Traduzione 1

Accordo Allegato 2 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia Firmato a Zurigo il 19 giugno 2000

La Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera (di seguito: gli Stati dell'AELS) e la Repubblica di Macedonia (di seguito: Macedonia), richiamata la loro intenzione di partecipare attivamente al processo di integrazione economica in Europa e disposti a collaborare nella ricerca delle soluzioni e dei mezzi atti a rafforzare tale processo; considerata l'importanza dei legami che esistono tra gli Stati dell'AELS e la Macedonia, in particolare la Dichiarazione di cooperazione firmata nel marzo 1996 a Vaduz, e riconosciuto il desiderio delle Parti di consolidare questi legami al fine di stabilire fra essi relazioni strette e durevoli; ribadito l'impegno e l'intenzione degli Stati dell'AELS e della Macedonia di rafforzare il Patto di stabilità per l'Europa sudorientale; pienamente consapevoli di come sia importante applicare a tutti gli effetti le disposizioni e i principi del processo CSCE/OSCE, segnatamente dell'Atto finale di Helsinki e della Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché l'Atto finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa; ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sulla preminenza del diritto, sui diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e sulle libertà fondamentali e richiamati i principi delle Nazioni Unite; animati dal desiderio di istituire condizioni propizie allo sviluppo e alla diversificazione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione commerciale e politico-economica nei settori di comune interesse, sulla base della parità dei diritti, del muto vantaggio, della non discriminazione e del diritto internazionale; richiamata l'appartenenza degli Stati dell'AELS all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e gli impegni da essi assunti riguardo all'osservanza dei diritti e degli obblighi che risultano dall'Accordo che istituisce l'OMC firmato a Marrakech, segnatamente i principi della nazione più favorita e del trattamento nazionale, e considerata l'intenzione della Macedonia di aderire all'OMC; risoluti a contribuire al consolidamento del sistema commerciale multilaterale e allo sviluppo delle loro relazioni nel settore del commercio, conformemente ai principi dell'OMC; considerato che nessuna disposizione del presente Accordo potrebbe essere interpretata al fine di esonerare le Parti dagli obblighi derivanti da altri Accordi internazionali, e segnatamente dall'OMC;

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Dal testo originale inglese.

2000-2783

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Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia

determinati ad applicare il presente Accordo, prefiggendosi l'obiettivo di preservare e proteggere l'ambiente e di assicurare un impiego ottimale delle risorse naturali, in virtù del principio dello sviluppo sostenibile; fermamente convinti che il presente Accordo favorirà l'istituzione e il rafforzamento di una vasta e armonica zona di libero scambio all'interno dell'Europa, concorrendo quindi in maniera notevole all'integrazione europea; disposti a esaminare, tenendo conto dei fattori pertinenti, la possibilità di sviluppare e approfondire le loro relazioni economiche allo scopo di estenderle a settori non contemplati dal presente Accordo; convinti che il presente Accordo offre un quadro appropriato allo scambio di informazioni e di opinioni sugli sviluppi economici, il commercio e altri argomenti analoghi; parimenti convinti che il presente Accordo istituisce condizioni che favoriscono le relazioni reciproche nei settori dell'economia, del commercio e degli investimenti; hanno deciso, per raggiungere tali obiettivi, di stipulare il seguente Accordo (in seguito designato Accordo), Art. 1

Obiettivi

1. Gli Stati dell'AELS e la Macedonia instaurano progressivamente, durante un periodo transitorio di dieci anni a partire dall'entrata in vigore dal presente Accordo, una zona di libero scambio, conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

2. Il presente Accordo, che si fonda su relazioni commerciali fra economie di mercato e sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, si prefigge di: a)

promuovere, mediante l'espansione degli scambi, lo sviluppo armonico delle relazioni economiche tra gli Stati dell'AELS e la Macedonia e, in tal modo, favorire in tali Paesi il progresso economico, il miglioramento delle condizioni di vita e dell'occupazione, la crescita della produttività e la stabilità finanziaria;

b)

garantire agli scambi tra le Parti in condizioni di equa concorrenza;

c)

contribuire all'integrazione economica europea, allo sviluppo armonico e all'espansione del commercio mondiale mediante l'eliminazione degli ostacoli agli scambi.

Art. 2

Campo d'applicazione

Il presente Accordo si applica: a)

ai prodotti considerati nei capitoli 25-97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (HS) esclusi i prodotti elencati nell'allegato I;

b)

ai prodotti che figurano nel Protocollo A, considerate le modalità particolari previste in tale protocollo;

c)

al pesce e agli altri prodotti del mare elencati nell'allegato II;

originari di uno Stato dell'AELS o della Macedonia.

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Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia

Art. 3

Regole d'origine e cooperazione in materia di amministrazione doganale

1. Il protocollo B stabilisce le regole d'origine e i metodi di cooperazione amministrativa.

2. Le Parti adottano i provvedimenti adeguati, fra cui controlli periodici da parte del Comitato misto nonché misure in materia di cooperazione amministrativa, atti a garantire l'applicazione effettiva e armonica degli articoli 4 (Dazi d'importazione e gravami con effetti equivalenti), 6 (Dazi fiscali), 7 (Dazi di esportazione e gravami con effetti equivalenti), 8 (Restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e provvedimenti con effetto equivalente), 13 (Dazi e regolamenti interni) e 22 (Riesportazione e penuria grave) del presente Accordo nonché del protocollo B, a ridurre per quanto possibile le formalità che ostacolano gli scambi e al fine di trovare soluzioni mutuamente soddisfacenti a tutte le difficoltà insite nell'applicazione di questi disposti.

3. Sulla base dei controlli menzionati nel paragrafo 2, le Parti decidono riguardo alle misure opportune da adottare.

Art. 4

Dazi d'importazione e gravami con effetto equivalente

1. Nessun nuovo dazio di importazione e nessun gravame con effetto equivalente devono ostacolare in futuro gli scambi tra gli Stati dell'AELS e la Macedonia.

2. Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo le Parti aboliscono, per i prodotti in provenienza da uno Stato dell'AELS o dalla Macedonia, tutti i dazi di importazione e tutti i gravami con effetto equivalente, ad eccezione di quelli elencati nell'Allegato III.

Art. 5

Dazi di base

1. Per ogni prodotto, il dazio di base al quale si applicano le riduzioni successive previste dal presente Accordo è il tasso della nazione più favorita (NPF), applicabile il 1° gennaio 2000.

