Traduzione1

Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Il Consiglio federale svizzero, e il Governo dell'Ucraina, desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, e intenzionati a sviluppare e approfondire le attuali relazioni economiche, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di riscossione.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili e le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a)

per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali (i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi) e (ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve e altri elementi del patrimonio) (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

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Dal testo originale tedesco.

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2001-0218

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

b)

per quanto concerne l'Ucraina: (i) l'imposta sugli utili delle imprese e (ii) l'imposta personale sul reddito; (qui di seguito indicate quali «imposta ucraina»).

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o essenzialmente analoga che verranno istituite da uno Stato contraente dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno reciprocamente le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3

Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a)

il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;

b)

il termine «Ucraina» designa, usato in senso geografico, il territorio dell'Ucraina, il suo zoccolo continentale e la sua zona economica (marittima) esclusiva, compresi i territori al di fuori delle acque territoriali ucraine, che in accordo con il diritto internazionale già attualmente sono o più tardi saranno indicati come territori nei quali l'Ucraina può esercitare i suoi diritti in relazione al fondo marino e al sottosuolo nonché alle risorse naturali;

c)

le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, la Svizzera o l'Ucraina;

d)

il termine «cittadini» designa: (i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente, (ii) le persone giuridiche, le società di persone e le altre associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente;

e)

il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;

f)

il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o altro ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

g)

le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

h)

per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave, di un aeromobile o di un veicolo stradale da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave, l'aeromobile o il veicolo stradale sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

i)

l'espressione «autorità competente» designa per quanto concerne la Svizzera il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresen-

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

tante autorizzato e per quanto concerne l'Ucraina l'Amministrazione pubblica delle contribuzioni dell'Ucraina o il suo rappresentante autorizzato.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 4

Residenza

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del domicilio, della residenza permanente, delle sede di direzione, del luogo di registrazione o d'ogni altro criterio di natura analoga.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a)

detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b)

se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c)

se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la cittadinanza;

d)

se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o non ha la cittadinanza di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente soltanto dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a)

una sede di direzione;

b)

una succursale;

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

c)

un ufficio;

d)

un'officina;

e)

un laboratorio;

f)

una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali e

g)

un magazzino o un'altra struttura che sono usati come punto di vendita.

3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione solo quando la sua durata oltrepassa i dodici mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se: a)

si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o fornitura di merci o beni appartenenti all'impresa;

b)

le merci o i beni appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o fornitura;

c)

le merci o i beni appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della lavorazione o trasformazione da parte di un'altra impresa;

d)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o beni o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e)

una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di effettuare ricerche scientifiche o di esercitare attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;

f)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo delle attività menzionate nelle lettere a) - e), a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

5. Se una persona ­ diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 6 ­ agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa ed esercita abitualmente questi poteri in detto Stato o dispone di un deposito di merci o beni appartenente a un'impresa, dal quale effettua regolarmente vendite a nome di quest'ultima, l'impresa, nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, è considerata come avente una stabile organizzazione in questo Stato per tutte le attività che questa persona esercita per l'impresa, tranne nel caso in cui le attività di questa persona si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 che, se fossero esercitate attraverso una sede fissa d'affari, non permetterebbero di considerare questa organizzazione come una stabile organizzazione secondo le disposizioni del succitato paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in quest'altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione sia in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6

Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori relativi ai beni immobili, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi, gli aeromobili e i veicoli stradali non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma d'utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, tranne nel caso in cui l'impresa eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili siano attribuibili a detta stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l'impresa di cui è stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione tutte le spese sostenute, comprese le spese di direzione e le spese generali d'amministrazione che sarebbero deducibili se la stabile organizzazione fosse un'impresa autonoma, nella misura in cui esse possano essere ragionevolmente attribuite alla stabile organizzazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

4. Qualora uno Stato contraente segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi del presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci o beni per l'impresa.

6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, tranne nel caso in cui esistano sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Art. 8

Traffico internazionale

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi, aeromobili o veicoli stradali sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

2. Nell'applicazione del presente articolo sono considerati utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili anche: a)

il reddito derivante unicamente dalla locazione di navi o aeromobili e

b)

gli utili derivanti dalla locazione di contenitori (inclusi rimorchio e relativa attrezzatura per il trasporto dei contenitori) utilizzati per il trasporto di merci e beni,

se la locazione costituisce un'attività accessoria dell'esercizio, in traffico internazionale, di navi e aeromobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Art. 9

Imprese associate

1. Allorché: a)

un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b)

le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese sono vincolate, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali 1457

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi da uno Stato contraente negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Quando utili in base ai quali un'impresa di uno Stato contraente è stata tassata in questo Stato sono inclusi anche negli utili di un'impresa dell'altro Stato contraente e tassati in conseguenza, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa dell'altro Stato contraente se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo sulle rettifiche da apportare agli utili nei due Stati contraenti.

