00.093 Messaggio sull'iniziativa popolare «per l'adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)» del 4 dicembre 2000

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per l'adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)», con cui si raccomanda al popolo e ai Cantoni di accettare l'iniziativa.

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari: 1992 P 90.719

Adesione all'ONU (N 3.3.92, Bär Rosmarie)

1992 P 90.717

Adesione all'ONU (N 3.3.92, Gruppo evangelico e indipendente)

1992 P 90.756

Adesione all'ONU (N 3.3.92, Gruppo socialista)

1995 P 93.3413

Adesione all'ONU (S 13.3.95, Rhinow René)

1998 M 97.3269

Adesione della Svizzera all'ONU (N 9.6.98, Gysin Remo, S 8.10.98)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

4 dicembre 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2000-2494

1035

Compendio Il 6 marzo 2000 è stata depositata presso la Cancelleria federale, con 124 772 firme valide, l'iniziativa popolare «per l'adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)» sotto forma di progetto elaborato. Gli autori dell'iniziativa si prefiggono quale scopo che la Svizzera aderisca all'ONU. Già oggi il nostro Paese si impegna su ampia scala in seno a quest'organizzazione. Gli autori dell'iniziativa ritengono che la partecipazione in qualità di osservatore non sia sufficiente e che non permetta una salvaguardia ottimale degli interessi. L'adesione all'ONU creerebbe per la Svizzera una situazione chiara: verrebbero meno tutte le limitazioni imposte al ruolo di osservatore e sarebbero ottimizzate le possibilità di partecipazione. Con l'adesione la Svizzera ­

si assumerebbe gli obblighi derivanti dallo Statuto dell'ONU,

­

verserebbe i relativi contributi obbligatori al budget regolare dell'ONU e al budget per le operazioni di mantenimento della pace.

L'obiettivo dell'iniziativa popolare corrisponde all'obiettivo di legislatura del Consiglio federale, adottato formalmente il 1° marzo 2000, di ottenere l'adesione della Svizzera all'ONU nella legislatura 1999-2003. Il Consiglio federale raccomanda quindi l'accettazione dell'iniziativa. Il presente messaggio adduce i seguenti motivi a favore dell'adesione della Svizzera all'ONU: I.

La Svizzera deve essere presente in quest'organizzazione mondiale: l'adesione all'ONU sottolinea la volontà della Svizzera di partecipare solidalmente alla politica internazionale e di influire su mutamenti a livello mondiale che la coinvolgono direttamente. Oggi l'ONU è l'unica organizzazione veramente universale in cui è rappresentata la quasi totalità della popolazione mondiale. Due Stati osservatori si trovano accanto a 189 Stati membri. Con il suo particolare modello di Stato, la sua ricca cultura e storia e la sua tradizione umanitaria, la Svizzera ha innumerevoli motivi per aderire al più importante forum mondiale.

II.

Gli obiettivi dello Statuto dell'ONU corrispondono agli obiettivi della politica estera della Svizzera: la Svizzera può appoggiare senza riserve gli obiettivi dello Statuto dell'ONU e impegnarsi unitamente all'ONU per la loro realizzazione. Può rispettare le disposizioni dello Statuto senza rinunciare alla neutralità.

III. Le relazioni tra la Svizzera e l'ONU sono già intense, i tempi sono maturi per l'adesione: in qualità di membro il nostro Paese può perseguire i propri interessi anche negli organi principali dell'ONU e dispone di mezzi migliori per conferire peso alle proprie priorità di politica estera. Impegnarsi in tutti gli ambiti rinunciando però a partecipare agli organi principali è una cattiva politica.

1036

IV. In seno all'ONU la Svizzera può tutelare i propri interessi nella soluzione di questioni globali: in qualità di membro, la Svizzera può partecipare a pieno titolo nell'ONU all'elaborazione di soluzioni internazionali e perseguire meglio i propri obiettivi di politica estera. L'adesione all'ONU rafforzerebbe quindi la capacità del nostro Paese di tutelare e realizzare i propri interessi a livello globale.

V.

L'adesione all'ONU conferisce un più ampio margine d'azione internazionale alla Svizzera in quanto Stato neutro: la politica di pace è svolta viepiù in un contesto multilaterale, chi desidera contribuirvi deve essere presente e necessita di strumenti ottimali. L'adesione all'ONU permette alla Svizzera di perseguire la sua politica estera con mezzi migliori.

VI. L'adesione all'ONU contribuisce a migliorare le condizioni quadro dell'economia svizzera attiva a livello globale: l'adesione rappresenta un investimento nella stabilità delle condizioni quadro politiche internazionali e nelle possibilità di sviluppo di Stati che sono importanti partner commerciali per il nostro Paese. Non vi è nessun altro foro in cui la Svizzera può impegnarsi in misura maggiore a favore di un contesto internazionale stabile e favorire in tal modo il benessere di Stato, società ed economia.

VII. La Svizzera avrà maggiore influsso sulla configurazione futura del diritto internazionale: con l'adesione all'ONU la Svizzera potrà influire maggiormente sullo sviluppo del diritto internazionale e contribuire alla sua migliore applicazione. Potrà partecipare a tutte le trattative, intervenire attivamente sin dall'inizio e partecipare alle votazioni finali.

VIII. Aumenteranno le possibilità di tutelare gli interessi della Ginevra internazionale: per importanza, Ginevra è la seconda sede dell'ONU. La Ginevra internazionale contribuisce all'arricchimento culturale, sociale e politico del nostro Paese, costituisce un'importante piattaforma per la nostra politica estera e un fattore economico di spicco per la regione del Lago Lemano.

La Svizzera dovrebbe unire il suo ruolo di Stato ospite con l'appartenenza all'ONU per tutelare meglio i propri interessi.

IX. Con diverse riforme l'ONU si prepara ad affrontare nuovi compiti: negli ultimi anni l'ONU ha migliorato la propria capacità d'azione. In futuro, a seguito della crescente integrazione tra politica internazionale, società civile ed economia, l'organizzazione svolgerà un ruolo ancora più importante. Con un processo di riforma continua l'ONU si sforza di eliminare quelle debolezze che tuttora sussistono.

Il presente messaggio e il Rapporto sulle relazioni tra la Svizzera e l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) del 1° luglio 19981 (di seguito: rapporto sull'ONU) costituiscono un'unità. Mentre tale rapporto illustra nei dettagli le relazio1

FF 1998 4163

1037

ni tra la Svizzera e l'ONU, il presente messaggio pone soprattutto l'accento sugli elementi importanti legati all'adesione.

1038

Messaggio 1

Introduzione

1.1

Aspetti formali

Il 6 marzo 2000 è stata depositata presso la Cancelleria federale, con 124 772 firme valide, l'iniziativa popolare «per l'adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)» sotto forma di progetto elaborato.

L'iniziativa ha il tenore seguente: Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 24 (nuovo) 1 La Svizzera aderisce all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2 Il Consiglio federale è abilitato a rivolgere al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite una richiesta della Svizzera ai fini dell'ammissione in seno a tale organizzazione e una dichiarazione di intenti per l'adempimento degli obblighi che risultano dallo Statuto delle Nazioni Unite.

Con decisione dell'11 aprile 2000 la Cancelleria federale ha constatato la riuscita formale dell'iniziativa popolare2.

Conformemente all'articolo 29 capoverso 1 della legge sui rapporti fra i Consigli3, il messaggio del nostro Consiglio sull'iniziativa popolare deve essere presentato al più tardi entro il 5 marzo 2001 all'Assemblea federale, la quale deve decidere in merito entro il 5 settembre 2002 (art. 27 cpv. 1 LRC).

Adeguamento alla nuova Costituzione federale A seguito dell'accettazione della nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999, l'iniziativa popolare «per l'adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)» non può più recare la numerazione precedente (disposizioni transitorie, art. 24), ma deve essere adeguata alla nuova Costituzione tenendo debitamente conto dell'ordine delle disposizioni transitorie adottate con l'articolo 196 nella sistematica del nuovo testo costituzionale. È previsto riassumere e ordinare cronologicamente in un nuovo articolo 197 le disposizioni transitorie aggiunte successivamente. Per questo motivo alla disposizione transitoria è assegnato provvisoriamente il numero 1 nell'articolo 197 (nuovo) della nuova Costituzione federale; il numero definitivo sarà assegnato dopo la votazione. Poiché l'articolo 196 non sarebbe allora più l'unico articolo del capitolo sulle disposizioni transitorie, ai due articoli 196 e 197 saranno attribuiti titoli che permettano di riconoscere i criteri della suddivisione.

Il testo dell'iniziativa è adeguato alla nuova Costituzione federale come segue: Le disposizioni transitorie della Costituzione federale del 18 aprile 1999 sono completate come segue:

2 3

FF 2000 2204 LRC; RS 171.11

1039

Art. 196, titolo Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale Art. 197

Disposizioni transitorie successive all'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

1. Adesione della Svizzera all'ONU 1

La Svizzera aderisce all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2

Il Consiglio federale è abilitato a rivolgere al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite una richiesta della Svizzera ai fini dell'ammissione in seno a tale organizzazione e una dichiarazione di intenti per l'adempimento degli obblighi che risultano dallo Statuto delle Nazioni Unite.

1.2

Validità dell'iniziativa

Secondo gli articoli 139 capoversi 2 e 3 e 194 capoverso 3 della Costituzione federale, un'iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione può essere formulata unicamente come proposta generica o progetto elaborato. Non sono ammesse forme miste. La presente «iniziativa sull'adesione all'ONU» è formulata come progetto completamente elaborato e rispetta quindi il principio dell'unità della forma.

Il principio dell'unità della materia sancito dall'articolo 139 capoverso 3 e dall'articolo 194 capoverso 2 della Costituzione intende garantire che non si possano porre in votazione, con un'unica iniziativa, problematiche diverse non unite da un nesso tematico. L'iniziativa ha uno scopo chiaramente definito ­ l'adesione della Svizzera all'ONU ­ e rispetta quindi il principio dell'unità della materia.

Conformità con il diritto internazionale Secondo gli articoli 130 capoverso 3 e 194 capoverso 2 della Costituzione federale, una revisione della Costituzione non deve violare disposizioni cogenti del diritto internazionale. È evidente che la presente iniziativa non concerne disposizioni cogenti di tale diritto (ad esempio le norme centrali del diritto internazionale umanitario, il divieto della violenza, il divieto dell'aggressione o il divieto del genocidio e della tortura4), motivo per cui anche dal punto di vista del diritto internazionale cogente essa non presenta problemi.

Attuabilità dell'iniziativa Le iniziative popolari devono essere esaminate anche dal profilo della realizzabilità5.

Nel caso in questione l'attuabilità dell'iniziativa non pone problemi di sorta. Il testo dell'iniziativa prevede che la Svizzera chieda l'adesione all'ONU presso il Segretario generale, impegnandosi a rispettare le disposizioni dello Statuto. Questo passo è già stato compiuto da tutti gli altri Stati ed è fattibile pure per il nostro Paese.

4 5

FF 1997 I 340 FF 1998 184

1040

1.3

Cronistoria del progetto sull'adesione all'ONU

L'adesione all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) è stata oggetto di ripetute discussioni in Svizzera. L'appoggio del nostro Consiglio alla presente iniziativa va considerato sullo sfondo di questo lungo dibattito.

Dalla seconda guerra mondiale alla prima votazione sull'ONU Già nel 1945 una commissione di esperti istituita dal nostro Consiglio giunse alla conclusione che, considerati gli obiettivi di quest'organizzazione, era auspicabile l'adesione della Svizzera all'ONU. Tuttavia quando fu chiaro che non sarebbe stato possibile formulare una riserva di neutralità nei confronti degli impegni derivanti dallo Statuto, il nostro Collegio, considerate le circostanze dell'epoca, rinunciò a chiedere l'adesione.

