Traduzione1 Allegato 2

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti del Messico Firmato a Città del Messico il 27 novembre 2000

Art. 1 Il presente Accordo relativo al commercio di prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (di seguito denominata «la Svizzera») e gli Stati Uniti del Messico (di seguito denominati «il Messico») completa l'Accordo di libero scambio firmato dal Messico e dagli Stati dell'AELS il 27 novembre 2000, in particolare in relazione con l'articolo 4 (campo d'applicazione).

Art. 2 Il Messico accorda concessioni doganali per i prodotti agricoli originari della Svizzera figuranti nell'Appendice I. La Svizzera accorda concessioni doganali per i prodotti agricoli originari del Messico figuranti nell'Appendice II.

Art. 3 Le regole d'origine, le procedure di esame delle prove dell'origine e le modalità della cooperazione amministrativa applicabili al presente Accordo sono contenute nell'Appendice III.

Art. 4 Le Parti contraenti si dichiarano disposte a discutere un'eventuale estensione delle concessioni in materia di accesso al mercato per i prodotti agricoli.

Art. 5 Le disposizioni degli articoli 6 (Dazi doganali, paragrafi 4 e 5), 7 (Restrizioni all'importazione e all'esportazione), 8 (Trattamento nazionale per quanto riguarda l'imposizione e la normativa interne), 9 (Misure sanitarie e fitosanitarie), 10 (Regolamenti tecnici), 12 (Imprese commerciali del settore pubblico), 13 (Misure antidumping), 14 (Misure di salvaguardia), 15 (Clausola di penuria), 16 (Problemi a livello della bilancia dei pagamenti), 17 (Deroghe generali), 18 (Deroghe per ragioni di sicurezza) dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico sono applicabili anche ai prodotti oggetto del presente Accordo.

1

Dai testi originali inglese e spagnolo.

2001-0125

1695

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Art. 6 1

Le Parti contraenti non accordano alcuna sovvenzione all'esportazione ai sensi dell'articolo 9 dell'Accordo dell'OMC sull'agricoltura nei loro scambi bilaterali di prodotti oggetto di concessioni doganali conformemente all'articolo 2.

2 Le Parti contraenti si forniscono reciprocamente, in modo trasparente e rapido, le informazioni che permettono loro di sorvegliare che le disposizioni del paragrafo 1 siano rispettate.

Art. 7 Se una delle Parti contraenti introduce o reintroduce una sovvenzione all'esportazione per un prodotto oggetto di una concessione tariffaria ai sensi dell'articolo 2 negli scambi con l'altra Parte contraente, quest'ultima può aumentare i dazi doganali su queste importazioni fino a concorrenza del tasso applicabile in quel momento, in virtù della clausola della nazione più favorita.

Art. 8 Per i prodotti agricoli che non figurano nelle Appendici I e II le Parti contraenti riaffermano i loro diritti e obblighi relativi alle concessioni di accesso al mercato e agli impegni in materia di sovvenzioni all'esportazione presi in virtù dell'Accordo dell'OMC sull'agricoltura.

Art. 9 I diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dagli impegni presi in materia di sostegno interno sono retti dall'Accordo dell'OMC sull'agricoltura.

Art. 10 Le disposizioni relative al riconoscimento reciproco e alla protezione delle denominazioni delle bevande spiritose tra il Messico e la Svizzera sono contenute nell'Appendice IV.

Art. 11 Le disposizioni del titolo VIII dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico relative alla composizione delle controversie sono applicabili, per gli obiettivi del presente Accordo, soltanto alle due Parti contraenti.

Art. 12 Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che è in vigore il Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

1696

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Art. 13 1

Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o autorizzazione.

2

Entra in vigore alla stessa data dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico.

3 È applicabile provvisoriamente fatta salva l'applicazione dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico.

Art. 14 Il presente Accordo rimane in vigore fintanto che le Parti contraenti non denunciano l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Città del Messico, il 27 novembre 2000, in due esemplari originali in inglese e spagnolo, i due testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per la Confederazione Svizzera:

Per gli Stati Uniti del Messico:

Pascal Couchepin

Herminio Blanco Mendoza

1697

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Appendice I 1. All'entrata in vigore del presente Accordo, il Messico sopprime tutti i dazi all'importazione percepiti sui prodotti originari della Svizzera elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 1.

2. I dazi all'importazione percepiti dal Messico sui prodotti originari della Svizzera elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 2 sono soppressi come segue: a.

all'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75 per cento del dazio di base;

b.

un anno dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50 per cento del dazio di base;

c.

due anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25 per cento del dazio di base;

d.

tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi rimanenti sono soppressi.

3. I dazi all'importazione percepiti dal Messico sui prodotti originari della Svizzera elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 3 sono soppressi come segue: a.

all'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti all'89 per cento del dazio di base;

b.

un anno dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 78 per cento del dazio di base;

c.

due anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 67 per cento del dazio di base;

d.

tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 56 per cento del dazio di base;

e.

quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 45 per cento del dazio di base;

f.

cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 34 per cento del dazio di base;

g.

sei anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 23 per cento del dazio di base;

h.

sette anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 12 per cento del dazio di base;

i.

otto anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi rimanenti sono soppressi.

4. I dazi all'importazione percepiti dal Messico sui prodotti originari della Svizzera elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 4 sono soppressi come segue:

1698

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

a.

tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti all'87 per cento del dazio di base;

b.

quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75 per cento del dazio di base;

c.

cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 62 per cento del dazio di base;

d.

sei anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50 per cento del dazio di base;

e.

sette anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 37 per cento del dazio di base;

f.

otto anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25 per cento del dazio di base;

g.

nove anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 12 per cento del dazio di base;

h.

dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi rimanenti sono soppressi.

5. All'entrata in vigore del presente Accordo, il Messico autorizza l'importazione dei prodotti della voce di tariffa 1704.1001, originari della Svizzera, elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 5, a un tasso preferenziale non superiore al 16 per cento ad valorem, più 0,39586 USD per kg di tenore in zucchero.

6. All'entrata in vigore del presente Accordo, il Messico autorizza l'importazione dei prodotti della voce di tariffa 2009.8001xx «succo di altri frutti o legumi, eccetto il succo di pera», originari della Svizzera, elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 6, a un tasso preferenziale non superiore al 70 per cento del tasso applicabile al Messico in virtù della clausola nella nazione più favorita, al momento dell'importazione di detti prodotti.

7. All'entrata in vigore del presente Accordo, il Messico autorizza l'importazione dei prodotti della voce di tariffa 2009.9001xx «miscele di succhi di legumi», originari della Svizzera, elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 6, a un tasso preferenziale non superiore al 76 per cento del tasso applicabile al Messico in virtù della clausola nella nazione più favorita, al momento dell'importazione di detti prodotti.

8. All'entrata in vigore del presente Accordo, il Messico autorizza l'importazione dei prodotti della voce di tariffa 2905.4401 «D-Glucitol (sorbite)» e 3824.6001 «Sorbite, ad eccezione di quella del n. 2905.44», originari della Svizzera, elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 6, a un tasso preferenziale non superiore al 50 per cento del tasso applicabile al Messico in virtù della clausola nella nazione più favorita, al momento dell'importazione di detti prodotti.

1699

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Calendario di smantellamento tariffario del Messico* Numero della Designazione della merce tariffa doganale messicana

01 01.06 0106.00 0106.0099

ANIMALES VIVOS.

Los demás animales vivos.

Los demás animales vivos.

Los demás.

05

LOS DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS.

Cerdas de cerdo o de jabalí y sus desperdicios.

Productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte; animales muertos de los Capítulos 1 ó 3, impropios para la alimentación humana.

­ Semen de bovino.

Semen de bovino.

0502.1001 05.11 0511.10 0511.1001 07 0705.1101 0705.1999 0705.2101 0705.2999 07.09 0709.9099 07.12 0712.20 0712.2001 08 08.09 0809.10 0809.1001 08.10 0810.10 0810.1001 08.13 0813.10 0813.1001 0813.1099 12

*

LEGUMBRES Y HORTALIZAS, PLANTAS, RAICES Y TUBERCULOS ALIMENTICIOS.

Repolladas.

Las demás Endibia «witloof» (Cichorium intybus var. foliosum).

Las demás achicorias.

Las demás hortalizas (incluso silvestres), frescas o refrigeradas.

Las demás.

Hortalizas (incluso silvestres) secas, bien cortadas en trozos o en rodajas o bien trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación.

­ Cebollas.

Cebollas.

FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS O DE MELONES.

Chabacanos (damascos, albaricoques), cerezas, duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarinas, ciruelas y endrinas, frescos.

­ Chabacanos (damascos, albaricoques).

Chabacanos (damascos, albaricoques).

Las demás frutas u otros frutos, frescos.

­ Fresas (frutillas).

Fresas (frutillas).

Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas nos 08.01 a 08.06; mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítulo.

­ Chabacanos (damascos, albaricoques).

Chabacanos con hueso.

Los demás chabacanos.

SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS; PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES; PAJA Y FORRAJES.

Questa tabella esiste soltanto nella versione originale spagnola.

1700

Tasso di base

Categoria

23

1

3

1

Ex.

1

13 13 13 13

1 1 1 1

13

1

23

1

23

4

23

1

23 23

3 3

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Numero della Designazione della merce tariffa doganale messicana

12.09 1209.30 1209.3001 1209.99 1209.9999 12.11

1211.90 1211.9099 13 13.01 1301.10 1301.1001 1301.20 1301.2001 1301.90 1301.9001 1301.9099 13.02

1302.11 1302.1101 1302.1103 1302.1199 1302.12 1302.1201 1302.1299 1302.13 1302.1301 1302.14 1302.1401 1302.1499 1302.19 1302.1901 1302.1903 1302.1904 1302.1905 1302.1906 1302.1907 1302.1908 1302.1909

Semillas, frutos y esporas, para siembra.

­ Semilla de remolacha: ­ Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores.

Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores.

­ Los demás: ­ ­ Los demás.

Los demás.

Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados.

­ Los demás.

Los demás.

GOMAS, RESINAS Y DEMAS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES.

Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas (por ejemplo: bálsamos), naturales.

­ Goma laca.

Goma laca.

­ Goma arábiga.

Goma arábiga.

­ Los demás.

Copal.

Los demás.

Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados.

­ Jugos y extractos vegetales: ­ ­ Opio.

En bruto o en polvo.

Alcoholados, extractos, fluidos o sólidos o tinturas de opio.

Los demás.

­ ­ De regaliz.

Extractos.

Los demás.

­ ­ De lúpulo.

De lúpulo.

