano disposte a favorire, in ossequio alle loro politiche agricole, lo sviluppo armonico degli scambi di questi prodotti.

In tal modo, le parti riconoscono esplicitamente la specificità dei loro sistemi agricoli individuali, sottolineando tuttavia il loro obiettivo di promuovere i loro scambi reciproci di prodotti agricoli. La loro volontà di proseguire questo obiettivo risulta d'altronde evidente dalla possibilità di ricorrere al Comitato misto in caso di problemi in materia di scambi agricoli.

Dopo la sua adesione alla Comunità, il 1° gennaio 1981, la Grecia ha assunto gli obblighi contratti dai Nove nei confronti della Svizzera nel settore agricolo. La Svizzera ha, da parte sua, esteso alla Grecia le concessioni accordate alla Comunità dei Nove, purché queste non siano state limitate a taluni Stati membri.

Inoltre, occorre aggiungere che tutte le concessioni tariffali, incluse quelle riguardanti i prodotti agricoli, accordate nel quadro del GATT, sono senz' altro estese alle altri Parti contraenti del GATT, compresa quindi la Comunità, conformemente alle disposizioni dell'Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio.

Le difficoltà che si sono manifestate di tanto in tanto nel corso degli ultimi dieci anni negli scambi di prodotti agricoli con la Comunità hanno potuto, per lo più, essere superate mediante consultazioni bilaterali. Inoltre, certi effetti negativi della politica agricola comunitaria, costatati anche in Svizzera, ci hanno indotti ad adeguare, a diverse riprese, le nostre disposizioni d'importazione in materia. Nei nostri rapporti di politica economica esterna siete stati regolarmente informati in merito.

Nel 1980 si sono tuttavia rivelati necessari negoziati agricoli di carattere più generale fra la Svizzera e la Comunità, al fine di trovare delle soluzioni, mutualmente accettabili, a tutta una serie di problemi in materia di consolidamento, nel quadro del GATT, dei dazi doganali su prodotti agricoli trasformati, ortaggi congelati e conserve di ortaggi, nonché per quanto concerne il commercio di formaggio (FF 1980 III 977). Gli accordi risultanti da questi negoziati sono entrati in vigore il 1° maggio
1981. Inoltre vengono mantenuti i contatti con la Comunità nell'intento segnatamente di evitare le difficoltà che possono insorgere per la commercializzazione della frutta estiva svizzera in seguito al sovvenzionamento da parte della Comunità di talune esportazioni di questo genere di prodotti.

In generale si può asserire che negli ultimi dieci anni gli scambi di prodotti agricoli fra la Svizzera e la Comunità si sono sviluppati in modo soddisfacente. Le nostre importazioni agricole (capitoli 1-24 della tariffa doganale) provenienti dalla Comunità sono aumentate, in termini di valore, del 20,7 per cento durante il periodo 1973-1982 mentre le nostre esportazioni verso la Comunità sono progredite del 14,5 per cento. L'esistenza di relazioni di carattere speciale fra la Comunità e la Svizzera, i principi ancorati nell'articolo 15 dell'accordo di libero scambio tra la Svizzera e la CEE e le procedure di consultazione avviate da questo accordo consentono di pensare che, 24 Foglio federale. 67° anno. Voi. I

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anche in futuro, le eventuali difficoltà potranno essere superate dalle parti in modo soddisfacente.

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Effetti dell'allargamento della Comunità

II Portogallo e la Spagna hanno deposto, rispettivamente il 28 marzo 1977 e il 28 luglio 1977, le loro domande d'adesione alla Comunità. Sebbene i negoziati fra quest'ultima e i due Paesi summenzionati non siano ancora terminati, in diversi settori si sono nondimeno già raggiunti degli accordi.

Per quanto concerne gli effetti di questa adesione per la Svizzera, occorre rilevare che, in occasione dell'entrata della Grecia, la Comunità aveva già riconosciuto il principio secondo cui gli accordi di libero scambio del 1972 erano applicabili alla Comunità come tale, indipendentemente dalla sua composizione in un determinato momento. Con la loro adesione alla Comunità, i due Stati saranno quindi sottoposti al regime degli accordi di libero scambio, il quale determinerà da qual momento le relazioni fra la Comunità e i sei Paesi membri che rimangono nell'AELS. Le relazioni di libero scambio definite dagli accordi del 1972 verranno in tal modo estese a diciotto Paesi dell'Europa occidentale, vale a dire alla Comunità dei dodici e ai sei Paesi che rimangono nell'AELS. Siccome si deve prevedere che gli accordi d'adesione alla Comunità dei due Paesi suindicati conterranno un certo numero di disposizioni transitorie che avranno parimenti un'incidenza sugli interlocutori della Comunità in materia di libero scambio, si dovranno negoziare protocolli aggiuntivi fra la Svizzera e la Comunità. La Svizzera intrattiene tuttavia già sin d'ora relazioni commerciali specifiche sia con il Portogallo sia con la Spagna.

Il Portogallo che, come la Svizzera, è uno dei membri fondatori dell'AELS, beneficia in seno a quest'ultima di uno statuto speciale nei confronti dei compartecipi, in considerazione del suo stadio d'industrializzazione e di sviluppo meno avanzato. Le pertinenti disposizioni speciali autorizzano fra l'altro il Portogallo a reintrodurre o ad aumentare dazi su determinati prodotti.

Nella prospettiva dell'uscita del Portogallo dall'AELS, i suoi interlocutori in seno a detta Associazione hanno notificato alla Comunità i principi che dovrebbero reggere la negoziazione dei protocolli aggiuntivi ai loro accordi di libero scambio con la CEE e con gli Stati membri della CECA: mantenimento del libero scambio stabilito da questi accordi e garanzia ai Paesi dell' AELS di un trattamento sul mercato portoghese non meno
favorevole di quello di cui fruirà la Comunità durante il periodo transitorio. L'uscita del Portogallo dall'AELS e il riscatto di quanto aveva acquisito comporteranno tuttavia una reintroduzione di taluni dazi su prodotti agricoli trasformati (Protocollo n. 2 dell'accordo Svizzera-CEE) e su diversi prodotti industriali, quale segnatamente il sughero (allegato 1 del medesimo accordo), che beneficiano del libero scambio in seno all'AELS.

In previsione dell'integrazione della Spagna nel sistema europeo di libero 326

scambio, i Paesi dell'AELS hanno concluso con quest'ultima, il 26 giugno 1979, un accordo interinale entrato in vigore il 1° maggio 1980 (RS 0.632.33), la cui validità si estende fino al momento in cui gli accordi di libero scambio fra i Paesi dell'AELS e la Comunità diventano applicabili alla Spagna, vale a dire fino al momento dell'adesione di questo Paese alla Comunità. Questo accordo multilaterale copre i prodotti industriali e quelli risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. Esso si prefigge di creare fra i Paesi dell'AELS e la Spagna il medesimo grado di liberalizzazione che esiste fra la Comunità e la Spagna in virtù dell'accordo commerciale preferenziale del 29 giugno 1970 fra queste due parti.

Anche nel caso della Spagna, i Paesi dell'AELS hanno notificato alla Comunità i principi che dovrebbero reggere la negoziazione dei protocolli aggiuntivi ai loro accordi con la Comunità. Questi principi prevedono che l'adesione della Spagna alla Comunità non dovrebbe condurre all'introduzione di nuove barriere agli scambi di prodotti industriali e che le importazioni di prodotti provenienti dalPAELS non dovrebbero essere trattate meno favorevolmente di quelle dei prodotti del medesimo genere originari della Comunità. Quanto ai Paesi dell'AELS, essi si sono dichiarati disposti ad accordare alla Spagna un trattamento non meno favorevole di quello che essa otterrà dalla Comunità.

L'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità determinerà un rafforzamento dei legami esistenti fra quest'ultima e la Svizzera. D'altra parte, l'allargamento della Comunità a questi due Paesi riveste, dal punto di vista dell'Europa democratica, una dimensione politica che non intendiamo sottovalutare.

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Collaborazione in altri campi

II trattato istitutivo della CEE, come anche i trattati che hanno creato la CECA e la CEEA hanno gettato le basi, per i Paesi della Comunità, di un'unione economica e monetaria i cui obiettivi sono stati fissati in una decisione della Conferenza al vertice dell'Aia dell'I e 2 dicembre 1969.

Conformemente ad essa, le decisioni di politica economica dovrebbero, nella loro fase finale, essere prese a livello comunitario e le competenze necessarie dovrebbero, di conseguenza, essere trasferite dagli Stati membri alla Comunità. La realizzazione progressiva degli obiettivi della Comunità in materia d'unione economica e monetaria implica fin d'ora che i partner della Comunità completino o addirittura sostituiscano, mediante accordi con la Comunità come tale, i loro impegni contrattuali con gli Stati membri. La Comunità assume d'altronde, attraverso la sua propria attività o quale stimolatrice o coordinatrice di azioni degli Stati membri, un ruolo viepiù rilevante in tutta una serie di campi strettamente connessi con l'attività economica, come la ricerca scientifica e tecnica e l'armonizzazione o l'unificazione del diritto.

Una tale evoluzione interessa notevolmente i Paesi che intrattengono con la Comunità o con i suoi Stati membri delle relazioni particolarmente strette o a carattere speciale. Come l'abbiamo rilevato nell'introduzione, si è tenuto 327

perciò appropriatamente conto delle prospettive di sviluppo della cooperazione già durante la conclusione degli accordi di libero scambio fra la Comunità e i Paesi dell'AELS.

Come l'abbiamo menzionato nel nostro messaggio del 16 agosto 1972, già a quell'epoca esisteva una collaborazione attiva fra la Svizzera, la Comunità e i suoi Stati membri: nel settore dei trasporti a decorrere dal 1956 (accordo con la CECA relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per i trasporti di carbone e di acciaio in transito per il territorio svizzero; RS 0.742.404.1) e in quello della ricerca applicata a partire dal 1971 (accordi relativi alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica, ossia i cosiddetti accordi COST; FF 1971 II 1033). Da allora, la collaborazione nei campi estranei al libero scambio si è ulteriormente sviluppata e diversificata. Nel 1977, avete approvato la prosecuzione della nostra cooperazione in seno alla COST e vi siete pronunciati a più riprese su nuove azioni; nel 1983 avete inoltre approvato la prosecuzione della nostra collaborazione con l'EURATOM nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi (RS 0.424.11). Inoltre, siete stati regolarmente informati dal nostro rapporto di politica economica esterna su altre iniziative relativamente alle quali il Consiglio federale dispone di una delega di competenze o che rientrano nella sua propria sfera decisionale.

Il carattere variato dei campi della nostra collaborazione che non concernono il libero scambio dei prodotti industriali, nonché il diverso grado di competenze comunitarie nei vari campi hanno condotto allo sviluppo di modelli di collaborazione giuridica molto differenti a seconda dei settori: accordi di liberalizzazione o d'armonizzazione nei campi della trasmissione elettronica dei dati (EURONET; RS 0.784.18), dell'assicurazione diretta (vita esclusa) e dei trasporti occasionali con l'autobus; accordi sulla cooperazione nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi e sui progetti COST; scambi d'informazioni e di opinioni nei campi relativi all'ambiente, allo scorie radioattive, ai trasporti e alla politica economica e monetaria. In tutti questi casi, l'approccio sia della Svizzera sia della Comunità è stato caratterizzato da
un atteggiamento prammatico e dalla preoccupazione di giungere ad intese equilibrate atte a tener conto degli interessi reciproci. La disponibilità delle parti a sviluppare la loro cooperazione nei campi economici sulla base di questi principi ci sembra largamente assicurata anche per il futuro.

I futuri sforzi dovrebbero venir volti contemporaneamente all'approfondimento della cooperazione esistente e al suo ampliamento. Questa cooperazione concerne in primo luogo i settori della ricerca scientifica e tecnica, dei servizi, della politica economica e monetaria e.dell'armonizzazione del diritto.

Per quanto concerne la ricerca scientifica e tecnica, la Svizzera e la Comunità possono già ora appoggiarsi su esperienze di collaborazione che in determinati casi risalgono ad oltre dieci anni. Questa collaborazione si è svolta finora in tre forme. La prima, fondata su due scambi di lettere tra la Commissione delle CE e la Svizzera, consiste nello scambio regolare d'informazioni circa la protezione dell'ambiente da un lato e la ricerca sul 328

trattamento e l'immagazzinamento di scorie radioattive dall'altro. Inoltre, nell'ambito della COST, partecipiamo, unitamente a 18 altri Stati europei e alla Commissione delle CE, all'elaborazione di programmi messi in atto da centri di ricerca situati nei singoli Paesi membri, sotto forma di azioni concertate e finanziate da quest'ultimi. La Svizzera partecipa inoltre al più importante progetto della CE nel campo della fusione nucleare e della fisica del plasma. Contrariamente all'approccio della COST, non si tratta in questo caso di un'azione sviluppata congiuntamente dalla Svizzera e dalla Comunità, ma di un progetto proprio di quest'ultima, al quale la Svizzera contribuisce con prestazioni di ricerca e dal quale trae vantaggio in saperfare, licenze, commesse industriali e contributi alla ricerca. Siccome si tratta di un progetto di ricerca le cui dimensioni superano le possibilità della Svizzera, si è scelto in proposito un particolare modello di collaborazione.

La ricerca scientifica e tecnica riveste un'importanza sempre più grande nello sviluppo di nuovi prodotti e nel mantenimento della competitivita industriale. In seno ai Dieci, ciò si traduce segnatamente in una tendenza alla «comunitarizzazione» delle politiche nazionali di ricerca, al fine di ottimizzare i risultati. Una siffatta evoluzione, che rafforza il ruolo della Comunità come tale, richiede perciò non solo che venga continuata e se del caso rafforzata l'esistente collaborazione tra la Comunità e la Svizzera, bensì anche l'elaborazione di nuove forme di cooperazione.

A questo scopo abbiamo proposto alla Comunità di concludere un accordoquadro nel campo della ricerca. Si tratterebbe in particolare di creare un quadro istituzionale in grado di facilitare la determinazione di nuovi settori di collaborazione, come pure di porre in atto questa collaborazione mediante procedure semplici ed efficaci. A tale riguardo dovrebbero soprattutto venir convenute regole unificate circa lo scambio di informazioni (inclusi anche i risultati della ricerca) come pure di personale scientifico. Sarebbe inoltre importante esaminare le possibilità che un tale sviluppo dei meccanismi di collaborazione potrebbe offrire anche nel campo della ricerca industriale.

I servizi assumono un ruolo importante in seno all'economia della Comunità e della Svizzera. In
questo settore le relazioni sono pertanto particolarmente strette sia- nel campo delle assicurazioni, quanto in quello delle telecomunicazioni, delle banche, dei trasporti, ecc.

Nel 1973, l'adozione in seno alla Comunità di una direttiva intesa ad unificare le disposizioni concernenti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta (vita esclusa e al suo esercizio, ha indotto la Svizzera a proporre alla stessa l'apertura di negoziati volti a disciplinare, su una base di reciprocità, le condizioni per l'apertura di succursali e di agenzie di società d'assicurazione dirette nei rispettivi territori. I negoziati hanno condotto ad un accordo, parafato nel giugno 1982, il quale è attualmente oggetto d'esame da parte delle competenti istanze della CE. Si prevede di sottoporlo alla vostra approvazione contemporaneamente alla modificazione della legge federale del 4 febbraio 1919 sulle cauzioni delle società d'assicurazioni, resasi necessaria da questo accordo.

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Il campo dei servizi è molto eterogeneo. Inoltre, gli interessi possono essere molto diversi a seconda che l'auspicata liberalizzazione riguardi le condizioni d'insediamento delle imprese di servizio o le prestazioni medesime fuori delle rispettive frontiere. Le possibilità di liberalizzare, a livello internazionale, le prestazioni di servizio sono state di recente nuovamente poste in discussione al GATT e alPOCSE e costituiscono l'oggetto di un esame più approfondito. Anche in Svizzera sono stati presi contatti di questo generale tra i settori interessati e l'amministrazione. Il Consiglio federale è tuttora disposto, nell'ambito degli sforzi di liberalizzazione internazionale dei servizi, ad esaminare con la Comunità la possibilità di concludere ulteriori accordi in tutti i settori in cui esistono degli interessi reciproci.

I trasporti costituiscono in questo contesto non solo un campo importante delle nostre relazioni economiche europee, ma presenta anche caratteristiche proprie sul piano dei negoziati internazionali.

L'interesse della Svizzera alle relazioni con la Comunità e con i suoi Stati membri nel settore dei trasporti deriva dalla posizione centrale della Svizzera in Europa, come pure dal fatto che il flusso del traffico attraverso le frontiere è in continuo aumento. Inoltre, i trasporti rappresentano un elemento capitale della libera circolazione delle merci, come emerge dall'accordo del 1956 con la CECA sull'introduzione di tariffe ferroviarie internazionali dirette nei trasporti del carbone e dell'acciaio in transito sul territorio svizzero, dalla dichiarazione comune relativa ai trasporti di merci in transito aggiunta all'atto finale relativo all'accordo sul libero scambio del 1972 con la CEE, come pure dall'accordo con la CEE dello stesso anno sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario (RS 0.631.242.04). Infine, gli Stati membri della Comunità sviluppano progressivamente, in virtù degli articoli 74 e seguenti del Trattato di Roma, una politica comune dei trasporti che, considerata l'importanza dell'area geografica dei Dieci, esercita un influsso crescente sull'impostazione delle relazioni dei trasporti in Europa.

A tale riguardo è parimente opportuno rilevare che il settore dei trasporti, a livello europeo, è già disciplinato da tutta una serie di convenzioni,
accordi e risoluzioni, conclusi o adottati segnatamente nell'ambito della Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT) a partire dal 1953, della Commissione economica dell'ONU per l'Europa dal 1947, come pure della Commissione centrale per la navigazione sul Reno già dal 1920. Già per questo motivo occorre approfondire la nostra cooperazione con la Comunità nel campo dei trasporti su piani istituzionali diversi che non potrebbero venir considerati separatamente gli uni dagli altri. Ciò è tanto più necessario in quanto le questioni dei trasporti internazionali hanno in genere una dimensione multilaterale e le organizzazioni internazionali esistenti assumono già sin d'ora un ruolo principale dacché assicurano innanzitutto la coerenza necessaria nelle relazioni di trasporti. Ciò è segnatamente il caso per la CEMT, nell'ambito della quale intendiamo promuovere la collaborazione con la Comunità. Alla CEMT è d'altronde stato affidato il compito di gestire l'accordo sui trasporti occasionali mediante autobus (ASOR), concluso su una base ad hoc e del quale fanno parte la CEE e gli Stati europei inte330

ressati, tra cui la Svizzera. In base allo stesso schema sono attualmente in corso, tra Paesi europei, discussioni in merito ai trasporti combinati ferrovia/strada e al traffico pendolare con gli autobus.

Per un'economia imperniata sull'esportazione e sul turismo e per un Paese di transito come la Svizzera, questi sforzi, ai quali noi partecipiamo, come pure tutti gli altri intesi a migliorare l'armonizzazione delle condizioni tecniche e l'esercizio delle prestazioni di trasporto transfrontiere, presentano necessariamente un interesse del tutto particolare, per cui intendiamo sostenerli attivamente.

Così come ai contatti nell'ambito delle organizzazioni internazionali, attribuiamo grande importanza anche al regolare scambio di informazioni che svolgiamo con la Commissione delle CE. Questo si è finora incentrato sulla politica dei trasporti in generale, sui trasporti stradali e ferroviari (incluso quello di transito), come pure sulla navigazione fluviale e marittima e su quella aerea. Dovrebbe parimente consentirci in futuro d'identificare i campi maturi per un'eventuale cooperazione e contribuire affinchè nella formulazione delle politiche autonome dei trasporti venga considerata la dimensione europea.

Le difficoltà economiche e monetarie che hanno caratterizzato gli anni settanta hanno dato nuovi impulsi alla concertazione tra i Paesi industrializzati in questi settori. Queste difficoltà, come pure la crescente interdipendenza risultante dal processo d'integrazione tra le economie della Comunità, hanno indotto gli Stati membri a sviluppare in modo sensibile la loro cooperazione in materia di politica economica e monetaria. Per quanto riguarda quest'ultima, essi, con la creazione nel 1979 del sistema monetario europeo (SME), hanno gettato le basi di un'unione monetaria. I piani Barre (1969) e Werner (1970) hanno fornito le linee direttrici per il campo della politica congiunturale e monetaria per la quale il trattato di Roma prevedeva unicamente una cooperazione di tipo interstatale. La Svizzera non rimane naturalmente indifferente a tali evoluzioni. L'intensità delle sue relazioni economiche e commerciali con la Comunità e il suo impegno ad assicurare condizioni economiche e monetarie internazionali stabili, le impongono di seguire da vicino gli sviluppi in seno alla Comunità e di sostenere,
nell'ambito delle sue possibilità, gli sforzi per creare, nel rispetto delle norme di un sistema di scambi multilaterale ed aperto, le condizioni materiali e politico economiche per una crescita duratura non inflazionistica.

L'ambito privilegiato per una concertazione internazionale nel campo della politica economica è l'OCSE. Il Fondo monetario internazionale (FMI) e la Banca dei regolamenti internazionali (BRI) svolgono da parte loro un ruolo importante nel campo monetario internazionale. Le questioni economiche e monetarie hanno infatti una dimensione internazionale nella più ampia accezione e il loro trattamento richiede di conseguenza una concertazione da parte di tutti i principali interessati. Considerate le nostre strette relazioni economiche con la Comunità, è stato tuttavia ritenuto utile e opportuno completare queste concertazioni con regolari scambi di opinioni tra periti della Svizzera e della Commissione delle Comunità sulle questioni economiche e monetarie. Siffatti scambi hanno luogo annualmente a decor331

rere dal 1978. L'esperienza ha confermato la loro utilità e il Consiglio federale intende mantenerli anche in futuro.

Il 1978 è stato caratterizzato dal rilancio dell'idea, da parte degli Stati membri della Comunità, d'instaurare in Europa una zona di stabilità monetaria.

Ciò si è concretizzato attraverso l'adozione, da parte del Consiglio d'Europa, il 5 dicembre dello stesso anno, di una risoluzione volta a creare il Sistema monetario europeo (SME). Questa iniziativa ci ha condotti, il 17 agosto 1978, ad affidare ad un gruppo di lavoro, comprendente rappresentanti dell' amministrazione e della Banca nazionale, l'incarico di seguire i lavori d'elaborazione del sistema monetario europeo e d'esaminare i vantaggi e gli inconvenienti di una partecipazione o di un'astensione del nostro Paese. Nel suo rapporto, del quale abbiamo preso atto e approvato le conclusioni alla fine di febbraio 1979, il gruppo di lavoro si è, sulla base degli elementi disponibili in quell'epoca, pronunciato per una soluzione atta a completare la politica cambiaria svizzera con una cooperazione di natura tecnica con il SME. Stando al gruppo, questa cooperazione poteva condurre, se del caso, a degli interventi su valute dei Paesi membri del SME, tenendo presente che l'intervento della Svizzera sarebbe stato indirizzato verso il mantenimento dell'equilibrio interno e verso il funzionamento del sistema. Essi avrebbero potuto estendersi anche agli sforzi volti a creare relazioni più stabili tra il dollaro e le monete europee. Infine, era stato previsto che siffatta cooperazione, essenzialmente pragmatica e concepita nell'interesse reciproco della Svizzera e dei Paesi membri del SME, potrebbe essere estesa e approfondita di comune accordo in funzione delle necessità e delle possibilità. Conformemente alla raccomandazione del gruppo di lavoro, abbiamo invitato la Banca nazionale a continuare i suoi contatti nell'intento di esaminare con le banche centrali dei Paesi membri del SME le possibilità e le modalità di una cooperazione. Da allora, degli stretti contatti sono stati mantenuti tra la BNS e le banche centrali degli Stati membri della Comunità, soprattutto nell'ambito della BRI.

Questi contatti hanno segnatamente condotto ad una coordinazione di caso in caso di talune misure di politica monetaria in materia d'intervento e di
determinazione dei tassi d'interesse ufficiali.

Da un punto di vista generale, una modificazione fondamentale della cooperazione nel campo monetario tra la Svizzera e la Comunità, che andrebbe oltre agli aspetti di carattere tecnico, si urta con la natura stessa del SME.

Esso costituisce infatti, a norma della risoluzione del Consiglio delle Comunità del dicembre 1979, un'istituzione specificamente comunitaria della quale soltanto gli Stati membri possono far parte a pieni diritti. Inoltre, il crescente ruolo di strumento di disciplinamento economico, che incombe al SME per quanto attiene al riavvicinamento delle politiche degli Stati membri, ha rafforzato durante questi ultimi anni il suo carattere comunitario.

Il Consiglio federale e la Banca nazionale si felicitano del contributo apportato dal SME ad una maggior stabilità dei cambi in Europa. Essi seguono attentamente gli sviluppi in questo campo e sono, come per il passato, pronti a cooperare con i Paesi della Comunità nell'intento di migliorare la stabilità delle relazioni monetarie.

332

L'autore del postulato rivela nella sua motivazione che l'armonizzazione del diritto costituisce un fenomeno che ha preso, in seno alla Comunità, un' ampiezza importante. Siamo consci di questo sviluppo che copre d'altronde viepiù campi estranei alle attività strettamente commerciali tra Stati membri. Il processo d'armonizzazione del diritto in seno alla Comunità è un elemento essenziale della realizzazione dell'unione economica e monetaria.

Esso costituisce un reale vantaggio per i partner della Comunità -- in primo luogo per quei Paesi che gli sono legati da accordi di libero scambio -- nella misura in cui rafforza l'omogeneità dello spazio economico comunitario, senza con ciò introdurre nuove discriminazioni nei confronti di agenti economici e commerciali di Paesi terzi.

Gli sforzi della Comunità in materia d'armonizzazione del diritto sono troppo vasti e variati per poter essere elencati in questa sede. D'altronde molti di essi presentano soltanto un interesse marginale per i Paesi terzi.

Tra quelli meritevoli di essere menzionati per la loro incidenza diretta o indiretta sulle relazioni della Comunità con i Paesi terzi figurano segnatamente: l'armonizzazione del diritto delle società, delle condizioni d'esercizio delle attività assicurative e bancarie, delle professioni liberali, il diritto dei brevetti e il diritto delle marche, come pure le disposizioni relative alle competenze giudiziarie e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

L'interesse che può rappresentare per i Paesi terzi e in particolare per la Svizzera, un riavvicinamento del loro diritto nazionale al diritto comunitario in questi diversi campi e in altri, si presenta in modo molto diverso a seconda dei settori e dei bisogni specifici. Le iniziative in materia non dovrebbero di conseguenza appoggiarsi unicamente su considerazioni d'opportunità generale. D'altronde, le possibilità di progresso in questo campo sono parimente connesse con la situazione in seno alla Comunità stessa. I diversi tentativi comunitari settoriali d'armonizzazione del diritto costituiscono in effetti un processo a lungo respiro in cui i risultati effettivi sono ancora limitati. Sarà inoltre opportuno rilevare che gli strumenti comunitari d'armonizzazione del diritto sono loro stessi di natura molto diversa a seconda che la Comunità
come tale disponga di competenze proprie o che queste appartengano agli Stati membri. Nel primo caso, si procede attraverso i regolamenti comunitari (atti di portata generale, obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri) e le direttive comunitarie (atti indirizzati agli Stati membri obbligatori per quanto concerne il risultato ma che lasciano a quest'ultimi la scelta della forma e dei mezzi); nel secondo caso, si procede attraverso le convenzioni concluse tra gli Stati membri. Una tale situazione ha come effetto che, nella misura in cui i Paesi terzi non sono disposti a recepire le disposizioni comunitarie, direttamente e autonomamente, nella loro legislazione nazionale (caso che non può essere, a priori, scartato per taluni campi specifici), gli sforzi d'armonizzazione del diritto con la Comunità e i suoi Stati membri devono necessariamente procedere in base a formule variate, la cui messa a punto richiede generalmente molto tempo. La negoziazione con la Comunità del nostro 333

accordo sulle condizioni d'insediamento delle assicurazioni dirette (vita esclusa), che si è estesa per oltre sei anni, ne è un esempio.

