Traduzione1

Allegato 1

Convenzione n. 183 sulla protezione della maternità, 2000 Convenzione concernente la revisione della Convenzione n. 103 (riveduta) sulla protezione della maternità, del 1952

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunita il 30 maggio 2000 per l'ottantottesima sessione; considerata la necessità di rivedere la Convenzione sulla protezione della maternità (riveduta), del 1952, e la Raccomandazione sulla protezione della maternità, del 1952, al fine di promuovere ulteriormente l'uguaglianza di tutte le donne che lavorano nonché la salute e la sicurezza della madre e del bambino, e al fine di riconoscere la diversità dello sviluppo economico e sociale degli Stati membri nonché la diversità delle imprese e lo sviluppo della protezione della maternità nelle legislazioni e nelle pratiche nazionali; richiamate le disposizioni della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948), della Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1979), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989), della Dichiarazione e del Programma d'azione di Beijing (1995), della Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulla parità di opportunità e di trattamento per le lavoratrici (1975), della Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro relativa ai principi e ai diritti fondamentali al lavoro e alle misure successive (1998), nonché delle convenzioni e delle raccomandazioni internazionali del lavoro volte a garantire la parità di opportunità e di trattamento ai lavoratori e alle lavoratrici, segnatamente la Convenzione sui lavoratori con responsabilità familiari, del 1981; considerata la situazione familiare delle donne che lavorano e preso atto della necessità di garantire la protezione della gravidanza in quanto responsabilità comune dei poteri pubblici e della società; avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla revisione della Convenzione (riveduta) e della Raccomandazione sulla protezione della maternità, del 1952, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione; avendo deciso che tali proposte assumano la forma di una convenzione internazionale; adotta, il quindicesimo giorno di giugno duemila, la Convenzione qui appresso, denominata Convenzione sulla protezione della maternità, del 2000.

1

Dal testo originale francese.

5272

2001-1074

Convenzione sulla protezione della maternità

Art. 1

Campo di applicazione

Ai fini della presente Convenzione il termine «donna» si applica a tutte le persone di sesso femminile, senza discriminazione alcuna, ed il termine «bambino» a tutti i bambini, senza discriminazione alcuna.

Art. 2 1. La presente Convenzione si applica a tutte le donne occupate, comprese le donne inserite nelle forme atipiche di lavoro dipendente.

2. Tuttavia lo Stato membro che ratifichi la Convenzione può, sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, escludere totalmente o parzialmente dal suo campo di applicazione categorie limitate di lavoratori, nel caso in cui l'applicazione a tali categorie sollevasse problemi specifici di particolare rilevanza.

3. Ogni Stato membro in cui si preveda la possibilità di cui al paragrafo 2 deve, nel suo primo rapporto sull'applicazione della Convenzione, presentato secondo quanto previsto all'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, indicare le categorie di lavoratori così esclusi e le ragioni della loro esclusione. Nei suoi rapporti successivi, lo Stato membro deve descrivere le misure prese al fine di estendere progressivamente le disposizioni della Convenzione a queste categorie.

Art. 3

Tutela della salute

Ogni Stato membro, sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, deve adottare le misure necessarie affinché le donne incinte o allattanti non siano costrette a svolgere un lavoro che l'autorità competente ha definito pregiudizievole per la loro salute o per quella del loro bambino o per il quale venga stabilito, attraverso una valutazione, che comporta un rischio significativo per la salute della madre o del bambino.

Art. 4

Congedo di maternità

1. Su presentazione di certificato medico o altra documentazione appropriata, come stabilito dalla legislazione e dalla pratica nazionali, indicante la data presunta del parto, ogni donna alla quale la presente Convenzione si applica ha diritto ad un congedo di maternità della durata di almeno 14 settimane.

2. La durata del congedo summenzionato deve essere specificata dallo Stato membro con una dichiarazione che accompagni la ratifica della presente Convenzione.

3. Ogni Stato membro può, in seguito, depositare presso il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro una nuova dichiarazione indicante l'estensione della durata del congedo di maternità.

4. Tenendo debito conto della tutela della salute della madre e del bambino, il congedo di maternità deve comprendere un periodo di congedo obbligatorio di sei settimane dopo il parto, salvo che a livello nazionale si sia convenuto diversamente tra le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

5273

Convenzione sulla protezione della maternità

5. La durata del congedo prenatale deve essere prolungata con un congedo equivalente al periodo trascorso tra la data effettiva e quella presunta del parto, senza alcuna riduzione della durata del congedo postnatale obbligatorio.

