01.031 Messaggio concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale del 5 giugno 2001

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, i disegni di legge federale, di ordinanza dell'Assemblea federale e di decreto federale concernenti l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

5 giugno 2001

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2001-1067

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Compendio Con il presente messaggio il Consiglio federale propone da un lato l'adeguamento delle leggi federali alle cui disposizioni organizzative ha derogato sulla scorta della sua competenza in materia di organizzazione dell'Amministrazione federale. Le deroghe sono per legge (art. 64 cpv. 1 della legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, LOGA; RS 172.010) limitate nel tempo e devono essere sottoposte all'Assemblea federale entro quattro anni dall'entrata in vigore della LOGA (art. 64 cpv. 2 LOGA).

Dall'altro il Consiglio federale coglie l'occasione per rivedere e razionalizzare il diritto organizzativo a livello di legge. Si tratta in particolare di introdurre nelle leggi le modifiche necessarie, risultanti dalla riforma del Governo e dell'Amministrazione, abrogare negli atti normativi federali le disposizioni organizzative divenute superflue e formulare le disposizioni relative alla competenza tenendo meglio conto dei vari livelli. Il messaggio offre inoltre l'opportunità di proporre l'adeguamento di diversi atti normativi che sono toccati in maniera più generale dalla razionalizzazione del diritto organizzativo.

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Genesi

Nel nostro messaggio del 20 ottobre 1993 concernente la legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, FF 1993 III 785) abbiamo proposto tre innovazioni principali: introduzione dell'istituzione dei segretari di Stato, trasferimento al Consiglio federale della competenza in materia di organizzazione dell'Amministrazione federale e introduzione di nuovi metodi di gestione dell'amministrazione (NPM). Nella votazione popolare del 9 giugno 1996 l'oggetto è stato respinto in modo netto, e questo soprattutto a causa dell'istituzione dei segretari di Stato. Abbiamo allora deciso di realizzare le innovazioni non contestate per mezzo di una nuova versione della LOGA e sottoposto alle vostre Camere il messaggio del 16 ottobre 1996 concernente una nuova legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; FF 1996 V 1). Il disegno di legge riprendeva immutato dal testo precedente il nuovo disciplinamento della competenza in materia di organizzazione: l'articolo 8 ancorava la competenza del Consiglio federale in materia di organizzazione dell'Amministrazione federale. L'articolo 43 del disegno di legge prevedeva che il Consiglio federale definisce in un'ordinanza l'articolazione dell'Amministrazione federale in uffici, attribuendo agli uffici campi d'attività quanto più possibile connessi e fissandone i compiti. Il Consiglio federale attribuisce gli uffici ai dipartimenti secondo criteri gestionali e con riguardo alla coesione dei compiti e agli equilibri materiali e politici. Può in ogni tempo ridistribuire gli uffici. In questo modo al Consiglio federale doveva essere trasferito il «potere organizzativo» per il settore dell'articolazione dell'Amministrazione federale in uffici. Rispetto al diritto previgente ­ l'articolo 58 della legge federale del 19 settembre 1978 sull'organizzazione dell'Amministrazione (LOA) conteneva un elenco degli uffici e dei servizi ­ la competenza organizzativa del Consiglio federale è stata in tal modo ancorata e ampliata per legge.

Nel messaggio del 16 ottobre 1996 il nostro Collegio ha inoltre proposto un nuovo articolo 64 con il quale esso doveva essere autorizzato, nell'ambito della competenza organizzativa prevista dall'articolo 43 del disegno di legge, a derogare, per una durata limitata, a particolari disposizioni organizzative di altre
leggi federali o di decreti federali di obbligatorietà generale. Il Consiglio federale propone all'Assemblea federale, entro quattro anni dall'entrata in vigore della legge, i necessari adeguamenti di leggi o decreti federali di obbligatorietà generale a cui esso ha derogato.

Durante i dibattiti preliminari in seno alle commissioni e durante le deliberazioni concernenti la nuova LOGA alle Camere federali, il trasferimento al Consiglio federale della competenza in materia di organizzazione dell'Amministrazione federale non ha praticamente dato adito a contestazioni. Al Consiglio degli Stati è stata sottolineata la necessità del trasferimento. In quanto organo direttivo supremo dell'Amministrazione federale, il Consiglio federale necessita di questa competenza, che nell'economia spetta di diritto alla direzione di un gruppo (Boll. uff. 1996 S 933).

Una proposta di minoranza, che voleva assoggettare a un'autorizzazione generale da parte dell'Assemblea federale i decreti emanati dal Consiglio federale sulla scorta

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della sua competenza organizzativa, è stata chiaramente respinta. Contro questa proposta è stato fatto valere in particolare il fatto che al Consiglio federale dev'essere data libertà di manovra (Boll. uff. 1996 S 940), e che l'assegnazione degli uffici ai dipartimenti in base ai criteri fissati dalla legge è un compito operativo che rientra nelle competenze del Consiglio federale (Boll. uff. 1996 S 941). Il Consiglio nazionale ha respinto di larga misura una proposta che voleva introdurre una riserva generale d'approvazione per i decreti del Consiglio federale basandosi sulla competenza organizzativa di quest'ultimo. La stragrande maggioranza del Consiglio si è pertanto trovata d'accordo con l'argomento secondo il quale con il testo di legge è necessario dare al Consiglio federale l'autonomia organizzativa sull'Amministrazione federale, ossia la libertà di attribuire gli uffici e assegnare loro compiti e competenze.

L'attribuzione degli uffici ai dipartimenti è stata definita come compito operativo, che non può essere «politicizzata» a scapito dell'efficienza, della tempestività e delle sinergie. I compiti organizzativi, secondo il Consiglio nazionale, sono di principio di competenza del Consiglio federale (Boll. uff. 1997 N 305). Sia il Consiglio nazionale sia il Consiglio degli Stati hanno pertanto espresso chiaramente la volontà di attribuire per legge al Consiglio federale la competenza relativa all'organizzazione dell'Amministrazione federale in quanto compito operativo.

1.2

Situazione giuridica attuale

Giusta l'articolo 8 LOGA il Consiglio federale definisce l'organizzazione razionale dell'Amministrazione federale e la modifica quando le circostanze lo impongono. La legge attribuisce pertanto al Consiglio federale il potere organizzativo sull'Amministrazione federale, nei limiti della Costituzione e delle disposizioni di legge. Per organizzazione si intende definizione delle strutture, delle funzioni, delle procedure e della regolamentazione del personale (FF 1993 III 846).

Inoltre l'articolo 43 LOGA dà espressamente al Consiglio federale la competenza di attribuire gli uffici ai dipartimenti, ridistribuirli, riunirli o scioglierli e crearne di nuovi. La legge fissa però limiti all'attribuzione degli uffici ai dipartimenti: il Consiglio federale deve attribuirli secondo criteri gestionali e con riguardo alla coesione dei compiti e agli equilibri materiali e politici.

