Termine di referendum: 24 gennaio 2002
Codice civile svizzero (Gestione elettronica dei registri dello stato civile) Modifica del 5 ottobre 2001
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 20011, decreta: I Il Codice civile2 è modificato come segue: Ingresso visto l'articolo 64 della Costituzione federale3; Art. 39 cpv. 1 1
Per la documentazione dello stato civile si tengono appositi registri elettronici.
II. Obbligo di notificazione
Art. 40 marginale e cpv. 3 3
Abrogato
Art. 43a V. Protezione e divulgazione dei dati
1
Il Consiglio federale provvede, nell'ambito della documentazione dello stato civile, alla tutela della personalità e dei diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di elaborazione.
2
Disciplina la divulgazione di dati a privati che possono dimostrare un interesse diretto degno di protezione.
3
Designa le autorità estranee allo stato civile cui sono divulgati, regolarmente o su richiesta, i dati necessari all'adempimento dei loro compiti legali. È fatta salva la divulgazione di dati in virtù di prescrizioni previste da una legge cantonale.
4
Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell'identità di una persona: 1 2 3
FF 2001 1417 RS 210 Questa disposizione corrisponde all'articolo 122 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
2000-2370
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Gestione elettronica dei registri dello stato civile
1.
le autorità di rilascio ai sensi della legge federale del 22 giugno 20014 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri;
2.
il servizio federale competente per la gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 351bis del Codice penale5 e i servizi di filtraggio dei corpi di polizia cantonali e comunali collegati a tale sistema;
3.
il servizio federale competente per la gestione del casellario giudiziale informatizzato di cui all'articolo 359 del Codice penale;
4.
il servizio federale competente per la ricerca di persone scomparse6.
Art. 45 cpv. 3 3
La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali.
Art. 45a Ia. Banca dati centrale
1
La Confederazione gestisce per i Cantoni una banca dati centrale.
2
La banca dati è finanziata dai Cantoni. I costi sono ripartiti in base al numero di abitanti 3
Nei limiti della legge e con la partecipazione dei Cantoni, il Consiglio federale disciplina: 1.
la procedura di collaborazione;
2.
i diritti di accesso delle autorità dello stato civile;
3.
le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati;
4.
l'archiviazione.
Art. 48 cpv. 5 5
Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica:
4 5 6
1.
alla notificazione di fatti dello stato civile;
2.
al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile;
3.
alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.
RS ...; RU ... (FF 2001 2605) RS 311.0 Attualmente l'Ufficio federale di polizia.
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Gestione elettronica dei registri dello stato civile
Titolo finale
Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile Art. 6a IIa. Banca dati centrale dello stato civile
1
Il Consiglio federale disciplina il passaggio alla gestione elettronica dei registri.
2 La Confederazione si assume le spese d'investimento fino a 5 milioni di franchi.
Art. 6b Previgente art. 6a II 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2001
Consiglio nazionale, 5 ottobre 2001
La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Christoph Lanz
Il presidente: Peter Hess Il segretario: Ueli Anliker
Data di pubblicazione: 16 ottobre 20017 Termine di referendum: 24 gennaio 2002 2620
7
FF 2001 5159
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