Occorre inoltre considerare che l'armonizzazione del diritto economico e commerciale comunitario presenta un interesse per l'assieme dei Paesi che intrattengono relazioni strette con i Dieci. Ciò è segnatamente il caso per la Svizzera e gli altri Paesi dell'AELS che seguono da vicino gli sforzi comunitari nel campo del diritto delle marche e che proseguono, come gruppo di coordinazione dell'AELS, lavori paralleli a quelli attualmente in corso in seno alla Comunità al fine d'esaminare le possibilità di garantire una certa coerenza tra l'assieme dei partecipanti al sistema europeo di libero scambio.

Da parte nostra abbiamo manifestato alla Comunità il nostro interesse per la creazione di legami convenzionali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità, che sono parti contraenti della Convenzione cosiddetta di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente le competenze giudiziarie e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale.

In queste come in altre questioni riguardanti l'armonizzazione del diritto, siamo particolarmente consci dell'opportunità di garantire, per quanto possibile, una dimensione europea agli sforzi prodigati. Siamo perciò del parere che il Consiglio d'Europa e le sue convenzioni dovrebbero rivelarsi particolarmente utili e andrebbero di conseguenza sfruttati al massimo, senza che ciò, in casi particolari, costituisca necessariamente un ostacolo ad accordi bilaterali con la Comunità o multilaterali a partecipazione limitata.

Per quanto attiene all'interpretazione delle disposizioni degli accordi del 1972 da parte della Corte suprema, abbiamo accolto con interesse lo sviluppo, nel corso degli ultimi anni, di scambi di vedute occasionali tra i giudici del Tribunale federale e quelli della Corte di giustizia delle Comunità europee sulle questioni che questa interpretazione può sollevare in relazione con il diritto svizzero, da un lato, e il diritto comunitario, dall'altro. Ci rallegriamo pure dei crescenti contatti tra le cerehie accademiche svizzere e comunitarie in merito alle stesse questioni.

4

L'evoluzione della Comunità

Come la maggior parte dei membri della comunità internazionale, anche la Comunità europea è stata seriamente coinvolta nel peggioramento della situazione economica in atto dal 1972. Inoltre essa, durante questo periodo, è stata confrontata con un certo numero di problemi derivanti dal suo allargamento, dall'insufficiente crescita delle proprie risorse, dall'opportunità di un migliore equilibrio tra le sue istituzioni e dalla necessità di rivedere talune delle sue politiche, in primo luogo la politica agricola comune.

Nonostante gli sforzi intrapresi per trovar loro delle soluzioni, questi problemi sussistono per la massima parte ancora oggigiorno. Inoltre, essi assumono una nuova dimensione nella prospettiva del prossimo allargamento della Comunità alla Spagna e al Portogallo. Queste difficoltà hanno costituito nel passato un freno al progresso della Comunità verso l'unione economica e monetaria. Negli ultimi anni esse si sono cristallizzate ed acuite e 334

hanno, in certo senso, condotto ad una vera crisi del sistema comunitario dalla quale non si vede ancora, per il momento, in che modo gli Stati membri intendano uscire.

Nonostante la modestia dei progressi realizzati da un punto di vista globale a livello comunitario nel corso del decennio 1972-1982 nei confronti degli obiettivi che si erano prefissi gli Stati membri e malgrado l'esistenza di crisi non sottovalutabili, in alcuni settori sono tuttavia stati raggiunti progressi sostanziali. Inoltre, al di là delle disparità e delle differenze che possono manifestarsi, quanto raggiunto a livello comunitario è viepiù risentito dagli Stati membri come un elemento importante delle loro singole politiche e come un comune denominatore della loro attività verso l'esterno.

Oltre agli sviluppi summenzionati, relativi all'allargamento geografico e all' unione economica e monetaria, un certo numero d'eventi importanti hanno segnato l'esistenza della Comunità a decorrere dal 1972.

Fra questi figura innanzitutto il fatto che in materia di finanziamento delle sue attività, la Comunità è passata tra il 1971 e il 1979 da un regime di contributi versati dagli Stati membri in base al modello delle organizzazioni internazionali ad un sistema di proprie fonti di entrate. Questa evoluzione ha rafforzato il ruolo di distribuzione della Comunità e, grazie all'appoggio costante della Corte di giustizia nei diversi campi coperti dal trattato, la sua identità ed i suoi mezzi politici.

Nel corso del medesimo periodo, due altri sviluppi di carattere istituzionale hanno parimente segnato la Comunità. Il primo di questi consiste negli incontri quadrimestrali, a decorrere dal 1975, dei capi di Stato e di governo degli Stati membri nell'ambito di un cosiddetto «Consiglio europeo». Sebbene non inizialmente previsti dal trattato, questi incontri, strumenti della tradizionale collaborazione interstatale, hanno, a diverse riprese, contribuito a dare importanti impulsi alla costruzione europea, come nel caso dell'istituzione del sistema monetario europeo, e ad imprimere alla Comunità un dinamismo politico. L'elezione a suffragio universale del Parlamento europeo, avvenuta la prima volta nel 1979, ha d'altronde rafforzato il carattere democratico delle istituzioni europee. Essa ha conferito al Parlamento europeo un'accresciuta
legittimità e ha rafforzato il suo carattere sovranazionale.

Questa elezione ha consolidato le istituzioni comunitarie e nel contempo l'originalità della Comunità quale soggetto di diritto internazionale pubblico.

L'identità della Comunità in quanto tale si è pure concretata attraverso la sua affermazione verso l'esterno, in seguito al trasferimento di competenze degli Stati membri alle Comunità, come pure d'altra parte, allo sviluppo della cooperazione politica europea tra i Dieci.

La competenza esclusiva della Comunità in materia di politica commerciale estera, sia in seno al GATT e al CNUCES che a livello delle relazioni bilaterali, come pure l'estensione graduale delle sue proprie competenze in altri settori (trasporti, ricerca, energia, ecc.) gli conferiscono, data la sua importanza come entità economica e commerciale, un posto di primo piano a livello internazionale. Essa intrattiene relazioni ufficiali con oltre un centinaio di Stati con i quali sviluppa relazioni nei campi che riguardano la sua 335

propria competenza. Dispone segnatamente di un importante programma d'aiuto allo sviluppo, in cui la seconda Convenzione di Lomé del 1979, che la lega a oltre 60 Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e che prevede una cooperazione commerciale, industriale e finanziaria a favore di questi Paesi, assume un'importanza fondamentale. Ha inoltre concluso, a decorrere dal 1976 e 1977, accordi di cooperazione economica e finanziaria con i Paesi del Maghreb e del Machrek.

Il preambolo del trattato di Roma esprime la determinazione degli Stati firmatari di creare le fondamenta di un'unione viepiù stretta tra i popoli europei. L'unione politica resta l'obiettivo a lungo termine degli Stati membri, anche se formalmente si situa al di fuori del trattato e i suoi progressi si siano realizzati soltanto molto lentamente dopo la sua costituzione. Questo obiettivo è stato riaffermato a più riprese e segnatamente nel 1969 all'Aia in occasione dell'incontro al vertice dei capi di Stato e di governo, nel 1970 a Lussemburgo dai ministri degli affari esteri dei Sei (rapporto Davignon), nel 1973 a Copenhaghen dai ministri degli affari esteri dei Nove, a Parigi nel 1974 dai capi di Stato e di governo degli Stati membri, nel 1981 a Londra nuovamente dai ministri degli affari esteri e, in tempi più recenti, nel 1983 a Stoccarda in occasione della riunione del Consiglio europeo. A questo scopo, un dispositivo di cooperazione è stato progressivamente instaurato tra i Dieci in materia di politica estera. Questo sviluppo trova oggigiorno la sua espressione concreta nella formulazione di posizioni comuni su questioni specifiche di politica estera, nell'adozione di dichiarazioni comuni su diversi temi di politica internazionale, nell'attribuzione di un ruolo di portavoce allo Stato che ha assunto la presidenza, come pure, in casi ancora limitati, nell'adozione di misure di natura operativa appoggiandosi sui mezzi della Comunità. La collaborazione politica dei Dieci dovrà venir estesa, a lungo termine, anche alle questioni di sicurezza.

Lo sviluppo dell'identità e del ruolo della Comunità in quanto tale non è rimasto senza effetti a livello delle relazioni internazionali in generale. Esso ha, tra l'altro, contribuito all'instaurazione di un dialogo privilegiato di natura economica tra.grandi potenze commerciali, segnatamente
nel quadro di consultazioni triangolari Comunità, Stati Uniti, Giappone. D'altronde, la Comunità in quanto tale è presente ed ha l'occasione di far sentire la propria voce, attraverso lo Stato che ha assunto la presidenza o il Presidente della Commissione delle CE, in occasione dei vertici dei capi di Stato e dei governi dei sette principali Paesi industrializzati occidentali.

Siamo consci che delle concertazioni in una cerchia ristretta possono indubbiamente contribuire ad appianare dei conflitti, segnatamente economici, che costituiscono un danno per la Comunità internazionale. In questo senso, approviamo il ruolo che possono avere tali incontri. Non possiamo tuttavia ignorare che l'evoluzione in questione può esercitare degli effetti negativi sull'efficacia della cooperazione multilaterale nell'ambito delle esistenti istituzioni il cui ruolo rimane indispensabile in un mondo caratterizzato da una crescente interdipendenza. Inoltre, una concertazione privilegiata tra un numero limitato di partecipanti può, in taluni casi, esercitare un'influenza negativa sul ruolo dei Paesi che ne sono esclusi e sulle possibilità di difesa 336

dei loro propri interessi. È sotto questa prospettiva che si spiegano i nostri sforzi intesi a portare innanzi una politica attiva nei confronti dell'esterno sia a livello bilaterale -- in particolare nei confronti della Comunità -- sia a livello multilaterale, come pure ad aderire a diverse organizzazioni nell'intento di rafforzare le possibilità d'azione della Svizzera a livello internazionale.

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Prospettive delle relazioni Svizzera-Comunità

Le relazioni della Svizzera con la Comunità si sono sviluppate a decorrere dal 1972 ad. un ritmo continuo e diversificato in numerosi campi. Non si sono d'altronde limitate a forme di cooperazione intergovernativa, ma hanno pure trovato un'espressione a livello dell'industria privata in materia di cooperazione industriale e per ciò che concerne l'interdipendenza sul piano europeo. Il nostro Paese non intrattiene con alcuno dei suoi altri interlocutori economici vincoli così stretti e dinamici come con la Comunità. Questo sviluppo ha preso l'avvio in base al concetto di cooperazione che vi avevamo sottoposto nel 1972. I suoi principali fondamenti giuridici sono costituiti dai nostri accordi di libero scambio. La sua dinamica si ispira all'articolo 32 del nostro accordo con la Comunità economica europea a norma del quale le parti si sono dichiarate disposte a sviluppare e ad approfondire le loro relazioni in campi non coperti dal medesimo. Questo concetto di cooperazione era pure quello della Comunità. L'evoluzione delle relazioni SvizzeraComunità a contare dal 1972 conferma la sua validità.

Nel nostro messaggio del 16 agosto 1972 relativo all'approvazione degli accordi di libero scambio tra la Svizzera e la Comunità rilevavamo che i vantaggi economici di questi accordi dovevano segnatamente risiedere nella sicurezza e nella stabilità della posizione dell'economia svizzera sul mercato europeo che ha per essa un'importanza vitale. Ciò è effettivamente stato il caso. Malgrado le gravi difficoltà economiche che hanno caratterizzato gli anni settanta e che sussistono parzialmente ancora oggigiorno, le relazioni commerciali tra la Comunità e la Svizzera hanno conservato il loro dinamismo e si sono rilevate un fattore di stabilità per le due parti. Il carattere equilibrato degli accordi del 1972, come pure la molteplicità degli interessi che legano la Svizzera e la Comunità garantiscono la solidità di queste relazioni.

Possiamo d'altronde costatare che i timori di coloro che vedevano nell'introduzione del libero scambio tra la Svizzera e la Comunità una minaccia per le attività industriali svizzere, come pure un pericolo per la ripartizione del lavoro tra grandi, medie e piccole imprese, che caratterizza l'industria svizzera, non si sono avverati.

Certamente, la nostra economia ha dovuto procedere,
nel corso dell'ultimo decennio a degli adeguamenti strutturali importanti e sovente difficili. L'origine degli stessi risiede tuttavia, tanto per la Svizzera quanto per gli altri Paesi industrializzati, in fenomeni di tutt'altra natura, in primo luogo nell' accelerazione del progresso tecnologico, negli effetti dei ripetuti schock 337

petroliferi a decorrere dal 1973, come pure nella nuova ripartizione delle produzioni a livello mondiale, caratterizzata tra l'altro dall'emergere sulla scena economica internazionale di nuovi Paesi industrializzati.

Il potenziale di cooperazione futura tra la Svizzera e la Comunità, sulla base del concetto che ha consentito il suo sviluppo fino a questo momento, è considerevole. La crescente interdipendenza economica anche all'interno dell'Europa, gli imperativi della scienza e della tecnologia moderne e persino le difficoltà alle quali molte economie sono confrontate possono, se sono abbordate con uno spirito positivo, offrire stimoli addizionali a una tale cooperazione. In ogni caso, il libero scambio raggiunto tra i Paesi dell'AELS e la Comunità, come pure il capitale di cooperazione addizionale che caratterizza le relazioni tra i Diciassette, hanno rafforzato una comunità d'interessi oggettiva e il sentimento europeo nel senso più esteso, ciò che non dovrebbe rimanere senza effetto sul loro atteggiamento in materia di futura cooperazione.

Abbiamo avuto l'occasione di schizzare a diverse riprese nel corso del presente rapporto i settori situati al di fuori del libero scambio in cui la cooperazione con la Comunità è in fase di sviluppo, oppure atta ad essere estesa, per cui non ritorneremo più su questi problemi. Vorremmo per contro sottolineare che continuiamo a conferire grande importanza, nelle relazioni della Svizzera con la Comunità, al mantenimento dell'integrità e al perfezionamento del libero scambio. Il libero scambio ricopre un assieme di relazioni vive che richiedono di essere consolidate, perfezionate e sviluppate nell' ottica dell'evoluzione delle condizioni di produzione e di commercio, come pure delle rispettive politiche. A tale riguardo, seguiamo segnatamente con interesse gli sforzi della Comunità volti a rafforzare il suo mercato interno ed esploriamo con essa le vie e i mezzi atti ad evitare che non siano rimessi in causa i benefici del libero scambio. Restiamo inoltre disposti ad esaminare con la Comunità le possibilità di completare l'accordo Svizzera-CEE mediante un meccanismo d'arbitrato che dovrebbe venir applicato nei casi di contenzioso che non sono suscettibili di essere regolati in modo soddisfacente dalle procedure previste dall'accordo nella sua forma attuale.
Inoltre, abbiamo già sin d'ora comunicato alla Commissione delle Comunità il nostro interesse per un ampiamente dell'accordo di libero scambio Svizzera-CEE con una disposizione che vieti le restrizioni all'esportazione e le misure d'effetto equivalente.

Siamo consci che, considerata l'estesa identità degli accordi di libero scambio conclusi tra ogni Paese dell'AELS e la Comunità, un concertato procedimento di tutti i Paesi dell'AELS in siffatti casi condurrebbe al vantaggio di una maggior efficacia e coerenza. Siamo perciò favorevoli a un simile procedimento senza tuttavia che ciò possa a nostro modo di vedere costituire un preliminare per un'iniziativa da parte nostra in vista di un rafforzamento delle relazioni bilaterali tra la Svizzera e la Comunità.

La volontà politica da parte della Svizzera e della Comunità d'estendere la loro cooperazione è largamente acquisita e il campo di cooperazione futuro è vasto. Tuttavia non dobbiamo trascurare due elementi che, in una prospet338

tiva a lungo termine, avranno incidenze sul ritmo di sviluppo di questa cooperazione. In primo luogo ogni progresso degli Stati membri della Comunità verso l'unione economica e monetaria implica forme d'integrazione che sono più complesse e nel contempo di una portata politica più profonda che finora. La realizzazione in seno alla Comunità di progressi notevoli in questo campo è perciò generalmente molto lenta. Ora, anche se i continui contatti tra le amministrazioni dei Paesi interessati e i servizi della Commissione delle Comunità possono preparare il terreno in vista di una futura cooperazione, questa non potrà divenire effettiva che al momento in cui la Comunità disporrà di competenze proprie nei campi in questione e la Commissione avrà ottenuto il mandato di negoziare con gli Stati terzi.

D'altronde, la progressione della Comunità verso forme d'integrazione più spinte, tocca viepiù dei settori nei quali i partner della CE hanno desiderato mantenere nelle loro relazioni con la stessa un'autonomia molto ampia o anzi totale e per i quali le possibilità di liberalizzazione, di cooperazione o d'armonizzazione, anche se non necessariamente escluse, sono limitate.

Conferiamo una grande importanza, nell'ambito della nostra politica esterna, allo sviluppo della cooperazione europea. L'Europa ha saputo, con la creazione della Comunità e dell'AELS, come pure attraverso la firma degli accordi di libero scambio e l'ulteriore sviluppo della sua cooperazione, darsi un'immagine che le permette di essere un elemento costruttivo e di stabilità nell'ambito delle relazioni internazionali e di affermarsi economicamente.

Essa l'ha fatto consentendo ai Paesi che lo volevano, come fu il caso per la Svizzera, di mantenere la loro indipendenza.

Gli imperativi fondamentali che avevamo sottolineato nel nostro messaggio del 16 agosto 1972 conservano tuttora la loro completa validità. Il tipo di cooperazione che si è sviluppato tra la Svizzera e la Comunità durante questi ultimi dieci anni, e che ha già condotto a risultati importanti non ha portato pregiudizio all'indipendenza della Svizzera in materia di politica e di relazioni economiche ed estere. Inoltre, questa cooperazione ha potuto svilupparsi senza che la nostra neutralità, le nostre istituzioni di democrazia diretta e la struttura federativa del nostro Stato
siano toccate dalle decisioni e dagli atti degli organi della Comunità.

Per quanto concerne le nostre relazioni future con la Comunità, il Consiglio federale ritiene che il presente rapporto dimostra che non ci sono ragioni imperative per rivedere le basi della politica seguita finora.

Le considerazioni politiche che ci hanno impedito, in quell'epoca, di prendere in considerazione un'adesione alla Comunità non sono state infirmate dall'evoluzione a contare dal 1972. A questo riguardo il Consiglio federale non pensa d'altronde che l'esempio citato dal postulante sia completamente paragonabile al caso della Svizzera. Al contrario il rafforzamento del carattere sovranazionale della Comunità, anche se è rimasto settorialmente limitato, come pure lo sviluppo della sua identità, della sua azione e finalità politiche confermano, a nostro parere, la validità del quadro di cooperazione convenuto 10 anni fa. Esso si è rivelato adeguato e sufficiente e le possibilità di cooperazione che offre non sono ancora del tutto sfruttate. In ogni caso rimane importante utilizzare pienamente le possibilità di consultazione 339

con la Comunità sul piano bilaterale o nell'ambito di organizzazioni economiche multilaterali, come l'OCSE e il GATT.

Il Consiglio federale è convinto che il tipo di relazioni instaurato con la Comunità, considerato sotto tutti i suoi aspetti, risponde nello stesso tempo agli imperativi fondamentali svizzeri e ai bisogni di cooperazione in Europa.

Oggigiorno ancora, gli imperativi fondamentali summenzionati non costituiscono un ostacolo ad un estensione sostanziale, sulla base del modello di cooperazione attuale, delle nostre relazioni con la Comunità. Abbiamo avuto l'occasione di schizzare nel corso del presente rapporto i molteplici campi aperti ad una collaborazione addizionale e le forme che questa cooperazione potrebbe assumere. Il Consiglio federale è da parte sua pronto, nel quadro generale della sua politica estera e segnatamente europea, a perseguire e sviluppare in questi campi come in altri la sua cooperazione con la Comunità.

340

Allegato 4

Dichiarazione congiunta AELS-Jugoslavia

Traduzione 1)

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Repubblica Portoghese, il Regno di Svezia, la Confederazione Svizzera (qui appresso denominati «Paesi dell'AELS») e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, Tenuto conto della loro cooperazione nel quadro del Comitato misto AELSJugoslavia, che completa la cooperazione bilaterale instaurata tra ciascun Paese dell'AELS e la Jugoslavia, Desiderosi di rafforzare viepiù la cooperazione economica nel rispetto dei propri obblighi internazionali, Tenendo presente il diverso grado di sviluppo delle rispettive economie nazionali, Considerati gli sforzi compiuti dalle autorità jugoslave per attuare il loro programma di stabilizzazione e per risanare l'economia del Paese, Ricordato il desiderio dei Paesi dell'AELS d'appoggiare, nel limite del possibile, lo sviluppo economico della Jugoslavia e di incoraggiare in particolare, con provvedimenti specifici, l'espansione e la diversificazione degli scambi commerciali con la Jugoslavia, Tenuto conto dell'aiuto finanziario accordato alla Jugoslavia e dell'intenzione di ciascun Paese dell'AELS di considerare la possibilità di un sostegno finanziario volto allo sviluppo della cooperazione commerciale, economica ed industriale con la Jugoslavia, in particolare al fine di rafforzare la struttura dell'economia jugoslava, Decisi ad adottare provvedimenti per incoraggiare e diversificare la cooperazione economica in settori d'interesse comune al fine di accrescere la cooperazione in generale, e di migliorarne la struttura, Dichiarano con la presente di voler sviluppare ancor di più la cooperazione e in particolare nei settori seguenti:

])

Dal testo originale inglese.

25 Foglio federale. 67° anno. Voi. I

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AELS Scambi commerciali 1. I Paesi dell'AELS e la Jugoslavia si dichiarano pronti a esaminare in maniera positiva le possibilità d'intensificare e liberalizzare i rapporti commerciali, tenendo conto degli obblighi internazionali di tutte le Parti.

2. I Paesi dell'AELS e la Jugoslavia faranno il possibile, nel quadro delle leggi e dei regolamenti nazionali e conformemente ai principi e alle disposizioni dell'Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio, per facilitare gli scambi commerciali, in particolare : - inpegnandosi affinchè la Jugoslavia utilizzi maggiormente le preferenze accordatele da cinque Paesi dell'AELS su base unilaterale, in applicazione del sistema generalizzato di preferenze; - stimolando la promozione di prodotti jugoslavi sui mercati dell'AELS, anche tenendo seminari sul promovimento degli scambi e sulla mercatistica, incoraggiando l'organizzazione di «settimane jugoslave» e di manifestazioni di tipo commerciale nei Paesi dell'AELS, tramite la diffusione in questi Paesi di informazioni sui prodotti jugoslavi; - pubblicando informazioni riguardo ai mercati dell'AELS ad uso degli esportatori jugoslavi ; - incoraggiando i rapporti d'affari tra aziende, organismi commerciali e istituti finanziari che si occupano di commercio estero; - facendo del proprio meglio per ridurre gli ostacoli tecnici agli scambi, in particolare con una maggiore partecipazione della Jugoslavia alle convenzioni e agli accordi di riconoscimento reciproco delle prove e dei controlli stabiliti sotto l'egida dell'AELS.

Cooperazione industriale .

3. I Paesi dell'AELS e la Jugoslavia prowederanno ad incoraggiare ogni forma di cooperazione industriale, incluse la cooperazione a lungo termine in materia di produzione, la concessione di licenze e le imprese comuni.

4. Riconoscono la necessità di una migliore comprensione dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti inerenti alla cooperazione industriale e l'utilità di adattarli, per quanto possibile, alle crescenti possibilità di tale cooperazione.

5. Inoltre, auspicano il miglioramento delle condizioni di attuazione dei progetti di cooperazione industriale, in particolare facilitando, con provvedimenti appropriati, gli investimenti che contribuiscono allo sviluppo economico della Jugoslavia e proteggono gli interessi delle parti.

Turismo 6. I
Paesi dell'AELS e la Jugoslavia, consapevoli dell'importanza del turismo come mezzo per stimolare lo sviluppo economico e come fonte di valuta estera, si adopereranno per promuovere la cooperazione in questo campo, in particolare considerando la possibilità di:

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AELS - collaborare in studi di mercato volti ad accrescere il flusso dei turisti; - incoraggiare ilfinanziamentocongiunto di progetti turistici; - collaborare per l'identificazione e lo sviluppo di aree potenzialmente turistiche; - collaborare nella formazione dei quadri e in altri settori che siano di particolare interesse per lo sviluppo dell'industria turistica.

Trasporti 1. Riconoscendo il reciproco interesse nelle questioni inerenti ai trasporti e tenuto conto dei lavori svolti in questo settore dalle organizzazioni internazionali esistenti, i Paesi dell'AELS e la Jugoslavia procederanno a regolari scambi d'informazioni.

Scambio d'informazioni 8. I Paesi dell'AELS e la Jugoslavia si scambieranno regolarmente informazioni sulla loro situazione e sulle loro prospettive economiche, onde tenersi al corrente circa le condizioni economiche e le ulteriori possibilità di cooperazione.

Comitato misto 9. Il Comitato misto AELS-Jugoslavia, istituito con Processo Verbale del 20 giugno 1978, esamina regolarmente le possibilità di favorire la cooperazione economica tra i Paesi dell'AELS e la Jugoslavia, tenendo conto delle intenzioni sopramenzionate dei governi interessati.

10. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, e se occorre a livello ministeriale. Può riunirsi in qualsiasi Paese dell'AELS o in Jugoslavia.

Fatto a Bergen, durante una riunione del Comitato misto AELS-Jugoslavia a livello ministeriale, il 3 giugno 1983.

(Seguono le firme)

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Allegato 5 Testo originale DICHIARAZIONE COMUNE DI INTENZIONI RIGUARDANTE L'ESECUZIONE DI UN'AZIONE EUROPEA DI RICERCA RIGUARDANTE LE COLTURE IN VITRO PER LA DEPURAZIONE E LA MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE VEGETALI (PROGETTO COST 8?)

I firmatari della presente dichiarazione comune, Dell'esprimere la loro intenzione comune di partecipare ad un'azione europea di ricerca nel settore delle colture in vitro per la depurazione e la moltiplicazione delle piante vegetali, si sono dichiarati d'accordo su quanto segue :

SEZIONE 1 1. I firmatari intendono cooperare ad un'azione intesa a promuovere la ricerca riguardante le colture in vitro per la depurazione e la moltiplicazione delle piante vegetali, in appresso denominata "azione"2. Il principale obiettivo dell'azione consiste nello sviluppare tecniche di coltura di tessuti per dare all'Europa un vantaggio tecnologico ed economico che le permetta di mantenere la sua posizione in settori critici dell'agricoltura quali la rapida selezione e la riproduzione su vasta scala di varietà vegetali in condizioni sanitarie strettamente controllate.

