01.026 Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alla Costituzione del Cantone di Neuchâtel dell'11 aprile 2001

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale semplice concernente il conferimento della garanzia federale alla costituzione del Cantone di Neuchâtel.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

11 aprile 2001

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Compendio In virtù dell'articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza dei cittadini lo richieda. Secondo il capoverso 2 di detto articolo le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. Tale garanzia è accordata se la costituzione cantonale in questione non è contraria al diritto federale. Alle costituzioni cantonali che soddisfano queste condizioni la garanzia federale deve essere accordata; per contro, se le disattendono la garanzia deve essere negata.

Nella votazione popolare del 24 settembre 2000 gli elettori del Cantone di Neuchâtel hanno approvato la revisione totale della costituzione cantonale. La nuova costituzione si presenta in quanto Carta fondamentale moderna sia dal profilo formale sia da quello materiale. Oltre ad una sistematica chiara e ad una formulazione giuridicamente più comprensibile e adeguata al nostro tempo, la nuova costituzione è caratterizzata da una serie di innovazioni di diritto materiale tra cui la concessione del diritto di voto agli stranieri titolari di un permesso di dimora e domiciliati da almeno cinque anni nel Cantone. Infine, la nuova costituzione comprende, oltre alle finalità e ai mandati sociali di competenza dello Stato e dei Comuni, un catalogo dettagliato dei diritti fondamentali riconosciuti ai privati.

Tutti gli articoli della nuova costituzione adempiono le condizioni per il conferimento della garanzia federale. Il messaggio tratta pertanto unicamente le disposizioni che hanno attinenza diretta con materie disciplinate dal diritto federale.

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Messaggio 1

Cenni storici sulla revisione totale

Nella votazione popolare del 10 marzo 1996 gli elettori della Repubblica e Cantone di Neuchâtel hanno accettato il principio di una revisione totale della costituzione cantonale del 21 novembre 1858. A tal fine hanno incaricato dei lavori il Gran Consiglio invece di istituire un'Assemblea costituente. Il 27 marzo 1996 il Gran Consiglio ha istituito una Commissione di 25 membri. Al termine di 22 sedute di lavoro svoltesi tra il maggio 1996 e il giugno 1998, la Commissione ha adottato un progetto preliminare di costituzione corredato di un sostanzioso rapporto esplicativo. Tale progetto preliminare è stato presentato al Gran Consiglio nel giugno 1998 e sottoposto a consultazione sino a fine dicembre dello stesso anno. Il testo della nuova costituzione è stato poi approvato dal Gran Consiglio il 25 aprile 2000 con 98 voti senza opposizione e successivamente dal popolo il 24 settembre 2000 con 30 513 sì contro 9327 no.

Con lettera del 29 novembre 2000 il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone di Neuchâtel ha chiesto la garanzia federale.

2

Struttura e contenuto della Costituzione

La nuova costituzione è volta a sancire gli obiettivi di uno Stato moderno e a ridefinire i rapporti che quest'ultimo intrattiene con i propri cittadini. Adeguata alle necessità e alle preoccupazioni di una società agli albori di un nuovo millennio, precisa in maniera strutturata e con un linguaggio chiaro e comprensibile le finalità e i compiti dello Stato, i diritti fondamentali delle persone e l'organizzazione delle istituzioni. Rispetto a quella del 1858, la nuova legge fondamentale è molto più di una semplice revisione poiché reca tutta una serie di importanti innovazioni e precisazioni che possiamo riassumere come segue: ­

il diritto di voto a livello cantonale (esclusa l'eleggibilità) è concesso agli stranieri titolari di un permesso di dimora e domiciliati nel Cantone da almeno cinque anni;

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è previsto un diritto di mozione popolare grazie al quale un minimo di cento elettori possono presentare una proposta al Gran Consiglio che è tenuto ad esaminarla;

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4500 elettori (e non più 6000 come precedentemente) possono chiedere una votazione popolare su un atto del Gran Consiglio (referendum popolare facoltativo); è abbandonato il referendum obbligatorio in materia finanziaria qualora superate talune soglie;

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il legislatore è competente a prevedere una supplenza per i membri del Gran Consiglio impediti di presenziare alle sedute;

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al fine di poter riorganizzare il territorio cantonale attraverso una revisione legislativa, il numero e il nome dei distretti del Cantone non sono più espressamente menzionati; 2187