2. Se, prima, durante o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, una qualsiasi riduzione tariffaria è applicata erga omnes, in particolare se si tratta di una riduzione stabilita conformemente ai negoziati multilaterali dell'OMC, i dazi ridotti sostituiscono il dazio di base menzionato nel paragrafo 1 a partire dal momento in cui tali riduzioni sono applicate o dall'entrata in vigore del presente Accordo, se questa ha luogo in un secondo momento.

3. I dazi ridotti calcolati secondo l'articolo 4 paragrafo 2 (Dazi di importazione e gravami con effetto equivalente) sono arrotondati alla cifra decimale o, nel caso di dazi specifici, a quella centesimale.

Art. 6

Dazi fiscali

Le disposizioni dell'articolo 4 (Dazi di importazione e gravami con effetto equivalente) sono pure applicabili ai dazi fiscali.

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Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia

Art. 7

Dazi di esportazione e gravami con effetto equivalente

1. Nessun nuovo dazio di esportazione e nessun gravame con effetto equivalente devono ostacolare in futuro gli scambi tra gli Stati dell'AELS e la Macedonia.

2. Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti aboliscono, per i prodotti provenienti dagli Stati dell'AELS e dalla Macedonia, i dazi di esportazione e tutti i gravami con effetto equivalente.

Art. 8

Restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e provvedimenti con effetto equivalente

1. Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o all'esportazione e nessun provvedimento con effetto equivalente devono ostacolare in futuro gli scambi tra gli Stati dell'AELS e la Macedonia.

2. Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti aboliscono, per i prodotti in provenienza da uno Stato dell'AELS o dalla Macedonia, le restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e i provvedimenti con effetto equivalente, ad eccezione di quelli elencati nell'Allegato IV.

Art. 9

Eccezioni generali

Il presente Accordo non si oppone a divieti o restrizioni d'importazione, d'esportazione o di transito giustificati per ragioni di moralità pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di protezione della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali e dell'ambiente, di protezione dei tesori nazionali con valore artistico, storico o archeologico, di protezione della proprietà intellettuale, di regolamentazione dell'oro e dell'argento, di conservazione di risorse naturali non rinnovabili, a condizione che tali provvedimenti siano conformi alle restrizioni interne di produzione o di consumo. Tali divieti o restrizioni non devono tuttavia costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione mascherata nel commercio tra le Parti.

Art. 10

Monopoli di Stato

1. Gli Stati dell'AELS e la Macedonia operano affinché i monopoli di Stato a carattere commerciale siano strutturati, fatte salve le eccezioni enunciate nel protocollo C, in modo da escludere, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, ogni forma di discriminazione tra i cittadini degli Stati dell'AELS e della Macedonia per quanto riguarda le condizioni d'approvvigionamento e di commercializzazione dei prodotti. L'approvvigionamento e la commercializzazione devono essere conformi a considerazioni di ordine commerciale.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli enti mediante i quali le autorità competenti delle Parti de jure o de facto, controllano, dirigono o condizionano in maniera notevole, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni tra le Parti. Tali disposizioni si applicano anche ai monopoli di Stato delegati a terzi.

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Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia

Art. 11

Regolamenti tecnici

1. Le Parti cooperano in materia di regolamenti tecnici, di norme e di valutazione di conformità; essi favoriscono in particolare, mediante provvedimenti adeguati, l'impiego di soluzioni adottate su scala europea. Il Comitato misto stabilisce le linee di condotta per l'applicazione del presente paragrafo.

2. Le Parti convengono di organizzare consultazioni immediate in seno al Comitato misto se una delle Parti ritiene che l'altra abbia adottato provvedimenti che potrebbero creare, o che hanno già creato, ostacoli tecnici al commercio, al fine di trovare una soluzione appropriata.

3. L'obbligo delle Parti di notificare i propri progetti riguardo ai regolamenti tecnici è retto dall'Accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici al Commercio. Gli Stati dell'AELS comunicano alla Macedonia le notifiche relative ai progetti riguardo ai regolamenti tecnici fatte all'OMC. La Macedonia notifica i progetti riguardo ai regolamenti tecnici al Segretariato dell'AELS, che le comunica alle altre Parti.

Art. 12

Scambio di prodotti agricoli

1. Le Parti si dichiarano pronte a favorire, nel rispetto delle proprie politiche agricole, lo sviluppo armonico degli scambi di prodotti agricoli.

2. A tale scopo, ciascuno Stato dell'AELS e la Macedonia hanno stipulato un accordo bilaterale che prevede adeguati provvedimenti atti a facilitare gli scambi di prodotti agricoli.

3. Nel settore sanitario e fitosanitario, le Parti applicano la propria normativa in modo non discriminatorio e si astengono dall'introdurre nuovi provvedimenti che possano ostacolare inopportunamente gli scambi.

Art. 13

Dazi e regolamenti interni

1. Le Parti si impegnano ad applicare qualsiasi dazio interno, provvedimento o pratica fiscale conformemente all'articolo III dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (qui di seguito: GATT 1994) e agli altri accordi pertinenti dell'OMC.

2. Per i prodotti esportati nel territorio di una Parte, gli esportatori non possono beneficiare di alcun rimborso dei dazi interni superiore all'importo del dazio diretto o indiretto che ha gravato tali prodotti.

Art. 14

Pagamenti e trasferimenti

1. I pagamenti relativi agli scambi di merci tra uno Stato dell'AELS e la Macedonia, nonché il trasferimento di tali importi verso il territorio della Parte nel quale risiede il creditore non sono soggetti a restrizione alcuna.

2. Le Parti evitano di introdurre qualsiasi restrizione cambiaria o amministrativa concernente la concessione, il rimborso o l'accettazione di crediti a corto o medio termine relativi a transazioni commerciali a cui partecipa un residente.

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Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia

3. Non è applicato alcun provvedimento restrittivo ai trasferimenti relativi agli investimenti e in particolare al rimpatrio di somme investito o reinvestite e ai redditi da queste derivanti.

Art. 15

Appalti pubblici

1. Le Parti considerano la liberalizzazione effettiva dei loro appalti pubblici rispettivi secondo i principi della non discriminazione e della reciprocità quale obiettivo facente parte integrante del presente Accordo.

2. A tale scopo, le Parti elaborano regole in seno al Comitato misto. In particolare, dette regole si fondano sull'Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici.

3. Le Parti interessate si adoperano per aderire all'Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici e per liberalizzare ulteriormente l'accesso ai rispettivi appalti pubblici.

Art. 16

Protezione della proprietà intellettuale

1. Le Parti accordano e assicurano una protezione adeguata, effettiva e non discriminatoria dei diritti relativi alla proprietà intellettuale e adottano provvedimenti atti a tutelare tali diritti da infrazioni, contraffazione e pirateria, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dell'allegato V del presente Accordo e degli accordi internazionali da questi menzionati.

2. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni sostanziali dell'articolo 3 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (qui di seguito: ADPIC).

3. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Conformemente all'articolo 4 paragrafo d dell'Accordo sugli ADPIC, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità derivanti da accordi internazionali entrati in vigore prima del presente Accordo e notificati alle altre Parti al più tardi sei mesi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo sono esenti da tale obbligo, purché non ne risulti una discriminazione arbitraria o ingiustificata contro i cittadini delle altre Parti. Le Parti sono esonerate dall'obbligo di notifica alle altre Parti se hanno già provveduto alla notifica al Consiglio degli ADPIC. Le esenzioni a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni sostanziali dell'Accordo sugli ADPIC, in particolare agli articoli 4 e 5.

4. Le Parti, su domanda di una di esse, convengono di modificare le disposizioni relative alla protezione dei diritti della proprietà intellettuale contenuti nel presente articolo e nell'allegato V, al fine di migliorare il livello di protezione e di evitare o correggere distorsioni commerciali, se queste dovessero risultare dal livello attuale di protezione dei diritti della proprietà intellettuale.

Art. 17

Regole di concorrenza tra aziende

1. Sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo in quanto suscettibili di ostacolare gli scambi tra uno Stato dell'AELS e la Macedonia:

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a)

gli accordi tra aziende, le decisioni d'associazione di aziende e le pratiche concertate tra aziende che si prefiggono o riescono ad ostacolare, ridurre o falsare la libera concorrenza;

b)

lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più aziende, di una posizione dominante sulla totalità o su parte essenziale del territorio delle Parti.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano pure alle attività delle aziende pubbliche e delle aziende alle quali le Parti hanno concesso privilegi esclusivi o speciali, per quanto l'applicazione di tali disposizioni non ostacoli, de jure o de facto l'adempimento particolare di compiti ad esse impartiti.

3. Qualora ritenga che una determinata pratica sia incompatibile con le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, una Parte può adottare provvedimenti adeguati, secondo le condizioni e le procedure previste nell'articolo 24 (Procedure di applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).

Art. 18

Sovvenzioni

1. I diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle sovvenzioni e alle misure compensative sono retti dalle disposizioni dell'articolo XVI del GATT 1994 e dall'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, fatte salve le disposizioni specifiche del presente articolo.

2. L'obbligo della Parti di assicurare la trasparenza per quanto concerne i provvedimenti di sovvenzionamento è retto dai criteri di cui all'articolo XVI:1 del GATT 1994 e all'articolo 25 dell'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Gli Stati dell'AELS comunicano alla Macedonia le notifiche di sovvenzioni fatte all'OMC. La Macedonia notifica le sue sovvenzioni al Segretariato dell'AELS, che le comunica alle altre Parti.

3. Prima di iniziare una procedura d'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di una presunta sovvenzione in Macedonia o in uno Stato dell'AELS conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la Parte che intende iniziare tale procedura lo notifica per scritto alla Parte dei prodotti in questione e attende sino alla scadenza di trenta giorni, al fine di trovare una soluzione mutuamente accettabile. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto se una delle Parti ne fa domanda entro dieci giorni alla data di ricevimento della notifica.

Art. 19

Dumping

Qualora uno Stato dell'AELS constati nelle sue relazioni commerciali con la Macedonia pratiche di dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994, o qualora la Macedonia constati tali pratiche nelle sue relazioni commerciali con uno Stato dell'AELS, la Parte in questione può adottare nei confronti di tali pratiche provvedimenti adeguati, conformemente all'Accordo concernente l'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e secondo le procedure previste nell'articolo 24 (Procedure d'applicazione e provvedimenti di salvaguardia).

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Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia

Art. 20

Misure urgenti applicabili all'importazione di taluni prodotti

Qualora l'aumento delle importazioni di un prodotto avvenga in proporzioni e in condizioni che causano o rischiano di causare: a)

un pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenziali sul territorio della Parte importatrice, o

b)

gravi distorsioni in un settore qualsiasi dell'economia o difficoltà tali da causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

la Parte implicata può adottare provvedimenti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell'articolo 24 (Procedure d'applicazione e provvedimenti di salvaguardia).

Art. 21

Adeguamento strutturale

1. In deroga ai disposti dell'articolo 4 (Dazi d'importazione e gravami con effetto equivalente), la Macedonia può adottare, eccezionalmente e per una durata limitata, provvedimenti intesi a aumentare i dazi doganali.

2. Tali provvedimenti possono essere adottati soltanto se favoriscono la creazione di nuove industrie o promuovono alcuni settori in via di ristrutturazione o confrontati con gravi difficoltà che sono all'origine di importanti problemi sociali.

3. I dazi all'importazione introdotti tramite questi provvedimenti e applicabili in Macedonia ai prodotti provenienti dagli Stati dell'AELS non possono essere superiori, previa introduzione di tali provvedimenti, al 25 per cento ad valorem e devono inglobare un elemento preferenziale nei confronti dei prodotti provenienti dagli Stati dell'AELS. In nessun caso devono oltrepassare i dazi doganali prelevati dalla Macedonia sull'importazione di merci simili in provenienza da qualsiasi Stato terzo. Il valore complessivo delle importazioni di prodotti gravati da tali provvedimenti non può essere superiore al 15 per cento delle importazioni totali di prodotti industriali in provenienza dagli Stati dell'AELS, quali definiti nell'articolo 2(a), realizzate durante l'ultimo anno per il quale si dispone di dati statistici.

4. La Macedonia informa il Comitato misto sui provvedimenti straordinari che intende adottare e, su domanda degli Stati dell'AELS, prima della loro entrata in vigore si avviano consultazioni in seno al Comitato misto per definire tali provvedimenti e stabilire i settori nei quali sono applicati. Se adotta tali provvedimenti, la Macedonia comunica al Comitato misto le scadenze previste per l'abolizione dei dazi doganali introdotti in virtù del presente articolo. Questo calendario prevede l'abolizione di detti dazi secondo un tasso decrescente annuale, al più tardi due anni dopo la loro entrata in vigore, a meno che il Comitato misto non fissi un calendario diverso.

5. Tali provvedimenti straordinari sono applicabili per un periodo non superiore a tre anni, sempre che il Comitato misto non accordi un periodo più lungo. Essi decadono al più tardi nove anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. Il Comitato misto può fissare scadenze diverse da quelle previste nel presente paragrafo.

