Allegato 2

Legge federale

Disegno

relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 20011, decreta: I Le seguenti leggi sono modificate come segue: 1. Legge federale del 26 marzo 1931 2 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) Art. 1 La presente legge si applica: a.

ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea, ai loro familiari e ai lavoratori distaccati all'estero solo qualora l'Accordo del 21 giugno 19993 fra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone non disponga altrimenti o la presente legge preveda disposizioni più favorevoli;

b.

ai cittadini degli Stati membri dell'AELS4, ai loro familiari e ai lavoratori distaccati all'estero solo qualora l'Accordo del 21 giugno 20015 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS non disponga altrimenti o la presente legge preveda disposizioni più favorevoli.

2. Legge federale del 16 dicembre 1983 6 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero Art. 5 cpv. 1 lett. a 1

1 2 3 4 5 6

Sono considerate persone all'estero:

FF 2001 4435 RS 142.20 FF 1999 5978 Le relazioni tra la Svizzera e il Liechtenstein sono rette dal protocollo del 21 giugno 2001, che è parte integrante dell'Accordo.

RS ...; RU ... (FF 2001 4499) RS 211.412.41

4482

2001-1604

Libera circolazione delle persone. LF

a.

i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'AELS che non hanno il domicilio legale ed effettivo in Svizzera;

Art. 7 lett. j Non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione: j.

i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'AELS che, come frontalieri, acquistano un'abitazione secondaria nella regione del loro luogo di lavoro.

Disposizioni finali della modifica del ...7 La modifica della presente legge è applicabile ai negozi giuridici conclusi prima della sua entrata in vigore, ma che non sono ancora stati eseguiti o non sono ancora stati oggetto di una decisione passata in giudicato.

3. Legge federale del 20 dicembre 1946 8 sull'AVS Ingresso visto l'articolo 34quater della Costituzione federale9; ...

Art. 2 cpv. 1 1

I cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'AELS che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all'assicurazione facoltativa.

Titolo prima dell'art. 153a

Parte terza: Relazione con il diritto europeo Art. 153a Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/7110 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

7 8 9

RU ...

RS 831.10 Questa disposizione corrisponde agli articoli 111-113 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

10 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999).

4483

Libera circolazione delle persone. LF

a.

l'Accordo del 21 giugno 199911 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n.

574/7212 nella loro versione aggiornata13;

b.

l'Accordo del 21 giugno 200114 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata15.

Titolo prima dell'art. 154

Parte quarta: Disposizioni finali Disposizioni transitorie della modifica del ...16 1 Le persone assoggettate all'assicurazione facoltativa al momento dell'entrata in vigore della legge federale relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che risiedono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia possono rimanere assoggettate a detta assicurazione durante sei anni consecutivi al massimo a decorrere dall'entrata in vigore della legge menzionata. Chi ha già compiuto 50 anni al momento dell'entrata in vigore della legge menzionata può rimanere assicurato fino all'età legale di pensionamento.

2 Le prestazioni assistenziali attualmente versate ai cittadini svizzeri che vivono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia continueranno ad esserlo anche dopo l'entrata in vigore della legge menzionata, a concorrenza dell'importo che ricevevano fino a quel momento, fintanto che adempieranno le condizioni in materia di redditi.

4. Legge federale del 19 giugno 1959 17 sull'assicurazione per l'invalidità Ingresso visto l'articolo 34quater della Costituzione federale18; ...

11 12

13

14 15 16 17 18

RU ... (FF 1999 5978) Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999.

RS ...; RU ... (FF 1999 5978) La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna.

RS 0.632.31; RU ... (FF 2001 4499) RS ...; RU ...

RU ...

RS 831.20 Questa disposizione corrisponde agli articoli 111-113 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

4484

Libera circolazione delle persone. LF

Titolo prima dell'art. 80a

Parte quarta: Relazione con il diritto europeo Art. 80a Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/7119 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche: a.

l'Accordo del 21 giugno 199920 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n.

574/7221 nella loro versione aggiornata22;

b.

l'Accordo del 21 giugno 200123 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata24.