Nel contempo stabilimmo un programma in tre punti per le relazioni tra la Svizzera e l'ONU: ­

seguire le attività dell'organizzazione;

­

aderire allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia e alle istituzioni specializzate;

­

facilitare l'insediamento delle Nazioni Unite (e di altre organizzazioni internazionali) in Svizzera.

Le relazioni tra la Svizzera e l'ONU si sono in seguito evolute sulla base di queste linee direttive.

L'adesione della Svizzera fu nuovamente oggetto di discussione negli anni Sessanta.

In un postulato del 28 febbraio 1967 il consigliere nazionale Willy Bretscher chiese un rapporto del nostro Consiglio sulle relazioni tra la Svizzera e l'ONU e sulle possibilità di un'adesione con mantenimento della neutralità.

Il nostro Collegio rispose a queste domande in tre rapporti (del 16 giugno 1969, del 17 novembre 1971 e del 29 giugno 1977) presentati al Parlamento, concludendo che, considerati i profondi mutamenti delle condizioni quadro intervenuti dal 1945 in poi, come membro dell'ONU, la Svizzera avrebbe potuto mantenere la propria neutralità anche senza un'esplicita riserva allo Statuto. Il 21 dicembre 1981 presentammo al Parlamento il messaggio sull'adesione. Il 16 marzo 1986, il popolo e i Cantoni rifiutarono l'adesione all'ONU.

Dal 1986 ad oggi In seguito la tematica è finita in secondo piano, preceduta da altre questioni di politica estera quali l'adesione alle istituzioni di Bretton Woods (accettata in votazione popolare nel maggio 1992), l'adesione allo Spazio economico europeo SEE (respinta in votazione popolare nel dicembre 1992) e gli accordi settoriali della Svizzera con l'Unione Europea (accettati in votazione popolare nel maggio 2000).

Nella prima metà degli anni Novanta furono depositate quattro mozioni parlamentari che chiedevano l'adesione all'ONU6. Con l'approvazione delle Camere il nostro

6

Bär 1992 P 90.719; Gruppo evangelico e indipendente 1992 P 90.717; Gruppo socialista 1992 P 90 756; Rhinow 1995 P 93.3413 CS.

1041

Consiglio le accettò sotto forma di postulato. All'epoca era tuttavia nostra intenzione concentrarci sulle trattative bilaterali con l'UE.

Dal 1997 la discussione sull'adesione all'ONU è tornata di attualità.

­

Il 5 giugno 1997 il Consigliere nazionale Remo Gysin ha depositato una mozione che chiede al nostro Collegio di avviare i preparativi per un'adesione all'ONU7. Ci siamo dichiarati disposti ad accettare la mozione, trasmessa dalle due Camere a grande maggioranza, nella sua forma vincolante.

­

In un postulato del 18 giugno 1997 il Consigliere nazionale Andreas Gross ha chiesto al nostro Consiglio di elaborare un rapporto sui mutamenti avvenuti nelle relazioni tra la Svizzera e l'ONU dopo il 16 marzo 19868. Il rapporto, pubblicato il 1° luglio 19989, illustra le molteplici relazioni tra la Svizzera e l'ONU e conclude constatando che: «Il Consiglio federale ribadisce la sua intenzione di realizzare l'obiettivo strategico dell'adesione all'Organizzazione delle Nazioni Unite non appena sarà possibile a livello politico.»

­

L'8 settembre 1998 un comitato indipendente ha lanciato un'iniziativa popolare volta a ottenere l'adesione della Svizzera all'ONU. L'iniziativa è stata depositata il 6 marzo 2000 con un numero sufficiente di firme valide.

­

Il 23 dicembre 1998 il nostro Collegio ha annunciato la sua intenzione di iscrivere l'adesione all'ONU nella lista degli obiettivi della legislatura 19992003, intenzione realizzata il 1° marzo 2000. Il rapporto sul programma di legislatura della Confederazione stabilisce10: «Durante la presente legislatura, il Consiglio federale intende portare la Svizzera ad aderire all'ONU. A tale scopo, sottoporrà alle Camere il relativo messaggio per garantire un dialogo continuo con l'opinione pubblica (...).» In seguito le Camere hanno preso atto di tale obiettivo 11.

­

7 8 9 10 11 12 13

Il 28 giugno 2000 abbiamo avviato una procedura di consultazione su ampia scala riguardante l'adesione della Svizzera all'ONU, ponendo come termine il 5 ottobre 200012. 94 istituzioni e 61 persone private si sono espresse in questo quadro in merito all'adesione13. L'analisi dei risultati della consultazione porta doppia conferma del nostro obiettivo: la maggior parte dei partecipanti alla consultazione appoggia l'adesione all'ONU e condivide inoltre l'argomentazione da noi presentata.

97.3269 97.3320 Rapporto sulle relazioni tra la Svizzera e l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), del 1° luglio 1998; FF 1998 4163 FF 2000 2043 Il Consiglio agli Stati il 16 giugno 2000 e il Consiglio nazionale il 22 giugno 2000.

FF 2000 3347 Cfr. n. 9

1042

­

Il 18 ottobre 2000 abbiamo deciso di realizzare il nostro obiettivo di legislatura sottoponendo l'iniziativa popolare e raccomandandone l'accettazione.

2

L'importanza dell'ONU

2.1

Introduzione

Dalla fine della guerra fredda l'ONU si è adeguata ai mutamenti avvenuti nel mondo intero e ha visto confermata la propria posizione come strumento indispensabile delle relazioni internazionali. Unica organizzazione mondiale a non essere sottoposta a limiti tematici, essa si concentra tuttavia su alcuni ambiti prioritari. La continua evoluzione dell'ONU le consente oggi di mettere meglio a frutto il proprio potenziale.

Dalla fine della guerra fredda le relazioni internazionali hanno subito profondi cambiamenti. Lo sgretolamento dei blocchi militari, le sfide legate al sorgere di nuove strutture di sicurezza e la crescente interdipendenza sociale e economica a livello mondiale hanno aumentato la disponibilità degli Stati alla collaborazione multilaterale. Si è fatta sempre più palese la necessità di una politica globale. È aumentata l'attrattiva delle organizzazioni internazionali, regionali e globali che hanno ampliato la gamma dei propri compiti.

Oggi l'ONU comprende le nazioni di tutto il mondo14. Le competenze ancorate nello Statuto ne fanno, proprio in virtù della sua universalità, l'unica organizzazione le cui decisioni hanno legittimazione a livello mondiale, caratteristica che l'ONU ha saputo mettere maggiormente a frutto negli ultimi anni. Il mandato dell'ONU non conosce limitazioni tematiche e l'organizzazione ha potuto presentare soluzioni a molti nuovi problemi urgenti15. Ha avviato inoltre negli ultimi anni un processo di riforma e si presenta oggi come organismo più efficace16 che lavora secondo priorità meglio definite con una struttura decentralizzata e si impegna ad eliminare le debolezze tuttora esistenti17.

2.2

Importanza dell'ONU

L'ONU ha acquisito maggiore importanza grazie alla sua universalità e al crescente peso delle organizzazioni multilaterali a seguito della globalizzazione.

14

15 16 17

I quattro ultimi Stati che non erano ancora membri hanno aderito all'ONU: si tratta degli Stati insulari Tonga, Kiribati e Nauru (adesione nel 1999) nonché Tuvalu (adesione nell'autunno 2000). Oltre al caso speciale della Santa Sede, la Svizzera è ora l'unico Paese a non fare parte dell'ONU.

Cfr. n. 2.2 Cfr. n. 2.3 Cfr. n. 2.4

1043

Diversi fattori hanno conferito all'ONU maggiore importanza: ­

Un clima migliore in seno al Consiglio di sicurezza dopo la fine della guerra fredda.

­

Il carattere universale dell'organizzazione: quasi la totalità della popolazione mondiale è rappresentata in seno all'ONU; ne fanno parte 189 Stati.

­

La necessità della collaborazione internazionale in seguito all'aumento dei problemi di carattere globale.

­

La maggiore capacità decisionale soprattutto nell'ambito della sicurezza.

Tra le conseguenze più appariscenti di questi mutamenti vi è il rafforzamento del ruolo dell'ONU nel mantenimento della pace. Con il superamento della situazione di stallo legata all'asse est-ovest, il Consiglio di sicurezza ha ampliato il suo margine d'azione nelle sue raccomandazioni alla comunità internazionale e nelle sue decisioni. In merito vanno segnalati i seguenti miglioramenti: ­

Il numero di decisioni del Consiglio di sicurezza bloccate dal veto è diminuito in media da sei a una decisione all'anno.

­

È aumentato il numero di misure di diplomazia preventiva e di polizia civile e le osservazioni elettorali e dei diritti dell'uomo.

­

È aumentato il numero di sanzioni economiche (contro due Stati tra il 1945 e il 1988; contro 13 Stati e gruppi dal 1989 ad oggi) 18.

­

È aumentato il numero di operazioni di mantenimento della pace (15 tra il 1945 e il 1988; 39 dal 1989 ad oggi) 19.

Il maggiore ricorso alla competenza di attribuire legittimità internazionale alle proprie decisioni ha fatto dell'ONU uno strumento e un interlocutore importante nella politica internazionale. Questo è particolarmente visibile nel settore della sicurezza: per poter agire nel rispetto del diritto internazionale, gli organismi regionali necessitano della legittimazione conferita da un mandato dell'ONU in quanto organismo globale.

Nuovi compiti a seguito dell'interdipendenza globale La globalizzazione ha messo in evidenza l'interdipendenza tra economia, politica, società e ambiente, un fattore che è confluito nella politica multilaterale. Alle «conferenze mondiali» degli anni Novanta e alle loro conferenze di aggiornamento sono state affrontate tematiche importanti quali l'equilibrio sociale, la sicurezza dei posti di lavoro, la povertà, i diritti dell'uomo, l'ambiente, le questioni legate all'uguaglianza tra i sessi e le questioni demografiche. In questo contesto è stata confermata la funzione chiave dell'ONU nella soluzione di tematiche globali. Per la prima volta sono state coinvolte nei processi intergovernativi anche le organizzazioni non governative e l'economia. Le convenzioni20 e gli strumenti21 creati soprattutto a partire dal 1990 nell'ambito delle «conferenze mondiali» sono oggi applicati su larga scala e regolarmente controllati e adeguati.

18 19 20 21

Cfr. n. 4.4 Cfr. n. 4.4 Ad es. la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici e la Convenzione sulla diversità biologica derivate dal Vertice sulla Terra di Rio de Janeiro del 1992.

Ad es. l'Alto commissariato per i diritti dell'uomo creato al Vertice sui diritti dell'uomo del 1993.

1044

Piattaforma per le relazioni internazionali Il mandato dell'ONU non è limitato per quel che concerne i contenuti. Il continuo e sempre più rapido affiorare di problematiche «nuove» ha aumentato il bisogno degli Stati di disporre di un'organizzazione adatta a occuparsi di queste problematiche.

Spesso problematiche tipicamente legate alla globalizzazione, ad esempio il problema della migrazione, sono trattate dapprima dall'ONU e delegate eventualmente in seguito a enti più specifici. In tal modo l'ONU costituisce una piattaforma per le relazioni internazionali. Viene meno così anche la distinzione tra ONU «tecnica» e ONU «politica» applicata in passato in talune occasioni. In seno all'ONU sono discusse problematiche di rilievo per tutti gli Stati. I dibattiti portano a definire un denominatore comune che funga da base per la cooperazione internazionale. È in tal modo che i metodi della promozione e della garanzia della pace, il rispetto dei diritti dell'uomo, la parità di trattamento delle razze e di uomini e donne e i principi dello Stato di diritto sono assurti a fondamento comune della comunità internazionale.

