Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 19861 sulla tariffa delle dogane; visto l'articolo 4 capoverso 2 del decreto federale del 9 ottobre 19812 sulle preferenze tariffali; visto il rapporto del 5 settembre 20013 concernente le misure tariffali prese nel corso del 1° semestre 2001, decreta:
Art. 1 Sono approvate: a.
le modifiche del 1° novembre 20004, del 6 novembre 20005, del 10 gennaio 20016 e del 18 maggio 20017 dell'ordinanza del 7 dicembre 19988 sulle importazioni agricole (allegati 1-4);
b.
la modifica del 31 gennaio 20019 dell'ordinanza del 29 gennaio 199710 sulle preferenze tariffali (allegato 5).
Art. 2 Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RS 632.10 RS 632.91 FF 2001 5201 RU 2000 2838 RU 2000 2926 RU 2001 299 RU 2001 1474 RS 916.01 RU 2001 720 RS 632.911
5206
2001-1632
Allegato 1
Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 1° novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 7 dicembre 199811 sulle importazioni agricole è modificata come segue: Art. 4 cpv. 1 Concerne solo il testo francese Art. 29
Obbligo di versare le tasse
Lo scarico di importazioni con PGI sottostà al versamento di una tassa; per scarico si intende ogni singolo lotto sdoganato.
II 1
L'allegato 1 numero 9, disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate, e numero 10, disciplinamento del mercato: ortaggi e legumi freschi (sistema delle 2 fasi), è modificato conformemente al testo allegato.
2 L'allegato 4 numero 2, disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito, sperma di bovini, numero 7, disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate, e 13, disciplinamento del mercato: vino, succo d'uva e mosto, è modificato conformemente al testo allegato.
3
L'allegato 7 è sostituito dalla versione allegata.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
1° novembre 2000
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
11
RS 916.01
5207
Ordinanza sulle importazioni agricole
RU 2001
Allegato 1 (art. 5)
Elenco delle aliquote di dazio applicabili all'importazione di prodotti agricoli, delle eventuali quote doganali a destinazione vincolata e delle eccezioni all'obbligo di ottenere un permesso Numeri 9 e 10 Concerne solo il testo francese
5208
Ordinanza sulle importazioni agricole
RU 2001
Allegato 4 (art. 10) 2. Disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito, sperma di bovini Numero del contingente doganale [1]
Prodotto
Voce/i di tariffa
Contingente doganale (pezzo)
02
[1]
[1]
[1]
Animali della specie bovina
0102.1010 9091
1 200
03
Animali della specie suina
0103.1010 9110 9210
100
04 04.1 04.2
Contingente doganale n. 04 ripartito come segue: Animali della specie ovina Animali della specie caprina
0104.1010 0104.2010
500 100
12
Sperma di toro
0511.1010
(dosi) 800 000
[1] In corsivo e in grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale
7. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate Concerne solo il testo francese
5209
Ordinanza sulle importazioni agricole
RU 2001
13. Disciplinamento del mercato: vino, succo d'uva e mosto Numero del contingente doganale [1]
Prodotto
Voce/i di tariffa
Contingente doganale (hl)
[1]
[1]
[1]
22
Succo d'uva
0806.1021 2009.6018 6021 6031 2202.9018 9041
[2]
23, 24 e 25
Vino
2204.2121 2131 2141 2921 2922 2931 2932
1 700 000
[1] In corsivo e in grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale [2] È possibile superare il quantitativo previsto dal contingente doganale
5210
Ordinanza sulle importazioni agricole
RU 2001
Allegato 7 (art. 31)
Elenco delle aliquote di tassa applicabili al traffico merci con l'estero Per importazioni con PGI sono riscosse le seguenti tasse di scarico12: Gruppi di merci
Tassa per scarico in franchi Sdoganamento elettronico con modello doganale 90
a. Frutta, legumi e ortaggi, compresi legumi e ortaggi surgelati e piante di cipolle b. Frutta da sidro e per la distillazione, compresi prodotti di frutta c. Patate, incluse patate da semina e prodotti a base di patate d. Fiori recisi e. Piantimi di alberi da frutta f. Latticini e caseina acida g. Pollame, carni di pollame compresi preparati h. Uova e prodotti di uova i. Animali vivi, carni e frattaglie commestibili e sperma delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina, come pure insaccati e prodotti simili, compresi carne secca, conserve di carne ecc.
j. Vino bianco e rosso, vini dolci e succo d'uva
12
5.
