Legge federale
(Disegno)
che introduce in taluni atti normativi disposizioni concernenti i posti di lavoro e di tirocinio della Posta, dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione e delle Ferrovie federali svizzere del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni Consiglio nazionale del ... 1; visto il parere del Consiglio federale del ... 2, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue: 1. Legge federale del 30 aprile 19973 sull'organizzazione dell'azienda delle poste della Confederazione
Sezione 5: Personale Art. 15a (nuovo) Posti di lavoro e di tirocinio 1
La Posta offre posti di lavoro e di tirocinio su tutto il territorio svizz ero.
2
In caso di soppressione di posti di lavoro o di tirocinio, la Posta provvede affinché tali soppressioni non colpiscano unilateralmente alcune regioni.
3 In caso di creazione di nuovi posti di lavoro o di tirocinio, la Posta provvede a una distribuzione equa di tali posti nelle regioni.
2. Legge federale del 30 aprile 19974 sull'organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione
Sezione 5: Personale Art. 17a (nuovo) Posti di lavoro e di tirocinio 1
L'azienda offre posti di lavoro e di tirocinio su tutto il territorio svizzero.
2
In caso di soppressione di posti di lavoro o di tirocinio, l'azienda provvede affinché tali soppressioni non colpiscano unilateralmente alcune regioni.
1 2 3 4
604
FF 2001 594 FF 2001 ...
RS 783.1 RS 784.11 2000-2711
Disposizioni concernenti i posti di lavoro e di tirocinio della Posta, delle telecomunicazioni e delle FFS. LF
3
In caso di creazione di nuovi posti di lavoro o di tirocinio, l'azienda provvede a una distribuzione equa di tali posti nelle regioni.
3. Legge federale del 20 marzo 19985 sulle Ferrovie federali svizzere
Sezione 5: Personale Art. 16a (nuovo) Posti di lavoro e di tirocinio 1
Le FFS offrono posti di lavoro e di tirocinio su tutto il territorio svi zzero.
2
In caso di soppressione di posti di lavoro o di tirocinio, le FFS provvedono affinché tali soppressioni non colpiscano unilateralmente alcune regioni.
3 In caso di creazione di nuovi posti di lavoro o di tirocinio, le FFS provvedono a una distribuzione equa di tali posti nelle regioni.
II 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
2553
5
RS 742.31
605