Nel «Rapporto del millennio»22 il Segretario generale dell'ONU traccia per il futuro della sua organizzazione un profilo all'insegna del realismo, in cui l'ONU non è intesa come luogo di visioni idealizzate ma innanzitutto come strumento politico e fornitore di servizi. Scambio di informazioni, trattative, decisioni in merito al diritto internazionale, coordinazione di misure statali e azioni comuni con un contenuto ben definito rientrano nelle prestazioni di base dell'organizzazione. Segnalando la sua intenzione di aprire l'ONU nei confronti dell'economia e delle organizzazioni non governative, il Segretario generale ribadisce inoltre l'intenzione dell'organizzazione di coinvolgere nuovi attori nella rete degli Stati membri23, considerandola per l'ONU un'occasione per appoggiare la responsabilità globale comune di economia, società e politica e per accompagnare ­ in qualità di maggiore istituzione mondiale ­ la globalizzazione.

2.3

Efficacia dell'ONU

Oggi l'ONU è più efficace e dispone di maggiore capacità di azione che non in passato. Ciononostante, sono necessarie ulteriori riforme.

Dal 1997 il Segretario generale dell'ONU è energico fautore di un processo di riforma. In alcuni ambiti di competenza diretta del Segretario generale sono stati ottenuti notevoli progressi:

22 23 24

­

Le molteplici attività dell'ONU sono maggiormente incentrate attorno a punti prioritari 24.

­

È rafforzata la coordinazione tra i vari programmi del sistema ONU e aumentata la loro efficacia soprattutto nel settore umanitario e dello sviluppo.

­

La struttura del segretariato è snellita e i suoi metodi di lavoro modernizzati.

­

È introdotto un limite massimo per i costi amministrativi e una riduzione degli effettivi del personale di circa il 25 per cento.

Documento dell'Assemblea generale dell'ONU: A/54/2000; «Nous, les peuples, le rôle des Nations Unies au XXIe siècle», New York, 27 marzo 2000.

Cfr. anche n. 4.2 e 4.7 Cfr. n. 2.4

1045

Imminenti progetti di riforma dell'ONU sono la riorganizzazione delle operazioni di sostegno della pace con l'obiettivo di aumentarne l'efficacia e lo snellimento dei procedimenti lavorativi dell'organizzazione con l'ausilio di moderne tecnologie d'informazione.

Il processo di riforma procede in genere più lentamente quando sono in gioco misure che richiedono il consenso di tutti gli Stati membri. Questo è il caso di progetti che toccano interessi contrastanti, come ad esempio la riforma del funzionamento del Consiglio di sicurezza, volta ad ottenere una composizione che corrisponda maggiormente alla realtà politica attuale e un sistema di lavoro più trasparente, o la riforma della chiave di ripartizione dei contributi dei membri.

Inoltre la riforma è rallentata dalle divergenze circa le possibilità di intervento di cui dovrebbe disporre l'organizzazione mondiale, nell'ambito dei propri obiettivi, per quel che concerne questioni che sottostanno alla sovranità dei singoli Stati (ad esempio questioni relative al trattamento di minoranze o al buon governo). La capacità di azione dell'ONU è in genere massicciamente ridotta quando le misure proposte non incontrano il consenso dei governi interessati.

Altre difficoltà derivano infine dai problemi generali di finanziamento dell'organizzazione e dai ritardi nei versamenti di taluni membri. Da parte loro, i membri che contribuiscono regolarmente non sono disposti a compensare con contributi più elevati i ritardi di altri Stati. Questo contribuisce a rallentare le riforme strutturali di ampio respiro dell'organizzazione globale, tendenza compensata in parte da innumerevoli miglioramenti nel lavoro quotidiano dell'organizzazione.

2.4

Struttura e priorità del sistema ONU

Il sistema ONU è composto da differenti organizzazioni e organi che ricevono impulsi importanti dagli organi principali. Nella sua attività definisce le seguenti priorità: pace e sicurezza; questioni economiche e sociali; sviluppo e aiuto umanitario; ambiente e sviluppo sostenibile; diritti dell'uomo.

La struttura del sistema ONU Diversi organi partecipano alla realizzazione degli obiettivi dell'ONU e concorrono a creare un sistema strutturato su più livelli, composto da organi principali25, organi (fondi e programmi) e organizzazioni specializzate (di cui fanno parte pure le istituzioni di Bretton Woods)26. Può essere rappresentato in maniera semplificata secondo lo schema riportato qui di seguito. Gli organi principali dell'ONU si occupano della concezione politica. Da essi, in particolare dall'Assemblea generale, emanano impulsi verso l'intero sistema. I processi decisionali all'interno del sistema non sono tuttavia strutturati gerarchicamente. Le strategie politiche sono raffinate e messe in atto negli organi. All'interno dei rispettivi campi di attività le organizzazioni specializzate si occupano della concezione politica e della realizzazione. Non è quindi più possibile dividere l'ONU in un ambito tecnico e uno politico: oggi il sistema ONU lavora in modo integrato. Le denominazioni «nucleo centrale dell'ONU» e «Sistema ONU» indicano semplicemente una suddivisione secondo criteri formali, scelta per visualizzare meglio il grado di partecipazione della Svizzera.

25 26

Cfr. allegato 2 del rapporto sull'ONU.

Cfr. n. 3.2 e allegato 2

1046

Suddivisione del sistema ONU SISTEMA ONU

«nucleo centrale dell'ONU»

Organi principali (Assemblea generale, Consiglio economico e sociale, Consiglio di sicurezza, Consiglio di amministrazione fiduciaria, Segretariato, Corte internazionaledi giustizia) Organi: fondi, programmi, commissioni, istituti dell'ONU

Organizzazioni specializzate Istituzioni di Bretton Woods* Partecipazione o adesione della Svizzera * Queste hanno lo statuto di organizzazioni specializzate dell'ONU.

Il sistema ONU assume ruoli diversi. Per gli Stati funge da: ­

Forum per l'elaborazione di politiche e strategie. È il luogo in cui la comunità internazionale sviluppa approcci comuni per la soluzione di problemi.

L'ONU provvede inoltre alla raccolta di dati e all'elaborazione di informazioni che fungono da base per le decisioni.

­

Luogo di trattative, in cui approcci comuni possono essere sviluppati nell'ambito di trattative relative ad accordi di diritto internazionale.

­

Organizzazione operativa, che mette in atto obiettivi comuni con mezzi comuni.

Le priorità dell'ONU Riassumendo si ha la seguente visione d'assieme delle attività dell'ONU negli ambiti prioritari: ­

Pace e sicurezza: rappresenta il punto chiave dell'attività dell'ONU, in cui l'organizzazione da un lato contribuisce a creare le basi per la promozione della pace e della sicurezza in genere e dall'altro interviene in situazioni di crisi con misure preventive, reattive o, se del caso, coercitive. Trattative per il disarmo, iniziative di diritto internazionale, i tribunali penali internazionali e programmi di sostegno ai diritti dell'uomo e alla democrazia contribuiscono al mantenimento della pace mondiale. Mediatori, dialoghi di pace nel quadro dell'ONU e, se necessario, l'impiego di truppe impediscono l'aggravarsi di crisi in situazioni di tensione. In caso di conflitto, il Consiglio di sicurezza può autorizzare gli Stati membri a intervenire con mezzi militari o di altro tipo. Attualmente sono in corso quindici operazioni dell'ONU che impediscono azioni di guerra, sorvegliano il rispetto di armistizi e creano i presupposti per trattative. Viepiù partecipano inoltre alla ricostruzione di istituzioni civili e di infrastrutture.

I tribunali dell'ONU forniscono un importante contributo alla pace e alla sicurezza. La Corte internazionale di giustizia (CIG) all'Aia regola conflitti tra 1047

gli Stati. I Tribunali dell'ONU per l'ex Jugoslavia e il Ruanda (e presto per il Sierra Leone) contribuiscono al superamento dei conflitti in questi Stati e puniscono i responsabili di crimini di guerra. La Corte penale internazionale, indipendente dall'ONU, il cui statuto è stato adottato a Roma nel 1998 nell'ambito dell'ONU, ha il mandato di perseguire in futuro a livello mondiale crimini contro l'umanità.

­

Questioni sociali e economiche: problematiche quali la stabilità e la sicurezza sociale e politica, la crescita economica, la globalizzazione, la migrazione, il ruolo delle aziende multinazionali, la lotta alla criminalità organizzata, il contenimento dell'AIDS e di altre malattie letali e la lotta contro la povertà e la fame devono essere affrontate congiuntamente attraverso la collaborazione internazionale di tutti gli Stati. L'ONU dispone delle prerogative necessarie per avviare questa cooperazione e occuparsi della soluzione di problemi. È attiva sia nell'ambito delle normative internazionali come pure nella coordinazione della loro messa in atto, contesti in cui aumenta l'importanza della coordinazione con l'Organizzazione mondiale del commercio OMC, indipendente dall'ONU. Tra gli organi importanti vanno annoverati il Consiglio economico e sociale ECOSOC, la Conferenza per il commercio e lo sviluppo UNCTAD, le commissioni economiche regionali (CEE per l'Europa), il programma UNAIDS per la lotta contro l'AIDS, il programma per il controllo internazionale delle droghe UNDCP e l'ufficio per il controllo delle droghe e la prevenzione della criminalità ODCCP.

­

Sviluppo e aiuto umanitario: in questo ambito l'ONU assume importanti funzioni di assistenza, coordinazione ed esecuzione, svolgendo un ruolo di primo grado e agendo con notevole successo. Sia il lavoro strategico e concettuale, svolto soprattutto nel contesto dell'Assemblea generale, del Consiglio economico e sociale nonché nei consigli di amministrazione delle istituzioni dell'ONU per l'aiuto allo sviluppo, sia le molteplici attività sul posto contribuiscono a favorire lo sviluppo degli Stati membri più poveri e a mitigare le emergenze nelle regioni colpite da crisi e catastrofi. Il lavoro sul posto è svolto dai fondi e dai programmi dell'ONU che, con le loro rappresentanze in oltre 130 Paesi, provvedono ­ d'intesa con le autorità locali ­ a coordinare tra di loro le misure di appoggio, contribuendo alla diffusione su scala mondiale delle attività di aiuto allo sviluppo dell'ONU.

­

Ambiente e sviluppo sostenibile: quasi tutte le iniziative di portata globale nella politica ambientale internazionale sono avviate dall'ONU. Importanti convenzioni internazionali negli ambiti del clima, della diversità biologica, della protezione della fascia d'ozono, dei rifiuti e dei prodotti chimici pericolosi sono state elaborate in seno all'ONU, che coordina anche la loro messa in atto e lo sviluppo ulteriore. Il Programma per l'ambiente UNEP riveste un'importanza particolare per il controllo dello stato dell'ambiente e per il dialogo politico sull'orientamento futuro della politica ambientale internazionale. La Commissione per lo sviluppo sostenibile CSS vigila sulla messa in atto dell'«Agenda 21» adottata alla Conferenza di Rio nel 1992 nell'intento di favorire lo sviluppo economico e sociale a livello mondiale e preservare le basi vitali naturali. Diversi altri organi dell'ONU contribuiscono alla protezione delle basi vitali naturali con progetti propri.

­

Diritti dell'uomo: la protezione dei diritti dell'uomo è una priorità dell'ONU integrata in tutte le sue attività. Sin dalla sua fondazione l'ONU si impegna a

1048

favore dell'uguaglianza tra uomo e donna e in tutte le questioni economiche, politiche e sociali, in particolare anche all'interno delle proprie strutture, si sforza di prestare la dovuta attenzione alla problematica dei generi. L'ONU si presta anche come piattaforma in cui possono essere presentati e discussi problemi legati ai diritti dell'uomo. L'ONU è attiva in questo settore a livello di giurisprudenza e del controllo della messa in atto e con progetti concreti. Gli organi più importanti sono l'Alto Commissariato per i diritti dell'uomo e la Commissione per i diritti dell'uomo, entrambi con sede a Ginevra.