Sdoganamento convenzionale con documento unico
12.
Per scarico si intende ogni singolo lotto sdoganato.
5211
Allegato 2
Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 6 novembre 2000
L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge sull'agricoltura del 29 aprile 199813, ordina: I L'allegato 4 numero 4, disciplinamento del mercato: latticini, numero 07.41 dell'ordinanza del 7 dicembre 199814 sulle importazioni agricole è modificato come segue: Numero del contingente doganale
Prodotto
Voce di tariffa
Contingente doganale (tonnellate)
07.41
Fresco, non salato Altro Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2001
0405.1011 0405.1091 0405.1011 0405.1091
1100
07.41.1
4000
II L'ordinanza dell'UFAG del 30 marzo 199915 concernente l'importazione di burro è modificata come segue: Art. 1 cpv. 1bis 1bis
Gli aumenti provvisori del contingente doganale 07.41 sono assegnati ai produttori di burro giusta il capoverso 3.
Art. 9 Abrogato
13 14 15
RS 910.1 RS 916.01 RS 916.357.1
5212
Ordinanza sulle importazioni agricole
RU 2001
III La presente modifica entra in vigore il 1o gennaio 2001.
6 novembre 2000
Ufficio federale dell'agricoltura: Manfred Bötsch
5213
Allegato 3
Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 10 gennaio 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 7 dicembre 199816 concernente l'importazione di prodotti agricoli è modificata come segue: 1
L'allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.
2
L'allegato 4, numero 3, Disciplinamento del mercato: animali da macello, carne di animali della specie bovina, equina, ovina, caprina e suina nonché pollame è modificato secondo la versione qui annessa.
II 1
La modifica dell'allegato 2 entra in vigore il 1° luglio 2001.
2
La modifica dell'allegato 4 entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2001.
10 gennaio 2001
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
16
RS 916.01
5214
Ordinanza sulle importazioni agricole
RU 2001
Allegato 2 (art. 6)
Prezzi soglia per gruppo di prodotti Voce di tariffa17
Designazione della merce
Prezzo soglia fr. per 100 kg
Valido per le linee di tariffa seguenti
0713. 1011
Piselli in grani interi, non lavorati, per l'alimentazione di animali
49.00
1003. 0010
Orzo, da semina
95.00
1003 0070
Orzo, per l'alimentazione di animali
46.00
1201. 0010
Fave di soia, per l'alimentazione di animali Farina e agglomerati sotto forma di pellets, di erba medica, per l'alimentazione di animali
61.00
Grassi di maiale (compreso lo strutto), grezzi, per l'alimentazione di animali Glucosio chimicamente puro, allo stato solido, per l'alimentazione di animali Lieviti morti, per l'alimentazione di animali Proteine di patate, per l'alimentazione di animali
72.00
0708.9010-0813.5092 senza 0709.9091 e 0712.9070 1001.1011, 9011, 1002.0011, 1003.0010, 1004.0010, 1005.1000, 1008.9013 0709.9091 e 0712.9070 nonché 1001.1021-1008.9071 1201.0010-1208.9010 e 2103.3011 0901.9011 e 1209.1110-1404.9010 nonché 1802.0010 e 2308.1010-9028 1501.0012-1518.0098 3823.1110-1910
1214. 1010
1501. 0012 1702. 3021 2102. 2011 2303. 1011
2304. 0010 3505. 1010
17
Pannelli di soia, per l'alimentazione di animali Destrina e altri amidi modificati, per l'alimentazione di animali
38.00
49.00
1702.3021-1702.9011 e 1703.9091
60.00
2102.1091-2102.2021
76.00
0505.9011-0511.9919, 2301.1011-2010, 2303.1011-3010 e 2309.9011-9089 2304.0010-2306.9010
53.00 50.00
1101.0012-1108.2020, 1905.9021, 2302.1010-5010, 3505.1010-3809.1010, 3824.1010-9091
RS 632.10 allegato
5215
Ordinanza sulle importazioni agricole
RU 2001
Allegato 4 (art. 10) 3. Disciplinamento del mercato: animali da macello, carne di animali della specie bovina, equina, ovina, caprina e suina nonché pollame Numero del contingente doganale
Designazione della merce
Voce di tariffa
Contingente doganale (tonnellate)
[1]
[1]
[1]
[1]
05
Animali per la macellazione, carne prodotta prevalentemente sulla base di foraggio grezzo, di animali della specie bovina, equina, ovina e caprina: Carne secca, essiccata all'aria Conserve di carni bovine
05.1 05.2 05.3
Carne koscher di animali della specie bovina
05.4
Carne koscher di animali della specie ovina
05.5
Carne halal di animali della specie bovina
5216
22 500
0210. 2010 1602. 5011 5091 0201. 1011 1091 2011 2091 3011 3091 0202. 1011 1091 2011 2091 3011 3091 0206. 1011 1021 1091 2110 2210 2910 0204. 1010 2110 2210 2310 3010 4110 4210 4310 0206. 8010 9010 0201. 1011 1091 2011 2091 3011 3091 0202. 1011 1091 2011
187 770 295
10
200
Ordinanza sulle importazioni agricole
RU 2001
Numero del contingente doganale
Designazione della merce
Voce di tariffa
Contingente doganale (tonnellate)
[1]
[1]
[1]
[1]
05.6
Carne halal di animali della specie ovina
05.7
Altre carni:
0202. 2091 3011 3091 0206. 1011 1021 1091 2110 2210 2910 0204. 1010 2110 2210 2310 3010 4110 4210 4310 0206. 8010 9010 0101. 1911 0102. 9011 0104. 1020 2020 0201. 1011 1091 2011 2091 3011 3091 0202. 1011 1091 2011 2091 3011 3091 0204. 1010 2110 2210 2310 3010 4110 4210 4310 5010 0205. 0010 0206. 1011 1021 1091 2110 2210 2910 3091 4191
20
21 018
5217
Ordinanza sulle importazioni agricole
RU 2001
Numero del contingente doganale
Designazione della merce
Voce di tariffa
Contingente doganale (tonnellate)
[1]
[1]
[1]
[1]
0206. 4991 8010 9010 0210. 9011 1602. 1010 2071 9011 05.71
05.711
05.712
05.713
05.72
05.73
5218
di cui carne della specie bovina dei numeri 05.711, 05.712 e 05.713 delle voci seguenti: [a] Obbligo in materia di quantità minima scaturito dal Tokyo Round del GATT, cfr. allegato 19 del Protocollo di Ginevra (1979), RS 0.632.231.53 di cui carne del cosiddetto US-StyleBeef
2000 [a]
0201. 2091 3091 0202. 2091 3091
700 [b]
0201. 1011 1091 2011 2091 3011 3091 0202. 1011 1091 2011 2091 3011 3091
500 [c]
di cui carne ovina delle voci seguenti:
0201. 2091 3091 0202. 2091 3091 0206. 1011 2110 0204. 1010 2110 2210 2310 3010 4110 4210 4310
[d] quantità minima di cui carne equina delle voci seguenti: [e] quantità minima
0205. 0010
4000 [e]
[b] quantità minima di cui carne della specie bovina della qualità «high grade», conforme alle disposizioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura delle voci seguenti:
[c] quantità minima di cui il rimanente:
4500 [d]
Ordinanza sulle importazioni agricole
RU 2001
Numero del contingente doganale
Designazione della merce
Voce di tariffa
Contingente doganale (tonnellate)
[1]
[1]
[1]
[1]
06
Animali per la macellazione, carne prodotta prevalentemente sulla base di foraggio concentrato: Prosciutto crudo essiccato all'aria
06.1 06.2
Prosciutto in scatola e altre conserve di carne suina