­ ­ De piretro (pelitre) o de raíces que contengan rotenona.

De piretro (pelitre).

Los demás.

­ ­ Los demás.

De helecho macho.

De Ginko-Biloba.

De haba tonka.

De belladona, conteniendo como máximo 60% de alcaloides.

De Pygeum Africanum (Prunus Africana).

Podofilina.

Maná.

Alcoholados, extractos fluidos o sólidos o tinturas, de coca.

Tasso di base

Categoria

3

1

3

1

13

1

13

2

13

1

13 13

2 3

13 13 13

2 2 2

13 13

1 1

3

1

13 13

2 2

13 3 13 13

2 1 2 2

13 13 13 13

2 2 2 2

1701

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Numero della Designazione della merce tariffa doganale messicana

Tasso di base

Categoria

1302.1910 1302.1911 1302.1999 1302.31 1302.3101 1302.32

13 13 18

2 2 3

18

2

18 13 18

2 2 2

13 13 18

2 2 2

1302.3201 1302.3202 1302.3299 1302.39 1302.3901 1302.3902 1302.3999 15

15.21 1521.10 1521.1001 1521.1099 1521.90 1521.9001 1521.9099 16 16.03 1603.00 1603.0001 17 17.04 1704.10 1704.1001 20 20.03 2003.10 2003.1001 2003.20 2003.2001

1702

De cáscara de nuez de cajú, en bruto.

De cáscara de nuez de cajú, refinado.

Los demás.

­ ­ Agar-agar.

Agar-agar.

­ ­ Mucílagos y espesativos de la algarroba o de su semilla o de las semillas de guar, incluso modificados.

Harina o mucilago de algarrobo.

Goma guar.

Los demás.

­ ­ Los demás.

Mucílago de zaragatona.

Carragenina.

Los demás.

GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL.

Ceras vegetales (excepto los triglicéridos), cera de abejas o de otros insectos y esperma de ballena o de otros cetáceos (espermaceti), incluso refinadas o coloreadas.

­ Ceras vegetales.

Carnauba.

Las demás ceras vegetales.

­ Las demás.

Cera de abejas, refinada o blanqueada, sin colorear.

Las demás ceras de abeja.

45 10

1 1

15 15

1 1

PREPARACIONES DE CARNE, DE PESCADO O DE CRUSTACEOS, DE MOLUSCOS O DE OTROS INVERTEBRADOS ACUATICOS.

Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos.

Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos.

Extractos de carne

20

3

AZUCARES Y ARTICULOS DE CONFITERIA.

Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco).

­ Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar.

Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar.

PREPARACIONES DE LEGUMBRES U HORTALIZAS, DE FRUTOS O DE OTRAS PARTES DE PLANTAS.

Setas y demás hongos y trufas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético).

­ Setas y demás hongos.

Setas y demás hongos.

­ Trufas.

Trufas.

20 + 5 0.39586 $/Kg

23

1

23

1

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Numero della Designazione della merce tariffa doganale messicana

Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.

2009.80 ­ Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza.

2009.8001xx Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza, excepto de pera.

2009.90 ­ Mezclas de jugos.

2009.9001 Mezclas de jugos que contengan únicamente jugos de hortaliza.

2009.9099xx Los demás, excepto mezclas de jugos que contengan jugos de manzana, pera o uva.

Tasso di base

Categoria

23

6

23

6

23

1

23

1

18

3

23

1

23 23

1 1

20

2

13

1

13

1

20.09

21 21.01

PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS.

Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados.

2101.20 ­ Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate.

2101.2001 Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate.

21.02 Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos monocelulares muertos (excepto las vacunas de la partida 30.02); polvos para honear preparados.

2102.30 ­ Polvos para hornear preparados.

2102.3001 Polvos para hornear preparados.

21.03 Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada.

2103.10 ­ Salsa de soja (soya).

2103.1001 Salsa de soja (soya).

2103.20 ­ «Ketchup» y demás salsas de tomate.

2103.2001 «Ketchup».

2103.2099 Las demás.

2103.90 ­ Los demás.

2103.9099 Los demás.

21.04 Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados; preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas.

2104.10 ­ Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados.

2104.1001 Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados.

2104.20 ­ Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas.

2104.2001 Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas.

21.06 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte.

2106.90 ­ Las demás.

2106.9099xx Chicles, dulces, tabletas y pastillas con un contenido no mayor al 1% en peso de edulcorantes del capítulo 17 del Sistema Harmonizado.

15 + 1 0.39586 $/Kg

1703

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Numero della Designazione della merce tariffa doganale messicana

22 22.01 2201.10 2201.1001 2201.1099 2201.90 2201.9001 2201.9002 2201.9099 22.02

2202.10 2202.1001 22.03 2203.00 2203.0001 22.05 2205.10 2205.1001 2205.1099 2205.90 2205.9001 2205.9099 22.07 2207.10 2207.1001 2207.20 2207.2001 22.08 2208.70 2208.7001 2208.7099 2208.90 2208.9001

1704

BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE.

Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve.

­ Agua mineral y agua gaseada.

Agua mineral.

Los demás.

­ Los demás.

Agua potable.

Hielo.

Los demás.

Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos, o de hortalizas de la partida 20.09.

­ Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada.

Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada.

Cerveza de malta.

Cerveza de malta.

Cerveza de malta.

Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas.

­ En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l.

Vermuts.

Los demás.

­ Los demás.

Vermuts.

Los demás.

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80% vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación.

­ Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80% vol.

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80% vol.

­ Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación.

Alcohol etílico y aguardientes desnaturalizados, de cualquier graduación.

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 80% vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas.

­ Licores.

De más de 14 grados sin exceder de 23 grados centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15 grados centígrados, en vasijería de barro, loza o vidrio.

Los demás.

­ Los demás.

Alcohol etílico.

Tasso di base

Categoria

30 30

3 3

13 13 30

3 3 3

20 + 4 0.39586 $/L 30

1

30 30

3 3

30 30

3 3

10 + 1 0.39586 $/L 10 + 1 0.39586 $/L

30

1

30

1

13

1

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Numero della Designazione della merce tariffa doganale messicana

Tasso di base

Categoria

2208.9002

30

1

30

1

3

1

5

3

Bebidas alcohólicas de más de 14 grados sin exceder de 23 grados centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15 grados centígrados, en vasijería de barro, loza o vidrio.

2208.9099xx Los demás, únicamente bebidas espirituosas 23 23.09 2309.90 2309.9005 29.05 2905.43 2905.43.01 2905.44 2905.44.01 33.01

3301.11 3301.11.01 3301.12 3301.12.01 3301.13 3301.13.01 3301.13.99 3301.14 3301.14.01 3301.14.02 3301.14.99 3301.19 3301.19.01 3301.19.02 3301.19.03 3301.19.99 3301.21 3301.21.01 3301.22 3301.22.01 3301.23 3301.23.01 3301.24

RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES.

Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales.

­ Las demás.

Preparación estimulante a base de 2% como máximo de vitamina H.

Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.

­ ­ Manitol.

Manitol.

­ ­ D-glucitol (sorbitol).

D-glucitol (sorbitol).

Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los «concretos» o «absolutos»; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o m aceración; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales.

­ Aceites esenciales de agrios (cítricos): ­ ­ De bergamota.

De bergamota.

­ ­ De naranja.

De naranja.

­ ­ De limón.

De limón (Citrus Limón-L Burm).

Los demás.

­ ­ De lima o limeta.

De lima (Citrus Limettoides Tan).

De limón Mexicano (Citrus Aurantifolia-Christmann Swingle).

Los demás.

­ ­ Los demás.

De citronela.

De mandarina.

De toronja.

Los demás.

­ Aceites esenciales, excepto los de agrios (cítricos): ­ ­ De geranio.

De geranio.

­ ­ De jazmín.

De jazmín.

­ ­ De lavanda (espliego) o de lavandín.

De lavanda (espliego) o de lavandín.

­ ­ De menta piperita (Mentha piperita).

6

13

3

18

3

18 13

3 3

18 18

3 3

13

3

13 18 18 13

3 3 3 3

13

3

13

3

13

3

1705

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Numero della Designazione della merce tariffa doganale messicana

Tasso di base

Categoria

3301.24.01 3301.25 3301.25.99 3301.26 3301.26.01 3301.29 3301.29.01 3301.29.02 3301.29.99 3301.30 3301.30.01 3301.90 3301.90.01 3301.90.02 3301.90.03 3301.90.04

13

3

13

3

13

3

13 Ex.

13

3 1 3

13

3

18 13 18 23

3 3 3 3

18

3

20

1

30

1

18

1

18

4

18 5 18 18

3 3 3 3

18

1

3301.90.99 33.02

3302.10 3302.10.01 3302.10.02 3302.10.99 35.03

3503.00

3503.00.01 3503.00.02 3503.00.03 3503.00.04 3503.00.99 35.04 3504.00 3504.00.01

1706

De menta piperita (Mentha piperita).

­ ­ De las demás mentas.

De las demás mentas.

­ ­ De espicanardo («vetiver»).

De espicanardo («vetiver»).

­ ­ Los demás.

De hojas de canelo de Ceylan.

De eucalipto; o, de nuez moscada.

Los demás.

­ Resinoides.

Resinoides.

­ Los demás.

Oleorresinas de extracción.

Terpenos de cedro.

Terpenos de toronja.

Aguas destiladas aromáticas y soluciones acuosas de aceites esenciales.

Los demás.

Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, del tipo de las utilizadas como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, del tipo de las utilizadas para la elaboración de bebidas.

­ Del tipo de las utilizadas en las industrias alimentarias o de bebidas.

Extractos y concentrados del tipo de los utilizados en la elaboración de bebidas que contengan alcohol, a base de sustancias odoríferas.

Las demás preparaciones del tipo de las utilizadas en la elaboración de bebidas que contengan alcohol, a base de sustancias odoríferas.

Los demás.

Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal, excepto las colas de caseína de la partida 35.01.

Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal, excepto las colas de caseína de la partida 35.01.

Gelatina, excepto lo comprendido en las fracciones 3503.00.03 y 04.

Colas de huesos o de pieles.

De grado fotográfico.

De grado farmacéutico.

Los demás.

Peptonas y sus derivados; las demás materias proteícas y sus derivados, no expresados ni comprendidos en otra parte; polvo de cueros y pieles, incluso tratado al cromo.

Peptonas y sus derivados; las demás materias proteícas y sus derivados, no expresados ni comprendidos en otra parte; polvo de cueros y pieles, incluso tratado al cromo.

Peptonas.

