Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope

Disegno

(Legge sugli stupefacenti, LStup) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 marzo 20011, decreta: I La legge del 3 ottobre 19512 sugli stupefacenti è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 69, 69bis e 64bis della Costituzione federale3, ...

Art. 1 1

2

La presente legge ha lo scopo di: a.

proteggere le persone dagli effetti nocivi per la salute e la società provocati da disturbi della psiche e del comportamento legati alla dipendenza;

b.

preservare l'ordine pubblico e la sicurezza e lottare contro gli atti criminali che sono in stretta relazione con gli stupefacenti e le sostanze psicotrope.

Essa disciplina: a.

i provvedimenti per prevenire gli effetti nocivi dei disturbi legati alla dipendenza;

b.

il controllo del traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope e dei loro precursori.

Art. 1a (nuovo) 1

Nel perseguire gli obiettivi fissati nell'articolo 1, la Confederazione e i Cantoni prevedono in primo luogo provvedimenti nei seguenti settori (principio dei quattro pilastri):

1 2 3

a.

prevenzione;

b.

terapia e reinserimento;

FF 2001 3313 RS 812.121 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 118 capoverso 2 lettere a e b nonché 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

1999-4785

3411

Legge sugli stupefacenti

c.

riduzione dei danni e aiuto alla sopravvivenza;

d.

controllo e repressione.

2 Nell'applicazione della presente legge, la Confederazione e i Cantoni tengono conto in particolare delle esigenze di protezione dei giovani.

Art. 2 1

Sono stupefacenti le sostanze e i preparati che generano dipendenza producendo effetti del tipo della morfina, della cocaina o della canapa, come pure le sostanze e preparati fabbricati a partire da tali sostanze o che hanno un effetto simile a esse.

2 Sono sostanze psicotrope le sostanze e i preparati che generano dipendenza contenenti anfetamine, barbiturici, benzodiazepine o allucinogeni, quali il lisergide o la mescalina o che hanno un effetto simile a queste sostanze.

3 Salvo disposizione contraria della legge, le disposizioni sugli stupefacenti valgono anche per le sostanze psicotrope.

4 Sono precursori le sostanze e i preparati che non generano dipendenza, ma possono essere trasformate in stupefacenti o in sostanze psicotrope o servire alla loro fabbricazione.

5

Per sostanze si intendono sia le materie grezze, quali le piante e i funghi o parti di essi, sia i composti chimici.

6

Per preparati si intendono stupefacenti e sostanze psicotrope pronti per l'uso.

7

Il Dipartimento federale dell'interno definisce gli stupefacenti, le sostanze psicotrope e i precursori. Al riguardo si basa di regola sulle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali competenti.

Art. 3 cpv. 1 e 3 1

Il Consiglio federale può sottoporre i precursori al controllo degli stupefacenti secondo le disposizioni dei capitoli 2 e 3. Può prevedere un obbligo d'autorizzazione o altre misure di vigilanza meno estese, come l'identificazione del cliente, l'obbligo di tenere i libri e l'obbligo di informare. Al riguardo si conforma in linea di massima alle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali competenti.

3

Abrogato

Art. 3a Abrogato

3412

Legge sugli stupefacenti

Capitolo 1a (nuovo) Prevenzione, terapia e riduzione dei danni Sezione 1: Prevenzione Art. 3b 1 I Cantoni promuovono l'informazione e la consulenza per prevenire i disturbi legati alla dipendenza e i relativi effetti nocivi per la salute e la società. Predispongono le strutture necessarie.

2

La Confederazione attua programmi di prevenzione d'interesse nazionale e informa il pubblico sui problemi legati alla dipendenza.

Art. 3c 1 I servizi ufficiali e i professionisti che operano nei settori dell'educazione, sociale, della sanità, della giustizia e della polizia possono segnalare alle istituzioni di trattamento o di assistenza competenti i casi esistenti o a rischio di disturbi legati alla dipendenza se

a.

li hanno accertati nell'esercizio della loro attività ufficiale o professionale;

b.

esiste un grave pericolo per l'interessato, per i suoi familiari o per la collettività; e

c.

giudicano che un provvedimento assistenziale sia opportuno.

