A

Legge federale sull'imposizione della coppia e della famiglia

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20011, decreta: I Le seguenti leggi federali sono modificate come segue: 1. Legge federale del 14 dicembre 1990 2 sull'imposta federale diretta Ingresso visti gli articoli 41ter e 42quinquies della Costituzione federale3, ...

Art. 9 titolo e cpv. 2 e 3 (nuovo) Coniugi; genitori; figli sotto l'autorità parentale 2

I genitori che esercitano l'autorità parentale su un figlio devono dichiararne il reddito insieme al proprio; per i proventi da attività lucrativa, il figlio è tuttavia assoggettato separatamente all'imposta.

3 Se genitori che non sono tassati congiuntamente esercitano assieme l'autorità parentale, il genitore che si occupa prevalentemente del figlio deve dichiararne il reddito.

Art. 13 cpv. 3 lett. a Concerne soltanto il testo tedesco Art. 23 lett. f Concerne soltanto il testo tedesco

1 2 3

FF 2001 2655 RS 642.11 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 128 e 129 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

2802

2001-0234

Imposizione della coppia e della famiglia. LF

Art. 33 cpv. 1 lett. c, cbis (nuova), f, g nonché cpv. 2 1

Sono dedotti dai proventi: c.

concerne soltanto il testo tedesco

cbis. le spese comprovate, ma al massimo 4000 franchi all'anno per figlio, per la custodia da parte di terzi, durante l'attività lucrativa dei genitori, dei figli che non hanno ancora compiuto i 16 anni e che vivono in comunione domestica con i propri genitori: 1. nel caso di famiglie monoparentali; 2. se un genitore è permanentemente incapace di esercitare un'attività lucrativa o è in corso di formazione; 3. se entrambi i genitori esercitano un'attività lucrativa.

Il Consiglio federale disciplina la deduzione;

2

f.

i premi e i contributi per le indennità per la perdita di guadagno e per l'assicurazione contro la disoccupazione;

g.

i premi per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e contro gli infortuni del contribuente e dei suoi figli minorenni o in corso di formazione al cui mantenimento provvede, a concorrenza di un importo forfettario. Il Consiglio federale stabilisce tale importo separatamente per ciascun Cantone in funzione della media cantonale dei premi;

Abrogato

Art. 35 cpv. 1 1

Sono dedotti dal reddito netto: a.

per ogni contribuente, una deduzione generale di 2000 franchi;

b.

per ogni figlio minorenne o in corso di formazione al cui sostentamento il contribuente provvede, una deduzione per figli di 8200 franchi ;

c.

per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5100 franchi, una deduzione per sostentamento da 5100 a 8200 franchi al massimo; la deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione secondo la lettera b;

d.

per il contribuente che vive da solo o da solo in comunione domestica con figli o con persone bisognose di assistenza per i quali può far valere una deduzione secondo le lettere b o c, una deduzione per economia domestica di 10 000 franchi;

e.

per il contribuente che vive da solo in comunione domestica con figli minorenni o con persone bisognose di assistenza per i quali può far valere una deduzione secondo le lettere b o c, una deduzione per famiglia monoparentale del 3 per cento del reddito netto, ma al massimo di 5000 franchi.

2803

Imposizione della coppia e della famiglia. LF

Art. 36 cpv. 1 e 2 1

L'imposta per anno fiscale è: 0.­ franchi 0.75 franchi di più;

­ fino a 13 000 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

00 00

­ fino a 19 500 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

00 48.75 franchi 00 1.50 franchi di più;

­ fino a 27 300 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

00 165.75 franchi 00 00 3.­ franchi di più;

­ fino a 35 100 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

00 399.75 franchi 00 0 04.­ franchi di più;

­ fino a 42 900 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

00 711.75 franchi 00 00 5.­ franchi di più;

­ fino a 50 700 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

01 101.75 franchi 00 0 06.­ franchi di più;

­ fino a 58 500 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

01 569.75 franchi 00 00 7.­ franchi di più;

­ fino a 66 300 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

02 115.75 franchi 00 00 8.­ franchi di più;

­ fino a 76 400 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

02 923.75 franchi 00 0 09.­ franchi di più;

­ fino a 86 300 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

03 814.75 franchi 00 0 10.­ franchi di più;

­ fino a 97 200 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

04 904.75 franchi 00 011.­ franchi di più;

­ fino a 108 000 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

06 092.75 franchi 00 011.50 franchi di più;

­ fino a 115 000 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

06 897.75 franchi 00 0 12.­ franchi di più;

­ fino a 140 000 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

09 897.75 franchi 00 012.50 franchi di più;

­ fino a 170 000 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

13 647.75 franchi 00 013.­ franchi di più;

­ fino a 563 400 franchi di reddito

64 789.75 franchi

­ fino a 563 500 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

64 802.50 franchi 00 011.50 franchi di più.

2 Per i contribuenti tassati congiuntamente (art. 9 cpv. 1), il reddito che determina l'aliquota d'imposta è ottenuto dividendo il reddito globale imponibile per 1,9.