3. I firmatari esprimono la loro intenzione di realizzare l'azione in comune secondo la descrizione generale indicata nell'allegato II, rispettando, per quanto possibile, il calendario che sarà definito dal Comitato di gestione di cui all'allegato I.

4. L'azione sarà attuata mediante misure concertate, conformemente all'allegato I.

344

Colture vegetali in vitro 5. Il costo globale delle attività dei firmatari che partecipano all'azione è valutato a circa 1,5 milioni di ECU ai prezzi del 19836. I firmatari faranno tutto il possibile per rendere disponibili i fondi necessari conformemente alle loro procedure interne di finanziamento.

SEZIONE 2

I firmatari intendono partecipare all'azione in uno o più dei seguenti modi : a) eseguendo direttamente lavori di studio e di ricerca nei loro servizi tecnici o nei loro istituti pubblici di ricerca,.in appresso denominati "istituti pubblici di ricerca" ; b) concludendo contratti di studio e di ricerca con altri istituti, in appresso denominati "istituti di ricerca contraenti" ; e) contribuendo allo svolgimento di lavori di segreteria e/o di altri servizi o attività di coordinamento necessari per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione ; d) mettendo a disposizione degli altri firmatari informazioni sulle ricerche esistenti in tale settore, compresi tutti i dati di base necessari ; e) organizzando scambi di visite di laboratori e cooperando ad uno scambio limitato di personale nelle fasi successive.

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Colture vegetali in vitro

SEZIONE 3 1. La presente dichiarazione comune di intenzioni ha efficacia a decorrere dal momento in cui le sono state apposte almeno sei firme. Essa scade al momento dell'entrata .in vigore di un accordo di concertazione Comunità-COST su un'azione di ricerca riguardante le colture in vitro per la depurazione e la moltiplicazione delle piante vegetali o al più tardi dopo tre anni.

2. La presente dichiarazione comune di intenzioni puo' essere in qualsiasi momento oggetto di modifica scritta in base ad un comune accordo dea firmatari.

3. Il firmatario che, per qualsiasi motivo, abbia intenzione di porre termine alla propria partecipazione all'azione, notifica quanto prima la sua intenzione al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee, preferibilmente con almeno tre mesi di anticipo.

4. Se, in qualsiasi momento, il numero dei firmatari diventa inferiore a 6, il Comitato di gestione di cui all'allegato I esamina la situazione cosi creatasi e l'opportunità di far cessare la validità della presente dichiarazione comune di intenzioni con decisione dei firmatari.

SEZIONE 4 i. A decorrere dalla data della prima firma, la presente dichiarazione comune di intenzioni resta aperta, per un periodo, di sei mesi, alla firma dei governi che hanno partecipato alla conferenza ministeriale svoltasi a Bruxelles nei giorni 22 e 23 novembre 1971, nonché alla firma delle Comunità europee.

Durante tale periodo i governi di cui al primo comma e le Comunità europee possono partecipare all'azione a titolo

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Colture vegetali in vitro

provvisorio, anche se non hanno firmato la presente dichiarazione comune di intenzioni.

2. Alla scadenza del periodo di sei mesi, sulle domande introdotte dai governi di cui al paragrafo 1 o dalle Comunità europee, aventi per oggetto la firma della presente dichiarazione comune di intenzioni, viene presa una decisione dal Comitato di gestione di cui all'allegato I, il quale puo' stabilire condizioni particolari per la firma.

3. Ogni firmatario puo' incaricare uno o più organismi o enti pubblici competenti di agire per suo conto per quanto riguarda l'attuazione dell'azione.

SEZIONE 5 La presente dichiarazione comune di intenzioni ha solo un valore di raccomandazione. Essa non produce effetti giuridici vincolanti di diritto internazionale pubblico.

SEZIONE 6 1. Il Segretario Generale del Consigliò delle Comunità europee provvede a comunicare a tutti i firmatari le date delle firme della presente dichiarazione comune di intenzioni, la data in cui essa ha efficacia e tutte le informazioni ricevute nell'ambito della presente dichiarazione comune di intenzioni.

2. La presente dichiarazione comune di intenzioni è depositata presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il Segretario Generale ne trasmette una copia certificata conforme a ciascuno dei firmatari.

Fatto a Bruxelles, addi' quindici giugno millenovecentoottantatre.

(Seguono le firme)

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Colture vegetali in vitro

ALLEGATO I

COORDINAMENTO DELL'AZIONE

CAPITOLO I 1. E' istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato "Comitato", composto di due rappresentanti al massimo di ciascun firmatario. Ogni rappresentante puo' se necessario, farsi accompagnare da esperti o consulenti.

Per ogni varietà di pianta, il Comitato può' costituire un Sottocomitato, composto da ricercatori attivamente impegnati nella coltura dei tessuti della pianta modello interessata.

Prima ancora di essere firmatari della dichiarazione comune di intenzioni, i governi che hanno partecipato alla conferenza ministeriale tenutasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971 e le Comunità europee possono partecipare, conformemente alla sezione 4 paragrafo 1, secondo comma della dichiarazione comune d'intenzioni, ai lavori del Comitato, senza tuttavia disporre del diritto di voto.

Se le Comunità europee non sono firmatarie della dichiarazione comune d'intenzioni, un rappresentante della Commissione delle Comunità europee può' assistere in veste di osservatore alle riunioni del Comitato.

2. Il Comitato provvede al coordinamento dell'azione ed è in particolare incaricato di adottare i provvedimenti necessari per :

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Colture vegetali in vitro

a) procedere alla scelta degli argomenti di ricerca, in base a quelli previsti all'allegato II ed alle modifiche proposte ai firmatari dagli organismi o enti pubblici competenti ; ogni proposta di modifica dell'ambito dell'azione è sottoposta per parere al Comitato degli alti funzionari della ricerca scientifica e tecnica . (COST) ; b) dare consigli per quanto riguarda l'orientamento che si dovrebbe imprimere ai lavori ; e) elaborare piani particolareggiati e determinare i metodi da applicare per le varie fasi di attuazione dell'azione ; d) coordinare i contributi di cui alla sezione 2, lettera e), della dichiarazione comune di intenzioni ; e) seguire le ricerche effettuate nel territorio dei firmatari ed in altri paesi ; f) garantire il coordinamento necessario con gli organismi internazionali interessati ; g) scambiare i risultati dei lavori di ricerca tra i firmatari, nella misura in cui cio' sia compatibile con il rispetto degli interessi dei firmatari, dei loro organismi o enti pubblici competenti e degli istituti di ricerca contraenti, per quanto riguarda i diritti di proprietà industriale e le informazioni di natura riservata sul piano commerciale ; h) elaborare le relazioni interinali annue,e la relazione finale che sono sottoposte ai firmatari e divulgate in modo appropriato ; i) esaminare qualsiasi problema inerente all'esecuzione dell'azione, compresi quelli attinenti alle eventuali condizioni particolari da porre per l'adozione alla dichiarazione comune di intenzioni nel caso di domande presentate dopo più di sei mesi dalla prima firma.

349

Colture vegetali in vitro 3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

4. Su invito dei firmatari, la Commissione delle Comunità europee o uno degli Stati firmatari svolgerà i lavori di segreteria del Comitato.

CAPITOLO II

1. I firmatari invitano gli istituti pubblici di ricerca o gli istituti di ricerca contraenti situati nel loro territorio a presentare proposte per l'esecuzione dei lavori di ricerca ai loro rispettivi organismi o enti pubblici competenti. Le proposte accettate secondo tale procedura vengono sottoposte al Comitato.

2. I firmatari domanderanno ai rispettivi istituti pubblici di ricerca od istituti di ricerca contraenti di notificare agli organismi o enti pubblici di cui al paragrafo 1, prima che il Comitato prenda una decisione su una proposta, gli obblighi contratti in precedenza e i diritti di proprietà industriale che potrebbero, a loro avviso, precludere od ostacolare la realizzazione delle azioni dei firmatari.

CAPITOLO III 1. I firmatari impongono ai rispettivi istituti pubblici di ricerca od istituti di ricerca contraenti di presentare relazioni periodiche sull'andamento dei lavori e una relazione finale.

2. Le relazioni sull'andamento dei lavori sono distribuite esclusivamente ai rappresentanti dei firmatari in sede di Comitato. I firmatari tratteranno queste relazioni come riservate e non le useranno per scopi che non siano quelli delle attività di ricerca. Le relazioni finali, destinate a rendere conto dei risultati ottenuti, sono oggetto di una diffusione molto più ampia, che comprende almeno gli istituti

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Colture vegetali in vitro pubblici di ricerca o gli istituti di ricerca contraenti interessati dei firmatari.

CAPITOLO IV

1. Per facilitare lo scambio di risultati di cui al capitolo I, paragrafo 2, lettera g) e fatta salva la normativa nazionale, i firmatari hanno l'intenzione di fare in modo, mediante l'inclusione nei contratti di ricerca di condizioni appropriate, che i titolari di diritti di proprietà industriali e di informazioni tecniche risultanti da lavori eseguiti nell'ambito della parte dell'azione loro affidata in applicazione dell'allegato II, in appresso denominati "risultati delle ricerche", siano tenuti, su richiesta di un altro firmatario, in appresso denominato "firmatario richiedente", a comunicare i risultati delle ricerche ed a concedere al firmatario richiedente o ad un terzo da questi designato una licenza per lo sfruttamento dei risultati delle ricerche, nonché a fornire le conoscenze tecniche che essi comportano e che sono necessario per tale sfruttamento, qualora il firmatario richiedente abbia bisogno di una licenza per l'esecuzione di lavori relativi all'azione.

Tali licenze sono concesse a condizioni eque e ragionevoli, tenendo conto degli usi commerciali.

2. I firmatari prevedono, mediante l'inclusione di clausole appropriate nei contratti conclusi con istituti di ricerca contraenti, l'estensione delle licenze di cui al paragrafo 1, a condizioni eque e ragionevoli e tenendo conto degli usi commerciali, ai diritti di proprietà industriale esistenti e alle conoscenze tecniche anteriormente acquisite dall'istituto di ricerca contraente, ove lo sfruttamento dei risultati delle ricerche per gli obiettivi di cui al paragrafo 1 non fosse possibile in altro modo.

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Colture vegetali in vitro

Se un istituto di ricerca contraente non può' o non vuole accettare tale estensione, il firmatario sottopone il caso al Comitato prima della conclusione del contratto ; il Comitato da allora il proprio parere in merito possibilmente dopo aver consultato le parti interessate.

3. I firmatari prendono tutte le misure necessarie per garantire che l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolo non sia pregiudicato da successivi trasferimenti dei diritti di proprietà inerenti ai risultati delle ricerche. Qualsiasi trasferimento di questo tipo è notificato al Comitato.

4. Se un firmatario si ritira dall'azione, le licenze di sfruttamento che ha concesse o che è tenuto a concedere ad altri firmatari o che ha ottenuto da questi ultimi in applicazione della dichiarazione comune d'intenzioni e che riguardano i lavori effettuati alla data in cui detto firmatario pone fine alla sua partecipazione, restano in vigore anche dopo tale data.

5. I paragrafi da 1 a 4 rimangono in vigore dopo la scadenza dei termini di validità della dichiarazione comune di intenzioni e si applicano ai diritti di proprietà industriale per tutta la loro durata nonché alle invenzioni e alle conoscenze tecniche non protette, fintantoché queste siano diventate di pubblico dominio, escluso il caso in cui ciò' sia dovuto alla divulgazione fatta d'ai titolare della licenza.

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Colture vegetali in vitro

ALLEGATO II

DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIONE E INDICAZIONI SULLA POTENZIALE PARTECIPAZIONE

I. DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIONE 1. Obiettivi Oli obiettivi principali dell'azione di ricerca riguardano lo sviluppo di metodi di coltura di tessuti per - la rapida moltiplicazione di piante in buona salute - l'eliminazione degli agenti patogeni dalle piante - il deposito sicuro a lungo termine di colture di piante.

2. Programma Le tecniche di coltura di tessuti hanno vasta applicazione ma danno risultati contraddittori. Ai fini del programma di ricerca le piante particolarmente interessanti e che rappresentano diversi settori dell'industria vengono selezionate come piante modello. Questi lavori sulle piante modello dovrebbero risolvere diversi problemi tecnici relativi alla coltura "in vitro".

Le piante modello selezionate sono : - Innesto melo M 26, - Cordyline, - Nephrolepis, - Gerbera, - Pelargonium, - Saintpaulia.

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Colture vegetali in vitro

Un esperto ha preparato uno schema particolareggiato comprendente i metodi di laboratorio per la depurazione e la moltiplicazione di ciascuna di queste piante. In questo programma di ricerca i laboratori partecipanti seguiranno lo schema convenuto per quanto riguarda la depurazione, la moltiplicazione e gli studi di deposito per le piante modello in questione e paragoneranno i risultati raggiunti con gli altri metodi. Grazie a questo confronto tra i risultati di diversi laboratori si otterrà un quadro generale dei problemi e dei vantaggi della coltura di tessuti che contribuirà a mettere a punto soluzioni per questi problemi e a individuare precocemente agenti patogeni e varianti. I miglioramenti metodologici cosi' ottenuti saranno applicabili a tutta una gamma di piante.

3. Realizzazione e calendario Le prime fasi della realizzazione del programma richiederanno la preparazione di un elenco dei ricercatori che sono attivamente impegnati nella coltura di tessuti delle piante modello e che possono e sono interessati ad associarsi all'azione COST.

Per ogni pianta modello verrà costituito un Sottocomitato.

Ogni Sottocomitato dovrà specificare i particolari del programma di ricerca e dovrà inviare una relazione annuale sui progressi realizzati al Comitato di gestione che raccoglierà tutte queste informazioni e le trasmetterà ai delegati nazionali.

Nei primi anni si procederà innanzi tutto a coordinare i lavori in corso sulla base dei metodi standard proposti.

Nell'ultimo periodo il programma di ricerca verrà rivisto alla luce degli sviluppi più recenti. A parte le esigenze generali di coordinamento (riunioni del Comitato di gestione, segreteria) saranno necessari fondi per riunioni, seminari, Workshops, visite e brevi scambi di ricercatori per diffondere

354

Colture vegetali in vitro le informazioni e discutere risultati e pubblicazioni. Le riunioni avverranno sotto forma di visite reciproche a turno e saranno abbinate a dimostrazioni.

II. INDICAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE POTENZIALE

B

CH

D

DK

E

p

1. Innesto melo M 26

X

X

X

X

X

X

2. Cordyline

X

3. Nephrolepis

X

4. Gerbera

X

5. Pelargonium

X

X

X

6. Saintpaulia

X

X

X

Argomenti di ricerca

A

X

UK

OR

I

IRL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

N

X

X X

X

NL

X

X

X

X

L

SF

TB

YU

X X

X

p s

X

X X X

X X

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Allegato 6 Testo originale DICHIARAZIONE COMUNE DI INTENZIONI PER L'ATTUAZIONE DI UN'AZIONE EUROPEA DI RICERCA N5L SETTORE DELLA METALLURGIA DELLE POLVERI (AZIONE COST 503)

I firmatari della presente dichiarazione comune, nell'esprimere la loro intenzione comune di partecipare ad un'azione europea di ricerca nel settore della metallurgia delle polveri, si sono dichiarati d'accordo su quanto segue :

SEZIONE 1 1. I firmatari intendono cooperare ad un'azione intesa a promuovere la ricerca nel settore della metallurgia delle polveri, in appresso denominara "azione".

2. Il principale obiettivo dell'azione consiste nello sviluppo e nel coordinamento delle ricerche effettuate in collaborazione per mantenere e rafforzare la posizione concorrenziale dell'industria europea della metallurgia delle polveri, aumentando le sue capacità tecnologiche nel settore del trattamento delle polveri.

3. I firmatari esprimono la loro intenzione di realizzare questa azione in comune secondo la descrizione generale indicata nell'allegato II rispettando, per quanto possibile, il calendario che sarà definito dal Comitato di gestione di cui all'allegato I.

!). L'azione sarà attuata mediante misure concertate, conformemente all'allegato I.

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Metallurgia delle polveri 5. Il costo globale delle attività ,dei firmatari che partecipano all'azione è valutato a circa 6 milioni di ECU ai prezzi del 1982.

6. I firmatari faranno tutto il possibile per rendere disponi' bili i fondi necessari conformemente alle loro procedure interne di finanziamento.

SEZIONE 2 1. I firmatari intendono partecipare all'azione in uno o più dei seguenti modi · a) eseguendo direttamente lavori di studio e di ricerca nei loro servizi tecnici o nei loro istituti pubblici di ricerca, in appresso denominati "istituti -pubblici di ricerca" ; b) concludendo contratti di studio e di ricerca con .altri istituti, in appresso denominati "istituti di .ricerca contraenti" ; e) assicurando il segretariato., compresi impianti e competenze ·necessari .e altri servizi .o .attività di coordinamento necessari per -il raggiungimento degli obiettivi dell ·'azione..

2. Per .garantire un'efficace gestione .dell'azione, soprattutto per quanto riguarda la valutazione delle proposte di ricerca., il coordinamento dei lavori, la val utazione dei risultati e l'elaborazione della relazione finale, i firmatari intendono mettere a disposizione del Comitato di gestione., di cui all'allegato I, gli esperti necessari per un periodo limitato.

3. I firmatari hanno l'intenzione di incoraggiare le visite di laboratori.

.26 foglio .federale. 67° anno. Voi, I

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Metallurgia delle polveri

. SEZIONE 3 1. La presente dichiarazione comune di intenzioni ha efficacia per un periodo di tre anni a decorrere dal momento in cui le sono.state apposte almeno cinque firme.

2. La presente dichiarazione comune di intenzioni puo' essere in qualsiasi mome oggetto di modifica scritta in base a un comune accordo dei firmatari.

3. Il firmatario che, per qualsiasi motivo, abbia intenzione di porre termine alla propria partecipazione all'azione, notifica quanto prima la sua intenzione al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee, preferibilmente con almeno tre mesi di anticipo.

I). Se, in qualsiasi momento, il numero dei firmatari diventa inferiore a 4, il Comitato di gestione di cui all'allegato I esamina la situazione cosi creatasi e l'opportunità di far cessare la validità della presente dichiarazione comune di intenzioni con decisione dei firmatari.

SEZIONE 1 1. A decorrere dalla data della prima firma, la presente dichiarazione comune di intenzioni resta aperta, per un periodo di sei mesi, alla firma dei governi che hanno partecipato alla conferenza ministeriale svoltasi a Bruxelles nei giorni 22 e 23 novembre 1971, nonché alla firma delle Comunità europee.

Durante tale periodo, i governi di cui al primo comma e le Comunità europee, possono partecipare all'azione a titolo provvisorio, anche se non hanno firmato la presente dichiarazione comune di intenzioni.

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Metallurgia delle polveri

2. Alla scadenza del periodo di sei mesi, sulle domande introdotte dai governi di cui al paragrafo 1 o dalle Comunità europee, aventi per oggetto la firma della presente dichiarazione comune di intenzioni, viene presa una decisione dal Comitato di gestione di cui all'allegato I, il quale puo stabilire condizioni particolari per la firma.

3. Ogni firmatario puo' incaricare uno o più organismi o enti pubblici competenti di agire per suo conto per quanto riguarda l'attuazione dell'azione.

SEZIONE 5 La presente dichiarazione comune di intenzioni ha solo un valore di raccomandazione. Essa non produce effetti giuridici vincolanti di diritto internazionale pubblico.

SEZIONE 6

1. Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee provvede a comunicare a tutti i firmatari le date delle firme della presente dichiarazione comune di intenzioni, la data in cui essa ha efficacia e tutte le informazioni ricevute nell'ambito della presente dichiarazione comune di intenzioni.

2. La presente dichiarazione comune di intenzioni è depositata presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il Segretario Generale ne trasmette una copia certificata conforme a ciascuno dei firmatari.

Fatto a Bruxelles, addi ventuno aprile millenovecentoottantatre.

(Seguono le firme)

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Metallurgia delle polveri

ALLEGATO I COORDINAMENTO DELL'AZIONE

CAPITOLO I 1. E' istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato "Comitato", composto di due rappresentanti al massimo di ciascun firmatario. Ogni rappresentante puo', se necessario, farsi accompagnare da esperti o consulenti.

Prima ancora di essere firmatari della dichiarazione comune di intenzioni, i governi che hanno partecipato alla conferenza ministeriale tenutasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971 e le Comunità europee possono partecipare, conformemente alla sezione 4, paragrafo 1, secondo comma della dichiarazione comune di intenzioni, ai lavori del Comitato, senza tuttavia disporre del diritto di voto.

2. Il Comitato provvede al coordinamento dell'azione ed è in particolare incaricato di adottare i provvedimenti necessari per : a) procedere alla scelta degli argomenti di ricerca, in base .a quelli previsti all'allegato II, ed alle modifiche proposte ai firmatari dagli organismi o enti pubblici competenti ; ogni proposta di modifica dell'ambito dell'azione è sottoposta per parere al Comitato degli Alti Funzionari della ricerca scientifica e tecnica (COST) ; b) esaminare, selezionare e adottare,, in funzione delle priorità industriali, le proposte di ricerca presentate ai sensi dell'azione vegliando che ogni progetto sia eseguito in collaborazione tra partecipanti di due o più firmatari ;

.300

Metallurgia delle polveri

e) dare consigli per quanto riguarda l'orientamento che si dovrebbe imprimere ai lavori ; d) elaborare piani particolareggiati e determinare i metodi da applicare per le varie fasi di attuazione dell'azione ; e) coordinare i contributi di cui alla sezione 2, punto 1, lettera e) della dichiarazione comune di intenzioni ; f) scegliere, in collegamento con.i firmatari interessati, gli esperti di cui alla sezione 2, punto 2 della dichiarazione comune d'intenzione e impartire loro istruzioni ; g) seguire le ricerche effettuate nel territorio dei firmatari ed in altri paesi ; h) garantire il coordinamento necessario con le attività comunitarie nello stesso settore ; i) scambiare i risultati dei lavori di ricerca tra i firmatari, nella misura in cui cio' sia compatibile con il rispetto degli interessi dei firmatari, dei loro organismi o enti pubblici competenti e degli istituti di ricerca contraenti, per quanto riguarda i diritti di proprietà industriale e le informazioni di' natura riservata sul piano commerciale ; j) promuovere e organizzare conferenze nell''ambito dell'azione ; k) elaborare le relazioni interinali annue e la relazione finale che sono sottoposte ai firmatari e divulgate in modo appropriato ; 1) esaminare qualsiasi problema inerente all'esecuzione dell'azione, compresi quelli attinenti alle eventuali condizioni particolari da porre per l'adesione alla dichiarazione comune di intenzioni nel caso di domande presentate dopo più di sei mesi dalla prima firma.

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Metallurgia delle polveri

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

1). Su invito dei firmatari, la Commissione delle Comunità europee o uno degli Stati firmatari svolgerà i lavori di segreteria del Comitato.

CAPITOLO II 1. I firmatari invitano gli istituti pubblici di ricerca o gli istituti di ricerca contraenti situati nel loro territorio a presentare proposte per l'esecuzione dei lavori di ricerca ai lero rispettivi organismi o enti pubblici competenti. Le proposte accettate secondo tale procedura vengono sottoposte al Comitato.

2. I firmatari domanderanno ai rispettivi istituti pubblici di ricerca od istituti di ricerca contraenti di notificare agli organismi o enti pubblici di cui al paragrafo 1, prima che il Comitato prenda una decisione su una proposta, gli obblighi contratti in precedenza e i diritti di proprietà industriale che potrebbero, a loro avviso, precludere od ostacolare la realizzazione delle azioni dei firmatari.

CAPITOLO III 1. I firmatari impongono ai rispettivi istituti pubblici di ricerca od istituti di ricerca contraenti di presentare relazioni periodiche sull'andamento dei lavori e una relazione finale.

2. Le relazioni sull'andamento dei lavori sono distribuite esclusivamente ai rappresentanti dei firmatari in sede di Comitato. I firmatari tratteranno queste relazioni come riservate e non le useranno per scopi che non siano quelli delle attività di ricerca. Le relazioni finali, destinate a rendere conto dei risultati ottenuti, sono oggetto di una diffusione molto più ampia, che comprende almeno gli istituti

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Metallurgia delle polveri

pubblici di ricerca o gli istituti di ricerca contraenti interessati aei firmatari.

CAPITOLO IV 1. Per facilitare lo scambio di risultati di cui al capitolo I, paragrafo 2, lettera i) e fatta salva la normativa nazionale, i firmatari hanno l'intenzione di fare in modo, mediante l'inclusione nei contratti di ricerca di condizioni appropriate, che i titolari ài diritti di proprietà industriali e di informazioni tecniche risultanti da lavori eseguiti nell'ambito della parte dell'azione loro affidata in applicazione dell'allegato II, in appresso denominati "risultati delle ricerche", siano tenuti, su richiesta di un altro firmatario, in appresso denominato "firmatario richiedente", a comunicare i risultati delle ricerche ed a concedere al firmatario richiedente o ad un terzo da questi designato una licenza per lo sfruttamento dei risultati delle ricerche, nonché a fornire le conoscenze tecniche che essi comportano e che sono necessarie per tale sfruttamento, qualora il .firmatario richiedente abbia bisogno di una licenza per l'esecuzione di lavori relativi all'azione.

Tali licenze sono concesse a condizioni eque e ragionevoli, tenendo conto degli usi commerciali.

2. I firmatari prevedono, mediante l'inclusione di clausole appropriate nei contratti conclusi con istituti di ricerca contraenti, l'estensione delle licenze di cui al paragrafo 1, a condizioni eque e ragionevoli e tenendo conto degli usi commerciali, ai diritti di proprietà industriale esistenti e alle conoscenze tecniche anteriormente acquisite dall'istituto di ricerca contraente, ove lo sfruttamento dei risultati delle ricerche per gli obiettivi di cui al paragrafo 1 non fosse possibile in altro modo.

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Metallurgia delle polveri Se un istituto ai ricerca contraente non puo' o non vuole accettare tale estensione, il firmatario sottopone il caso al Comitato prima della conclusione del contratto ; il Comitato da allora il proprio parere in merito possibilmente dopo aver consultato le parti interessate.

3. Ï firmatari prendono tutte le misure necessaria per garantire che l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolo non sia pregiudicato da successivi trasferiment dei diritti di proprietà inerenti ai risultati delle ricerche. Qualsiasi trasferimento di questo tipo è notificato al Comitato.

4. Se un firmatario si ritira dall'azione, le licenze di sfruttamento che ha concesse o che è tenuto a concedere ad altri firmatari o che ha ottenuto da questi ultimi in applicazione della dichiarazione comune d'intenzioni e che riguardano i lavori effettuati alla data in cui detto firmatario pone fine alla sua partecipazione, restano in vigore anche dopo tale data.

5. I paragrafi da 1 a 4 rimangono in vigore dopo la scadenza dei termini di validità della dichiarazione comune di intenzioni e si applicano ai diritti di proprietà industriale per tutta la loro durata nonché alle invenzioni e alle conoscenze tecniche non protette, fintantoché queste siano diventate di pubblico dominio, escluso il caso in cui ciò1 sia dovuto alla divulgazione fatta dal titolare della licenza.

