ad 01.418 Iniziativa parlamentare.

Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto.

Modifica Rapporto del 26 marzo 2001 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale Parere del Consiglio federale del 5 giugno 2001

Onorevoli presidenti e consiglieri, Conformemente all'articolo 21quater capoverso 4 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC), vi sottoponiamo il nostro parere in merito al rapporto del 26 marzo 2001 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET) relativo alla modifica della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra altra considerazione.

5 giugno 2001

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Parere 1

Situazione

Il 6 ottobre 2000 il consigliere nazionale Tschäppät ha presentato un'iniziativa parlamentare (00.452) intesa a modificare l'articolo 18 numero 11 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA). La Commissione dell'economia e dei tributi (CET) ha esaminato questa iniziativa il 22 gennaio 2001. Nell'ambito della collaborazione prevista dall'articolo 21quater LRC, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha elaborato un rapporto e un progetto di legge nel senso dell'iniziativa. Il 26 marzo 2001 la Commissione ha adottato il progetto di legge con 19 voti contro 0. Sulla scorta di questo chiaro risultato, la Commissione ha deciso di presentare un'iniziativa in suo proprio nome e il consigliere nazionale Tschäppät ha ritirato la sua iniziativa parlamentare.

2

Valutazione della proposta della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale

Dato che l'imposta sul valore aggiunto č un'imposta generale sul consumo e deve pertanto essere di natura globale e colpire tutte le forniture di beni e di servizi sul territorio svizzero, le operazioni escluse dal suo campo d'applicazione devono essere ammesse in modo possibilmente restrittivo. Conformemente a questo principio la LIVA applicabile dal 1° gennaio 2001 prevede che tutte le prestazioni sono di norma imponibili, indipendentemente dalla persona del fornitore. Secondo l'articolo 5 LIVA, le operazioni escluse dal campo di applicazione devono essere espressamente enumerate nella legge. In questo senso le operazioni escluse dal campo d'applicazione dell'imposta sono elencate esaurientemente nell'articolo 18 LIVA. La proposta della CET completa e ristrutturata formalmente l'articolo 18 numero 11.

Conformemente al principio secondo il quale occorre limitare strettamente il numero di operazioni escluse dal campo d'applicazione dell'imposta, bisogna restringere da un profilo oggettivo e soggettivo la portata della nuova esclusione proposta in questa sede.

Dal profilo oggettivo, l'esclusione deve essere estesa unicamente al settore degli esami e della formazione (nuovo n. 11 lett. c). Per quanto concerne gli esami, tale estensione corrisponde alla prassi in vigore presso l'AFC dal 1° gennaio 2001, secondo la quale non ci si basa pių sul fatto che le tasse di esame siano comprese nella controprestazione della prestazione di formazione o siano fatturate separatamente.

Secondo il nuovo tenore del numero 11, la proposta di esclusione dal campo d'applicazione dell'imposta comprende anche le cosiddette operazioni preliminari nella misura in cui esse sono in relazione con un insegnamento, un corso o con esami, come per esempio l'organizzazione di esami o i lavori di segreteria effettuati da terzi in relazione con gli esami (nuovo n. 11 lett. d e e).

Dal profilo soggettivo, secondo la lettera d qui proposta il nuovo numero 11 comprende ­ oltre alle prestazioni delle istituzioni in materia di formazione o di esami ­ le prestazioni fornite a queste istituzioni a condizione che esse provengano dalle persone fisiche o giuridiche (p. es. una societā semplice) che formano queste istitu5360

zioni. In virtų della lettera d sono escluse dall'imposta non soltanto le tasse di esame, bensė altre operazioni, come i bandi di concorso, i lavori di segreteria e i lavori di incasso che un'associazione fornisce a un comitato d'esame di cui fa parte.

Secondo il nuovo tenore del numero 11 lettera e, i lavori organizzativi del tipo citato qui sopra sono del pari esclusi dal campo d'applicazione dell'imposta se i servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che, unitamente a offerenti di diritto privato forniscono gratuitamente o contro retribuzione prestazioni di formazione e/o eseguono esami, non possono partecipare per motivi di natura legale a un'istituzione, come per esempio una societā semplice di diritto privato.

Il nostro Collegio ritiene che l'esclusione dal campo d'applicazione dell'imposta proposta nel nuovo articolo 18 numero 11 LIVA č sufficientemente e chiaramente limitata dal profilo oggettivo e soggettivo. Secondo le stime effettuate dall'AFC, la diminuzione del gettito dell'ordine di 2-3 milioni di franchi provocata da questa nuova esclusione č accettabile tenuto conto dell'obiettivo perseguito dalla presente iniziativa.

Osserviamo nondimeno che il testo dell'articolo 18 numero 11 proposto in questa sede va oltre l'esenzione fiscale prevista dall'articolo 13 parte A lettera i della 6a Direttiva dell'UE, nel senso che esclude dal campo d'applicazione anche le operazioni preliminari fornite a talune istituzioni attive ne settore della formazione (p. es.

organizzazione di esami o lavori di segreteria in relazione con gli esami).

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Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale approva la proposta della CET del 26 marzo 2001.

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