Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni dell'11 dicembre 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 20012, decreta:

Art. 1 La garanzia federale č accordata: 1. Lucerna al paragrafo 52bis della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 26 novembre 2000 e ai paragrafi 33 e 34ter della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 4 marzo 2001, come anche all'abrogazione dei paragrafi 34, 34bis e 35 della costituzione cantonale, parimenti accettati nella votazione popolare del 4 marzo 2001; 2. Nidvaldo agli articoli 52a capoverso 1 numero 3, 61 numero 7 e 104 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 24 settembre 2000; 3. Zugo al paragrafo 15 capoverso 5 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 26 novembre 2000; 4. Soletta agli articoli 62 e 86 lettera b della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 4 marzo 2001 come anche all'abrogazione degli articoli 27 numero 3 lettere b, d, e, della costituzione cantonale, parimenti accettati nella votazione popolare del 4 marzo 2001; 5. Basilea Campagna al paragrafo 131 capoverso 1 lettera h della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 24 settembre 2000;

1 2

RS 101 FF 2001 4365

5802

2001-0976

Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni

RU 2001

6. Argovia al paragrafo 38bis della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 13 giugno 1999, come anche ai paragrafi 55bis e 70 capoverso 2 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 24 settembre 2000; 7. Vallese agli articoli 44 capoverso 1 numero 2, 45 e 49 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 24 settembre 2000; 8. Ginevra agli articoli 144, 158 capoverso 1, 158 B capoverso 1 e 160 B capoverso 5 lettera a della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 26 novembre 2000.

Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum.

Consiglio degli Stati, 6 dicembre 2001

Consiglio nazionale, 11dicembre 2001

Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christoph Lanz

La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christophe Thomann

2793

5803