­

i Comuni sono liberi di fare eleggere dal popolo i membri del loro Esecutivo e non soltanto dal Consiglio generale come era il caso finora;

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al fine di attenuare l'ineguaglianza delle capacità finanziarie dei Comuni, è istituito il principio di una perequazione finanziaria intercomunale;

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la nuova costituzione garantisce l'esistenza e il territorio dei Comuni ed esclude di imporre loro una fusione;

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l'adozione di misure destinate a compensare le discriminazioni di cui sono vittime i disabili spetta d'ora innanzi allo Stato e ai Comuni in quanto compito sociale;

­

la nuova costituzione garantisce la libertà di scelta di forme di convivenza diverse da quelle del matrimonio.

Contrariamente al vecchio testo, la nuova costituzione comprende un preambolo che sottolinea la filosofia del testo costituzionale e fissa una linea di condotta per lo Stato. Anche se non è di portata normativa, il preambolo reca una certa utilità nella misura in cui il testo costituzionale sia sprovvisto di una disposizione sulla finalità dello Stato. I 107 articoli che seguono sono suddivisi in 8 titoli che elencano successivamente le disposizioni generali, i diritti fondamentali, gli obiettivi sociali, il popolo, le autorità, i distretti e i Comuni, i rapporti interstatali, le Chiese e altre comunità religiose, la revisione costituzionale e le norme finali.

Il titolo I (art. 1-6) richiama il regime repubblicano del Cantone di Neuchâtel, la relativa forma e struttura, il capoluogo, lo stemma e la lingua ufficiale del Cantone, elenca i compiti dello Stato e dei Comuni e disciplina la responsabilità degli enti pubblici.

Il titolo II (art. 7-36) contiene un catalogo esauriente dei diritti fondamentali e prevede una disposizione sulle loro restrizioni, indi precisa le finalità e i mandati sociali dello Stato e dei Comuni.

Il titolo III (art. 37-45) definisce il popolo in quanto autorità politica suprema del Cantone e ne enumera le principali competenze, fatta astrazione di quelle relative alla revisione della costituzione.

Il titolo IV (art. 46-86) concerne la composizione, le competenze e l'organizzazione del parlamento (Gran Consiglio) e del governo (Consiglio di Stato), i rapporti tra parlamento e governo come anche le autorità giudiziarie.

Il titolo V (art. 87-96) disciplina la base della divisione territoriale del Cantone in distretti e stabilisce i fondamenti dell'organizzazione dei Comuni.

Il titolo VI (art. 97-99) stabilisce la laicità dello Stato e precisa le Chiese attualmente riconosciute dallo Stato come istituzioni di interesse pubblico.

Il titolo VII (art. 100-104) concerne la revisione totale e parziale della costituzione.

Il titolo VIII (art. 105-107) contiene le disposizioni finali.

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3

Condizioni necessarie per la concessione della garanzia

3.1

In generale

In virtù dell'articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza dei cittadini lo richieda.

Secondo il capoverso 2 di detto articolo le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. Tale garanzia è accordata se la costituzione cantonale in questione non è contraria al diritto federale. Alle costituzioni cantonali che soddisfano queste condizioni la garanzia federale deve essere accordata; per contro, se le disattendono la garanzia deve essere negata.

3.2

Accettazione da parte del popolo

La nuova costituzione è stata sottoposta a votazione popolare il 24 settembre 2000 ed è stata approvata a larga maggioranza dagli elettori del Cantone di Neuchâtel (cfr.

n. 1). La consultazione popolare non ha dato luogo ad alcun ricorso presso le autorità competenti.

L'articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale che pone l'esigenza dell'approvazione della costituzione da parte dei cittadini è quindi pienamente rispettato.

3.3

Revisione

Gli articoli 100-104 in connessione con l'articolo 37 della nuova costituzione cantonale disciplinano le procedure di revisione costituzionale. La revisione totale o parziale della costituzione cantonale può essere chiesta sia dal Gran Consiglio sia dal popolo (art. 101 cpv. 1 e 102 cpv. 1). In base a queste due ultime disposizioni 10 000 elettori possono chiedere la revisione totale e 6000 elettori la revisione parziale.

Spetta quindi ai cittadini modificare liberamente la costituzione cantonale ai sensi dell'articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale.

