Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio

Allegato 3 Disegno

(LOTC) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 20011, decreta: I La legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al commercio è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 31bis capoversi 1 e 2 e 64 della Costituzione federale3; in applicazione dell'Accordo del 21 giugno 20014 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e del suo allegato H; in applicazione dell'Accordo del 22 luglio 19725 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea; in applicazione dell'Accordo OMC del 15 aprile 19946 sugli ostacoli tecnici agli scambi; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 19957, decreta: Art. 6

Informazione e consultazione a livello internazionale

Nell'ambito di accordi internazionali sono: a.

presentati progetti di prescrizioni tecniche e di prescrizioni concernenti i servizi per informazione e consultazione;

b.

comunicati i testi adottati delle prescrizioni di cui alla lettera a.

Art. 14 cpv. 2 e 3 1 2 3 4 5 6 7

FF 2001 4435 RS 946.51 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 54, 95 e 101 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

RS 0.632.31; RU ... (FF 2001 4499) RS 0.632.401 RS 0.632. Allegato 1A.6 FF 1995 II 393

2001-1605

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Ostacoli tecnici al commercio. LF

2 Il Consiglio federale può parimenti concludere accordi internazionali riguardanti l'informazione e la consultazione relative all'elaborazione, l'adozione, la modificazione e l'applicazione delle prescrizioni o di norme concernenti i servizi.

3 Il capoverso 1 lettera f e il capoverso 2 si applicano anche alle prescrizioni dei Cantoni.

Art. 15 cpv. 2 2 Può delegare a organismi privati compiti riguardanti l'informazione e la consultazione relative all'elaborazione, all'adozione e alla modificazione di prescrizioni o di norme tecniche, nonché di prescrizioni o di norme concernenti i servizi e prevedere un'indennità corrispondente.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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