3. Uno Stato contraente non rettificherà gli utili di un'impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 allo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in nessun caso, se sono trascorsi più di cinque anni a partire dalla fine dell'anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un'impresa di questo Stato. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.

Art. 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere: a)

il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

b)

il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di dette limitazioni.

Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni o da altre quote di partecipazione agli utili ­ ad eccezione dei crediti ­ nonché i redditi di altre quote sociali equiparati dal profilo fiscale ai redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, tranne nel caso in cui tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 11

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi è residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi menzionati nel paragrafo 1 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui la persona che percepisce gli interessi è residente, a condizione che questa ne sia il beneficiario effettivo e questi interessi siano pagati: a)

in relazione alla vendita a credito di un equipaggiamento industriale, commerciale o scientifico,

b)

in relazione alla vendita a credito di merci fornite da una ditta ad un'altra,

c)

su un mutuo di qualunque natura concesso da un istituto bancario, o

d)

allo stesso Stato contraente o a una sua suddivisione politica o a un suo ente locale.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione delle limitazioni dei paragrafi 2 e 3.

5. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, anche se corredati da diritti di pegno su fondi o una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni, compresi i premi e altri utili relativi a obbligazioni a premi. Le penalità per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricollega effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di 1459

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e questi sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, gli interessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12

Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni nel senso del paragrafo 5 lettera a) del presente articolo.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, i canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente, se questo residente ne è l'effettivo beneficiario e i pagamenti per i canoni sono effettuati nel senso del paragrafo 5 lettera b) del presente articolo.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione delle limitazioni dei paragrafi 2 e 3.

5. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti: a)

per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie o artistiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le videocassette o le registrazioni su nastro per trasmissioni radiofoniche e televisive, e

b)

per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere scientifiche, brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti, come pure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghi1460

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

no effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

7. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente, quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto l'obbligo di pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o base fissa.

8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13

Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'ultimo Stato.

2. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione: a)

di diritti di partecipazione, il cui controvalore è costituito totalmente o principalmente, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro Stato contraente, oppure

b)

di una quota di una società di persone, i cui attivi sono costituiti soprattutto da beni immobili situati nell'altro Stato contraente o da diritti di partecipazione conformemente alla lettera a),

sono imponibili in questo altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

4. Gli utili di un'impresa residente di uno Stato contraente derivanti dall'alienazione di navi, aeromobili o veicoli stradali impiegati nel traffico internazionale e di beni mobili adibiti al loro esercizio sono imponibili soltanto in questo Stato.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Art. 14

Professioni indipendenti

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o d'altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in detto Stato, tranne nel caso in cui questo residente disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della propria attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e periti contabili.

Art. 15

Lavoro subordinato

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato, tranne nel caso in cui l'attività sia svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in quest'altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a)

il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un arco di dodici mesi che inizia o finisce nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b)

le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c)

l'onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi, aeromobili o veicoli stradali impiegati nel traffico internazionale da un'impresa di uno Stato contraente, sono imponibili in questo Stato.

Art. 16

Compensi e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio d'amministrazione o di vigilanza o di un altro organo analogo di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17

Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato con-

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

traente in qualità d'artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora sia stabilito che né l'artista dello spettacolo o lo sportivo né persone a lui associate partecipano direttamente agli utili di quest'altra persona.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi provenienti da attività esercitate da artisti e sportivi, se detti redditi derivano in maniera rilevante, direttamente o indirettamente, da fondi pubblici.

Art. 18

Pensioni

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19 paragrafo 2, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un precedente lavoro subordinato, sono imponibili soltanto in detto Stato.

Art. 19

Funzioni pubbliche

1. a)

Le rimunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b)

Tuttavia, tali rimunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto altro Stato contraente e (i) abbia la cittadinanza di detto Stato o (ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a)

Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b)

Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la cittadinanza.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle rimunerazioni e alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

1463

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Art. 20

Studenti

Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

Art. 21

Altri redditi

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come sono definiti nell'articolo 6 paragrafo 2, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imposte trattenute alla fonte sulle vincite alle lotterie.

Art. 22

Patrimonio

1. Il patrimonio costituito da beni immobili, nel senso dell'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o appartenenti a una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato.

