Legge federale sul servizio civile sostitutivo

Disegno

(Legge sul servizio civile, LSC) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 20011, decreta: I La legge federale del 6 ottobre 19952 sul servizio civile è modificata come segue: Ingresso visto l'articolo 18 capoverso 1 della Costituzione federale3, ...

Art. 1 cpv. 2 e 3 (nuovi) 2

Il conflitto di coscienza di cui al capoverso 1 si delinea quando la persona in questione invoca un'esigenza morale che provoca, dal suo punto di vista, un conflitto insolubile fra la propria coscienza e l'obbligo di prestare servizio militare.

3

Tale esigenza morale è conforme al senso morale della persona in questione.

Art. 2 cpv. 1 1

Il servizio civile trova impiego nei settori in cui le risorse per adempiere importanti compiti della comunità mancano o sono insufficienti.

Art. 3a (nuovo) 1

1 2 3

Obiettivi

Il servizio civile fornisce contributi per: a.

rafforzare la coesione sociale ­ in particolare migliorando la situazione delle persone bisognose di assistenza, di aiuto e di cure ­, costituire strutture volte al consolidamento della pace e arginare il potenziale di violenza;

b.

salvaguardare e mantenere le basi naturali della vita e promuovere lo sviluppo sostenibile;

c.

conservare il patrimonio culturale.

FF 2001 5451 RS 824.0 Questa disposizione corrisponde all'articolo 59 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

2001-0380

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Legge sul servizio civile

2

Esso fornisce il proprio contributo nell'ambito della cooperazione nazionale per la sicurezza.

Art. 4 cpv. 1 frase introduttiva e lett. c, h nonché cpv. 2-4 1 Il servizio civile attua gli obiettivi di cui all'articolo 3a nei seguenti ambiti d'attività:

c.

conservazione dei beni culturali;

h.

aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza.

2

Sono permessi impieghi nell'agricoltura e nella silvicoltura anche se i presupposti di cui all'articolo 3 non sono soddisfatti, sempre che siano assolti in aziende agricole che svolgono progetti intesi a migliorare le condizioni di produzione o le condizioni di vita e che necessitano a tal fine manodopera poco onerosa.

3 Sono permessi impieghi nel quadro dell'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza anche se i presupposti di cui all'articolo 3 non sono soddisfatti.

4 Secondo le necessità, il servizio civile organizza programmi prioritari nei suoi ambiti d'attività, verificandone in modo regolare l'efficacia. Il Consiglio federale può affidargli mandati a tal fine.

Art. 4a (nuovo)

Impieghi esclusi

Non sono permessi impieghi: a.

presso un ente in cui la persona che deve prestare servizio civile svolge o ha svolto un'attività lucrativa nell'anno precedente, a prescindere dal servizio civile, o ha partecipato a una formazione o a un perfezionamento professionale oppure con il quale mantiene un'altra relazione particolarmente stretta, segnatamente attraverso una collaborazione a titolo volontario prolungata o intensa o svolta in posizione dirigenziale;

b.

esclusivamente a favore dei congiunti della persona che deve prestare servizio civile;

c.

che hanno lo scopo di influire sul processo di formazione delle opinioni politiche o di diffondere o approfondire correnti di pensiero religiose o ideologiche;

d.

che servono in primo luogo scopi privati della persona che deve prestare servizio civile, in particolare per la sua formazione o il suo perfezionamento professionale.

Art. 7 cpv. 1 e 2 1 Le persone che devono prestare servizio civile possono essere assegnate a impieghi all'estero, se vi consentono e se la loro personalità, le loro capacità professionali o la loro esperienza specifica vi si prestano.

2 Esse possono essere assegnate, senza il loro consenso, a impieghi nel quadro dell'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza nelle regioni frontaliere.

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Legge sul servizio civile

Art. 7a (nuovo)

Impieghi per l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza e nel quadro di programmi prioritari

1 Trattandosi di impieghi per l'aiuto in caso di catastrofe o di situazioni d'emergenza o nel quadro di programmi prioritari, l'organo d'esecuzione può assumere i diritti e gli obblighi di un istituto d'impiego.

2 L'organo d'esecuzione coordina gli impieghi con gli organi di condotta interessati e le istanze specializzate competenti.

3 Esso può assumere interamente o in parte, nell'ambito dei crediti stanziati, i costi supplementari non coperti dovuti a tali impieghi. Il Consiglio federale disciplina le condizioni di assunzione dei costi.