Titolo prima dell'art. 81

Parte quinta: Disposizioni finali e transitorie Disposizioni transitorie 1 Le persone assoggettate all'assicurazione facoltativa al momento dell'entrata in vigore della legge federale relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che risiedono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia possono rimanere assoggettate a detta assicurazione durante sei anni consecutivi al massimo a decorrere dall'entrata in vigore della legge menzionata. Chi ha già compiuto 50 anni al momento dell'entrata in vigore della legge menzionata può rimanere assicurato fino all'età legale di pensionamento.

19

20 21

22

23 24

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999).

RU ... (FF 1999 5978) Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999.

RS ...; RU ... (FF 1999 5978) La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna.

RS 0.632.31; RU ... (FF 2001 4499) RS ...; RU ...

4485

Libera circolazione delle persone. LF

2 Le prestazioni assistenziali attualmente versate ai cittadini svizzeri che vivono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia continueranno ad esserlo anche dopo l'entrata in vigore della legge menzionata a concorrenza dell'importo che ricevevano fino a quel momento, fintanto che adempieranno le condizioni in materia di redditi.

5. Legge federale del 19 marzo 1965 25 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Ingresso visto l'articolo 34quater capoverso 7 della Costituzione federale; visto l'articolo 11 capoverso 1 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale26; ...

Titolo prima dell'art. 16a

4. Relazione con il diritto europeo Art.16a Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/7127 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche: l'Accordo del 21 giugno 199928 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n.

574/7229 nella loro versione aggiornata30;

a.

25 26 27

28 29

30

RS 831.30 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 112 capoverso 6 e 196 numero 10 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999).

RU ... (FF 1999 5978) Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999.

RS ...; RU ... (FF 1999 5978) La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna.

4486

Libera circolazione delle persone. LF

b.

l'Accordo del 21 giugno 200131 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata32.

Titolo prima dell'art. 17

5. Disposizioni finali e transitorie 6. Legge federale del 25 giugno 1982 33 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Ingresso visto l'articolo 34quater della Costituzione federale; visto l'articolo 11 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale34; ...

Art. 56 cpv. 1 lett. g 1

Il fondo di garanzia: g.

assume, per l'applicazione dell'articolo 89a, il compito di organismo di collegamento con gli Stati membri della Comunità europea o dell'AELS. Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Titolo prima dell'art. 89a

Parte settima: Relazione con il diritto europeo Art. 89a Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/7135 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche: a.

31 32 33 34 35

36

l'Accordo del 21 giugno 199936 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera

RS 0.632.31; RU ... (FF 2001 4499) RS ...; RU ...

RS 831.40 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 111-113 e 196 numeri 10 e 11 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999).

RU ... (FF 1999 5978)

4487

Libera circolazione delle persone. LF

circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n.

574/7237 nella loro versione aggiornata38; b.

l'Accordo del 21 giugno 200139 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata40.

Titolo prima dell'art. 90

Parte ottava: Disposizioni finali 7. Legge federale del 17 dicembre 1993 41 sul libero passaggio Ingresso visti gli articoli 34quater e 64 della Costituzione federale42; ...

Art. 5a

Pagamento in contanti in Stati membri della Comunità europea o dell'AELS

1 L'assicurato può esigere il pagamento in contanti dell'avere di vecchiaia accumulato sino al momento dell'uscita dall'istituto di previdenza conformemente all'articolo 15 della legge federale del 25 giugno 198243 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, soltanto se:

37

38

39 40 41 42 43

a.

lascia definitivamente la Svizzera;

b.

non è più affiliato obbligatoriamente a un'assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità: 1. in uno Stato membro della Comunità europea, 2. in Islanda o in Norvegia, e

c.

se non risiede nel Liechtenstein.

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999.

RS ...; RU ... (FF 1999 5978) La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna.

RS 0.632.31; RU ... (FF 2001 4499) RS ...; RU ...

RS 831.42 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 111-113 e 122 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

RS 831.40

4488

Libera circolazione delle persone. LF

2

Il capoverso 1 lettere a e b numero 1 entra in vigore cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo del 21 giugno 199944 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.