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Numero della Designazione della merce tariffa doganale messicana

Tasso di base

Categoria

3504.00.02 3504.00.03

13 3

1 1

13

1

13 13 18

1 4 2

3504.00.04 3504.00.05 3504.00.06 3504.00.99 38.24

3824.60 3824.60.01 41.01

4101.10

4101.10.01

4101.21 4101.21.01 4101.22 4101.22.01 4101.29 4101.29.99 4101.30 4101.30.99 4101.40 4101.40.01 41.02

4102.10 4102.10.01 4102.21

Peptonato ferroso.

Proteínas vegetales puras; proteinato de sodio, proveniente de la soja, calidad farmacéutica.

Concentrado de proteínas del embrión de semilla de algodón, cuyo contenido en proteínas sea igual o superior al 50%.

Queratina.

Aislados de proteína de soja.

Los demás.

Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas (incluidas las mezclas de productos naturales), no expresados ni comprendidos en otra parte; productos residuales de la industria química o de las industrias conexas, no expresados ni comprendidos en otra parte.

­ Sorbitol, excepto el de la subpartida 2905.44.

Sorbitol, excepto el de la subpartida 2905.44.

Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos.

­ Cueros y pieles enteros de bovino, con un peso unitario inferior o igual a 8 Kg para los secos, a 10 Kg para los salados secos y a 14 Kg para los frescos, salados verdes (húmedos) o conservados de otro modo Cueros y pieles enteros de bovino, con un peso unitario inferior o igual a 8 Kg para los secos, a 10 Kg para los salados secos y a 14 Kg para los frescos, salados verdes (húmedos) o conservados de otro modo.

­ Los demás cueros y pieles de bovino, frescos o salados verdes (húmedos): ­ ­ Enteros.

Enteros.

­ ­ Crupones y medios crupones.

Crupones y medios crupones.

­ ­ Los demás.

Los demás.

­ Los demás cueros y pieles, de bovino, conservados de otro modo.

Los demás cueros y pieles, de bovino, conservados de otro modo.

­ Cueros y pieles de equino.

Cueros y pieles de equino.

Cueros y pieles en bruto, de ovino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por la Nota 1 c) de este Capítulo.

­ Con lana.

Con lana.

­ Sin lana (depilados): ­ ­ Piquelados.

6

3

1

3

1

3

1

10

3

10

3

10

3

3

1

1707

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Numero della Designazione della merce tariffa doganale messicana

Tasso di base

Categoria

4102.21.01 4102.29 4102.29.99 41.03

3

1

10

3

3

1

10

3

10 13

3 3

13

1

13

1

13

1

13

1

13

1

13

1

13

1

13 13 13

1 1 1

13

1

4103.10 4103.10.01 4103.20 4103.20.01 4103.90 4103.90.01 4103.90.99 43.01 4301.10 4301.10.01 4301.20 4301.20.01 4301.30

4301.30.01

4301.40 4301.40.01 4301.50 4301.50.01 4301.60 4301.60.01 4301.70 4301.70.01 4301.80 4301.80.01 4301.80.02 4301.80.99 4301.90 4301.90.01

1708

Piquelados.

­ ­ Los demás.

Los demás.

Los demás cueros y pieles, en bruto (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por las Notas 1 b) ó 1 c) de este Capítulo.

­ De caprino.

De caprino.

­ De reptil.

De reptil.

­ Los demás.

De porcino.

Los demás.

Peletería en bruto (incluidas las cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en peletería), excepto las pieles en bruto de las partidas 41.01, 41.02 ó 41.03.

­ De visón, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.

De visón, enteras incluso sin la cabeza, cola o patas.

­ De conejo o liebre, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.

De conejo o liebre, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.

­ De cordero llamadas «astracán», «Breitschwanz», «caracul», «persa» o similares, de corderos de Indias, de China, de Mongolia o del Tibet, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.

De cordero llamadas «astracán», «Breitschwanz», «caracul», «persa» o similares, de corderos de Indias, de China, de Mongolia o del Tibet, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.

­ De castor, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.

De castor, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.

­ De rata almizclera, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.

De rata almizclera, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.

­ De zorro, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.

De zorro, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.

­ De foca u otaria, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.

De foca u otaria, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.

­ Las demás pieles, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.

De carpincho.

De alpaca (nonato).

Las demás.

­ Cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en peletería.

Cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en peletería.

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Numero della Designazione della merce tariffa doganale messicana

50.01 5001.00 5001.00.01 50.02 5002.00 5002.00.01 50.03 5003.10 5003.10.01 5003.90 5003.90.99 51.01

Capullos de seda aptos para el devanado.

Capullos de seda aptos para el devanado.

Capullos de seda aptos para el devanado.

Seda cruda (sin torcer).

Seda cruda (sin torcer).

Seda cruda (sin torcer).

Desperdicios de seda (incluidos los capullos no aptos para el devanado, desperdicios de hilados e hilachas).

­ Sin cardar ni peinar.

Sin cardar ni peinar.

­ Los demás.

Los demás.

5103.20.99 5103.30 5103.30.01

Lana sin cardar ni peinar.

­ Lana sucia, incluida la lavada en vivo: ­ ­ Lana esquilada.

Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75%.

Los demás.

­ ­ Las demás.

Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75%.

Los demás.

­ Desgrasada, sin carbonizar: ­ ­ Lana esquilada.

Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75%.

Los demás.

­ ­ Las demás.

Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75%.

Los demás.

­ Carbonizada.

Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75%.

Los demás.

Pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar.

­ Pelo fino.

De cabra de Angora (mohair).

De conejo o de liebre.

Los demás.

­ Pelo ordinario.

De cabra común.

Los demás.

Desperdicios de lana o pelo fino u ordinario, incluidos los desperdicios de hilados, excepto las hilachas.

­ Borras del peinado de lana o pelo fino.

De lana, provenientes de peinadoras («blousses»).

De lana limpia, excepto provenientes de peinadoras («blousses»).

Los demás.

­ Los demás desperdicios de lana o pelo fino.

De lana, provenientes de peinadoras («blousses»).

De lana limpia, excepto provenientes de peinadoras («blousses»).

Los demás.

­ Desperdicios de pelo ordinario.

Desperdicios de pelo ordinario.

52.01

Algodón sin cardar ni peinar.

5101.11 5101.11.01 5101.11.99 5101.19 5101.19.01 5101.19.99 5101.21 5101.21.01 5101.21.99 5101.29 5101.29.01 5101.29.99 5101.30 5101.30.01 5101.30.99 51.02 5102.10 5102.10.01 5102.10.02 5102.10.99 5102.20 5102.20.01 5102.20.99 51.03 5103.10 5103.10.01 5103.10.02 5103.10.99 5103.20 5103.20.01 5103.20.02

Tasso di base

Categoria

13

1

13

1

13

1

13

1

3 3

1 1

10 13

3 3

3 3

1 1

3 3

1 1

3 3

1 1

13 13 13

1 3 3

13 13

3 3

3 13

1 3

13

3

3 13

1 3

13

1

13

3

1709

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Numero della Designazione della merce tariffa doganale messicana

Tasso di base

Categoria

5201.00 5201.00.01 5201.00.02 5201.00.99 52.02

13 13 3

3 3 1

13

3

13

3

13 13

4 3

13

3

3

1

3

1

3

1

3

1

13

3

13

3

5202.10 5202.10.01 5202.91 5202.91.01 5202.99 5202.99.01 5202.99.99 52.03 5203.00 5203.00.01 53.01 5301.10 5301.10.01 5301.21 5301.21.01 5301.29 5301.29.99 5301.30 5301.30.01 53.02 5302.10 5302.10.01 5302.90 5302.90.99

1710

Algodón sin cardar ni peinar.

Con pepita.

Sin pepita, de fibra con más de 29 mm de longitud.

Los demás.

Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas).

­ Desperdicios de hilados.

Desperdicios de hilados.

­ Los demás: ­ ­ Hilachas.

Hilachas.

­ ­ Los demás.

Borra.

Los demás.

Algodón cardado o peinado.

Algodón cardado o peinado.

Algodón cardado o peinado.

Lino en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios, de lino (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas).

­ Lino en bruto o enriado.

Lino en bruto o enriado.

­ Lino agramado, espadado, peinado o trabajado de otro modo, pero sin hilar: ­ ­ Agramado o espadado.

Agramado o espadado.

­ ­ Los demás.

Los demás.

­ Estopas y desperdicios, de lino.

Estopas y desperdicios, de lino.

Cáñamo (Cannabis sativa l.) en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios, de cáñamo (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas).

­ Cáñamo en bruto o enriado.

Cáñamo en bruto o enriado.

­ Los demás.

Los demás.

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Appendice II La Svizzera riduce o elimina i dazi sulle merci originarie del Messico come indicato per ogni voce della tariffa nella tabella che segue. Se la concessione figura nella colonna I, il tasso applicato dalla Svizzera non deve superare questo importo; se la concessione figura nella colonna II, la Svizzera riduce dell'importo indicato nella colonna II il tasso da essa applicato in virtù della clausola della nazione più favorita.

Voce della tariffa svizzera

Designazione della merce

Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo I Aliquota preferenziale applicabile

0106.

0090

Altri animali vivi: ­ altri

0407.

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte: ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 9)* ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 9)*, uova esenti da agenti patogeni specifici, per la fabbricazione di prodotti farmaceutici, l'utilizzazione in laboratorio o la ricerca

0010 ex

0010

0408.

ex

9110

ex

9910

esente

3.­ esente

Uova di volatili, sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ­ altri: ­ ­ essiccati: ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 10)*, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ­ ­ altri: ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 11)*, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

16.­

8.­

0409.0000 ex 0000

Miele naturale Miele naturale, per l'ulteriore lavorazione industriale

19.­ esente

0410.0000

Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

esente

0501.0000

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli.

esente

0502.

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso e altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o questi peli: ­ setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole ­ altri

1000 9000

II Aliquota NPF applicabile meno

esente esente

1711

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Voce della tariffa svizzera

Designazione della merce

Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo I Aliquota preferenziale applicabile

0503.

0010 0020 0090 0504.

0010 0039 0090 0505.

1010 1090

9019 9090 0506.

1000 9000 0507.

9000

1712

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto: ­ alla rinfusa, non arricciati, anche in mazzi non preparati ­ in mazzi preparati ­ altri Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati: ­ abomasi ­ altri stomaci di animali delle voci 0101-0104; trippe; ­ ­ altri ­ altri Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti: ­ piume e penne delle specie utilizzate per l'imbottitura; calugine: ­ ­ piume da letto e calugine, gregge, non lavate ­ ­ altre ­ altri: ­ ­ polveri e cascami di piume o di parti di piume: ­ ­ ­ altri ­ ­ altri

esente esente esente

esente esente esente

esente esente

esente esente

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate, semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie: ­ osseina e ossa acidulate ­ altri

esente esente

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie: ­ altri

esente

II Aliquota NPF applicabile meno

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Voce della tariffa svizzera

Designazione della merce

Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo I Aliquota preferenziale applicabile

0508.