L'articolo 64 capoverso 1 LOGA autorizza il Consiglio federale, nell'ambito della sua competenza organizzativa prevista dall'articolo 43 LOGA, a derogare, per una durata limitata, a particolari disposizioni organizzative di altre leggi federali. Giusta il capoverso 2 il Consiglio federale propone all'Assemblea federale, entro quattro anni dall'entrata in vigore della LOGA, i necessari adeguamenti di leggi federali.

Subito dopo l'entrata in vigore della LOGA il Consiglio federale ha sfruttato la sua autonomia organizzativa per procedere a un'ampia riorganizzazione dell'Amministrazione federale. Sulla scorta della nuova LOGA ha poi proceduto, negli anni 1997-2000, alla Riforma del Governo e dell'Amministrazione (RGA). Il 18 ottobre 2000 ha approvato il rapporto finale1. Nell'ambito della RGA sono tra l'altro stati soppressi, creati o riuniti oltre 15 uffici. In parte queste riforme richiedono una revi-

1

Riforma del Governo e dell'Amministrazione, Rapporto finale del 18.10.2000, ottenibile presso l'EDMZ o consultabile all'indirizzo http://www.bk.admin.ch/ch/i/rvr/index.htm.

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sione formale delle pertinenti leggi conformemente all'articolo 64 LOGA. Il presente messaggio è incentrato principalmente su questa revisione.

Nell'ambito della RGA si è proceduto anche a una revisione del diritto organizzativo, che è stato razionalizzato, riordinato e orientato maggiormente alle prestazioni e agli effetti. Concretamente per ciascun dipartimento e per la Cancelleria federale è stata emanata una nuova ordinanza in materia di organizzazione nella quale sono stati fissati gli obiettivi e le funzioni principali di ciascun dipartimento e ufficio. Con questa razionalizzazione si è voluto ridurre i testi di legge da circa 140 a una sessantina. Sino alla fine del 2000 hanno potuto inoltre essere abrogate 23 ordinanze. Un numero cospicuo di testi organizzativi (48) è costituito da leggi o decreti federali; la loro abrogazione avviene ad opera del Parlamento. Queste abrogazioni costituiscono un'ulteriore parte del presente messaggio.

L'attuazione della LOGA a livello di ordinanze ha potuto essere conclusa alla fine del 2000. Il presente messaggio consente di terminare l'attuazione anche a livello di leggi.

1.3

Concezione dell'oggetto

Con il presente messaggio proponiamo da un lato l'adeguamento delle leggi federali alle cui disposizioni organizzative abbiamo derogato sulla scorta della nostra competenza in materia di organizzazione dell'Amministrazione federale. Le deroghe sono per legge (art. 64 cpv. 1 LOGA) limitate nel tempo e devono essere sottoposte all'Assemblea federale entro quattro anni dall'entrata in vigore della LOGA (art. 64 cpv. 2 LOGA). La LOGA è stata messa in vigore il 1° ottobre 1997, per cui il termine di quattro anni scade alla fine di settembre 2001. Dall'altro cogliamo l'occasione per proporre anche adeguamenti volti a snellire il diritto organizzativo e a formulare le disposizioni relative alla competenza tenendo meglio conto dei vari livelli.

Non ci limitiamo però a proporre alle vostre Camere soltanto i necessari adeguamenti delle leggi federali interessate, bensì anche un adeguamento della LOGA. È previsto di ancorare la competenza del Consiglio federale in materia di organizzazione dell'Amministrazione federale in un punto centrale della legge e di precisarla (modifica dell'art. 8 LOGA). Questo implica l'abrogazione definitiva dell'articolo 64 LOGA relativo alla competenza del Consiglio federale di derogare a particolari disposizioni organizzative di leggi federali.

L'adeguamento della LOGA si impone per diversi motivi: Le disposizioni attuali in base alle quali il Consiglio federale può derogare, nell'ambito della sua competenza organizzativa, soltanto a particolari disposizioni organizzative di leggi federali causano problemi di interpretazione e sollevano interrogativi in merito all'ampiezza della competenza organizzativa stessa. La revisione è volta a eliminare queste difficoltà: non si distinguerà più tra le disposizioni organizzative generali e quelle particolari delle leggi federali.

La nuova Costituzione federale entrata in vigore il 1° gennaio 2000 attribuisce al Consiglio federale (art. 178 cpv. 1) la sovranità organizzativa sull'Amministrazione federale. In tal modo viene riconosciuto anche a livello costituzionale quanto finora era previsto soltanto a livello legislativo. Nell'emanare la LOGA il legislatore ha voluto attribuire al Consiglio federale la competenza organizzativa sull'Amministra3435

zione federale e impegnarlo a adeguare quest'ultima alla mutata situazione. La limitazione temporale prevista attualmente dall'articolo 64 LOGA per un'eventuale deroga alle disposizioni organizzative delle leggi federali non coincide con il diritto costituzionale vigente e con l'intenzione del legislatore: sia la Costituzione sia la legge non escludono che il Consiglio federale possa, nell'ambito della sua sovranità organizzativa, derogare anche a leggi federali. Una limitazione temporale corrisponde pertanto soltanto in parte alla concezione scelta allora e al diritto costituzionale vigente. Rinunciando a una limitazione temporale si contribuisce inoltre a sgravare l'Assemblea federale e il Consiglio federale: il Parlamento non sarà più costretto a approvare ogni quattro anni gli adeguamenti delle leggi effettuati dal Consiglio federale sulla scorta della sua competenza organizzativa mentre il Consiglio federale non dovrà più presentare il relativo messaggio. Il Parlamento sarà comunque informato degli adeguamenti effettuati: il Consiglio federale li esporrà infatti nel suo rapporto d'esercizio.

La competenza del Consiglio federale di derogare a disposizioni organizzative di leggi federali si limita, giusta il diritto vigente, all'articolazione dell'Amministrazione federale in uffici (rinvio dell'art. 64 cpv. 1 all'art. 43 LOGA). Nella prassi, per procedere a modifiche che non causino problemi e che non tocchino i diritti e gli obblighi dei cittadini - quale ad esempio la riunione di due commissioni amministrative ­ occorrerebbe pertanto ricorrere alla procedura legislativa ordinaria.

L'onere risultante da questa procedura all'Assemblea federale, al Consiglio federale e all'Amministrazione federale è enorme rispetto alla portata di siffatti adeguamenti.

Per poter evitare questi casi, nell'ambito della modifica della LOGA è necessario precisare che il Consiglio federale può derogare alle disposizioni organizzative delle leggi federali non soltanto in relazione con l'attribuzione degli uffici bensì anche in relazione con l'intero settore dell'organizzazione razionale dell'Amministrazione federale.