3.4

Costituzione democratica

Una costituzione cantonale adempie le condizioni di democraticità se prevede un parlamento eletto dal popolo e il principio della separazione dei poteri (FF 1997 I 205). In virtù dell'articolo 39 capoverso 1 della Costituzione federale la regolamentazione dell'esercizio dei diritti politici da parte del popolo compete a livello cantonale ai Cantoni; nell'esercizio di questa competenza sono tuttavia tenuti a rispettare talune regole materiali federali e, in particolare, il principio dell'uguaglianza sancita dall'articolo 8 della Costituzione federale e la nozione materiale del diritto di voto universale e ugualitario ((FF 1998 4369; Ulrich Häfelin/Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 4a ed., Zurigo 1998 n. 248a). Riguardo al principio della separazione dei poteri, i Cantoni dispongono di un ampio margine di ma-

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novra dato che le modalità di concretazione nel loro diritto costituzionale rientra anche nell'ambito della loro competenza (FF 1995 I 812).

Gli articoli 38 e 52 capoverso 2 della nuova costituzione cantonale prevedono che i membri del Gran Consiglio vengano eletti dal popolo ossia da tutte le persone in grado di esercitare i diritti politici come definiti nell'articolo 37 della medesima.

Quest'ultima disposizione accorda il diritto di voto in materia cantonale alle persone seguenti purché abbiano compiuto il 18° anno di età e non siano interdette per causa di infermità e debolezza mentale: gli Svizzeri domiciliati nel Cantone (cpv. 1 lett. a), gli Svizzeri all'estero iscritti nel registro elettorale di un Comune del Cantone in virtù della legislazione federale (cpv. 1 lett. b) come anche gli stranieri e gli apolidi che beneficiano di un'autorizzazione di domicilio in virtù della legislazione federale e domiciliati nel Cantone da almeno cinque anni (cpv. 1 lett. c). Questa stessa disposizione autorizza inoltre il legislatore a prevedere una procedura tale da consentire alle persone interdette per causa di infermità o debolezza mentale di comprovare la propria capacità di discernimento e di essere così reintegrate nel corpo elettorale (cpv. 2).

L'articolo 37 capoverso 1 lettera a della nuova costituzione corrisponde alla soluzione sancita in quasi tutte le costituzioni cantonali e praticamente dettata dall'articolo 39 capoverso 3 della Costituzione federale secondo cui nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Cantone. Dal punto di vista del diritto federale nulla osta all'estensione del diritto di voto agli Svizzeri all'estero se i Cantoni vigilano affinché nessuno possa esercitare i diritti politici in più di un Cantone (FF 1994 I 365). Il riconoscimento del diritto di voto agli stranieri è autorizzato in virtù dell'articolo 39 capoverso 1 della Costituzione federale (cfr. Etienne Grisel, Initiative et référendum populaires: Traité de la démocratie semi-directe en droit suisse, 2a ed., Berna 1997 p. 88 segg; Georg Lutz/Dirk Strohmann, Wahl- und Abstimmungsrecht in den Kantonen - Droits politiques dans les cantons, Berna/Stoccarda/Vienna 1998 p. 23). Essa costituisce una delle innovazioni più importanti, se non addirittura la più importante.

Il Cantone di Neuchâtel è così il primo
Cantone a seguire l'esempio del Cantone del Giura che finora era il solo a conoscere una disposizione costituzionale ­ l'articolo 73 ­ sul diritto di voto agli stranieri. Infine, nella misura in cui esprime l'idea che l'incapacità di discernimento ai sensi dell'articolo 369 del Codice civile (RS 210) non implica necessariamente un'incapacità a giudicare razionalmente gli affari pubblici, l'articolo 37 capoverso 2 della nuova costituzione cantonale è conforme al principio del divieto della discriminazione sancito dall'articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale.

Fra i diritti politici che la nuova costituzione cantonale conferisce agli elettori neocastellani in materia cantonale, è il caso di menzionare, oltre al diritto di eleggere i membri del Gran Consiglio (art. 38 e 52 cpv. 2), il diritto di eleggere i membri del Consiglio di Stato (art. 38 e 66 cpv. 2), il diritto di iniziativa «legislativa» (art. 40), il diritto di referendum facoltativo (art. 42) e obbligatorio (art. 44), come anche un nuovo diritto: quello di presentare una mozione al Gran Consiglio (art. 41). Inoltre, l'articolo 104 sancisce il principio dell'approvazione popolare riguardo ad ogni revisione della costituzione.