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Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia

Art. 22

Riesportazione e penuria grave

Qualora l'applicazione degli articoli 7 (Dazi di esportazione e gravami con effetto equivalente) e 8 (Restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e provvedimenti con effetto equivalente) comporti: a)

la riesportazione verso uno Stato terzo, nei confronti del quale la Parte esportatrice applica per tale prodotto restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione, provvedimenti o gravami con effetto equivalente, oppure

b)

una penuria grave di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice o il rischio di una simile penuria,

e qualora le situazioni precitate causino o rischino di causare gravi difficoltà alla Parte esportatrice, quest'ultima può adottare provvedimenti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell'articolo 25 (Procedure di applicazione dei provvedimenti di salvaguardia). Tali provvedimenti devono essere non discriminatori e devono essere revocati non appena le circostanze non ne giustifichino più il mantenimento.

Art. 23

Difficoltà nella bilancia dei pagamenti

1. Le Parti si astengono dall'adottare provvedimenti restrittivi atti a far fronte alle proprie difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti.

2. La Parte che incontra o rischia di incontrare entro breve termine gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti può adottare, conformemente alle disposizioni previste dal GATT 1994 e dal relativo Memorando d'Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti, provvedimenti restrittivi per gli scambi, che abbiano una durata limitata, che non siano discriminatori e che non oltrepassino lo stretto necessario per far fronte ai problemi della bilancia dei pagamenti. Si darà la preferenza i provvedimenti basati sui prezzi, che saranno resi progressivamente meno gravosi tenendo conto del miglioramento della bilancia dei pagamenti e saranno revocati non appena la situazione non ne giustifichi più il mantenimento. La Parte che adotta tali provvedimenti ne informa senza indugio le altre Parti e il Comitato misto - se possibile prima della loro introduzione - e comunica loro il più presto possibile il calendario della loro soppressione. Su domanda di una Parte, il Comitato misto esamina la necessità di mantenere i provvedimenti adottati.

Art. 24

Procedure d'applicazione dei provvedimenti di salvaguardia

1. Prima di avviare la procedura d'applicazione dei provvedimenti di salvaguardia di cui al presente articolo, le Parti si impegnano a risolvere le controversie che li dividono mediante consultazioni dirette e ne informano le altre Parti.

2. Fatto salvo il paragrafo 6, una Parte che intenda adottare provvedimenti di salvaguardia lo comunica senza indugio alle altre Parti e al Comitato misto, unitamente a ogni informazione utile. Le consultazioni tra le Parti hanno luogo senza indugio in seno al Comitato misto, al fine di trovare una soluzione mutuamente accettabile.

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Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia

3. a)

In riferimento all'articolo 17 (Regole di concorrenza tra aziende), le Parti implicate offrono al Comitato misto l'assistenza necessaria per esaminare la pratica e, eventualmente, per abolirla. Qualora la Parte interessata non ponga fine alla pratica contestata entro il termine fissato dal Comitato misto o qualora quest'ultimo non raggiunga un accordo al termine delle consultazioni o entro trenta giorni dal deposito della domanda di consultazioni, la Parte implicata può adottare provvedimenti adeguati al fine eliminare le difficoltà in questione.

b)

In riferimento agli articoli 19 (Dumping), 20 (Misure urgenti applicabili all'importazione di taluni prodotti) e 22 (Riesportazione e penuria grave), il Comitato misto esamina la pratica o la situazione e può prendere le decisioni necessarie per porre fine alle difficoltà notificategli dalla Parte implicata. In mancanza di tale decisione nei trenta giorni che seguono la notifica del caso al Comitato misto, la Parte implicata può adottare i provvedimenti necessari per far fronte alla situazione.

c)

In riferimento all'articolo 32 (Adempimento degli obblighi), la Parte in questione fornisce al Comitato misto tutte le informazioni pertinenti in vista di un esame approfondito della situazione, al fine di pervenire ad una soluzione mutuamente accettabile. Se il Comitato misto non perviene a detta soluzione e se sono trascorsi più di tre mesi dalla data di notifica del caso, la Parte in questione può adottare provvedimenti appropriati.

4. I provvedimenti di salvaguardia adottati sono immediatamente notificati alle Parti e al Comitato misto. Per ampiezza e durata di validità, essi sono limitati allo stretto necessario per far fronte alla situazione che ne ha provocato l'applicazione e non possono superare il pregiudizio causato dalla pratica o dalle difficoltà in questione.

La priorità va data ai provvedimenti che pregiudicano nel minore dei modi il funzionamento del presente Accordo. I provvedimenti adottati dalla Macedonia nei confronti di un atto o di un'omissione di uno Stato dell'AELS devono essere limitati agli scambi con tale Stato. I provvedimenti nei confronti di un atto o di un'omissione della Macedonia possono essere adottati unicamente dallo Stato o dagli Stati dell'AELS le cui relazioni di scambio sono state perturbate da tale atto o omissione.

5. I provvedimenti di salvaguardia sono discussi periodicamente in seno al Comitato misto al fine di valutarne le possibilità d'alleviamento, di sostituzione o di soppressione non appena la situazione non ne giustifichi più il mantenimento.

6. Qualora circostanze eccezionali per le quali si impone un intervento immediato escludano la possibilità di un esame preventivo, la Parte implicata può, nelle situazioni considerate negli articoli 19 (Dumping), 20 (Misure urgenti applicabili all'importazione di taluni prodotti) e 22 (Riesportazione e penuria grave) applicare immediatamente i provvedimenti conservativi e provvisori strettamente indispensabili per far fronte alla situazione. Tali provvedimenti sono notificati senza indugio e, non appena possibile, in seno al Comitato misto si svolgono consultazioni tra le Parti.

Art. 25

Deroghe per ragioni di sicurezza

Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce a una Parte di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per: 868

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a)

impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi essenziali della sua sicurezza;

b)

proteggere gli interessi essenziali della sua sicurezza, adempiere obblighi a livello internazionale o attuare politiche nazionali: i) relativi al commercio d'armi, munizioni o materiale bellico, sempre che tali provvedimenti non arrechino pregiudizio alle condizioni di concorrenza fra prodotti non destinati ad usi specificamente militari, nonché al commercio di altre merci, materiali o servizi praticato direttamente o indirettamente per garantire l'approvvigionamento di uno stabilimento militare; o ii) relativi alla non proliferazione di armi biologiche e chimiche, armamento nucleare o altri ordigni esplosivi atomici; o iii) adottati in tempo di guerra o in caso di gravi tensioni internazionali.