2

I Cantoni designano le istituzioni qualificate, pubbliche o private, di trattamento o di assistenza, competenti per assistere le persone segnalate, in particolare i giovani a rischio.

3

Il personale delle istituzioni di trattamento o di assistenza competenti è tenuto, riguardo a tali segnalazioni, al segreto d'ufficio e al segreto professionale giusta gli articoli 320 e 321 del Codice penale4. Esso non soggiace all'obbligo di testimoniare in giudizio o d'informare, nella misura in cui le dichiarazioni si riferiscano alla situazione personale dell'assistito o a un reato secondo l'articolo 19b.

4 Se vengono a conoscenza che la persona loro affidata ha violato l'articolo 19b, i servizi ufficiali e i professionisti di cui al capoverso 1 non sono tenuti a denunciarla.

Sezione 2: Terapia e reinserimento Art. 3d 1 I Cantoni provvedono all'assistenza delle persone affette da disturbi legati alla dipendenza che necessitano di cure mediche o psicosociali o di provvedimenti assistenziali e ne promuovono il reinserimento professionale e sociale. Essi predispongono le strutture necessarie.

4

RS 311.0

3413

Legge sugli stupefacenti

2

Dopo aver sentito i Cantoni, il Consiglio federale emana raccomandazioni relative ai principi per il finanziamento delle terapie contro la dipendenza e dei provvedimenti di reinserimento.

Art. 3e 1 La prescrizione, la consegna e la somministrazione di stupefacenti per il trattamento delle persone tossicodipendenti sono soggette ad autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dai Cantoni.

2

Dopo aver sentito i Cantoni, il Consiglio federale può stabilire le condizioni quadro.

3 Per il trattamento basato sulla prescrizione di eroina, il Consiglio federale emana disposizioni speciali. Provvede segnatamente affinché l'eroina possa essere prescritta medicalmente solo alle persone tossicodipendenti per le quali le altre forme di trattamento sono risultate inefficaci o il cui stato di salute non consente altre forme di trattamento e solo da personale specializzato in istituzioni adeguate. L'esecuzione e lo svolgimento dei trattamenti basati sulla prescrizione di eroina sono controllati periodicamente. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

4

Le autorità o le istituzioni che operano nell'esecuzione del trattamento di persone tossicodipendenti sono autorizzate, nel quadro dei dati personali loro affidati, a elaborare dati personali, dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità. Garantiscono la protezione dei dati mediante misure tecniche e organizzative. Il Consiglio federale stabilisce i particolari del trattamento dei dati necessari, in particolare le autorità e le istituzioni competenti per il trattamento dei dati, i dati personali da trattare, i flussi di dati e i diritti d'accesso.

Sezione 3: Riduzione dei danni e aiuto alla sopravvivenza Art. 3f I Cantoni prendono provvedimenti volti alla riduzione dei danni e all'aiuto alla sopravvivenza per prevenire o ridurre i danni sanitari e sociali delle persone affette da disturbi legati alla dipendenza. Essi predispongono le strutture necessarie.

Art. 3g Se un servizio ufficiale teme che una persona, a causa dei disturbi legati alla dipendenza, possa pregiudicare la circolazione stradale, aerea o per via d'acqua, deve avvertire l'autorità competente.

3414

Legge sugli stupefacenti

Sezione 4: Coordinamento, ricerca, formazione e garanzia della qualità Art. 3h 1

La Confederazione sostiene i Cantoni e le organizzazioni private nell'ambito della prevenzione, della terapia e della riduzione dei danni mediante prestazioni di servizio, segnatamente per quanto riguarda: a.

il coordinamento, inclusa la pianificazione e la gestione dell'offerta;

b.

l'attuazione di provvedimenti di qualità e di modelli d'intervento collaudati;

c.

l'informazione sulle nuove scoperte scientifiche.

2 Può adottare provvedimenti complementari per ridurre i problemi legati alla dipendenza o affidare la loro realizzazione a organizzazioni private.

3 Può concedere indennità o aiuti finanziari a Cantoni o a organizzazioni private per adempiere determinati compiti di cui al capoverso 1.

Art. 3i 1

La Confederazione promuove, mediante aiuti finanziari, la ricerca scientifica sugli effetti delle sostanze che generano dipendenza, nonché sulle cause e le conseguenze dei disturbi legati alla dipendenza, sulle misure preventive e terapeutiche, nonché sulla prevenzione o la riduzione dei disturbi legati alla dipendenza.