Per quanto concerne la regolamentazione dell'organizzazione delle autorità del Cantone di Neuchâtel, come stabilito dagli articoli 46 seguenti della nuova costituzione cantonale (cfr. in merito anche infra n. 3.5.5), è giocoforza riconoscere che

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soddisfa appieno il principio della separazione dei poteri peraltro espressamente menzionato (cfr. art. 46).

L'articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale, che impone ai Cantoni di dotarsi di una Costituzione democratica, è quindi rispettato.

3.5

Conformità con il diritto federale

3.5.1

Considerazioni generali

Uno dei problemi che sorge quando si esamina la conformità con il diritto federale di una costituzione cantonale che ha subìto una revisione totale risiede nella difficoltà di confrontare un atto cantonale volto a porre stabilmente in vigore per decenni una normativa fondamentale con l'insieme del diritto federale il quale invece è in continua e rapida evoluzione (soprattutto a livello di legge). Non è escluso quindi che la portata di talune disposizioni che beneficiano della garanzia federale divengano prive di oggetto entro un breve lasso di tempo a seguito di modifiche ulteriori del diritto federale.

Un Cantone non può disciplinare un settore di competenza esclusiva della Confederazione. Per contro, può svolgere compiti compresi in una competenza federale concorrente e non limitata ai principi, allorché la Confederazione non l'abbia interamente utilizzata. In questo caso però le norme costituzionali cantonali, esaminate alla luce del diritto federale, hanno una portata più limitata di quanto potrebbe far supporre la loro formulazione. Tuttavia, nella misura in cui, interpretate conformemente al diritto federale, rientrano in una competenza cantonale residua, esse devono ottenere la garanzia federale.

3.5.2

Struttura del Cantone

La nuova costituzione riconosce come entità territoriali i distretti e i Comuni (art. 1 cpv. 4, 87 cpv. 1 e 89 cpv. 1). Anche se non delimita il territorio dei distretti e dei Comuni e non ne fissa il numero (art. 88 e 90), la nuova costituzione ­ a differenza della precedente ­ garantisce espressamente l'esistenza dell'istituzione comunale in quanto tale (art. 91 cpv. 1). Inoltre esclude in particolare di imporre una fusione ai Comuni (art. 91 cpv. 3), ma prevede la prescrizione di collaborazioni intercomunali necessarie allo svolgimento dei compiti comunali (art. 92 cpv. 2). L'autonomia comunale è espressamente iscritta nella Costituzione (art. 94) e le loro competenze sono quelle assegnate dalla legislazione federale o cantonale (art. 89 cpv. 3). Non da ultimo la costituzione cantonale istituisce una perequazione finanziaria intercomunale destinata ad attenuare l'ineguaglianza delle capacità finanziaria dei Comuni (art. 93 cpv. 2). Essa fissa anche le esigenze minime dell'organizzazione dei Comuni (art. 95) lasciando loro la possibilità di fare eleggere dal popolo o dal Consiglio generale i membri delle loro autorità esecutive (art. 95 cpv. 4). Infine istituisce una sorveglianza del Cantone sull'attività delle autorità comunali (art. 96).

Tutte queste norme discendono dalla competenza cantonale in materia organizzativa e non contengono elementi contrari al diritto federale materiale.

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3.5.3

Diritti fondamentali e obiettivi sociali

I diritti fondamentali garantiti dalle costituzioni cantonali, secondo la dottrina e la giurisprudenza hanno una portata autonoma nella misura in cui accordano una protezione più ampia di quella accordata dal diritto federale (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Diritto costituzionale svizzero, vol. II: I diritti fondamentali, Berna 2000 p. 40 segg; Vincent Martenet, L'autonomie constitutionnelle des cantons, Basilea 1999 p. 420 e seg; DTF 121 I 267/269; 119 Ia 53/55). I Cantoni possono quindi tutelare gli stessi diritti garantiti dalla Confederazione o andare oltre, ma la garanzia federale verrà negata se una norma cantonale espressa e coercitiva accordasse una protezione meno estesa di quella concessa dalla Confederazione mediante i suoi diritti costituzionali scritti e non scritti.

Il catalogo dei diritti fondamentali della nuova costituzione cantonale non è esauriente. In taluni punti la costituzione va oltre i limiti garantiti dal diritto federale.