Art. 26

Clausola evolutiva

1. Le Parti si impegnano e riesaminare il presente Accordo in funzione degli sviluppi futuri in materia di relazioni economiche internazionali, segnatamente nel quadro dell'OMC, e a studiare, in tale contesto e alla luce di tutti i fattori pertinenti, la possibilità di sviluppare e approfondire la cooperazione sancita dal presente Accordo, estendendola ad ambiti non contemplati dallo stesso. Le Parti possono affidare al Comitato misto l'incarico di esaminare tale possibilità e di presentare, alla loro attenzione, eventuali raccomandazioni, in particolare in vista dell'apertura di negoziati.

2. Gli accordi raggiunti secondo la procedura definita nel paragrafo 1 sono sottoposti a ratifica o ad approvazione delle Parti secondo le procedure corrispondenti.

Art. 27

Servizi e investimenti

1. Le Parti riconoscono l'importanza crescente dei servizi e degli investimenti. Nei loro sforzi volti a sviluppare e a estendere progressivamente la loro cooperazione, segnatamente nell'ambito dell'integrazione europea, essi agiscono congiuntamente allo scopo di promuovere maggiormente gli investimenti e di giungere a una liberalizzazione graduale e all'apertura reciproca di mercati nell'ambito degli scambi di servizi, tenendo conto dei lavori che in questo settore sono stati compiuti sotto l'egida dell'OMC.

2. Gli Stati dell'AELS e la Macedonia esaminano gli sviluppi nel settore dei servizi nell'intento di adottare provvedimenti reciproci di liberalizzazione.

3. Gli Stati dell'AELS e la Macedonia discutono il seno al Comitato misto sulle possibilità di sviluppare e approfondire le reazioni reciproche nel quadro del presente Accordo.

Art. 28

Assistenza tecnica

Nell'intento di facilitare l'applicazione del presente Accordo, le rispettive autorità delle Parti convengono sulle modalità di assistenza tecnica e di cooperazione in particolar modo negli ambiti della proprietà intellettuale, delle dogane e dei regolamenti 869

Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia

tecnici. A tal fine coordinano i loro sforzi con le organizzazioni internazionali competenti.

Art. 29

Comitato misto

1. L'esecuzione del presente Accordo è sorvegliata e gestita da un Comitato misto, che agisce contemporaneamente in virtù della Dichiarazione firmata nel marzo 1996 a Vaduz. Ogni Parte è rappresentata in seno al Comitato misto.

2. Per garantire un'esecuzione ottimale del presente Accordo, le Parti si scambiano informazioni e, su domanda di uno di essi, si consultano in seno al Comitato misto.

Quest'ultimo vaglia ogni possibilità di proseguire nell'abbattimento degli ostacoli al commercio tra gli Stati dell'AELS e la Macedonia.

3. Il Comitato misto può decidere nei casi previsti dal presente Accordo. In merito alle altre questioni il Comitato misto può formulare raccomandazioni.

Art. 30

Procedure del Comitato misto

1. Per garantire un'esecuzione ottimale del presente Accordo, il Comitato misto si riunisce ogni volta che lo reputa necessario, ma almeno una volta all'anno. Ogni Parte può chiederne la convocazione.

2. Il Comitato misto si pronuncia all'unanimità.

3. Qualora, in seno al Comitato misto, un rappresentante di una Parte accetti una decisione con riserva della sua conformità con le disposizioni costituzionali, tale decisione entra in vigore, se non è menzionata esplicitamente un'altra data, il giorno in cui è notificata la revoca di tale riserva.

4. Ai fini del presente Accordo, il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno, che deve disciplinare, fra l'altro, la convocazione delle riunioni, nonché la designazione e la durata del mandato del presidente.

5. Il Comitato misto può decidere di costituire sottocomitati o gruppi di lavoro che esso ritiene necessari per assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti.

Art. 31

Procedura di componimento delle controversie

1. Le Parti si impegnano in qualsiasi momento ad accordarsi sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo e si adoperano, mediante la cooperazione e le consultazioni, a giungere a uno soluzione mutuamente soddisfacente su qualsiasi questione che può pregiudicare l'applicazione del presente Accordo.

2. Una Parte può chiedere per scritto all'altra Parte che siano svolte delle consultazioni su qualsiasi provvedimento in vigore o proposto o su qualsiasi questione che ritiene possa pregiudicare l'applicazione del presente Accordo. La Parte che chiede le consultazioni ne informa nel contempo le altre Parti, comunicando tutte le informazioni utili.

3. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto se una delle Parti ne fa domanda entro dieci giorni alla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2 al fine di trovare una soluzione accettabile per tutti.

870

Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia

4. Qualora una controversia fra le Parti riguardo all'interpretazione dei propri diritti e obblighi non sia composta mediante consultazioni dirette o nel quadro del Comitato misto entro un termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda di consultazioni, qualsiasi Parte alla controversia può ricorrere all'arbitrato indirizzando una notifica scritta all'altra Parte. Una copia di tale notifica è fatta pervenire a tutte le Parti al presente Accordo.

5. La costituzione e il funzionamento del tribunale arbitrale sono disciplinati nell'allegato VI.

6. Il tribunale arbitrale compone la controversia secondo le disposizioni del presente Accordo e conformemente alle regole consuetudinarie d'interpretazione del diritto internazionale pubblico.

7. La sentenza del tribunale arbitrale è definitiva e obbligatoria per le Parti alla controversia.

Art. 32

Adempimento degli obblighi

1. Le Parti adottano i provvedimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi dell'Accordo e all'adempimento degli obblighi che incombono in virtù dello stesso.

2. Qualora uno Stato dell'AELS ritenga che la Macedonia sia venuta meno a un obbligo che le incombe in virtù del presente Accordo o, viceversa, la Macedonia ritenga che uno Stato dell'AELS sia venuto meno a un obbligo che gli incombe in virtù del presente Accordo, la Parte interessata può adottare provvedimenti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell'articolo 24 (Procedure d'applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).

Art. 33

Allegati e protocolli

Gli allegati e i protocolli del presente Accordo sono parte integrante dello stesso. Il Comitato misto può decidere di modificarli.

Art. 34

Relazioni commerciali disciplinate dal presente Accordo

Il presente Accordo si applica alle relazioni commerciali tra ogni Stato dell'AELS e la Macedonia, ma non alle relazioni commerciali tra i diversi Stati dell'AELS, salvo disposizioni contrarie del presente Accordo.

Art. 35

Applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica sul territorio delle Parti, fatte salve le disposizioni del Protocollo D.

Art. 36

Unioni doganali, zone di libero scambio, commercio frontaliero e altri accordi preferenziali

Il presente Accordo non ostacola il mantenimento o l'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio, convenzioni relative al commercio frontaliero e altri accordi

871

Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia

preferenziali, sempre che gli stessi non arrechino pregiudizio al regime istituito dal presente Accordo.