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Metallurgia delle polveri

ALLEGATO II DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIONE A. Introduzione Si ritiene che l'industria della metallurgia delle polveri sia un settore destinato ad una forte espansione. E' pertanto opportuno che l'industria europea sia tecnicamente in grado di soddisfare la domanda del mercato. L'esperienza ha dimostrato che il tempo necessario per passare dallo sviluppo all'applicazione industriale puo' essere relativamente breve e che quindi, aiutando adeguatamente le attività di sviluppo, si possono ottenere rapidi progressi tecnologici.

La fabbricazione con le tecniche della metallurgia delle polveri, di pezzi e di preforme destinati alla costruzione meccanica, offre vari vantaggi rispetto ai metodi tradizionali.

I metodi di formatura utilizzati consentono di realizzare importanti risparmi di materie prime e di consumo di energia e il costo della fucinatura fino alla fase di rifinitura può' essere considerevolmente ridotto. Questi risparmi nei costi di produzione potrebbero aumentare ulteriormente a medio termine con l'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia, soprattutto per quanto riguarda gli elementi strategici che possono essere oggetto di restrizioni di approvvigionamento.

Inoltre, i prodotti della metallurgia delle polveri possono presentare importanti vantaggi tecnici che si manifestano in un miglioramento delle caratteristiche. Tali vantaggi sono dovuti alla omogeneità delle microstrutture prodotte con l'impiego di talune tecniche che consentono di ottenere pezzi con migliori proprietà meccaniche e con un comportamento migliore durante il funzionamento.

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Metallurgia delle polveri

I pezzi fabbricati con le tecniche della metallurgia delle polveri sono di uso corrente in numerose applicazioni come la costruzione automobilistica, gli elettrodomestici e l'industria elettrica nonché in alcuni settori specializzati come gli acciai per gli utensili e le attrezzature delle turbine a gas. Per nuove e più ampie applicazioni dei processi della matellurgia delle polveri occorreranno nuovi tipi di polveri e tecniche migliorate di compressione e di sinterizzazione. Particolarmente interessante è l'utilizzazione della tecnica delle polveri per la produzione di pezzi e di preforme in leghe "su misura", destinate ad applicazioni specifiche, con forme eventualmente complesse che sarebbe difficile e costoso fabbricare con altri metodi.

Le ricerche in questo settore sono ampiamente giustificate dalla necessità di mantenere o migliorare le conoscenze tecniche europee di fronte alla concorrenza esterna e di proteggere l'occupazione nell'industria europea promuovendo i prodotti "di alta tecnologia" ed incoraggiando l'utilizzazione di metodi di produzione più perfezionati.

L'esperienza acquisita in passato, soprattutto nel quadro COST 50, ha fatto emergere i vantaggi delle azioni con finalità industriali rispetto a quelle con finalità di ricerca ; per questo motivo i lavori proposti sono stati scelti per il loro interesse diretto in un settore che interessa particolarmente l'industria.

II programma tiene conto anche delle ricerche sul riciclo e sulle prove non distruttive.

L'industria ha dimostrato un vivo interesse al riguardo ed è certa la partecipazione dei rappresentanti dei produttori di materiali, dei fabbricanti di elementi di struttura e degli utilizzatori.

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Metallurgia delle polveri

B. Obiettivi Le considerazioni fondamentali nella descrizione dell'azione sono state le seguenti : - creare la possibilità di una collaborazione tra l'industria e le organizzazioni di ricerca in Europa (più di 100 organizzazioni industriali e di ricerca si occupano attivamente della modellatura, dello sviluppo tecnico e della ricerca nel settore della metallurgia delle polveri) ; - sostenere e coordinare le attività in questo settore per migliorare la competitivita dell'industria sul mercato ; - svolgere ricerche in comune su una vasta gamma di argomenti in settori che interessano particolarmente l'industria.

C. Settori tecnici che formano oggetto delle ricerche II programma concerne le leghe ferrose e non ferrose ad eccezione dei materiali che potrebbero essere utilizzati per le turbine a gas, che sono oggetto di altri programmi COST.

1) Preparazione delle polveri metalliche e definizione delle loro caratteristiche : - tecniche speciali di produzione, come la solidificazione rapida (RST) ; - utilizzazione di materie grezze secondarie riciclate (trucioli di lavorazione).

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Metallurgia delle polveri

2) Compressione delie polveri : - nuovi procedimenti di consolidamento per una maggiore produttività ; per esempio formatura per iniezione ; - valutazione della compressione isostatica a caldo (HIP) per l'aumento delle densità ed il miglioramento delle proprietà (magnetiche, elettriche e/o meccaniche) dei materiali.

3) Sinterizzazione : - metodi energetici, ossia sinterizzazione attivata, sinterizzazione in presenza di fasi liquide transitorie nella produzione dell'acciaio e dei pezzi di acciaio classico e di acciaio rapido ; - valutazione delle tecniche di assemblaggio - ossia saldatura per diffusione, in particolare dei pezzi composti da varie parti.

4) Proiezione in forma degli acciai con modellatura a caldo, specialmente per gli utensili di taglio.

5) Controllo di qualità : - valutazione dei metodi per il controllo di qualità ; - effetti delle impurità ; - influsso della microstruttura e delle sequenze di modellatura sulle proprietà ; - messa a punto di metodi di prova.

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Metallurgia delle polveri 6) Sviluppo delle direttive per la progettazione dei pezzi di metallo sinterizzato : - vantaggi, limiti ; - considerazioni economiche.

7) Miglioramento del comportamento dei prodotti : ~ ottimizzazione dei trattamenti termici : - trattamento termomeccanico ; - applicazione di tecniche .avanzate di impiego dei materiali.

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Allegato 7 Testo originale DICHIARAZIONE COMUNE D'INTENZIONI PER L'ATTUAZIONE DI UN'AZIONE EUROPEA DI RICERCA NEL SETTORE DELLA TECNOLOGIA DI FONDERIA (AZIONE COST 504}

I firmatari della presente dichiarazione comune, nell'esprimere la loro intenzione comune di partecipare a un'azione europea di ricerca nel settore della tecnologia di fonderia, si sono dichiarati d'accordo su quanto segue : SEZIONE 1 1. I firmatari intendono cooperare ad un'azione intesa a promuovere la ricerca nel settore della tecnologia di fonderia : a) colata diretta di prodotti semifiniti vicini alle tolleranze b) miglioramento (iella produttività e della qualità dei pezzi di colata in ghisa nodulare e) influenza dei fattori metallurgici, in appresso denominata "azione".

2. Il principale obiettivo dell'azione consiste nello sviluppare e coordinare ricerche effettuate in collaborazione, per favorire il ricorso a tecniche nuove al fine di elaborare prodotti di qualità migliore e garantire la competitivita dell'industria.

3. I firmatari esprimono la loro intenzione di realizzare l'azione in comune, secondo la descrizione generale indicata nell'allegato li, rispettando, per quanto possibile, il calendario che sarà definito dal Comitato di gestione di cui all'allegato I.

370

Tecnologia di fonderia 4. L'azione sarà attuata mediante misure concertate, conformemente all'allegato I.

5. Il costo globale delle attività dei firmatari che partecipano all'azione è valutato a circa 6 milioni di ECU, ai prezzi del 1982.

6. I firmatari faranno tutto il possibile per rendere disponibili i fondi necessari, conformemente alle loro procedure interne di finanziamento.

SEZIONE 2 1. I firmatari intendono partecipare all'azione in uno o più dei seguenti modi : a) eseguendo direttamente lavori di studio e di ricerca nei loro servizi tecnici o nei loro istituti pubblici di ricerca, in appresso denominati "istituti pubblici di ricerca" ; b) concludendo contratti di studio e di ricerca con altri istituti, in appresso denominati "istituti di ricerca contraenti" ; e) assicurando il segretariato, compresi impianti e competenze necessari e altri servizi o attività di coordinamento necessari per il raggiungimento degli obiettivi dall'azione.

371

Tecnologia di fonderia 2. Per garantire un'efficace gestione dell'azione, soprattutto per quanto riguarda la valutazione delle proposte di ricerca, il coordinamento dei lavori, la valutazione dei risultati e l'elaborazione della relazione finale, i firmatari intendono mettere a disposizione del Comitato di gestione, di cui all'allegato I, gli esperti necessari per un periodo limitato.

3. I firmatari hanno l'intenzione di incoraggiare le visite di laboratori.

SEZIONE 3

1. La presente dichiarazione comune di intenzioni ha efficacia per un periodo di tre anni a decorrere dal momento in cui le sono state apposte almeno 5 firme.

2. La presente dichiarazione comune di intenzioni puo' essere in qualsiasi momento oggetto di modifica scritta in base a un comune accordo dei firmatari.

3- Il firmatario che, per qualsiasi motivo, abbia intenzione di porre termine alla propria partecipazione all'azione, notifica quanto prima la sua intenzione al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee, preferibilmente con almeno tre mesi di anticipo.

4. .Se, in qualsiasi .momento, il numero dei firmatari diventa inferiore a 4, il Comitato di gestione di cui all'allegato I esamina la .situazione cosi creatasi e l'opportunità di far cessare la validità della presente dichiarazione comune di intenzioni con decisione dei firmatari.

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Tecnologia di fonderia

SEZIONE H

1. A decorrere dalla data della prima firma, la presente dichiarazione comune di intenzioni resta aperta, per un periodo di sei mesi, alla firma dei governi che hanno partecipato alla conferenza ministeriale svoltasi a Bruxelles nei giorni 22 e 23 novembre 1971, nonché alla firma delle Comunità europee.

Durante tale periodo i governi di cui al primo comma e le Comunità europee possono partecipare all'azione a titolo provvisorio, anche se non hanno firmato la presente dichiarazione comune di intenzioni.

2. Alla scadenza del periodo di sei mesi, sulle domande introdotte dai governi di cui al paragrafo 1 o dalle Comunità europee, aventi per oggetto la firma della presente dichiarazione comune di intenzioni, viene presa una decisione dal Comitato di gestione di cui all'allegato I, il quale puo' stabilire condizioni particolari per la firma.

3. Ogni firmatario può' incaricare uno o più organismi o enti pubblici competenti di agire per suo conto per quanto riguarda l'attuazione dell'azione.

SEZIONE 5 La presente dichiarazione comune di intenzioni ha solo un valore di raccomandazione. Essa non produce effetti giuridici vincolanti di diritto internazionale pubblico.

27 Foglio federale. 67° anno. Voi. I

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Tecnologia di fonderia

SEZIONE 6

1. Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee provvede a comunicare a tutti i firmatari le date delle firme della presente dichiarazione comune di intenzicni, la data in cui essa ha efficacia e tutte le informazioni ricevute nell'ambito della presente dichiarazione comune di intenzioni.

2. La presente dichiarazione comune di intenzioni è depositata presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il Segretario Generale ne trasmette una copia certificata conforme a ciascuno dei firmatari.

Fatto a Bruxelles, addi' dieci febbraio millenovecentoottantatre.

(Seguono le firme)

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Tecnologia di fonderia

ALLEGATO I COORDINAMENTO DELL'AZIONE

CAPITOLO I

1. E' istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato "Comitato", composto di due rappresentanti al massimo di ciascun firmatario. Ogni rappresentante può', se necessario, farsi accompagnare da esperti o consulenti.

Prima ancora di essere firmatari della dichiarazione comune di intenzioni, i governi che hanno partecipato alla conferenza ministeriale tenutasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971 e le Comunità europee possono partecipare, conformemente alla sezione 4, paragrafo 1, secondo comma della dichiarazione comune di intenzioni, ai lavori del Comitato, senza tuttavia disporre del diritto di voto.

2. Il Comitato provvede al coordinamento dell'azione ed è in particolare incaricato di adottare i provvedimenti necessari per : a) procedere alla scelta degli argomenti di ricerca, in base a quelli previsti all'allegato II, ed alle modifiche proposte ai firmatari dagli organismi o enti pubblici competenti ; ogni proposta di modifica dell'ambito dell'azione è sottoposta per parere al Comitato degli Alti Punzionari della ricerca scientifica e tecnica (COST) ; b) esaminare, selezionare e adottare, in funzione delle priorità industriali, le proposte di ricerca presentate ai sensi dell'azione vegliando che ogni progetto sia eseguito in collaborazione tra partecipanti di due o più firmatari ;

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Tecnologia di fonderia e) dare consigli per quanto riguarda l'orientamento che si dovrebbe imprimere ai lavori ; d) elaborare piani particolareggiati e determinare i metodi da applicare per le varie fasi di attuazione dell'azione ; e) coordinare i contributi di cui alla sezione 2, punto 1, lettera e) della dichiarazione comune di intenzioni ; f) scegliere, in collegamento con i firmatari interessati, gli esperti di cui alla sezione 2, punto 2 della dichiarazione comune d'intenzione e impartire loro istruzioni ; g) seguire le ricerche effettuate nel territorio dei firmatari ed in altri paesi ; h) garantire il coordinamento necessario con le attività comunitarie nello stesso settore ; i) scambiare '1 risultati dei lavori di ricerca tra i sirmatari, nella misura in cui cio' sia compatibile con il rispetto degli interessi dei firmatari., dei loro organismi o enci pubblici competenti e degli istituti di ricerca contraenti, per quanto riguarda i diritti, di proprietà industriale e le informazioni di natura riservata sul piano commerciale ; j) promuovere s organizzare conferenze nell'ambito dell'azione ; k) elaborare le relazioni interinali annue e la relazione finale che sono sottoposte ai firmatari e divulgate in modo appropriato ; 1) esaminare qualsiasi problema inerente all'esecuzione dell'azione, compresi quelli attinenti alle eventuali condizioni particolari da porre per l'adesione alla dichiarazione comune di intenzioni nel caso di domande presentate dopo più di sei mesi dalla prima firma.

376

Tecnologia di fonderia 3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

4. Su invito dei firmatari, la Commissione delle Comunità europee o uno degli Stati firmatari svolgerà i lavori di segreteria del Comitato.

CAPITOLO II 1. I firmatari invitano gli istituti pubblici di ricerca o gli istituti di ricerca contraenti situati nel loro territorio a presentare proposte per l'esecuzione dei lavori di ricerca ai loro rispettivi organismi o enti pubblici competenti. Le proposte accettate secondo tale procedura vengono sottoposte al Comitato.

2. I firmatari domanderanno ai rispettivi istituti pubblici di ricerca od istituti di ricerca contraenti di notificare agli organismi o enti pubblici di cui al paragrafo 1, prima che il Comitato prenda una decisione su una proposta, gli obblighi contratti in precedenza e i diritti di proprietà industriale che potrebbero, a loro avviso, precludere od ostacolare la realizzazione delle azioni dei firmatari.

CAPITOLO III 1. I firmatari impongono ai rispettivi istituti pubblici di ricerca od istituti di ricerca contraenti di presentare relazioni periodiche sull'andamento dei lavori e una relazione finale.

2. Le relazioni sull'andamento dei lavori sono distribuite esclusivamente ai rappresentanti dei firmatari in sede di Comitato. I firmatari tratteranno queste relazioni come riservate e non le useranno per scopi che non siano quelli delle attività di ricorca. Le relazioni finali, destinate a rendere conto dei risultati ottenuti, sono oggetto di una diffusione molto più ampia, che comprende almeno gli istituti

377

Tecnologia di fonderia pubblici di ricerca o gli istituti di ricerca contraenti interessati dei firmatari.

CAPITOLO IV 1. Per facilitare lo scambio di risultati di cui al capitolo I, paragrafo 2, lettera i) e fatta salva la normativa nazionale, i firmatari hanno l'intenzione di fare in modo, mediante l'inclusione nei contratti di ricerca di condizioni appropriate, che i titolari di diritti di proprietà industriali e di informazioni tecniche risultanti da lavori eseguiti nell'ambito della parte dell'azione loro affidata in applicazione dell'allegato II, in appresso denominati "risultati delle ricerche", siano tenuti, da richiesta di un altro firmatario, in appresso denominato "firmatario richiedente", a comunicare i risultati afello ricerche ed a concedere al firmatario richiedente e ad un terzo da questi designato una licenza per lo sfruttamento dei risultati delle ricerche, nonché a fornire le conoscente- tecniche che essi comportano e che sono necessarie per tale sfruttamento, qualora il firmatario richiedente abbia bisogno di una licenza per l'esecuzione di lavori relativi all'azione.

Tali licenze sono concesse a condizioni eque e ragionevoli, tenendo conto degli usi commerciali.

2. I firmatari prevedono, mediante l'inclusione di clausole appropriate nei contratti conclusi con istituti di ricerca contraenti, l'estensione delle licenze di cui al paragrafo 1, a condizioni eque e ragionevoli e tenendo conto degli usi commerciali, ai diritti di proprietà industriale esistenti e alle conoscenze tecniche anteriormente acquisite dall'istituto di ricerca contraente, ove lo sfruttamento dei risultati delle ricerche per gli obiettivi di cui al paragrafo 1 non fosse possibile in altro modo.

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Tecnologia di fonderia Se un istituto di ricerca contraente non puo' o non vuole accettare tale estensione, il firmatario sottopone il caso al Comitato prima della conclusione del contratto ; il Comitato da allora il proprio parere in merito possibilmente dopo aver consultato le parti interessate.

3. I firmatari prendono tutte le misure necessarie per garantire che l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolo non sia pregiudicato da successivi trasferimenti dei diritti di proprietà inerenti ai risultati delle ricerche. Qualsiasi trasferimento di questo tipo è notificato al Comitato.

4. Se un firmatario si ritira dall'azione, le licenze di sfruttamento che ha concesse o che è tenuto a concedere ad altri firmatari o che ha ottenuto da questi ultimi in applicazione della dichiarazione comune d'intenzioni e che riguardano i lavori effettuati alla data in cui detto firmatario pone fine alla sua partecipazione, restano in vigore anche dopo tale data.

5. I paragrafi da 1 a 4 rimangono in vigore dopo la scadenza dei termini di validità della dichiarazione comune di intenzioni e si applicano ai diritti di proprietà industriale per tutta la loro durata nonché alle invenzioni e alle conoscenze tecniche non protette, fintantoché queste siano diventate di pubblico dominio, escluso il caso in cui cio' sia dovuto alla divulgazione fatta dal titolare della licenza.

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Tecnologia di fonderia

ALLEGATO II DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIONE

A. Introduzione Le industrie di manufatti di tutti i paesi dipendono soprattutto da getti di colata o da profilati semifiniti o da sbozzi per fabbricare prodotti finiti e costruire attrezzature ed impianti destinati ad altre industrie. I settori tipici d'applicazione dei prodotti colati, dall'acciaio fino alle leghe di piombo, sono la produzione di motori d'automobili e sbozzi utilizzati nella prima tappa di fabbricazione dei prodotti semifiniti quali lamiere, nastri, profilati, barre, vergella. La colata interviene a uno stadio assai avanzato del processo di fabbricazione e la qualità, il costo e la velocità di produzione di un prodotto finito dipendono in larga misura dall'efficacia della tecnica di fusione utilizzata.

Dato che è difficile indurre personale altamente qualificato a lavorare in condizioni in genere penose o poco piacevoli e che si conta soprattutto sull'esperienza e la specializzazione nonché sulla trasmissione delle conoscenze dai più anziani ai giovani, è urgente introdurre tecniche perfezionate per migliorare le condizioni di lavoro ed attirare cosi una manodopera qualificata nell'industria di fonderia ammodernata.

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Tecnologia di fonderia L'industria della fonderia comprende un numero assai elevato di imprese di piccole e medie dimensioni che dispongono di manodopera che varia in generale da un numero limitato ad alcune centinaia di occupati. Fatta astrazione dai produttori d'acciaio e di alluminio a struttura integrata, anche l'industria dei prodotti semifiniti è costituita da imprese di medie dimensioni. Le risorse destinate alla ricerca e allo sviluppo tendono pertanto ad essere assai limitate e l'industria si rivolge spesso a centri di ricerca indipendenti per effettuare ricerche per conto suo.

In Europa esiste un certo numero di centri di ricerca assai competenti che lavorano nel settore delle tecniche di fusione.

Tuttavia, dato che i fondi per i finanziamenti sono limitati, lo sforzo- globale è relativamente modesto tenuto conto in particolare dell'ampia gamma di prodotti di fonderia e del gran numero di fonderie.

Si rileva pertanto la necessità di uno sforzo particolare, su scala internazionale, in materia di tecnica di fusione, che ha fruito in passato di un aiuto assai contenuto ma che invece è vitale per la maggior parte delle industrie produttrici di prodotti manufatti.

La cooperazione, a livello della ricerca, ridurrà i rischi, ripartendoli fra vari partner, durante la fase di sviluppo di nuove tecnologie, migliorando le norme per tutti i partner.

Al contempo, a causa del miglioramento della tecnica messa a disposizione dell'industria, sarà possibile aumentare la produttività, migliorare l'affidabilità dei prodotti e ridurre il consumo di energia e di materie.

Si da per scontata la partecipazione alla realizzazione del programma dei rappresentanti dei produttori di materiali, dei fabbricanti di elementi di struttura e degli utilizzatori.

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Tecnologia di fonderia

B. Obiettivi Ecco le principali considerazioni che hanno ispirato la descrizione dell'azione : - creare la possibilità di una collaborazione tra l'industria e le organizzazioni di ricerca in Europa (ad eccezione dei produttori di acciaio e di alluminio, l'industria della fonderia comprende un grande numero di imprese di piccole e medie dimensioni) ; - migliorare le condizioni di lavoro ; - appoggiare e coordinare le attività nel settore per migliorare sul mercato la competitivita dell'industria ; - realizzare ricerche in collaborazione per un'ampia gamma di argomenti nei settori che interessano in particolare l'industria.

C. Settori di attività di ricerca (esempi) 1. Colata diretta di prodotti semifiniti vicini alle tolleranze (sono incluse alcune proposte di attività consimili) - Nuovi metodi di colata diretta dell'acciaio ; - Processo di colata continua orizzontale di barre e di altre forme di lega con punto di fusione elevato, in particolare acciai inossidabili ; - Colata continua su nastro a una velocità che permetta di mettere in parallelo l'impianto di colata con un laminatoio a caldo con sufficiente produttività ; - Metodo di calcolo delle sollecitazioni interne e previsione dell'apparizione di fessure durante il processo di colata continua ;

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Tecnologia di fonderia - Valutazione quantitativa del raffreddamento secondario per il processo di colata continua con pellicola d'acqua ; - Ricerca relativa all'affinazione del grano durante la solidificazione di leghe importanti dal punto di vista tecnico (in particolare accia:, leghe di rame, leghe di nikel) ; - Caratterizzazione del],a purezza delle leghe, precisate successivamente, nonché delle leghe di alluminio, in particolare attraverso esami metallografici di superficie.

2. Miglioramento della produttività e della qualità dei pezzi di fonderia in ghisa nodulare. in acciaio e in metalli non ferrosi - Colata senza materozza dei pezzi in ghisa nodulare (ghisa G S) ; - Tecnica d'alimentazione e alimentazione a moduli della ghisa nodulare ; - Produzione dì grandi pezzi colati a pareti sottili in ghisa nodulare ; .

- Studio generale della produzione di pezzi a sezione limitata in collegamento con il terzo trattino ; - Trattamento continuo della ghisa per la produzione di pezzi in ghisa nodulare ; - Determinazione delle proprietà dei componenti in ghisa nodulare ; - Rivestimento refrattario delle lingotterie utilizzate per la colata dell'acciaio ; - Colata in lingotterie di sabbia (con leghe chimiche) ;

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Tecnologia di fonderia - Fabbricazione di conchiglie con durata di vita superiore a circa 50 colate ; - Controllo del processo di fonderia ; - Utilizzazione di robot in fonderia ; valorizzazione delle esperienze degli utilizzatori e necessità di perfezionamento ; - Automazione e riproducibilità della produzione in fonderia ; - Produzione di materiali colati a granulometria fine, utilizzando inoculanti speciali ; - Metallurgia per iniezione in fonderia ; - Miglioramento dei metodi di prova non distruttivi dei pezzi colati ; - Valutazione del consumo energetico in fonderia in funzione del processo utilizzato.

3. Influenza dei fattori metallurgici (purezza in particolare) delle leghe di alluminio primario e secondario sulla, tecnologia di fusione e sulle proprietà dei pezzi colati (alcune proposte di attività simili sono incluse) - Caratterizzazione della purezza dei pezzi colati in alluminio in particolare con esame metallografico di superficie ; - Influenza d'impurezze di sodio e/o di litio, dell'ordine della ppm, nell'alluminio primär .'.o sulla velocità di ossidazione, la struttura e la morfologia degli strati di ossido e le proprietà meccaniche relative ; - Influenza d'impurezze provenienti da residui d'alluminio riciclati sulla colabilità e le proprietà delle leghe di alluminio ;

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Tecnologia di fonderia - Sviluppo della tecnica di produzione di pezzi non porosi colati sotto pressione ; - Sviluppo ai metodi che portano ad accelerare la produzione dei pezzi colati in metallo leggero ; - Paragone delle proprietà delle leghe di fonderia europee per l'alluminio ; - Ricerca sulla cristallizzazione sferica del silicio nelle leghe di fonderia eutetliche e ipereutettiche alluminio silicio ; - Sviluppo e miglioramento della colata delle leghe di titanio ; - Riciclo o sostituzione di metalli sensibili, dal punto di vista geografico o economico ;

D. Priorità nella realizzazione

del programma :

- Colata diretta di prodotti semifiniti vicini alle tolleranze in leghe metalliche con punti di fusione superiori a 1000 °C, ivi compresi gli acciai (in particolare acciaio inossidabile) ; - Miglioramento della produttività e della qualità dei prodotti colati in ghisa nodulare (ghisa G S), in acciaio e in metalli non ferrosi ; - Influenza dei parametri metallurgici (ad esempio purezza) delle leghe di alluminio primario e secondario sulla tecnologia di fusione e le proprietà dei pezzi colati.

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Allegato 8 Comunicato Stampa

Traduzione D

Conferenza ministeriale delI'OCSE

del 9/10 maggio 1983

Comunicato 1. Il Consiglio dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici, riunitosi a livello dei Ministri nei giorni 9 e 10 maggio, ha convenuto una strategia a media scadenza volta a sostenere e ad ampliare la ripresa economica appena avviata. 1 Ministri hanno ritenuto che nei Paesi delI'OCSE occorre ora tendere ad una crescita più sostenuta, durevole e non inflazionistica, al fine di ridurre il grado attualmente molto elevato della disoccupazione.

2. I Ministri hanno considerato che, in ragione dei legami economici molto stretti tra Paesi e tra regioni, è responsabilità di tutti orientare le politiche economiche in modo tale da rafforzare i sistemi commerciale, monetario e finanziario internazionali.

3. I governi dei Paesi Membri intendono di conseguenza: - Mettere a profitto il margine di crescita emergente attualmente in una larga parte della zona delI'OCSE, per favorire la creazione di posti di lavoro ed aumentare l'occupazione.

- Proseguire gli sforzi intrapresi per ridurre l'inflazione e superare gli ostacoli strutturali che si oppongono ad un miglioramento dei risultati economici.

- Mettere a profitto, individualmente e collettivamente, le condizioni favorevoli date dalla ripresa economica al fine di rovesciare le tendenze protezioniste.

- Impegnarsi a dare ai problemi dell'indebitamento internazionale soluzioni che tendano ad un ampliamento degli scambi proporzionale all'affermarsi della ripresa e al progresso dei Paesi debitori verso l'adeguaménto.