Nessuna di tali disposizioni per contro accorda una protezione meno estesa di quella del diritto federale; nulla si oppone quindi al conferimento della garanzia federale.

La maggior parte dei diritti fondamentali di cui agli articoli 7 seguenti della nuova costituzione cantonale hanno riscontro nella Costituzione federale da cui si ispira ampiamente e rispetto alla quale presentano sovente poche modifiche d'ordine essenzialmente redazionale. Fanno eccezione l'articolo 9 capoverso 2 che vieta leggi retroattive più severe per i privati, norma che scaturisce dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 122 V 405; 123 II 385/397; 122 II 113/124; RDDF 1998 II 189), l'articolo 11 capoverso 2 secondo periodo e l'articolo 3 nella misura in cui i diritti ivi contenuti corrispondono a quelli previsti nella legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (RS 235.1). Le disposizioni qui di seguito vanno oltre la protezione concessa dal diritto federale: ­

l'articolo 18 che sancisce il diritto di consultare gli atti ufficiali senza dover fornire la prova di un interesse legittimo, sempre che interessi superiori pubblici o privati non vi si oppongano (diritto all'informazione)1;

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l'articolo 21 capoverso 2 che riconosce a tutti coloro che presentano una petizione a un'autorità legislativa o esecutiva il diritto di esigere da tale autorità che esamini la petizione quanto al contenuto e che vi risponda il più presto possibile;

­

l'articolo 30 capoverso 5 che garantisce a tutte le persone a cui è stata tolta illegalmente o ingiustamente la libertà, il diritto di ottenere riparazione del pregiudizio subito.

Peraltro, l'articolo 12 capoverso 2 richiede un breve chiarimento quanto alla sua relazione con il diritto federale. Questa disposizione garantisce la scelta di forme di convivenza diverse da quella del matrimonio. Siccome però la Confederazione è competente, in virtù dell'articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale, per la legislazione in materia di diritto civile, la citata disposizione cantonale non può avere ripercussioni sulla relazione di diritto civile delle coppie non unite in matrimonio ed estendere, ad esempio, gli effetti del matrimonio alle coppie che vivono in concu1

Si prevede di riconoscere parimenti detto diritto a livello federale (cfr. progetto preliminare di legge federale sulla trasparenza dell'Amministrazione federale, presentato in consultazione il 19 aprile 2000).

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binato. Per contro potrebbe avere effetti sull'esercizio dei diritti affini ai diritti della personalità (Jörg Paul Müller, in: Walter Kälin/Urs Bolz, [ed.], Handbuch des bernischen Verfassungsrechts, Berna 1995, p. 39 seg.).

La nuova costituzione neocastellana prevede disposizioni per scopi e mandati sociali (art. 34-36) e include preoccupazioni disparate quali la creazione di condizioni che favoriscono la maternità e la paternità e che consentono di conciliare la vita familiare e professionale (art. 34 cpv. 2, secondo periodo), l'attuazione della parità donnauomo (art. 35) oppure l'integrazione economica e sociale degli handicappati (art. 36), a conferma del carattere esplicitamente sociale della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (art. 1 cpv. 1). Contrariamente alle disposizioni sui diritti fondamentali, quelle previste per scopi e mandati sociali non conferiscono ai privati diritti suscettibili di essere invocati direttamente davanti ai tribunali (diritti soggetti alla giurisdizione), ma costituiscono norme a carattere programmatico che obbligano il Cantone e i Comuni a predisporre una politica sociale. L'analisi della conformità con il diritto federale di queste diverse disposizioni cantonali segue la procedura usata per l'esame dei diritti fondamentali cantonali o dei compiti cantonali (cfr. n. 3.5.4). Tale analisi non ha rivelato nulla di contrario al diritto federale.

3.5.4

Compiti pubblici

Secondo gli articoli 3 e 43 della Costituzione federale, i Cantoni esercitano tutte le competenze non delegate alla Confederazione. Pertanto il diritto federale non esige che le legislazioni cantonali abbiano una base espressa nella costituzione del Cantone. La maggior parte dei Cantoni ha così rinunciato a un'enumerazione esauriente dei compiti pubblici e della rispettiva legislazione nella loro costituzione. Così pure la costituzione del Cantone di Neuchâtel, come dimostrato dal termine «notamment» nel periodo introduttivo dell'articolo 5 capoverso 1. Inoltre questa disposizione ha carattere puramente descrittivo dato che soltanto la legge determinerà, nei limiti stabiliti dal diritto federale, i compiti delegati allo Stato e ai Comuni. È nondimeno possibile affermare che i diversi compiti pubblici enumerati nell'articolo 5 capoverso 1 corrispondono praticamente all'insieme di quelli attualmente assunti dai Cantoni e dai Comuni.