Art. 37

Emendamenti

Gli emendamenti al presente Accordo ­ eccettuati quelli menzionati nell'articolo 33 (Allegati e protocolli) ­ approvati dal Comitato misto sono sottoposti per accettazione alle Parti ed entrano in vigore se sono stati accettati da tutte le Parti. Il testo degli emendamenti e gli strumenti di accettazione sono depositati presso il Governo depositario.

Art. 38

Adesione

1. Qualsiasi Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio può aderire al presente Accordo, a condizione che il Comitato misto ne approvi l'adesione, che deve essere negoziata tra lo Stato candidato e le Parti interessate, di cui fissa nel contempo le modalità e le condizioni. Lo strumento d'adesione è depositato presso il Governo depositario.

2. Per lo Stato che decide di aderire, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione.

Art. 39

Ritiro e scadenza

1. Qualsiasi Parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notifica scritta al Governo depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica da parte del Governo depositario.

2. Se la Macedonia si ritira, l'Accordo scade al termine del periodo di preavviso.

3. Qualsiasi Stato membro dell'AELS che si ritira dalla Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio cessa ipso facto di essere parte al presente Accordo il giorno stesso in cui il suo ritiro diventa effettivo.

Art. 40

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entra in vigore il 1° gennaio 2001 per i firmatari che entro tale data avranno depositato i loro strumenti di ratifica o di accettazione presso il Governo depositario, a condizione che la Macedonia abbia anch'essa depositato il suo strumento di ratifica o di accettazione.

2. Per i firmatari che depositano lo strumento di ratifica o di accettazione dopo il 1° gennaio 2001, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito di tale strumento, a condizione che, per la Macedonia, l'Accordo entri in vigore al più tardi alla stessa data.

3. Ogni Parte può, nella misura consentita dalla propria Costituzione, applicare provvisoriamente il presente Accordo durante un periodo iniziale a decorrere dal 1° gennaio 2001, a condizione che, per la Macedonia, esso entri in vigore o sia applicato provvisoriamente al più tardi alla stessa data. L'applicazione provvisoria del presente Accordo è notificata al Governo depositario.

872

Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia

Art. 41

Governo depositario

Il Governo di Norvegia, in qualità di Governo depositario, notifica a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Accordo o che vi hanno aderito il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, nonché d'accettazione degli emendamenti effettuati in virtù dell'articolo 37 (emendamenti), come pure l'entrata in vigore del presente Accordo e dei relativi emendamenti effettuati in virtù dell'articolo 37 (emendamenti), la sua scadenza o il ritiro di un qualsiasi Stato.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Zurigo, il 19 giugno 2000, in un solo esemplare in lingua inglese, che sarà depositato presso il Governo di Norvegia. Il Governo depositario trasmette copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari e aderenti.

873

Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia

Protocollo di intesa relativo all'Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Macedonia

Protocollo B Art. 3 e 4

Cumulazione in materia di regole d'origine

1. Gli Stati dell'AELS e la Macedonia convengono di esaminare le possibilità di migliorare ulteriormente l'applicazione delle regole d'origine ­ in particolare includendo la Macedonia nel sistema cumulativo europeo ­ con l'obiettivo di espandere e promuovere la produzione e gli scambi nella regione europea.

Art. 15 (6)

Drawback

2. In relazione all'articolo 15 paragrafo 6, gli Stati dell'AELS e la Macedonia convengono che, su domanda di una Parte, sono svolte consultazioni relative agli effetti negativi risultanti dalla deroga accordata, al fine di trovare una soluzione soddisfacente. Gli Stati dell'AELS e la Macedonia convengono inoltre che qualsiasi revisione da parte del Comitato misto deve riflettere la prassi applicata fra la Macedonia e la Comunità europea.

Art. 11

Regolamenti tecnici

3. Sino al momento in cui aderirà all'OMC, la Macedonia si impegna a notificare al Segretariato dell'AELS i propri progetti riguardo ai regolamenti tecnici al fine di adempiere progressivamente le disposizioni dell'articolo 11 capoverso 3 (Regolamenti tecnici). La Macedonia incaricherà un istituto pubblico di eseguire le notifiche.

Art. 16

Protezione della proprietà intellettuale

4. In virtù dell'Accordo sullo SEE, gli Stati dell'AELS applicano nella loro legislazione le disposizioni materiali della Convenzione europea del 5 ottobre 1973 sui brevetti. L'Islanda e la Norvegia ritengono che gli obblighi derivanti dall'articolo 16 (Protezione delle proprietà intellettuale) non differiscono materialmente dagli obblighi derivanti dall'Accordo SEE.

Fatto a Zurigo, il 19 giugno 2000, in un solo esemplare in lingua inglese, che sarà depositato presso il Governo di Norvegia. Il Governo depositario trasmette copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari e aderenti.

874

Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia

Protocollo B relativo alla definizione della nozione di «Prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Titolo I Disposizioni di carattere generale Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo: a)

per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche;

b)

per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c)

per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d)

per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;

e)

per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);

f)

per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante ­ in uno Stato dell'AELS o in Macedonia ­ nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g)

per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in uno Stato dell'AELS o in Macedonia;

h)

per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, alla lettera g);

i)

il presente articolo non contiene alcuna lettera i);

j)

per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;

k)

il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; 875

Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia

l)

con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

m) il termine «territori» comprende le acque territoriali; n)

il termine «unità di conto» corrisponde all'unità di calcolo dell'unione economica e monetaria europea (euro).

Titolo II Definizione della nozione di «prodotti originari» Art. 2

Condizioni generali

Fatto salvo l'articolo 3, ai fini dell'applicazione del presente Accordo si considerano: (1) prodotti originari di uno Stato dell'AELS: a) i prodotti interamente ottenuti in uno Stato dell'AELS ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti in uno Stato dell'AELS in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in uno Stato dell'AELS di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo; (2) prodotti originari della Macedonia: a) i prodotti interamente ottenuti in Macedonia; b) i prodotti ottenuti in Macedonia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Macedonia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

Art. 3

Cumulo dell'origine

(1) Fatto salvo l'articolo 2, i materiali originari di uno Stato parte conformemente al presente protocollo sono considerati prodotti originari di tale Stato anche se non sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni ulteriori a quelle elencate dall'articolo 7 del presente protocollo.

(2) I prodotti originari di uno altro Stato parte conformemente al presente protocollo, spediti da uno Stato parte all'altro nella stessa condizione o che, nello Stato esportatore, non sono stati oggetto di lavorazione o trasformazione ulteriori a quelle elencate dall'articolo 7, mantengono la loro origine.

(3) Per l'applicazione del paragrafo 2, laddove siano utilizzati prodotti originari da due o più Stati parte che non sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni nello Stato esportatore ulteriori a quelle previste dall'articolo 7, l'origine è determinata 876

Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia

dal prodotto con il valore in dogana maggiore o, se tale valore è sconosciuto e non può essere determinato, con il prezzo più elevato pagato e constatato per primo per tale prodotto in detto Stato.

Art. 4 (Il presente protocollo non contiene alcun articolo 4) Art. 5

Prodotti interamente ottenuti

(1) Si considerano «interamente ottenuti» in uno Stato dell'AELS o in Macedonia: a)

i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b)

i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c)

gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d)

i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e)

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f)

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali degli Stati contraenti, con le loro navi;

g)

i prodotti ottenuti a bordo delle navi officina delle Parti contraenti, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

h)

gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

i)

gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

j)

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché le Parti contraenti abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k)

le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

(2) Le espressioni «le navi delle Parti contraenti» e «le navi officina delle Parti contraenti » di cui al paragrafo 1 lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina: a)

che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro dell'AELS o in Macedonia,

b)

che battono bandiera di uno Stato membro dell'AELS o della Macedonia,

c)

che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini di Stati membri dell'AELS o della Macedonia, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri dell'AELS o della Macedonia e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a re-

877

Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia

sponsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o a cittadini di detti Stati; d)

il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri dell'AELS o della Macedonia;

e)

e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 per cento, di cittadini di Stati membri dell'AELS o della Macedonia.

Art. 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

(1) Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

(2) In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che: a)

il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b)

l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

(3) I paragrafi 1 e 2 si applicano, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

Art. 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

(1) Fatto salvo il paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni: a)

le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

b)

le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

878

Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia

c)

i) ii)

il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni; le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d)

l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

e)

la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari degli Stati dell'AELS o della Macedonia;

f)

il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;

g)

il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f);

h)

la macellazione degli animali.

(2) Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in uno Stato dell'AELS o in Macedonia su quel prodotto.

Art. 8

Unità da prendere in considerazione

(1) L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che: a)

quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b)

quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

(2) Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Art. 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte dell'equipaggiamento normale e sono compresi nel prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

879

Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia

Art. 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del pre zzo franco fabbrica dell'assortimento.

Art. 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione: a)

energia e combustibile;

b)

impianti e attrezzature;

c)

macchine e utensili;

d)

merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Titolo III Requisiti territoriali Art. 12

Principio della territorialità

(1) Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione in uno Stato dell'AELS o in Macedonia, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 e del paragrafo 3 del presente articolo.

(2) Le merci originarie esportate dagli Stati dell'AELS o dalla Macedonia verso un Paese terzo e successivamente reimportate sono considerate, salvo il disposto dell'articolo 3, non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente: a)

che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate e

b)

che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel Paese terzo in questione o nel corso dell'esportazione.

(3) Le lavorazioni e le trasformazioni effettuate al di fuori di uno Stato AELS o della Macedonia sui materiali esportati da tali Stati e successivamente reimportate non pregiudicano l'acquisizione del carattere originario conformemente alle condizioni fissate nel titolo II, a condizione che: a)

880

tali materiali siano stati interamente ottenuti in uno Stato AELS o in Macedonia o che ivi abbiano subito una lavorazione o una trasformazione che vada oltre alle operazioni insufficienti elencate nell'articolo 7 prima dell'esportazione; e

Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia

b)

si possa fornire alle autorità doganali la prova sufficiente che i) le merci reimportate siano il risultato della lavorazione o della trasformazione dei materiali esportati; e ii) che il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di uno Stato AELS o della Macedonia in applicazione del presente articolo non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è chiesto il carattere originario.

(4) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, le condizioni elencate nel titolo II relative all'acquisizione del carattere originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di uno Stato AELS o della Macedonia. Nondimeno, qualora nell'elenco dell'allegato II una disposizione relativa al valore minimo di tutti i materiali non originari impiegati sia applicata per determinare il carattere originario del prodotto finale interessato, il valore totale delle materie non originarie impiegate nelle Parti contraenti e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori dello Stato AELS interessato o della Macedonia in applicazione del presente articolo ­ considerati congiuntamente ­ non devono superare la percentuale indicata.

(5) Ai sensi dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intende l'insieme dei costi accumulati al di fuori di uno Stato AELS o della Macedonia, compreso il valore totale dei materiali aggiunti.

(6) I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni elencate nell'elenco dell'allegato II e che possono essere considerati come sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in virtù della norma di tolleranza di cui all'articolo 6 paragrafo 2.

(7) I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti subordinati ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

(8) Le lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di uno Stato AELS o della Macedonia in virtù del presente articolo devono essere eseguite nell'ambito della procedura di perfezionamento passivo o di un sistema analogo.

Art. 13

Trasporto diretto

(1) Il trattamento preferenziale previsto dall'Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra le Parti contraenti. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante condutture attraverso territori diversi da quelli delle Parti contraenti.

(2) La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del Paese importatore presentando:

881

Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia

a)

un titolo di trasporto unico per il passaggio dal Paese esportatore fino all'uscita dal Paese di transito; oppure

b)

un certificato rilasciato dalle autorità doganali del Paese di transito contenente: i) l'esatta designazione della merce; ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel Paese di transito; oppure

c)

in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Art. 14

Esposizioni

(1) I prodotti originari spediti per un'esposizione in un Paese diverso da quelli di cui all'articolo 4 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in uno Stato dell'AELS o in Macedonia beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che: a)

un esportatore ha inviato detti prodotti dagli Stati dell'AELS o dalla Macedonia nel Paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b)

l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona in uno Stato dell'AELS o in Macedonia;

c)

i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e

d)

dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

(2) Alle autorità doganali del Paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

(3) Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

Titolo IV Restituzione o esenzione dei dazi doganali Art. 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

(1) I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari degli Stati dell'AELS e della Macedonia per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, in uno 882

Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia

Stato dell'AELS o in Macedonia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

(2) Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili in uno Stato dell'AELS o in Macedonia ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati alla libera circolazione in uno Stato dell'AELS o in Macedonia.

(3) L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

(4) Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 9 e agli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 10, se tali articoli non sono originari.

(5) Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi che ricadono sotto l'Accordo. Inoltre, essi non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'Accordo.

