Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i mestieri svizzeri nei rami del riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori Modifica del 26 febbraio 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per i mestieri svizzeri nei rami del riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori, allegato al decreto del Consiglio federale del 16 maggio 20001, sono dichiarate d'obbligatorietà generale 2: Appendice 8 Art. 1

Compensazione del rincaro

Art. 2

Salari minimi

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1o gennaio 2001, un aumento del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 1 dell'appendice 8 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2001 e ha effetto sino al 30 giugno 2004.

26 febbraio 2001

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 2000 2724 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere richiesti all'EDMZ, 3003 Berna.

2001-0263

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