Art. 8

Durata del servizio civile ordinario

1

Il servizio civile dura 1,3 volte la durata complessiva dei servizi d'istruzione previsti dalla legislazione militare che non sono ancora stati prestati. Il fattore è di 1,1 per le persone che devono prestare servizio civile e che in precedenza sono state ufficiali o sottoufficiali. Per casi particolari, quali ad esempio ufficiali specialisti e quadri che non hanno ancora prestato servizio pratico, il Consiglio federale disciplina la durata del servizio civile.

2

Le persone che devono prestare servizio civile e sono assegnate a impieghi all'estero possono impegnarsi oltre la durata del servizio civile ordinario. Tuttavia, la durata complessiva di cui al capoverso 1 può essere superata al massimo della metà.

Art. 9

Contenuto dell'obbligo di prestare servizio civile

L'obbligo di prestare servizio civile vincola a: a.

partecipare a un corso d'introduzione predisposto dall'organo d'esecuzione (art. 19 e 36 cpv. 1);

b.

partecipare alla formazione richiesta per gli impieghi previsti (art. 36 cpv. 2-5);

c.

presentarsi nei potenziali istituti d'impiego, se questi lo esigono (art. 19);

d.

prestare un servizio civile ordinario sino a raggiungere la durata complessiva di cui all'articolo 8;

e.

prestare un servizio civile straordinario anche oltre la durata complessiva di cui all'articolo 8.

Art. 11 cpv. 2, 2bis (nuovo) e 4 2 Il licenziamento dal servizio civile è retto per analogia dalle disposizioni sulla durata dell'obbligo di prestare servizio militare (art. 13 della legge militare del 3 febbraio 19954).

4

RS 510.10

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Legge sul servizio civile

2bis

In caso di bisogno, in particolare in relazione con impieghi all'estero, le persone che devono prestare servizio civile possono essere licenziate, con il loro consenso, al più tardi dodici anni dopo aver raggiunto il limite d'età ordinario.

4

Abrogato

Art. 14

Servizio civile straordinario

1

Il Consiglio federale può ordinare di prestare servizio civile straordinario per far fronte alle conseguenze di situazioni particolari e straordinarie. I Cantoni bisognosi di sostegno possono presentare una richiesta in tal senso agli uffici federali competenti.

2

Gli articoli 4a lettere a e b, 6 capoverso 1, 19 e 28 capoverso 2 non sono applicabili.

3

Per il servizio civile straordinario sono applicabili le seguenti disposizioni: a.

l'organo d'esecuzione può convocare immediatamente le persone ammesse recentemente al servizio civile;

b.

i ricorsi contro il trasferimento a un servizio civile straordinario non hanno effetto sospensivo;

c.

gli istituti d'impiego ottengono un riconoscimento provvisorio dall'organo d'esecuzione. Gli articoli 41-43 non sono applicabili;

d.

le disposizioni della legislazione militare sulla responsabilità civile sono applicabili per analogia.

4 Il Consiglio federale disciplina le conseguenze finanziarie del servizio civile straordinario. Può, in merito, derogare agli articoli 7a capoverso 3, 29, 37 capoverso 2, 46 capoversi 1 e 2 nonché 47.

5

L'organo d'esecuzione può: a.

stabilire la durata del servizio civile straordinario della persona interessata;

b.

decidere licenziamenti dal servizio civile oltre il termine previsto nell'articolo 11;

c.

ordinare un servizio di picchetto;

d.

prescrivere la partecipazione a corsi di formazione;

e.

assumere i diritti e gli obblighi di un istituto d'impiego.

6

Gli istituti d'impiego possono delegare temporaneamente a terzi che essi sostengono il loro diritto d'impartire istruzioni conformemente all'articolo 49.

7 Gli impieghi straordinari di chi presta servizio civile sono computati in modo analogo a quanto avviene per chi presta servizio militare.

Art. 15a (nuovo) Informazione 1

L'organo d'esecuzione informa il pubblico e le persone interessate sul servizio civile.

2

Le autorità competenti informano i reclutandi sul servizio civile, in particolare durante le giornate d'orientamento.

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Legge sul servizio civile

Art. 16

Presentazione della domanda

1

I reclutandi possono presentare una domanda d'ammissione al servizio civile dopo aver partecipato alla giornata d'orientamento delle competenti autorità militari.

2 Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono presentare una domanda in qualsiasi momento.

Art. 16a (nuovo) Forma e contenuto della domanda 1 Il richiedente presenta la propria domanda scritta all'organo d'esecuzione. Il Consiglio federale disciplina la procedura per la presentazione della domanda per via elettronica.

