01.032 Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Repubblica del Kirghizistan del 5 giugno 2001

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente una Convenzione di doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio con la Repubblica del Kirghizistan, firmata il 26 gennaio 2001.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

5 giugno 2001

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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2001-0885

Compendio Il 26 gennaio 2001 è stata firmata con la Repubblica del Kirghizistan una Convenzione di doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio.

Oltre all'eliminazione della doppia imposizione, la presente nuova Convenzione offre a persone che hanno rapporti fiscali con ambedue gli Stati e segnatamente alle imprese investitrici anche una certa protezione istituzionale nel settore fiscale. La Convenzione favorisce nuovi investimenti e garantisce che questioni di natura fiscale non indeboliscano la competitività delle imprese svizzere rispetto a quelle degli altri Stati. La Convenzione segue fondamentalmente il modello di convenzione elaborato dall'OCSE ed è conforme alla prassi convenzionale svizzera.

Nell'ambito della procedura di consultazione, i Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione.

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Messaggio 1

Genesi

Il Kirghizistan è divenuto Stato sovrano nel 1991 dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Il Paese ha intrapreso grossi sforzi di riforma politico-economica e mostra una certa stabilità. Esso intrattiene strette relazioni con l'economia della Federazione russa e partecipa all'Unione doganale con la Russia, il Kazakistan e la Bielorussia.

Con il Kazakistan, il Tagikistan e l'Uzbekistan, il Kirghizistan è membro dell'Unione economica centroasiatica.

Sotto la presidenza di Askar Akaev e con sostegni stranieri, il Kirghizistan ha intrapreso importanti sforzi di riforma delle sue strutture economiche. L'inflazione è stata messa sotto controllo e i settori chiave economici come la produzione agraria e lo sfruttamento dei metalli preziosi hanno registrato una crescita. Per il finanziamento del deficit dello Stato e delle sue importazioni, il Paese dipende comunque da aiuti stranieri. L'introduzione di un'imposta sul valore aggiunto ha aumentato il gettito fiscale.

La Svizzera ha sostenuto in vari modi il Kirghizistan sin dal suo accesso all'indipendenza con aiuti finanziari, crediti e sostegni a progetti. Nelle Istituzioni di Bretton Woods il Paese rientra nel gruppo con diritto di voto rappresentato dalla Svizzera.

La presente Convenzione di doppia imposizione costituisce un importante complemento all'Accordo economico per il rafforzamento del commercio e della cooperazione economica (in vigore dal 1° maggio 1998) nonché alla Convenzione per la protezione degli investimenti (firmata il 29 gennaio 1999).

I negoziati sono stati condotti a due riprese nel 1998 e 1999 e sono sfociati il 12 agosto 1999 nella parafatura nella capitale kirghiza Bishkek di un progetto di Convenzione di doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio.

Dopo l'accettazione della convenzione da parte dei Cantoni e delle cerchie economiche interessate, l'accordo è stato firmato il 26 gennaio 2001 a Davos.

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Commento alle disposizioni della Convenzione

Sotto l'aspetto formale e materiale, la Convenzione di doppia imposizione segue in larga misura il modello di convenzione elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ed è conforme alla prassi convenzionale svizzera seguita in questa materia. Qui di seguito ci limiteremo pertanto ad elencare le caratteristiche centrali della convenzione e a commentare le principali deroghe al modello e alla prassi convenzionale svizzera.

Art. 2

Imposte considerate

Il campo d'applicazione materiale della Convenzione comprende le imposte sul reddito e sul patrimonio. Conformemente alla prassi convenzionale svizzera, l'imposta preventiva prelevata sulle vincite alle lotterie è esclusa da tale campo di applicazione. Ciò vale anche per le corrispondenti imposte kirghize.

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Art. 5

Stabile organizzazione

Cantieri edili, catene di montaggio e installazioni costituiscono stabili organizzazioni se la loro durata oltrepassa i dodici mesi.

Su iniziativa svizzera, non si considerano attività che fondano una stabile organizzazione, indipendentemente della loro durata, i lavori di montaggio di macchinari o di impianti eseguiti da un fornitore dell'altro Stato contraente.

Art. 7

Utili delle imprese

La Convenzione segue il principio fissato nel modello di convenzione dell'OCSE, secondo cui una stabile organizzazione è imponibile unicamente per gli utili che le possono essere attribuiti.

Per quanto riguarda l'attribuzione del reddito, in una disposizione del protocollo è precisato in modo più dettagliato che ad una stabile organizzazione non possono essere attribuite tutte le controprestazioni, ma soltanto quella parte di esse che corrisponde agli effettivi contributi e alle effettive funzioni di una tale stabile organizzazione.

Inoltre, il protocollo attribuisce espressamente i canoni di locazione per l'uso o la concessione in uso di beni di equipaggiamento industriali, commerciali o scientifici all'articolo della Convenzione concernente gli utili delle imprese.

Art. 8

Trasporti internazionali

L'articolo prevede che gli utili realizzati in traffico internazionale, oltre agli utili derivanti da trasporti di navi e aeromobili e quelli derivanti da trasporti su strada, siano esclusivamente imponibili nello Stato in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa.

Art. 10

Dividendi

Nel caso di partecipazioni, l'imposta a favore dello Stato della fonte è limitata al 5 per cento se la partecipazione ammonta almeno al 25 per cento del capitale della società che versa i dividendi. In tutti gli altri casi l'imposta ammonta al massimo al 15 per cento.