Con la modifica proposta la LOGA può inoltre essere adeguata alla nuova regolamentazione della forma degli atti normativi prevista dalla Costituzione federale. Il rinvio contenuto nell'articolo 64 LOGA
ai decreti federali di obbligatorietà generale ­ una categoria di atti venuta a cadere con l'entrata in vigore della nuova Costituzione federale ­ scompare con la prevista abrogazione di questa disposizione. Il Consiglio federale dev'essere autorizzato a derogare alle disposizioni organizzative delle leggi federali.

L'ordinanza del 15 giugno 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (OPubb; RS 170.512.1) è stata completata il 17 maggio 2000 con l'aggiunta di un nuovo articolo 4a (RU 2000 1294), nel quale il Consiglio federale attribuisce alla Cancelleria federale la competenza di adeguare nella Raccolta sistematica le designazioni di unità amministrative modificate in seguito a decisioni di natura organizzativa prese dal Consiglio federale, da un dipartimento o da un ufficio in virtù dell'articolo 43 LOGA; una modifica formale dei relativi atti legislativi non è necessaria. Nonostante questa competenza possa essere già oggi desunta dall'articolo 43 LOGA, il nuovo tenore dell'articolo 8 LOGA dà all'articolo 4a dell'ordinanza sulle pubblicazioni una chiara base legale.

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2

Spiegazioni

2.1

Compendio degli allegati disegni legislativi

Il disegno A comprende da un lato la modifica dell'articolo 8 e l'abrogazione dell'articolo 64 LOGA (n. I), dall'altro l'abrogazione e la modifica di atti normativi a livello di legge; in tal modo si vuole attuare la Riforma del Governo e dell'Amministrazione, sistematizzare il diritto organizzativo nonché adeguare le disposizioni relative alla competenza e altre disposizioni organizzative (n. II).

Il disegno B contiene le corrispondenti abrogazioni e modifiche degli atti emanati a suo tempo sotto forma di decreti federali di obbligatorietà generale ma non soggetti a referendum e che conformemente all'attuale diritto costituzionale devono essere emanati sotto forma di ordinanze dell'Assemblea federale.

Il disegno C, infine, contiene, sotto forma di decreto federale, le corrispondenti abrogazioni e modifiche degli atti emanati a suo tempo sotto forma di decreti federali semplici e pubblicati nella Raccolta delle leggi federali.

2.2

Modifiche della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (art. 8 e 64)

Il disegno di legge precisa e riformula la competenza del Consiglio federale in materia di organizzazione dell'Amministrazione federale. In questo contesto devono essere modificati gli articoli 8 e 64 LOGA. Il potere organizzativo del Consiglio federale dev'essere ora ancorato nell'articolo 8 della legge, tenendo pertanto meglio conto del significato del contenuto normativo. L'articolo 43 LOGA concerne in particolare gli uffici. Dall'articolo 8 del disegno di legge risulta già la competenza del Consiglio federale di stabilire per ordinanza l'articolazione dell'Amministrazione federale in uffici. Si potrebbe pertanto rinunciare a una ripetizione di questa competenza nell'articolo 43. L'articolo 43 LOGA deve però rimanere invariato: per motivi di leggibilità e della funzione informativa della legge e poiché gli uffici sono le unità amministrative principali, il chiarimento appare opportuno. L'articolo 64 LOGA può essere abrogato definitivamente: il capoverso 1 viene trasferito, precisandolo e riformulandolo, nell'articolo 8 del disegno di legge, mentre il capoverso 2 è una disposizione transitoria per cui avrebbe dovuto essere abrogato comunque alla scadenza dei quattro anni.

Nell'articolo 8 capoverso 1 LOGA devono essere aggiunti due periodi. Il Consiglio federale viene autorizzato espressamente per legge a derogare a disposizioni organizzative di altre leggi federali. Sono fatti salvi i casi in cui l'Assemblea federale limita espressamente detta competenza del Consiglio federale. Riunendo questi periodi e il primo periodo dell'articolo in vigore, in base al quale il Consiglio federale definisce l'organizzazione razionale dell'Amministrazione federale e la modifica quando le circostanze lo impongono, appare chiaro che una deroga a altre leggi federali è possibile soltanto nell'ambito del potere organizzativo del Consiglio federale sull'Amministrazione federale. Il termine «Amministrazione federale» comprende sia l'amministrazione centrale sia le unità amministrative decentrate (art. 2 cpv. 1-3 LOGA). Si può trattare ad esempio di trasferire un ufficio da un dipartimento all'altro o di trasformarlo in unità amministrativa decentrata. La competenza del

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Consiglio federale è tuttavia limitata; segnatamente non sono previsti né il trasferimento di compiti a uffici esterni all'Amministrazione federale né il trasferimento di compiti tra i poteri. Per "disposizioni organizzative" si intendono le norme concernenti in un modo qualsiasi l'organizzazione dell'Amministrazione federale, ad esempio la designazione di uffici federali o la definizione della loro sede, l'assegnazione di uffici federali ai dipartimenti oppure la riunione, la soppressione, l'assegnazione o il trasferimento di unità amministrative. Le disposizioni organizzative comprendono anche la definizione del numero dei livelli gerarchici e la designazione di organi di coordinamento, nonché la definizione della libertà di decisione di un'unità amministrativa (disposizioni sugli organi decisionali, autonomizzazione di unità o riserve in materia di autorizzazioni). L'articolo 8 capoverso 1 LOGA concerne le disposizioni organizzative a livello di una legge federale. Il rinvio contenuto nel diritto vigente ai decreti di obbligatorietà generale viene a cadere poiché la nuova Costituzione federale non prevede più questo tipo di testi. La competenza di derogare a altre leggi federali si applica a fortiori anche alle deroghe a eventuali disposizioni organizzative di ordinanze dell'Assemblea federale. Fatto salvo l'articolo 8 capoverso 1 LOGA, è mantenuta come obiettivo la descrizione per quanto possibile neutrale di disposizioni in materia di competenza nelle leggi federali; le deroghe espresse del Consiglio federale rimangono pertanto un'eccezione. Non viene specificata espressamente la forma nella quale il Consiglio federale può derogare a disposizioni legislative. L'articolo 182 capoverso 1 della Costituzione federale statuisce che spetta al Consiglio federale scegliere la forma dell'ordinanza.