2

La domanda contiene: a.

un'esposizione del conflitto di coscienza invocato (art. 1 cpv. 2 e 3);

b.

un curriculum vitae che indichi come è sorto il conflitto di coscienza invocato e il modo in cui finora si è manifestato;

c.

il libretto di servizio.

Art. 17 cpv. 1 e 1bis (nuovo) 1

Il richiedente che ha presentato la propria domanda al più tardi tre mesi prima del prossimo servizio militare non è tenuto a entrare in servizio fintanto che sulla sua domanda sia stata presa una decisione passata in giudicato. Le domande presentate più tardi o durante un servizio militare non prosciolgono dall'obbligo di prestare servizio militare fino al momento dell'ammissione.

1bis La presentazione di una domanda d'ammissione al servizio civile non proscioglie il reclutando dall'obbligo di partecipare al reclutamento.

Art. 18

Commissione d'ammissione

1

Una commissione d'ammissione decide in merito all'ammissione al servizio civile e al numero di giorni di servizio da prestare.

2 Il Consiglio federale disciplina la composizione, l'elezione dei membri, l'organizzazione e la procedura della commissione.

3

Il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) può consigliare la commissione in merito ai compiti che essa è tenuta ad adempiere.

4 L'organo d'esecuzione assiste la commissione nell'adempimento del suo compito.

Il Consiglio federale disciplina la collaborazione.

5 Fino al momento dell'audizione le decisioni di ordine procedurale sono prese dall'organo d'esecuzione; in seguito dalla commissione d'ammissione.

Art. 18a (nuovo) Audizione 1 La commissione d'ammissione sente personalmente il richiedente in relazione alla credibilità del suo conflitto di coscienza.

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2 Può rinunciare all'audizione personale se il richiedente motiva la sua domanda d'ammissione con l'appartenenza a una comunità religiosa la cui fede non è compatibile con il servizio militare e se la sua domanda scritta permette di constatare che le condizioni d'ammissione al servizio civile sono chiaramente soddisfatte. Il Consiglio federale può dispensare dall'audizione altre categorie di richiedenti.

Art. 18b (nuovo) Valutazione dell'esposizione del conflitto di coscienza Per valutare la credibilità del conflitto di coscienza, la commissione d'ammissione ne valuta l'esposizione esaminando: a.

se il richiedente è in grado di spiegare il contenuto e la portata dell'esigenza morale che intende far valere e per quali motivi tale esigenza morale assume ai suoi occhi un carattere vincolante;

b.

quali eventi e quali influenze hanno fatto sorgere e sviluppare il conflitto di coscienza invocato;

c.

se e in caso affermativo come il richiedente concretizza questa esigenza morale in altri ambiti della sua vita;

d.

come il conflitto di coscienza invocato influisce sulle condizioni generali e sul modo di vivere del richiedente, e

e.

se l'esposizione del conflitto di coscienza del richiedente è priva di contraddizioni significative, plausibile e complessivamente convincente.

Art. 18c (nuovo)

Notificazione della decisione d'ammissione

La commissione d'ammissione notifica la propria decisione al richiedente, al Dipartimento, al servizio competente del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e all'organo d'esecuzione.

Art. 18d (nuovo) Procedura d'ammissione 1

La procedura è gratuita.

2

L'organo d'esecuzione assume le spese di viaggio comprovate del richiedente per il tragitto diretto, con mezzi pubblici, in Svizzera, dal proprio luogo di domicilio, di lavoro o di studio al luogo dell'audizione, se l'audizione non si svolge nel quadro del reclutamento.

3 Se il richiedente, senza fornire una spiegazione convincente, non si presenta all'audizione o non giunge entro i termini richiesti, l'organo d'esecuzione può imporgli il pagamento totale o parziale dei costi risultanti.

4 Per il resto, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa.

5

RS 172.021

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Legge sul servizio civile

Art. 19

Preparazione degli impieghi

L'organo d'esecuzione informa la persona che deve prestare servizio civile circa questo servizio e può convocarla a colloqui personali con rappresentanti degli istituti d'impiego.

Art. 20

Frazionamento del servizio civile

Il servizio civile è prestato in uno o più periodi d'impiego. Il Consiglio federale disciplina la durata minima e la successione dei periodi d'impiego.

Art. 22 cpv. 2-4 (nuovi) 2 Notifica la convocazione alla persona che deve prestare servizio civile e all'istituto d'impiego al più tardi tre mesi prima dell'inizio del periodo d'impiego.