- Fornire un aiuto più efficace ai Paesi in sviluppo più poveri.

4. La riunione era presieduta dalla signora Colette Flesch, Vicepresidente del Governo del Lussemburgo, Ministro degli Affari Esteri del Commercio Estero e della Cooperazione, Ministro dell'Economia e delle Classi medie.

" Dal testo originale francese.

386

I Vicepresidenti erano i signori Shintaro Abe, Ministro degli Affari Esteri del Giappone, e Kurt Purgier, Consigliere federale, Capo del Dipartimento federale dell'economia pubblica della Svizzera. I Ministri hanno esaminato le loro politiche economiche e le relazioni commerciali tra i Paesi Membri, ed hanno inoltre riflettuto sulla difficile situazione in cui si trovano i Paesi in sviluppo e sui provvedimenti necessari per permettere loro di beneficiare della ripresa economica. Hanno discusso del dialogo con i Paesi in sviluppo, segnatamente dei lavori preparatori in vista della VI Sessione delPUNCTAD.

Hanno esaminato anche le relazioni economiche Est-Ovest.

5. I Ministri hanno infine sentito un rapporto del signor William F. Birch, Ministro dell'Energia della Nuova Zelanda, sui risultati della riunione del Consiglio di Direzione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia tenutasi a livello ministeriale l'8 maggio 1983 a Parigi. Hanno preso nota dello studio sui bisogni e sulla sicurezza energetici, preparato dal Segretariato, e delle discussioni in merito a tale studio, ed hanno sottoscritto le conclusioni riportate nell'allegato del presente Comunicato 1).

La transizione verso una crescita durevole 6. 1 Ministri si sono congratulati dei nuovi risultati ottenuti nella lotta contro l'inflazione, sono tuttavia molto preoccupati del grado elevato e crescente della disoccupazione. È incoraggiante che segni di ripresa si siano manifestati in numerosi Paesi dell'OCSE. I Ministri hanno riconosciuto che, nonostante permangano rischi ed incertezze, le prospettive che la ripresa prosegua appaiono migliori diquanto non lo siano state da molti anni a questa parte e che l'obiettivo essenziale è quello di assicurare la transizione verso una crescita non inflazionistica durevole e verso un grado occupazionale più elevato.

Principi d'applicazione generale per l'attuazione della politica economica 7. I Ministri si sono accordati sui seguenti principi per l'attuazione della politica economica in tutti i Paesi Membri: (i) Le politiche economiche debbono iscriversi in un programma a medio termine per poter mostrare chiaramente la continuità delle intenzioni dei poteri pubblici. Di conseguenza la loro attuazione implicherà necessariamente una certa elasticità in funzione delle circostanze.

(ii) Considerati i
legami economici ai quali nessun Paese può sottrarsi, la possibilità che ogni Paese ha di raggiungere gli obiettivi interni della propria politica economica dipende in larga misura dagli orientamenti adottati e dai risultati raggiunti dagli altri Paesi. Per la coerenza delle politiche occorre che ogni Paese Membro tenga conto delle conseguenze, su scala intemazionale, delle politiche dei diversi Paesi dell' OCSE prese nel loro insieme.

" L'allegato stesso può essere ottenuto presso l'Ufficio federale dell'economia esterna.

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(iii) Obiettivo ed impegno centrale è giungere ad una più grande stabilità dei tassi di cambio, non affatto sinonimo di rigidità. I Ministri hanno preso nota e si sono dichiarati soddisfatti dei principi convenuti tra i Ministri delle Finanze di sette Paesi Membri, il cui testo venne pubblicato a Washington il 29 aprile 1983.

(iv) II miglioramento dei risultati economici e l'aumento del grado dell'occupazione esigono un buon equilibrio tra politiche macroeconomiche e strutturali. Un margine di crescita si manifesta non appena l'inflazione rallenta e la capacità di reazione dell'offerta aumenta. In questa prospettiva: - Le politiche macroeconomiche dovrebbero risultare compatibili con gli obiettivi a media scadenza che costituiscono il controllo dell'inflazione ed una crescita reale più regolare; alcuni Paesi hanno considerato che un'evoluzione del reddito nominale fosse utile a quest'effetto.

- Risultano necessarie misure volte ad accrescere la redditività degli investimenti produttivi creatori di posti di lavoro.

- I partecipanti ai negoziati collettivi dovrebbero tener conto della necessità d'incoraggiare l'investimento e d'accrescere al massimo le possibilità di sviluppare l'occupazione senza rilanciare l'inflazione.

- Risultano necessarie politiche positive d'adeguamento che aumentino la concorrenza, diano maggiore elasticità ai mercati e migliorino la ripartizione delle risorse.

- Le politiche che interessano il mercato del lavoro sono importanti per attenuare il peso della disoccupazione, segnatamente per i giovani; l'adozione di programmi -- di formazione in particolare -- destinati a gruppi specifici può aiutare a far fronte al problema della disoccupazione strutturale.

- Il miglioramento del consenso sociale può in molti Paesi contribuire notevolmente al necessario equilibrio tra le politiche.

8. Nonostante tali principi s'applichino a tutti i Paesi Membri, i Ministri hanno riconosciuto che vi sono situazioni diverse. Non tutti i Paesi sono riusciti a stabilire in ugual misura le condizioni preliminari per un miglioramento dei risultati economici. Conseguentemente le politiche da seguire non possono orientarsi secondo le stesse linee di forza da un Paese all'altro.

Politiche nazionali 9. In un certo numero di Paesi, che rappresentano il 70 per cento circa del PNL dell'area OCSE,
i tassi d'inflazione sono vicini al livello raggiunto negli anni 60. La fiducia s'è consolidata; Io sforzo teso alla correzione degli squilibri strutturali ha dato buoni risultati; l'attività, un tempo médiocre, inizia ora a riprendersi. Sarebbero necessarie nuove diminuzioni dei tassi d'interesse reali. Per quanto attiene a detti Paesi, i Ministri hanno convenuto che occorreva mettere a profitto il margine di crescita della produzione e dell'occupazione manifestatosi; segnatamente:

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- In materia di politica monetaria l'evoluzione degli aggregati monetari dovrebbe permettere una crescita della produzione che sia durevole a media scadenza -- l'inflazione tenuta sempre sotto controllo -- e che permetta il proseguimento della distensione dei tassi d'interesse; le politiche monetarie vigenti sono in generale conformi a questa linea di condotta. Gli obiettivi d'espansione degli aggregati monetari non dovrebbero essere ridotti in funzione della diminuzione dei prezzi del petrolio. La politica monetaria non dovrebbe inoltre cedere a nessuna rivendicazione di carattere inflazionistico che riapparisse nell'ambito dei salari e degli altri redditi.

- La politica di bilancio dovrebbe risultare compatibile con una crescita non inflazionistica sostenuta con investimenti accresciuti e con un grado occupazionale più elevato. Occorrerà ridurre i disavanzi strutturali di bilancio in modo tale da permettere gli investimenti necessari per sostenere la crescita e l'occupazione.

Se importanti disavanzi strutturali minacciano l'avvenire, occorre agire ora per prevenire la formazione di disavanzi di tale ampiezza e consentire la distensione dei tassi d'interesse. Considerata la forza del fenomeno di propagazione internazionale dei tassi d'interesse, quest'azione favorirebbe la ripresa dell'economia mondiale. Sarebbe auspicabile vegliare a che la riduzione dei disavanzi strutturali non comprometta la ripresa economica e tenga conto degli effetti cumulati risultanti da provvedimenti presi simultaneamente in un grande numero di Paesi. I previsti provvedimenti di sostegno dell'attività dovrebbero essere concepiti in modo tale da favorire l'investimento.

10. In alcuni altri Paesi, che rappresentano il 20 per cento circa del PNL dell'area OCSE, è necessario progredire maggiormente nella lotta contro l'inflazione, nonché superare più massicci ostacoli strutturali ad un miglioramento dei risultati economici: il margine di crescita a breve scadenza è, in essi, di conseguenza minore. Per questi Paesi i Ministri hanno ritenuto che occorreva perseverare sulla via di una politica monetaria di non accompagnamento e che i disavanzi strutturali di bilancio dovevano essere ridotti maggiormente nell'ambito di una strategia coerente a media scadenza.

Occorre inoltre fare nuovi sforzi al fine di ridurre gli ostacoli
strutturali.

11. Negli altri Paesi Membri, nonostante gli sforzi fatti, l'inflazione permane molto elevata, mentre la recessione internazionale ed i problemi strutturali cronici si traducono con alti tassi di disoccupazione e di sottoccupazione. I Ministri hanno convenuto che la mancanza d'elasticità dei mercati, gli squilibri strutturali e le difficoltà di regolazione monetaria e di gestione del bilancio, imperversanti in questi Paesi, si pongono come problemi essenziali che debbono essere affrontati seriamente. Migliorare i risultati economici spetta innanzitutto alle politiche interne, ma una ripresa durevole, una diminuzione dei tassi d'interesse nell'area OCSE ed un miglioramento del commercio renderanno più facile il compito.

28 Foglio federale. 67" anno. Vol. l

'

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Gli scambi, l'indebitamento e l'adeguamento 12. I Ministri hanno discusso degli stretti legami tra crescita, scambi ed indebitamento che intercorrono ora tra Paesi creditori e Paesi debitori.

Hanno convenuto che è importante tener conto di questi legami, in tutta la misura del possibile, nella formulazione delle loro politiche macroeconomiche, commerciali e finanziarie e si sono felicitati dei lavori condotti attualmente dall'Organizzazione, tesi a chiarire le questioni che insorgono a tal merito. Hanno riconosciuto ugualmente che la recessione mondiale aveva fatto nascere problemi di carattere sistemico che bisogna ora tentare di risolvere.

13. I Ministri hanno notato che, durante un periodo di gravi e persistenti difficoltà economiche e sociali, il sistema commerciale mondiale è stato essenzialmente preservato. Hanno tuttavia riconosciuto che i provvedimenti commerciali protezionistici e le misure inteme tese ad evitare alle industrie e alle imprese in difficoltà di subire in pieno gli effetti della recessione e dei mutamenti strutturali sono ancora presenti e si sono persino aggravati. I provvedimenti di questo genere hanno contribuito a rallentare il trasferimento di risorse verso le attività con un più forte potenziale di crescita e di creazione di posti di lavoro. Il ritorno ad una crescita durevole esige di ricorrere più ampiamente alle politiche positive d'adeguamento, d'affidarsi maggiormente ai meccanismi del mercato e di aumentare l'investimento produttivo.

14. I Ministri hanno ritenuto che nell'ambito della cooperazione economica generale resta indispensabile rafforzare il sistema commerciale aperto e multilaterale al fine di sostenere la ripresa e facilitare la transizione verso una crescita durevole. Hanno considerato che, man mano che si afferma, la ripresa economica presenta condizioni favorevoli che i Paesi Membri, individualmente e collettivamente, dovrebbero mettere a profitto per rovesciare le tendenze protezionistiche e per attenuare e smantellare progressivamente le restrizioni commerciali e i provvedimenti interni falsanti gli scambi, segnatamente quelli presi durante il recente periodo caratterizzato dalla mediocrità dei risultati della crescita. Hanno invitato il Segretario generale a proporre le disposizioni volute. Hanno convenuto parimenti che i programmi di lavoro
condotti attualmente al GATT e all'OCSE per migliorare il sistema commerciale ed il suo funzionamento dovevano essere proseguiti attivamente.

15. I Ministri si sono felicitati degli sforzi intrapresi in comune dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca dei regolamenti internazionali, dai governi dei Paesi debitori e dei Paesi creditori come pure dalle banche private, sforzi tesi a preservare il buon funzionamento del sistema finanziario internazionale. Hanno riconosciuto anche gli sforzi determinati fatti attualmente da numerosi Paesi debitori per adattarsi al regresso dell'inflazione nel mondo.

16. È così aperta la via all'elaborazione di una strategia a media scadenza che permetta di risolvere i problemi del debito nel senso di un ampliamento

390

degli scambi via via che la ripresa s'affermerà. L'obiettivo dovrebbe essere quello di mantenere le condizioni di un apporto permanente di risparmio, attraverso i mercati internazionali di capitali, in direzione dei Paesi in cui questo risparmio può essere usato in maniera fruttuosa. Primo elemento di questa politica è il mantenimento delle regole normali di disciplina tra chi da e chi prende in prestito. Secondo elemento è che i prestiti internazionali serviranno al meglio gli interessi del mutuante e del mutuatario se i fondi forniti dall'esterno verranno impiegati per sviluppare economie efficienti, capaci di sostenere la concorrenza sui mercati mondiali.

17. A tal fine i Ministri hanno riconosciuto la necessità di nuovi sforzi da parte dei Paesi creditori e dei Paesi debitori in vista di: - Sostenere un apporto di risorse finanziarie mediante decise politiche d'adeguamento interno, sufficiente per mantenere o ristabilire livelli adeguati di importazioni essenziali.

- Operare affinchè nell'ambito degli accordi internazionali esistenti siano prese misure, rafforzantisi reciprocamente, per attuare regimi commerciali più prevedibili e trasparenti, per ridurre gli ostacoli agli scambi e per seguire politiche strutturali interne più conformi ai meccanismi del mercato.

La cooperazione per lo sviluppo, il dialogo e la VI Sessione dell'UNCTAD 18. I Ministri si sono rallegrati dell'importanza data all'interdipendenza economica mondiale, al dialogo ed al consenso nelle dichiarazioni dei Paesi in sviluppo, l'ultima volta a Buenos Aires, ed hanno dichiarato di riservarvi la stessa importanza. Hanno riaffermato di essere pronti a collaborare, in uno spirito di comprensione e di cooperazione, con i Paesi in sviluppo e con gli altri partecipanti alla VI Sessione dell'UNCTAD, il mese prossimo, al fine di giungere ad una percezione comune degli attuali problemi dell'economia mondiale. In particolare considerano con soddisfazione la prospettiva di dibattere in merito al contributo che i Paesi sviluppati e i Paesi in sviluppo possono apportare al proseguimento di un dialogo e di una cooperazione costruttivi in vista di: - Fare in modo che tutti i Paesi traggano profitto dalla ripresa economica appena avviata e che il progresso economico e sociale possa divenire più rapido nei Paesi in sviluppo.

- Continuare
a lavorare fianco a fianco nell'elaborazione di politiche di cooperazione per lo sviluppo al fine di tentare di risolvere i problemi fondamentali del sottosviluppo e della povertà.

19. I Ministri hanno riconosciuto che la recessione mondiale aveva causato gravi difficoltà, segnatamente alla maggioranza dei Paesi in sviluppo più poveri, superabili soltanto mediante politiche severe e coraggiose. Man mano che la ripresa s'affermerà, questi Paesi dovrebbero beneficiare di un aumento della domanda dei loro prodotti d'esportazione e dei prezzi dei prodotti di base. I Ministri pensano tuttavia che l'aiuto esterno rimane

391

indispensabile per facilitare la ripresa del loro sviluppo a scadenza più lunga. Hanno perciò deciso di: - Mantenere e accrescere il più possibile il loro aiuto al fine di adempiere agli impegni presi nell'ambito degli obiettivi internazionali d'aiuto, segnatamente in favore dei Paesi in sviluppo più poveri.

- Adoperarsi, con le istituzioni internazionali competenti, ad aiutare i Paesi in sviluppo più poveri nell'attuazione delle difficili riforme richieste dall'adeguamento e necessarie alla ripresa del processo di sviluppo.

- Assicurare, insieme a tutti i partecipanti, un finanziamento sufficiente delle istituzioni multilaterali di sviluppo, in particolare dell'Associazione internazionale per lo sviluppo.

20. I Ministri hanno convenuto che era auspicabile diversificare le fonti di finanziamento estero dei Paesi in sviluppo e segnatamente sfruttare meglio le possibilità d'investimento diretto.

21. I Ministri hanno sottolineato l'impegno dei loro governi nel seguire politiche di cooperazione per lo sviluppo, al di là dei bisogni immediati della ripresa economica. Hanno riconosciuto in particolare l'importanza di collaborare con i Paesi in sviluppo al fine di permettere loro di accrescere i guadagni provenienti dalle esportazioni e di conferire loro una maggiore stabilità. Hanno ugualmente riconosciuto l'importanza della cooperazione tecnica, e riaffermato di auspicare un sistema efficace di cooperazione tecnica con finanziamento centralizzato nell'ambito delle Nazioni Unite.

Relazioni economiche est-ovest 22. In seguito ad una decisione presa dai Ministri l'anno scorso, l'Organizzazione ha effettuato un'analisi economica approfondita dell'evoluzione delle relazioni commerciali e finanziarie con l'Unione Sovietica e gli altri Paesi dell'Europa dell'Est. I Ministri hanno notato che tali relazioni, a parte qualche rara eccezione, hanno avuto un'evoluzione meno dinamica di quelle con i Paesi ad economia di mercato, onde non hanno raggiunto i risultati previsti.

23. Quest'analisi puramente economica mostra che le correnti di scambi ed i flussi di crediti est-ovest dovrebbero essere guidate dalle indicazioni del mercato. Seguendo tali indicazioni i governi dovrebbero dar prova di prudenza in materia finanziaria, senza accordare trattamenti preferenziali. I Ministri hanno riconosciuto inoltre che le
pratiche legate al sistema del commercio di Stato dei Paesi ad economia pianificata possono far sorgere problemi che debbono essere seguiti da vicino in seno all'Organizzazione.

In maniera più generale hanno convenuto che, secondo l'evoluzione delle circostanze, l'Organizzazione dovrebbe continuare a valutare le relazioni economiche est-ovest.

392

Allegato 9

Accordo del 12 aprile 1979

Traduzione D

relativo ai mercati pubblici Complemento delle Appendici I e II RS 0.632.231.42; RU 1979 2383

Appendice I L'elenco degli enti, di cui in articolo 1 paragrafo 1 lettera e, è completato come segue: Israele Fa fede unicamente il testo inglese 1. Israel Port Authority 2. Airports Authority 3. Instructional Télévision Centre 4. Israel Railways 5. Israel Shipyards 6. Sports' Gambling Arrangement Board 7. The Israeli National Academy for Sciences 8. The Israeli Laboratory for Physics Ministry of Industry & Trade 9. The Israeli Fibre Institute Ministry of Industry & Trade 10. The Division of Vocational Training and Manpower Development Ministry of Labour and Social Affairs 11. Israel Productivity Institute 12. The Buying and Tenders Department Ministry of Finance 13. The Government Trade Administration (beef-meat purchases) Ministry of Industry & Trade 14. Ministry of Health (Except for products listed in Annex A) Annesso A: Ministry of Health - Excepted Products - Rehabilitation units - Retina defect-finding equipment q

Dal testo originale francese.

393

Marchi pubblici -

Métal parts for bone repairs Blood pressure measuring testers Pacemakers Insulin and infusion pumps Audiometers Médical dressings (bandages, adhesive tapes and gauze) Intravenous solution Administration sets for transfusions Scalp vein sets Hemo-dialysis and blood unes Blood packs Syringe needles Dental ultra-sonic scaler

Appendice II L'elenco dei periodici, cui le Parti fanno capo per pubblicare avvisi di progetti d'acquisto, è completato come segue: Israele

The Officiai Gazette of the State of Israel

394

Allegato 10

Analisi del credito misto all'Egitto

II credito misto all'Egitto, entrato in vigore il 20 marzo 1979, è stato sottoposto ad un'analisi indipendente ad opera di una impresa svizzera di consulenza tra la fine del 1982 e l'inizio del 1983. Il credito, relativo ad un ammontare totale di 60 milioni di franchi (parte concernente la Confederazione: 15 milioni; parte concernente le banche: 45 milioni), ha contribuito a finanziare 19 progetti egiziani nei seguenti settori economici: Infrastruttura dei trasporti (ferroviaria e stradale) 37,5% Energia (produzione e distribuzione di elettricità) 33,5% Industria delle costruzioni 14,9% Industria tessile 6,0% Informazione (stampa) 3,7% Varie 4,4%

100 % In questi progetti sono stati coinvolti, direttamente o indirettamente, venti ditte svizzere e un certo numero di subappaltatori.

L'analisi ha dimostrato che nella maggior parte dei casi il credito è stato.

utilizzato per il finanziamento di beni d'attrezzatura e di servizi economici validi. È questa una valutazione d'ordine generale poiché, essendo la realizzazione di parecchi progetti ancora in svolgimento o essendo stata appena ultimata, non è possibile fare un esame più approfondito che permetta di quantificare questo apprezzamento generale. Inoltre, la maggior parte dei progetti finanziari risponde alle priorità della politica di sviluppo egiziana, come pure ai nostri criteri di valutazione riguardanti lo sviluppo.

Un progetto soltanto -- fornitura di una turbina che assicuri l'approvvigionamento energetico per un grande progetto agricolo -- appare discutibile. Anche se la fornitura della turbina possa di per sé giustificarsi, l'insieme del progetto ha uno scarso rendimento in termini di produzione agricola, in particolare a causa dell'insufficiente conoscenza della tecnologia d'irrigazione utilizzata. Inoltre il sistema usato per la bonifica della terra esige cospicui investimenti e comporta elevati costi di gestione.

Per altre tre forniture (strumenti elettronici per l'elaborazione di carte topografiche, attrezzature per la distribuzione di un giornale, turbina a gas per una città satellite) si nutrono dubbi in merito all'adattamento della tecnologia.

utilizzata o alla priorità dei progetti.

395

Credito misto Nell'ambito dell'analisi si è anche esaminato l'effetto dei progetti finanziati sull'occupazione. Tralasciando i progetti per l'infrastruttura dei trasporti, il cui impatto sull'occupazione è transitorio, sono stati esaminati i progetti di rinnovamento e ampliamento del parco macchine e apparecchi esistente in numerosi campi industriali e nel settore dei servizi. I progetti del settore industriale privato hanno avuto un effetto positivo sull'occupazione, sebbene il costo dei posti di lavoro creati sia relativamente alto. Per i progetti del settore pubblico gli effetti sull'occupazione variano.

Il credito misto all'Egitto ha rappresentato -- dopo quello alla Tunisia (1977) -- il secondo credito accordato dopo l'entrata in vigore della legge sullo sviluppo.

Questi due crediti misti, serviti a finanziare più progetti, hanno costituito una prima esperienza per quanto riguarda la valutazione e i procedimenti di attuazione dei progetti. Si è trattato di conciliare le esigenze della politica dello sviluppo con gli interessi delle imprese svizzere, egiziane e tunisine interessate.

Le esperienze fatte in queste occasioni, confermate e chiarite dai risultati dell'analisi, sono state normalmente trasposte nella nostra pratica in materia di crediti misti.

396

Allegato U

Effetti economici dell'aiuto pubblico svizzero allo sviluppo 1)

1. L'allegato che costituisce la risposta al postulato Generali (81.375) del 19 marzo 1981 «Aiuto allo sviluppo. Conseguenze economiche» 2> racchiudeva dati circa gli effetti economici dell'aiuto pubblico svizzero nel quadro della cooperazione allo sviluppo nel 1980.

2. Nel 1981 r aiuto pubblico allo sviluppo della Confederazione ammontava a 446,5 milioni di franchi (1980: 406,2 milioni). A ciò si aggiungono le prestazioni dei Cantoni e dei Comuni pari a 6,1 milioni di franchi (1980: 6,3 milioni). Per lo stesso anno, gli acquisti realizzati in Svizzera raggiungevano la somma di 419,2 milioni di franchi (1980: 337,4 milioni). Se a questa somma si aggiungono i beni ed i servizi destinati a progetti e programmi che i Paesi in sviluppo finanziano grazie a prestiti della Banca mondiale (in totale 225,4 milioni di franchi; 1980: 214 milioni), si ottiene un importo complessivo pari a 644,6 milioni di franchi (1980: 551,4 milioni).

3. L'aiuto pubblico allo sviluppo può assumere le forme seguenti, forme descritte nella legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali: - la cooperazione tecnica e Valuto finanziarlo, due forme d'aiuto spesso compresenti nello stesso progetto, hanno lo scopo di appoggiare gli sforzi della popolazione e delle autorità di un Paese in sviluppo per rafforzare gradualmente le strutture economiche e sociali che ne determinano le condizioni di vita. Nel quadro della cooperazione tecnica in senso stretto, si mette a disposizione personale qualificato. L'aiuto finanziario permette il finanziamento di investimenti quali lavori di costruzione, attrezzature, ecc.

- / provvedimenti di politica economica e commerciale nel quadro della cooperazione allo sviluppo appoggiano gli sforzi dei Paesi in sviluppo nel settore dei prodotti di base, del promovimento commerciale e dell' industrializzazione. La valuta necessaria per finanziare i progetti prioritari di sviluppo è messa a disposizione di questi Paesi sotto forma di crediti misti. L'aiuto alla bilancia dei pagamenti facilita i provvedimenti 11 2)

Dati più particolareggiati sono disponibili presso l'Ufficio federale dell'economia esterna.

Allegato 6 al 18° rapporto sulla politica economica esterna.

397

Aiuto pubblico allo sviluppo d'adeguamento strutturale della loro economia. A ciò si aggiungono prestazioni economiche a carattere eccezionale, come il fondo dell' AELS per il Portogallo e l'aiuto economico internazionale alla Turchia.

- L'aiutò umanitario, che comprende anche l'aiuto alimentare, permette di aiutare le vittime di catastrofi di ogni genere, direttamente e senza ritardi.

I diversi tipi di provvedimenti dell'aiuto pubblico svizzero allo sviluppo possono èssere attuati sul piano bilaterale o multilaterale.

4. La parte degli acquisti eseguiti in Svizzera varia fortemente secondo la forma dell'aiuto fornito: Prestazioni pubbliche 1981 (1980)

Acquisti in Svizzera 1981 (1980)

in milioni di franchi

Cooperazione tecnica . . .

Aiuto finanziario Provvedimenti economici . . .

Aiuto alimentare . . .· Aiuto umanitario

193,3 94,2 65,2 44,8 45,2

(169,7) (122,7) (17,6) (47,4) (45,7)

113,2

156,9 85,1 27,9 36,1

(84) (162,4) (25) (37) (29)

Come già menzionato nella nostra risposta al postulato Generali, per quanto concerne questi dati occorre osservare quanto segue: non esiste necessariamente un rapporto diretto tra gli importi pagati per le nostre prestazioni durante un anno determinato e il pagamento degli acquisti eseguiti durante lo stesso periodo; infatti, i versamenti previsti nel bilancio di previsione, soprattutto in materia d'aiuto multilaterale, non coincidono sempre con il pagamento degli acquisti eseguiti.

Inoltre, le organizzazioni multilaterali, attive nella cooperazione tecnica e finanziaria, fanno regolarmente acquisti in Svizzera che, per entità, superano i contributi che noi versiamo loro.

398

Allegato i 2

Dichiarazione congiunta

Traduzione v

del Capo del Dipartimento federale dell'economia pubblica della Confederazione Svizzera, e del Segretario di Stato per il Commercio della Gran Bretagna sul riconoscimento reciproco delle analisi e degli attestati di conformità

Nel commercio tra la Svizzera e la Gran Bretagna, come pure negli scambi commerciali con altri Paesi, i prodotti di alta tecnologia rivestono grande importanza. L'immissione sul mercato di tali prodotti esige frequentemente, e in modo vieppiù crescente, l'osservanza di prescrizioni specifiche, l'esecuzione di prove e l'esibizione di attestati di conformità rilasciati dalle autorità competenti. Per la commercializzazione di prodotti in provenienza dall'estero ne risultano difficoltà e maggiorazioni di spese. Lo stesso dicasi per altri prodotti per esempio i generi alimentari, che sono sottoposti a regolamentazioni speciali e ad analisi particolari.

