Termine di referendum: 24 gennaio 2002

Codice civile svizzero (Gestione elettronica dei registri dello stato civile) Modifica del 5 ottobre 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 20011, decreta: I Il Codice civile2 è modificato come segue: Ingresso visto l'articolo 64 della Costituzione federale3; Art. 39 cpv. 1 1

Per la documentazione dello stato civile si tengono appositi registri elettronici.

II. Obbligo di notificazione

Art. 40 marginale e cpv. 3 3

Abrogato

Art. 43a V. Protezione e divulgazione dei dati

1

Il Consiglio federale provvede, nell'ambito della documentazione dello stato civile, alla tutela della personalità e dei diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di elaborazione.

2

Disciplina la divulgazione di dati a privati che possono dimostrare un interesse diretto degno di protezione.

3

Designa le autorità estranee allo stato civile cui sono divulgati, regolarmente o su richiesta, i dati necessari all'adempimento dei loro compiti legali. È fatta salva la divulgazione di dati in virtù di prescrizioni previste da una legge cantonale.

4

Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell'identità di una persona: 1 2 3

FF 2001 1417 RS 210 Questa disposizione corrisponde all'articolo 122 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

2000-2370

5159

Gestione elettronica dei registri dello stato civile

1.

le autorità di rilascio ai sensi della legge federale del 22 giugno 20014 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri;

2.

il servizio federale competente per la gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 351bis del Codice penale5 e i servizi di filtraggio dei corpi di polizia cantonali e comunali collegati a tale sistema;

3.

il servizio federale competente per la gestione del casellario giudiziale informatizzato di cui all'articolo 359 del Codice penale;

4.

il servizio federale competente per la ricerca di persone scomparse6.

Art. 45 cpv. 3 3

La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali.

Art. 45a Ia. Banca dati centrale

1

La Confederazione gestisce per i Cantoni una banca dati centrale.

2

La banca dati è finanziata dai Cantoni. I costi sono ripartiti in base al numero di abitanti 3

Nei limiti della legge e con la partecipazione dei Cantoni, il Consiglio federale disciplina: 1.

la procedura di collaborazione;

2.

i diritti di accesso delle autorità dello stato civile;

3.

le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati;

4.

l'archiviazione.

Art. 48 cpv. 5 5

Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica:

4 5 6

1.

alla notificazione di fatti dello stato civile;

2.

al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile;

3.

alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.

RS ...; RU ... (FF 2001 2605) RS 311.0 Attualmente l'Ufficio federale di polizia.

5160

Gestione elettronica dei registri dello stato civile

Titolo finale

Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile Art. 6a IIa. Banca dati centrale dello stato civile

1

Il Consiglio federale disciplina il passaggio alla gestione elettronica dei registri.

2 La Confederazione si assume le spese d'investimento fino a 5 milioni di franchi.

Art. 6b Previgente art. 6a II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2001

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2001

La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Peter Hess Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 16 ottobre 20017 Termine di referendum: 24 gennaio 2002 2620

7

FF 2001 5159

5161