2

Nei settori di ricerca di cui al capoverso 1 può affidare mandati di ricerca specifici.

Art. 3j 1 La Confederazione promuove e coordina la formazione, l'aggiornamento e la formazione continua nei settori della prevenzione, della terapia e del reinserimento, nonché della riduzione dei danni e dell'aiuto alla sopravvivenza.

2

Può sostenere, mediante aiuti finanziari, le organizzazioni pubbliche e private per la formazione, l'aggiornamento e la formazione continua di specialisti nel settore delle dipendenze.

Art. 3k La Confederazione elabora, in collaborazione con i Cantoni, raccomandazioni relative alla garanzia della qualità nei settori della prevenzione, della terapia e del reinserimento nonché della riduzione dei danni e dell'aiuto alla sopravvivenza.

Titolo prima dell'art. 4 Concerne solo il testo francese

3415

Legge sugli stupefacenti

Art. 4 cpv. 1 1 Le ditte e persone che coltivano, fabbricano, preparano o commerciano stupefacenti necessitano di un'autorizzazione dell'Ufficio federale della sanità pubblica. È fatto salvo l'articolo 8.

Art. 5 cpv. 1 primo periodo 1 Per ogni importazione ed esportazione di stupefacenti soggetti a controllo, è richiesta un'autorizzazione dell'Ufficio federale della sanità pubblica. ...

Art. 6 cpv. 1 1

In virtù delle convenzioni internazionali, il Consiglio federale può vietare ai titolari dell'autorizzazione la coltivazione, come pure la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione e il mantenimento di scorte di stupefacenti.

Art. 7

1

Le sostanze e i preparati, di cui si deve presumere che producano un effetto simile a quello delle sostanze e dei preparati secondo l'articolo 2, possono essere coltivati, fabbricati, importati ed esportati, depositati, usati o posti in commercio unicamente con l'autorizzazione del Dipartimento federale dell'interno e alle condizioni da esso stabilite.

2

L'Ufficio federale della sanità pubblica esamina se la sostanza o il preparato corrisponde alle sostanze o ai preparati di cui all'articolo 2. In caso affermativo, sono necessarie le autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5.

3

Il Dipartimento federale dell'interno definisce tali sostanze e preparati.

Art. 8 cpv. 1 lett. b, d e cpv. 5-8 1

I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati oppure posti in commercio: b.

abrogata

d.

stupefacenti con effetti del tipo della canapa.

5

L'Ufficio federale della sanità pubblica può accordare autorizzazioni eccezionali per l'uso degli stupefacenti secondo i capoversi 1 e 3 nella ricerca scientifica o per un'applicazione medica limitata se: a.

sono adempiuti i presupposti relativi alla Buona prassi di fabbricazione, alla somministrazione di medicamenti non omologati, alla Buona prassi di laboratorio o alla Buona prassi delle sperimentazioni cliniche;

b.

si è tenuto conto dei principi e delle raccomandazioni di carattere etico; e

c.

queste utilizzazioni sono conformi alle convenzioni internazionali.

3416

Legge sugli stupefacenti

6 L'Ufficio federale della sanità pubblica può accordare autorizzazioni eccezionali per l'uso degli stupefacenti secondo i capoversi 1 e 3 per le misure di lotta contro gli stupefacenti.

7

e 8 Abrogati

Art. 8a Abrogato Art. 11 cpv. 1bis (nuovo) 1bis

I medici e i veterinari che forniscono o prescrivono stupefacenti autorizzati come medicamenti per indicazioni diverse da quelle ammesse devono notificarlo entro 30 giorni alle autorità cantonali competenti. Su richiesta di queste ultime, devono dare tutte le indicazioni necessarie sulla natura e lo scopo del trattamento.

Sezione 4 (art. 15-15c) Abrogata Art. 16 Per ogni fornitura di stupefacenti deve essere allestito un bollettino da consegnare al destinatario con la merce. La fornitura va comunicata all'Ufficio federale della sanità pubblica con un formulario di notificazione separato. Questa disposizione non è applicabile alla fornitura di stupefacenti da parte di medici, dentisti, farmacisti e veterinari a persone e animali a cui sono destinati gli stupefacenti, nonché ai medici praticanti nel Cantone che non forniscono essi stessi stupefacenti.

