Decreto federale I concernente il preventivo della Confederazione Svizzera per il 2002 del 12 dicembre 2001
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 19742 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 20013, decreta:
Art. 1
Preventivo e eccedenza preventivata
1
È approvato il preventivo della Confederazione Svizzera per l'esercizio 2002, articolato come segue:
spese per 51 249 156 670 franchi,
introiti per 50 955 302 600 franchi,
eccedenza di introiti nel preventivo finanziario di 293 854 070 franchi,
eccedenza preventivata nel conto economico di 3 799 385 804 franchi.
2
È approvato il preventivo della Cassa pensioni della Confederazione per il 2002, articolato come segue: spese per 1 833 000 000 franchi, introiti per 2 422 000 000 franchi e un'eccedenza di introiti di 589 000 000 franchi.
Art. 2
Retribuzioni del personale
1
Le retribuzioni del personale nell'ambito dei crediti per il personale dei dipartimenti e della Cancelleria federale, senza il settore dei politecnici, i Tribunali federali, il Controllo federale delle finanze e i servizi del Parlamento sono limitate, nel 2002, a 3 076 054 300 franchi.
2
Le retribuzioni del personale dei Tribunali federali sono limitate, nel 2002, a 35 555 000 franchi.
3
Le retribuzioni del personale del Controllo federale delle finanze sono limitate, nel 2002, a 12 200 000 franchi.
1 2 3
RS 101 RS 611.010 Non pubblicato nel FF.
2001-2827
5805
Preventivo della Confederazione Svizzera per il 2002. DF
4 Le retribuzioni del personale dei servizi del Parlamento sono limitate, nel 2002, a 18 213 000 franchi.
5
Si prende atto delle retribuzioni del personale delle unità amministrative gestite mediante GEMAP, delle retribuzioni del personale finanziate mediante crediti per la copertura dei costi di personale e del materiale nonché dei rimborsi delle spese e delle indennità per le autorità, le commissioni e i giudici.
6
Nel conto di Stato 2002 si presenta un rendiconto sugli effettivi del personale.
Art. 3
Crediti d'impegno sottoposti al freno delle spese
Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno, giusta gli elenchi speciali: Fr.
per l'acquisto di materiale
1 042 100 000
per l'informatica e le telecomunicazioni
134 500 000
per programmi di ricerca, sviluppo e sperimentazione
184 100 000
a titolo di crediti annui per sussidi e mutui
616 200 000
per rischi di guerra in occasione di voli speciali a fini umanitari e diplomatici, per intervento
300 000 000
Art. 4
Crediti d'impegno non sottoposti al freno delle spese
Sono stanziati i seguenti credito d'impegno, giusta gli elenchi speciali: Fr.
per l'acquisto di materiale
14 500 000
per l'informatica e le telecomunicazioni
34 800 000
per la ricerca e lo sviluppo
13 000 000
per le relazioni con l'estero
4 000 000
a titolo di crediti annui per sussidi e mutui
Art. 5
129 100 000
Limite di spesa per gli impianti per le acque di scarico e gli impianti per i rifiuti
Per finanziare le indennità accordate a titolo provvisorio e destinate agli impianti per le acque di carico e agli impianti per i rifiuti di cui agli articoli 61 e 62 della legge sulla protezione delle acque, è stanziato un importo massimo di 760 milioni di franchi per gli anni 2002-2005.
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Preventivo della Confederazione Svizzera per il 2002. DF
Art. 6
Disposizione finale
Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio degli Stati, 12 dicembre 2001
Consiglio nazionale, 12 dicembre 2001
Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christoph Lanz
La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christoph Thomann
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