3

Lo statuto di osservatore e la posizione della Svizzera nel sistema ONU

3.1

Lo statuto di osservatore

Lo statuto di osservatore statale non permette agli Stati sovrani una tutela efficace dei propri interessi in seno all'ONU. La posizione internazionale della Svizzera richiede una sua presenza attiva. L'atteggiamento appartato dell'osservatore non trova giustificazione né politica, né giuridica, né economica. In ultima analisi questo statuto è un impedimento i cui svantaggi sono interamente a carico del nostro Paese.

Dal 1948 la Svizzera è osservatore presso l'ONU. Ha le seguenti possibilità di partecipazione in seno al «nucleo centrale dell'ONU»: ­

Segue i lavori degli organi principali dell'ONU, riceve la relativa documentazione e partecipa alle sedute con le limitazioni descritte sotto. Partecipa, soprattutto nell'ambito delle commissioni principali dell'Assemblea generale e del Consiglio economico e sociale ECOSOC, all'elaborazione di proposte di risoluzione dell'ONU, ma è esclusa dalla decisione in merito.

­

È Parte contraente della maggior parte delle convenzioni dell'ONU (ad esempio di quella sui diritti dei fanciulli, sui diritti delle donne, sul clima, sulla diversità biologica, sulla desertificazione e sulle convenzioni dei diritti dell'uomo) e partecipa alle elezioni degli organi di tali convenzioni.

­

È impegnata in diversi fondi e programmi dell'ONU, li appoggia finanziariamente e a scadenze regolari è membro dei loro consigli di amministrazione. Sostiene diversi progetti specifici di queste istituzioni, sia finanziariamente che in parte mettendo a disposizione personale.

­

Sinora ha potuto partecipare a tutte le «conferenze mondiali» tematiche, ma ha dovuto di volta in volta assicurarsi tale possibilità mediante difficili trattative.

­

In quanto osservatore versa al budget ordinario dell'ONU il 30 per cento della quota annuale che sarebbe tenuta a versare in qualità di membro.

Lo statuto di osservatore comporta le seguenti limitazioni per la Svizzera: ­

Non è in condizione di tutelare sufficientemente i propri interessi in seno all'Assemblea generale, l'organo supremo dell'ONU. Può prendere la parola solo dopo che sia stato accertato, tramite una laboriosa procedura, che nessuno dei membri vi si oppone.

1049

­

Non può partecipare alle votazioni in seno all'Assemblea generale e nell'ECOSOC nonché nelle sue commissioni.

­

Non ha né il diritto di voto né, in genere, quello di essere eletta nelle elezioni dell'Assemblea generale, tranne nei casi menzionati sopra. In particolare, non può essere eletta nel Consiglio di sicurezza e nell'ECOSOC.

­

Non può ottenere seggi in varie commissioni dell'ECOSOC e nelle commissioni dell'Assemblea generale. Segnatamente è esclusa dall'ottenimento di un seggio nella commissione per i diritti dell'uomo.

­

Non è in condizione di tutelare sufficientemente gli interessi della Ginevra internazionale. Non le è possibile ottenere seggi nei vari comitati importanti in tale contesto, segnatamente nel comitato degli Stati ospiti e nel consiglio consultivo per le questioni amministrative e logistiche.

Queste limitazioni sono aggravate dal fatto che lo statuto di Stato osservatore non è né stabilito nello Statuto dell'ONU né definito da una risoluzione dell'Assemblea generale, contrariamente a quanto è il caso per lo statuto di osservatore di parecchie istituzioni interstatali. Per questo motivo, la Svizzera a scadenze regolari si trova nella necessità di spiegare la propria posizione particolare, con relativo dispendio a livello politico e amministrativo. Lo statuto di osservatore rappresenta una limitazione che la Svizzera impone a sé stessa e che le impedisce di tutelare in maniera adeguata i propri interessi.

A parte la Svizzera, attualmente solo la Santa Sede ha il ruolo di Stato osservatore.

In passato, il nostro Paese condivideva questo ruolo con diciassette Stati in parte importanti (ad esempio Germania dell'ovest e dell'est, Corea del Sud e del Nord).

L'impegno praticamente solitario per gli interessi di questo statuto rappresenta un dispendio inutile di energie; lo statuto di osservatore non corrisponde più alla posizione internazionale e all'impegno di politica estera della Svizzera.

3.2

La posizione della Svizzera nel sistema ONU

Nonostante la presenza della Svizzera nel «nucleo centrale dell'ONU» si limiti al ruolo di osservatore, le relazioni tra il nostro Paese e il sistema delle Nazioni Unite sono molteplici e si sono viepiù consolidate e intensificate dalla fondazione dell'organizzazione ad oggi. Diversi nostri messaggi hanno presentato queste relazioni, in particolare quello sulla cooperazione allo sviluppo e all'aiuto umanitario, i rapporti di gestione del DFAE sottoposti al Parlamento e i conti annuali della Confederazione. Nei rapporti quotidiani con il «nucleo centrale dell'ONU» sono state sviluppate soluzioni pragmatiche, come illustrato dal nostro Collegio nel Rapporto sull'ONU del 1° luglio 1998.

La Svizzera è oggi formalmente membro delle seguenti istituzioni del sistema delle Nazioni Unite:

27

­

dello statuto della Corte internazionale di giustizia, uno dei sei organi principali del «nucleo centrale dell'ONU»;

­

di tutte le organizzazioni specializzate dell'ONU27, come ad esempio l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura UNESCO, l'OrgaUna visione d'assieme delle organizzazioni si trova nell'allegato 2.

1050

nizzazione mondiale della sanità OMS, l'Organizzazione internazionale del lavoro OIL e l'Unione postale universale UPU; ­

delle istituzioni di Bretton Woods (Fondo monetario internazionale FMI e Banca mondiale), che hanno lo statuto di organizzazioni specializzate dell'ONU;

­

della Conferenza per il disarmo (che formalmente non fa parte dell'ONU ma è inserita nel suo contesto) 28.

4

L'adesione come mezzo per la tutela di interessi svizzeri

4.1

Introduzione

Nell'elaborazione di norme di diritto internazionale e nella realizzazione di progetti concreti con risvolti globali, l'ONU si presenta incontestabilmente come interlocutore forte. Aderendo all'organizzazione, la Svizzera avrebbe la possibilità di far confluire maggiormente i propri valori e le priorità politiche nel lavoro di quest'organizzazione mondiale.

Le basi della politica estera della Svizzera sono state definite nel «Rapporto sulla politica estera 2000 - Presenza e cooperazione: tutela degli interessi in un contesto di crescente integrazione internazionale» del 15 novembre 2000, che, in merito all'impegno della Svizzera in seno all'ONU, stabilisce: «In futuro sarà necessario accordare maggiore attenzione alla salvaguardia multilaterale degli interessi e inserire meglio quest'ultima nelle strutture di lavoro della politica estera svizzera. (...) Una salvaguardia multilaterale e veramente duratura degli interessi sarà possibile tuttavia unicamente quando la Svizzera sarà rappresentata a pieno titolo negli organi principali dell'ONU, crocevia determinante della politica mondiale.» 29 Le organizzazioni internazionali sono strumenti che permettono agli Stati di tutelare i propri interessi e di risolvere problemi d'intesa con altri Stati. La partecipazione a queste organizzazioni rappresenta una possibilità per rafforzare l'autonomia e la capacità d'azione di un Paese in un'epoca di crescente integrazione internazionale.

Con la sua collaborazione in seno all'ONU, la Svizzera può contribuire al raggiungimento dei propri obiettivi.

I cinque obiettivi della politica estera della Svizzera corrispondono alle priorità dell'ONU30. Il quadro si presenta come segue: 28

29 30

Attualmente 66 Stati fanno parte della Conferenza per il disarmo a Ginevra. Il segretariato, il finanziamento e i locali sono messi a disposizione dall'ONU. Inoltre la Conferenza presenta un rapporto all'Assemblea generale dell'ONU. Attualmente il Direttore generale dell'ONU a Ginevra è anche Segretario generale della Conferenza per il disarmo.

Loc. cit. p. 37.

Cfr. «Rénover l'Organisation des Nations Unies: un programme de réforme», A/51/950; http://www.un.org/french/reform/reformf2.htm. La suddivisione dei concetti è stata adeguata. Panoramica p. 1: «Activités de base: Paix et sécurité; Affaires économiques et sociales; Coopération pour le développement; Affaires humanitaires; Droits de l'homme».

1051

Obiettivi dell'ONU

Obiettivi di politica estera della Svizzera

­ Pace e sicurezza

­ Convivenza pacifica dei popoli

­ Questioni economiche e sociali

­ Tutela degli interessi dell'economia svizzera all'estero

­ Sviluppo e aiuto umanitario

­ Lotta contro la miseria e la povertà nel mondo

­ Ambiente e sviluppo sostenibile

­ Conservazione delle basi naturali della vita

­ Diritti dell'uomo

­ Rispetto dei diritti dell'uomo e promozione della democrazia

Dal paragone risulta che la Svizzera persegue obiettivi di politica estera simili a quelli di parecchi membri della comunità internazionale. È auspicabile che il nostro Paese tenga in considerazione questo dato di fatto e metta a frutto i vantaggi di un'adesione all'ONU per impiegare in maniera ottimale i propri mezzi di politica estera.

4.2

Tutela degli interessi della Svizzera in seno all'ONU

Gli svantaggi formali dello statuto di osservatore, soprattutto l'impossibilità di partecipare con pieni diritti all'Assemblea generale e di diventare membro dell'ECOSOC e del Consiglio di sicurezza, colpiscono in modo sensibile la Svizzera. Proprio gli Stati di piccole e medie dimensioni hanno interesse a una presenza a pieno titolo nel «forum mondiale» ONU per poter essere sentiti.

Uno degli obiettivi legati alla fondazione dell'ONU era la creazione di un forum politico permanente di Stati volto a garantire la pace, a curare le relazioni internazionali, a discutere problematiche di portata mondiale e a elaborare soluzioni comuni. Alla realizzazione di questo obiettivo sono finalizzate tutte le istituzioni dell'ONU. L'Assemblea generale e l'ECOSOC rivestono un'importanza particolare in questo contesto, in quanto in esse gli Stati membri dell'ONU hanno la possibilità di presentare le loro richieste. Il dialogo sfocia in risoluzioni (raccomandazioni al segretariato, a singoli organi o alla comunità internazionale) e in ultima analisi nella creazione o nello sviluppo ulteriore di strumenti di diritto internazionale 31.

Nell'ONU gli Stati possono ottenere un appoggio internazionale su ampia scala per le proprie idee e proposte. Di regola in questi casi non contano le dimensioni del singolo Stato ma la sua credibilità e la forza dell'idea da esso presentata. I valori politici, culturali e sociali di uno Stato membro possono essere rappresentati in una sede in cui è il mondo intero ad ascoltare. Quello che conta è la capacità di creare coalizioni e convincere altri membri, inizialmente in genere quelli della medesima regione, in seguito anche altri gruppi regionali. Il consenso come principio di base dell'ONU contribuisce a conferire un peso particolare proprio agli Stati piccoli e 31

Cfr. n. 4.3

1052

medi. Stati di medie dimensioni paragonabili alla Svizzera, come i Paesi Bassi, la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, la Danimarca o l'Austria, sanno mettere abilmente a frutto gli strumenti a loro disposizione.

Il ruolo dell'ONU come forum multilaterale per le grandi questioni contemporanee L'ONU è un punto di incontro per dialoghi multilaterali e bilaterali. È l'unico forum multilaterale a livello mondiale in cui sono trattate questioni globali negli ambiti dei diritti umani, dell'ambiente, della sicurezza e del disarmo. L'ampia gamma di temi permette e favorisce l'integrazione di differenti approcci.