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Imposizione della coppia e della famiglia. LF

Art. 38 cpv. 2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese Art. 86

Struttura della tariffa

1

La tariffa tiene conto di importi forfettari per le spese professionali (art. 26) e i premi d'assicurazioni (art. 33 cpv. 1 lett. d e art. 212 cpv. 1 lett. a e b) nonché delle deduzioni degli oneri famigliari (art. 213 e art. 214 cpv. 2).

2

Le trattenute concernenti i coniugi che vivono in comunione domestica ed esercitanti entrambi un'attività lucrativa sono calcolate secondo tariffe che tengono conto del cumulo dei redditi dei coniugi (art. 9 cpv. 1) nonché degli importi forfettari e delle deduzioni previsti al capoverso 1.

Art. 105 cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco Art. 155 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco Art. 212 1

Deduzioni generali

Sono dedotti dai proventi: a.

i premi e i contributi per le indennità di perdita di guadagno e l'assicurazione contro la disoccupazione;

b.

i premi per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e contro gli infortuni del contribuente e dei suoi figli minorenni o in corso di formazione al cui mantenimento provvede, a concorrenza di un importo forfettario. Il Consiglio federale stabilisce tale importo separatamente per ciascun Cantone in funzione della media cantonale dei premi;

c.

le spese comprovate, ma al massimo 4400 franchi all'anno per figlio, per la custodia da parte di terzi, durante l'attività lucrativa dei genitori, dei figli che non hanno ancora compiuto i 16 anni e che vivono in comunione domestica con i propri genitori: 1. nel caso di famiglie monoparentali; 2. se un genitore è permanentemente incapace di esercitare un'attività lucrativa o è in corso di formazione; 3. se entrambi i genitori esercitano un'attività lucrativa.

Il Consiglio federale disciplina la deduzione.

2

Per il resto si applica l'articolo 33.

2805

Imposizione della coppia e della famiglia. LF

Art. 213 cpv. 1 1

Sono dedotti dal reddito netto: a.

per ogni contribuente, una deduzione generale di 2200 franchi;

b.

per ogni figlio minorenne o in corso di formazione al cui sostentamento il contribuente provvede, una deduzione per figli di 9000 franchi;

c.

per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5600 franchi, una deduzione per sostentamento da 5600 a 9000 franchi al massimo; la deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione secondo la lettera b;

d.

per il contribuente che vive da solo o da solo in comunione domestica con figli o con persone bisognose di assistenza per i quali può far valere una deduzione secondo le lettere b o c, una deduzione per economia domestica di 11 000 franchi;

e.

per il contribuente che vive da solo in comunione domestica con figli minorenni o con persone bisognose di assistenza per i quali può far valere una deduzione secondo le lettere b o c, una deduzione per famiglia monoparentale del 3 per cento del reddito netto, ma al massimo di 5500 franchi.

Art. 214 cpv. 1 e 2 1

L'imposta per anno fiscale è: 0.­ franchi 0.75 franchi di più;

­ fino a 14 300 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

00 00

­ per 21 500 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

00 54.00 franchi 00 1.50 franchi di più;

­ per 30 100 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

00 183.00 franchi 00 0 03.­ franchi di più;

­ per 38 700 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

00 441.00 franchi 00 0 04.­ franchi di più;

­ per 47 300 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

00 785.00 franchi 00 0 05.­ franchi di più;

­ per 55 900 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

01 215.00 franchi 00 0 06.­ franchi di più;

­ per 64 500 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

01 731.00 franchi 00 00 7.­ franchi di più;

­ per 73 100 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

02 333.00 franchi 00 0 08.­ franchi di più;

­ per 84 200 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

03 221.00 franchi 00 0 09.­ franchi di più;

2806

Imposizione della coppia e della famiglia. LF

­ per 95 100 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

04 202.00 franchi 00 0 10.­ franchi di più;

­ per 107 100 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

05 402.00 franchi 00 0 11.­ franchi di più;

­ per 119 000 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

06 711.00 franchi 00 011.50 franchi di più;

­ per 126 700 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

07 596.50 franchi 00 012.­ franchi di più;

­ per 154 200 franchi di reddito e, per 100 franchi di reddito in più,

10 896.50 franchi 00 012.50 franchi di più;

­ per 187 200 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

15 021.50 franchi 00 013.­ franchi di più;

­ per 620 900 franchi di reddito

71 402.50 franchi

­ per 621 000 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

71 415.00 franchi 00 011.50 franchi di più.

2

Per i contribuenti tassati congiuntamente (art. 9 cpv. 1), il reddito che determina l'aliquota d'imposta è ottenuto dividendo il reddito globale imponibile per 1,9.

Art. 214a

Prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza

1

Per prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza secondo l'articolo 38 l'imposta è calcolata su un quinto della tariffa secondo l'articolo 214. Le deduzioni sociali di cui all'articolo 213 non sono ammesse.

2

Per il resto si applica l'articolo 38.

Art. 216 cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco 2. Legge federale del 14 dicembre 1990 4 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 3 cpv. 3 e 4 3

Il reddito e la sostanza dei coniugi non separati legalmente o di fatto si cumulano, senza riguardo al regime dei beni.

