Concessione rilasciata alla Società svizzera di radiotelevisione (Concessione SSR) Modifica del 17 gennaio 2001
Il Consiglio federale svizzero decreta: I La concessione SSR del 18 novembre 1992 1 è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1 bis 1bis
La SSR può diffondere per ogni regione linguistica un programma composto da trasmissioni e contributi informativi che sono stati in precedenza diffusi nei suoi programmi giusta l'articolo 2 capoverso 1 lettere b e c. Sono escluse la pubblicità e la sponsorizzazione.
Art. 5 cpv. 1 primo periodo bis
1
In virtù dell'articolo 2 capoverso 1 lettera c e capoverso 1 , la SSR è autorizzata a realizzare e a offrire programmi televisivi in collaborazione con altri concessionari.
...
Art. 16a cpv. 1 1
La SSR può diffondere via satellite i programmi previsti all'articolo 2 capoverso 1 lettere a - c e capoverso 1bis.
Art. 16c
Diffusione via cavo
1
La SSR può diffondere via cavo i programmi previsti all'articolo 2 capoverso 1 bis.
2
Il Dipartimento approva le zone di copertura nell'allegato alla concessione.
Art. 19 cpv. 3 e 3 bis Abrogati
1
FF 1992 VI 466, 1996 V 890, 1999 2397 8095
2001-0090
1129
Concessione SSR
II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2001.
17 gennaio 2001
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2633
1130