Un altro elemento che fa dell'ONU un forum unico nel suo genere è la grande quantità di informazioni e dati che l'organizzazione raccoglie. Questo permette una discussione su ampia base e contribuisce alla formulazione di politiche nazionali e internazionali. Importanti fonti di informazione sono: ­

i rapporti del Segretario generale agli organi principali;

­

i rapporti specializzati del segretariato come base di pianificazione («Human Development Report», rapporto sul commercio mondiale, rapporti sull'AIDS, rapporti sul seguito delle «conferenze mondiali»);

­

i rapporti peritali su mandato dell'ONU.

I rapporti peritali rivestono una grande importanza segnatamente nell'ambito dei diritti umani. Grazie agli osservatori dei diritti dell'uomo, incaricati di seguire situazioni problematiche, e grazie ai rapporti delle Parti concernenti la messa in atto delle relative convenzioni, l'ONU dispone di numerose informazioni che sono discusse nelle competenti commissioni dell'Assemblea generale dell'ONU e nella Commissione dei diritti dell'uomo situata a Ginevra32 e che fungono da base per la formulazione e l'adozione di raccomandazioni. In seguito, l'Alto commissariato per i diritti dell'uomo, pure situato a Ginevra, accompagna la loro messa in atto.

Nella sua qualità di forum e mediante lo scambio di informazioni l'ONU contribuisce all'elaborazione di soluzioni per i grandi problemi attuali. In merito siano citati cinque esempi:

32

1.

«Sviluppo sostenibile»: la crescente attenzione al carattere globale dei maggiori problemi ambientali (mutamenti climatici, perdita della diversità biologica, diminuzione dello strato di ozono, erosione del suolo e rarefazione dell'acqua potabile) e alla loro connessione con le questioni legate allo sviluppo ha fatto sorgere la nozione di «sviluppo sostenibile», che unisce protezione dell'ambiente e sviluppo economico e sociale. La nozione ha ottenuto un appoggio globale e la sua rilevanza attuale grazie a una serie di conferenze dell'ONU, in particolare al Vertice della Terra a Rio de Janeiro nel 1992 e alla prima conferenza di aggiornamento, la sessione speciale dell'Assemblea generale a New York nel 1997. È stata rafforzata l'attenzione a questa problematica e ne sono derivati impulsi importanti per la realizzazione del concetto a livello nazionale.

2.

Promovimento della pace: l'aumento del numero di conflitti interni registrato dalla fine della guerra fredda pose in difficoltà i processi decisionali e le capacità di mantenimento della pace dell'ONU. Le esperienze negative

Non essendo membro dell'ONU, la Svizzera non ha il diritto di sedere in questa commissione.

1053

avute con alcuni interventi dell'ONU (ad esempio in Somalia, Ruanda, ex Jugoslavia, in parte Sierra Leone) innescarono un intenso dibattito sui principi del mantenimento della pace. Il dibattito ha portato a dare maggiore peso agli aspetti civili nell'impegno profuso dall'organizzazione in ambito di politica della pace33. A seguito di questi sviluppi il Consiglio di sicurezza si dedica sempre più a questioni generali di sicurezza. È riconosciuto come istanza della comunità internazionale anche nell'ambito umanitario, segnala infrazioni del diritto internazionale umanitario e formula strategie volte a migliorarne il rispetto. Il «Rapporto Brahimi»34 indica misure concrete per permettere all'ONU di svolgere il suo nuovo ruolo, che in gran parte corrisponde alle prospettive svizzere in materia di sicurezza.

33 34 35

3.

«Global compact»: con questo programma, presentato dal Segretario generale dell'ONU il 31 gennaio 1999 al Foro economico mondiale di Davos, si intende creare tra l'ONU e l'economia un partenariato diretto. Si tratta di indurre le imprese attive a livello globale a rispettare standard minimi di diritti dell'uomo, di diritto del lavoro e di protezione dell'ambiente, non mediante direttive ma facendo leva sulla responsabilità propria. Il 26 luglio 2000, 50 ditte attive globalmente, tra cui diverse ditte svizzere, hanno aderito a questo partenariato. Ora sono elaborate strategie per la realizzazione dei principi.

L'obiettivo è che nel corso dei prossimi tre anni 100 multinazionali seguano il «Global compact»35.

4.

Protezione dei lavoratori: l'apertura dei mercati pone un gran numero di lavoratori in un rapporto di concorrenza internazionale. Norme comuni volte a garantire la sicurezza sul lavoro e i diritti fondamentali nell'ambito delle norme sul lavoro assumono quindi un'importanza crescente. In assenza di queste norme cresce infatti la pressione politica contro l'apertura ulteriore dei mercati e delle società. Per ottenere un appoggio e un consenso mondiali, le convenzioni concernenti la protezione dei diritti dell'uomo elaborate nell'ambito dell'ONU (Patto ONU sui diritti economici, sociali e culturali) e delle organizzazioni specializzate (Organizzazione internazionale del lavoro ILO) necessitano di una piattaforma politica globale. Questa funzione può essere assunta dall'ONU. Seguendo quest'ottica, nella sessione speciale dell'Assemblea generale dell'ONU per la conferenza d'aggiornamento del Vertice sociale mondiale («Geneva 2000», svoltasi nel giugno 2000 a Ginevra) la comunità internazionale ha invitato i suoi membri a mettere in atto la dichiarazione dell'ILO sui diritti e principi fondamentali del lavoro e a ratificare le relative convenzioni delle organizzazioni dell'ONU.

5.

Parità tra uomo e donna: nel 1975, in occasione dell'anno internazionale della donna, fu convocata la prima conferenza mondiale delle donne e decisa una decade della donna. L'ONU è divenuta il forum internazionale più importante per le questioni della donna. Nel 1979 è entrata in vigore la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna. La terza conferenza mondiale delle donne a Nairobi portò alla nozione di «Gender Mainstreaming» che esprime l'idea dell'opportunità di prendere in considerazione la prospettiva dei generi in tutti gli ambiti della

Cfr. n. 4.4 Rapport du Groupe d'étude sur les opérations de paix de l'Organisation des Nations Unies (A/55/305 - S/2000/809).

Cfr. in merito n. 4.8 e www.globalcompact.org.

1054

politica, dell'amministrazione, dell'economia e della società. Nel 1995, in occasione della quarta conferenza mondiale delle donne, con la piattaforma d'azione di Pechino e i suoi oltre 300 obiettivi e misure, è stato creato uno strumento importante per il conseguimento della parità tra uomo e donna. La Commissione dell'ONU sulla posizione della donna, organo principale nelle Nazioni Unite per le questioni della donna, vigila sulla messa in atto della piattaforma nei singoli Paesi, tenuti a presentare a scadenze regolari dei rapporti in merito.

L'ONU come luogo per incontri bilaterali e «buoni uffici» Le numerose possibilità di contatto in seno all'ONU permettono ai capi di Stato, ai ministri e agli alti funzionari di tutti gli Stati di trovare una soluzione diretta a importanti questioni bilaterali. Al «Vertice del millennio», svoltosi dal 6 all'8 settembre 2000 a New York, 154 Paesi, ovvero l'80 per cento di tutti gli Stati, erano rappresentati dai rispettivi capi di Stato o di governo. Ma pure conferenze di minor portata riuniscono numerosi ministri.

Il Consiglio di sicurezza e il Segretario generale sono inoltre riconosciuti quali interlocutori legittimati a riunire in trattative le parti in conflitto («convening power»).

Per una parte in conflitto in questi casi non è facile opporsi alla pressione. È proprio in questo elemento che risiede la forza dell'ONU nell'ambito dei «buoni uffici», in cui è avvantaggiata rispetto a qualsiasi Stato che desiderasse prestare tali servizi a livello individuale. Agli Stati attivi nell'ONU, d'intesa con il suo Segretario generale, è spesso possibile contribuire alla soluzione di problemi o comunque diminuire le tensioni.

Le possibilità della Svizzera La Svizzera vuole avvalersi in maniera sistematica dell'ONU nella sua qualità di forum per presentare i propri interessi e i propri valori. Sinora ha potuto solo in parte fare uso delle proprie possibilità, ad esempio informando sulla sua politica negli ambiti dello sviluppo sostenibile, della migrazione o del diritto internazionale umanitario.

In qualità di osservatore la Svizzera dispone unicamente di possibilità limitate di ricorrere all'ONU come forum. Nella seduta plenaria dell'Assemblea generale il nostro Paese può esprimersi solo dopo una complicata procedura. Inoltre non può presentare le proprie
proposte direttamente (sotto forma di progetti di risoluzioni) ma dipende dalla collaborazione di un membro dell'ONU che condivide i suoi principi.

In ultima analisi questo stato di cose limita la sovranità del nostro Paese senza che motivi esterni lo impongano.

Le medesime limitazioni si applicano alle commissioni dell'Assemblea generale.

In seno all'ECOSOC il problema è meno acuto in quanto la Svizzera vi è parzialmente parificata agli altri Stati che non fanno parte dei 54 membri. In pratica può prendere la parola nelle sedute plenarie e nelle commissioni. Alla stessa stregua degli altri Stati non membri del Consiglio, il nostro Paese non ha tuttavia la possibilità di presentare in seno all'ECOSOC raccomandazioni indirizzate agli Stati membri o agli altri organi principali dell'ONU, ma dispone unicamente della possibilità di appoggiare proposte degli Stati membri. Per contro la Svizzera può essere eletta in diverse commissioni speciali sottoposte all'ECOSOC, ed è già stata o è attualmente membro di alcune di esse.

1055

La Svizzera non solo è esclusa dal Consiglio di sicurezza, composto di quindici membri36, ma non ha nemmeno la possibilità di esservi eletta, contrariamente agli altri Stati che attualmente non ne sono membri. In occasione dei cosiddetti «dibattiti aperti» nel Consiglio di sicurezza, che concernono tematiche più ampie e il cui numero è in aumento, la Svizzera è praticamente parificata agli altri Stati non membri del Consiglio e ha il diritto di partecipare.

L'adesione all'ONU offrirebbe alla Svizzera maggiori possibilità di prestare i propri buoni uffici. Stato neutrale con una lunga tradizione umanitaria, il nostro Paese si troverebbe in una situazione vantaggiosa per offrire il proprio supporto al Segretario generale. Inoltre dispone di un buon numero di cittadini in grado di svolgere un ruolo costruttivo quali rappresentanti del Segretario generale in situazioni di conflitto.

4.3

Partecipazione all'elaborazione di diritto umanitario

Come membro dell'ONU la Svizzera potrebbe esplicare un'azione più mirata ed efficace: più mirata in quanto potrebbe seguire attivamente tutte le trattative sin dal loro inizio, più efficace in quanto potrebbe parteciparvi come interlocutore equiparato.

Le Nazioni Unite svolgono un ruolo centrale nella creazione e nello sviluppo del diritto internazionale. Sotto l'egida dell'ONU sono sorti oltre 150 trattati37, tra i più importanti dei quali possono essere menzionati i due Patti del 1966 sui diritti dell'uomo, la Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, la Convenzione del 1982 sul diritto marittimo e la Convenzione sulla Corte penale internazionale, adottata a Roma nel 1998.

La Commissione dell'ONU del diritto internazionale (International Law Commission, ILC)38 svolge un ruolo di spicco nella creazione di nuovi trattati. In genere è questo organo composto da 34 esperti che prepara i progetti di trattati, portati poi a termine in conferenze internazionali di codificazione o presso l'ONU medesima. A tale scopo l'Assemblea generale dispone di un organo proprio, la 6a Commissione, che si dedica esclusivamente a questioni giuridiche.