Art. 5

Congedo in caso di malattia o di complicazioni

Su presentazione di certificato medico, può essere accordato un congedo ­ prima o dopo il periodo di congedo per maternità ­ in caso di malattia, complicazioni o rischio di complicazioni derivanti dalla gravidanza o dal parto. La natura e la durata massima di detto congedo possono essere precisate conformemente alla legislazione e alla pratica nazionali.

Art. 6

Prestazioni

1. Conformemente alla legislazione e alla pratica nazionali, prestazioni specifiche debbono essere assicurate alla donna che si assenta dal suo lavoro a motivo di congedo previsto agli articoli 4 o 5 della presente Convenzione.

2. Le prestazioni specifiche di maternità debbono essere stabilite ad un livello tale che la donna possa provvedere al suo sostentamento e a quello del suo bambino in buone condizioni di salute e secondo un livello di vita adeguato.

3. Qualora la legislazione o la prassi nazionale preveda che dette prestazioni versate a titolo di congedo conformemente all'articolo 4 siano determinate sulla base della precedente remunerazione, l'importo di queste prestazioni non deve essere inferiore ai due terzi della remunerazione precedente della lavoratrice o della remunerazione presa come parametro per il calcolo delle prestazioni.

4. Nel caso in cui la legislazione o la prassi nazionale preveda che le prestazioni versate a titolo di congedo conformemente all'articolo 4 siano determinate in modo differente, l'importo di dette prestazioni deve essere dello stesso ordine di grandezza di quello che risulta in media dall'applicazione del paragrafo precedente.

5. Ogni Stato membro deve assicurare che le condizioni richieste per beneficiare di dette prestazioni possano essere adempiute dalla maggior parte delle donne alle quali la presente Convenzione si applica.

6. Se la lavoratrice non rientra nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale o da qualsiasi altra modalità conforme alla prassi nazionale per beneficiare delle prestazioni di maternità, essa ha diritto a prestazioni adeguate finanziate attraverso i fondi dell'assistenza sociale, dietro controllo delle risorse richieste per i contributi delle prestazioni.

7. Alla madre ed al bambino dovranno essere assicurate prestazioni mediche conformemente alla legislazione o a quanto previsto dalla prassi nazionale. Queste prestazioni debbono prevedere le cure prenatali, le cure legate al parto, le cure postnatali e le cure ospedaliere se necessarie.

8. Per tutelare le condizioni delle donne nel mercato del lavoro, le prestazioni relative al congedo di cui agli articoli 4 e 5 dovranno essere erogate attraverso assicurazione sociale obbligatoria o attraverso il prelevamento dei fondi pubblici secondo quanto previsto dalla legislazione o dalla prassi nazionale. L'imprenditore non potrà 5274

Convenzione sulla protezione della maternità

essere ritenuto personalmente responsabile del costo diretto di qualsiasi prestazione finanziaria di questo genere dovuta ad una donna impiegata presso di lui, senza il suo consenso, salvo che: a)

questo sia previsto dalla prassi o dalle leggi in vigore nello Stato membro prima dell'adozione della presente Convenzione da parte della Conferenza Internazionale del Lavoro; oppure

b)

questo sia stato convenuto in seguito a livello nazionale tra il governo e le organizzazioni rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori.

Art. 7 1. Ogni Stato membro la cui economia e il cui sistema di sicurezza sociale siano insufficientemente sviluppati deve dare effetto a quanto previsto all'articolo 6 paragrafi 3 e 4 della presente Convenzione se le prestazioni per maternità sono almeno uguali a quelle per malattia o per incapacità temporanea come previsto dalla legge nazionale.

2. Ogni Stato membro in cui si presenti la possibilità prevista al paragrafo precedente, deve spiegarne le ragioni e precisare il tasso al quale le prestazioni sono erogate nel suo primo rapporto sull'applicazione della Convenzione, presentato in virtù dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Nei suoi successivi rapporti lo Stato membro deve descrivere le misure prese per elevare progressivamente questo tasso.

Art. 8

Tutela dell'occupazione e non discriminazione

1. È vietato licenziare una lavoratrice durante la gravidanza, durante il periodo di congedo di cui agli articoli 4 e 5 della presente Convenzione o durante un periodo successivo al suo ritorno dal congedo per maternità da stabilire attraverso la legislazione nazionale, salvo per motivi non legati alla gravidanza, alla nascita del bambino e alle sue conseguenze o all'allattamento. Spetta all'imprenditore provare che i motivi del licenziamento non sono da mettere in rapporto con lo stato di gravidanza, la nascita del bambino e le sue conseguenze, o l'allattamento.

