Legge federale che promuove l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 63 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 20012, decreta:

Art. 1

Principi

1

La Confederazione promuove l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle scuole, sostenendo entro i limiti dei crediti stanziati provvedimenti limitati nel tempo.

2

Collabora con i Cantoni, con le associazioni professionali, con i rappresentanti del settore dell'educazione e con le cerchie interessate dell'economia.

Art. 2

Formazione e perfezionamento dei docenti

La Confederazione può concedere sussidi ai Cantoni per i seguenti provvedimenti nelle scuole del livello elementare e secondario: a.

formazione e perfezionamento dei docenti affinché possano formare altri docenti nell'impiego delle TIC;

b.

sviluppo e realizzazione di moduli di formazione e perfezionamento dei docenti all'impiego delle TIC;

c.

diffusione e acquisizione di moduli di formazione e perfezionamento nonché loro adeguamento alle esigenze del Cantone;

d.

consulenza e assistenza pedagogica e didattica dei docenti nell'impiego delle TIC nelle lezioni.

Art. 3 1

1 2

Condizioni per il versamento di sussidi

I sussidi di cui all'articolo 2 sono concessi se: a.

i provvedimenti rientrano in un programma di sviluppo del Cantone o di più Cantoni per l'impiego delle TIC nelle scuole;

b.

il fabbisogno è comprovato.

RS 101 FF 2001 5335

2001-1388

5355

Impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole. LF

2

Il programma di sviluppo fornisce indicazioni circa: a.

gli obiettivi;

b.

l'infrastruttura TIC, i mezzi ausiliari pedagogici e didattici nonché l'entità e il contenuto della formazione e del perfezionamento dei docenti (stato attuale e intenti);

c.

i costi assunti dai Cantoni e dai Comuni partecipanti;

d.

l'attuazione;

e.

gli strumenti per l'assicurazione della qualità e per il controllo della gestione;

f.

il coordinamento con altri provvedimenti e la collaborazione intercantonale.

3

Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale fissa i criteri di valutazione e la loro ponderazione per la concessione dei sussidi. A tal fine tiene segnatamente conto: a.

dell'orientamento al fabbisogno;

b.

dello sviluppo delle competenze individuali e di una rete di competenze;

c.

della portata dei provvedimenti;

d.

della rilevanza dei provvedimenti nell'insieme del programma di sviluppo;

e.

della collaborazione intercantonale;

f.

dell'effetto a lungo termine dei provvedimenti.

Art. 4

Calcolo dei sussidi

Il Consiglio federale stabilisce le modalità per il calcolo dei sussidi.

Art. 5

Rapporto e valutazione

1

I Cantoni presentano all'ufficio federale competente3 un rapporto sui provvedimenti sostenuti dalla Confederazione.

2 Il Consiglio federale provvede alla valutazione scientifica dei provvedimenti adottati secondo la presente legge. Al termine della valutazione prevista, il dipartimento responsabile presenta al Consiglio federale un rapporto e sottopone proposte per il seguito.

Art. 6

Sistema elettronico d'informazione e di documentazione

1

La Confederazione partecipa ai costi di un sistema elettronico d'informazione e di documentazione accessibile al pubblico per l'impiego delle TIC nelle scuole.

2 Il sistema contiene informazioni sui contenuti formativi e sul materiale didattico nonché indicazioni sulla loro applicazione; consente inoltre lo scambio di esperienze.

3

3

Per detto sistema, la Confederazione può fornire anche proprie prestazioni TIC.

Attualmente l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

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Impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole. LF

Art. 7

Intermediazione tra offerta e domanda d'infrastrutture TIC

L'ufficio federale può mettere in contatto i Cantoni e i Comuni con le imprese che possono offrire alle scuole l'infrastruttura TIC e le relative prestazioni.

Art. 8

Finanziamento

Per il finanziamento dei provvedimenti di cui agli articoli 2, 6 e 7 è stanziato un credito d'impegno mediante decreto federale.

Art. 9

Procedura

1

I sussidi di cui all'articolo 2 sono concessi dall'ufficio federale dietro domanda.

2

In merito ai provvedimenti da sostenere la domanda contiene: a.

il programma di sviluppo nel quale essi si integrano;

b.

indicazioni relative al fabbisogno e agli effetti attesi;

c.

una stima dei costi.

3

Per il resto sono applicabili le disposizioni della legge del 5 ottobre 19904 sui sussidi.

Art. 10

Rimedi giuridici

Le decisioni dell'ufficio federale sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso del dipartimento competente5.

Art. 11

Esecuzione

L'esecuzione della presente legge spetta all'ufficio federale. Entro i limiti delle sue competenze, esso può a tal fine far capo a terzi.

Art. 12

Disposizioni finali

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne stabilisce l'entrata in vigore.

3

La durata di validità della presente legge è limitata a cinque anni.

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4 5

RS 616.1 Attualmente il Dipartimento federale dell'economia.

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