3. Il patrimonio costituito da navi, aeromobili e veicoli stradali gestiti nel traffico internazionale da un'impresa residente di uno Stato contraente, e da beni mobili adibiti al loro esercizio, è imponibile soltanto in questo Stato contraente.

4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

Art. 23

Eliminazione della doppia imposizione

1. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:

1464

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

a)

Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Ucraina, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, fatte salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio, senza tener conto dell'esenzione.

b)

Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12 sono imponibili in Ucraina, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: (i) computo dell'imposta pagata in Ucraina, giusta le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sull'imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l'ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Ucraina; o (ii) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera; o (iii) esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all'imposta prelevata in Ucraina sull'ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni.

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

c)

Una società residente di Svizzera, che riceva dividendi da una società residente dell'Ucraina, fruisce, per quanto concerne la riscossione dell'imposta svizzera afferente a detti dividendi, delle medesime agevolazioni di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse residente della Svizzera.

2. Per quanto concerne l'Ucraina, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a)

Fatte salve le disposizioni del diritto dell'Ucraina (che non devono intaccare il principio che segue) concernenti il computo di imposte pagate al di fuori dell'Ucraina, l'imposta svizzera pagata conformemente al diritto svizzero e in accordo con la presente Convenzione direttamente o per deduzione, su utili, redditi o patrimoni imponibili provenienti da fonte svizzera, è computata su tutte le imposte ucraine che sono riscosse sugli stessi utili, redditi o patrimoni sui quali l'imposta svizzera è stata calcolata.

b)

L'ammontare così computato non può eccedere la frazione dell'imposta sul reddito o sul patrimonio, calcolata prima del computo, corrispondente al reddito o al patrimonio imponibile in Svizzera.

c)

Qualora un residente dell'Ucraina ritragga redditi o possieda un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono esenti dall'imposta in questo Stato, l'Ucraina può nondimeno tener conto di questi redditi o di questo patrimonio esenti dall'imposta per determinare 1465

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli utili, i redditi e gli utili in capitale di un residente di uno Stato contraente che conformemente alla presente Convenzione sono imposti nell'altro Stato contraente, sono considerati come provenienti da quest'altro Stato.

Art. 24

Non discriminazione

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, segnatamente in relazione alla residenza. Nonostante le disposizioni dell'articolo 1, la presente disposizione si applica parimenti alle persone che non sono residenti di nessuno dei due Stati contraenti.

2. Gli apolidi, che sono residenti di uno Stato contraente, non sono assoggettati in uno Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini dello Stato in questione che si trovino nella stessa situazione.

3. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

4. Per quanto non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 9, dell'articolo 11 paragrafo 8 o dell'articolo 12 paragrafo 8, gli interessi, i canoni e altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, come se fossero pagati a un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

5. Le imprese di uno Stato contraente il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate altre imprese analoghe del primo Stato.

6. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che facciano obbligo a uno Stato
contraente di accordare a persone fisiche che non sono residenti di questo Stato le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda alle proprie persone fisiche residenti alle condizioni previste da leggi di validità generale.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni natura e denominazione, nonostante le disposizioni dell'articolo 2.

1466

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Art. 25

Procedura amichevole

1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di tali Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 24 paragrafo 1, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, si adopera per regolare il caso in via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti allinterpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Qualora uno scambio orale di opinioni possa facilitare tale accordo, è possibile ricorrere a un tale scambio di opinioni nell'ambito di una commissione composta da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Art. 26

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno scambiarsi le informazioni (che le legislazioni fiscali degli Stati contraenti permettono di ottenere nel quadro della normale prassi amministrativa) necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione relative alle imposte oggetto della presente Convenzione. Le informazioni così scambiate devono essere tenute segrete e potranno essere rivelate soltanto a persone o autorità che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte alle quali si riferisce la presente Convenzione. Non potranno essere scambiate informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali, d'affari, bancari, industriali o professionali o metodi commerciali.

2. Le disposizioni del presente articolo non potranno in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre a uno Stato contraente l'obbligo di adottare misure amministrative in deroga alla regolamentazione o alla prassi amministrativa di uno dei due Stati contraenti, oppure contrarie alla sua sovranità, alla sua sicurezza o all'ordine pubblico, oppure di fornire informazioni che non possano essere ottenute in base alla sua legislazione e a quella dello Stato contraente che le chiede.

Art. 27

Membri di missioni diplomatiche e di agenzie consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i diplomatici e i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

1467

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Art. 28

Entrata in vigore

1. Gli Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica che sono adempiuti, conformemente al loro diritto interno, i presupposti necessari all'entrata in vigore della Convenzione. La Convenzione entra in vigore quando è stata ricevuta l'ultima di queste notificazioni e le sue disposizioni si applicano: a)

con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione;

b)

con riferimento alle altre imposte, agli anni o ai periodi fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione.