La soluzione contenuta nell'articolo 5 capoverso 1 non contrasta con il diritto federale anche se detta disposizione menziona taluni settori che si sovrappongono alla sfera di competenze della Confederazione, ad esempio in materia di protezione sociale (lett. h), protezione dell'ambiente (lett. j), sostegno alla ricerca scientifica (lett. o) o promozione degli sport (lett. p). Anche nei settori in cui la Confederazione ha legiferato, ai Cantoni rimangono importanti compiti d'esecuzione e competenze residue; un elenco di questi compiti può inoltre giustificarsi qualora la costituzione adempia una funzione informativa.

3.5.5

Organizzazione delle autorità e procedura

Le norme sulla composizione, le attribuzioni e l'organizzazione delle autorità cantonali e comunali nonché le procedure previste per le loro attività tengono sufficientemente conto delle esigenze del diritto federale.

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Le condizioni generali di eleggibilità sono poste dall'articolo 47 della Costituzione neocastellana. Esso dispone che ogni persona svizzera con diritto di voto è eleggibile a membro in seno a un'autorità cantonale. Prevede inoltre che la legge può estendere l'eleggibilità degli stranieri alle autorità giudiziarie come anche quella delle persone domiciliate in un altro Cantone in seno al Consiglio di Stato e alle autorità giudiziarie. È vero che l'articolo 39 capoverso 3 della Costituzione federale, che sancisce il principio dell'unicità del domicilio in materia di esercizio dei diritti politici, vincola anche i Cantoni (Ulrich Häfelin/Walter Haller, op. cit. n. 590). Tuttavia, detto principio vale unicamente per i diritti politici attivi, ossia per il diritto di votare, di eleggere e firmare domande di referendum e iniziative, e non invece per i diritti politici passivi, in altri termini per il diritto di essere eletto (Yvo Hangartner/Andreas Kley, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zurich 2000, n. 243 segg.; in merito alla norma federale simile cfr. Ulrich Häfelin/Walter Haller, op. cit. n. 588). La clausola costituzionale neocastellana che consente al legislatore di estendere alle persone domiciliate in un altro Cantone l'eleggibilità al Consiglio di Stato e nelle istanze giudiziarie rispetta quindi il diritto federale.

Il principio della separazione dei poteri è espressamente ancorato nell'articolo 46 ed è applicabile mediante regole di incompatibilità di funzione (art. 48) come anche mediante la ripartizione delle competenze tra il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e le autorità giudiziarie (art. 55 segg., 68 segg. e 83 segg.).

La procedura legislativa che conferisce al Gran Consiglio - con riserva di referendum facoltativo (art. 42) o obbligatorio (art. 44) ­ la competenza di adottare le leggi (art. 55) e di approvare i trattati internazionali e intercantonali che non sono di competenza esclusiva del Consiglio di Stato (art. 56 e 70), soddisfa le esigenze democratiche contenute nell'articolo 51 capoverso 1 primo periodo della Costituzione federale. Rileviamo inoltre che la nuova costituzione cantonale non definisce espressamente la nozione di legge lasciando così al legislatore il compito di ovviarvi. In materia di ripartizione dei
compiti tra legislativo ed esecutivo, l'articolo 61 capoverso 2 pone il principio della competenza sussidiaria del Gran Consiglio.

Le diverse norme organizzative della costituzione neocastellana sono conformi alla competenza cantonale in materia organizzativa (art. 3 e 39 cpv. 1 Cost.) e non violano altre disposizioni del diritto federale.

3.6

Riassunto

La costituzione del Cantone di Neuchâtel del 24 settembre 2000 adempie le condizioni dell'articolo 51 capoverso 2 secondo periodo della Costituzione federale; pertanto deve esserle conferita la garanzia federale.

4

Costituzionalità

In virtù degli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale, l'Assemblea federale è competente per conferire la garanzia alle costituzioni cantonali.

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