Codice civile svizzero

Disegno

(Gestione elettronica dei registri dello stato civile) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 20011, decreta: I Il Codice civile2 è modificato come segue: Art. 39 cpv. 1 1

Per la documentazione dello stato civile si tengono appositi registri elettronici.

II. Obbligo di notificazione

Art. 40 marginale e cpv. 3 3

Abrogato

Art. 43a (nuovo) V. Protezione e divulgazione dei dati

1

Il Consiglio federale provvede, nell'ambito della documentazione dello stato civile, alla tutela della personalità e dei diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di elaborazione.

2

Disciplina la divulgazione di dati a privati che possono dimostrare un interesse diretto e degno di protezione.

3

Designa le autorità estranee allo stato civile cui sono divulgati, regolarmente o su richiesta, i dati necessari all'adempimento dei loro compiti legali. È fatta salva la divulgazione di dati in virtù di prescrizioni previste da leggi cantonali.

4

Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell'identità di una persona:

1 2 3 4

1.

le autorità di rilascio ai sensi della legge federale del ...3 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri;

2.

il servizio federale competente per la gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 351bis del Codice penale4 e i servizi di filtraggio dei corpi di polizia cantonali e comunali collegati a tale sistema;

FF 2001 1417 RS 210 RS ...; RU ... (FF 2000 4135) RS 311.0

2000-2370

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Gestione elettronica dei registri dello stato civile

3.

il servizio federale competente per la gestione del casellario giudiziale informatizzato di cui all'articolo 359 del Codice penale;

4.

il servizio federale competente per la ricerca di persone scomparse5.

Art. 45 cpv. 3 3

La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali.

Art. 45a (nuovo) Ia. Banca dati centrale

1

La Confederazione gestisce per i Cantoni una banca dati centrale.

2

La banca dati è finanziata dai Cantoni.

3

Previa consultazione dei Cantoni, il Consiglio federale disciplina: 1.

la procedura di collaborazione;

2.

i diritti di accesso delle autorità dello stato civile;

3.

le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati;

4.

l'archiviazione;

5.

la ripartizione delle spese.

Art. 48 cpv. 5 (nuovo) 5

Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica:

5

1.

alla notificazione di fatti dello stato civile;

2.

al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile;

3.

alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.

Attualmente l'Ufficio federale di polizia.

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Gestione elettronica dei registri dello stato civile

Titolo finale Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile Art. 6a IIa. Banca dati centrale dello stato civile

1

Il Consiglio federale disciplina il passaggio alla gestione elettronica dei registri.

2 La Confederazione si assume la metà delle spese dell'investimento iniziale, ma al massimo 2,5 milioni di franchi.

Art. 6b (nuovo)6 Previgente art. 6a II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2620

6

Originario art. 7.

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