3

Il capoverso 1 lettere a e b numero 2 entra in vigore cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo del 21 giugno 200145 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS.

Titolo prima dell'art. 25b

Sezione 8: Relazione con il diritto europeo Art. 25b Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/7146 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche: a.

l'Accordo del 21 giugno 199947 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n.

574/7248 nella loro versione aggiornata49;

b.

l'Accordo del 21 giugno 200150 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata51.

Titolo prima dell'art. 26

Sezione 9: Disposizioni finali

44 45 46

47 48

49

50 51

RU ... (FF 1999 5978) RU ... (FF 2001 4499) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999).

RU ... (FF 1999 5978) Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999.

RS ...; RU ... (FF 1999 5978) La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna.

RS 0.632.31; RU ... (FF 2001 4499) RS ...; RU ...

4489

Libera circolazione delle persone. LF

8. Legge federale del 18 marzo 1994 52 sull'assicurazione malattie Ingresso visto l'articolo 34bis della Costituzione federale53; ...

Art. 4a

Scelta dell'assicuratore per gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia

Sono assicurate presso lo stesso assicuratore: a.

la persona tenuta ad assicurarsi in virtù dell'attività lucrativa esercitata in Svizzera e i suoi familiari tenuti ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia;

b.

la persona residente in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e tenuta ad assicurarsi poiché percepisce una rendita svizzera e i suoi familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia che sono tenuti ad assicurarsi;

c.

la persona residente in uno Stato membro della comunità europea, in Islanda o in Norvegia e tenuta ad assicurarsi poiché percepisce una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i suoi familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia che sono tenuti ad assicurarsi.

Art. 6a

Controllo dell'affiliazione e assegnazione a un assicuratore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia

1

I Cantoni informano circa l'obbligo di assicurazione: a.

le persone che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e sono tenute ad assicurarsi in virtù di un'attività lucrativa esercitata in Svizzera;

b.

le persone che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e sono tenute ad assicurarsi poiché percepiscono una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione;

c.

le persone tenute ad assicurarsi poiché percepiscono una rendita svizzera e che trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.

2 L'informazione secondo il capoverso 1 vale automaticamente per i familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.

52 53

RS 832.10 Questa disposizione corrisponde all'articolo 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

4490

Libera circolazione delle persone. LF

Art. 13 cpv. 2 lett. f 2

Gli assicuratori devono in particolare: f.

offrire l'assicurazione sociale malattie anche alle persone tenute ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia; in casi particolari, il Consiglio federale può esentare, su richiesta, taluni assicuratori da questo obbligo.

Art. 18 cpv. 2bis a 2quater 2bis L'Istituzione comune decide delle domande di esenzione dall'obbligo di assicurazione di beneficiari di rendite e dei loro familiari che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.

2ter Essa assegna a un assicuratore i beneficiari di rendite e i loro familiari che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e non hanno assolto tempestivamente l'obbligo di assicurazione.

2quater

Essa assiste i Cantoni nell'applicazione della riduzione dei premi a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia, conformemente all'articolo 65a.

Art. 61 cpv. 4 4

Per gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia i premi sono calcolati in funzione dello Stato di residenza. Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla determinazione e l'incasso dei premi di questi assicurati.

Art. 61a

Riscossione dei premi degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia

I premi dei familiari di una persona assicurata in virtù di un'attività lucrativa esercitata in Svizzera o perché percepisce una rendita svizzera o una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione sono riscossi presso questa persona.

Art. 65a

Riduzione dei premi da parte dei Cantoni a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia

I Cantoni accordano riduzioni dei premi ai seguenti assicurati di condizioni economiche modeste che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia: a.

ai frontalieri e ai loro familiari;

b.

ai familiari dei dimoranti temporanei, dei dimoranti annuali e dei domiciliati;

c.

ai beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e ai loro familiari.