Art. 17 cpv. 3 3

Le ditte e le persone titolari di un'autorizzazione per la coltivazione, la fabbricazione e la preparazione di stupefacenti devono inoltre informare trimestralmente l'Ufficio federale della sanità pubblica in merito all'estensione della superficie coltivata e al tipo e quantitativo di stupefacenti estratti, fabbricati e preparati.

Art. 17a (nuovo) Prima della semina, i proprietari di colture di canapa devono notificare all'autorità cantonale competente tutte le indicazioni necessarie sul tipo e il quantitativo di canapa coltivata e sull'uso a cui è destinata. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

3417

Legge sugli stupefacenti

Capitolo 4: Disposizioni penali Art. 19 1

2

È punito con la detenzione o con la multa, chiunque a.

senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica o produce in altro modo stupefacenti;

b.

senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti;

c.

senza essere autorizzato, cede, prescrive, procura in altro modo ad altri o pone in commercio stupefacenti;

d.

senza essere autorizzato, possiede, custodisce, acquisisce o si procura in altro modo stupefacenti;

e.

finanzia il commercio illegale di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento;

f.

fa preparativi per commettere un'infrazione secondo le lettere a - e.

L'autore è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a un anno, se a.

sa o deve presumere che l'infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;

b.

agisce come membro di una banda, intesa a esercitare il commercio illegale di stupefacenti;

c.

realizza, trafficando per mestiere, una cifra d'affari elevata o un guadagno considerevole.

3

Nei casi di cui al capoverso 2, con la pena detentiva può essere cumulata una multa fino a un milione di franchi.

4

Il giudice può ridurre la pena secondo il libero apprezzamento: a.

in caso di un'infrazione secondo il capoverso 1 lettera f;

b.

in caso di un'infrazione secondo il capoverso 2, se l'autore è tossicodipendente e se l'infrazione era destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti.

5 In virtù delle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 è altresì punibile l'autore di un reato commesso all'estero, che si trova in Svizzera e non è estradato, sempreché l'atto sia punibile anche nel Paese in cui è stato commesso. Si applica la legge straniera se questa è più favorevole all'autore. L'articolo 6bis numero 2 del Codice penale5 è applicabile.

Art. 19a È punito con la detenzione e con la multa chiunque, senza indicazione medica, offre, fornisce o procura in altro modo stupefacenti a una persona di età inferiore ai 16 anni.

5

RS 311.0

3418

Legge sugli stupefacenti

Art. 19b È punito con la multa chiunque consuma intenzionalmente stupefacenti senza indicazione medica oppure commette a tal fine un'infrazione giusta l'articolo 19 capoverso 1. È fatto salvo l'articolo 19c.

Art.19c Non è punibile chiunque: a.

consuma stupefacenti con effetti del tipo della canapa;

b.

ha commesso un'infrazione giusta l'articolo 19 capoverso 1 lettere a e d per assicurarsi il proprio consumo di stupefacenti con effetti del tipo della canapa, senza rendere possibile il consumo a terzi.

Art. 19d (nuovo) 1

Dopo aver sentito i Cantoni, il Consiglio federale può fissare priorità nel perseguimento penale di atti. A tal fine, può limitare l'obbligo generale di perseguire determinate infrazioni entro i limiti della legge stabiliti dagli articoli 19e e 19f.

2

Il Consiglio federale disciplina i particolari ai sensi degli articoli 19e e 19f.

Art. 19e (nuovo) Se, conformemente all'articolo 19d, il Consiglio federale limita il perseguimento di atti punibili che concernono il consumo di stupefacenti senza indicazione medica giusta l'articolo 19b, si rinuncia alle inchieste di polizia, all'apertura di un procedimento penale, al deferimento al tribunale o alla pronuncia di una pena nei casi in cui: a.

gli stupefacenti sequestrati dall'autorità sono destinati al consumo personale;

b.

il consumo di stupefacenti non avviene in pubblico; e

c.

l'infrazione dell'autore non rende possibile il consumo a un terzo.