La competenza del Consiglio federale di derogare a leggi federali nell'ambito del suo potere organizzativo è limitata a livello costituzionale e legislativo. A livello costituzionale gli adeguamenti devono avvenire seguendo la procedura legislativa ordinaria quando si tratta di disposizioni importanti ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale, segnatamente di quelle relative ai diritti e ai doveri delle persone nonché all'organizzazione e alla procedura delle autorità federali.
Questo ad esempio quando una modifica organizzativa pregiudicherebbe il corso delle istanze o si ripercuoterebbe direttamente sui diritti e sui doveri delle persone oppure quando questa modifica interesserebbe il rapporto tra i poteri, ossia ad esempio nel caso in cui si trattasse di disposizioni sull'eleggibilità, sull'incompatibilità o sulla funzione di un'unità amministrativa (es.: la posizione ancorata per legge del Controllo federale delle finanze, di cui si servono sia l'Assemblea federale sia il Consiglio federale, potrebbe essere modificata soltanto per mezzo di un adeguamento formale della legge). Una deroga a disposizioni amministrative di leggi federali è pertanto esclusa se l'Assemblea federale limita espressamente la competenza organizzativa del Consiglio federale. Siffatta limitazione può risultare direttamente dalla legge federale o allora dai materiali legislativi. Determinante è la corrispondente volontà dell'Assemblea federale e non la forma nella quale la deroga è stata esclusa. Gli attuali limiti formali e temporali dell'autorizzazione a derogare a disposizioni organizzative vengono pertanto sostituiti da limiti del diritto costituzionale e da limiti posti espressamente dall'Assemblea federale.

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2.3

2.3.1

Adeguamento di leggi e decreti federali a decisioni prese nell'ambito della riforma del Governo e dell'Amministrazione (applicazione dell'art. 64 LOGA) In generale

L'articolo 64 capoverso 1 LOGA autorizza il Consiglio federale, nell'ambito della sua competenza organizzativa prevista dall'articolo 43 LOGA, a derogare, per una durata limitata, a particolari disposizioni organizzative di altre leggi federali o di decreti federali di obbligatorietà generale. In questo caso il Consiglio federale deve sottoporre gli adeguamenti all'Assemblea federale entro quattro anni dall'entrata in vigore della LOGA (art. 64 cpv. 2 LOGA). Non in tutti i casi nei quali il Consiglio federale ha fatto uso della sua competenza in materia di organizzazione dell'Amministrazione federale i relativi adeguamenti di leggi devono essere sottoposti all'Assemblea federale, bensì soltanto quando si tratta di «disposizioni organizzative particolari» di leggi federali. Nel nostro messaggio concernente una nuova legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione abbiamo specificato che si tratta di disposizioni che si occupano in modo specifico o esteso di questioni organizzative. Le disposizioni organizzative di portata meno ampia a livello legislativo quale ad esempio la citazione di un servizio amministrativo per definire il servizio competente potrebbero venir adeguate alla nuova situazione mediante un semplice ritocco del corrispondente testo legislativo (FF 1996 V 19). Siccome non è sempre facile determinare, nelle leggi federali, in quali casi si tratti di disposizioni organizzative "particolari" e in quali si tratti invece di disposizioni organizzative meno ampie, il nostro Collegio ha esercitato finora con una certa misura la sua competenza risultante dall'articolo 64 LOGA. Abbiamo ad esempio modificato la denominazione di alcuni uffici, riunito due uffici e attribuito un ufficio a un altro dipartimento.

Per quanto concerne l'adeguamento di leggi e decreti federali da sottoporre all'Assemblea federale con il presente messaggio, ci orientiamo alla prassi applicata finora. Se decisioni organizzative concernono la funzione e la posizione di un'unità amministrativa in rapporto a altri poteri, l'adeguamento delle relative leggi dev'essere sottoposto all'Assemblea federale. Se si tratta invece di un semplice cambiamento di denominazione o di una nuova attribuzione oppure del cambiamento della sede di un ufficio, non si tratta di disposizioni organizzative «particolari» ai sensi
dell'articolo 64 capoverso 1 LOGA per cui il nostro Collegio ha la competenza esclusiva di adeguare siffatte disposizioni legali sulla scorta del suo potere organizzativo di cui all'articolo 43 LOGA.

Si è constatato che la maggior parte delle misure riorganizzative prese nell'ambito della RGA potevano essere attuate a livello di ordinanza. Nell'articolo 64 LOGA rientrano pochissime misure riorganizzative; soltanto queste ultime sono oggetto del presente messaggio.

Le altre misure prese nell'ambito della RGA non devono pertanto essere trattate nel presente messaggio. Si tratta segnatamente delle seguenti misure riorganizzative: ­

Il settore della formazione, della ricerca e della tecnologia è stato concentrato da quattro in due dipartimenti: nel DFI (Aggruppamento per la scienza e la ricerca) e nel DFE (Ufficio federale della formazione professionale e

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della tecnologia). Le prestazioni e le risorse vengono ora gestite in comune.

Il settore dei PF è gestito con mandato di prestazioni e con conto proprio.

­

L'economia esterna e interna nonché il lavoro sono stati riuniti nel nuovo Segretariato di Stato dell'economia (seco).

­

È stato migliorato il coordinamento tra il DFAE e il DFE per quanto concerne la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto ai Paesi dell'Est.

­

La difesa e la protezione della popolazione sono state riunite nel nuovo DDPS.

­

I mezzi di polizia sono stati riuniti nell'Ufficio federale di polizia e riorganizzati.

­

I compiti relativi alla migrazione sono stati concentrati nel DFGP, il coordinamento è stato migliorato.

­

Ambiente, trasporti e ordinamento del territorio sono stati riuniti nel nuovo DATEC.

­

La Scuola federale dello sport di Macolin è stata trasferita dal DFI al DDPS e trasformata in Ufficio federale dello sport.

­

Le costruzioni e gli immobili sono stati suddivisi in tre rami (civile, PFZ e militare). Il ramo civile è stato riunito con l'approvvigionamento nel nuovo Ufficio federale delle costruzioni e della logistica nel DFE.

­

Per l'informatica vi è stata una riorganizzazione strategica. Il numero di fornitori di servizi è stato ridotto da 75 a 7.

2.3.2

DFI: Riunione della Commissione federale per la radioprotezione (CFR) e della Commissione federale per la sorveglianza della radioattività (CSFR)

Con decisione del 15 novembre 2000 il nostro Collegio ha ordinato, sulla scorta del rapporto Kiener del 28 giugno 2000 e per motivi di sinergia, efficienza e finanziari, la riunione della Commissione federale per la radioprotezione (CFR) e della Commissione federale per la sorveglianza della radioattività (CSFR) e approvato la corrispondente modifica dell'ordinanza del 22 giugno 1994 sulla radioprotezione (ORaP; RS 814.501; RU 2000 2894). Questa modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2001.

La nuova Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza della radioattività (CFR) offre ora consulenza anche al DDPS e ha ripreso per il resto tutti i compiti della CFR e della CSFR.

La decisione organizzativa presa dal nostro Collegio a livello di ordinanza dev'essere ora eseguita a livello di legge in virtù dell'articolo 64 capoverso 2 LOGA. Deve pertanto essere adeguato in maniera corrispondente l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50); nella lettera a viene inserita la CFR riunita, mentre la Commissione federale per la protezione atomica e chimica (COPAC) figura ora alla lettera b e non più alla lettera c.

