Clausola d'esclusione (art. 3 cpv. 5 dell'Accordo bilaterale relativo agli appalti pubblici)

Presentazione di domande di esenzione dall'assoggettamento al diritto degli appalti pubblici (clausola d'esclusione) 1. Contesto L'Accordo settoriale tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (qui di seguito denominato Accordo bilaterale, FF 1999 VI 5092) prevede una clausola d'esclusione per gli enti soggetti di recente al diritto degli appalti pubblici.

La trasposizione di questa clausola nel diritto svizzero consente alla Svizzera di eccettuare un settore d'attività, o un segmento di un settore, allorché sul mercato vi è concorrenza fra i committenti.

2. Entrata in vigore della clausola d'esclusione La clausola d'esclusione entrerà in vigore contemporaneamente all'Accordo bilaterale (presumibilmente il 1° gennaio 2002).

Il 24 aprile 2001, il Consiglio federale ha autorizzato il DATEC ad avviare immediatamente i lavori in previsione dell'entrata in vigore della clausola d'esclusione prevista nell'articolo 3 paragrafo 5 dell'Accordo bilaterale al fine di poter eccettuare, al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, i settori o i segmenti di settore nei quali i committenti sono già in concorrenza. L'Organo intercantonale competente a livello cantonale ha approvato questo modo di procedere.

3. Condizioni dell'esclusione L'Accordo bilaterale prevede la possibilità di esonerare dalle disposizioni dell'Accordo i committenti interessati, quando sui rispettivi mercati regnano condizioni di concorrenza efficace e allorché le condizioni decisive enumerate nell'Accordo bilaterale sono adempiute, ovvero: 1.

altri committenti sono liberi di presentare un'offerta

2.

le stesse prestazioni di servizio

3.

all'interno di una regione geografica limitata

4.

a condizioni essenzialmente identiche.

4. Committenti autorizzati a presentare domanda La clausola d'esclusione è applicabile soltanto ai committenti che, in ragione dell'Accordo bilaterale, sono soggetti per la prima volta al diritto federale (Legge federale sugli acquisti publici, LAPub), cantonale o intercantonale (Concordato intercantonale sugli appalti publici, CIAP) degli appalti pubblici. Possono avvalersi di 2001-1009

1965

tale clausola gli operatori di servizi di telecomunicazione, gli operatori ferroviari, gli enti pubblici che esercitano la propria attività nel campo delle energie diverse da quella elettrica, gli enti privati che forniscono un servizio al pubblico nei settori dell'approvvigionamento dell'acqua potabile e dell'energia elettrica, degli aeroporti e dei porti marittimi e interni e dei trasporti urbani su rotaia (compresi sistemi automatici, filovie, funivie).

5. Documentazione relativa alla domanda La domanda deve contenere le informazioni indicate nell'apposito modulo del DATEC che può essere richiesto al seguente indirizzo: DATEC, Segreteria generale, Palazzo Federale Nord, 3003 Berna.

6. Presentazione della domanda e termine Gli enti committenti che operano nel settore delle telecomunicazioni come pure le FFS devono inoltrare la domanda completa, compilata conformemente al modulo, direttamente a: DATEC, Segreteria generale, Palazzo Federale Nord, 3003 Berna.

Tutti gli altri enti committenti aventi diritto devono trasmettere la domanda completa, compilata conformemente al modulo, all'attenzione del DATEC per il tramite dell'Organo intercantonale degli appalti pubblici (c/o Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente, Casella postale 3249, 8049 Zurigo).

I committenti che desiderano ottenere l'esenzione a partire dal momento dell'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, devono presentare l'incarto completo entro il 15 luglio 2001.

5 giugno 2001

1966

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni