Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 18 maggio 2001, visti: l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0); gli articoli 1, 2, 9 capoverso 4, 10 e 11 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re «Studio retrospettivo sulla prevalenza dell'utilizzo del vaccino per pneumococchi in pazienti splenectomizzati nel Cantone Ticino dal 1975 ad oggi» (Dr. med.

Andreas Cerny, libero docente, e Luigi Godenzi, Ospedale Regionale di Lugano) concernente la domanda del 21 settembre 2000 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide:

1 La ricerca in questione deve essere effettuata con il consenso dei pazienti interessati.

H+ e l'Istituto di patologia devono informare i pazienti e far loro pervenire l'apposito questionario tramite i propri medici di famiglia.

Sono esclusi da questa procedura i dati comunicati al responsabile della ricerca dai propri pazienti. La domanda per l'ottenimento di un'autorizzazione particolare è quindi respinta.

2

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e dell'articolo 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021), entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione sul Foglio federale, presso la Commissione federale sulla protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il 5246

2001-2186

ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

3

Comunicazione e pubblicazione

La presente decisione è comunicata per scritto ai richiedenti l'autorizzazione e all'Incaricato federale della protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, previo appuntamento (tel. 031/322 94 94) ed entro il termine di ricorso, prendere visione dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna.

23 ottobre 2001

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica Il presidente, prof. dr. iur. F. Werro

5247