La funzione legislativa svolta dall'ONU viene incontro a un interesse specifico dei piccoli e medi Stati i quali agli interessi delle grandi potenze possono contrapporre, in parte riuscendo ad imporle, le proprie richieste, come dimostrano la creazione della Corte penale internazionale e altri esempi. Essi oppongono in tal modo la forza del diritto a quella economica, politica o militare. Per la Svizzera ­ come Stato di diritto ­ è importante che le relazioni internazionali si sviluppino all'insegna del diritto. Il diritto internazionale rappresenta uno strumento essenziale per la tutela degli interessi del nostro Paese.

36

37 38

5 membri permanenti (Cina, Francia, Gran Bretagna, Russia, USA) e 10 membri non permanenti, eletti per un periodo di due anni (stato il 1° gennaio 2001: Bangladesh, C olombia, Irlanda, Giamaica, Mali, Mauritius, Norvegia, Singapore, Tunisia e Ucraina).

Cfr. allegato 6 I membri, che devono provenire da diverse regioni del mondo secondo una chiave di ripartizione determinata, sono scelti in base alla personalità e alle prestazioni e non in quanto rappresentanti di uno o dell'altro Paese.

1056

Il ruolo dell'ONU come organizzazione con funzione legislativa Il ruolo legislativo dell'ONU si esplica in tutti gli ambiti del suo lavoro. Nel settore della sicurezza sono elaborate, dopo lo Statuto della Corte penale internazionale, diverse convenzioni per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Nel settore dello sviluppo e nel settore umanitario sono tra l'altro in corso lavori nel campo della protezione del personale umanitario. Nel settore del disarmo sono state elaborate convenzioni sulle armi chimiche e per il divieto di armi biologiche, accanto a lavori nel settore nucleare. Ultimamente l'interesse si focalizza maggiormente attorno alla limitazione della proliferazione di armi leggere, una tematica cui sarà dedicata una conferenza di Stati prevista nel 2001. Per quel che concerne i diritti dell'uomo sono in elaborazione i «principi fondamentali dell'umanità», che interessano anche il diritto internazionale umanitario, volti a garantire una migliore protezione degli individui contro ogni forma di violenza in tempi di crisi e di guerra.

Nel settore ambientale sono necessari ulteriori sforzi per il mantenimento dell'equilibrio ecologico e della diversità biologica del nostro pianeta, accanto alle misure già introdotte nell'ambito climatico (riduzione dei gas ad effetto serra conformemente al Protocollo di Kyoto e alla Convenzione sul clima), nell'ambito della lotta contro l'erosione del suolo e la desertificazione (conformemente alla Convenzione sulla desertificazione) e in quello del mantenimento della diversità biologica (conformemente alla Convenzione sulla biodiversità). Sono in corso nuove trattative segnatamente nell'ambito dei prodotti chimici.

Le possibilità della Svizzera Sinora la Svizzera ha potuto partecipare a pieno titolo all'elaborazione di diritto internazionale in seno all'ONU, cioè nell'ambito di conferenze di codificazione globali. Deve tuttavia assicurarsi questa posizione ad ogni nuova trattativa. Il nostro Paese ha partecipato all'elaborazione di numerose convenzioni ed è parte agli accordi più importanti. Grazie alla sua forte integrazione internazionale e alla tradizione come Stato di diritto, la Svizzera è predestinata a svolgere un ruolo importante in questo ambito. I limiti si manifestano quando le trattative concernenti il diritto internazionale
sono svolte in seno alla 6a Commissione dell'Assemblea generale, come capita sempre più sovente per motivi finanziari, un organo in cui la Svizzera sottostà alle restrizioni descritte sopra. È pure svantaggiata quando in questa Commissione sono decisi i temi dei progetti di codificazione o quando altri organi, inclusi l'ECOSOC e i suoi organi sussidiari, definiscono il quadro globale di un programma di legislazione.

4.4

Partecipazione alla configurazione delle attività op erative dell'ONU

In tutti i suoi ambiti di attività l'ONU è attiva anche a livello di operazioni e appoggia progetti e programmi concreti sul posto. Osserva la situazione dei diritti dell'uomo a livello mondiale e l'Alto commissariato per i diritti dell'uomo offre aiuto concreto. Nel settore ambientale il programma per l'ambiente UNEP, gli istituti dell'ONU, i programmi e le organizzazioni specializzate nonché, in Europa, la commissione economica CEE, contribuiscono alla trasposizione pratica del modello dello sviluppo sostenibile. Gli ambiti più importanti in merito alle attività operative concernono tuttavia la pace e la sicurezza nonché la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario.

1057

Pace e sicurezza Il Consiglio di sicurezza è l'unico organo internazionale riconosciuto competente a decidere a livello mondiale misure per la tutela e il ripristino della sicurezza e della pace.

Per la messa in atto di queste misure esso incarica Stati o organizzazioni regionali (come ad esempio SFOR e KFOR in Bosnia e Erzegovina) di svolgere le azioni con i propri mezzi («coalizione di volontari») oppure li invita a partecipare a operazioni svolte sotto l'egida dell'ONU (operazioni dei caschi blu), conferendo con il suo mandato legittimità al loro intervento. Nel caso di operazioni che non sono contemplate dal capitolo VII dello Statuto dell'ONU, l'organizzazione cerca l'approvazione degli Stati coinvolti. Se tale approvazione non può essere ottenuta o viene revocata, l'ONU si riserva di svolgere comunque la propria missione in caso di necessità.

­

Operazioni di mantenimento della pace: l'aumento del numero di conflitti soprattutto interni dalla fine della guerra fredda ha richiesto adeguate risposte da parte dell'ONU, con un aumento del numero di operazioni di mantenimento della pace legato in parte alla mancanza di altri attori di politica di pace in grado di intervenire efficacemente. Alla fine di ottobre 2000, erano in corso 15 operazioni dell'ONU di mantenimento della pace39 e oltre

39 Operazioni dell'ONU di mantenimento della pace in corso alla fine di ottobre 2000

Vicino Oriente: UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) India/ Pakistan: UNMOGIP (United Nations Military Observer Group in India and Pakistan) Cipro: UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) Alture del Golan: UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force) Libano: UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) Sahara occidentale: MINURSO (United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara) Iraq/ Kuwait: UNIKOM (United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission) Georgia: UNOMIG (United Nations Observer Mission in Georgia) Bosnia Erzegovina: UNMIBH (United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina) unitamente a una presenza militare su mandato dell'ONU (SFOR) Croazia: UNMOP (United Nations Mission of Observers in Prevlaka) Sierra Leone: UNAMSIL (United Nations Mission in Sierra Leone) Kosovo: UNMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo) unitamente a una presenza militare su mandato dell'ONU (KFOR) Timor orientale: UNTAET (United Nations Transitional Administration in East Timor) Congo: MONUC (United Nations Observer Mission in the Democratic Republic of the Congo) Etiopia/ Eritrea: UNMEE (United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea)

1058

Dal

giugno 1948 gennaio 1949 marzo 1964 giugno 1974 marzo 1978 aprile 1991 aprile 1991 agosto 1993 dicembre 1995 gennaio 1996 ottobre 1999 giugno 1999 ottobre 1999 dicembre 1999 luglio 2000

37 000 persone prestavano servizio sul posto. Questo tipo di operazioni comprende oggi viepiù anche attività nell'ambito civile, tra cui la sorveglianza del disarmo (ad esempio nell'Iraq), l'osservazione dei diritti dell'uomo e l'aiuto alla ricostruzione di regolari strutture amministrative nelle zone colpite dalla guerra, che può estendersi fino alla gestione di intere amministrazioni civili, come ad esempio nel Kosovo e nel Timor orientale.

Organizzazioni regionali collaborano strettamente con l'ONU e svolgono un ruolo centrale proprio nella ricostruzione delle strutture civili.

L'aumento dei conflitti dall'inizio degli anni Novanta ha causato dei deficit strutturali nell'ambito delle misure dell'ONU di mantenimento della pace.

Questi deficit sono legati al fatto che gli Stati membri hanno ripetutamente esercitato pressioni per ottenere lo svolgimento di operazioni senza in seguito dotarle delle competenze e dei mezzi necessari per la loro riuscita. Per questi motivi e nonostante intense rielaborazioni delle operazioni più problematiche, negli ultimi anni si sono avute ulteriori situazioni difficili, segnatamente in Africa. Il «Rapporto Brahimi»40 elaborato da un gruppo di periti su richiesta del Segretario generale dell'ONU reagisce a questa situazione, chiedendo una serie di misure volte a rafforzare le capacità organizzative e operative e la sicurezza delle operazioni dell'ONU. In particolare si prevede che le operazioni di mantenimento della pace possano essere mobilitate più rapidamente e siano dotate di mezzi migliori onde garantirne l'operatività anche in situazioni difficili. Queste misure hanno riscontrato un'eco positiva in particolare al «Vertice del millennio» del settembre 2000. Un primo obiettivo chiede l'adeguamento degli organi dirigenziali nell'ambito delle operazioni di mantenimento della pace entro la fine del 2001.

­

40 41 42

Misure coercitive di tipo non militare: attualmente sono in vigore sanzioni economiche dell'ONU contro dieci Stati41, applicate in comune dagli Stati membri e dall'ONU. Negli ultimi anni l'ONU ha tentato di applicare le sue sanzioni maggiormente contro coloro che all'interno di uno Stato sono i veri colpevoli di un comportamento errato (ad esempio in Angola e in Sierra Leone), rinunciando viepiù, soprattutto in seguito all'esperienza nell'Iraq, a sanzioni globali che colpiscono la popolazione civile e i partner commerciali degli Stati interessati. Con il «processo di Interlaken»42 la Svizzera ha apportato un prezioso contributo agli sforzi volti ad affinare le sanzioni economiche mirate. Il nostro Paese appoggia inoltre gli sforzi internazionali per una migliore valutazione degli effetti derivanti dall'applicazione di sanzioni.

Cfr. n. 4.2 Afghanistan, Eritrea/Etiopia, Iraq, ex Jugoslavia/Kosovo, Liberia, Ruanda, Somalia, Sudan, Sierra Leone, UNITA/Angola.

Il «processo di Interlaken» (così denominato in quanto le sedute hanno avuto luogo in questa città), avviato e diretto tra il 1997 e il 1999 dalla Svizzera unitamente al Segretario generale dell'ONU, è un processo incentrato sulla discussione con l'obiettivo di contribuire a ridurre gli effetti collaterali indesiderati su popolazione civile e commercio di talune sanzioni dell'ONU di tipo non militare. Sono state elaborate una risoluzione modello per il Consiglio di sicurezza per l'adozione di sanzioni finanziarie e una legge modello per gli Stati per la messa in atto di tali sanzioni, entrambe sottoposte per conoscenza al Consiglio di sicurezza dell'ONU. I due modelli metteranno quest'ultimo in condizione di adottare sanzioni finanziarie efficaci suscettibili di rappresentare un'alternativa importante a sanzioni «indifferenziate» di tipo commerciale.

1059

In questo contesto si tratta di fornire al Consiglio di sicurezza il maggior numero possibile di informazioni sugli effetti delle misure da esso adottate onde permettergli di meglio adeguarle e, se del caso, revocarle per tempo.

Cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario A seguito dell'adesione delle ex colonie in veste di Stati indipendenti (già a partire dal 1960), l'ONU svolge un ruolo preminente in questo ambito e ha fornito prestazioni importanti. Accanto al lavoro programmatico e strategico nei quartieri generali dell'ONU, è svolto sul posto un ampio lavoro di aiuto allo sviluppo e di alleviamento delle situazioni d'emergenza tramite l'aiuto umanitario. I due ambiti si completano a vicenda. A seconda dei settori la realizzazione dei progetti è affidata in primo luogo al Programma di sviluppo PNUS, al Fondo per l'infanzia UNICEF, al Fondo per le attività demografiche UNFPA, al Programma alimentare mondiale PAM o all'Alto commissariato per i rifugiati UNHCR. In oltre 130 Paesi l'ONU dispone di rappresentanti che svolgono il lavoro pratico sul posto. In Paesi con situazioni di crisi acuta a seguito di catastrofi naturali, incidenti legati all'applicazione di tecnologie o situazioni conflittuali, l'ONU ricorre a coordinatori umanitari.