Art. 19f (nuovo) 1 Se, conformemente all'articolo 19d, il Consiglio federale limita il perseguimento di atti punibili giusta l'articolo 19 capoverso 1 che concernono stupefacenti con effetti del tipo della canapa, si rinuncia a inchieste di polizia, all'apertura di un procedimento penale, al deferimento al tribunale o alla pronuncia di una pena nei casi in cui l'autore:

a.

fornisce o vende, anche per mestiere, piccoli quantitativi di stupefacenti con effetti del tipo della canapa a persone di età superiore ai 18 anni, a condizione che tali stupefacenti non comportino gravi rischi per la salute, che non sia messo in pericolo l'ordine pubblico, non sia fatta alcuna pubblicità e non sia resa possibile alcuna importazione o esportazione;

b.

rende credibile che l'infrazione, segnatamente la coltivazione, la fabbricazione, l'acquisto e il deposito di stupefacenti con effetti del tipo della cana3419

Legge sugli stupefacenti

pa, ha per scopo un'alienazione ai sensi della lettera a oppure è ad essa legata.

2 Il Consiglio federale limita l'obbligo di perseguire penalmente queste infrazioni solo nella misura in cui rimanga garantita la tutela dell'ordine pubblico e siano evitati pubblici assembramenti nonché l'esportazione e il commercio transfrontaliero. A tal fine può emanare disposizioni, segnatamente sulle dimensioni e sull'allestimento delle superfici di coltivazione, sul numero e sulla situazione dei punti di vendita, sugli obblighi contabili e sulla situazione personale dell'autore.

3 Disciplina in che modo debba essere controllata l'osservanza delle prescrizioni di cui al capoverso 2.

4 In considerazione delle diverse condizioni locali, i Cantoni possono limitare queste disposizioni, in particolare per quanto concerne il numero e la posizione delle superfici di coltivazione e dei punti di vendita.

Art. 20 1

È punito con la detenzione o con la multa: a.

chiunque presenta una domanda con indicazioni false per procurare a sé stesso o ad altri un permesso d'importazione, di transito o di esportazione;

b.

chiunque, senza autorizzazione, all'interno del Paese o all'estero, avvia ad altro luogo di destinazione stupefacenti o sostanze giusta l'articolo 3 capoverso 1 per i quali egli è titolare di un permesso di esportazione svizzero;

c.

chiunque, senza autorizzazione, coltiva, fabbrica, importa, esporta, deposita, usa o pone in commercio le sostanze e i preparati di cui all'articolo 7;

d.

chiunque, in qualità di medico, dentista, veterinario o farmacista usa o fornisce stupefacenti diversamente da quanto previsto negli articoli 11 o 13 e chiunque, in qualità di medico o veterinario, prescrive stupefacenti diversamente da quanto previsto nell'articolo 11.

2 L'autore è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a un anno, se realizza, trafficando per mestiere, una cifra d'affari elevata o un guadagno considerevole. Con la pena detentiva può essere cumulata una multa fino a un milione di franchi.

Art. 21 1 È punito con la detenzione o con la multa fino a 30 000 franchi chiunque, intenzionalmente,

a.

non presenta le notificazioni richieste dagli articoli 11 capoverso 1bis, 16, 17 capoverso 1 e 17a, non allestisce i bollettini di fornitura, i registri di controllo prescritti, vi iscrive false indicazioni o omette di iscrivere le indicazioni a cui è tenuto;

b.

fa uso di bollettini di fornitura o di registri di controllo contenenti indicazioni false o incomplete.

3420

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2 Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con l'arresto o con la multa fino a 10 000 franchi.

Art. 22 È punito con l'arresto o con la multa fino a 10 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, a.

non adempie i suoi obblighi di diligenza quale persona autorizzata al commercio di stupefacenti;

b.

contravviene alle disposizioni relative alla pubblicità e all'informazione per gli stupefacenti;

c.

viola gli obblighi di deposito e di conservazione;

d.

contravviene a una disposizione d'applicazione emanata dal Consiglio federale o dal competente Dipartimento, la cui violazione è stata dichiarata punibile, oppure a una decisione che gli è stata notificata con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo.

Art. 24 cpv. 2 (nuovo) 2

Le autorità competenti mettono al sicuro gli stupefacenti loro affidati in applicazione della presente legge e provvedono a utilizzarli o a distruggerli.

