ad 97.457 Iniziativa parlamentare Diritto successorio del coniuge superstite. Precisazione Rapporto del 22 gennaio 2001 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale Parere del Consiglio federale del 9 marzo 2001

Onorevoli presidenti e consiglieri, Giusta l'articolo 21quater capoverso 4 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC; RS 171.11) vi sottoponiamo di seguito il nostro parere in merito al rapporto del 22 gennaio 2001 (FF 2001 985) della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale con la proposta di modifica dell'articolo 473 del Codice civile svizzero (CC).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

9 marzo 2001

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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2001-0413

Parere 1

Situazione iniziale

Il 18 dicembre 1997, il consigliere nazionale Marc Suter depositò un'iniziativa parlamentare in forma generica che chiedeva la modifica dell'articolo 473 del Codice civile svizzero (CC, RS 210). Nella norma occorre precisare in che misura sia possibile lasciare al coniuge superstite, oltre all'usufrutto, una parte dell'eredità in proprietà, senza per questo causare una riduzione della porzione legittima dei discendenti.

L'8 marzo 1999, conformemente alla proposta della sua Commissione degli affari giuridici, il Consiglio nazionale decise all'unanimità di dar seguito all'iniziativa. In seguito la Commissione degli affari giuridici elaborò un avamprogetto per la modifica della legge. L'articolo 473 capoverso 2 CC andrebbe completato da un periodo aggiuntivo al fine di precisare che l'usufrutto del coniuge superstite non sia calcolato in base alla porzione disponibile di tre ottavi. Una minoranza della commissione ha proposto di stabilire che la porzione disponibile sia di un quarto, ossia di due ottavi.

La Commissione degli affari giuridici ha rinunciato a procedere a una consultazione poiché il legislatore disciplina unicamente, nell'interesse della certezza del diritto e della sua applicazione pratica, una questione giuridica controversa.

2

Parere del Consiglio federale

2.1

La situazione economica del coniuge superstite

La situazione economica del coniuge superstite non dipende unicamente dal diritto successorio. Per una valutazione globale è pertanto necessario considerare anche il diritto in materia di assicurazione sociale (1° e 2° pilastro), il disciplinamento del pilastro 3a, le possibilità di essere beneficiario di polizze assicurative e il regime dei beni fra i coniugi. I diritti del coniuge superstite sono tutelati sia nell'assicurazione sociale che nel pilastro 3a (art. 2 dell'ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute; RS 831.461.3) e nelle polizze assicurative con clausole sui beneficiari.

Nel 1984, la revisione del regime dei beni fra i coniugi e del diritto successorio è stata voluta, fra l'altro, allo scopo di migliorare lo statuto del coniuge superstite.

Grazie al contratto matrimoniale e alla disposizione a causa di morte il coniuge superstite può essere favorito ben oltre i suoi diritti di legge. Nel regime ordinario della partecipazione agli acquisti, i coniugi possono in particolare stabilire mediante convenzione matrimoniale che l'intero aumento vada al coniuge superstite (art. 216 CC). In tal caso la protezione della legittima esiste soltanto per i figli non comuni e la loro discendenza. Se scelgono la comunione dei beni, i coniugi possono descrivere quasi a loro piacimento le parti che costituiscono il bene comune e decidere che quest'ultimo vada al coniuge superstite. In tal caso, contrariamente a quanto avviene nel regime ordinario della partecipazione agli acquisti, occorre tener conto della porzione legittima di tutti i discendenti, ma non di quella dei genitori (art. 241 CC).

Inoltre nel diritto successorio la porzione legittima spettante al coniuge superstite per 1765

rapporto alla discendenza è stata aumentata da un quarto alla metà (art. 462 CC). Se i discendenti ricevono la porzione legittima (art. 471 CC), al coniuge superstite possono essere attribuiti in totale i cinque ottavi della successione.

2.2

Articolo 473 CC de lege lata

L'articolo 473 CC è una norma di diritto successorio e si applica pertanto unicamente ai valori patrimoniali che costituiscono la successione secondo la liquidazione. La norma figura sotto il titolo marginale «Liberalità al coniuge superstite» e consente al disponente di lasciare al coniuge superstite, in concorso con i figli comuni e con quelli non comuni concepiti durante il matrimonio, come anche con i loro discendenti, l'usufrutto di tutta la porzione che competerebbe a questi. Che questa possibilità esista non soltanto in concorso con i figli comuni ma anche in concorso con quelli non comuni concepiti durante il matrimonio è da ricondurre alla revisione del 1976 del diritto dei figli che aveva in particolare come scopo quello di migliorare l'accettazione della parità nel diritto successorio fra un figlio concepito fuori del matrimonio e i figli legittimi.

Anche indipendentemente dall'articolo 473 CC, il disponente può secondo l'articolo 530 CC gravare di usufrutto la porzione disponibile, a condizione tuttavia che il valore capitalizzato dell'usufrutto non sia superiore alla differenza fra la quota ereditaria e la porzione legittima (Staehelin, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 473 CC).

La peculiarità dell'articolo 473 CC rispetto ai normali legati di usufrutto consiste nel fatto che i discendenti devono accettare l'usufrutto in favore del coniuge superstite anche quando la loro porzione legittima risulti lesa e non possono pertanto ricorrere con azione di riduzione (cfr. art. 522 e 530 CC). Il valore capitalizzato dell'usufrutto dipende dall'aspettativa di vita del coniuge superstite. Più questi è giovane, più è probabile una lesione della porzione legittima. Per contro, più questi è anziano, più è probabile che il medesimo risultato si sarebbe potuto ottenere con un normale legato di usufrutto giusta l'articolo 530 CC, in base al quale va rispettata la porzione legittima.