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami: ­ frammenti, polveri e cascami di conchiglie vuote ­ altri: ­ ­ altri

esente

0509.0000

Spugne naturali di origine animale

esente

0510.0000

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole e altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

esente

0511.

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana: ­ altri: ­ ­ prodotti di pesci o di crostacei, molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3: ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ altri

0010 0099

9190 9990 0601.

1090

2020 2099 0603.

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212: ­ bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo: ­ ­ altri ­ bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria: ­ ­ con piote, anche in tini o in vasi, eccettuati i tulipani e i piantimi di cicoria ­ ­ altri: ­ ­ ­ altri

II Aliquota NPF applicabile meno

esente

esente esente

esente

esente esente

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: ­ freschi: ­ ­ dal 1° maggio al 25 ottobre: ­ ­ ­ garofani:

1713

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Voce della tariffa svizzera

Designazione della merce

Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo I Aliquota preferenziale applicabile

1031 1041

1051 1059 1071 1072 1091 1099 9010 9090 0604.

1010 1090

9111 9119 9190 9910 9990 0701.

1010 0702.

0010 0020

1714

­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)* ­ ­ ­ rose: ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)* ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)*: ­ ­ ­ ­ ­ legnosi ­ ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ dal 26 ottobre al 30 aprile: ­ ­ ­ tulipani ­ ­ ­ rose ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ legnosi ­ ­ ­ ­ altri ­ altri: ­ ­ essiccati, allo stato naturale ­ ­ altri (per esempio, imbianchiti, tinti, impregnati) Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, e erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: ­ muschi e licheni: ­ ­ freschi o semplicemente essiccati ­ ­ altri ­ altri: ­ ­ freschi: ­ ­ ­ legnosi: ­ ­ ­ ­ alberi di Natale e rami di conifere ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ semplicemente essiccati ­ ­ ­ altri (per esempio, imbianchiti, tinti, impregnati) Patate, fresche o refrigerate: ­ da semina: ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 14)* Pomodori, freschi o refrigerati: ­ pomodori ciliegia (cherry): ­ ­ dal 21 ottobre al 30 aprile ­ pomodori peretti (di forma allungata): ­ ­ dal 21 ottobre al 30 aprile ­ altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi):

II Aliquota NPF applicabile meno

esente esente

5.­ 5.­ esente esente esente esente esente esente

esente esente

esente esente esente esente esente

esente

esente esente

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Voce della tariffa svizzera

Designazione della merce

Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo I Aliquota preferenziale applicabile

0030 0090 0703.

1011 1013

1020 1021

1030 1031 1040 1041

1050 1051

1060 1061 1070 1071 1080 2000

­ ­ dal 21 ottobre al 30 aprile ­ altri: ­ ­ dal 21 ottobre al 30 aprile Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati: ­ cipolle e scalogni: ­ ­ cipolline da semina: ­ ­ ­ dal 1° maggio al 30 giugno ­ ­ ­ dal 1° luglio al 30 aprile: ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* ­ ­ altre cipolle e scalogni: ­ ­ ­ cipolle mangerecce, bianche, con gambo verde (cipollotte e cipolle primavera): ­ ­ ­ ­ dal 31 ottobre al 31 marzo ­ ­ ­ ­ dal 1° aprile al 30 ottobre: ­ ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* ­ ­ ­ cipolle mangerecce, bianche, piatte, con diametro non superiore a 35 mm: ­ ­ ­ ­ dal 31 ottobre al 31 marzo ­ ­ ­ ­ dal 1° aprile al 30 ottobre: ­ ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* ­ ­ ­ lampagioni: ­ ­ ­ ­ dal 16 maggio al 29 maggio ­ ­ ­ ­ dal 30 maggio al 15 maggio: ­ ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* ­ ­ ­ cipolle mangerecce con un diametro di 70 mm o più: ­ ­ ­ ­ dal 16 maggio al 29 maggio ­ ­ ­ ­ dal 30 maggio al 15 maggio: ­ ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* ­ ­ ­ cipolle mangerecce, con diametro inferiore a 70 mm, varietà rossa e bianca, diverse da quelle delle voci 0703.1030/1039: ­ ­ ­ ­ dal 16 maggio al 29 maggio ­ ­ ­ ­ dal 30 maggio al 15 maggio: ­ ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* ­ ­ ­ altre cipolle mangerecce: ­ ­ ­ ­ dal 16 maggio al 29 maggio ­ ­ ­ ­ dal 30 maggio al 15 maggio: ­ ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* ­ ­ ­ scalogni ­ aglio

II Aliquota NPF applicabile meno

esente esente

esente esente

esente esente

esente esente esente esente

esente esente

esente esente esente esente esente esente

1715

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Voce della tariffa svizzera

Designazione della merce

Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo I Aliquota preferenziale applicabile

0704.

1010 1011 1020 1021 1090 1091

9011 9018 9020 9021 9030 9031 9040 9041 9050 9051 0707.

0010

1716

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti commestibili simili del genere Brassica, freschi o refrigerati: ­ cavolfiori e cavoli broccoli: ­ ­ cimone: ­ ­ ­ dal 1° dicembre al 30 aprile ­ ­ ­ dal 1° maggio al 30 novembre: ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* ­ ­ romanesco: ­ ­ ­ dal 1° dicembre al 30 aprile ­ ­ ­ dal 1° maggio al 30 novembre: ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* ­ ­ altri: ­ ­ ­ dal 1° dicembre al 30 aprile ­ ­ ­ dal 1° maggio al 30 novembre: ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* ­ altri: ­ ­ cavoli rossi: ­ ­ ­ dal 16 maggio al 29 maggio ­ ­ ­ dal 30 maggio al 15 maggio: ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* ­ ­ cavoli bianchi: ­ ­ ­ dal 2 maggio al 14 maggio ­ ­ ­ dal 15 maggio al 1° maggio: ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* ­ ­ cavoli a punta: ­ ­ ­ dal 16 marzo al 31 marzo ­ ­ ­ dal 1° aprile al 15 marzo: ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* ­ ­ cavoli di Milano: ­ ­ ­ dal 11 maggio al 24 maggio ­ ­ ­ dal 25 maggio al 10 maggio: ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* ­ ­ broccoli: ­ ­ ­ dal 1° dicembre al 30 aprile ­ ­ ­ dal 1° maggio al 30 novembre: ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati: ­ cetrioli: ­ ­ cetrioli per insalata: ­ ­ ­ dal 21 ottobre al 14 aprile ­ ­ ­ dal 15 aprile al 20 ottobre:

esente esente esente esente esente esente

esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente

5.­

II Aliquota NPF applicabile meno

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Voce della tariffa svizzera

Designazione della merce

Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo I Aliquota preferenziale applicabile

0011 0020 0021

0030 0031 0040 0041 0709.

2010 2011 5100 5200

6011 6012 6090 0711.

1000 3000 4000 0712.

2000 3000

­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* ­ ­ cetrioli nostrani o cetrioli-slicer: ­ ­ ­ dal 21 ottobre al 14 aprile ­ ­ ­ dal 15 aprile al 20 ottobre: ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* ­ ­ cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm: ­ ­ ­ dal 21 ottobre al 14 aprile ­ ­ ­ dal 15 aprile al 20 ottobre: ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* ­ ­ altri cetrioli: ­ ­ ­ dal 21 ottobre al 14 aprile ­ ­ ­ dal 15 aprile al 20 ottobre: ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* Altri ortaggi, freschi o refrigerati: ­ asparagi: ­ ­ asparagi verdi: ­ ­ ­ dal 16 giugno al 30 aprile ­ ­ ­ dal 1° maggio al 15 giugno: ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* ­ funghi e tartufi: ­ ­ funghi ­ ­ tartufi ­ pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»: ­ ­ peperoni: ­ ­ ­ dal 1° novembre al 31 marzo ­ ­ ­ dal 1° aprile al 31 ottobre ­ ­ altri

II Aliquota NPF applicabile meno

5.­ 5.­ 5.­

5.­ 5.­ 5.­ 5.­

esente esente esente esente

esente 5.­ esente

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati: ­ cipolle ­ capperi ­ cetrioli e cetriolini

esente esente esente

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: ­ cipolle ­ funghi e tarufi

esente esente

1717

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Voce della tariffa svizzera

Designazione della merce

Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo I Aliquota preferenziale applicabile

0713.

1019 2019

3119 3199

3219 3319 3919 4099 9019 0714.

2090 0801.

1100 1900 2100 2200 3100 3200

1718

Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: ­ piselli (Pisum sativum): ­ ­ in grani intieri, non lavorati: ­ ­ ­ altri ­ ceci: ­ ­ in grani intieri, non lavorati: ­ ­ ­ altri ­ fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): ­ ­ fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek: ­ ­ ­ in grani intieri, non lavorati: ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ fagioli «Adzuki» (Phaseolus o Vigna angularis): ­ ­ ­ in grani intieri, non lavorati: ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ fagioli comuni (Phaseolus vulgaris): ­ ­ ­ in grani intieri, non lavorati: ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ in grani intieri, non lavorati: ­ ­ ­ ­ altri ­ lenticchie: ­ ­ altre: ­ ­ ­ altre ­ altri: ­ ­ in grani intieri, non lavorati: ­ ­ ­ altri Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago: ­ patate dolci: ­ ­ altre Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: ­ noci di cocco: ­ ­ disseccate ­ ­ altre ­ noci del Brasile: ­ ­ con guscio ­ ­ senza guscio ­ noci di acagiù: ­ ­ con guscio ­ ­ senza guscio

esente esente

esente esente

esente esente esente esente esente

esente

esente esente esente esente esente esente

II Aliquota NPF applicabile meno

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Voce della tariffa svizzera

Designazione della merce

Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo I Aliquota preferenziale applicabile

0802.

1100 1200 3190 3290 4000 5000 9010 9090

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: ­ mandorle: ­ ­ con guscio ­ ­ sgusciate ­ noci comuni: ­ ­ con guscio: ­ ­ ­ altre ­ ­ sgusciate: ­ ­ ­ altre ­ castagne e marroni (Castanea spp.)

­ pistacchi ­ altre: ­ ­ frutta tropicali ­ ­ altre

0803.0000

Banane, comprese le frutta del plantago, fresche o essiccate

0804.