2. Al ritorno dal congedo per maternità, la lavoratrice, qualora riprenda il lavoro, deve essere sicura di ritrovare lo stesso posto o un posto equivalente con la medesima retribuzione.

Art. 9 1. Ogni Stato membro dovrà adottare misure adeguate a garantire che la maternità non costituisca elemento di discriminazione in materia di impiego, compreso l'accesso al lavoro e fatto salvo l'articolo 2 paragrafo 1 della presente Convenzione.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono il divieto di esigere da una donna candidata ad un posto di lavoro che si sottometta a test di gravidanza o che essa presenti un certificato che attesti lo stato di non gravidanza, salvo quando la legislazione nazionale lo preveda per quei lavori che:

5275

Convenzione sulla protezione della maternità

a)

sono vietati parzialmente o totalmente alle donne incinte o allattanti; oppure

b)

comportano rischi riconosciuti o significativi per la salute della donna e del bambino.

Art. 10

Madri allattanti

1. La lavoratrice ha diritto ad una o più pause quotidiane o ad una riduzione giornaliera del suo orario di lavoro per allattare il suo bambino.

2. Il periodo durante il quale le pause per allattamento o la riduzione giornaliera dell'orario di lavoro sono permesse, il numero e la durata delle pause nonché le modalità di riduzione giornaliera dell'orario di lavoro debbono essere stabilite dalla legislazione e dalla prassi nazionali. Queste pause o la riduzione dell'orario di lavoro dovranno essere considerate tempo di lavoro e retribuite conseguentemente.

Art. 11

Esami periodici

Ogni Stato membro dovrà esaminare periodicamente, sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, l'opportunità di estendere la durata del congedo previsto all'articolo 4 e di aumentare l'importo delle specifiche prestazioni di cui all'articolo 6 della presente Convenzione.

Art. 12

Applicazione

La presente Convenzione dovrà essere applicata per via legislativa, salvo nel caso in cui le si dia effetto con altre modalità quali la contrattazione collettiva, sentenze arbitrali, decisioni giudiziarie o secondo quanto previsto dalla prassi nazionale.

Art. 13

Disposizioni finali

La presente Convenzione modifica la Convenzione sulla maternità (riveduta), del 1952.

Art. 14 Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Art. 15 1. La presente Convenzione è vincolante solo per i Paesi membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che ne avranno fatto registrare la ratifica presso il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

2. La Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo che due Stati membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro ne avranno registrato la ratifica presso la Direzione generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

3. Successivamente, la Convenzione entrerà in vigore in ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la registrazione della sua ratifica.

5276

Convenzione sulla protezione della maternità

Art. 16 1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarne la risoluzione dopo un periodo di dieci anni dalla data iniziale delle sua entrata in vigore con un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrato. Detta denuncia avrà effetto l'anno successivo alla sua registrazione.

2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, nell'intervallo di un anno dopo il termine dei dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvarrà della facoltà prevista dal presente articolo sarà obbligato (ad applicarla) per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la risoluzione della presente Convenzione alla fine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 17 1. Il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia che gli verranno comunicati dai Membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare agli Stati membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione della seconda ratifica, il Direttore generale richiamerà l'attenzione degli Stati membri sulla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 18 Il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro sottoporrà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 dello Statuto dell'ONU, relazioni complete in merito ad ogni ratifica e ad ogni denuncia da lui registrata conformemente agli articoli precedenti.

Art. 19 Ogni volta che lo giudicherà necessario, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminerà l'opportunità di mettere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 20 1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione a correzione parziale o totale della presente Convenzione, e a meno che la nuova Convenzione non disponga diversamente: a)

la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova Convenzione causerebbe a pieno diritto ­ fatto salvo l'articolo 16 ­ la denuncia immediata della presente Convenzione sempre che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore; 5277

Convenzione sulla protezione della maternità

b)

a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione riveduta, la presente Convenzione non potrà più essere ratificata dagli Stati membri.

2. La presente Convenzione rimarrà comunque in vigore nella sua forma e nei suoi contenuti per tutti gli Stati membri che l'avranno ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.

Art. 21 Le versioni francese ed inglese del testo fanno egualmente fede.

2857

5278