Termine di referendum: 24 gennaio 2002
Codice penale svizzero (Reati contro l'integritą sessuale; divieto del possesso di pornografia dura) Modifica del 5 ottobre 2001
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 maggio 20001, decreta: I Il Codice penale svizzero2 č modificato come segue: Art. 135 cpv. 1bis 1bis
Chiunque acquista, si procura per via elettronica in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni secondo il capoverso 1 che mostrano atti di violenza verso esseri umani o animali, č punito con la detenzione sino a un anno o con la multa.
Art. 197 n. 3bis 3bis. Chiunque acquista, si procura per via elettronica in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli o animali o atti violenti, č punito con la detenzione sino a un anno o con la multa.
Gli oggetti sono confiscati.
1 2
FF 2000 2609 RS 311.0
2000-0384
5167
Reati contro l'integritą sessuale; divieto del possesso di pornografia dura
II 1
La presente legge sottostą al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2001
Consiglio nazionale, 5 ottobre 2001
La presidente: Franēoise Saudan Il segretario: Christoph Lanz
Il presidente: Peter Hess Il segretario: Ueli Anliker
Data di pubblicazione: 16 ottobre 20013 Termine di referendum: 24 gennaio 2002 2113
3
FF 2001 5167
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