ad 01.400 Iniziativa parlamentare Legge federale sulla continuazione dell'assicurazione delle lavoratrici nella previdenza professionale Rapporto del 16 gennaio 2001 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati Parere del Consiglio federale del 21 febbraio 2001

Onorevoli colleghi, Conformemente all'articolo 21quater capoverso 4 della legge sui rapporti fra i consigli (LRC), vi sottoponiamo il nostro parere in merito al rapporto del 16 gennaio 2001.

Il Consiglio federale condivide gli obiettivi e le argomentazioni del rapporto menzionato.

Gradite, onorevoli colleghi, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 febbraio 2001

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1760

2001-0148

Parere 1

Introduzione

La 10a revisione dell'AVS ha portato l'età di pensionamento ordinaria delle donne a 63 anni dal 1° gennaio 2001 e a 64 anni dal 1° gennaio 2005. Nella previdenza professionale obbligatoria l'età di pensionamento è rimasta invariata a 62 anni (art. 13 cpv. 1 LPP). La 1a revisione della LPP, suscettibile di realizzare l'equivalenza dell'età di pensionamento dell'AVS e della LPP, sarebbe dovuta entrare in vigore prima del 1° gennaio 2001. Essa è stata tuttavia ritardata. Per impedire gli inconvenienti risultanti dalla differenza delle età di pensionamento per le donne attive e per mantenere la certezza del diritto in questo ambito, è necessario prendere provvedimenti urgenti per quanto concerne il 2° pilastro e il pilastro 3a. Una modifica dell'OPP3 consentirebbe di evitare gli inconvenienti dovuti alla differenza dell'età di pensionamento nell'AVS e nel 3° pilastro.

2

Parere del Consiglio federale

Il disegno di legge federale ha l'obiettivo di consentire alle donne che lavorano fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria dell'AVS, di proseguire l'assicurazione nel 2° pilastro fino a quel momento. Grazie a una disposizione che disciplina il riassoggettamento è stato possibile trovare una soluzione adeguata per le donne il cui rapporto di previdenza si estingue tra il 1° gennaio 2001 e l'entrata in vigore della presente legge, a causa del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, nonostante abbiano continuato a lavorare. Il rapporto della CSSS-S concernente questa iniziativa parlamentare è allegato al presente parere, così come i dettagli della soluzione proposta. Il Consiglio federale condivide pienamente gli obiettivi e le argomentazioni del rapporto menzionato. Esso formula tuttavia alcune proposte di modifica: Ai sensi degli Statuti della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) l'affiliazione alla cassa pensioni cessa contemporaneamente ai rapporti di servizio o di lavoro, ma al più tardi quando l'assicurato ha raggiunto l'età di 65 anni. Questa disposizione vale indifferentemente per le donne e per gli uomini. La CPC non è pertanto interessata dal presente disegno di legge. Non vi sono dunque conseguenze finanziarie per la Confederazione.

Il disegno del Consiglio federale presenta alcune differenze rispetto alla versione della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati nel suo rapporto del 16 gennaio 2001. Per consentire alle lavoratrici assicurate facoltativamente e alle donne che esercitano un'attività lucrativa indipendente di continuare (esattamente come le persone assicurate obbligatoriamente) a essere assicurate fino all'età di pensionamento ordinaria dell'AVS, il Consiglio federale propone di menzionarle espressamente nell'articolo 1 del disegno di legge. Inoltre, nel titolo della legge, il termine «lavoratrici» è sostituito dall'espressione «donne che esercitano un'attività lucrativa». Le altre modifiche elaborate dall'Ufficio federale della giustizia sono di natura meramente redazionale.

L'articolo 3 del disegno del Consiglio federale (riaffiliazione), contrariamente alla versione della Commissione del Consiglio degli Stati, aggiunge che la riaffiliazione 1761

è possibile solamente per le donne che esercitano un'attività lucrativa e i cui rapporti di previdenza sono cessati (rinvio all'art. 2 LPP). Le donne che ricevono già una rendita LPP potranno dunque chiedere la loro riaffiliazione soltanto se esercitano un'attività lucrativa e percepiscono un salario annuo superiore a 24 720 franchi.

Legge federale Disegno relativa alla continuazione della previdenza professionale per le donne che esercitano un'attività lucrativa del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 113 della Costituzione federale1; visto il rapporto del 16 gennaio 20012 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati; visto il parere del Consiglio federale del 21 febbraio 20013, decreta: Art. 1

Continuazione dell'assicurazione

Le donne che soddisfano le condizioni dell'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), così come le donne che esercitano un'attività lucrativa e che sono assicurate facoltativamente ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 LPP continuano, in deroga all'articolo 13 capoverso 1 lettera b LPP, a essere assicurate per la previdenza professionale fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento dell'AVS (art. 21 cpv. 1 lett. b della legge federale del 20 dicembre 19465 sull'assicurazione per la vecchiaia e i per i superstiti).

Art. 2

Effetti

1

Per le donne che continuano a essere assicurate ai sensi dell'articolo 1 oltre l'età di pensionamento legale di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettera b LPP, gli accrediti di vecchiaia annui corrispondono al 18 per cento del salario coordinato.

2

L'aliquota di conversione è adattata conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LPP.

1 2 3 4 5

RS 101 FF 2001 996 FF 2001 1760 RS 831.40 RS 831.10

1762

Art. 3

Riaffiliazione

Le donne i cui rapporti di previdenza sono terminati ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 lettera b LPP prima dell'entrata in vigore della presente legge possono farsi riaffiliare al loro istituto di previdenza con effetto retroattivo al 1° febbraio 2001 per quanto adempiano le condizioni di cui all'articolo 2 LPP. Le prestazioni già versate vanno restituite e i contributi pagati. L'articolo 66 capoverso 1 LPP è applicabile corrispondentemente.

Art. 4

Disposizione finale

1

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale; sottostà al referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

2 Entra in vigore il giorno seguente l'adozione e resta in vigore fino all'entrata in vigore della prima revisione della LPP, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2004.

1763