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2.3.3

DFGP: Trasferimento della Sezione della cittadinanza dall'Ufficio federale di polizia (UFP) all'Ufficio federale degli stranieri (UFDS)

In seguito al passaggio della Sezione della cittadinanza dall'Ufficio federale di polizia (UFP) all'Ufficio federale degli stranieri (UFDS) per il 1° gennaio 1999, l'articolo 13 capoversi 1 e 5 della legge del 29 settembre 1952 sulla cittadinanza (LCit, RS 141.0) con le disposizioni relative all'autorizzazione di naturalizzazione dev'essere adeguato dal profilo redazionale.

Per quanto concerne la reintegrazione (art. 25 LCit), la naturalizzazione agevolata (art. 32 LCit) e l'annullamento della naturalizzazione (art. 41 cpv. 1 LCit), la LCit dichiara espressamente competente il DFGP. Finora le corrispondenti decisioni indicavano pertanto come autorità competente il DFGP; esse venivano firmate dal Capo della Sezione della cittadinanza in base a una delega della firma. Di conseguenza contro queste decisioni era possibile interporre direttamente un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 51 LCit i. c. con art. 98 lett. b OG, RS 173.110; cfr. anche art. 98 lett. c OG).

Con la proposta revisione della LCit l'UFDS viene autorizzato a trattare autonomamente detti affari (cfr. art. 14 dell'ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, Org-DFGP; RS 132.213.1).

La modifica delle competenze ha delle ripercussioni sui rimedi giuridici. Contro le decisioni emanate dall'UFDS è ora possibile interporre ricorso di diritto amministrativo presso il servizio dei ricorsi del DFGP (art. 50 cpv. 2 LCit i.c. con art. 44 segg. della legge federale sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]). In seconda istanza rimane aperto il ricorso di diritto amministrativo (cfr. sopra).

Con la nuova regolamentazione l'UFDS assume la competenza, al posto del DFGP, per le formalità nell'ambito dell'atto di svincolo (art. 45 cpv. 2 LCit), della revoca della cittadinanza svizzera (art. 48 LCit) nonché della domanda relativa alla procedura volta a determinare se una persona possiede o meno la cittadinanza svizzera (art. 49 cpv. 2 LCit).

L'articolo 51 capoverso 2 LCit prevede che il DFGP è legittimato a ricorrere accanto ai Cantoni e ai Comuni interessati. Questa legittimazione a ricorrere del DFGP dev'essere stralciata dalla LCit. Essa risulta già dall'articolo 103 lettera b della legge del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG; RS
173.110). Detta disposizione prevede espressamente che ha diritto di ricorrere il dipartimento competente o, se è previsto dal diritto federale, la divisione competente dell'Amministrazione federale. In questo contesto il Consiglio federale ha già autorizzato l'UFDS a interporre ricorsi di diritto amministrativo contro decisioni cantonali di ultima istanza (art. 14 cpv. 2 Org-DFGP).

3441

2.3.4

DDPS: Soppressione dell'Ufficio centrale della difesa (UCD) nonché dello Stato maggiore e del Consiglio della difesa

Il 19 dicembre 1997 il nostro Collegio ha subordinato interamente al DDPS l'Ufficio centrale della difesa (UCD), unità organizzativa istituita nel 1970, e che finora era assegnato a questo Dipartimento soltanto amministrativamente (RU 1998 668).

Il 25 novembre 1998 abbiamo deciso di sopprimere l'UCD come unità organizzativa per il 31 dicembre 1998 (RU 1999 915). I compiti di coordinamento e trasversali che dovevano essere portati avanti sono stati affidati a altre unità amministrative nel senso di soluzioni "di parcheggio" (Segreteria generale DDPS, Ufficio federale della protezione civile, Cancelleria federale). In questo contesto sono stati istituiti nella Segreteria generale del DDPS il "Servizio di coordinamento e degli affari cantonali (SCAC)" e nella Divisione istruzione dell'Ufficio federale della protezione civile la "Sezione Politica di sicurezza".

Il 3 novembre 1999 abbiamo infine deciso la soppressione dello Stato maggiore della difesa e del Consiglio della difesa (RU 2000 66).

Con queste tre decisioni il nostro Collegio ha derogato, in applicazione dell'articolo 64 capoverso 1 LOGA, alla legge del 27 giugno 1969 sugli organi direttivi ed il Consiglio della difesa (RS 501), rendendola in tal modo molto scarna. Questa legge deve ora essere definitivamente abrogata nell'ambito degli adeguamenti necessari in virtù dell'articolo 64 capoverso 2 LOGA.

L'organizzazione della difesa integrata dev'essere sostituita, in applicazione del Rapporto sulla politica di sicurezza RAPOLSIC 2000 (FF 1999 6561, n. 521), da una cooperazione globale flessibile, all'interno del Paese, tra Confederazione, Cantoni, Comuni e organi esterni all'Amministrazione. Un Gruppo direttivo Sicurezza deve garantire l'attuazione di questo sistema a livello federale. Le prime basi legali a questo proposito sono già in vigore (art. 1 lett. d dell'ordinanza del 13 dicembre 1991 sull'organizzazione del DDPS, Oorg-DDPS; RS 172.214.1; Istruzioni del 3 novembre 1999 sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale, FF 2000 188).

Nell'ambito della nuova strategia della cooperazione, nel 2000 un gruppo di progetto ha elaborato proposte in merito alla continuazione e al riorientamento dei compiti di coordinamento e trasversali dell'ex UCD nonché in merito ai servizi tra i quali essi
devono essere distribuiti. Dette proposte sono state approvate dal Segretario generale del DDPS e applicate per il 1° gennaio 2001. A livello della Segreteria generale del DDPS è stata creata una nuova unità organizzativa denominata «Cooperazione nazionale per la sicurezza (CNS)». LA CNS fa parte della «Politica di sicurezza e di difesa» e sostituisce le attuali soluzioni «di parcheggio», ossia il «Servizio di coordinamento e degli affari cantonali (SCAC)» nonché la parte «Istruzione alla politica di sicurezza» della Sezione Politica di sicurezza dell'Ufficio federale della protezione civile. Compiti principali della CNS sono l'elaborazione e la realizzazione concettuali del sistema della cooperazione globale flessibile in Svizzera. In questo contesto la CNS è competente per il coordinamento politico e strategico (misure civili e militari) e per i relativi rapporti istituzionali con i Cantoni e con gli altri partner nazionali del DDPS (Amministrazione federale, organizzazioni, istituzioni, asso-

3442

ciazioni). La CNS si occupa inoltre dell'elaborazione e della realizzazione dei temi trasversali «Istruzione alla politica di sicurezza» e «Donne e politica di sicurezza».

Con questa riorganizzazione sono stati riuniti nella «Politica di sicurezza e di difesa» tutti i compiti di coordinamento e trasversali importanti dal profilo della politica interna nell'ambito del RAPOLSIC 2000. Questo non crea attriti con i progetti «Protezione della popolazione», «Esercito XXI» e «DDPS XXI». La CNS, concepita in modo flessibile e orientata ai bisogni, è uno strumento adeguato per cooperare attivamente alla valutazione e alla definizione di futuri punti di intersezione tra Confederazione / Cantoni e esercito / protezione della popolazione.

