Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per madre e bambino per la protezione del bambino non ancora nato e per l'aiuto a sua madre in stato di bisogno» (Iniziativa «per madre e bambino») del 14 dicembre 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; vista la cifra III del decreto federale del 18 dicembre 19982 su una nuova Costituzione federale; esaminata l'iniziativa popolare «per madre e bambino» depositata il 19 novembre 19993; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 novembre 20004, decreta:

Art. 1 1

L'iniziativa popolare del 19 novembre 1999 «per madre e bambino - per la protezione del bambino non ancora nato e per l'aiuto a sua madre in stato di bisogno» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2 Adeguata formalmente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, l'iniziativa ha il tenore seguente5:

I La Costituzione federale è completata come segue: Art. 10a (nuovo)

Protezione dei bambini non ancora nati

1

La Confederazione protegge la vita del bambino non ancora nato ed emana direttive per l'aiuto necessario a sua madre in stato di bisogno.

2

La legislazione della Confederazione si attiene in merito a quanto segue: a.

1 2 3 4 5

chiunque causa la morte di un bambino non ancora nato o contribuisce in modo decisivo alla sua morte si rende punibile a meno che la prosecuzione

RS 101 RU 1999 2556 FF 2000 194 FF 2001 577 L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Costituzione federale del 18 aprile 1999. Il testo originale dell'iniziativa popolare chiedeva di completare la Costituzione federale con un nuovo articolo 4bis, come pure di completare le disposizioni transitorie della Costituzione federale.

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2000-1634

Iniziativa popolare

della gravidanza comporti per la madre un pericolo di morte acuto non altrimenti evitabile e dovuto a cause fisiche; b.

qualsiasi forma di pressione, finalizzata alla soppressione di un bambino non ancora nato, è inammissibile;

c.

se la gravidanza è la conseguenza di atti di violenza, la madre può dare il suo consenso, l'unico necessario, alla libera adozione del bambino fin dall'accertamento della gravidanza;

d.

se la gravidanza pone la madre in uno stato di bisogno, i Cantoni accordano l'aiuto necessario. Possono affidare tale compito ad istituzioni private.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 196, titolo Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale Art. 197(nuovo) Disposizioni transitorie dopo l'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999 1. Disposizione transitoria ad art. 10a (Protezione del bambino non ancora nato) Per il periodo fino all'entrata in vigore di una nuova regolamentazione legislativa, tutte le disposizioni del Codice penale svizzero (CP) che prevedono l'interruzione della gravidanza impunita sono sostituite dalla regolamentazione dell'articolo 10 capoverso 2 lettera a della Costituzione federale.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2001

Consiglio nazionale, 14 dicembre 2001

Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christoph Lanz

La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christophe Thomann

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