Allegato 1

Decreto federale Disegno concernente l'Accordo di riassicurazione in materia di garanzia dei rischi delle esportazioni fra la Svizzera e la Germania del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale, visto il messaggio allegato al rapporto del 10 gennaio 20011 sulla politica economica esterna 2000, decreta:

Art. 1 1 L'Accordo di riassicurazione reciproca tra l'Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni, Zurigo, che agisce per il Segretariato di Stato dell'economia, il quale a sua volta agisce per la Confederazione Svizzera, e la societā anonima di assicurazione crediti HERMES, Amburgo, che agisce per conto della Repubblica federale di Germania, č approvato (allegato 2).

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Il Consiglio federale č autorizzato a firmarlo.

Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum.

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FF 2001 923 2000-2796