Il fondamento legale della «Cooperazione nazionale per la sicurezza» ­ con questa denominazione semplificata viene ora indicato il sistema della cooperazione globale flessibile per la sicurezza ­ dovrà essere stabilito in occasione della revisione della legge militare (Esercito XXI) e della nuova legge sulla protezione della popolazione.

Ulteriori fondamenti legali per i compiti eseguiti nell'ambito della cooperazione nazionale per la sicurezza seguiranno sotto forma di ordinanze del Consiglio federale o del DDPS.

2.3.5

DATEC

Per l'esecuzione della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; SR 451) erano competenti finora l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) e l'Ufficio federale della cultura (UFC), entrambi assegnati al Dipartimento federale dell'interno (DFI). Nell'ambito della Riforma del Governo e dell'Amministrazione l'UFAFP è stato trasferito nel Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) (modifica del 19 dicembre 1997 dell'ordinanza sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici, RU 1998 650). Inoltre la competenza per quanto concerne l'Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS) è passata, il 1° gennaio 2000, dall'UFAFP all'Ufficio federale delle strade (USTRA). Di conseguenza diversi dipartimenti e uffici si occupano oggi dell'esecuzione della LPN. Gli adeguamenti di indicazioni della competenza nella legislazione resi necessari da questi cambiamenti possono essere effettuati direttamente dalla Cancelleria federale in virtù dell'articolo 4a dell'ordinanza sulle pubblicazioni.

2.4

Razionalizzazione del diritto organizzativo

2.4.1

In generale

Nell'ambito della concezione globale per l'attuazione legale della LOGA approvata dal Consiglio federale nel 1998 è stato definito anche l'obiettivo di rendere il diritto organizzativo della Confederazione più trasparente e più vicino all'utente. A livello di ordinanze questo obiettivo è già stato realizzato o è ancora in corso: con le ordinanze organizzative della Cancelleria federale e dei dipartimenti emanate nel 1999 e nel 2000 sono stati soppressi numerosi atti normativi speciali e in parte superati, mentre il diritto organizzativo ha potuto essere ordinato in modo più sistematico. Il

3443

presente messaggio offre l'opportunità per procedere a adeguamenti corrispondenti anche a livello legislativo.

Si tratta in questo ambito soprattutto di abrogare definitivamente atti normativi divenuti superflui in seguito a nuove regolamentazioni introdotte in altra sede.

2.4.2

DFAE

2.4.2.1

Abrogazione di leggi e decreti federali concernenti l'istituzione di rappresentanze diplomatiche

Fino agli anni Settanta l'Assemblea federale autorizzava il Consiglio federale, con una legge o un decreto federale, a aprire rappresentanze diplomatiche. In una presa di posizione comune del gennaio 1992 l'Ufficio federale di giustizia e la Direzione del diritto internazionale pubblico giunsero alla conclusione che la Costituzione federale non esige una partecipazione del Parlamento per quanto concerne l'apertura di nuove rappresentanze diplomatiche all'estero e che non si è sviluppata neppure una corrispondente prassi di diritto consuetudinario delle autorità federali. La competenza del Consiglio federale in questo ambito si fonda piuttosto sull'articolo 102 numero 8 vCost. (cfr. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione, GAAC 1992 n. 49, p. 409 segg.). Di conseguenza il Consiglio federale ha deciso l'apertura di rappresentanze diplomatiche nell'ambito della propria competenza.

Anche la nuova Costituzione federale ha ripreso questo ordinamento della competenza, fatti salvi i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale (cfr. art. 184 cpv. 1 Cost. nonché il messaggio concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 391).

Con l'abrogazione delle leggi e dei decreti federali con i quali l'Assemblea federale autorizzava il Consiglio federale a aprire rappresentanze diplomatiche (RS 172.211.212 - 172.211.234), vengono soppressi atti normativi in materia di organizzazione ormai superati (disegno A n. I/3-24).

2.4.2.2

Decreto federale del 21 marzo 1956 concernente la trasformazione di legazioni di Svizzera in ambasciate (RS 172.211.26)

La competenza del Consiglio federale di rappresentare la Svizzera nei confronti dell'estero comprende giusta l'articolo 184 capoverso 1 della Costituzione federale anche la determinazione della forma della rappresentanza all'estero, fatti salvi i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale. Per questo motivo è opportuno abrogare il decreto federale del 21 marzo 1996 concernente la trasformazione di legazioni di Svizzera in ambasciate (RS 172.211.26) (disegno A n. 1/25).

3444

2.4.3

DFI

2.4.3.1

Decreto federale del 23 marzo 1990 concernente la costituzione di un gruppo della scienza e della ricerca in seno al DFI (RS 172.212.13)

Il Gruppo della scienza e della ricerca viene costituito, dal profilo del diritto organizzativo, nell'ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (Oorg-DFI; RS 172.212.1); il relativo decreto federale può pertanto essere abrogato definitivamente (disegno B).

2.4.3.2

Abrogazione di una risoluzione e di un decreto federali nell'ambito dei PF

Vengono abrogati i seguenti atti normativi: ­

Risoluzione federale del 3 dicembre 1880 su l'esercizio regolare dello Stabilimento federale per l'esame della solidità dei materiali da fabbrica (RS 427.10; disegno C n. I/5)

­

Decreto federale del 19 giugno 1936 concernente la cessione della Stazione sperimentale svizzera di S. Gallo alla Confederazione (RS 427.101; disegno C n. I/6)

Con l'istituzione del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (EMPA) la risoluzione e il decreto federale concernenti i vecchi istituti sono divenuti privi di oggetto. Fondamenti di diritto organizzativo per l'EMPA sono l'ordinanza del 13 gennaio 1993 sul LPMR (RS 414.165) e l'ordinanza del 23 settembre 1993 sull'organizzazione del LPMR (RS 414.165.1).

