Termine di referendum: 7 aprile 2002 (1° giorno lavorativo: 8 aprile 2002)

Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) Modifica del 14 dicembre 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 20011, decreta: I La legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al commercio è modificata come segue: Ingresso vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri e visti gli articoli 31bis capoversi 1 e 2 e 64bis della Costituzione federale3; in applicazione dell'Accordo del 21 giugno 20014 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e del suo allegato H; in applicazione dell'Accordo del 22 luglio 19725 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea; in applicazione dell'Accordo OMC del 15 aprile 19946 sugli ostacoli tecnici agli scambi; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 19957, decreta:

1 2 3 4 5 6 7

FF 2001 4435 RS 946.51 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 54, 95 e 101 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

RS 0.632.31; RU ... (FF 2001 4499) RS 0.632.401 RS 0.632.20. Allegato 1A.6 FF 1995 II 393

5792

2001-1605

Ostacoli tecnici al commercio

Art. 6

Informazione e consultazione a livello internazionale

Nell'ambito di accordi internazionali sono trasmessi: a.

i progetti di prescrizioni tecniche e di prescrizioni concernenti i servizi per informazione e consultazione;

b.

i testi adottati delle prescrizioni di cui alla lettera a.

Art. 14 cpv. 2 e 3 2 Il Consiglio federale può parimenti concludere accordi internazionali riguardanti l'informazione e la consultazione relative all'elaborazione, l'adozione, la modificazione e l'applicazione di prescrizioni o di norme concernenti i servizi.

3

Il capoverso 1 lettera f e il capoverso 2 si applicano anche alle prescrizioni dei Cantoni.

Art. 15 cpv. 2 2 Può delegare a organismi privati compiti riguardanti l'informazione e la consultazione relative all'elaborazione, all'adozione e alla modificazione di prescrizioni o di norme tecniche, nonché di prescrizioni o di norme concernenti i servizi e prevedere un'indennità per tali compiti.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 14 dicembre 2001

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2001

La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 28 dicembre 20018 Termine di referendum: 7 aprile 2002 (1° giorno lavorativo: 8 aprile 2002) 2947

8

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