ad 98.418 Iniziativa parlamentare Gysin Remo Approvazione da parte del Parlamento degli aumenti di capitale del FMI Rapporto del 15 maggio 2000 della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale Parere del Consiglio federale del 4 dicembre 2000

Onorevoli presidenti e consiglieri, Conformemente all'articolo 21quater capoverso 4 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC; RS 171.11), vi sottoponiamo il nostro parere in merito al rapporto del 15 maggio 2000 della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

4 dicembre 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Parere 1

Situazione iniziale

Il 17 giugno 1998 il consigliere nazionale Remo Gysin ha depositato un'iniziativa parlamentare in forma generica nella quale chiedeva di prevedere nella legge federale concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods che gli aumenti di capitale del Fondo monetario internazionale (FMI) debbano essere approvati dal Parlamento. Nella sua seduta del 23 novembre 1998, la Commissione della politica estera del Consiglio nazionale ha esaminato l'iniziativa, proponendo al suo Consiglio, con 13 voti contro 6, di darle seguito. Il Consiglio nazionale ha seguito la proposta della sua Commissione e il 13 giugno 1999, con 13 voti contro 6, ha parimenti deciso di dare seguito all'iniziativa. Nel contempo, ha incaricato la Commissione di elaborare un rapporto. Nella sua seduta del 15 maggio 2000, la Commissione ha approvato il rapporto e, con 15 voti contro 2, ha deciso di proporre al suo Consiglio di accettare le modifiche di legge proposte.

Pure il 17 giugno 1998, l'onorevole Remo Gysin, con un'interrogazione ordinaria urgente (98.1089), ha chiesto al nostro Collegio per quali motivi non avesse ritenuto utile informare previamente l'Assemblea federale circa la partecipazione all'undicesimo aumento della quota-parte del nostro Paese al FMI conformemente alla legge concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods. Nella nostra risposta, abbiamo fatto riferimento all'articolo 2 capoverso 2 di detta legge, secondo cui l'obbligo del Consiglio federale di informare previamente il Parlamento si riferisce all'aumento di capitale e non alla decisione del Consiglio federale riguardo a una partecipazione della Svizzera. In virtù di tale obbligo, abbiamo informato il Parlamento l'8 giugno 1998, ossia il giorno stesso in cui abbiamo preso la decisione, con una lettera indirizzata al presidente del Consiglio degli Stati e ai presidenti delle Commissioni della politica estera. La partecipazione della Svizzera all'aumento della quota-parte è stata notificata al FMI nell'ottobre del 1998.

Già il 21 dicembre 1995, il consigliere nazionale Vollmer depositava un postulato (95.3627) che chiedeva di esaminare la possibilità di delegare all'Assemblea federale la competenza di decidere in merito alla partecipazione della Svizzera ad aumenti di quote-parti del FMI. Dato che
la partecipazione ad aumenti di quote-parti del FMI sarebbe stata finanziata dalla Banca nazionale e che, contrariamente agli aumenti di capitale della Banca mondiale, non sarebbe stato necessario un credito quadro, abbiamo proposto di respingere il postulato. Il postulato è stato ritirato il 24 settembre 1996.

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Parere del Consiglio federale

Secondo l'attuale versione della legge concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods, la competenza di decidere in merito alla partecipazione della Svizzera ad aumenti di quote-parti al FMI appartiene unicamente al nostro Consiglio. Secondo l'articolo 3 capoverso 3 di detta legge, le prestazioni finanziarie che incombono alla Svizzera in qualità di membro del FMI sono fornite dalla BNS e non hanno alcuna incidenza sul bilancio della Confederazione. Di conseguenza, per la partecipazione della Svizzera ad aumenti di quote-parti del FMI, col1770

laboriamo con la Banca nazionale. Finora l'assenso delle Camere non è necessario, fermo restando l'obbligo di informare previamente il Parlamento (art. 2 cpv. 2).

L'obbligo di informare secondo la legge concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods è frutto di un compromesso, dopo che la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale aveva respinto la proposta del consigliere nazionale Ulrich del 16 agosto 1991 di fare approvare dall'Assemblea federale gli accordi internazionali riguardanti gli aumenti di capitale delle istituzioni di Bretton Woods.

L'interrogazione ordinaria urgente (98.1089) del 17 giugno 1998 del consigliere nazionale Remo Gysin evidenzia come il testo attuale della legge concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods possa dare adito a taluni malintesi. Le attività del FMI incontrano un interesse crescente da parte del Parlamento e dell'opinione pubblica, in particolare dopo le crisi finanziarie del 1997 e del 1998 verificatesi in Asia, Russia e Brasile. È stato dimostrato che con l'incremento dei flussi di capitali privati internazionali è aumentata anche la predisposizione alle crisi del sistema finanziario internazionale. Predisposizione che tocca in misura particolare la Svizzera in quanto economia aperta di piccole dimensioni.

In questo contesto è cresciuta l'importanza del FMI. Così, anche la decisione di partecipare a un aumento di quote-parti del FMI ha una portata maggiore. Ci sembra perciò opportuno coinvolgere viepiù l'Assemblea federale nelle decisioni di importanza fondamentale concernenti la politica portata avanti dalla Svizzera in seno al FMI. Ci dichiariamo perciò d'accordo sulla revisione di legge proposta.

Vorremmo tuttavia rilevare come la Svizzera difficilmente sarà mai in grado di non partecipare a un aumento delle quote-parti deciso dal Consiglio dei governatori del FMI. Sarebbe infatti troppo grave la perdita della quota di voto nei consigli esecutivi del FMI e della Banca mondiale. Inoltre, occorre osservare che, diversamente da quanto accade per il Congresso degli Stati Uniti, l'assenso delle Camere federali difficilmente potrebbe essere legato a condizioni riguardo alla politica economica del FMI. Per finire, vorremmo far notare come la deliberazione e la decisione del Parlamento debba sempre essere armonizzata con il programma imposto dal Consiglio dei governatori del FMI in occasione degli adeguamenti delle quote.

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