Copertura secondo gli articoli 74 e 76 della legge sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) (art. 59 cpv. 4 dell'ordinanza sull'assicurazione dei veicoli, RS 741.31)

L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha adottato la decisione seguente che riguarda i contratti d'assicurazione in corso: Decisione del 24 settembre 2001 Il progetto sottoposto dall'Ufficio nazionale di assicurazione Svizzera e dal Fondo nazionale di garanzia Svizzera inteso a riscuotere, nel 2002, i seguenti contributi per la copertura dei danni secondo gli articoli 74 e 76 LCS è approvato.

Ufficio nazionale di assicurazione

Fondo nazionale di garanzia

Motoveicoli (art. 59 cpv. 1 lett. a OAV)

CHF 0.40

CHF 1.70

Veicoli leggeri a motore (art. 59 cpv. 1 lett. b OAV)

CHF 0.80

CHF 3.40

Veicoli pesanti a motore (art. 59 cpv. 1 lett. c OAV)

CHF 1.60

CHF 6.80

Indicazione concernente i rimedi giuridici Questa comunicazione vale per gli assicurati come notificazione della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe mediante ricorso alla Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, 3003 Berna. Il ricorso deve essere presentato in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e deve contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo termine, la decisione d'approvazione della tariffa può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Friedheimweg 14, 3003 Berna.

28 dicembre 2001

Ufficio federale delle assicurazioni private

0023

2001-2432

5829