2.4.4

DFE: Abrogazioni nell'ambito dell'agricoltura

In seguito all'entrata in vigore, il 1° gennaio 1999, della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1), che contiene le disposizioni organizzative che prima erano suddivise tra diversi decreti federali, i seguenti decreti federali possono essere abrogati: ­

RS 426.11

Decreto federale del 26 marzo 1897 concernente gli stabilimenti di analisi e d'esperimenti agricoli (disegno C n. I/1)

-

RS 426.12

Decreto federale del 17 giugno 1915 concernente l'istituzione di una Stazione federale di esperimenti viticoli, non che la costruzione di nuovi fabbricati per questa stazione e per l'Istituto federale di chimica agricola in Losanna (disegno C n. I/2)

-

RS 426.121

Decreto federale del 19 dicembre 1946 concernente l'ingrandimento della Stazione sperimentale federale per la viticoltura e l'arboricoltura di Losanna mediante la creazione di una sottostazione nel Vallese (disegno C n. I/3)

3445

-

RS 426.16

Decreto federale del 27 giugno 1902 concernente il trapasso alla Confederazione dello Stabilimento d'esperienze per la pomicoltura, la viticoltura e l'orticoltura, in Wädenswil, e la concessione di un credito per la costruzione di un laboratorio e di un locale per gli strettoi (disegno C n. I/4)

­

RS 915.17

Decreto federale del 17 dicembre 1971 per l'istituzione di un Centro di formazione professionale agricola a Changins (disegno C n. I/18)

2.5

Adeguamento di competenze

2.5.1

In generale

Nell'ambito della concezione globale per l'attuazione legale della LOGA approvata dal Consiglio federale nel 1998 è stato definito anche l'obiettivo di concedere alle unità amministrative sufficiente flessibilità per poter adeguare le loro strutture alle nuove condizioni quadro. In questo contesto vi è anche l'attuazione dei fondamenti relativi all'attribuzione di competenze ai vari livelli dell'Amministrazione federale contenuti negli articoli 1 e 47 LOGA e nell'articolo 13 dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1). Quest'obiettivo è nel frattempo stato realizzato a livello di ordinanza con l'emanazione di ordinanze in materia di organizzazione da parte della Cancelleria federale e dei dipartimenti; queste si esprimono di norma soltanto in merito a unità a livello di ufficio federale. Il presente messaggio offre ora l'opportunità di attribuire competenze ai vari livelli anche nelle leggi, verificando le disposizioni relative alla suddivisione delle competenze - ad esempio delegando all'istanza subordinata. In tal modo sarà possibile effettuare gli adeguamenti ancora in sospeso nell'ambito del Progetto CCF n. 9 (Attribuzione di compiti e delega di competenze decisionali alle istanze subordinate; Rapporto al Consiglio federale del 19 dicembre 1994) e accelerare la realizzazione di detto progetto.

2.5.2

DFI

2.5.2.1

Legge dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università (LAU; RS 414.20)

Giusta l'articolo 17 LAU (disegno A n. II/3)il Consiglio federale può concludere contratti di prestazioni con gli istituti che hanno diritto a un sussidio e versare loro un contributo fisso alle spese di gestione. L'articolo 11 capoverso 3 dell'ordinanza del 13 marzo 2000 relativa alla legge sull'aiuto alle università (OAU; RS 414.201) delega questa competenza al Dipartimento. Nella prassi questi contratti di prestazioni sono stati finora firmati esclusivamente dal Segretario di Stato del Gruppo della scienza e della ricerca. Ai fini dell'attribuzione di competenze ai vari livelli occorre pertanto adeguare la LAU alla prassi e delegare già per legge la competenza di concludere contratti di prestazioni al Gruppo della scienza e della ricerca. Ai fini della trasparenza e della certezza del diritto non è auspicabile per il resto una descrizione

3446

neutrale (non ci si accontenta semplicemente di designare il «servizio competente»).

L'adeguamento comporta inoltre una corrispondente modifica dell'articolo 11 capoversi 1 e 3 OAU.

2.5.2.2

Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal ; RS 832.10)

In base al mandato legislativo di cui all'articolo 19 LAMal, gli assicuratori malattie gestiscono congiuntamente con i Cantoni un'istituzione avente lo scopo di stimolare, coordinare e valutare misure atte a promuovere la salute e prevenire le malattie. Per finanziare i compiti della Fondazione svizzera per la prevenzione della salute, da ogni persona assicurata obbligatoriamente secondo la LAMal viene prelevato un contributo annuo che viene stabilito dal Consiglio federale su proposta dell'istituzione (art. 20 cpv. 1 LAMal). Il Consiglio federale vigila inoltre sull'attività dell'istituzione (art. 20 cpv. 3 LAMal). Ai fini dell'attribuzione di competenze ai vari livelli è opportuno delegare al Dipartimento la competenza di stabilire il contributo annuo nonché la competenza in materia di vigilanza. Si tratta qui di adeguamenti la cui necessità è stata riconosciuta già nell'ambito del Progetto CCF n. 9.

L'articolo 20 capoversi 2 e 3 LAMal (disegno A n. II/10)vengono pertanto adeguati di conseguenza.

2.5.3

DDPS: Legge federale del 10 ottobre 1997 concernente le imprese d'armamento della Confederazione (LIAC ; RS 934.21)

Nell'articolo 3 capoverso 2 della legge del 10 ottobre 1997 concernente le imprese d'armamento della Confederazione (LIAC, RS 934.21), che attribuisce espressamente al DDPS l'esercizio dei diritti spettanti alla Confederazione quale azionista nella società di partecipazione, il Consiglio federale deve ora essere autorizzato a definire il dipartimento che esercita i diritti spettanti alla Confederazione quale azionista nella società di partecipazione in seguito alla costituzione. Viene mantenuta l'esigenza secondo la quale il dipartimento deve attenersi alla strategia formulata dal Consiglio federale. In tal modo il Consiglio federale avrebbe la possibilità di reagire rapidamente quando necessario, senza modificare la regolamentazione delle competenze in vigore.

L'attuazione di questa modifica avviene nell'ordinanza sull'organizzazione del DDPS (disegno A n. II/12).

2.5.4

DFE: Legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10)

L'attuale legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale (LFPr) dev'essere modificata in seguito al trasferimento di determinati compiti dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) all'Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale (ISPFP).

3447

Conformemente al diritto vigente (art. 11 cpv. 2 LFPr) l'UFFT provvede, in collaborazione con i Cantoni e le associazioni professionali, alla formazione degli istruttori.

A questo titolo l'UFFT esegue prevalentemente compiti relativi all'organizzazione di corsi e alla pedagogia. In virtù dell'articolo 36 LFPr questi settori spettano però essenzialmente all'ISPFP.

Di conseguenza, per poter garantire sinergie e sfruttare a pieno strutture e know how dell'ISPFP, abbiamo modificato l'ordinanza del 7 settembre 1983 concernente l'Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale (RS 412.104.7), attribuendo all'IFSP la competenza della formazione degli istruttori, in deroga alla vigente LFPr.

Da quanto precede risulta che l'articolo 11, che disciplina la formazione dei maestri di tirocinio, e l'articolo 36 (base legale dell'Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale) della legge sulla formazione professionale (disegno A n. II/2) devono essere modificati: la frase secondo la quale l'UFFT provvede, in collaborazione con i Cantoni e le associazioni professionali, alla formazione degli istruttori deve essere soppressa dall'articolo 11 capoverso 2 per essere ripresa, con i dovuti adeguamenti, nel capoverso 2 dell'articolo 36.