Le possibilità della Svizzera Da decenni la Svizzera partecipa alle attività operative dell'ONU. L'impegno per una politica di pace riveste un'importanza particolare nelle operazioni svolte nell'ambito della sicurezza. Il nostro Paese ha appoggiato diverse missioni sia finanziariamente sia mettendo a disposizione personale. Cittadini svizzeri hanno lavorato per l'ONU in Egitto, Bosnia e Erzegovina, Georgia, Kosovo, Croazia, Congo, Vicino oriente, Namibia, Tagikistan, Sahara occidentale, Cipro e in altri Stati. In molti casi, il lavoro verteva segnatamente sull'appoggio logistico volto a migliorare le capacità di trasporto e dell'assistenza medica. La Svizzera ha inoltre messo a disposizione dell'ONU esperti per gli ambiti della democratizzazione, delle minoranze e delle questioni elettorali, giudici istruttori, «ombudsman», funzionari doganali e osservatori della polizia civile. Le attività hanno riscosso un'eco positiva. Da poco sono a disposizione pure membri di un'«équipe» svizzera per i diritti dell'uomo.

Negli anni Novanta la Svizzera ha sistematicamente
rafforzato la sua collaborazione in materia di politica di sicurezza con l'estero. Sino ad oggi partecipa alle sanzioni dell'ONU contro i perturbatori della pace e i trasgressori del diritto, misure volte a ristabilire una situazione conforme al diritto internazionale e di conseguenza pure nell'interesse svizzero. Le esperienze raccolte in questo ambito confermano che la messa in atto di sanzioni dell'ONU da parte della Svizzera è auspicabile, possibile e giuridicamente legittima e che la credibilità e la prevedibilità della neutralità svizzera non ne risente.

Per quel che concerne la soluzione a livello mondiale di problemi specifici nell'ambito dello sviluppo e nel settore umanitario (lotta contro l'AIDS, eliminazione delle malattie dell'infanzia), in seno all'ONU la Svizzera può apportare un contributo più efficace che non a livello di cooperazione bilaterale e può prestare il proprio appoggio anche a Paesi per i quali, a causa delle priorità bilaterali, non intrattiene un programma proprio. Tramite i progetti dell'ONU il nostro Paese può inoltre contribuire ad alleviare situazioni di miseria pure in ambiti sensibili (politica demografica, rifugiati) in cui un intervento bilaterale è realizzabile solo in misura limitata.

L'appoggio all'ONU in questo campo permette inoltre un continuo scambio di esperienze da cui traggono profitto ambedue le parti.

1060

4.5

Miglioramento delle condizioni quadro dell'economia svizzera

L'adesione della Svizzera all'ONU rappresenta un contributo al miglioramento delle condizioni quadro politiche delle nostre imprese attive a livello globale.

L'economia svizzera è un'economia a orientamento prettamente internazionale negli ambiti del commercio, dei servizi e degli investimenti. Per questi motivi necessita innanzitutto di condizioni stabili e sicure a livello mondiale, prerogativa per un solido scambio economico internazionale, cui l'ONU con il suo impegno per la pace e la sicurezza contribuisce in modo determinante. Secondariamente, la sicurezza giuridica e standard valevoli a livello mondiale costituiscono la base dell'attività internazionale dell'economia svizzera nel campo degli investimenti. In questo contesto l'impegno dell'ONU per la creazione e l'attuazione del diritto internazionale svolge un ruolo importante. Infine infrastrutture funzionanti, manodopera sana e con una buona formazione nonché il rispetto dei diritti dell'uomo e delle prescrizioni lavorative fondamentali permettono una produzione efficace sul posto. Con diversi programmi nei Paesi poveri l'ONU svolge un lavoro di base per contribuire a creare queste condizioni di produzione. Nell'ambito del «Global compact»43 anche imprese svizzere sostengono attivamente l'ONU nella messa in atto degli obiettivi economicamente determinanti. Come membro dell'ONU, la Svizzera appoggerebbe ulteriormente l'impegno dell'ONU in questi campi.

Grazie al suo alto livello, l'economia svizzera ha tutto da guadagnare da un'ulteriore intensificazione dei legami tra i vari luoghi di produzione. L'esperienza recente mostra le tensioni che la globalizzazione può generare. L'ONU è in grado di accompagnare e strutturare questo processo, creando in tal modo sicurezza. In tale contesto la Svizzera può contribuire in maniera determinante.

L'ONU si apre viepiù all'economia. Come per le organizzazioni non governative, quello di inglobare maggiormente l'economia è uno degli obiettivi prioritari dell'organizzazione. Ne scaturisce una rete suscettibile di fornire impulsi a livello globale.

Aderendo all'ONU, la Svizzera avrebbe la possibilità di dotare la propria economia di un accesso privilegiato a tale rete.

Importanza economica della sede dell'ONU a Ginevra Il segretariato dell'ONU a Ginevra impiega attualmente circa 2500 persone. Ulteriori
8000 persone sono impiegate presso le organizzazioni specializzate. Oltre 80 000 delegati visitano annualmente la città in occasione di conferenze e apportano lavoro e guadagni al settore alberghiero e del commercio. Le organizzazioni internazionali spendono a Ginevra globalmente circa 3 miliardi di franchi all'anno. La Confederazione e il Cantone Ginevra offrono loro un contesto lavorativo vantaggioso e edifici e locali a buone condizioni. Come in tutti gli Stati ospiti, la comunità internazionale gode di privilegi e immunità. Inoltre sono assunti i costi supplementari legati all'uso di infrastrutture e a misure di sicurezza in occasioni particolari44. Si stima oggi che il bilancio globale delle spese e delle entrate legate alla presenza a Ginevra delle organizzazioni internazionali sia da considerare neutro per la Confederazione come pure per il Cantone e la città di Ginevra. Non è invece numericamente quantificabile il 43 44

Cfr. n. 4.2 Cfr. messaggio concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra, del 17 novembre 1999, FF 2000 393

1061

valore politico e culturale; a quest'ultimo non va tuttavia attribuito un'importanza eccezionale. L'adesione all'ONU non avrà ripercussioni dirette sui dati quadro registrati sinora, permetterà tuttavia di consolidare e ampliare i risultati già ottenuti 45.

Importanza economica dell'acquisto di merci e servizi da parte dell'ONU L'adesione all'ONU può contribuire a migliorare la posizione dell'economia svizzera come fornitore di commesse dell'ONU, settore in cui si presenta già una buona situazione di partenza: il «nucleo centrale dell'ONU» e le organizzazioni specializzate (escluse le istituzioni di Bretton Woods e le banche di sviluppo) nel 1998 hanno generato a livello mondiale commesse del valore di oltre 3 miliardi di dollari USA. Con una quota dell'1,32 per cento delle commesse (valore: 57,3 milioni di dollari USA) la Svizzera figura al 15° posto tra i fornitori. Hanno beneficiato delle commesse soprattutto l'industria farmaceutica e alimentare svizzera in quanto fornitrici a organizzazioni dello sviluppo e umanitarie, inoltre banche e assicurazioni.

4.6

Cittadini svizzeri nel sistema dell'ONU

Il segretariato dell'ONU impiega a New York, Ginevra, Vienna e Nairobi in totale quasi 9000 persone46. Di queste, circa 200 sono Svizzeri, la maggior parte dei quali impiegata a Ginevra, in genere in posizioni minori. È degna di nota la quota particolarmente bassa di Svizzeri nella sede di New York dell'ONU, politicamente la più importante. L'adesione all'ONU migliorerebbe il quadro di partenza in vista di una compensazione di questo deficit. Le cifre globali illustrano questo aspetto. Il sistema ONU impiega in totale circa 52 000 persone, di cui oltre 900 sono Svizzeri47. Molti dei nostri concittadini hanno così occasione di raccogliere conoscenze preziose in qualità di funzionari soprattutto di organizzazioni internazionali di cui la Svizzera è membro, e, in caso di ritorno presso un datore di lavoro svizzero, metterle a frutto nella nostra economia e nelle nostre amministrazioni. Viceversa, essi fanno confluire nelle organizzazioni le convinzioni e i valori svizzeri. Per questi motivi è evidente l'interesse della Svizzera a una buona partecipazione personale in seno all'intero sistema ONU. La partecipazione all'ONU motiverebbe soprattutto giovani svizzeri a candidarsi per posti di lavoro nell'organizzazione, contribuendo a migliorare la presenza del nostro Paese nell'organizzazione.

4.7

Partecipazione a pieno titolo alle decisioni sull'utilizzazione dei contributi finanziari della Svizzera alle attività dell'ONU

L'adesione permetterebbe alla Svizzera di partecipare a tutti i livelli al processo decisionale concernente il budget del «nucleo centrale dell'ONU». Questo comporterebbe dei vantaggi in vista della tutela degli interessi della Ginevra internazionale in quanto le attività dell'ONU a Ginevra sono principalmente finanziati con i mezzi del budget ordinario dell'ONU.

45 46 47

Cfr. anche n. 5.2 Sono contati unicamente i posti di lavoro finanziati con il budget ordinario.

Di questi, oltre 70 lavorano all'estero. A causa della forte presenza dell'ONU soprattutto a Ginevra (e Berna) vi è un'alta quota di Svizzeri impiegati in cariche minori, in quanto questo tipo di cariche in genere sono occupate da impiegati locali.

1062

Da diversi decenni la partecipazione finanziaria della Svizzera alle attività del «nucleo centrale dell'ONU» si concentra sulle istituzioni operative. Oltre a versare contributi ai loro programmi di attività e a finanziare specifici progetti nell'ambito della sicurezza, dei diritti dell'uomo, della sanità e dell'ambiente, il nostro Paese concentra il suo sostegno nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, ai quali sono destinati oltre due terzi della totalità dei contributi svizzeri nel quadro dell'ONU. La maggior parte di questi mezzi è devoluta a programmi sul posto.

Già oggi il considerevole contributo finanziario permette alla Svizzera di influire sull'impostazione generale delle istituzioni destinatarie dei mezzi ed è un fattore grazie al quale la Svizzera spesso è eletta nei consigli di amministrazione che ne gestiscono e controllano le attività. In questo modo i principi alla base delle linee direttrici «Nord-Sud» del nostro Consiglio48 sono confluiti nella collaborazione multilaterale. Concezioni elaborate dagli organi dell'ONU trovano vasta eco internazionale e si ripercuotono più facilmente sulla prassi di molti Stati che non modelli realizzati da un unico Stato. Il nostro impegno finanziario contribuisce quindi a dare maggior rilievo ai nostri modelli. Questo è tanto più importante per la Svizzera in quanto la nostra collaborazione con le istituzioni dell'ONU è concepita come un complemento alla nostra attività bilaterale.

Con l'adesione la Svizzera otterrebbe il diritto di partecipare a pieno titolo alle decisioni concernenti i mezzi che versa all'ONU. Il contributo annuo che la Svizzera versa al budget ordinario in qualità di osservatore ammontava nel 1999 a circa 6 milioni di franchi. Dopo l'adesione la Svizzera potrebbe partecipare alle decisioni sull'utilizzazione di questo contributo obbligatorio (come pure degli ulteriori contributi obbligatori che l'adesione comporterebbe), come è già il caso oggi per le altre partecipazioni finanziarie del nostro Paese al sistema ONU.

4.8

Interessi svizzeri allo sviluppo dell'ONU

L'adesione all'ONU permetterebbe alla Svizzera di partecipare più attivamente allo sviluppo futuro dell'organizzazione.