2. a)

Dal momento in cui si applicano le disposizioni della presente Convenzione, la Convenzione del 5 settembre 1986 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche su questioni fiscali è abrogata per quanto concerne le relazioni tra la Svizzera e l'Ucraina.

b)

Dal momento in cui si applicano le disposizioni della presente Convenzione, lo scambio di note del 18 gennaio 1968 fra l'Ambasciata di Svizzera e il Ministero sovietico per gli affari esteri concernente l'imposizione delle imprese di navigazione è abrogato per quanto concerne le relazioni tra la Svizzera e l'Ucraina.

Art. 29

Denuncia

La presente Convenzione rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile.

In tal caso, la Convenzione cessa di essere applicabile: a)

con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo alla denuncia;

b)

con riferimento alle altre imposte, agli anni o ai periodi fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo alla denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Kiev, il 30 ottobre 2000, in due esemplari nelle lingue tedesca, ucraina e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo dell'Ucraina:

Joseph Deiss

Mykola Azarov

1468

Traduzione2

Protocollo

Il Consiglio federale svizzero, e il Governo dell'Ucraina, all'atto della firma della Convenzione conclusa il 30 ottobre 2000 a Kiev fra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni che costituiscono parte integrante della Convenzione: 1. Ad articolo 2 Con riferimento all'articolo 2 paragrafo 3 lettera b) (ii), è inteso che l'espressione «imposta personale sul reddito» si riferisce all'imposta riscossa in osservanza del decreto del Gabinetto dei ministri dell'Ucraina del 26 dicembre 1992 n. 13-92 [«Imposta sul reddito dei cittadini»] o di un'altra legge emanata a titolo sostitutivo o complementare.

2. Ad articolo 7 Con riferimento all'articolo 7 paragrafi 1 e 2 è inteso che, qualora un'impresa di uno Stato contraente venda merci o beni o eserciti un'altra attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di detta stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'importo complessivo ricevuto dall'impresa, bensì unicamente sulla base della parte del reddito complessivo attribuibile all'attività effettiva della stabile organizzazione per queste vendite o per queste operazioni.

Nei casi di contratti di vigilanza, di fornitura, di montaggio o di costruzione di equipaggiamenti o di stabilimenti industriali, commerciali o scientifici, oppure di opere pubbliche, qualora l'impresa abbia una stabile organizzazione, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'importo complessivo del contratto, bensì unicamente sulla base della parte del contratto effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato contraente in cui essa è situata.

Gli utili afferenti alla parte del contratto eseguita dalla sede principale dell'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui quest'impresa è residente.

Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 7 paragrafo 3, è inteso che l'espressione «possano essere ragionevolmente attribuite alla stabile organizzazione», riguardante spese che nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione, deve essere applicata come segue: Costi specifici di un'impresa possono essere considerati come spese di una stabile organizzazione quando traggono origine dall'adempimento di una funzione, che ser2

Dal testo originale tedesco.

1469

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

ve direttamente alle vendite di una determinata merce o alla fornitura di prestazioni per il conseguimento di utili.

Se, tuttavia, dalle particolarità e circostanze del fatto concreto si deduce che i costi traggono la loro origine dall'adempimento di una funzione che serve al risparmio di spese dell'impresa in generale o all'aumento della sua cifra d'affari complessiva, questi costi non possono essere considerati come spese da attribuire esclusivamente alla stabile organizzazione. Nella determinazione dell'utile della stabile organizzazione sono ammessi come spese solamente i costi che risultano da una corretta suddivisione fra le diverse parti dell'impresa.

Nell'applicazione di questi principi le autorità competenti possono prendere in considerazione le particolarità di costi specifici e, se necessario, ricercare un'attribuzione ragionevole nell'ambito di una procedura amichevole. In questo caso, occorre tener conto della natura bilaterale di una tale ripartizione.

3. Ad articoli 7 e 12 È inteso che i compensi ricevuti per l'uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici sono considerati utili dell'impresa conformemente all'articolo 7.

4. Ad articoli 18 e 19 È inteso che il termine «pensioni» menzionato negli articoli 18 e 19 non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni forfettarie.

Fatto a Kiev, il 30 ottobre 2000, in due esemplari nelle lingue tedesca, ucraina e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione, prevale il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo dell'Ucraina:

Joseph Deiss

Mykola Azarov

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