Art. 11

Interessi

L'imposta alla fonte sugli interessi è in generale limitata al 5 per cento.

Art. 12

Canoni

L'imposta alla fonte sui canoni è in generale limitata al 5 per cento.

La nozione di canone comprende unicamente i diritti d'uso di beni immateriali.

I canoni che sono a carico di una stabile organizzazione situata in uno degli Stati contraenti sono considerati come provenienti da questo Stato contraente.

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Art. 13

Utili di capitale

Secondo la Convenzione, il diritto di tassare l'alienazione di partecipazioni a società immobiliari spetta allo Stato in cui i beni sono situati.

Art. 17

Artisti e sportivi

Per evitare abusi, lo Stato in cui l'artista o lo sportivo svolge la sua attività può imporre i redditi incassati da persone che dividono direttamente o indirettamente i loro redditi con l'artista o lo sportivo.

Il diritto d'imposizione dello Stato in cui è esercitata l'attività è escluso quando i redditi dell'artista o dello sportivo provengono in larga misura da fondi pubblici.

Art. 21

Altri redditi

La Convenzione riprende, per gli altri redditi, il modello di convenzione elaborato dall'OCSE.

Art. 23

Eliminazione della doppia imposizione

Il Kirghizistan elimina la doppia imposizione per mezzo del metodo del computo.

Per quanto concerne le parti di redditi e capitali imponibili esclusivamente in Svizzera, il Kirghizistan può far valere la riserva di progressività dell'aliquota.

La Svizzera applica di regola il metodo dell'esenzione con progressione dell'aliquota e concede il computo globale d'imposta per i dividendi, gli interessi e i canoni. Infine, il paragrafo 2 lettera c stabilisce che i redditi da dividendi di fonte kirghiza versati a imprese svizzere fruiscono degli stessi sgravi d'imposta di quelli di fonte svizzera.

Art. 24

Non discriminazione

La clausola di non discriminazione si applica a tutte le imposte degli Stati contraenti.

Art. 26

Scambio d'informazioni

Nella Convenzione è stata accolta la cosiddetta piccola clausola di scambio di informazioni, già stipulata anche con la Croazia, la Macedonia, la Mongolia e il Kazakistan. Lo scambio è limitato alle informazioni necessarie per applicare le disposizioni della Convenzione. Le informazioni trasmesse possono essere usate soltanto nell'ambito dell'accertamento e dell'esazione delle imposte oggetto della presente Convenzione. Non è previsto lo scambio d'informazioni concernenti segreti commerciali, d'affari, bancari, industriali o professionali.

Art. 27

Agenti diplomatici e funzionari consolari

Questa clausola corrisponde alla prassi convenzionale svizzera ed è più dettagliata di quella del modello di convenzione OCSE.

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Art. 28

Entrata in vigore

Per l'imposta alla fonte, le disposizioni della Convenzione sono applicabili dall'inizio dell'anno che segue quello in cui è avvenuto lo scambio degli strumenti di ratifica. Per le altre imposte, le disposizioni della Convenzione sono applicabili a partire dall'inizio dell'anno in cui la Convenzione è entrata in vigore.

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Conseguenze finanziarie

In ogni convenzione di doppia imposizione gli Stati contraenti rinunciano a determinate entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite di introiti fiscali risultano in particolare dal rimborso parziale dell'imposta preventiva e dal computo delle imposte trattenute alla fonte in Kirghizistan sui dividendi, sugli interessi e sui canoni conformemente agli articoli 10, 11 e 12. Le minori entrate dovute al rimborso parziale dell'imposta preventiva a persone residenti della Repubblica del Kirghizistan dovrebbero avere un'incidenza minima. Per contro, il computo forfettario d'imposta previsto nel decreto del 22 agosto 1967 del nostro Collegio comporterà un certo aggravio per le nostre finanze. Queste perdite, che non possono essere valutate a causa della mancanza di dati appropriati, saranno parzialmente compensate dall'imposizione in Svizzera dell'ammontare lordo dei redditi provenienti dal Kirghizistan, mentre finora le imposte alla fonte kirghize dovevano essere ammesse in deduzione dalla massa imponibile. In generale ne risulterà un aumento del reddito imponibile.

La nuova Convenzione apporta notevoli miglioramenti e agevolazioni rispetto alla situazione attuale. Si può sperare che la nuova Convenzione contribuirà a promuovere gli investimenti diretti svizzeri in Kirghizistan e influenzerà positivamente lo sviluppo economico di questo Paese. Nell'ambito della procedura di consultazione i Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno approvato la conclusione di questa Convenzione. Del resto, bisogna ricordare che le convenzioni di doppia imposizione sono concluse soprattutto nell'interesse dei contribuenti e favoriscono la cooperazione economica, che costituisce uno degli scopi principali della politica svizzera in materia di commercio con l'estero.

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Costituzionalità

La presente Convenzione si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale, spetta all'Assemblea federale approvarla. La Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile mediante notifica scritta presentata almeno sei mesi prima. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale e non implica un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale.

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Conclusioni

La presente Convenzione segue ampiamente il modello di Convenzione dell'OCSE e la prassi convenzionale svizzera. Essa crea certezza del diritto, apporta agli investitori svizzeri un importante sgravio delle imposte kirghize e dovrebbe favorire, in linea generale, un ulteriore sviluppo delle relazioni economiche fra la Svizzera e la Repubblica del Kirghizistan.

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