Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi Proroga del 9 ottobre 2001

Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 1999 e del 6 luglio 20001 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi è prorogata2.

II Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 2001 e ha effetto sino al 31 marzo 2004.

9 ottobre 2001

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 1999 8667, 2000 3437 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.

ad 2001-2090

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