Decreto federale concernente il finanziamento del programma di ridimensionamento dell'aviazione civile svizzera
Disegno
del
L'Assembla federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visti gli articoli 101 e 102 della legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea (LNA); visto il messaggio del Consiglio federale del 7 novembre 20013, decreta:
Art. 1 Sono approvati i seguenti crediti di impegno: Destinazione
in milioni di franchi
Mantenimento dell'esercizio delle linee di Swissair Partecipazione all'aumento di capitale di Crossair
1000 600
Art. 2 Sono inoltre autorizzati i seguenti crediti di pagamento a carico del supplemento II al preventivo del 2001: Rubrica di spese
Designazione
601.3180.000 601.3180.100
Prestazioni di servizio di terzi Commissioni, tasse e spese della tesoreria della Confederazione Prestazioni di servizio di terzi Altre spese materiali Mantenimento dell'esercizio di volo Partecipazioni a compagnie aeree
611.3180.000 611.3190.000 803.4200.002 803.4200.003
1 2 3
in franchi
700 000 12 000 000 200 000 20 000 1 050 000 000 180 000 000
RS 101 RS 748.0 FF 2001 5701
5744
2001-2446
Finanziamento dell'aviazione civile
Art. 3 Sono inoltre autorizzati i seguenti crediti di pagamento a carico del preventivo 2002: Rubrica di spese
Designazione
601.3180.000 601.3180.100
Prestazioni di servizio di terzi Commissioni, tasse e spese della tesoreria della Confederazione Prestazioni di servizio di terzi Altre spese materiali Altre prestazioni di servizio di terzi Mantenimento dell'esercizio di volo Partecipazioni a compagnie aeree
611.3180.000 611.3190.000 803.3181.005 803.4200.002 803.4200.003
in franchi
2 000 000 24 000 000 300 000 30 000 100 000 400 000 000 420 000 000
Art. 4 Il presente decreto non sottostą al referendum.
3100
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