(6) Fatto salvo il paragrafo 1, la Macedonia può chiedere che sia prevista la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per le tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in conformità alle seguenti disposizioni: a)

viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 5 per cento per i prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Macedonia;

b)

viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 10 per cento per i prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Macedonia.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano fino al 31 dicembre 2003 e possono essere rivedute di comune accordo.

883

Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia

Titolo V Prova dell'origine Art. 16

Requisiti di carattere generale

(1) I prodotti originari di uno Stato dell'AELS in Macedonia e i prodotti originari della Macedonia in uno Stato dell'AELS beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo su presentazione: a)

di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; oppure

b)

nei casi di cui all'articolo 21 paragrafo 1 di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

(2) In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Art. 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

(1) Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del Paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

(2) A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una lingua ufficiale di una Parte contraente o in inglese conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

(3) L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del Paese di esportazione in cui è rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

(4) Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell'AELS o della Macedonia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell'AELS o della Macedonia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

(5) Le autorità doganali che rilasciano il certificato EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere 884

Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia

qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano il certificato EUR.1 devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

(6) La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.

(7) Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Art. 18

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

(1) In deroga all'articolo 17 paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a)

non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se

b)

è fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi formali.

(2) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

(3) Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

(4) I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «ÚTGEFIÐ EFTIR Á», «UTSTEDT SENERE», «IZDADENO DOPOLNITELNO», «QF IHEACA PFRPNQOFJRICMN».

(5) Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1.

Art. 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

(1) In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

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Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia

(2) I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture: «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICATE», «EFTIRRIT», «DUPLIKAT», «EWOKIJAR».

(3) Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

(4) Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Art. 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato dell'AELS o in Macedonia, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove in uno Stato dell'AELS o in Macedonia. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Art. 21

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

(1) La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16 paragrafo 1 lettera b) può essere compilata: a)

da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, oppure

b)

da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi le 6000 unità di conto.

(2) La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell'AELS o della Macedonia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

(3) L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del Paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

(4) La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

(5) Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore.

Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del Paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiara886

Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia

zione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

(6) La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel Paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Art. 22

Esportatore autorizzato

(1) Le autorità doganali del Paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente Accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

(2) Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

(3) Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

(4) Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

(5) Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Art. 23

Validità della prova dell'origine

(1) La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel Paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del Paese d'importazione.

(2) Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del Paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

(3) Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del Paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Art. 24

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del Paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale Paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazio-

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Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia

ne sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'Accordo.

Art. 25

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del Paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2 a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci n. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Art. 26

Eccezioni alla prova dell'origine

(1) Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio a essa allegato.

(2) Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentono di escludere ogni fine commerciale.

(3) Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare le 500 unità di conto se si tratta di piccole spedizioni, oppure le 1200 unità di conto se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Art. 27

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17 paragrafo 3 e all'articolo 21 paragrafo 3 utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell'AELS o della Macedonia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in: a)

una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b)

documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato dell'AELS o in Macedonia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

c)

documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali in uno Stato dell'AELS o in Macedonia, rilasciati o compilati in uno Stato dell'AELS o in Macedonia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

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Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia

d)

Art. 28

certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato dell'AELS o in Macedonia in conformità del protocollo, o in uno degli altri Paesi di cui all'articolo 4 o della Comunità europea, giusta le regole d'origine corrispondenti al presente protocollo.

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

(1) L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17 paragrafo 3.

(2) L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 21 paragrafo 3.

(3) Le autorità doganali del Paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17 paragrafo 2.

(4) Le autorità doganali del Paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Art. 29

Discordanze ed errori formali

(1) La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

(2) In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Art. 30

Importi espressi in unità di conto

(1) Gli importi nella moneta nazionale del Paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in unità di conto sono fissati dal Paese d'esportazione e comunicati ai Paesi contraenti.

(2) Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal Paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del Paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato contraente o il Paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal Paese in questione.

(3) Gli importi da utilizzare in unità di conto sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in unità di conto al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1999.

(4) Gli importi espressi in unità di conto e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri dell'AELS e della Macedonia vengono riveduti dal Comitato

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Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia

misto su richiesta di uno Stato contraente. Nel procedere a detta revisione, il Comitato misto garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in unità di conto.

Titolo VI Metodi di cooperazione amministrativa Art. 31

Assistenza reciproca

(1) Le autorità doganali degli Stati dell'AELS e della Macedonia si comunicano a vicenda, tramite il Segretariato dell'AELS, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

(2) Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, gli Stati dell'AELS e la Macedonia si prestano reciproca assistenza, mediante le loro amministrazioni doganali, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Art. 32

Controllo delle prove dell'origine

(1) Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

(2) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del Paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del Paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

(3) Il controllo è effettuato dalle autorità doganali del Paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengono opportune.

(4) Qualora le autorità doganali del Paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

(5) I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno chiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i 890

Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia

prodotti in questione possono essere considerati originari degli Stati dell'AELS o della Macedonia e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

(6) Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno chiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Art. 33

Composizioni delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che chiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al Comitato misto.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del Paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto Paese.

Art. 34

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Art. 35

Zone franche

(1) Gli Stati dell'AELS e la Macedonia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

(2) In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari degli Stati dell'AELS o della Macedonia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità doganali competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

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Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia

Titolo VII Disposizioni finali Art. 36

Allegati

Gli allegati sono parte integrante del presente protocollo.

Art. 37

Merci in transito o in deposito doganale

Le merci conformi alle prescrizioni del titolo II, che, il giorno dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono trasportate o depositate provvisoriamente in uno Stato AELS o in Macedonia oppure si trovano in un punto franco o in una zona franca, possono essere considerate originarie se una prova dell'origine compilata a posteriori o qualsiasi documento relativo alle condizioni del trasporto è presentato alla Parte contraente importatrice entro quattro mesi da tale data.

Art. 38

Sottocomitato per questioni doganali e relative all'origine

Conformemente all'articolo 30 paragrafo 5 dell'Accordo, il Comitato misto istituisce un sottocomitato per questioni doganali e relative all'origine che lo assiste nell'esecuzione dei compiti e che garantisce uno scambio costante di informazioni e di consultazioni reciproche fra gli specialisti.

È composto di esperti degli Stati AELS e della Macedonia, responsabili delle questioni doganali e relative all'origine.

Art. 39

Trattamento non preferenziale

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 del presente Protocollo, ogni prodotto originario di uno Stato AELS o della Macedonia esportato in un'altra Parte contraente è trattato in quanto prodotto non originario nella misura in cui detta Parte lo subordini a dazi doganali applicabili a Paesi terzi o a altri provvedimenti protezionistici conformemente all'Accordo.

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