Termine di referendum: 24 gennaio 2002
Codice civile svizzero (Diritto successorio del coniuge superstite) Modifica del 5 ottobre 2001
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto del 22 gennaio 20011 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 9 marzo 20012; visto il rapporto complementare della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 10 maggio 20013, decreta: I Il Codice civile4 è modificato come segue: Ingresso visto l'articolo 64 della Costituzione federale5, ...
Art. 473 cpv. 1 e 2 1
Mediante disposizione a causa di morte, il disponente può lasciare al coniuge superstite, in concorso con i discendenti comuni, l'usufrutto di tutta la porzione che competerebbe a questi.
2
Questo usufrutto tien luogo della legittima del coniuge in concorso con questi discendenti. Oltre a tale usufrutto, la porzione disponibile è di un quarto della successione.
1 2 3 4 5
FF 2001 985 FF 2001 1764 FF 2001 1825 RS 210 Questa disposizione corrisponde all'articolo 122 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
5162
2001-0249
Ordinanza
RU 2001
II 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del termine di referendum o accettata che sia in votazione popolare.
Consiglio nazionale, 5 ottobre 2001
Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2001
Il presidente: Peter Hess Il segretario: Ueli Anliker
La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Christoph Lanz
Data di pubblicazione: 16 ottobre 20016 Termine di referendum: 24 gennaio 2002 2630
6
FF 2001 5162
5163