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi: ­ datteri ­ fichi: ­ ­ freschi ­ ­ secchi ­ ananassi ­ avocadi ­ guaiave, manghi e mangostani

1000 2010 2020 3000 4000 5000 0805.

1000 2000 3000 4000 9000 0806.

ex

1012 2000

0807.

1100 1900 2000 0809.

II Aliquota NPF applicabile meno

esente esente esente esente esente esente esente esente esente

esente esente esente esente esente esente

Agrumi, freschi o secchi: ­ arance ­ mandarini (compresi i tangerini e satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi ­ limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia) ­ pompelmi e pomeli ­ altri

esente esente

Uve, fresche o secche: ­ fresche: ­ ­ da tavola: ­ ­ ­ dal 1° maggio al 14 luglio ­ secche

esente esente

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi: ­ meloni (compresi i cocomeri): ­ ­ cocomeri ­ ­ altri ­ papaie

esente esente esente

esente esente esente

Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:

1719

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Voce della tariffa svizzera

Designazione della merce

Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo I Aliquota preferenziale applicabile

1011 1018 1091 1098

4012 4013 4015 4092 4093 4095 0810.

1010 1011

2010 2011 2020 2021 2030

3010

1720

­ albicocche: ­ ­ alla rinfusa o in imballaggio aperto: ­ ­ ­ dal 1° settembre al 30 giugno ­ ­ ­ dal 1° luglio al 31 agosto: ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)* ­ ­ in altro imballaggio: ­ ­ ­ dal 1° settembre al 30 giugno ­ ­ ­ dal 1° luglio al 31 agosto: ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)* ­ prugne e prugnole: ­ ­ alla rinfusa o in imballaggio aperto: ­ ­ ­ susine (comprese le prugne): ­ ­ ­ ­ dal 1° ottobre al 30 giugno ­ ­ ­ ­ dal 1° luglio al 30 settembre: ­ ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)* ­ ­ ­ prugnole ­ ­ in altro imballaggio: ­ ­ ­ susine (comprese le prugne): ­ ­ ­ ­ dal 1° ottobre al 30 giugno ­ ­ ­ ­ dal 1° luglio al 30 settembre: ­ ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)* ­ ­ ­ prugnole Altre frutta fresche: ­ fragole: ­ ­ dal 1° settembre al 14 maggio ­ ­ dal 15 maggio al 31 agosto: ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)* ­ lamponi, more di rovo o di gelso e morelamponi: ­ ­ lamponi: ­ ­ ­ dal 15 settembre al 31 maggio ­ ­ ­ dal 1° giugno al 14 settembre: ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)* ­ ­ more di rovo o di gelso: ­ ­ ­ dal 1° novembre al 30 giugno ­ ­ ­ dal 1° luglio al 31 ottobre: ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)* ­ ­ more-lamponi ­ ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e uvaspina: ­ ­ ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis): ­ ­ ­ dal 16 settembre al 14 giugno ­ ­ ­ dal 15 giugno al 15 settembre:

esente esente esente esente

esente esente esente esente esente esente

esente esente

esente esente esente esente esente

esente

II Aliquota NPF applicabile meno

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Voce della tariffa svizzera

Designazione della merce

Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo I Aliquota preferenziale applicabile

3011 3020 4000 5000 9091 9099 0811.

ex

1000

2010 ex

2090

9021 9029 9090 0812.

2000 9010 9090 0813.

1000 2010 2090 4019

­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)* ­ ­ uvaspina ­ mirtilli rossi, mirtilli neri e altre frutta del genere «Vaccinium» ­ kiwi ­ altri: ­ ­ frutta tropicali ­ ­ altri Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ­ fragole, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non condizionate per la vendita al minuto, per l'ulteriore lavorazione industriale ­ lamponi, more di rovo o di gelso, morelamponi, ribes a grappoli e uvaspina: ­ ­ lamponi con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ­ ­ altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non condizionati per la vendita al minuto, per l'ulteriore lavorazione industriale ­ altre: ­ ­ frutta tropicali: ­ ­ ­ carambole ­ ­ ­ altre ­ ­ altre Frutta temporaneamente conservate (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate: ­ fragole ­ altre: ­ ­ frutta tropicali ­ ­ altre Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: ­ albicocche ­ prugne: ­ ­ intiere ­ ­ altre ­ altre frutta: ­ ­ pere: ­ ­ ­ altre

II Aliquota NPF applicabile meno

esente esente esente esente esente esente

22.50

8.­ 22.50

esente esente esente

2.­ esente 5.­

esente esente esente esente

1721

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Voce della tariffa svizzera

Designazione della merce

Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo I Aliquota preferenziale applicabile

4089

­ ­ altre: ­ ­ ­ frutta a nocciolo, altre, intiere: ­ ­ ­ ­ altre

0814.0000

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

0901.

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione: ­ caffè non torrefatto: ­ ­ non decaffeinizzato ­ ­ decaffeinizzato ­ altri: ­ ­ bucce e pellicole di caffè: ­ ­ ­ altri

1100 1200 9019 0902.

1000 2000 3000 4000

Tè, anche aromatizzato: ­ tè verde (non fermentato) presentato in imballaggi immediati di contenuto non eccedente 3 kg ­ tè verde (non fermentato) altrimenti presentato ­ tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto non eccedente 3 kg ­ tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati

esente esente

esente esente esente esente esente esente esente

0903.0000

Mate

esente

0904.

Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati o tritati o polverizzati: ­ pepe: ­ ­ non tritato né polverizzato ­ ­ tritato o polverizzato ­ pimenti essiccati o tritati o polverizzati: ­ ­ non lavorati ­ ­ altri

esente esente

0905.0000

Vaniglia

esente

0906.

1000

Cannella e fiori di cinnamomo: ­ non tritati né polverizzati

esente

0907.0000

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

esente

0908.

Noci moscate, macis, amomi e cardamomi: ­ noci moscate:

1100 1200 2010 2090

1722

esente esente

II Aliquota NPF applicabile meno

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Voce della tariffa svizzera

Designazione della merce

Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo I Aliquota preferenziale applicabile

1010 2010 3010 0909.

2000 3000 4000 5000 0910.

4000 1202.

1091 2091 1204.

0091 1207.

4091 1209.

1190 1990

2990 3000 9100 9999

­ ­ non lavorate ­ macis: ­ ­ non lavorate ­ amomi e cardamomi: ­ ­ non lavorati

esente esente esente

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro: ­ semi di coriandolo ­ semi di cumino ­ semi di carvi ­ semi di finocchio; bacche di ginepro

esente esente esente esente

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie: ­ timo; foglie di alloro

esente

Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate: ­ con guscio: ­ ­ altre: ­ ­ ­ per l'alimentazione umana ­ sgusciate, anche frantumate: ­ ­ altre: ­ ­ ­ per l'alimentazione umana

esente esente

Semi di lino, anche frantumati: ­ altri: ­ ­ per usi tecnici

esente

Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati: ­ semi di sesamo: ­ ­ altri: ­ ­ ­ per l'alimentazione umana

esente

Semi, frutti e spore da sementa: ­ semi di barbabietole: ­ ­ semi di barbabietole da zucchero: ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ altri ­ semi da foraggio, diversi dai semi di barbabietole: ­ ­ altri: ­ ­ ­ altri ­ semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori ­ altri: ­ ­ semi di ortaggi ­ ­ altri: ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ altri

II Aliquota NPF applicabile meno

esente esente

esente esente esente esente

1723

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Voce della tariffa svizzera

Designazione della merce

Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo I Aliquota preferenziale applicabile

1210.

1000 2000 1211.

1010 1090 2010 2090 9010 9090 1212.

1010 1099 2090 3000

9190 9200 9919 9999 1213.

0010

1724

Coni di luppolo, freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina: ­ coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets ­ coni di luppolo, tritati o macinati, anche in forma di pellets; luppolina Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati: ­ radici di liquirizia: ­ ­ intiere, non lavorate ­ ­ altre ­ radici di ginseng: ­ ­ intiere, non lavorate ­ ­ altre ­ altri: ­ ­ intieri, non lavorati ­ ­ altri Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: ­ carrube, compresi i semi di carrube: ­ ­ semi di carrube ­ ­ altri: ­ ­ ­ altri ­ alghe: ­ ­ altri ­ noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne ­ altri: ­ ­ barbabietole da zucchero: ­ ­ ­ altre ­ ­ canne da zucchero ­ ­ altri: ­ ­ ­ radici di cicoria, essiccate: ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ altre Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets: ­ per usi tecnici

esente esente

esente esente esente esente esente esente

esente esente esente esente

esente esente esente esente

esente

II Aliquota NPF applicabile meno

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Voce della tariffa svizzera

Designazione della merce

Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo I Aliquota preferenziale applicabile

1214.

1090 9090 1301.

1000 2000 9010 9090 1302.

1100 1200 1300 1400 1900 2011 2019 2021 2029 2090 3100 3210 3290 3900 1401.

Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets: ­ farina e agglomerati in forma di pellets, di erba medica: ­ ­ altri ­ altri: ­ ­ altri Gomma lacca; gomme, resine, gommoresine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali : ­ gomma lacca ­ gomma arabica ­ altri: ­ ­ balsami naturali ­ ­ altre Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: ­ succhi e estratti vegetali: ­ ­ oppio ­ ­ di liquirizia ­ ­ di luppolo ­ ­ di piretro o di radici delle piante da rotenone ­ ­ altri ­ sostanze pectiche, pectinati e pectati: ­ ­ pectina, solida: ­ ­ ­ per l'amidazione, l'idrolizzazione, la saponificazione, la standardizzazione ­ ­ ­ altra ­ ­ pectina, liquida: ­ ­ ­ per l'amidazione, l'idrolizzazione, la saponificazione, la standardizzazione ­ ­ ­ altra ­ ­ altri ­ mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: ­ ­ agar-agar ­ ­ mucillagini e ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati: ­ ­ ­ per usi tecnici ­ ­ ­ altri ­ ­ altri

II Aliquota NPF applicabile meno

esente esente

esente esente esente esente

esente esente esente esente esente esente 26.­ esente esente esente esente esente esente esente

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio, bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):

1725

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Voce della tariffa svizzera

Designazione della merce

Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo I Aliquota preferenziale applicabile

1000 2000 9000 1402.

1000 9000 1403.

1000 9000 1404.

1000 2010 2090 9090 1518.

ex

0099

1521.