3

Il Consiglio federale disciplina i casi in cui sono applicabili termini di convocazione più brevi.

4

Le persone che devono prestare servizio civile possono partecipare, su base volontaria, a servizi di picchetto che comportano termini di convocazione più brevi.

Art. 28 cpv. 4 lett. b 4

Sono escluse: b.

la concessione di un periodo di riposo supplementare per il lavoro a turni, di notte e nel fine settimana.

Art. 29 cpv. 3 3

La Confederazione assume i costi di cui al capoverso 1 connessi a corsi d'introduzione e di formazione conformemente all'articolo 36 capoversi 1 e 3-5.

Art. 32 cpv. 2 2 In occasione dei corsi d'introduzione e di formazione e durante prestazioni del servizio civile ordinario possono essere effettuate inchieste a scopo scientifico.

Titolo prima dell'art. 36

Sezione 4: Introduzione e formazione Art. 36

Principio

1

Le persone che devono prestare servizio civile seguono un corso d'introduzione predisposto dall'organo d'esecuzione.

2 L'istituto d'impiego fornisce a chi presta servizio civile un'introduzione alla sua attività.

3 Chi, nell'ambito dell'impiego, è tenuto a dispensare cure, deve seguire un corso di formazione. Il Dipartimento stabilisce le esigenze minime che il corso deve adem-

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Legge sul servizio civile

piere. Il Consiglio federale disciplina le deroghe alla partecipazione al corso di formazione.

4

L'organo d'esecuzione può organizzare corsi di formazione supplementari specifici in funzione dell'impiego.

5

Il Consiglio federale può prescrivere la partecipazione a corsi di formazione supplementari.

Art. 37 cpv. 1

1

La Confederazione assume i costi dei corsi di cui all'articolo 36 capoversi 1 e 3-5.

Art. 40 Chi presta servizio civile è assicurato conformemente alla legge federale del 19 giugno 19926 sull'assicurazione militare; per danni alle persone la responsabilità della Confederazione è disciplinata esclusivamente da tale legge.

Art. 41 cpv. 1 secondo periodo 1 ... Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti il contenuto della domanda, i documenti da allegare e la procedura di presentazione delle domande per via elettronica.

Art. 42 cpv. 1, 1bis e 1ter (nuovi) 1

L'organo d'esecuzione decide in merito al riconoscimento di un istituto d'impiego.

1bis

1ter

L'organo d'esecuzione respinge la domanda se:

a.

l'istituto richiedente non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 2-6;

b.

l'istituto richiedente o l'attività prevista non corrispondono agli scopi del servizio civile.

Può respingere la domanda se: a.

in un ambito d'attività il numero di impieghi possibili è significativamente maggiore della domanda di tali impieghi;

b.

l'istituto richiedente non offre impieghi in un ambito d'attività appartenente a un programma prioritario.

Art. 43

Riconoscimento

1

L'organo d'esecuzione può sottoporre la domanda all'esame di servizi pubblici svizzeri qualificati e, all'occorrenza, di altre istituzioni specializzate.

2

La procedura è gratuita. Per il resto, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa.

6 7

RS 833.1 RS 172.021

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3

L'organo d'esecuzione può sottoporre per parere questioni fondamentali relative al riconoscimento e all'esecuzione alle organizzazioni centrali dell'economia e alle istituzioni di cui al capoverso 1.

Art. 58 cpv. 3 3 Contro questa decisione è ammissibile il ricorso presso la Commissione di ricorso in materia di responsabilità dello Stato e, in ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale.

Art. 62 cpv. 2 secondo periodo 2 ... L'organo d'esecuzione sente senza indugio gli interessati e prende le misure necessarie.

Art. 64 cpv. 1bis (nuovo) 1bis

Il Dipartimento è parimenti legittimato a ricorrere contro le decisioni d'ammissione di cui all'articolo 18c.

Art. 65

Procedura dinanzi alla Commissione di ricorso

1

La procedura dinanzi alla Commissione di ricorso è gratuita, purché non si tratti di un ricorso temerario. Non vengono versate ripetibili.

2

I ricorsi contro le convocazioni o le decisioni di trasferimento della persona che deve prestare servizio civile per l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza (art. 7a e 23) non hanno effetto sospensivo.

3

L'organo d'esecuzione può togliere l'effetto sospensivo ai ricorsi contro convocazioni per impieghi nel quadro di programmi prioritari.

