Allegato 3

Decisione n.7/00 del Comitato misto AELS-Marocco (adottato in occasione della riunione del 24 ottobre 2000)

Emendamento dell'articolo 18 sugli aiuti governativi

Il Comitato misto, considerati gli sviluppi a livello mondiale nel settore delle sovvenzioni dall'entrata in vigore del presente Accordo e in particolare dall'entrata in vigore dell'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, tenuto conto dell'articolo 38 dell'Accordo, decide: 1. L'articolo 18 è sostituito dal testo seguente: «Sovvenzioni 1.

I diritti e gli obblighi delle Parti contraenti relativi alle sovvenzioni e alle misure compensative sono retti dall'articolo XVI del GATT 1994 e dall'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, tranne ove il presente articolo disponga altrimenti.

2.

Le Parti al presente Accordo garantiscono la trasparenza delle misure di sovvenzionamento mediante lo scambio delle loro notifiche annuali all'OMC conformemente all'articolo XVII del GATT 1994 e all'articolo 25 dell'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

3.

Prima che, a seconda del caso, uno Stato dell'AELS o il Marocco, conformemente all'articolo 11 dell'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, apra un'inchiesta per accertare l'esistenza, il grado e l'effetto di una sovvenzione adottata in Marocco o in uno Stato dell'AELS, la Parte che intende aprire l'inchiesta deve informare per scritto la Parte il cui prodotto dev'essere oggetto dell'inchiesta e accordare un termine di 30 giorni affinché possa essere trovata una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le consultazioni avvengono in seno al Comitato misto su richiesta di una Parte contraente entro dieci giorni dalla ricezione della notif ica.»

2. Gli emendamenti summenzionati entrano in vigore non appena gli strumenti di accettazione di tutte le Parti contraenti saranno stati depositati presso il Depositario, che informa tutte le altre Parti contraenti.

3. Il segretario generale dell'Associazione Europea di Libero Scambio deposita il testo della presente decisione presso il Depositario.

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2000-2780

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