Quali ministri responsabili per lo sviluppo del commercio estero noi desideriamo rinforzare in tutte le forme appropriate i principi riguardanti il libero scambio fissati negli accordi tra la Confederazione Svizzera e le Comunità Europee. Noi riteniamo che nell'ambito dei nostri comuni scambi noi dovremmo realizzare, su di una base quanto possibile ampia, il riconoscimento reciproco delle prove e degli attestati di conformità, ovunque vengano eseguite, o siano emessi, in conformità con le prescrizioni o le esigenze delle competenti autorità del Paese di importazione.

Nella misura in cui, in determinati settori, si debbano creare a tale proposito basi legali o concludere accordi, ci adopereremo vigorosamente a tale scopo, tenendo conto degli accordi conclusi nell'ambito del GATT relativi all'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio.

Ciò vale soprattutto per le basi legali e gli accordi nel campo di competenza o di attività delle Comunità Europee e della Associazione Europea di Libero Scambio, poiché il nostro obiettivo è di rafforzare e approfondire il libero scambio tra le CE e i Paesi membri dell'AELS. Inoltre si dovrebbero intensificare i lavori intesi ad allineare, a livello internazionale o regionale, le prescrizioni per i prodotti, al fine di facilitare il riconoscimento delle prove e degli attestati di conformità.

1}

Dal testo originale francese.

399

Allegato 13 Accordo

Traduzione1)

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Panama concernente il promovimento e la protezione degli investimenti

// Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Panama, Reiterando il desiderio di rafforzare la cooperazione economica tra i due Stati; Considerando il ruolo complementare svolto dagli investimenti di capitali privati esteri nell'evoluzione dello sviluppo economico e il diritto che incombe a ciascun Stato di determinare tale ruolo e definire le condizioni della partecipazione degli investimenti esteri a questa evoluzione; Affermando che per promuovere e mantenere il flusso internazionale di capitali occorre stabilire e assicurare un clima appropriato per l'aumento di investimenti privati rispettanti pienamente la sovranità e le leggi del Paese ospite e rispecchianti le politiche e le priorità adottate da detto Paese ai fini dello sviluppo; Rilevando la loro comune intenzione di creare condizioni favorevoli agli investimenti di capitali nei due Stati e di intensificare la cooperazione tra i loro cittadini e società private o di diritto pubblico nei campi della tecnologia, dell'industrializzazione e della produttività; Riconoscendo la necessità di proteggere gli investimenti di cittadini e società dei due Stati e stimolare il trasferimento di capitali per promuovere la prosperità economica dei due Stati; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ciascuna Parte contraente incoraggia, nella misura del possibile, gli investimenti effettuati sul suo territorio da cittadini o società dell'altra Parte contraente e accetta questi investimenti conformemente alle proprie disposizioni legali vigenti.

" Dal testo originale francese.

400

Promovimento e protezione degli investimenti Articolo 2 a) Ogni Parte contraente protegge sul proprio territorio gli investimenti effettuati conformemente alla propria legislazione da cittadini o società dell'altra Parte contraente e si astiene dal pregiudicare, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l'utilizzazione, il godimento, l'incremento e la vendita e, se del caso, la liquidazione di tali investimenti. In particolare, ogni Parte contraente si sforza di rilasciare le autorizzazioni necessarie per tali investimenti e per l'esecuzione di contratti di licenza, di assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ciascuna Parte contraente si adopera ogniqualvolta risulta necessario, per rilasciare le autorizzazioni richieste alle attività di consulenti o di periti assunti da cittadini o società dell'altra Parte contraente.

b) Ogni Parte contraente assicura, sul suo territorio, agli investimenti dei cittadini o delle società dell'altra Parte contraente un trattamento giusto ed equo, conformemente alla sua giurisdizione interna e alle norme di diritto internazionale. Questo trattamento dev'essere almeno uguale a quello accordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul suo territorio dai propri cittadini o dalle proprie società o dai cittadini o società della nazione più favorita, se questo trattamento è più favorevole.

e) II trattamento della nazione più favorita non si estende tuttavia ai privilegi concessi da una Parte contraente ai cittadini e alle società di uno Stato terzo in virtù della partecipazione o associazione a un'unione doganale, a un mercato comune o a una zona di libero scambio.

Articolo 3 Ogni Parte contraente conviene che, per quanto concerne gli investimenti effettuati sul proprio territorio da cittadini o da società dell'altra Parte contraente, la convertibilità dei pagamenti enumerati qui appresso nonché il loro trasferimento continueranno ad effettuarsi liberamente e senza restrizioni: a) interessi, dividendi, utili e altri redditi correnti ; b) ammortamenti e rimborsi contrattuali : e) ammontari destinati a coprire le spese di gestione dell'investimento; d) royalties e altri pagamenti provenienti da diritti di licenza e dall'assistenza commerciale, amministrativa o tecnica; e) apporti supplementari in capitali
necessari al mantenimento o allo sviluppo degli investimenti; f) ricavo della vendita o di una liquidazione parziale o totale di un investimento, compresi eventuali plusvalori.

Articolo 4 Nessuna Parte contraente prende provvedimenti di espropriazione, nazionalizzazione o spossessamento, diretti o indiretti, contro investimenti di cittadini o società dell'altra Parte contraente, eccetto che tali provvedimenti siano

401

Promovimento e protezione degli investimenti d'interesse pubblico o sociale e non discriminatori, le prescrizioni legali siano osservate e sia previsto un'indennizzo effettivo e adeguato. L'ammontare dell'indennizzo, stabilito al momento dell'espropriazione, della nazionalizzazione o dello spossessamento, sarà versato in moneta liberamente trasferibile e pagato senza ritardo ingiustificato all'avente diritto, indipendentemente dal luogo di domicilio o sede.

Articolo 5

II presente Accordo si applica parimenti agli investimenti legalmente effettuati da cittadini o società di una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte contraente innanzi l'entrata in vigore del presente Accordo. Tuttavia l'Accordo non si applica in nessun caso a controversie o litigi sopravvenuti prima della sua entrata in vigore.

Articolo 6

Rimangono impregiudicate le condizioni più favorevoli di quelle del presente accordo, convenute da una Parte contraente con cittadini o società dell'altra Parte contraente.

Articolo 7

Nel caso in cui una Parte contraente abbia accordato una qualsiasi garanzia finanziaria contro rischi non commerciali per un investimento fatto da un cittadino o da una società sul territorio dell'altra Parte contraente, quest'ultima riconosce i diritti della prima Parte contraente in virtù del principio di surrogazione nei diritti dell'investitore se un pagamento è stato fatto con questa garanzia dalla prima Parte contraente.

Articolo 8

Ai fini del presente Accordo : a) II termine «cittadini» designa le persone fisiche che, secondo la legislazione di ciascuna Parte contraente, sono considerate cittadine di questo Stato.

b) II termine «società» designa: i) per quanto concerne la Svizzera, le collettività, gli stabilimenti o le fondazioni aventi personalità giuridica, nonché le società in nome collettivo o in accomandita e le altre associazioni di persone senza personalità giuridica nelle quali cittadini svizzeri hanno, direttamente o indirettamente, un interesse preponderante; ii) per quanto concerne la Repubblica di Panama, le persone giuridiche costituite secondo la legislazione panamense come anche le società e associazioni con o senza personalità giuridica, con sede sul territorio della Repubblica di Panama, eccettuate le società di Stato.

402

Promovimento e protezione degli investimenti e) II termine «investimento» comprende tutte le categorie di beni come, per esempio : i) i beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale; ii) le parti sociali e altre forme di partecipazione nelle società; iii) i crediti monetari o i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico; iv) i diritti d'autore, i diritti di proprietà industriale (brevetti d'invenzione, marchi di fabbrica o di commercio, disegni industriali), il saperfare, i nomi commerciali e il «goodwill»; v) le concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione e di sfruttamento di risorse naturali.

Articolo 9 Alfine di risolvere le divergenze relative agli investimenti fra una Parte contraente e un cittadino o una società dell'altra Parte contraente, senza pregiudicare il contenuto dell'articolo 10, avranno luogo consultazioni amichevoli in tal senso fra le Parti interessate.

Se entro un termine di sei mesi tali consultazioni amichevoli non sfociassero in una soluzione, le Parti interessate dovranno ricorrere a procedure specifiche convenute fra la Parte contraente e il cittadino o la società dell'altra Parte.

In mancanza di tali procedure, la controversia sarà sottoposta all'arbitrato internazionale conformemente al Regolamento d'arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale, come adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella sua risoluzione 31/98 del 15 dicembre 1976 e tenuto conto delle disposizioni del presente Accordo.

L'autorità di nomina, prevista nell'articolo 7 del Regolamento d'arbitrato menzionato, è il Segretario generale della Corte permanente d'arbitrato dell' Aja.

Articolo 10 a) Le controversie tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni convenzionate saranno composte in via diplomatica.

b) Se le due Parti contraenti non giungono a un'intesa entro sei mesi, la controversia, a richiesta dell'una o dell'altra Parte contraente, è sottoposta a un tribunale arbitrale trimembre. Ogni Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati cooptano il presidente, che dev' essere cittadino di uno Stato terzo.

e) Se una Parte contraente non designa il suo arbitro né da seguito all'invito rivoltole dall'altra Parte contraente di procedere alla designazione entro due mesi, l'arbitro, a richiesta di quest'ultima Parte contraente, è designato dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia.

403

Promovimento e protezione degli investimenti d) Se i due arbitri non possono convenire sulla scelta del presidente entro due mesi dalla loro designazione, questi, a richiesta dell'una o dell'altra Parte contraente, è nominato dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia.

e) Se, nei casi di cui ai paragrafi e) e d) del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di Giustizia è impedito di esercitare il mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se questi è impedito o è cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte Contraente.

f) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la propria procedura.

g) I lodi vincolano le Parti contraenti.

Articolo 11 a) II presente Accordo entrerà in vigore appena i due Governi si saranno reciprocamente notificato l'adempimento delle rispettive prescrizioni costituzionali inerenti alla conclusione e alla messa in vigore degli accordi internazionali e rimarrà in vigore per cinque anni. Esso sarà tacitamente rinnovato di biennio in biennio finantoché una Parte contraente non l'avrà denunciato per scritto con preavviso di sei mesi.

b) In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1 a 10 rimarranno applicabili per altri dieci anni agli investimenti fatti prima della denuncia.

Fatto a Panama il 19 ottobre 1983, in quattro originali, di cui due in francese e due in spagnolo, i due testi fanno paramenti fede.

Per il Governo della Confederazione Svizzera: René Rodé

404

Per il Governo della Repubblica di Panama: Oyden Ortega Duran

Promovimento e protezione degli investimenti Traduzione

1)

Panama, 19 ottobre 1983 Sua Eccellenza Signor Oyden Ortega Duran Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Panama Panama Signor Ministro, Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 19 ottobre 1983 del seguente tenore: «Per quanto concerne il momento del pagamento dell'indennità, di cui nell'articolo 4 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Panama concernente il promovimento e la protezione degli investimenti, si ammette eccezionalmente che, in caso di guerra, di grave perturbazione dell'ordine pubblico o di urgente interesse sociale, l'organo esecutivo della Repubblica di Panama può pagare il valore dei danni e pregiudizi causati da un'esproprio o da un'occupazione al momento in cui gli eventi predetti avranno termine, conformemente all'analoga disposizione dell'articolo 47 della Costituzione politica panamense. Ove la situazione anteriore si prolungasse, le Parti contraenti si accorderanno per designare i rappresentanti speciali con il compito di esaminare, e possibilmente risolvere, questi problemi in prima istanza».

Ho l'onore di confermare il mio accordo sul contenuto della Sua lettera.

Gradisca, signor Ministro, l'assicurazione della mia alta considerazione.

René Rodé Incaricato d'affari a.i.

" Dal testo originale francese.

29 Foglio federale. 67° anno. Voi. I

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Allegato 14

Messaggio concernente l'Accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali dell'I 1 gennaio 1984

1

Introduzione

Nell'autunno 1983 avete approvato l'adesione della Svizzera all'Accordo internazionale sulla juta e gli articoli in juta (FF 1983 III 882). Quest'accordo è il primo di una serie che non mira anzitutto alla stabilizzazione dei prezzi, bensì a una maggior partecipazione dei Paesi in sviluppo produttori, alla trasformazione, commercializzazione e distribuzione di determinati prodotti.

Nell'ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (CNUCED) a Ginevra è stato conchiuso, il 18 novembre 1983. un accordo analogo concernente questa volta i legni tropicali. Ve lo presentiamo per approvazione.

L'accordo di cui si tratta è uno dei risultati del programma integrato per i prodotti di base accettato dalla comunità internazionale nella quarta sessione plenaria della CNUCED tenutasi a Nairobi nel 1976. 11 programma si prefigge segnatamente di consolidare, mediante un Fondo comune, le capacità finanziarie per gli accordi sui prodotti di base. Questi accordi prevedono la costituzione di riserve regolatrici oppure di misure di sviluppo che consentano, nel lungo termine, di migliorare la competitivita e le prospettive per i prodotti di cui si tratta.

Abbiamo reiteratamente descritto l'importanza del commercio dei prodotti di base per i Paesi in sviluppo e la politica da noi seguita per aiutare questi Paesi a ridurre la loro eccessiva dipendenza 1}. Questa politica è stata confermata con l'accettazione della partecipazione svizzera a diversi accordi sui prodotti (accordo su il caffè, il cacao, lo stagno, il caucciù naturale, la juta).

L'accordo di cui si tratta si prefigge anzitutto l'espansione commerciale in favore dei Paesi in sviluppo. Esso però tiene conto anche della grande importanza ecologica delle foreste tropicali.

" Rinviamo ai messaggi del 25 febbraio 1981 sui provvedimenti commerciali e su quelli concernenti i prodotti di base nell'ambito della cooperazione allo sviluppo (FF 1981 II 1) nonché al messaggio del 14 dicembre 1981 sulla continuazione del finanziamento dei provvedimenti économico-commerciali di cooperazione internazionale allo sviluppo (FF 1982 I 645).

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2

Funzione dei legni tropicali

II commercio mondiale dei legni tropicali in valore nominale ammonta a 5-7 miliardi di dollari annui e, tra i prodotti di base, è superato unicamente da quello del petrolio e del caffè. L'Estremo Oriente è la regione più attiva: tre quarti delle esportazioni mondiali provengono dai Paesi d'Asia del SudEst e circa la metà delle importazioni è effettuata dal Giappone che utilizza questo tipo di legname nell'edilizia.

I legni tropicali non sono tuttavia unicamente una fonte di divise, di redditi e di impieghi per i Paesi in sviluppo. Infatti, l'equilibrio ecologico di tutto il pianeta dipende ampiamente dalla buona gestione delle foreste tropicali.

La foresta tropicale, che copre il 10 per cento della superficie terrestre, costituisce infatti un ecosistema di una ricchezza inestimabile che dev'essere salvaguardato. La foresta tropicale ha funzioni importanti non soltanto per i Paesi direttamente interessati, bensì anche per l'insieme dell'umanità: essa produce un effetto regolatore sul clima mantenendo una certa umidità nelle regioni tropicali; protegge i suoli contro gli effetti del ruscellamento e costituisce una barriera naturale contro l'erosione e la desertificazione; inoltre, la foresta tropicale accumula considerevoli quantità d'acqua e regola la portata dei fiumi. Essa costituisce un patrimonio insostituibile di risorse genetiche nonché un ecosistema unico per lo sviluppo di specie animali e di piante rare. L'ingerenza insensata da parte dell'uomo oppure uno sfruttamento abusivo può distruggere questo ecosistema, d'altronde alquanto fragile, perché una parte della foresta tropicale si è sviluppata su un suolo estremamente sensibile. La foresta tropicale si situa a un'intersezione d'interessi contraddittori: da un canto, la valorizzazione delle sue risorse è fonte di profitti, d'altro canto, essa dev'essere conservata e protetta. Conseguentemente, lo sfruttamento deve seguire la linea mediana fra queste due diverse esigenze.

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Descrizione dell'accordo

L'accordo si prefigge di promuovere l'espansione e la diversificazione del commercio dei legni tropicali come anche la ricerca e lo sviluppo, il miglioramento dell'informazione e la commercializzazione nonché l'incoraggiamento della trasformazione nei Paesi in sviluppo. Si è dovuto inoltre fare in modo che il nuovo accordo possa contribuire agli sforzi della comunità internazionale intesi a migliorare la gestione delle foreste tropicali e a evitare che il commercio di questi legni abbia a sfociare in un aggravamento della situazione ecologica. L'accordo prevede quindi «d'incoraggiare i membri a sostenere e a sviluppare le attività di rimboschimento con legnami tropicali e di gestione forestale» nonché di «promuovere l'elaborazione di politiche nazionali volte a garantire in modo costante l'utilizzazione e la conservazione delle foreste tropicali e delle loro risorse genetiche e a mantenere l'equilibrio ecologico delle regioni interessate» (art. 1).

L'inclusione di finalità miranti alla protezione dell'ambiente naturale ha suscitato difficoltà per taluni Paesi produttori importanti i quali conside407

ravano qualsiasi allusione a tale problema corne un'interferenza nella loro sovranità nazionale. Soltanto grazie a uno sforzo sostenuto di taluni Paesi consumatori (Australia, Svizzera) i Paesi produttori hanno accettato un riferimento esplicito al problema dell'ambiente naturale.

Le finalità dell'accordo devono essere conseguite mediante il finanziamento di progetti riguardanti la ricerca e lo sviluppo, l'informazione sul mercato, la trasformazione più spinta e più intensiva nei Paesi membri produttori, il rimboschimento e la gestione delle foreste (art. 23 cpv. 2). L'accordo non contiene provvedimenti miranti direttamente alla stabilizzazione dei prezzi come l'allestimento di riserve regolatrici oppure di contingenti d'esportazione.

Si considera Paese produttore qualsiasi Paese dotato di risorse forestali tropicali o esportatore di legni tropicali in grandi quantità (misurazione volumetrica). Questa definizione, su cui s'impernia l'accordo, esclude i Paesi che, senza essere dotati di foreste tropicali, si trovano, mediante il lavoro di trasformazione del legname, ad essere esportatori in valore, come ad esempio Singapore (art. 2). Per contro, consente ai Paesi produttori che non sono esportatori di legni tropicali di beneficiare di questo accordo a ugual titolo come i Paesi produttori esportatori.

In virtù dell'accordo è istituita un'organizzazione internazionale dei legni tropicali. Essa è presieduta da un Consiglio internazionale dei legni tropicali (art. 6). Quest'ultimo deciderà circa l'ubicazione della sede dell'organizzazione (entrano in linea di conto le città seguenti: Amsterdam, Atene.

Bruxelles, Giacarta, Londra, Parigi e Tokyo). Il Consiglio definisce i progetti e adotta le disposizioni per la loro attuazione (art. 23). Per assistere il Consiglio sono istituiti tre comitati permanenti: il comitato dell'informazione economica e mercatistica, il comitato del rimboschimento e della gestione forestale come anche il comitato dell'industria forestale (art. 24).

Giusta l'accordo, i progetti devono risultare vantaggiosi per l'economia dei legni tropicali nel suo insieme e presentare interesse, sia per i membri produttori, sia per i membri consumatori. Essi dovrebbero inoltre offrire prospettive ragionevoli in materia di risultati economici positivi rispetto ai costi.

Quest'ultimo criterio
non è una condizione assoluta per i progetti di rimboschimento e di gestione forestale (art. 23 cpv. 7). Riguardo l'informazione sul mercato, la trasformazione e la ricerca e lo sviluppo, i progetti concernono, sia il legname in tronchi, sia i prodotti semifiniti, ma possono anche inglobare beni di consumo (art. 23 cpv. 2). I progetti saranno finanziati dal Fondo comune per i prodotti di base, non appena quest'ultimo entrerà in vigore, da istituti finanziari regionali e internazionali e infine da contributi nazionali volontari (art. 20).

In seno al Consiglio, il gruppo dei consumatori e quello dei produttori si distribuiscono ciascuno mille voti. I Paesi consumatori detengono ciascuno dieci voti di base, il resto è ripartito proporzionalmente all'aliquota di partecipazione dei singoli al commercio mondiale (art. 10). La Svizzera, me diante la sua adesione, avrebbe diritto a circa dodici voti. In seno al collegio dei produttori, l'Africa, l'Asia e l'America latina ricevono ciascuna 133 408

voti di base suddivisi successivamente in modo uguale tra i Paesi dei rispettivi continenti. Altri trecento voti sono poi distribuiti proporzionalmente alle risorse forestali e trecento secondo le aliquote di mercato.

Siffatto modo di ripartizione rispecchia assai fedelmente le caratteristiche dell'accordo e pone su piede d'uguaglianza i grandi Paesi esportatori e quelli di maggior superficie a foresta. Le decisioni importanti (progetti, emendamenti, proroghe o cessazione, ecc.) sono adottate alla maggioranza dei due terzi dei produttori e del 60 per cento dei consumatori. La differenza è stata introdotta per impedire la possibilità di veto da parte del Giappone, il maggior Paese consumatore.

L'entrata in vigore dell'accordo è stata prevista per il 1° ottobre 1984, o qualsiasi data successiva non appena dodici Paesi produttori (con almeno il 55% dei voti del proprio gruppo) e sedici Paesi consumatori (con il 70% dei voti) l'avranno ratificato (art. 37).

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Interessi svizzeri

Vi proponiamo l'approvazione dell'adesione della Svizzera all'accordo sui legni tropicali principalmente per ragioni di politica di sviluppo, quali esposte nel nostro messaggio del 25 febbraio 1981, cui facciamo rinvio nell'introduzione. Questo accordo arrecherà impieghi e divise ai Paesi in sviluppo che dispongono di foreste tropicali.

Evidentemente la Svizzera, quale modico consumatore, ha interessi economici limitati. Le importazioni di legni tropicali in tronchi ammontavano a 22400 tonnellate nel 1982 ovverossia l'I,5 per cento del consumo di tronchi. Le importazioni di assi erano di circa 16 500 tonnellate pari al 2 per cento del consumo totale. Rispetto a quest'ultimo (tronchi più eccedenze delle importazioni sulle esportazioni di legno tropicale in assi) quella dei legni tropicali costituisce il 2,7 per cento. Nominalmente, le importazioni di tronchi d'origine tropicale sono state pari a un importo di 12 milioni di franchi e quella di assi di 17 milioni di franchi nel 1982 1).

Circa la metà delle nostre importazioni di tronchi proviene dalla Costa d'Avorio, il rimanente principalmente dagli altri Paesi africani. Tuttavia, queste importazioni sono in evidente ribasso: nel 1964 esse erano di circa 97 000 tonnellate. La diminuzione è stata però in parte compensata con importazioni di assi che, però, accusano anch'esse attualmente un calo (1964: 6 000 tonnellate, 1973: 25 500 tonnellate, 1982: 16 500 tonnellate). La maggior parte delle assi non viene direttamente dai Paesi tropicali, ma è acquistata in Francia, in Repubblica federale di Germania e in Italia. Le attività previste nell'ambito dell'accordo sui legni tropicali dovrebbero con" Oltre la metà dei tronchi tropicali da noi importati è impiegata attualmente per la fabbricazione di impiallacciature e controimpiallacciature. Le principali specie sono l'abachi, il koto e l'okumé. La maggior parte degli assi importati o prodotti in Svizzera servono alla produzione di finestre e alla sistemazione d'interni (pareti, soffitti, mobili). Le specie più importanti sono il ramino, l'abachi e il sipo.

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sentire ai .Paesi in sviluppo di effettuare una più grande parte della trasformazione su suolo indigeno e di esportare poi direttamente verso i Paesi consumatori talché accresceranno i loro proventi in divise e aumenteranno i posti di lavoro nell'industria del legno.

D'altronde abbiamo un interesse ecologico alla sana gestione della foresta tropicale. La Svizzera avrebbe auspicato che l'importanza dell'aspetto ecologico fosse meglio recepita nell'accordo. È stato tenuto conto della nostra preoccupazione di preservare l'ambiente forestale e il processo ecologico unicamente in parte degli articoli pertinenti dell'accordo. Costatiamo tuttavia con soddisfazione che l'accordo reca due finalità cui la Svizzera tiene in modo particolare -- promovimento del rimboschimento e delle politiche nazionali intese alla conservazione delle foreste tropicali -- e che costituiscono un valido argomento di discussione e di cooperazione. Una partecipazione della Svizzera all'accordo ci consentirebbe di contribuire a fare in modo che sia data priorità ai progetti di rimboschimento e che in generale il commercio dei legni tropicali sia promosso unicamente nel caso in cui sforzi concomitanti siano orientati verso una sana gestione delle foreste. Se decidiamo di finanziare progetti (cfr. cap. 5) faremo in modo di promuovere anzitutto le azioni che muovono in questa direzione.

Il Consiglio dei legni tropicali terrà la sua prima riunione nell'ottobre 1984 e in quell'occasione approverà il regolamento interno dell'organizzazione e designerà le priorità delle proprie attività. Alfine di poter influenzare il corso delle deliberazioni è opportuno che la Svizzera divenga membro dell'accordo sin dalla fase iniziale. Pertanto presentiamo questo accordo alla vostra approvazione nel quadro del rapporto sulla politica economica esterna, come ci è consentito dall'articolo 10 capoverso 3 della legge sulle misure economiche esterne. Il nostro Collegio, in considerazione del termine referendario, deve poter essere in grado di ratificare l'adesione innanzi la prima riunione del Consiglio.

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Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

È opportuno distinguere anzitutto tra il contributo al conto amministrativo e quello al conto speciale.

Riguardo al conto amministrativo: il bilancio annuo della nuova organizzazione è valutato a circa 1 milione di dollari e il contributo svizzero, fondato sul numero dei voti in Consiglio, a circa 12 000 franchi l'anno. Conformemente alla prassi vigente, tale somma sarà conteggiata su una rubrica ad hoc. Le risorse necessarie sono previste nei bilanci del 1984 e nel piano finanziario 1985-1987. Per il conto speciale, destinato al finanziamento dei progetti e alla loro preparazione, non vi è alcun obbligo per i Paesi membri.

Tuttavia, quest'ultimi possono versare contributi finanziari senza destinazione speciale oppure finanziare determinati progetti che siano stati approvati. Se decidiamo il versamento dei contributi al conto speciale -- problema da decidere caso per caso, man mano che l'organizzazione ci proporrà i pro410

getti per finanziamento -- tali contributi verranno conteggiati sul credito di programma per il finanziamento di provvedimenti economico-commerciali di cooperazione allo sviluppo.

L'adesione all'accordo sui legni tropicali non comporta alcun aumento di personale e non impone nessun onere ai Cantoni e ai Comuni.

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Linee direttive della politica di governo

L'adesione all'accordo è conforme alle finalità della nostra politica economica esterna, quali sono fissate nelle linee direttive della politica di governo.

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Costituzionalità

II decreto proposto si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che autorizza la Confederazione a concludere trattati con l'estero. La competenza della vostra Assemblea di approvare i precitati trattati è data dall' articolo 85 capoverso 5 della Costituzione.