Art. 27 1

Sono fatte salve le disposizioni speciali del Codice penale6 e le disposizioni della legge del 9 ottobre 19927 sulle derrate alimentari.

2

In caso di importazione, esportazione o transito di stupefacenti non autorizzati secondo l'articolo 19, le disposizioni penali della legge del 1° ottobre 19258 sulle dogane e dell'ordinanza del 22 giugno 19949 concernente l'imposta sul valore aggiunto non sono applicabili.

Art. 28 1

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. Sono fatti salvi gli articoli 340bis del Codice penale10, come pure gli articoli 28a e 29d capoverso 3 della presente legge.

2

Gli articoli 6 e 7 (Infrazioni commesse nell'azienda) della legge federale del 22 marzo 197411 sul diritto penale amministrativo si applicano anche in caso di perseguimento penale da parte delle autorità cantonali.

6 7 8 9 10 11

RS 311.0 RS 817.0 RS 631.0 RS 641.201 RS 311.0 RS 313.0

3421

Legge sugli stupefacenti

3 Le sentenze, i decreti penali e le decisioni di non luogo a procedere nei casi di cui all'articolo 19 capoverso 2 devono essere comunicati subito dopo la loro emanazione, in copia integrale, al Ministero pubblico della Confederazione se l'accusa chiede una pena detentiva senza sospensione condizionale.

Art. 28a (nuovo) Le infrazioni di cui agli articoli 20-22 constatate nel settore di esecuzione della Confederazione dalla competente autorità federale sono perseguite e giudicate da quest'ultima. La procedura è retta dalla legge federale del 22 marzo 197412 sul diritto penale amministrativo.

Capitolo 5: Compiti dei Cantoni e della Confederazione Sezione 1: Compiti della Confederazione Art. 29 1

La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge.

2

La Confederazione e i Cantoni collaborano nell'adempimento dei loro compiti in virtù della presente legge e coordinano i loro provvedimenti. Possono coinvolgere altre organizzazioni interessate.

3 Il Consiglio federale nomina una commissione di esperti che lo consiglia sulle questioni relative alla problematica delle dipendenze.

Art. 29a (nuovo) 1 L'Ufficio federale della sanità pubblica provvede alla valutazione scientifica dei provvedimenti presi in virtù della presente legge. Può trasmettere in forma anonima all'Ufficio federale di statistica i dati raccolti secondo l'articolo 3e capoverso 4 per l'analisi e la pubblicazione. Dopo la conclusione di importanti valutazioni, il Dipartimento federale dell'interno riferisce al Consiglio federale sui risultati e gli sottopone una proposta sull'ulteriore procedura da seguire.

2 Gestisce un centro di documentazione, informazione e coordinamento e rende conto conformemente alle convenzioni internazionali.

Art. 29b (nuovo) 1 Nell'ambito della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, l'Ufficio federale di polizia adempie i compiti di un centro nazionale di analisi, di coordinamento e di indagine conformemente alla legge federale del 7 ottobre 199413 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione. Deve collaborare alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti condotta dalle autorità di altri Stati nell'ambito delle prescrizioni esistenti sull'assistenza giudiziaria e della prassi in materia. Raccoglie 12 13

RS 313.0 RS 360

3422

Legge sugli stupefacenti

la documentazione appropriata per prevenire le infrazioni alla presente legge e facilitare il perseguimento dei colpevoli. Per adempiere questi compiti è in contatto con i relativi servizi dell'Amministrazione federale (Ufficio federale della sanità pubblica, Direzione generale delle dogane), con la Direzione generale della Posta Svizzera, con il Servizio per compiti speciali (DATEC), con le autorità cantonali di polizia, con gli uffici centrali degli altri Paesi e con l'Organizzazione internazionale della polizia criminale, Interpol. Gli organi delle dogane e delle guardie di confine notificano all'Ufficio federale di polizia le infrazioni contro la presente legge allo scopo di trasmetterle alle autorità estere e internazionali; informano anche i Cantoni.

2 Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale, le disposizioni della legge federale del 15 giugno 193414 sulla procedura penale si applicano all'assunzione di prove nei procedimenti penali riguardanti gli stupefacenti.