4 Per il resto, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa.

Art. 66 lett. a Il termine per interporre ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale è di: a.

10 giorni per ricorsi contro misure disciplinari, convocazioni e decisioni d'interruzione o di proroga di impieghi;

Art. 71 cpv. 2 2 L'organo d'esecuzione istruisce la procedura entro 30 giorni e la conclude con decisione formale.

8

RS 172.021

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Art. 80 cpv. 2 lett. a e b 2

Possono essere collegati direttamente (on-line) al sistema d'informazione: a.

i competenti servizi del DDPS, per la trasmissione di dati relativi alla trattazione delle domande e al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare;

b.

abrogata

Art. 80a cpv. 1bis, 2bis (nuovi) e 5 lett. a 1bis

Per adempiere i propri compiti la commissione d'ammissione elabora gli atti di cui al capoverso 1 lettere a, e ed f. Gli atti relativi alla procedura d'ammissione sono amministrati dall'organo d'esecuzione.

2bis La commissione d'ammissione può elaborare dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 80 capoverso 1bis lettere a e b.

5 L'organo d'esecuzione trasmette all'Archivio federale gli atti della procedura d'ammissione concernenti:

a.

persone che devono prestare servizio civile dopo il loro licenziamento dall'obbligo di prestare servizio civile o la loro esclusione dal servizio civile;

Titolo prima dell'art. 81

Sezione 2: Disposizioni transitorie della modifica del ...

Art. 81

Adeguamento della durata del servizio civile ordinario

1

L'organo d'esecuzione riduce il numero dei giorni di servizio civile che non sono ancora stati prestati il giorno dell'entrata in vigore delle modifiche della presente legge come segue:

2

a.

dapprima moltiplicando per 1,5 il numero di giorni di servizio militare che sarà sottratto secondo la legislazione militare riveduta; e

b.

in seguito detraendone il 13,33 per cento.

Se i numeri ottenuti non sono interi, si arrotonda al numero intero superiore.

Art. 82

Liberazione dal servizio civile

1

Chi, al momento dell'entrata in vigore della modifica della presente legge, ha raggiunto il limite d'età di cui all'articolo 13 modificato della legge militare del ...9 è liberato dal servizio civile.

2 Le persone tenute a prestare servizio civile che nel servizio militare avrebbero occupato un grado della truppa sono liberate senza tener conto se hanno prestato per intero il loro servizio civile ordinario.

9

FF .....

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Legge sul servizio civile

Art. 83

Persone condannate a una prestazione di lavoro

1

L'articolo 81 non è applicabile alle persone che sono state condannate a una prestazione di lavoro dopo il 1° ottobre 1996.

2

Le prestazioni di lavoro di pubblico interesse pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge per obiezione di coscienza vengono eseguite come servizio civile secondo le disposizioni della presente legge.

3

Il Consiglio federale disciplina la procedura da adottare se la persona interessata ha già superato il limite d'età di cui all'articolo 11 capoverso 2 o non è stata esclusa dall'esercito.

Art. 83a

Estinzione del riconoscimento quale istituto d'impiego

I riconoscimenti quali istituti d'impiego in ambito di ricerca si estinguono all'entrata in vigore della presente legge.

II I seguenti atti sono modificati come segue: 1. Codice penale svizzero10 (CP) Art. 360bis cpv. 2 lett. j 2 Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le condanne (art. 360 cpv. 2):

j.

organo d'esecuzione del servizio civile.

2. Legge federale del 12 giugno 1959 11 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 8 cpv. 1bis 1bis

Si considera che il servizio civile non è prestato quando la persona che deve prestarlo:

10 11

a.

nell'anno civile che segue quello in cui la domanda d'ammissione è stata accettata, non presta un periodo di servizio di almeno 26 giorni computabili;

b.

in caso di frazionamento del servizio civile, non presta ogni anno un periodo di servizio di almeno 26 giorni computabili e non ha ancora raggiunto la durata totale dei giorni da prestare.

RS 311.0 RS 661

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Legge sul servizio civile

Art. 15 cpv. 2 2

L'obbligato al servizio civile che nel corso dell'anno di soggezione ha prestato meno di 26 giorni, ma almeno tre giorni computabili di servizio, deve la metà della tassa.

Art. 19 cpv. 2 2

La riduzione è di un decimo per 50-99 giorni di servizio militare (65-129 giorni di servizio civile) e di un altro decimo per ogni 50 giorni di servizio militare (65 giorni di servizio civile) in più o per una frazione degli stessi.

III 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2992

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