1010 1091 1092 9010 9020

1726

­ bambù ­ canne d'India ­ altre

esente esente esente

Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio, capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie: ­ capoc ­ altre

esente esente

Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope o di spazzole (per esempio, saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci: ­ saggina per scope (Sorghum vulgare var.

technicum) ­ altre Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: ­ materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia ­ linters di cotone: ­ ­ greggi ­ ­ altri ­ altri: ­ ­ altri Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove: ­ altri: ­ ­ altri, linossina Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati: ­ cere vegetali: ­ ­ cera di carnauba ­ ­ altre: ­ ­ ­ non lavorate ­ ­ ­ lavorate (per esempio, imbianchite, colorate) ­ altri: ­ ­ non lavorati ­ ­ lavorati (per esempio, imbianchiti, colorati)

esente esente

esente esente esente esente

esente

esente esente esente esente esente

II Aliquota NPF applicabile meno

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Voce della tariffa svizzera

Designazione della merce

Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo I Aliquota preferenziale applicabile

1522.0000

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

1602.

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: ­ di fegato di qualsiasi animale: ­ ­ a base di fegato d'oca

2010

ex 1603.0000 Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, diversi da quelli di carne di balena, di pesci, o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici 1701.

1100 ex

9999

1702.

2020 ex

9029

1704.

1010 1020 1030

esente

esente esente

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido: ­ zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti: ­ ­ di canna ­ altri: ­ ­ ­ altri, zucchero cristallizzato, non lavorato Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: ­ zucchero e sciroppo d'acero: ­ ­ allo stato di sciroppo ­ altri (compreso il zucchero invertito): ­ ­ allo stato solido: ­ ­ ­ altri, maltosio, chimicamente puro

22.­ 22.­

esente esente

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco): ­ gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero: ­ ­ aventi tenore, in peso, di saccarosio eccedente 70% ­ ­ aventi tenore, in peso, di saccarosio eccedente 60% ma non eccedente 70% ­ ­ aventi tenore, in peso, di saccarosio non eccedente 60%

1801.0000

Cacao in grani interi o infranti, greggio o torrefatto

1802.

0090

Gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao: ­ altri

1803.

Pasta di cacao, anche sgrassata:

II Aliquota NPF applicabile meno

41.­ 41.­ 41.­ esente

esente

1727

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Voce della tariffa svizzera

Designazione della merce

Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo I Aliquota preferenziale applicabile

1000 2000

­ non sgrassata ­ completamente o parzialmente sgrassata

esente esente

1804.0000

Burro, grasso e olio di cacao

esente

1805.0000

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esente

1905.

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: ­ altri: ­ ­ ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

9040

2001.

9011 ex

9090

2002.

9021

9029 2003.

1000 2000 2004.

1728

Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: ­ altri: ­ ­ frutta: ­ ­ ­ tropicali ­ ­ ortaggi o legumi e altre parti commestibili di piante: ­ ­ ­ altri, pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico: ­ altri: ­ ­ in recipienti non eccedenti 5 kg: ­ ­ ­ polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di conservazione o di condimento ­ ­ ­ altri Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico: ­ funghi ­ tartufi Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: ­ altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi o legumi:

II Aliquota NPF applicabile meno

esente

esente 25.­

esente

11.50

esente esente

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Voce della tariffa svizzera

Designazione della merce

Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo I Aliquota preferenziale applicabile

9011 9041 2005.

5190 6090 8000

ex

9011

ex

9040

ex

9069

2006.

0010 2008.

1110 1190 1910 1990 2000 3010 8000 9100

­ ­ in recipienti eccedenti 5 kg: ­ ­ ­ asparagi ­ ­ in recipienti non eccedenti 5 kg: ­ ­ ­ asparagi Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: ­ fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): ­ ­ fagioli, sgranati: ­ ­ ­ altri ­ asparagi: ­ ­ altri ­ granturco dolce (Zea mays var. saccharata) ­ altri ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o legumi: ­ ­ altri, in recipienti eccedenti 5 kg: ­ ­ ­ altri ortaggi o legumi, pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta ­ ­ altri, in recipienti non eccedenti 5 kg : ­ ­ ­ altri legumi, pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta ­ ­ ­ miscele di ortaggi o legumi: ­ ­ ­ ­ altre miscele di ortaggi o legumi, pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, confettate allo zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate): ­ frutta tropicali, scorze di frutta tropicali Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: ­ frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro: ­ ­ arachidi: ­ ­ ­ burro di arachidi (Peanutbutter) ­ ­ ­ altre ­ ­ altri, compresi i miscugli: ­ ­ ­ frutta tropicali ­ ­ ­ altri ­ ananassi ­ agrumi: ­ ­ polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ­ fragole ­ altre, compresi i miscugli, esclusi quelli della sottovoce 2008.19: ­ ­ cuori di palma

II Aliquota NPF applicabile meno

8.40 6.­

14.­ 6.­ esente

25.­ 35.­ 35.­

esente

44.­ esente esente 7.50 10.­ 12.50 6.­ esente

1729

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Voce della tariffa svizzera

Designazione della merce

Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo I Aliquota preferenziale applicabile

9211

9911 9996 2009.

1110 1120 1910 1920

2011 2020

3011 3019 4010 4020 5000 8010

8081 8089

1730

­ ­ miscugli: ­ ­ ­ di frutta tropicali ­ ­ altre: ­ ­ ­ polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ­ ­ ­ ­ di frutta tropicali ­ ­ ­ altre: ­ ­ ­ ­ altre frutta: ­ ­ ­ ­ ­ frutta tropicali Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ­ succhi d'arancia: ­ ­ congelati: ­ ­ ­ senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ­ ­ ­ con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ­ ­ altri: ­ ­ ­ senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ­ ­ ­ con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ­ succhi di pompelmo o di pomelo: ­ ­ senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ­ ­ ­ concentrati ­ ­ con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ­ succhi di altri agrumi: ­ ­ senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ­ ­ ­ succo di limone, greggio (anche stabilizzato) ­ ­ ­ altri ­ succhi di ananasso: ­ ­ senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ­ ­ con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ­ succhi di pomodoro ­ succhi di altre frutta o di altri ortaggi o legumi: ­ ­ succhi di ortaggi o legumi ­ ­ altri: ­ ­ ­ senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ­ ­ ­ ­ di frutta tropicali ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

II Aliquota NPF applicabile meno

esente

esente esente

esente 14.­ esente 14.­

esente 14.­

esente 14.­ esente esente esente 4.­

esente 5.60

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Voce della tariffa svizzera

Designazione della merce

Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo I Aliquota preferenziale applicabile

8098 8099 9029

9061 9069

9098 9099 2101.

2010

2102.

1099 3000 2103.

1000 2000 9000 2104.

1000 2000

­ ­ ­ ­ di frutta tropicali ­ ­ ­ ­ altri ­ miscugli di succhi: ­ ­ succhi di ortaggi o legumi: ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ­ ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ ­ a base di frutta tropicali ­ ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ­ ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ ­ a base di frutta tropicali ­ ­ ­ ­ ­ altri Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: ­ estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate: ­ ­ estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati

esente 14.­ 4.­

esente esente

esente esente

esente

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati: ­ lieviti vivi: ­ ­ altri: ­ ­ ­ altri ­ lieviti in polvere preparati

esente esente

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata: ­ salsa di soia ­ «Tomato-ketchup» e altre salse al pomodoro ­ altri

esente esente esente

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: ­ preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati ­ preparazioni alimentari composte omogeneizzate

II Aliquota NPF applicabile meno

esente esente

1731

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Voce della tariffa svizzera

Designazione della merce

Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo I Aliquota preferenziale applicabile

2106.

9040

9099 2201.

1000 9000 2202.

1000

2203.

0010 0020 0031 0039 2205.

1010 1020 9010 9020 2207.

1000

1732

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: ­ altre: ­ ­ gomma da masticare, caramelle, pastiglie, pasticche e simili, senza zuccheri ­ ­ altre preparazioni alimentari: ­ ­ ­ altre: ­ ­ ­ ­ non contenenti materie grasse: ­ ­ ­ ­ ­ altre

esente

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, né aromatizzate; ghiaccio e neve: ­ acque minerali e acque gassate ­ altri

esente esente

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce 2009: ­ acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate Birra di malto: ­ in recipienti di capacità eccedente 2 hl ­ in recipienti di capacità eccedente 2 l ma non eccedente 2 hl ­ in recipienti di capacità non eccedente 2 l: ­ ­ in bottiglie di vetro ­ ­ atri Vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o con sostanze aromatiche: ­ in recipienti di capacità non eccedente 2 l: ­ ­ con titolo alcolometrico volumico non eccedente 18% vol ­ ­ con titolo alcolometrico volumico eccedente 18% vol ­ altri: ­ ­ con titolo alcolometrico volumico non eccedente 18% vol ­ ­ con titolo alcolometrico volumico eccedente 18% vol Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80% vol o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo: ­ alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80% vol o più

esente

esente

esente esente esente esente

esente esente esente esente

esente

II Aliquota NPF applicabile meno

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Voce della tariffa svizzera

Designazione della merce

Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo I Aliquota preferenziale applicabile

2000 2208.

4010 4020 7000 9010 9021 9022 2301.

ex

1090

2302.

1090 2090 3090 4090 5090 2303.

1090

­ alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico vomulico inferiore a 80% ; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: ­ rum e taffia: ­ ­ in recipienti di capacità eccedente 2 l ­ ­ in recipienti di capacità non eccedente 2 l ­ liquori ­ altri: ­ ­ alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol ­ ­ acquaviti in recipienti di capacità: ­ ­ ­ eccedente 2 l ­ ­ ­ non eccedente 2 l Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana; ciccioli: ­ farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carne o di frattaglie; ­ ­ altri, diversi da quelli di balena Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altri trattamenti dei cereali o dei legumi: ­ di granturco: ­ ­ altri ­ di riso: ­ ­ altri ­ di frumento: ­ ­ altri ­ di altri cereali: ­ ­ altri ­ di legumi: ­ ­ altri Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets: ­ residui della fabbricazione degli amidi e altri residui simili: ­ ­ altri

II Aliquota NPF applicabile meno

esente

esente esente esente esente esente esente

esente

esente esente esente esente esente

esente

1733

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Voce della tariffa svizzera

Designazione della merce

Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo I Aliquota preferenziale applicabile

2090 3090 2304.

0090 2305.

0090 2306.

1090 2090 3090 4090 5090 6090 7090 9090

­ polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero: ­ ­ altri ­ avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli: ­ ­ altri

esente

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide: ­ altri

esente

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi o oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305: ­ di cotone: ­ ­ altri ­ di lino: ­ ­ altri ­ di girasole: ­ ­ altri ­ di ravizzone o di colza: ­ ­ altri ­ di noce di cocco o di copra: ­ ­ altri ­ di noci o di mandorle di palmisti: ­ ­ altri ­ di germi di granturco: ­ ­ altri ­ altri: ­ ­ altri Fecce di vino; tartaro greggio

2308.

Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove: ­ ghiande di quercia e castagne d'India: ­ ­ altri ­ altri: ­ ­ vinacce d'uva e trebbie di mele e di pere ­ ­ ­ altri ­ ­ altri:

9019

1734

esente

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia: ­ altri

2307.0000

1090

esente

esente esente esente esente esente esente esente esente esente

esente esente

II Aliquota NPF applicabile meno

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Voce della tariffa svizzera

Designazione della merce

Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo I Aliquota preferenziale applicabile

9090 2309.

9020 9030

9049 9090 2401.

1010

2010

3010

2402.

1000 2905.

4300 4400

­ ­ ­ altri Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: ­ altri: ­ ­ foraggi costituiti da frammenti di conchiglie vuote; mangime per uccelli, costituito da materie minerali ­ ­ fosfati inorganici per l'alimentazione degli animali (di costituzione chimica non definita), senza aggiunte ­ ­ «solubles» di pesci o di mammiferi marini, non mescolati, anche concentrati o in polvere: ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ altri Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco: ­ tabacchi non scostolati: ­ ­ per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto ­ tabacchi parzialmente o totalmente scostolati: ­ ­ per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto ­ cascami di tabacco: ­ ­ per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto

esente

esente esente

esente esente

esente

esente

esente

Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco: ­ sigari (compresi i sigari spuntati) e cigarillos, contenenti tabacco Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: ­ altri polialcoli ­ ­ mannitolo ­ ­ D-glucitolo (sorbitolo)

II Aliquota NPF applicabile meno

290.­

esente esente

1735

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Voce della tariffa svizzera

Designazione della merce

Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo I Aliquota preferenziale applicabile

3301.

Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sotto-prodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

3302.

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria: altre preparazioni a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati nell'industria delle bevande: ­ dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande

1000

esente

esente

3503.0000

Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina delle voce 3501

esente

3504.0000

Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle anche trattata al cromo

esente

3824.

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati ne compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: ­ sorbitolo diverso da quello della voce 2905.44

6000

esente

4101.

Pelli gregge di bovini o di equidi (fresche o salate, secche, calcinate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate

esente

4102.

Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, calcinate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo

esente

1736

II Aliquota NPF applicabile meno

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Voce della tariffa svizzera

Designazione della merce

Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo I Aliquota preferenziale applicabile

4103.

Altre pelli gregge (fresche o salate, secche, calcinate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalle note 1 b) o 1 c) di questo capitolo

esente

4301.

Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, code, zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103

esente

5001.0000

Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura

esente

5002.0000

Seta greggia (non torta)

esente

5003.

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati

esente

5101.

Lane, non cardate né pettinate

esente

5102.

Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati

esente

5103.

Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati

esente

5201.

Cotone, non cardato né pettinato

esente

5202.

Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati

esente

5203.0000

Cotone, cardato o pettinato

esente

5301.

Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati

esente

5302.

Canapa (Cannabis sativa L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

esente

II Aliquota NPF applicabile meno

1737

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Appendice III

Regole d'origine Art. 1

Definizioni

Le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico si applicano, mutatis mutandis, alla presente Appendice.

Art. 2

Criteri dell'origine

1

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo si considerano originari della Svizzera o del Messico: a)

i prodotti interamente ottenuti in Svizzera o in Messico ai sensi dell'articolo 4;

b)

i prodotti che sono stati oggetto in Svizzera o in Messico di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5;

c)

i prodotti fabbricati esclusivamente a partire da materie originarie della Parte contraente interessata ai sensi della presente Appendice.

2

Le condizioni di cui al paragrafo 1 relative all'acquisizione del carattere originario devono essere adempiute senza interruzione in Svizzera o in Messico.

Art. 3

Cumulo dell'origine

Fatto salvo l'articolo 2, ai sensi della presente Appendice i materiali originari dell'altra Parte contraente si considerano prodotti originari della Parte contraente interessata e non è necessario che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni ulteriori a quelle elencate dall'articolo 6 della presente Appendice.

Art. 4

Prodotti interamente ottenuti

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 paragrafo 1 lettera a, si considerano «interamente ottenuti» in Svizzera o in Messico: a)

i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

b)

gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

c)

i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

d)

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

e)

gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

f)

le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a e).

1738

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Art. 5

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 paragrafo 1 lettera b, i prodotti che non sono interamente ottenuti in Svizzera o in Messico si considerano sufficientemente lavorati o trasformati in Svizzera o in Messico quando sono soddisfatte le condizioni stabilite per questo prodotto nell'Allegato della presente Appendice.

2

Le condizioni indicate nel paragrafo 1 stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario, indipendentemente dal fatto che sia stato fabbricato nella medesima impresa o in un'altra in Svizzera o in Messico, perché soddisfa le condizioni indicate nell'Allegato della presente Appendice, è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

Art. 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Le disposizioni concernenti le lavorazioni o le trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6 dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico si applicano, mutatis mutandis, alla presente Appendice.

Art. 7

Classificazione delle merci

Ai fini dell'applicazione della presente Appendice, la classificazione delle merci o dei materiali si fonda sulla nomenclatura del Sistema armonizzato.

Art. 8

Imballaggi e container

Gli imballaggi e i container che servono a trasportare un prodotto non sono presi in considerazione ai fini della determinazione dell'origine di detto prodotto conformemente agli articoli 4 e 5.

Art. 9

Separazione contabile

Le disposizioni concernenti la separazione contabile di cui all'articolo 8 dell'Allegato I dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico si applicano, mutatis mutandis, alla presente Appendice.

Art. 10

Elementi neutri

Le disposizioni concernenti gli elementi neutri di cui all'articolo 11 dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico si applicano, mutatis mutandis, alla presente Appendice.

1739

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Art. 11

Trasporto diretto

1

Il trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti della presente Appendice trasportati direttamente dal Messico in Svizzera o dalla Svizzera in Messico. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

2 La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita, su domanda, alle autorità doganali del Paese importatore conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 paragrafo 2 dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico.

Art. 12

Restituzione

Le disposizioni concernenti il divieto di restituzione dei dazi all'importazione o di esenzione da tali dazi di cui all'articolo 15 dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico si applicano, mutatis mutandis, alla presente Appendice ad eccezione dei prodotti della posizione 2205 e dei numeri 1704.10, 2202.10 e 2208.70 del SA, che possono beneficiare di una restituzione sullo zucchero.

Art. 13

Prova dell'origine

1

I prodotti originari ai sensi della presente Appendice importati in Svizzera o in Messico beneficiano del trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 o di una dichiarazione su fattura compilata e rilasciata conformemente alle disposizioni nel Titolo V dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico.

2 Le disposizioni relative alla prova dell'origine contenute nel Titolo V dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico si applicano, mutatis mutandis, alla presente Appendice.

Art. 14

Metodi di cooperazione amministrativa

Le disposizioni relative alla cooperazione amministrativa contenute nel Titolo V dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico si applicano, mutatis mutandis, alla presente Appendice.

Art. 15

Note esplicative

Le disposizioni relative all'interpretazione, all'applicazione e alla cooperazione amministrativa contenute nell'articolo 37 dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico si applicano, mutatis mutandis, alla presente Appendice.

1740

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Art. 16

Merci in transito o in deposito doganale

Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili alle merci che adempiono le disposizioni della presente Appendice e che, alla data d'entrata in vigore del presente Accordo, sono in transito verso la Svizzera o verso il Messico oppure vi sono temporaneamente immagazzinate in depositi o in zone franche, a condizione che al Paese di importazione venga presentato, entro sei mesi da detta data, un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato a posteriori dalle autorità doganali o dall'autorità pubblica competente del Paese di esportazione, accompagnato da documenti che dimostrino che le merci sono state trasportate direttamente.

1741

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Allegato dell'Appendice III

Lista delle merci menzionate nell'articolo 5 paragrafo 1 Le note introduttive dell'Allegato 1 dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico sono applicabili, mutatis mutandis, al presente Allegato.

Voce SH

Descrizione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti

capitolo 5

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti

ex 0502

Setole di maiale o di cinghiale, preparate

Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale

capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura

Fabbricazione in cui: ­ tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti, e ­ il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti

capitolo 8

Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione in cui: ­ tutti i frutti utilizzati devono essere interamente ottenuti, e ­ il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti

capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti

1301

Gomma lacca, gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad es.: balsami), naturali

Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

1742

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Voce SH

Descrizione delle merci

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agaragar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: ­ mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati ­ altri

capitolo 14

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti

ex capitolo 15 Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi i pesci ed i mammiferi marini

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto

capitolo 16

Preparazioni di carne

Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: ­ maltosio o fruttosio chimicamente puri ­ altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti ­ altri

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari Fabbricazione in cui: ­ tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e ­ il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

1743

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Voce SH

Descrizione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11

ex capitolo 20 Preparazioni di ortaggi e legumi, di frutta ed altre parti di piante, esclusi:

Fabbricazione in cui gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti

2006

Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

Fabbricazione in cui: ­ tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e ­ il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2008

­ Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione in cui: ­ tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e ­ il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

­ Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco ­ altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zucchero o di altri dolcificanti

ex capitolo 21 Preparazioni alimentari diverse, esclusi:

1744

Fabbricazione in cui: ­ tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e ­ il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Voce SH

Descrizione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

Fabbricazione in cui: ­ tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: ­ Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

­ Farina di senapa e senapa preparata

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Fabbricazione in cui: ­ tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e ­ il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 22 Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:

Fabbricazione in cui: ­ tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e ­ l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti

2202

Fabbricazione in cui: ­ tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, ­ il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ­ i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

1745

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Voce SH

Descrizione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

2208

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80%; acqueviti, liquori e altre bevande spiritose

Fabbricazione: ­ a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e ­ in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5% in volume

ex capitolo 23 Residui e cascami dell'industria alimentare; alimenti preparati per animali, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto

ex 2303

Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40% in peso

Fabbricazione in cui il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto

ex 2306

Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3%

Fabbricazione in cui le olive utilizzate devono essere interamente ottenute

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

Fabbricazione in cui: ­ i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati devono essere originari, e ­ tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati) sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: ­ Alcolati metallici di questa voce e di etanolo

1746

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Voce SH

Descrizione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

­ altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3301

Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo»2 diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3302

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3503

Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce n.

