Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 20012, decreta:

Art. 1 La garanzia federale č accordata: 1. Lucerna al paragrafo 52bis della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 26 novembre 2000 e agli articoli 33 e 34ter della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 4 marzo 2001, come anche all'abrogazione dei paragrafi 34, 34bis e 35 della costituzione cantonale, parimenti accettati nella votazione popolare del 4 marzo 2001; 2. Nidvaldo agli articoli 52a capoverso 1 numero 3, 61 numero 7 e 104 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 24 settembre 2000; 3. Zugo al paragrafo 15 capoverso 5 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 26 novembre 2000; 4. Soletta agli articoli 62 e 86 lettera b della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 4 marzo 2001 come anche all'abrogazione degli articoli 27 numero 3 lettere b, d, e, della costituzione cantonale, parimenti accettati nella votazione popolare del 4 marzo 2001; 5. Basilea Campagna al paragrafo 131 capoverso 1 lettera h della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 24 settembre 2000;

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RS 101 FF 2001 4365

2001-0976

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Garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni. DF

6. Argovia al paragrafo 38bis della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 13 giugno 1999, come anche ai paragrafi 55bis e 70 capoverso 2 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 24 settembre 2000; 7. Vallese agli articoli 44 capoverso 1 numero 2, 45 e 49 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 24 settembre 2000; 8. Ginevra agli articoli 144, 158 capoverso 1, 158 B capoverso 1 e 160 B capoverso 5 lettera a della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 26 novembre 2000.

Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum.

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