4 I genitori che esercitano l'autorità parentale su un figlio devono dichiararne il reddito e la sostanza insieme ai propri. Se genitori che non sono tassati congiuntamente esercitano assieme l'autorità parentale, il genitore che si occupa prevalentemente del figlio deve dichiararne il reddito e la sostanza. Il reddito dell'attività lucrativa dei figli nonché gli utili immobiliari sono assoggettati separatamente all'imposta.

4

RS 642.14

2807

Imposizione della coppia e della famiglia. LF

Art. 6a

Successione fiscale (nuovo)

1

Alla morte del contribuente, gli eredi subentrano nei suoi diritti e obblighi fiscali.

Essi rispondono solidalmente delle imposte dovute dal defunto fino a concorrenza delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari.

2 Il coniuge superstite risponde fino a concorrenza della quota ereditaria e della parte di aumento o di beni comuni che, in virtù del regime dei beni, riceve in più dell'aliquota legale secondo il diritto svizzero.

Art. 6b

Responsabilità e responsabilità solidale

1

I coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell'imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde soltanto della sua quota nell'imposta complessiva quando uno di essi è insolvibile. Inoltre, i due coniugi rispondono solidalmente per la parte di imposta complessiva inerente al reddito dei figli.

2

La responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti.

3

Con il contribuente rispondono solidalmente: a.

i figli soggetti all'autorità parentale, fino a concorrenza della loro quota nell'imposta complessiva;

b.

i soci domiciliati in Svizzera di società semplici, in nome collettivo o in accomandita sino a concorrenza della loro quota sociale, per le imposte dovute da soci domiciliati all'estero;

c.

i compratori e i venditori di immobili siti in Svizzera, fino a concorrenza del 3 per cento del prezzo d'acquisto, per le imposte dovute da un commerciante o da un mediatore per tale attività, quando questi ultimi non hanno domicilio fiscale in Svizzera;

d.

le persone incaricate della liquidazione di imprese o stabilimenti d'impresa siti nel Cantone, dell'alienazione o della realizzazione di fondi siti nel Cantone, nonché di crediti garantiti con tali fondi, fino a concorrenza del ricavo netto ove il contribuente non abbia domicilio fiscale in Svizzera.

4 L'amministratore dell'eredità e l'esecutore testamentario rispondono solidalmente con i successori fiscali per le imposte dovute dal defunto sino a concorrenza della somma destinata al pagamento dell'imposta secondo lo stato della successione nel giorno del decesso. Non si dà responsabilità quando il responsabile prova di aver usato la diligenza imposta dalle circostanze.

Art. 7 cpv. 4 lett. g Concerne soltanto il testo tedesco

2808

Imposizione della coppia e della famiglia. LF

Art. 9 cpv. 2 lett. c, cbis (nuova), f, g e k 2

Sono deduzioni generali: c.

concerne soltanto il testo tedesco

cbis. le spese comprovate, fino a un importo stabilito dal diritto cantonale, per la custodia da parte di terzi, durante l'attività lucrativa dei genitori, dei figli che non hanno ancora compiuto i 16 anni e che vivono in comunione domestica con i propri genitori: 1. nel caso di famiglie monoparentali; 2. se un genitore è permanentemente incapace di esercitare un'attività lucrativa o è in corso di formazione; 3. se entrambi i genitori esercitano un'attività lucrativa; f.

i premi e i contributi per le indennità per la perdita di guadagno e per l'assicurazione contro la disoccupazione;

g.

i premi per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e contro gli infortuni del contribuente e dei suoi figli minorenni o in corso di formazione al cui mantenimento provvede, a concorrenza di un importo forfettario stabilito in base alla media cantonale dei premi;

k.

abrogata

Art. 11 1

Per le persone coniugate che vivono legalmente e di fatto in comunione domestica l'imposta deve essere ridotta in modo adeguato rispetto a quella dovuta dalle persone sole. La riduzione è garantita assoggettando il reddito imponibile dei coniugi che vivono legalmente e di fatto in comunione domestica a un'aliquota corrispondente a una frazione fissa di tale reddito.

2

La medesima riduzione si applica anche ai contribuenti vedovi, separati, divorziati o celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose e provvedono in modo essenziale al loro sostentamento.

3

Se i proventi comprendono liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti, l'imposta è calcolata, tenuto conto degli altri proventi, con l'aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annuale corrispondente.

4

Le prestazioni in capitale versate da istituzioni di previdenza, come pure i versamenti in caso di morte o di danni durevoli al corpo o alla salute, sono imposti separatamente. Essi soggiacciono in tutti i casi a un'imposta annua intera.

Art. 33 cpv. 3 3 Le spese professionali, i premi d'assicurazione e le deduzioni per oneri familiari sono presi in considerazione forfettariamente.

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Imposizione della coppia e della famiglia. LF

Art. 54 cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco Art. 72e

Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del ...

1

I Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche introdotte dalla riforma dell'imposizione della coppia e della famiglia entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2

Entrate in vigore le modifiche, è applicabile l'articolo 72 capoverso 2.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Essa entra in vigore il ....

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