54 500 0210. 1191 1991 1602. 4111
06.3
Insaccati
4191 4210 1601. 0011 0021 0031 0210. 1991
06.4
Altre carni: di pollame, incluse conserve di carne di pollame
0207. 1110
di maiale, inclusi pâté, granulato di carne e maiali da macello (zone franche)
1210 1311 1321 1481 1491 2410 2510 2611 2621 2781 2791 3211 3291 3311 3391 3511 3591 3691 0210. 9031 9041 9051 9061 9071 9081 1602. 3110 3210 3910 0103. 9120 9220
583 71
3148
50 698 42 200 [2]
8498 [2]
0203. 1191 1291 1981 2191
5219
Ordinanza sulle importazioni agricole
RU 2001
Numero del contingente doganale
Designazione della merce
Voce di tariffa
Contingente doganale (tonnellate)
[1]
[1]
[1]
[1]
0203. 2291 2981 0209. 0011 0210. 1291 9012 1602. 4210 4910 [1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale [2] Quantità indicativa
5220
Allegato 4
Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 18 maggio 2001
Il Dipartimento federale dell'economia, visto l'articolo 20 dell'ordinanza del 7 dicembre 199818 sulle patate, ordina: I L'allegato 4 numero 7, disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate dell'ordinanza del 7 dicembre 199819 sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 28 maggio 2001.
18 maggio 2001
Dipartimento federale dell'economia: Pascal Couchepin
18 19
RS 916.113.11 RS 916.01
5221
Ordinanza sulle importazioni agricole
RU 2001
Allegato 4
7. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate Numero del contingente doganale [1]
Prodotto
Voce/i di tariffa
[1]
[1]
14
Patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate di cui: Patate, comprese patate da semina
14.1 14.1.1 14.2
Aumento temporaneo del contingente doganale per il 200120 Prodotti a base di patate
0701. 1010 9010 0710. 1010 9010 0710. 1010 9021 0712. 9021 1105. 1011 2011 2001. 9031 2004. 1011 1091 9028 9051 2005. 2021 2022 2092 2093 9021 9051
[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale
20
Valido dal 28 maggio 2001.
5222
Contingente doganale (tonnellate) [1]
18 250 7 500 4 000
Allegato 5
Ordinanza concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali) Modifica del 31 gennaio 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 29 gennaio 199721 sulle preferenze tariffali è modificata come segue: Art. 2
Concessione limitata delle preferenze tariffali
Dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2004, ai Paesi elencati nell'allegato 2 parte 3 sono concesse le stesse preferenze tariffali dei Paesi elencati nell'allegato 2 parte 2.
Art. 3, Voce di tariffa 1701.1100, zucchero di canna greggio Colonna «Quantità in tonnellate (peso netto) per anno civile» Sostituire «5000» con «7000» Art. 8 Titolo e cpv. 2 Entrata in vigore 2
Abrogato
II Nell'allegato 2 parte 1 l'elenco dei Paesi sotto «Europa» è del seguente tenore: Croazia Gibilterra Macedonia Malta Jugoslavia, Repubblica federale
21
RS 632.911
5223
Ordinanza sulle importazioni agricole
RU 2001
L'allegato 2 parte 3 è sostituito dalla versione seguente:
Parte 3:
Elenco dei Paesi ai quali dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2004 sono concesse le stesse preferenze tariffali dei Paesi in sviluppo più poveri (PMA)
Albania Bosnia-Erzegovina III La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2001.
31 gennaio 2001
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2932
5224