Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per un'offerta appropriata di posti di tirocinio (Iniziativa sui posti di tirocinio)»

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata l'iniziativa popolare «per un'offerta appropriata di posti di tirocinio (Iniziativa sui posti di tirocinio)», depositata il 26 ottobre 1999 1; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 ottobre 2000 2, decreta:

Art. 1 1

L'iniziativa popolare «per un'offerta appropriata di posti di tirocinio (Iniziativa sui posti di tirocinio)», depositata il 26 ottobre 1999, è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2

Adeguata formalmente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999 l'iniziativa ha il tenore seguente: La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 63 a (nuovo) 1

Il diritto a una formazione professionale appropriata è garantito.

2

La Confederazione e i Cantoni assicurano un'offerta sufficiente in materia di formazione professionale. Questa formazione deve rispondere a criteri di qualità e può avere luogo in aziende e scuole professionali, scuole statali o istituzioni analoghe che sottostanno alla sorveglianza dello Stato.

3

La Confederazione istituisce un fondo per la formazione professionale.

4

Il fondo è finanziato mediante contributi di tutti i datori di lavoro. I costi dei posti di formazione offerti sono presi in considerazione purché soddisfino le condizioni qualitative.

5

La Confederazione disciplina la ripartizione dei mezzi finanziari tra i Cantoni.

L'utilizzazione di questi mezzi è di competenza dei Cantoni. Essi coinvolgono i partner sociali. Questi collaborano in particolare nella valutazione della qualità dei posti di formazione.

1 2

FF 1999 8086 FF 2001 65

2000-2211

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Iniziativa sui posti di tirocinio

Art. 196 Titolo Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 concernente l'entrata in vigore della nuova Costituzione federale Art. 197 (nuovo)

Disposizioni transitorie dopo l'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

1. Disposizioni transitorie relative all'articolo 63a (Formazione professionale) Nel caso in cui la legge d'applicazione non entri in vigore entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 63a, il Consiglio federale prende immediatamente i necessari provvedimenti per via d'ordinanza.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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