3501

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

2

Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

1747

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Voce SH

Descrizione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

3504

Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3824

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905.44

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

4101

Pelli gregge di bovini o di equidi (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

4102

Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Slanatura di pelli di ovini

4103

Altre pelli gregge (fresche o salate, secche, trattate con calce o piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

4301

Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci n. 4101, 4102 o 4103

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

1748

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Voce SH

Descrizione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

5002

Seta greggia (non torta)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

5003

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati) ­ cardati o pettinati ­ altri

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

5101

Lane, non cardate né pettinate

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

5102

Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

5103

Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

5203

Cotone, cardato o pettinato

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

5301

Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

5302

Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

1749

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Appendice IV

Sul riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose tra la Svizzera / il Principato del Liechtenstein e il Messico Art. 1 Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di bevande spiritose.

Art. 2 La presente Appendice si applica ai prodotti del codice 2208 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di descrizione e di codificazione delle merci.

Art. 3 Ai fini della presente Appendice, si intende per: «bevanda spiritosa originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda spiritosa che figura negli Allegati 1 e 2, elaborata sul territorio della suddetta Parte; «designazione»: le denominazioni utilizzate sull'etichetta, sui documenti che scortano il trasporto delle bevande spiritose, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità; «etichettatura»: il complesso delle diciture ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano la bevanda spiritosa e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie; «presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio; «imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti.

Art. 4 Sono protette le seguenti denominazioni: a)

per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Svizzera e del Liechtenstein, quelle che figurano nell'Allegato 1;

b)

per quanto concerne le bevande spiritose originarie del Messico, quelle che figurano nell'Allegato 2.

1750

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Art. 5 1. In Messico, le denominazioni protette della Svizzera e del Liechtenstein: ­

possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Svizzera e del Liechtenstein, e

­

sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose originarie della Svizzera e del Liechtenstein a cui si applicano.

2. In Svizzera e nel Liechtenstein, le denominazioni protette del Messico: ­

possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari del Messico, e

­

sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose originarie del Messico a cui si applicano.

3. Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano gli scambi, di cui all'Allegato 1C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma della presente Appendice, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 4 utilizzate per designare le bevande spiritose originarie del territorio delle Parti. Ogni Parte fornisce alle Parti interessate i mezzi giuridici per impedire l'impiego di una denominazione per designare bevande spiritose non originarie del luogo indicato dalla suddetta denominazione o del luogo in cui è stata tradizionalmente utilizzata la suddetta denominazione.

4. Le Parti non rifiuteranno di accordare la protezione prevista dal presente articolo nelle circostanze specificate all'articolo 24, paragrafi 4, 5, 6 e 7 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano gli scambi.

Art. 6 La protezione di cui all'articolo 5 si applica anche se la vera origine della bevanda spiritosa è indicata, ovvero se la denominazione è utilizzata in una traduzione o accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «modo», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe, comprendenti simboli grafici che possono generare un rischio di confusione.

Art. 7 In caso di denominazioni omonime per le bevande spiritose, la protezione è accordata ad entrambe le denominazioni. Le Parti fissano le condizioni pratiche per differenziare le denominazioni omonime di cui trattasi, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.

Art. 8 Le disposizioni della presente Appendice non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il

1751

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

nome del suo predecessore nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore i consumatori.

Art. 9 Nessuna disposizione della presente Appendice obbliga una Parte a proteggere una denominazione dell'altra Parte che non è protetta o che non è più protetta nel Paese d'origine o che è caduta in disuso in tale Paese.

Art. 10 Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di bevande spiritose originarie delle Parti al di fuori del territorio di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma della presente Appendice non siano utilizzate per designare e presentare una bevanda spiritosa originaria dell'altra Parte.

Art. 11 Qualora la legislazione pertinente delle Parti lo consenta, la protezione conferita dalla presente Appendice si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede sul territorio dell'altra Parte.

Art. 12 Se la designazione o la presentazione di una bevanda spiritosa, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria alla presente Appendice, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell'indicazione protetta.

Art. 13 La presente Appendice non si applica alle bevande spiritose: a)

in transito sul territorio di una delle Parti, o

b)

originarie del territorio di una delle Parti e oggetto di spedizioni in piccoli quantitativi.

Sono considerati piccoli quantitativi: a)

i quantitativi di bevande spiritose non superiori a 10 litri pro capite contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;

b)

i quantitativi di bevande spiritose non superiori a 10 litri oggetto di spedizioni tra privati;

c)

le bevande spiritose che fanno parte di un trasloco di privati;

d)

i quantitativi di bevande spiritose importati per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di 1 ettolitro;

1752

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

e)

le bevande spiritose destinate alle rappresentanze diplomatiche, consolati e corpi assimilati, importate nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;

f)

le bevande spiritose che costituiscono l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

Art. 14 1. Se una delle Parti ha motivo di sospettare che: a)

una bevanda spiritosa di cui all'articolo 3, che è o che è stata oggetto di scambi tra il Messico e la Svizzera o il Liechtenstein, non rispetta le disposizioni della presente Appendice o la legislazione applicabile in Messico, in Svizzera o nel Liechtenstein al settore delle bevande spiritose, e

b)

tale inosservanza riveste interesse particolare per una Parte e potrebbe comportare il ricorso a misure amministrative o ad azioni legali,

la Parte in questione ne informa immediatamente l'altra Parte.

2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati, nonché dell'indicazione delle misure amministrative o delle eventuali azioni legali. Tali informazioni includono in particolare, per quanto concerne la bevanda spiritosa di cui trattasi: a)

il produttore e la persona che detiene la bevanda spiritosa;

b)

la composizione di tale bevanda;

c)

la designazione e la presentazione;

d)

la natura dell'infrazione alle norme di produzione e di commercializzazione.

Art. 15 1. Le Parti contraenti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia onorato un impegno contemplato nella presente Appendice.

2. La Parte contraente che chiede la consultazione comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.

3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda a una consultazione immediatamente dopo l'adozione delle misure in parola.

4. Se, in seguito alla consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti contraenti non hanno raggiunto un accordo, la Parte contraente che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 1 può adottare misure conservative per consentire l'applicazione della presente Appendice.

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Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Art. 16 1. Le Parti contraenti possono modificare di comune intesa le disposizioni del presente accordo per rafforzare la cooperazione nel settore delle bevande spiritose.

2. Qualora la legislazione di una delle Parti contraenti sia modificata per proteggere denominazioni diverse da quelle che figurano negli Allegati della presente Appendice, l'inclusione di dette denominazioni avrà luogo al termine delle consultazioni, entro una congrua scadenza.

Art. 17 1. Le bevande spiritose che al momento dell'entrata in vigore della presente Appendice sono state prodotte, designate e presentate legalmente ma che sono vietate dalla presente Appendice, possono essere commercializzate dai grossisti per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo e dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte. Le bevande spiritose contemplate nella presente Appendice non potranno più essere prodotte oltre i limiti delle rispettive regioni d'origine sin dall'entrata in vigore della presente Appendice.

2. Salvo convenzione contraria delle Parti contraenti, la commercializzazione delle bevande spiritose prodotte, designate e presentate a norma della presente Appendice, ma la cui designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica della presente Appendice, può continuare fino a esaurimento delle scorte.

1754

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Allegato 1 dell'Appendice IV

Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera / del Liechtenstein Acquavite di vino Eau-de-vie de vin du Valais Brandy du Valais Acquavite di vinaccia Balzner Marc Baselbieter Marc Benderer Marc Eschner Marc Grappa del Ticino/Grappa Ticinese Grappa della Val Calanca Grappa della Val Bregaglia Grappa della Val Mesolcina Grappa della Valle di Poschiavo Marc d'Auvernier Marc de Dôle du Valais Schaaner Marc Triesner Marc Vaduzer Marc Acquavite di frutta Aargauer Bure Kirsch Abricot du Valais Abricotine du Valais Baselbieterkirsch Baselbieter Zwetschgenwasser Bernbieter Kirsch Bernbieter Mirabellen Bernbieter Zwetschgenwasser Bérudges de Cornaux Canada du Valais Coing d'Ajoie Coing du Valais Damassine d'Ajoie Damassine de la Baroche Emmentaler Kirsch Framboise du Valais Freiämter Zwetschgenwasser Fricktaler Kirsch Golden du Valais 1755

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Gravenstein du Valais Kirsch d'Ajoie Kirsch de la Béroche Kirsch du Valais Kirsch suisse Luzerner Kirsch Luzerner Zwetschgenwasser Mirabelle d'Ajoie Mirabelle du Valais Poire d'Ajoie Poire d'Orange de la Baroche Pomme d'Ajoie Pomme du Valais Prune d'Ajoie Prune du Valais Prune impériale de la Baroche Pruneau du Valais Rigi Kirsch Seeländer Pflümliwasser Urschwytzerkirsch Williams du Valais Zuger Kirsch Acquavite di sidro di mele e sidro di pere Bernbieter Birnenbrand Freiämter Theilerbirnenbrand Luzerner Birnenträsch Luzerner Theilerbirnenbrand Acquavite di genziana Gentiane du Jura Bevande spiritose al ginepro Genièvre du Jura Liquori Bernbieter Cherry Brandy Liqueur Bernbieter Griottes Liqueur Bernbieter Kirschen Liqueur Liqueur de poires Williams du Valais Liqueur d'abricot du Valais Liqueur de framboise du Valais

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Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Acquaviti di erbe (bevande spiritose) Bernbieter Kräuterbitter Eau-de-vie d'herbes du Jura Eau-de-vie d'herbes du Valais Genépi du Valais Gotthard Kräuterbrand Luzerner Chrüter (Kräuterbrand) Walliser Chrüter (Kräuterbrand) Altre Lie du Mandement Lie de Dôle du Valais Lie du Valais

1757

Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Allegato 2 dell'Appendice IV

Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie del Messico Bevanda spiritosa di Agave

Tequila:

protetta, prodotta e classificata conformemente alla pertinente legislazione del Messico

Bevanda spiritosa di Agave

Mezcal:

protetta, prodotta e classificata conformemente alla pertinente legislazione del Messico

Bevanda spiritosa di Agave

Bacanora: protetta, prodotta e classificata conformemente alla pertinente legislazione del Messico

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Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico

Dichiarazione comune Clausola evolutiva concernente i prodotti agricoli Le Parti contraenti discutono ulteriori passi nel processo di liberalizzazione degli scambi commerciali tra la Svizzera e il Messico al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4. A tal fine, un esame dei prodotti agricoli, compresi il formaggio (voce di tariffa 0406.90) e le miscele di fondue (voce di tariffa ex2106.90), avverrà caso per caso.

Se necessario, le regole d'origine relative saranno parimenti verificate.

1759