Ordinanza dell'Assemblea federale Disegno che modifica il decreto federale concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 1 e 3 della legge federale del 6 ottobre 19891 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 20012, decreta: I Il decreto federale del 6 ottobre 19893 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati è modificato come segue: Titolo Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati Art. 1 1

Consiglio federale

L'onorario annuo dei membri del Consiglio federale ammonta a 400 783 franchi.

2 L'onorario giusta il capoverso 1 è adeguato al rincaro come i salari del personale federale.

Art 1a

Altri magistrati

L'onorario annuo degli altri magistrati ammonta all' a.

81,6 per cento dell'onorario di un membro del Consiglio federale, per il cancelliere della Confederazione;

b.

80 per cento dell'onorario di un membro del Consiglio federale, per i giudici federali.

Art. 3 cpv. 2 lett. b 2

Il diritto alla pensione completa nasce: b.

1 2 3

per il cancelliere della Confederazione, quando cessa la propria funzione dopo almeno otto anni di servizio o prima per ragioni di salute;

RS 172.121 FF 2001 3464 RS 172.121.1

3470

2001-0174

Retribuzione e previdenza professionale dei magistrati

Art. 4 cpv. 2 2

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Titolo prima dell'art. 12

Sezione 4: Uscita da un istituto di previdenza della Confederazione Art. 12

Mantenimento della protezione previdenziale

Il mantenimento della protezione previdenziale di assicurati della Cassa pensioni della Confederazione nonché di professori ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1 dell'ordinanza del 16 novembre 19834 sul corpo insegnante dei politecnici federali che sottostanno alla presente ordinanza, è retto dall'articolo 4 della legge federale del 17 dicembre 19935 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Art. 13

Esecuzione

La Cassa pensioni della Confederazione versa le pensioni e le rendite per superstiti.

Le prestazioni le sono rimborsate dalla Confederazione.

Art. 14

Entrata in vigore

La presente ordinanza dell'Assemblea federale entra in vigore contemporaneamente alla legge federale del 6 ottobre 19896 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati.

II La presente ordinanza dell'Assemblea federale entra in vigore il 1° gennaio 2002.

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RS 414.142 RS 831.42 RS 172.121

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