3 È fatta salva la facoltà del procuratore generale della Confederazione di ordinare indagini nei limiti dell'articolo 259 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale. Tale facoltà si estende all'esecuzione di domande estere di assistenza giudiziaria.

Art. 29c (nuovo) 1

Il Consiglio federale designa un laboratorio nazionale di riferimento. Esso è incaricato di compiti di ricerca, informazione e coordinamento in ambito analitico, farmaceutico e farmaco-clinico in materia di stupefacenti e di sostanze di cui agli articoli 2, 3 capoverso 1 e 7 capoverso 3.

2

Il Consiglio federale designa un Osservatorio nazionale dei problemi legati alla dipendenza, che raccoglie, analizza e interpreta i dati statistici disponibili. Esso collabora con i Cantoni e le organizzazioni internazionali.

3

La Confederazione può affidare a terzi determinati compiti di ricerca, informazione e coordinamento nonché di sorveglianza della problematica della dipendenza di cui ai capoversi 1 e 2.

Sezione 2: Compiti dei Cantoni Art. 29d 1 I Cantoni emanano le prescrizioni necessarie per l'esecuzione della legislazione federale e designano le autorità e gli uffici competenti per:

14

a.

assumere i compiti e le competenze nei settori della prevenzione, della terapia e del reinserimento, nonché della riduzione dei danni e dell'aiuto alla sopravvivenza (capitolo 1a), segnatamente per ricevere le notificazioni dei casi esistenti o a rischio di persone con disturbi legati alla dipendenza (art. 3c);

b.

rilasciare i permessi e le autorizzazioni (art. 3e, 4 e 14);

RS 312.0

3423

Legge sugli stupefacenti

c.

ricevere le notificazioni concernenti le forniture e le prescrizioni di stupefacenti per indicazioni diverse da quelle ammesse (art. 11 cpv. 1bis);

d.

effettuare i controlli (art.16-18);

e.

avviare procedimenti penali (art. 28) e ritirare le autorizzazioni per l'esercizio del commercio di stupefacenti (art. 12);

f.

sorvegliare le autorità e gli organi indicati nelle lettere a-d, come anche le istituzioni di trattamento e di assistenza ammesse;

g.

vegliare sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 19f capoversi 2-4.

2

I Cantoni possono riscuotere tasse per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni (art. 3e, 4 e 14), per le disposizioni speciali e per i controlli.

3 I Cantoni comunicano le disposizioni di esecuzione al Dipartimento federale dell'interno.

Art. 29e (nuovo) 1 I Governi cantonali riferiscono regolarmente al Consiglio federale sull'esecuzione della presente legge, in particolare degli articoli 19e e 19f, e sulle loro osservazioni in proposito e mettono a disposizione dell'Osservatorio nazionale dei problemi legati alla dipendenza (art. 29c cpv. 2) i dati necessari.

2 Conformemente alle disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199415 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione, i Cantoni devono notificare tempestivamente all'Ufficio federale di polizia qualsiasi procedimento penale avviato per infrazione alla presente legge. Le relative informazioni sono per principio trasmesse per via elettronica o introdotte direttamente nei sistemi di elaborazione dei dati dell'Ufficio federale di polizia. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Capitolo 6: Disposizioni finali Art. 30 (nuovo) 1

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

2 Fissa l'importo delle tasse che l'Ufficio federale della sanità pubblica riscuote per il rilascio dei permessi d'importazione e di esportazione.

3 Emana disposizioni speciali per l'acquisto, l'uso, il controllo e il deposito di stupefacenti nell'esercito.

4

Nel rilasciare permessi a organizzazioni ai sensi dell'articolo 14a, il Consiglio federale disciplina, caso per caso, le prerogative, le condizioni da adempiere e le modalità di controllo. Se necessario, nel disciplinare il controllo può emanare disposizioni che derogano alla legge.

15

RS 360

3424

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Art. 31-36 Abrogati II Modifica del diritto vigente Il Codice penale16 è modificato come segue:

Somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute

Art. 136 Chiunque somministra a una persona minore di sedici anni, o le mette a disposizione per il consumo, bevande alcoliche o altre sostanze in quantità pericolose per la salute, è punito con la detenzione o con la multa.

III Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2628

16

RS 311.0

3425