Nella prassi il legato di usufrutto giusta l'articolo 473 CC è spesso utilizzato per evitare una ripartizione della successione alla morte di uno dei coniugi. I discendenti sono indennizzati in quanto alla morte del coniuge favorito ricevono la successione in proprietà non gravata e in quanto non possono essere pregiudicati nei loro diritti dall'apparizione di altri eredi (passaggio a nuove nozze del coniuge favorito, altri discendenti, attribuzione della porzione disponibile a terzi) (Staehelin, Basler Kommentar, n. 2 ad art. 473 CC).

2.3

Articolo 473 CC de lege ferenda

L'intento della Commissione degli affari giuridici è di definire l'entità della porzione disponibile che può essere attribuita in proprietà al coniuge superstite, oltre all'usufrutto. Nella dottrina si dibatte da lungo tempo, a livello di teoria, se la porzione disponibile debba essere di uno, di due o di tre ottavi (la cosiddetta controversia degli «ottavi»). Le varie opinioni in merito sono ampiamente illustrate nel rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale. Finora il 1766

Tribunale federale, in quanto massima autorità giuridica, non si è mai dovuto pronunciare a proposito di tale controversa questione.

La Commissione degli affari giuridici ribadisce con fermezza nel suo rapporto che nell'ambito della programmata revisione l'ammontare della porzione disponibile nell'attribuzione dell'usufrutto al coniuge superstite è una questione inerente alla politica del diritto. Non si tratta tanto di stabilire mediante un'autentica interpretazione della legge da parte del legislatore di decidere quale de lege lata sia la giusta risposta alla controversia degli «ottavi», quanto piuttosto (indipendentemente dal valore capitalizzato dell'usufrutto) di creare una volta per tutte una certezza giuridica per la futura prassi notarile e di accordare al disponente la massima libertà d'azione. In proposito, per la maggioranza della commissione è determinante che ­ al contrario di quanto avveniva in passato ­ oggi i figli, quando ereditano dal genitore che muore per primo, sovente hanno già 50 o 60 anni e hanno già organizzato la propria vita. Un adeguato sostegno finanziario da parte dei genitori nella fase di formazione e al momento di fondare la famiglia contribuirebbe meglio ad assicurare l'esistenza dei figli che un'eredità anche cospicua al momento del decesso del genitore che muore per primo. La maggioranza della commissione propone pertanto di mantenere la porzione disponibile al massimo livello possibile e di fissarla a tre ottavi. Questo corrisponde alla porzione disponibile qualora si attribuisca sia al coniuge superstite che ai figli la porzione legittima senza che venga deciso un legato di usufrutto.

Nella motivazione della proposta, il rapporto della Commissione degli affari giuridici dà per scontato che la porzione disponibile sia utilizzata in favore del coniuge superstite. Trattandosi tuttavia di una porzione disponibile, il disponente, accanto al legato di usufrutto in favore del coniuge superstite, può devolvere in proprietà i tre ottavi della sua successione a una persona qualsiasi, anche fuori della famiglia. E questo dà da pensare. A nostro modo di vedere, una violazione della porzione legittima della discendenza che può avvenire tanto più rapidamente quanto più grande è la porzione disponibile non è giustificabile qualora a beneficiarne siano terzi. Occorre quindi
considerare se nell'ambito dell'articolo 473 CC non si debba obbligatoriamente attribuire la quota di proprietà al coniuge superstite. In tal modo anche il titolo marginale «Liberalità al coniuge superstite» sarebbe di nuovo conforme al contenuto della disposizione. Verrebbe inoltre stabilito un parallelismo con l'articolo 216 CC: l'articolo 473 CC sarebbe una norma speciale che consente al disponente di ripartire in un modo speciale la sua successione fra il suo coniuge e i discendenti. In tutti gli altri casi in cui il disponente vuole assegnare un legato di usufrutto, si applicherebbe l'articolo 530 CC.

Proposta di discussione: Art. 473 cpv. 2 2

Oltre all'usufrutto il disponente può lasciare in proprietà al coniuge superstite al massimo tre ottavi.

Il nostro Collegio propone inoltre di abrogare la discriminazione fra figli non comuni concepiti durante il matrimonio e gli altri concepiti fuori del matrimonio. Anche nel regime dei beni le porzioni legittime di tutti i figli non comuni sono trattate allo stesso modo negli articoli 216 capoverso 2 e 241 capoverso 3 CC. La differenza de1767

terminante è che i figli non comuni, contrariamente a quelli comuni, non possono per legge ereditare dal coniuge superstite. Va inoltre ricordato che, con la revisione del 1988 del diritto successorio, le porzioni legittime dei figli sono state ridotte di un terzo in favore di una migliore posizione del coniuge superstite. Oggi l'articolo 473 capoverso 1 CC appare pertanto superato e dovrebbe essere riformulato come segue: Art. 473 cpv. 1 1

Mediante disposizione a causa di morte, il disponente può lasciare al coniuge superstite, in concorso con i discendenti comuni, l'usufrutto di tutta la porzione che competerebbe a questi.

Se la normativa è limitata ai discendenti comuni, la questione dell'ammontare della porzione disponibile che può essere attribuita al coniuge superstite diventa d'importanza relativa. Il nostro Collegio condivide pertanto il parere della maggioranza della commissione, vale a dire che al disponente sia lasciata la massima libertà possibile nel favorire il coniuge superstite e che la porzione disponibile sia di tre ottavi.

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