Il presente accordo può essere disdetto nel breve termine (90 giorni) e non comporta alcuna unificazione multilaterale del diritto. Per contro prevede l'istituzione di un'organizzazione internazionale cui è espressamente riconosciuta la personalità giuridica e che è composta d'organi deliberanti talora a maggioranza qualificata. L'organizzazione ha inoltre competenza di concludere accordi internazionali.

Così stando le cose, un'adesione della Svizzera all'accordo sui legni tropicali comporta l'adesione a un'organizzazione internazionale. Il decreto federale proposto sottosta quindi al referendum facoltativo, conformemente all'articolo 89 capoverso 3 lettera b della Costituzione.

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Appendice I

Decreto federale concernente l'Accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio recato nell'allegato 14 del rapporto dell'I 1 gennaio 19841' sulla politica economica esterna 83/2, decreta:

Art. l È approvato l'accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

1

Art. 2 II presente decreto sottosta al referendum facoltativo (art. 89 cpv. 3 lett. b Cost.).

» FF 1984 I 261

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Appendice 2

Accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali

Traduzione »

Preambolo Le Parti al presente Accordo, richiamandosi alla dichiarazione e al programma d'intervento relativi all'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale, adottati dall'Assemblea generale; richiamandosi alle risoluzioni 93 (IV) e 124 (V) relative al programma integrato per i prodotti di base, adottate dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo nella quarta e quinta sessione; riconoscendo l'importanza e la necessità della preservazione e di una valorizzazione adeguate ed effettive delle foreste tropicali al fine di assicurarne lo sfruttamento ottimale pur mantenendo l'equilibrio ecologico delle regioni interessate e della biosfera; riconoscendo l'importanza dei legni tropicali per l'economia dei membri, in particolare per le esportazioni dei membri produttori e per i bisogni di approvvigionamento dei membri consumatori; desiderose di instaurare un clima di cooperazione internazionale tra i membri produttori e i membri consumatori per risolvere i problemi dell'economia dei legni tropicali, hanno convenuto quanto segue: Capitolo I: Obiettivi Articolo 1 Obiettivi Per conseguire i pertinenti obiettivi approvati dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo nelle sue risoluzioni 93 (IV) e 124 (V) relative al programma integrato per i prodotti di base, nell'interesse e dei membri produttori e dei membri consumatori, e tenuto conto della sovranità esercitata dai membri produttori sulle loro risorse naturali, gli obiettivi dell'Accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali (appresso denominato «il presente Accordo») sono i seguenti: 11

Dal testo originale francese.

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Legni tropicali a) procurare un ambito efficace per la cooperazione e le consultazioni tra i membri produttori e i membri consumatori di legni tropicali riguardo tutti i pertinenti aspetti dell'economia dei legni tropicali; b) favorire l'espansione e la diversificazione del commercio internazionale dei legni tropicali e il miglioramento delle caratteristiche strutturali del mercato dei legni tropicali, tenendo conto da una parte dell'incremento a lungo termine del consumo e della continuità degli approvvigionamenti, e dall'altra di prezzi remunerativi per i produttori ed equi per i consumatori e del miglioramento dell'accesso ai mercati; e) favorire e sostenere la ricerca-sviluppo al fine di migliorare la gestione forestale e l'utilizzazione del legno; d) migliorare l'informazione sul mercato al fine di garantire una maggiore trasparenza del mercato internazionale dei legni tropicali; e) incoraggiare una lavorazione più intensa e più spinta dei legni tropicali nei Paesi membri produttori al fine di stimolarne l'industrializzazione e accrescerne così gli introiti d'esportazione; f) incoraggiare i membri a sostenere e a sviluppare le attività di rimboschimento con legnami tropicali e di gestione forestale; g) migliorare la commercializzazione e la distribuzione delle esportazioni di legni tropicali dei membri produttori; h) promuovere l'elaborazione di politiche nazionali volte a garantire in modo costante l'utilizzazione e la conservazione delle foreste tropicali e delle loro risorse genetiche, e a mantenere l'equilibrio ecologico delle regioni interessate.

Capitolo II: Definizioni Articolo 2 Definizioni Agli effetti del presente Accordo: 1. per «legni tropicali» s'intende il legno tropicale non conifero ad uso industriale (legname) che cresce o è prodotto nei Paesi situati tra il Tropico del Cancro e il Tropico del Capricorno. Questa espressione si applica al legno in tronchi, assi, impiallacciature e compensati. I legni compensati composti in parte di conifere d'origine tropicale sono parimenti inclusi nella presente definizione; 2. per «lavorazione più spinta» s'intende la trasformazione di cortecce in prodotti primari di legname tropicale e in prodotti semifiniti e finiti composti interamente o quasi interamente di legni tropicali; 3. per «membro» s'intende un governo, o un'organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 5, che ha accettato di essere vincolato dal presente Accordo, sia questo in vigore a titolo provvisorio o a titolo definitivo; 4. per «membro produttore» s'intende ogni Paese, dotato di risorse forestali tropicali o esportatore netto di legni tropicali in termini di volume, menzionato nell'allegato A, che diventa parte al presente Accordo, ovvero

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Legni tropicali ogni Paese, non menzionato nell'allegato A, dotato di risorse forestali tropicali o esportatore netto di legni tropicali in termini di volume, che diventa parte all'Accordo e che il Consiglio, con il suo consenso, dichiara membro produttore; 5. per «membro consumatore» s'intende ogni Paese menzionato nell'allegato B che diventa parte al presente Accordo, ovvero ogni Paese non menzionato nell'allegato B che diventa parte all'Accordo e che il Consiglio, con il suo consenso, dichiara membro consumatore; 6. per «Organizzazione» s'intende l'Organizzazione internazionale dei legni tropicali istituita conformemente all'articolo 3; 7. per «Consiglio» s'intende il Consiglio internazionale dei legni tropicali istituito conformemente all'articolo 6; 8. per «votazione speciale» s'intende una votazione che richiede almeno i due terzi dei suffragi espressi dai membri produttori presenti e votanti e almeno il 60 per cento dei suffragi espressi dai membri consumatori presenti e votanti, conteggiati separatamente, purché i suffragi siano espressi da almeno la metà dei membri produttori presenti e votanti e da almeno la metà dei membri consumatori presenti e votanti; 9. per «votazione a maggioranza semplice ripartita» s'intende una votazione che richiede più della metà dei suffragi espressi dai membri produttori presenti e votanti e più della metà dei suffragi espressi dai membri consumatori presenti e votanti, conteggiati separatamente; 10. per «esercizio» s'intende il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre inclusi; 11. per «monete liberamente utilizzabili» s'intendono il marco tedesco, il dollaro statunitense, il franco francese, la lira sterlina, lo yen e qualsiasi altra moneta eventualmente designata da un organismo monetario internazionale competente come di fatto comunemente utilizzata per effettuare pagamenti a titolo di transazioni internazionali e comunemente negoziata sui principali mercati dei cambi.

Capitolo III: Organizzazione e amministrazione Artìcolo 3 Istituzione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali 1. È istituita un'Organizzazione internazionale dei legni tropicali incaricata di provvedere all'attuazione delle disposizioni del presente Accordo e di sorvegliarne il funzionamento.

2. L'Organizzazione esplica le sue funzioni tramite
il Consiglio internazionale dei legni tropicali istituito conformemente al disposto dell'articolo 6, tramite i comitati e gli altri organi sussidiari di cui all'articolo 24, come pure tramite il Direttore esecutivo ed il personale.

3. Nella sua prima sessione, il Consiglio decide il luogo in cui ha sede l'Organizzazione.

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Legni tropicali 4. La sede dell'Organizzazione è sempre situata sul territorio di un membro.

Articolo 4 Membri dell'Organizzazione L'Organizzazione comprende due categorie di membri: a) i membri produttori e b) i membri consumatori.

Articolo 5 Partecipazione di organizzazioni intergovernative 1. Ogni riferimento fatto nel presente Accordo a «governi» vale anche per la Comunità economica europea e per qualsiasi altra organizzazione intergovernativa avente responsabilità in materia di negoziazione, conclusione ed applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi riguardanti prodotti di base. Di conseguenza, ogni qualvolta nel presente Accordo si parla di firma, di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure di notifica dell'applicazione dell'Accordo a titolo provvisorio, o di adesione, l'espressione vale anche per la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, o la notifica dell'applicazione a titolo provvisorio o l'adesione da parte di dette organizzazioni intergovernative.

2. In caso di votazione su problemi di loro competenza, le suddette organizzazioni intergovernative dispongono di un numero di voti pari al numero complessivo dei voti attribuibili ai loro Stati membri conformemente all'articolo 10. In tale caso gli Stati membri delle suddette organizzazioni intergovernative non sono autorizzati ad esercitare i loro diritti di voto individuali.

Capitolo IV: Consiglio internazionale dei legni tropicali Articolo 6 Composizione del Consiglio internazionale dei legni tropicali 1. L'autorità suprema dell'Organizzazione è il Consiglio internazionale dei legni tropicali, di cui fanno parte tutti i membri dell'Organizzazione.

2. Ciascun membro è rappresentato nel Consiglio da un solo rappresentante e può designare supplenti e consiglieri per assistere alle sessioni.

3. Un supplente è abilitato ad agire e a votare in nome del rappresentante in assenza di quest'ultimo o in circostanze eccezionali.

Articolo 7 Poteri e funzioni del Consiglio 1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed espleta tutte le funzioni indispensabili per l'esecuzione delle disposizioni del presente Accordo o provvede per il loro espletamento.

2. Il Consiglio adotta, con votazione speciale, i regolamenti necessari per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, in particolare il suo 416

Legni tropicali regolamento interno, il regolamento finanziario dell'Organizzazione e lo statuto del personale. Il regolamento finanziario riguarda in particolare le entrate e le uscite di fondi del conto amministrativo e del conto speciale. Nel suo regolamento interno, il Consiglio può definire una procedura che gli consenta di prendere decisioni su questioni specifiche senza riunirsi.

3. II Consiglio tiene gli archivi di cui ha bisogno per l'espletamento delle funzioni conferitegli dal presente Accordo.

Articolo 8 Presidente e Vicepresidente del Consiglio 1. Il Consiglio elegge per ogni anno civile un Presidente e un Vicepresidente, che non sono retribuiti dall'Organizzazione.

2. Il Presidente e il Vicepresidente vengono eletti l'uno fra i rappresentanti dei membri produttori e l'altro fra quelli dei membri consumatori. La presidenza e la vicepresidenza sono attribuite a turno, per un anno, a ciascuna delle due categorie di membri, fermo restando tuttavia che quest'alternanza non impedisca la rielezione, in circostanze eccezionali, del Presidente o del Vicepresidente, o di entrambi, qualora il Consiglio lo decida con una votazione speciale.

3. In caso di assenza temporanea del Presidente, il Vicepresidente assume la presidenza in sua vece. In caso di assenza temporanea e simultanea del Presidente e del Vicepresidente, o in caso di assenza dell'uno o dell'altro o di entrambi per la durata residua del mandato, il Consiglio può eleggere nuovi titolari fra i rappresentanti dei membri produttori o dei membri consumatori, a titolo temporaneo o per la durata residua del mandato di uno o dei due predecessori a seconda dei casi.

Articolo 9 Sessioni del Consiglio 1. Di regola il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno.

2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria di propria iniziativa o qualora ne sia fatta richiesta: a) dal Direttore esecutivo in accordo con il Presidente del Consiglio, oppure b) dalla maggioranza dei membri produttori o dalla maggioranza dei membri consumatori, oppure e) da membri che detengono almeno 500 voti.

3. Le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione, salvo che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale. Se, per invito di un membro, il Consiglio si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione,
le spese supplementari che ne derivano sono a carico del predetto membro.

4. Le sessioni vengono annunciate ai membri dal Direttore esecutivo, il quale ne comunica l'ordine del giorno con un preavviso di almeno sei settimane, o di almeno sette giorni in casi di urgenza.

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Legni tropicali Articolo 10 Ripartizione dei voti 1. I membri produttori detengono globalmente 1000 voti ed i membri consumatori pure 1000.

2. I voti dei membri produttori sono ripartiti come segue: a) 400 voti sono suddivisi in modo uguale tra le tre regioni produttri Africa, America latina e Asia Pacifica. I voti così attribuiti a ciascuna di queste regioni sono poi suddivisi in modo uguale tra i membri produttori della medesima; b) 300 voti sono ripartiti tra i membri produttori secondo la quota di ciascuno nelle risorse forestali tropicali globali di tutti i membri produttori, e e) 300 voti sono ripartiti tra i membri produttori in proporzione al valore medio delle loro esportazioni nette di legni tropicali durante l'ultimo triennio per il quale sono disponibili dati definitivi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, il totale dei voti attribuiti conformemente al paragrafo 2 ai membri produttori della regione Africa è suddiviso in ugualk modo tra tutti i membri produttori di tale regione. Se restano dei voti, ciascuno di questi voti è attribuito ad un membro produttore della regione Africa: il primo al membro produttore che ottiene il numero maggiore di voti calcolato conformemente al paragrafo 2, il secondo al membro produttore che viene al secondo posto per il numero di voti ottenuti, e così via fino ad esaurimento dei voti restanti.

4. Ai fini del calcolo della ripartizione dei voti di cui al paragrafo 2 b), s'intendono per «risorse forestali tropicali» le formazioni forestali fogliute dense e produttive quali definite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

5. I voti dei membri consumatori sono ripartiti come segue: ogni membro dispone di 10 voti di base; il resto dei voti è ripartito tra i membri consumatori in proporzione al volume medio delle loro importazioni nette di legni tropicali durante il triennio che comincia quattro anni civili prima della ripartizione dei voti.

6. Il Consiglio ripartisce i voti per ogni esercizio all'inizio della sua prima sessione dell'esercizio, conformemente al disposto del presente articolo. Tale ripartizione rimane in vigore per il resto dell'esercizio, fatte salve le disposizioni del paragrafo 7.

7. Quando la composizione dell'Organizzazione cambia oppure quando il diritto di voto di un membro è
sospeso o ristabilito in applicazione di una disposizione del presente Accordo, il Consiglio procede alla ridistribuzione dei voti all'interno della categoria o delle categorie di membri interessati, in conformità del presente articolo. TI Consiglio decide allora la data a decorrere da cui vale la nuova ripartizione dei voti.

8. I voti non possono essere frazionati.

418

Legni tropicali Articolo 11 Procedura di votazione del Consiglio 1. Per la votazione ciascun membro dispone del numero di voti che detiene e nessun membro può dividere i suoi voti. Un membro non è tuttavia tenuto ad esprimere nello stesso senso dei propri i voti di cui è autorizzato a disporre in virtù del paragrafo 2.

2. Con notifica scritta al Presidente del Consiglio ogni membro produttore può autorizzare, sotto la sua responsabilità, ogni altro membro produttore, e ogni membro consumatore può autorizzare, sotto la sua responsabilità, ogni altro membro consumatore, a rappresentare i suoi interessi e a disporre dei suoi voti in ogni seduta del Consiglio.

, 3. 11 membro che si astiene è considerato come se non avesse utilizzato i suoi voti.

Articolo 12 Decisioni e raccomandazioni del Consiglio 1. Il Consiglio si adopera per prendere tutte le sue decisioni e formulare tutte le sue raccomandazioni per consenso. In mancanza di consenso, tutte le decisioni e tutte le raccomandazioni del Consiglio sono adottate mediante votazione a maggioranza semplice ripartita, a meno che il presente Accordo non preveda una votazione speciale.

2. Il membro che invochi il disposto del paragrafo 2 dell'articolo 11 e i cui voti siano utilizzati a una seduta del Consiglio è considerato, ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, presente e votante.

Articolo 13 Quorum al Consiglio 1. Il quorum richiesto per qualsiasi riunione del Consiglio è raggiunto con la presenza della maggioranza-dei membri produttori e della maggioranza dei membri consumatori, purché i membri così presenti detengano almeno i due terzi del totale dei voti nella loro categoria.

2. Il quorum di cui al paragrafo 1, se non viene raggiunto il giorno fissato per. la seduta né l'indomani, è raggiunto nei giorni seguenti della sessione con la presenza della maggioranza dei membri produttori e della maggioranza dei membri consumatori, purché i membri così presenti detengano la maggioranza del totale dei voti nella loro categoria.

3. Ogni membro rappresentato in conformità dell'articolo 11 paragrafo 2, è considerato presente.

Articolo 14 Cooperazione e coordinazione con altre organizzazioni 1. Il Consiglio prende gli opportuni provvedimenti per procedere a consultazioni, o per cooperare, con l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed i suoi organi, quali la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (CNUCED), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale 419

Legni tropicali (ONUDI), il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUE), il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUD) e il Centro del commercio internazionale CNUCED/GATT, e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e le altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e le organizzazioni intergovernative, governative e non governative appropriate.

2. L'Organizzazione utilizza, per quanto possibile, le agevolazioni, i servizi e le conoscenze specializzate delle organizzazioni intergovernative, governative o non governative esistenti, onde evitare la sovrapposizione degli sforzi messi in atto per conseguire gli obiettivi del presente Accordo e rafforzare la complementarità e l'efficacia delle loro attività.

Articolo 15 Ammissione di osservatori II Consiglio può invitare qualsiasi governo non membro, o una qualsiasi delle organizzazioni di cui agli articoli 14, 20 e 27, purché i legni tropicali lo concernino, ad assistere alle sue riunioni in qualità di osservatore.

Articolo 16 Direttore esecutivo e personale 1. Con una votazione speciale, il Consiglio nomina il Direttore esecutivo.

2. Le modalità e le condizioni di assunzione del Direttore esecutivo sono stabilite dal Consiglio.

3. Il Direttore esecutivo è il più alto funzionario dell'Organizzazione; egli è responsabile dinanzi al Consiglio della gestione e del funzionamento del presente Accordo in conformità delle decisioni del Consiglio stesso.

4. Il Direttore esecutivo nomina il personale in conformità dello statuto adottato dal Consiglio. Nella sua prima sessione il Consiglio decide, mediante votazione speciale, l'effettivo del personale dei quadri superiori e della categoria degli amministratori che il Direttore esecutivo è autorizzato a nominare.

Qualsiasi modifica dell'effettivo dei quadri superiori e della categoria degli amministratori è decisa dal Consiglio con votazione speciale. Il personale è responsabile dinanzi al Direttore esecutivo.

5. Né il Direttore esecutivo né nessun membro del personale devono avere interessi finanziari nell'industria o nel commercio dei legni tropicali, né in attività commerciali connesse.

6. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Direttore esecutivo e gli altri membri del personale non sollecitano né accettano istruzioni da alcun membro,
né da alcuna autorità esterna all'Organizzazione. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il loro stato di funzionari internazionali responsabili in ultima istanza dinanzi al Consiglio. Ogni membro dell'Organizzazione deve rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilità del Direttore esecutivo e degli membri del personale e non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro responsabilità.

420

Legni tropicali Capitolo V Privilegi ed immunità Articolo 17 Privilegi ed immunità 1. L'Organizzazione ha la personalità giuridica. Essa può, in particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili ed immobili e stare in giudizio.

2. .Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, l'Organizzazione cerca, appena possibile, di concludere con il governo del Paese dove deve essere situata la sua sede (appresso chiamato «Governo ospitante») un accordo (appresso chiamato «Accordo di sede») riguardante lo statuto, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione, del suo Direttore esecutivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonché dei rappresentanti dei membri, necessari all'esercizio delle loro funzioni.

3. Nell'attesa della conclusione dell'Accordo di sede di cui al paragrafo 2, l'Organizzazione chiede al Governo ospitante l'esonero fiscale, nei limiti della sua legislazione nazionale, degli emolumenti da essa versati al proprio personale e degli averi, dei redditi e degli altri beni che le appartengono.

4. L'Organizzazione può inoltre · concludere, con uno o più Paesi, accordi, che devono essere approvati dal Consiglio, riguardanti i poteri, i privilegi e le immunità che fossero necessari per la buona applicazione del presente Accordo.

5. Se la sede dell'Organizzazione è trasferita in un altro Paese, il membro in questione, appena possibile, conclude con l'Organizzazione un Accordo di sede, che deve essere approvato dal Consiglio.

6. L'Accordo di sede è indipendente dal presente Accordo. Esso cessa tuttavia di avere vigore nei seguenti casi: a) per mutuo consenso del Governo ospitante e dell'Organizzazione; b) se la sede dell'Organizzazione è trasferita fuori del territorio del Governo ospitante, oppure e) qualora l'Organizzazione cessi di esistere.

Capitolo VI: Disposizioni finanziarie Articolo 18 Conti finanziari 1. Sono istituiti due conti : a) il conto amministrativo e b) il conto speciale.

2. Il Direttore esecutivo è responsabile dell'amministrazione di questi conti e il Consiglio prevede nel suo regolamento interno le disposizioni necessarie.

30 Foglio federale. 67° anno. Voi. I

421

Legni tropicali Articolo 19 Conto amministrativo 1. Le spese necessario per la gestione del presente Accordo vengono imputate sul conto amministrativo e sono coperte dai contributi annui versati dai membri, conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali o istituzionali, e calcolati in conformità dei paragrafi 3, 4 e 5.

2. Le spese delle delegazioni presso il Consiglio, presso i comitati e presso qualsiasi altro organo sussidiario del Consiglio di cui all'articolo 24 sono a carico dei membri interessati. Qualora un membro chieda all'Organizzazione servizi speciali, il Consiglio lo invita ad accollarsene le spese.

3. Prima della fine di ogni esercizio il Consiglio approva il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio seguente e decide il relativo contributo di ogni membro.

4. Per ogni esercizio, il contributo di ogni membro al bilancio amministrativo è proporzionale al rapporto esistente, al momento dell'approvazione del bilancio amministrativo di quell'esercizio, tra il numero di voti di quel membro e il numero complessivo dei voti di tutti i membri. Ai fini della determinazione dei contributi, i voti di ciascun membro sono calcolati senza tener conto della sospensione dei diritti di voto di un membro né della ridistribuzione dei voti che può risultarne.

5. Il Consiglio decide il contributo iniziale di ogni membro che aderisca all'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, sulla base del numero di voti che tale membro deve detenere e della parte rimanente dell' esercizio in corso, ma i contributi fissati per gli altri membri per l'esercizio in corso rimangono invariati.

6. I contributi al primo bilancio amministrativo sono esigibili alla data decisa dal Consiglio nella sua prima sessione. I contributi ai bilanci amministrativi successivi sono esigibili il primo giorno di ogni esercizio. I contributi dei membri per l'esercizio durante il quale diventano membri dell'Organizzazione sono esigibili alla data in cui diventano membri.

7. Se un membro non ha versato integralmente il suo contributo al bilancio amministrativo nei quattro mesi dalla data in cui esso è esigibile in virtù del paragrafo 6, il Direttore esecutivo gli chiede di effettuare al più presto il pagamento. Se trascorsi due mesi da questa richiesta il contributo non è stato versato,
il membro è pregato di indicare le ragioni per le quali non ha potuto effettuare il pagamento. Se trascorsi sette mesi dalla data in cui era esigibile, il contributo non è stato ancora versato, il membro in questione viene sospeso dal diritto di voto fino al versamento integrale del contributo, sul quale sarà prelevato un interesse di mora secondo il saggio applicato dalla banca centrale del Paese ospitante, salvo che il Consiglio, con una votazione speciale, decida altrimenti.

8. Il membro che sia stato sospeso dal diritto di voto in virtù del paragrafo 7 è ugualmente tenuto a versare il suo contributo.

422

Legni tropicali Articolo 20 Conto speciale 1. Il conto speciale è suddiviso in due sottoconti : a) il sottoconto delle attività preliminari per i progetti, e b) il sottoconto dei progetti.

2. Le possibili fonti di finanziamento del conto speciale sono: a) il secondo conto del Fondo comune per i prodotti di base, quando sarà divenuto operativo; b) gli istituti finanziari regionali e internazionali, e e) i contributi volontari.

3. Le risorse del conto speciale sono utilizzate solo per progetti già approvati o per attività preliminari per i progetti.

4. Tutte le spese iscritte nel sottoconto delle attività preliminari sono rimborsate computandole nel sottoconto dei progetti se in seguito i progetti sono approvati e finanziati. Se, trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, non ha ricevuto i fondi per il sottoconto delle attività preliminari, il Consiglio rivede la situazione e prende adeguati provvedimenti.

5. Tutte le entrate relative a progetti ben identificabili sono iscritte nel conto speciale. Tutte le spese relative a tali progetti, comprese la remunerazione e le spese di viaggio per consulenti ed esperti, sono computate nel conto speciale.

6. Con una votazione speciale, il Consiglio decide le condizioni e le modalità secondo cui, al momento opportuno e nei casi idonei, esso patrocinerebbe dei progetti al fine del loro finanziamento a mezzo di prestiti, qualora uno o più membri abbiano assunto volontariamente tutte le obbligazioni e le respon-.

sabilità relative a tali prestiti. L'Organizzazione non si assume alcuna obbligazione per questi prestiti.

7. Il Consiglio può designare e patrocinare qualsiasi ente, con il suo consenso, si tratti anche di un membro o di un gruppo di membri, che riceverà prestiti per il finanziamento di progetti approvati e si assumerà tutte le obbligazioni che ne derivano, fermo restando che l'Organizzazione si riserva il diritto di vigilare sull'impiego delle risorse e di seguire la realizzazione dei progetti così finanziati. Tuttavia, l'Organizzazione non è responsabile delle garanzie date volontariamente da un membro qualsiasi o da altri enti.

8. L'appartenenza all'Organizzazione non comporta, per nessun membro, responsabilità di alcun genere in merito a prestiti stipulati o consentiti per progetti da qualunque altro membro o da qualunque
altro ente.

9. Il Consiglio può accettare fondi offerti all'Organizzazione a titolo di contributi volontari senza destinazione determinata. Questi fondi possono essere utilizzati per attività preliminari come pure per progetti approvati.

10. Il Direttore esecutivo si adopera per cercare un finanziamento adeguato e sicuro per i progetti approvati dal Consiglio, alle condizioni e secondo le modalità decise dal Consiglio stesso.

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Legni tropicali 11. I contributi versati per determinati progetti approvati sono utilizzati esclusivamente per i progetti ai quali erano inizialmente destinati, salvo che il Consiglio, d'accordo con il contribuente, decida altrimenti. Terminata la realizzazione del progetto, l'Organizzazione restituisce ad ogni contribuente l'eventuale saldo dei fondi, in proporzione alla quota da lui versata come contributo iniziale per finanziare il progetto, salvo che il contribuente ne convenga altrimenti.

Articolo 21 Modi di pagamento 1. I contributi al conto amministrativo possono essere pagati con qualsiasi moneta liberamente utilizzabile e non sono soggetti a restrizioni in materia di cambio.

2. I contributi finanziari al conto speciale possono essere pagati con qualsiasi moneta liberamente utilizzabile e non sono soggetti a restrizioni in materia di cambio.

3. Per i bisogni dei progetti approvati, il Consiglio può inoltre decidere di accettare altre forme di contributi per il conto speciale, compresi il materiale o il personale scientifico e tecnico.

Articolo 22 Verifica e pubblicazione dei conti 1. Il Consiglio nomina verificatori independenti incaricati di verificare i conti dell'Organizzazione.

2. Un estratto del conto amministrativo ed un estratto del conto speciale, verificati dai verificatori indipendenti, sono messi a disposizione dei membri appena possibile dopo la chiusura di ogni esercizio, comunque non oltre sei mesi dopo, e il Consiglio li esamina in vista della loro approvazione nella sua sessione seguente. In seguito viene pubblicato un estratto ricapitolativo dei conti e del bilancio così verificati.