Va sottolineato che l'attuale legge sulla formazione professionale dev'essere modificata come proponiamo qui anche se abbiamo adottato, il 6 settembre 2000, il messaggio relativo alla nuova legge sulla formazione professionale (FF 2000 5046).

Infatti, secondo il previsto calendario dei lavori, la legge federale concernente l'adeguamento delle disposizioni organizzative del diritto federale dovrebbe entrare in vigore prima della nuova legge sulla formazione professionale. Ai fini della certezza del diritto occorre pertanto procedere senza indugio all'adeguamento della vigente legge sulla formazione professionale, che dovrebbe entrare in vigore entro il 2003.

Questo poiché la modifica dell'ordinanza concernente l'ISPFP non anticipa in alcun aspetto la futura nuova legge sulla formazione professionale.

2.5.5

DATEC

2.5.5.1

Legge del 22 dicembre 1916 sulle forze idriche (LUFI; RS 721.80)

Giusta l'articolo 1 lettera a dell'ordinanza del 2 febbraio 2000 sull'utilizzazione delle forze idriche (OUFI; RS 721.801) il Dipartimento nomina i membri della Commissione federale dell'economia delle acque. Questa delega necessita di una base legale. La competenza attribuita finora al Consiglio federale di nominare i membri della Commissione federale dell'economia delle acque dev'essere trasferita al DATEC (modifica dell'art. 73 LUFI; (disegno A n. II/14). Si tratta di una misura volta a sgravare il Consiglio federale.

2.5.5.2

Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101)

Per sgravare il Consiglio federale, la competenza di emanare l'ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell'Ufficio federale dei trasporti (ordinanza del 3448

25 novembre 1998 sugli emolumenti dell'UFT; RS 742.102) contenuta nell'articolo 94 della legge sulle ferrovie (disegno A n. II/5) dev'essere trasferita al Dipartimento. Motivo principale della modifica dell'ordinanza è l'adeguamento delle tasse al rincaro, per cui attribuendo la corrispondente competenza al Dipartimento si rispetta meglio il principio della delega di competenze ai vari livelli.

2.5.5.3

Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese (RS 742.211)

L'articolo 5 di questa legge federale (disegno A n. II/6) viene modificato e completato nel senso che da un lato si precisa che il Consiglio federale emana per via di ordinanza le necessarie disposizioni in materia di impianto e tenuta del registro dei pegni. Dall'altro il Dipartimento viene autorizzato a stabilire le tasse per gli atti ufficiali in relazione con la tenuta del registro dei pegni.

2.5.5.4

Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI; RS 747.201)

La competenza di emanare un'ordinanza sulla riscossione di emolumenti per gli atti ufficiali delle autorità federali dev'essere delegata dal Consiglio federale al Dipartimento. L'articolo 56 della legge sulla navigazione interna (disegno A n. II/7) viene modificato e completato di conseguenza.

2.5.5.5

Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0)

L'articolo 58 capoverso 2 LNA (disegno A n. II/8) prevede che le prescrizioni sulle condizioni di navigabilità relative ai limiti ammessi per le emissioni di rumori e di sostanze nocive degli aeromobili a motore sono emanate dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno (DFI). Nell'allegato dell'OLOGA il Consiglio federale ha previsto, conformemente all'articolo 43 capoversi 2 e 3 della LOGA, il passaggio dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) dal DFI al DATEC. Il nuovo tenore dell'articolo 58 capoverso 2 LNA non avrà pertanto effetto sulla prassi attuale. In occasione della modifica del 23 giugno 2000 dell'ordinanza del DFTCE sulle emissioni di aeromobili (OEA; RS 748.215.3), l'Ufficio federale dell'aviazione civile ha, come sempre, cooperato strettamente con l'UFAFP.

3449

2.6

Altri adeguamenti

2.6.1

In generale

Il presente messaggio offre l'opportunità di proporre anche altri adeguamenti di portata minore di atti normativi meno strettamente connessi con la razionalizzazione del diritto organizzativo, per i quali non è opportuno redigere un messaggio specifico. Si tratta segnatamente dell'abrogazione di atti normativi divenuti obsoleti per vari motivi, in particolare però per la scadenza dell'oggetto della regolamentazione, ma la cui abrogazione non è ancora avvenuta.

I corrispondenti atti normativi non vengono elencati qui singolarmente. Rimandiamo agli elenchi delle abrogazioni contenuti negli allegati disegni di atti normativi A, B e C.

2.6.2

Legge del 20 giugno 1986 sulla caccia (LCP; RS 922.0)

Con il nuovo disciplinamento contenuto nell'articolo 12 capoversi 2 e 2bis LCP (disegno A n. II/11) il Consiglio federale può, indipendentemente dalla questione dell'indennizzo, definire le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina misure se queste causano danni rilevanti. In tal modo è possibile trasferire interamente ai Cantoni la competenza di emanare a livello di ordinanza misure relative ai grandi predatori che causano danni rilevanti. Per il resto lo scioglimento del legame indispensabile tra le prestazioni della Confederazione ai fini dell'indennizzo e la competenza della stessa nell'ambito delle misure protettive corrisponde agli intenti della Nuova perequazione finanziaria.

3

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Non vi sono spese supplementari per quanto concerne le finanze o l'effettivo del personale. Nell'ambito della riforma dell'Amministrazione i processi lavorativi sono stati ottimizzati e i doppioni eliminati. Le sinergie possono essere meglio sfruttate.

In tal modo lo Stato offre le sue prestazioni in modo ancora più economico.

4

Programma di legislatura

L'articolo 64 capoverso 2 LOGA attribuisce al Consiglio federale il mandato di proporre all'Assemblea federale, entro quattro anni dall'entrata in vigore della legge, i necessari adeguamenti di leggi federali o decreti federali di obbligatorietà generale.

La LOGA è entrata in vigore il 1° ottobre 1997, per cui gli adeguamenti devono essere proposti all'Assemblea federale entro la fine di settembre 2001. Nel programma di legislatura 1999-2003 del Consiglio federale il messaggio concernente l'adeguamento delle disposizioni organizzative del diritto federale non viene citato espressamente. L'obiettivo 9 del programma di legislatura parla tuttavia di rafforzare

3450

la capacità d'agire dello Stato e di rendere l'Amministrazione più vicina alle esigenze del cittadino. Il presente messaggio va situato in questo contesto: precisando la competenza del Consiglio federale in materia di organizzazione dell'Amministrazione federale si vuole realizzare quest'obiettivo. Per il resto il messaggio concernente l'adeguamento del diritto organizzativo viene presentato come obiettivo per la seconda metà del 2001.

5

Costituzionalità

Giusta l'articolo 178 capoverso 1 della Costituzione federale il Consiglio federale provvede a un'organizzazione appropriata dell'Amministrazione federale. La Costituzione federale gli attribuisce pertanto il corrispondente potere organizzativo. Gli adeguamenti dei testi di legge eseguono questa disposizione costituzionale; esse sono pertanto costituzionali.

2782

3451