Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto

Disegno

(Legge sull'IVA, LIVA) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 130 della Costituzione federale1; visto il rapporto del 26 marzo 20012 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 5 giugno 20013, decreta: I La legge federale del 2 settembre 19994 concernente l'imposta sul valore aggiunto è modificata come segue: Art. 18 n. 11 Sono esclusi dall'imposta: 11. le seguenti operazioni nell'ambito dell'educazione e della formazione, escluse le prestazioni di vitto e alloggio in relazione a queste operazioni: a. le operazioni nell'ambito dell'educazione dell'infanzia e della gioventù, dell'insegnamento, della formazione, del perfezionamento e della riqualificazione professionale, compreso l'insegnamento impartito da insegnanti privati e scuole private, b. le operazioni nell'ambito di corsi, conferenze e altre manifestazioni di natura scientifica o istruttiva; l'attività di conferenziere non sottostà all'imposta, indipendentemente dal fatto che l'onorario sia versato al conferenziere o al suo datore di lavoro, c. le operazioni connesse con esami nell'ambito della formazione, d. le operazioni in favore di un'istituzione le cui operazioni sono escluse dall'imposta in virtù delle lettere a-c, sempreché siano fornite da un membro dell'istituzione, e. le prestazioni di servizi di natura organizzativa in favore dei servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che realizzano, gratuitamente o a pagamento, operazioni escluse dall'imposta in virtù delle lettere a-c;

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RS 101 FF 2001 2827 FF 2001 ...

RS 641.20

2001-0994

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Legge sull'IVA

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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