Capitolo VII: Attività operative Articolo 23 Progetti 1. I membri presentano all'Organizzazione tutte le proposte di progetti, che vengono esaminate dal comitato competente.

2. Per perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, il Consiglio esamina tutte le proposte che riguardano la ricerca-sviluppo, l'informazione sul mercato, la lavorazione più spinta e più intensa nei Paesi membri produttori in sviluppo, il rimboschimento e la gestione forestale, come pure la raccomandazione presentata dal comitato competente; le proposte di progetti riguardanti i legni tropicali di cui all'articolo 2 paragrafo 1 possono vertere anche su prodotti di legni tropicali diversi da quelli enumerati nell'articolo 2 paragrafo 1. Questa 424

Legni tropicali disposizione vale anche, nei casi idonei, per le funzioni dei comitati quali definite nell'articolo 25.

3. Fondandosi sui criteri enunciati nel paragrafo 6 o nel paragrafo 7, il Consiglio, con una votazione speciale, approva i progetti in vista del loro finanziamento o del loro patrocinio conformemente all'articolo 20.

4. Il Consiglio adotta continuativamente disposizioni per l'attuazione dei progetti approvati e, per accertarsi dell'efficacia, ne segue l'esecuzione.

5. I progetti di ricerca-sviluppo dovrebbero riguardare almeno uno dei cinque settori seguenti: a) utilizzazione del legno, comprese le essenze meno conosciute e meno usate; b) valorizzazione delle foreste naturali; e) sviluppo del rimboschimento ; d) raccolta del legno, infrastruttura dello sfruttamento forestale, formazione di personale tecnico; e) quadro istituzionale, pianificazione nazionale.

6. Per essere approvati dal Consiglio, i progetti di ricerca-sviluppo devono soddisfare a ciascuno dei seguenti criteri: a) riferirsi alla produzione e all'utilizzazione di legname tropicale ; b) approfittare all'economia dei legni tropicali nel suo insieme e presentare un interesse sia per i membri produttori sia per i membri consumatori; e) riferirsi al mantenimento e all'espansione del commercio internazionale dei legni tropicali; d) offrire prospettive ragionevoli di risultati economici positivi rispetto ai costi ; e) far capo agli istituti di ricerca esistenti e, per quanto possibile, evitare doppioni.

7. I progetti che riguardano l'informazione sul mercato, la lavorazione più spinta e più intensa, come pure il rimboschimento e la gestione forestale dovrebbero soddisfare al criterio b) e, per quanto possibile, ai criteri a), d) ed e) di cui al paragrafo 6.

8. Il Consiglio stabilisce l'ordine di priorità dei progetti, tenuto conto degli interessi e delle caratteristiche di ciascuna regione produttrice. Inizialmente il Consiglio da la priorità ai progetti di massima di ricerca-sviluppo che hanno ottenuto il benestare dalla sesta Riunione preparatoria sui legni tropicali nell'ambito del Programma integrato per i prodotti di base, e a tutti gli altri progetti che il Consiglio approvasse.

9. Il Consiglio può, con una votazione speciale, cessare di patrocinare un progetto.

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Legni tropicali Articolo 24 Istituzione di comitati 1. Il presente Accordo istituisce come organi permanenti dell'Organizzazione i seguenti comitati: a) comitato dell'informazione economica e dell'informazione sul mercato; b) comitato del rimboschimento e della gestione forestale, e e) comitato dell'industria forestale.

2. Con una votazione speciale, il Consiglio può istituire gli altri comitati ed organi sussidiari che ritenga idonei e necessari.

3. I comitati e gli organi sussidiari di cui ai paragrafi 1 e 2 sono responsabili dinanzi al Consiglio e lavorano sotto la sua direzione generale. Le riunioni dei comitati e degli organi sussidiari sono convocate dal Consiglio.

4. Tutti i membri possono partecipare ad ogni comitato. Il regolamento interno dei comitati è emanato dal Consiglio.

Articolo 25 Funzioni dei comitati 1. Le funzioni del Comitato dell'informazione economica e dell'informazione sul mercato sono: a) verificare continuamente se le statistiche e le altre informazioni di cui l'Organizzazione ha bisogno sono disponibili e di buona qualità; b) analizzare i dati statistici e gli indicatori specifici menzionati nell'allegato C per la vigilanza del commercio internazionale dei legni tropicali; e) seguire in modo continuato il mercato internazionale dei legni tropicali, la sua situazione corrente e le sue prospettive a breve termine a partire dai dati di cui al capoverso b) qui sopra e dalle altre pertinenti informazioni; d) rivolgere raccomandazioni al Consiglio riguardanti gli studi e la natura degli studi che occorre intraprendere sui legni tropicali, comprese le prospettive a lungo termine del mercato internazionale dei legni tropicali, seguire l'esecuzione degli studi richiesti dal Consiglio ed esaminarli; e) espletare tutti gli altri compiti conferitigli dal Consiglio riguardo agli aspetti economici, tecnici e statistici dei legni tropicali; f) facilitare l'apporto di un aiuto tecnico ai membri produttori per il miglioramento dei loro pertinenti servizi statistici.

2. Le funzioni del Comitato del rimboschimento e della gestione forestale sono: a) seguire in modo continuato il sostegno e l'assistenza forniti, a livello nazionale ed internazionale, per il rimboschimento e la gestione forestale in vista della produzione di legnami tropicali; b) incoraggiare l'aumento dell'assistenza
tecnica ai programmi nazionali di rimboschimento e di gestione forestale; e) valutare i bisogni e determinare tutte le possibili fonti di finanziamento per il rimboschimento e la gestione forestale; 426

Legni tropicali d) rivedere regolarmente i bisogni futuri del commercio internazionale dei legnami tropicali e, su tale base, determinare ed esaminare i piani e i provvedimenti idonei possibili. nel settore del rimboschimento e della gestione forestale; e) facilitare il trasferimento delle conoscenze in materia di rimboschimento e di gestione forestale, con l'aiuto delle organizzazioni competenti; f) coordinare ed armonizzare queste attività in vista di una cooperazione nel settore del rimboschimento e della gestione forestale con le pertinenti attività svolte altrove, in particolare dalla FAO, dal PNUE, dalla Banca mondiale, dalle banche regionali e da altre organizzazioni competenti.

3. Le funzioni del Comitato dell'industria forestale sono: a) promuovere la cooperazione tra Paesi produttori e Paesi consumatori in quanto associati nello sviluppo delle attività di lavorazione garantite dai Paesi membri produttori, in particolare nei seguenti settori : i) trasferimento di tecnologia; ii) formazione; iii) normalizzazione della nomenclatura dei legni tropicali; iv) armonizzazione delle designazioni riguardanti i prodotti lavorati; v) promovimenti degli investimenti e delle imprese comuni, e vi) commercializzazione; b) favorire lo scambio di informazioni per facilitare i cambiamenti strutturali richiesti dalla lavorazione più intensa e più spinta nell'interesse, contemporaneamente, sia dei membri produttori sia dei membri consumatori ; e) seguire le attività di questo settore e cogliere ed esaminare i problemi e le eventuali soluzioni in collaborazione con le organizzazioni competenti; d) promuovere l'aumento dell'assistenza tecnica ai programmi nazionali di lavorazione dei legni tropicali.

4. La ricerca-sviluppo è una funzione comune dei comitati istituiti in virtù dell'articolo 24 paragrafo 1.

5. Visti gli stretti rapporti esistenti tra la ricerca-sviluppo, il rimboschimento e la gestione forestale, la lavorazione più intensa e più spinta e l'informazione sul mercato, ciascun comitato permanente, oltre alle funzioni di cui sopra, rispetto alle proposte di progetti che gli verranno sottoposte, comprese le proposte riguardanti la ricerca-sviluppo nel settore di sua competenza: a) esamina e valuta sul piano tecnico le proposte di progetti; b) conformemente alle direttive generali stabilite dal
Consiglio, decide le attività preliminari necessarie per fare raccomandazioni al Consiglio su proposte di progetti, e svolge queste attività; . e) determina, tra quelle di cui all'articolo 20 paragrafo 2, le possibili fonti di finanziamento dei progetti; d) segue la realizzazione dei progetti e garantisce la raccolta e la diffusione dei loro risultati nella maniera più vasta possibile, a vantaggio di tutti i membri; e) fa raccomandazioni al Consiglio sui progetti; 427

Legni tropicali f) espleta tutti gli altri compiti riguardanti i progetti affidatigli dal Consiglio.

6. Nello svolgimento di queste funzioni comuni, ciascun comitato deve tener conto della necessità di consolidare la formazione del personale nei Paesi membri produttori, di esaminare e proporre modalità per l'organizzazione o il consolidamento delle attività e della capacità di ricerca-sviluppo dei membri, in particolare dei membri produttori, e di promuovere tra i membri, specie tra i membri produttori, il trasferimento di saperfare e di tecniche in materia di ricerca.

Capitolo Vili: Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base Articolo 26 Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base Quando il Fondo comune sarà divenuto operativo, l'Organizzazione trarrà pienamente profitto dalle agevolazioni del secondo conto di detto Fondo comune, conformemente ai principi enunciati nell'Accordo istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base.

Capitolo IX: Statistiche, studi e informazioni Articolo 27 Statistiche, studi e informazioni 1. Il Consiglio instaura stretti legami con le organizzazioni intergovernative, governative e non governative idonee, per contribuire affinchè siano disponibili dati ed informazioni recenti e attendibili su tutti i fattori riguardanti i legni tropicali. L'Organizzazione, in collaborazione con queste organizzazioni, raduna, classifica e all'occorrenza pubblica le statistiche necessarie al funzionamento del presente Accordo per quanto concerne la produzione, l'offerta, il commercio, le riserve, il consumo e le quotazioni sul mercato dei legni tropicali, come pure i settori connessi.

2. I membri, per quanto permesso dalle rispettive legislazioni nazionali e in un tempo ragionevole, comunicano le statistiche e le informazioni sui legni tropicali chieste dal Consiglio.

3. Il Consiglio fa svolgere tutti gli studi necessari sulle tendenze e sui problemi a breve e a lungo termine del mercato mondiale dei legni tropicali.

4. Il Consiglio provvede che le informazioni comunicate dai membri non possano essere utilizzate in modo da nuocere al segreto delle operazioni dei singoli o delle società che producono, lavorano o commerciano legni tropicali.

Articolo 28 Rapporto ed esame annui 1. Nei sei mesi dopo la fine di ogni anno civile, il Consiglio pubblica un rapporto annuo sulle sue attività, e sugli altri temi che ritenga appropriati.

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Legni tropicali 2. Ogni anno il Consiglio esamina e valuta la situazione mondiale dei legni tropicali e procede ad uno scambio di opinioni sulle prospettive dell'economia mondiale dei legni tropicali e sulle altre questioni ad esse strettamente attinenti, compresi gli aspetti ecologici e quelli che riguardano l'ambiente.

3. L'esame viene fatto con l'aiuto: a) delle informazioni comunicate dai membri sulla produzione nazionale, il commercio, l'offerta, le riserve, il consumo e i prezzi dei legni tropicali; b) dei dati statistici e degli indicatori specifici forniti dai membri sui settori enumerati nell'allegato C, e e) delle altre pertinenti informazioni che il Consiglio può procurarsi sia direttamente, sia tramite gli appropriati organismi delle Nazioni Unite e le appropriate organizzazioni intergovernative, governative o non governative.

4. I risultati dell'esame sono annotati nei rapporti sulle deliberazioni del Consiglio.

Capitolo X: Disposizioni diverse Articolo 29 Denunce e controversie Qualsiasi denuncia contro un membro per mancato adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo e qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo vengono deferite al Consiglio per decisione. Le decisioni del Consiglio in materia sono definitive e vincolanti.

Articolo 30 Obblighi generali dei membri 1. Per tutta la durata del presente Accordo, i membri fanno tutto il possibile e cooperano per favorire la realizzazione dei suoi obiettivi e per evitare ogni azione che vi fosse contraria.

2. I membri si impegnano ad accettare di essere vincolati dalle decisioni che il Consiglio adotta in virtù delle disposizioni del presente Accordo e procurano di astenersi dal prendere provvedimenti che potessero limitare o contrastare tali decisioni.

Articolo 31 Dispense 1. Quando circostanze eccezionali o ragioni di forza maggiore non espressamente previste pel presente Accordo lo esigono, con una votazione speciale il Consiglio può dispensare un membro da un obbligo prescritto dal presente Accordo, se le spiegazioni fornite dal membro sono convincenti quanto alle ragioni che gli impediscono di rispettare quell'obbligo.

2. Nell'accordare una dispensa a un membro in virtù del paragrafo 1, il Consiglio ne precisa le modalità, le condizioni, la durata ed i motivi.

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Legni tropicali Articolo 32 Misure differenziate e correttive e misure speciali 1. I membri importatori in sviluppo i cui interessi siano lesi da misure prese in applicazione del presente Accordo possono chiedere al Consiglio misure differenziate e correttive appropriate. Il Consiglio prenderà le misure appropriate conformemente alla sezione UT, paragrafi 3 e 4, della risoluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo.

2. I membri appartenenti alla categoria dei Paesi meno progrediti, definita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, possono chiedere al Consiglio di beneficiare di misure speciali conformemente alla sezione III, paragrafo 4, della risoluzione 93 (IV) e al paragrafo 82 del Nuovo programma sostanziale d'azione per gli anni 80 in favore dei Paesi meno progrediti.

Capitolo XI: Disposizioni finali Articolo 33 Depositario II Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario del presente Accordo.

Articolo 34 Firma, ratifica, accettazione e approvazione 1. Dal 2 gennaio 1984 fino ad un mese dopo la data della sua entrata in vigore, il presente Accordo sarà aperto, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, alla firma dei governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite sui legni tropicali del 1983.

2. Ogni governo di cui al paragrafo 1 può : a) al momento della firma del presente Accordo, dichiarare che con tale firma esprime il suo consenso ad essere vincolato dal presente Accordo (firma definitiva), ovvero b) dopo aver firmato il presente Accordo, ratificarlo, accettarlo o approvarlo depositando apposito strumento presso il depositario.

Articolo 35 Adesione 1. I governi di tutti gli Stati possono aderire al presente Accordo alle condizioni determinate dal Consiglio, che comprendono un termine per il deposito degli strumenti d'adesione. Il Consiglio può tuttavia concedere una proroga ai governi che non sono in grado di aderire all'Accordo entro il termine fissato.

2. L'adesione avviene con il deposito di apposito strumento presso il depositario.

Articolo 36 Notifica di applicazione a titolo provvisorio Un governo firmatario che abbia l'intenzione di ratificare, di accettare o di 430

Legni tropicali approvare il presente Accordo, o un governo per il quale il Consiglio ha fissato condizioni di adesione ma che non ha ancora potuto depositare il proprio strumento, può in qualsiasi momento notificare al depositario che applicherà il presente Accordo a titolo provvisorio, sia quando entrerà in vigore conformemente all'articolo 37, sia, se è già in vigore, a una data specificata.

Articolo 37 Entrata in vigore 1. Il presente Accordo entrerà in vigore a titolo definitivo il 1° ottobre 1984 o a qualsiasi altra data successiva se 12 governi di Paesi produttori che detengono almeno il 55 per cento del totale dei voti attribuiti conformemente all'allegato A del presente Accordo e 16 governi di Paesi consumatori che detengono almeno il 70 per cento del totale dei voti attribuiti conformemente all'allegato B del presente Accordo, avranno firmato definitivamente il presente Accordo, o l'avranno ratificato, accettato od approvato, o vi avranno aderito, conformemente all'articolo 34 paragrafo 2 o all'articolo 35.

2. Se non sarà entrato in vigore a titolo definitivo il 1° ottobre 1984, il presente Accordo entrerà in vigore a titolo provvisorio a tale data o a qualsiasi altra data compresa nei sei mesi successivi se 10 governi di Paesi produttori che detengono almeno il 50 per cento del totale dei voti attribuiti conformemente all'allegato A del presente Accordo, e 14 governi di Paesi consumatori che detengono almeno il 65 per cento del totale dei voti attribuiti conformemente all'allegato B del presente Accordo, avranno firmato definitivamente il presente Accordo, o l'avranno ratificato, accettato od approvato conformemente all'articolo 34 paragrafo 2, o avranno notificato al depositario, conformemente all'articolo 36, che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio.

3. Se le condizioni di entrata in vigore di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 non saranno riunite entro il 1° aprile 1985, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà i governi che avranno firmato definitivamente il presente Accordo o l'avranno ratificato, accettato o approvato conformemente all'articolo 34 paragrafo 2, o che avranno notificato al depositario che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio, a riunirsi quanto prima possibile per decidere se il presente Accordo
entrerà in vigore tra loro, a titolo provvisorio o definitivo, interamente o parzialmente. I governi che decideranno di metterlo in vigore fra di loro a titolo provvisorio potranno riunirsi di tanto in tanto per riesaminare la situazione e decidere se il presente Accordo entrerà in vigore fra di loro a titolo definitivo.

4. Per qualsiasi governo che non abbia notificato al depositario, conformemente all'articolo 36, che applicherà il presente Accordo a titolo provvisorio e che depositi il proprio strumento di ratifica, di accettazione, d'approvazione o d'adesione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo entrerà in vigore alla data di tale deposito.

5. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convocherà 431

Legni tropicali la prima sessione del Consiglio appena possibile dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 38 Emendamenti 1. Il Consiglio può, con votazione speciale, raccomandare ai membri un emendamento al presente Accordo.

2. Il Consiglio stabilisce la data in cui i membri devono aver notificato al depositario l'accettazione dell'emendamento.

3. Un emendamento entra in vigore 90 giorni dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche di accettazione di membri che costituiscono almeno i due terzi dei membri produttori e che detengono globalmente almeno l'85 per cento dei voti dei membri produttori, e di membri che costituiscono almeno i due terzi dei membri consumatori e che detengono globalmente almeno l'85 per cento dei voti dei membri consumatori.

4. Dopo che il depositario ha informato il Consiglio che le condizioni richieste per l'entrata in vigore dell'emendamento sono state soddisfatte, e nonostante le disposizioni del paragrafo 2 relative alla data stabilita dal Consiglio, qualsiasi membro può ancora notificare al depositario la propria accettazione dell'emendamento, a condizione che tale notifica sia fatta prima dell'entrata in vigore dell'emendamento.

5. Ogni membro che non abbia notificato la propria accettazione di un emendamento alla data della sua entrata in vigore, cessa a tale data di essere parte al presente Accordo, salvo che abbia dimostrato al Consiglio che gli è stato impossibile accettare l'emendamento a tempo debito a causa delle difficoltà incontrate per condurre a termine la propria procedura costituzionale o istituzionale e il Consiglio decida di prorogargli il termine di accettazione. Il membro in questione non è vincolato dall'emendamento finché non ne ha notificato l'accettazione.

6. Se le condizioni richieste per l'entrata in vigore dell'emendamento non sono soddisfatte alla data fissata dal Consiglio conformemente al paragrafo 2, l'emendamento deve intendersi ritirato.

Articolo 39 Ritiro 1. Ogni membro può ritirarsi dal presente Accordo in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore, notificando per iscritto il proprio ritiro al depositario.

Simultaneamente, informa il Consiglio della propria decisione.

2. Il ritiro ha effetto 90 giorni dopo che il depositario ne ha ricevuto la notifica.

Articolo 40 Esclusione Se conclude che un membro non ha adempiuto gli obblighi derivanti dal pre432

Legni tropicali sente Accordo e decide inoltre che tale inadempienza intralcia seriamente il funzionamento del medesimo, il Consiglio, con una votazione speciale, può escludere tale membro dal presente Accordo. Il Consiglio ne da immediata notifica al depositario. Sei mesi dopo la decisione del Consiglio, il detto membro cessa di essere parte al presente Accordo.

Articolo 41 Liquidazione dei conti dei membri che si ritirano o sono esclusi o dei membri che non sono in grado di accettare un emendamento 1. Il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di un membro che cessa di essere parte al presente Accordo a causa di: a) non accettazione di un emendamento al presente Accordo in applicazione dell'articolo 38; b) ritiro dal presente Accordo in applicazione dell'articolo 39, ovvero e) esclusione dal presente Accordo in applicazione dell'articolo 40.

2. Il Consiglio conserva qualsiasi contributo versato nel conto amministrativo da un membro che cessa di essere parte al presente Accordo.

3. Un membro che ha cessato di essere parte al presente Accordo non ha diritto a nessuna quota del ricavo della liquidazione o degli altri averi dell'Organizzazione. Ad esso non può nemmeno essere imputata alcuna quota dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione al momento della cessazione del presente Accordo.

Articolo 42 Durata, proroga e fine dell'Accordo 1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore, eccetto che il Consiglio decida, con una votazione speciale, di prorogarlo, di rinegoziarlo o di porvi fine conformemente al disposto del presente articolo.

2. Con una votazione speciale il Consiglio può decidere di prorogare il presente Accordo per un massimo di due periodi biennali.

3. Se, prima dello scadere dei cinque anni di cui al paragrafo 1, o prima dello scadere della proroga di cui al paragrafo 2, secondo i casi, un nuovo accordo destinato a sostituire il presente Accordo è stato negoziato, ma non è ancora entrato in vigore a titolo provvisorio o definitivo, con una votazione speciale il Consiglio può prorogare il presente Accordo fino all'entrata in vigore a titolo provvisorio o definitivo del nuovo accordo.

4. Se un nuovo accordo è negoziato ed entra in vigore durante il periodo di proroga del presente Accordo in virtù del paragrafo 2 o del
paragrafo 3, il presente Accordo, così com'è stato prorogato, si estingue con l'entrata in vigore del nuovo accordo.

5. In qualsiasi momento il Consiglio può decidere, con votazione speciale, di porre fine al presente Accordo con effetto alla data decisa dal Consiglio stesso.

433

Legni tropicali 6. Nonostante la fine del presente Accordo, il Consiglio resterà in funzione per un periodo non superiore a 18 mesi per procedere alla liquidazione dell'Organizzazione, compresa la liquidazione dei conti e, fatte salve le pertinenti decisioni da prendere con votazione speciale, durante tale periodo avrà i poteri ed eserciterà le funzioni necessarie a tale scopo.

7. 11 Consiglio notifica al depositario qualsiasi decisione presa in virtù del presente articolo.

Articolo 43

Riserve

Nessuna delle disposizioni del presente Accordo può costituire oggetto di riserve.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo alle date indicate.

Fatto a Ginevra il diciotto novembre millenovecentottantatre, i testi del presente Accordo in inglese, arabo, spagnolo, francese e russo facenti ugualmente fede. Il testo facente fede in cinese sarà allestito dal depositario e sottoposto per approvazione a tutti i firmatari e agli Stati e alle organizzazioni intergovernative che avranno aderito al presente Accordo.

(Seguono le firme)

434

Legni tropicali Allegato A Lista dei Paesi produttori dotati di risorse forestali tropicali e/o esportatori netti di legni tropicali in termini di volume e ripartizione dei voti ai fini dell'articolo 37 Birmania Bolivia Brasile Colombia Congo Costarica Costa d'Avorio El Salvador , Ecuador Gabon Ghana Guatemala Haiti Honduras India Indonesia Liberia Madagascar Malaisia Messico Nigeria Panama Papuasia-Nuova Guinea Perù Filippine Repubblica Centrafricana Repubblica Dominicana Repubblica Unita di Tanzania Repubblica Unita del Camerun Sudan Surinam Thailandia Trinità e Tobago Venezuela Vietnam Zaire Totale

·...

31 21 130 23 20 9 21 8 14 21 20 10 8 9 32 139 20 20 126 13 20 9 24 25 43 20 9 20 20 20 14 19 8 15 18 21 1000 435

Legni tropicali Allegato B Lista dei Paesi consumatori e ripartizione dei voti ai fini dell'artìcolo 37

Argentina Australia Austria Bulgaria Canada Cile Comunità Economica Europea Repubblica federale di Germania Belgio/Lussemburgo Danimarca Francia Grecia Irlanda Italia Paesi Bassi Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord Egitto Spagna Stati Uniti d'America Finlandia Iraq Israele Giappone Giordania Malta Norvegia Nuova Zelanda Repubblica di Corea Romania Svezia Svizzera Turchia Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche Jugoslavia Totale

436

14 20 12 10 16 10 (277) 44 21 13 56 14 12 41 35 41 11 24 79 10 10 12 330 10 10 11 10 56 10 11 11 10 14 12 1000

Allegato C

Dati statìstici e indicatori specifici ritenuti necessari per la vigilanza del commercio internazionale dei legni tropicali1) Comunicazione da parte dei membri produttori

Comunicazione da parte dei membri consumatori

a. Dati mensili di base per vigilare regolarmente sui principali flussi commerciali di legni tropicali

Quantità esportate (valori): per prodotti, essenze, destinazione, ecc.

Prezzi medi f.o.b. : per prodotti e essenze specifiche rappresentativi dei principali flussi commerciali

Quantità importate (valori): per prodotti, essenze, origine, ecc.

Prezzi medi c.a.f. : per prodotti e essenze specifiche rappresentativi dei principali flussi commerciali

b. Dati ed indicatori specifici supplementari per definire l'offerta e la domanda a breve termine di legni tropicali

Valutazione periodica delle riserve al momento dell'imbarco e, se possibile, in stadi intermedi Produzione dell'industria forestale (capacità) e consumo/produzione di legname Quantità di legname provenienti dalle foreste

Valutazione periodica delle riserve al momento dello sbarco e, se possibile, in stadi intermedi Percentuale di legni tropicali nel commercio globale di legname

Tasso di nolo Contingenti d'esportazione -- Incentivi all'esportazione Ostacoli climatici -- Catastrofi naturali e. Altre informazioni specifiche

11

Modifiche dei dazi e degli ostacoli non tariffari

Esportazioni e riesportazioni di prodotti del legno Attività del settore edile, messe in cantiere di alloggi, tassi ipotecari Produzione di mobili Inchieste sulle utilizzazioni finali nei principali settori consumatori di legni tropicali Evoluzione della moda in materia di impiallacciatura Modifiche dei dazi e degli ostacoli non tariffari Tendenze rilevate nella sostituzione di certi legni con altri e nella sostituzione del legno con altri prodotti

Tavola allegata all'Accordo in seguito al consenso raggiunto dal Comitato esecutivo della Conferenza il 29 marzo 1983.

31 Foglio federale. 67° anno. Voi. I

437

Legni tropicali

Comunicazione da parte dei membri produttori

d. Indicatori ed informazioni economiche di carattere generale direttamente o indirettamente connessi al commercio internazionale dei legni (tropicali)

438

Comunicazione da parte dei membri consumatori

Pertinenti indicatori finanziari ed economici (nazionali ed internazionali) pubblicati: per esempio, prodotto nazionale lordo, tasso di cambio, saggio d'interesse, tasso d'inflazione, ragione di scambio. Provvedimenti e politiche nazionali ed internazionali che influiscono sul commercio internazionale dei legni tropicali.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Rapporto sulla politica economica esterna 83/2 con un Messaggio concernente un accordo commerciale internazionale dell'11 gennaio 1984

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Bundesblatt

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Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1984

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

10

Cahier Numero Geschäftsnummer

84.005

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

13.03.1984

Date Data Seite

261-438

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10 114 380

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