4491

Libera circolazione delle persone. LF

Art. 66a

Riduzione dei premi da parte della Confederazione a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia

La Confederazione accorda riduzioni dei premi agli assicurati di condizioni economiche modeste che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e beneficiano di una rendita svizzera; la riduzione è accordata anche ai loro familiari assicurati in Svizzera.

Titolo prima dell'art. 95a

Titolo 6: Relazione con il diritto europeo Art. 95a Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/7154 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche: a.

l'Accordo del 21 giugno 199955 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n.

574/7256 nella loro versione aggiornata57;

b.

l'Accordo del 21 giugno 200158 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata59.

Titolo prima dell'art. 96

Titolo 7: Disposizioni finali

54

55 56

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58 59

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999).

RU ... (FF 1999 5978) Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999.

RS ...; RU ... (FF 1999 5978) La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna.

RS 0.632.31; RU ... (FF 2001 4499) RS ...; RU ...

4492

Libera circolazione delle persone. LF

9. Legge federale del 20 marzo 1981 60 sull'assicurazione contro gli infortuni Ingresso visto l'articolo 34bis della Costituzione federale61; ...

Titolo decimo: Relazione con il diritto europeo Art. 115a Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/7162 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

60 61 62

63 64

65

66 67

a.

l'Accordo del 21 giugno 199963 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n.

574/7264 nella loro versione aggiornata65;

b.

l'Accordo del 21 giugno 200166 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata67.

RS 832.20 Questa disposizione corrisponde all'articolo 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999).

RU ... (FF 1999 5978) Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999.

RS ...; RU ... (FF 1999 5978) La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna.

RS 0.632.31; RU ... (FF 2001 4499) RS ...; RU ...

4493

Libera circolazione delle persone. LF

Titolo undicesimo: Disposizioni finali 10. Legge federale del 20 giugno 1952 68 sugli assegni familiari nell'agricoltura Ingresso visti gli articoli 31bis capoverso 3 lettera b e 64bis della Costituzione federale69; ...

Titolo prima dell'art. 23a

V. Relazione con il diritto europeo Art. 23a Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/7170 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche: a.

l'Accordo del 21 giugno 199971 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n.

574/7272 nella loro versione aggiornata73;

b.

l'Accordo del 21 giugno 200174 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata75.

Titolo prima dell'art. 24

VI. Disposizioni d'esecuzione e disposizioni finali 68 69 70

71 72

73

74 75

RS 836.1 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 104 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999).

RU ... (FF 1999 5978) Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999.

RS ...; RU ... (FF 1999 5978) La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna.

RS 0.632.31; RU ... (FF 2001 4499) RS ...; RU ...

4494

Libera circolazione delle persone. LF

11. Legge federale del 25 giugno 1982 76 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 14 cpv. 3 3

Gli Svizzeri che rimpatriano dopo un soggiorno di oltre un anno in uno Stato che non è membro della Comunità europea o dell'AELS sono esentati per un anno dall'adempimento del periodo di contribuzione, purché possano certificare di avere svolto un'attività dipendente all'estero. Alle stesse condizioni sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'AELS il cui permesso di domicilio non è scaduto. Il Consiglio federale stabilisce inoltre a quali condizioni gli stranieri domiciliati in Svizzera che non sono cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS e il cui permesso di domicilio non è scaduto, sono esentati dall'adempimento del periodo di contribuzione se rientrano in Svizzera dopo un soggiorno all'estero di oltre un anno.

Capitolo 4: Relazione con il diritto europeo Art. 121 Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche: a.

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80

l'Accordo del 21 giugno 199977 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/7178 e n.

574/7279 nella loro versione aggiornata80;

RS 837.0 RU ... (FF 1999 5978) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999).

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999.

RS ...; RU ... (FF 1999 5978) La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna.

4495

Libera circolazione delle persone. LF

b.

l'Accordo del 21 giugno 200181 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/7182 e n. 574/7283 nella loro versione aggiornata84.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2946

81 82

83

84

RS 0.632.31; RU ... (FF 2001 4499) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999).

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999.

RS ...; RU ... (FF 1999 5978) La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna.

4496