Come membro la Svizzera potrebbe far valere meglio le proprie concezioni e richieste in merito allo sviluppo futuro dell'ONU. Già oggi il nostro Paese ha definito due ambiti prioritari: ­

aumentare l'efficacia e l'impatto dell'ONU migliorando le procedure decisionali e azionali e eliminando doppioni;

­

l'apertura dell'ONU tramite un maggior coinvolgimento della società civile e dell'economia.

Miglioramento dell'efficacia dell'ONU Stato ospite e contribuente, la Svizzera segue con grande attenzione le questioni relative al personale nonché le questioni finanziarie e organizzative dell'ONU. Come membro dell'organizzazione il nostro Paese potrebbe influire direttamente sui lavori 48

FF 1994 II 1099

1063

della 5a Commissione dell'Assemblea generale competente per questioni amministrative e finanziarie.

Il programma di riforma dell'ONU ha permesso una migliore coordinazione tra gli organi e quindi pure una migliore messa in atto sul posto delle misure adottate, soprattutto nel settore dello sviluppo. Attualmente le discussioni si incentrano sulla necessità di meglio coordinare in maniera coerente la collaborazione tra i programmi dell'ONU e quelli delle istituzioni di Bretton Woods. Come contribuente importante, la Svizzera è molto interessata a un miglioramento di tale collaborazione.

Coinvolgimento della società civile e dell'economia Per ottenere risultati con un ampio consenso, la politica internazionale attuale richiede il coinvolgimento di nuovi attori non statali. Per un'organizzazione come l'ONU la collaborazione con questi attori riveste una grande importanza. Per questo motivo il Segretario generale dell'ONU si impegna a fondo per allacciare e rafforzare contatti con la società civile e con l'economia, ambito nel quale hanno svolto un ruolo esemplare le «conferenze mondiali». Oggi si tratta di trovare forme di cooperazione per il lavoro quotidiano dell'organizzazione. Soprattutto la collaborazione tra l'ONU e l'economia privata presenta tuttora un potenziale di sviluppo. Il Segretario generale ha avviato misure molto concrete. Il primo risultato visibile sono le guide agli investimenti per gli Stati meno sviluppati pubblicate dall'ONU unitamente alle Camere di commercio internazionali (ICC).

La Svizzera è caratterizzata da una forte partecipazione della società civile e dell'economia alla sua politica e rappresenta inoltre un'importante piazza economica e finanziaria. Il rafforzamento della collaborazione dell'ONU con l'economia e la società civile costituisce quindi un'evidente priorità politica per il nostro Paese. Con l'organizzazione di incontri tra il Segretario generale e i più alti quadri dirigenziali delle grandi multinazionali svizzere il nostro Paese ha contribuito a una migliore comprensione reciproca. Il Foro economico mondiale di Davos è inoltre diventato il luogo preferito per gli incontri tra alti rappresentanti dell'ONU e dell'economia49.

Anche i dirigenti di grandi aziende svizzere hanno potuto far confluire i contatti allacciati a Davos in dialoghi alla sede centrale
dell'ONU a New York. Nell'ambito della sua partecipazione all'organizzazione della sessione speciale dell'Assemblea generale sullo sviluppo sociale svoltasi nel giugno 2000 a Ginevra50, la Svizzera ha inoltre coinvolto in maniera esemplare la società civile. Come membro dell'ONU il nostro Paese potrebbe contribuire ulteriormente a connettere il sistema ONU con la società civile e con l'economia.

5

Questioni di particolare rilevanza per la Svizzera

5.1

La neutralità svizzera

La neutralità svizzera non è pregiudicata dall'adesione all'ONU. L'adesione non comporta l'obbligo all'invio di truppe per missioni militari. L'ONU rispetta la neutralità dei suoi membri.

49 50

In merito al «Global compact», cfr. anche n. 4.2 «World Summit for Social Development and Beyond: Achieving Social Development for All in a Globalizing World», denominato anche «Geneva 2000».

1064

Anche come membro dell'ONU la Svizzera rimane uno Stato neutrale. Nel suo rapporto sulla neutralità 199351 il nostro Consiglio ha illustrato dettagliatamente che con l'adesione all'ONU la Svizzera non infrangerebbe gli impegni che le derivano dal diritto internazionale come Stato neutrale. Il 22 novembre 2000 abbiamo confermato questa posizione nell'ambito di una presentazione su aspetti attuali della prassi della Svizzera in materia di neutralità52.

Sin dall'inizio degli anni Novanta la Svizzera mette in atto misure coercitive dell'ONU senza che per questo le sia stato rimproverato il non rispetto dei suoi doveri come Stato neutrale o che sia stata messa in dubbio la neutralità stessa del nostro Paese. L'appartenenza all'ONU è conciliabile con la neutralità. Il nostro Consiglio intende menzionare esplicitamente il mantenimento della neutralità nella domanda di adesione rivolta al Segretario generale dell'ONU e ripetere tale indicazione alla prima partecipazione della Svizzera all'Assemblea generale dell'ONU.

Questo significa che la Svizzera eviterà anche in futuro, in stretta applicazione del diritto della neutralità, il coinvolgimento in attività belliche tra Stati o gruppi di Stati e continuerà ad attenersi rigorosamente alle regole della non partecipazione a conflitti armati.

L'impegno generale degli Stati a rinunciare alla violenza come mezzo per la realizzazione dei propri interessi politici (esterni) ­ con l'eccezione, menzionata esplicitamente all'articolo 51 dello Statuto dell'ONU, del diritto all'autodifesa ­ corrisponde ai principi della politica di neutralità che la Svizzera pratica già da tempo. In questo principio risiede d'altronde la motivazione della Svizzera a impegnarsi per una politica di pace internazionale. La Svizzera pratica una neutralità che unisce i principi della non partecipazione a quelli di una politica di pace attiva. Dato che parecchi conflitti di interessi tra gli Stati sono trattati in seno all'ONU, come membro la Svizzera potrebbe impegnarsi maggiormente nel suo ruolo di mediatore.

Messa in atto di misure di natura militare Per la messa in atto di misure di natura militare decise dal Consiglio di sicurezza, l'ONU prevede una partecipazione graduale e differenziata degli Stati membri. Gli Stati interessati a mettere a disposizione mezzi di tipo militare devono
concludere separatamente un accordo con il Consiglio di sicurezza53. Tuttavia, sino ad oggi non è stato concluso nessun accordo di questo tipo. Si è instaurata invece la prassi secondo cui uno Stato può presentare spontaneamente una proposta per la messa a disposizione di personale conformemente alle proprie possibilità, entro determinati termini e a determinate condizioni. Queste offerte possono essere unilaterali oppure stabilite in accordi informali («Memorandum of Understanding»)54. Per la Svizzera questo comporta la seguente situazione:

51 52

53 54

Allegato al «Rapporto del Consiglio federale sulla politica estera della Svizzera negli anni Novanta», FF 1994 I 130 Il rapporto «Prassi della Svizzera in materia di neutralità - aspetti attuali» del 30 agosto 2000 elaborato dal gruppo di lavoro interdipartimentale ha costituito la base per questa presentazione.

Statuto, capitolo VII, art. 43.

All'inizio del 2000, 87 Stati avevano presentato offerte di questo tipo, 31 dei quali le hanno fissate in accordi informali. Queste offerte hanno permesso di disporre di circa 147 000 persone per impieghi di varia natura (ad es. truppe, tecnici logistici, esperti, polizia civile).

1065

­

Operazioni di mantenimento della pace dell'ONU (in genere cosiddette «operazioni dei caschi blu») sono finanziate mediante il corrispondente budget speciale. Secondo la prassi, il personale necessario è messo a disposizione volontariamente dagli Stati. La Svizzera dovrebbe quindi partecipare al finanziamento di questo tipo di operazioni ma non sarebbe tenuta a parteciparvi mettendo a disposizione personale o materiale.

­

Misure coercitive autorizzate dall'ONU (sulla base del capitolo VII dello Statuto) sono finanziate e svolte dalla «coalizione di volontari» (ad esempio l'operazione «Desert Storm» per la liberazione del Kuwait). La Svizzera può decidere liberamente in merito a una partecipazione diretta con la messa a disposizione di personale o materiale.

­

Per quel che concerne i diritti di transito e di sorvolo, lo Statuto dell'ONU (sempre secondo l'art. 43 cpv. 1) prevede che questi siano concessi dagli Stati membri sulla base di accordi particolari, accordi che sinora non sono tuttavia stati elaborati. Nella pratica questi diritti sono sempre stati concessi dagli Stati membri senza particolari impegni giuridici. Anche se questa prassi dovesse essere modificata, gli Stati manterrebbero la propria competenza di decidere in merito alla conclusione di un accordo. Il nostro Consiglio ha già concesso diversi diritti di transito a operazioni dell'ONU che includevano l'autorizzazione all'uso della forza militare secondo il capitolo VII dello Statuto (ad esempio diritti di sorvolo alla SFOR per la Bosnia e alla KFOR per il Kosovo). Come membro dell'ONU la Svizzera sarebbe tenuta ­ in virtù dell'articolo 25 ­ a mettere in atto decisioni del Consiglio di sicurezza conformemente allo Statuto. Di conseguenza, anche dopo l'adesione all'ONU, la Svizzera continuerebbe per lo meno la prassi attuale di non ostacolare tali operazioni.

Sia il sostegno a operazioni dell'ONU, sia la partecipazione attiva sono compatibili con la nostra neutralità. Il diritto della neutralità si applica unicamente a conflitti di tipo militare tra Stati. In caso di intervento dell'ONU in un conflitto si ha invece una situazione fondamentalmente diversa: l'organizzazione non interviene come parte al conflitto ma in quanto «autorità che ristabilisce l'ordine», legittimata dal diritto internazionale pubblico, che agisce unicamente sulla base di decisioni del Consiglio di sicurezza o, eccezionalmente, dell'Assemblea generale dell'ONU55, cui i membri dell'ONU hanno conferito nello Statuto la competenza per queste decisioni. L'ONU interviene su mandato della comunità internazionale solo contro chi infrange la pace mondiale o la mette in pericolo. È escluso che tra l'ONU e queste parti si crei una situazione incompatibile con la neutralità della Svizzera. Chi in questi casi non appoggia «l'autorità ristabilente l'ordine» appoggia l'aggressore. Dal punto di vista della politica della neutralità, il sostegno della Svizzera a queste misure dell'ONU è giustificato indipendentemente dal fatto di esserne formalmente membro o meno.

Esse fungono in effetti da fattori che ristabiliscono l'ordine e corrispondono dunque al senso e allo spirito della neutralità.

Anche una partecipazione armata della Svizzera a una missione di pace dell'ONU è conciliabile con la neutralità della Svizzera. Una tale partecipazione è stata resa pos55

Per principio, secondo la risoluzione «Uniting for Peace» (A/ Res. 377(V) del 13 novembre 1950), l'Assemblea generale ha il diritto di intervenire attivamente in questioni concernenti la pace e la sicurezza se il disaccordo dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza impedisce un intervento.

1066

sibile in linea di massima con la revisione della legge militare adottata dal Parlamento56 che prevede la possibilità di armare, a scopo di autodifesa e per permettere la realizzazione del mandato, le truppe svizzere impegnate all'estero nell'ambito di un'operazione di sostegno della pace su mandato dell'ONU o dell'OSCE. Anche in futuro i membri dell'esercito svizzero non parteciperanno però in alcun modo ad azioni di combattimento volte all'imposizione della pace57. La decisione al riguardo non dipende dall'adesione all'ONU e non ne è in alcun modo pregiudicata. Non è prevista, a seguito di un'adesione all'ONU, la creazione di un battaglione di caschi blu svizzeri. L'adesione all'ONU non modifica inoltre in nessun modo le relazioni tra la Svizzera e la NATO, istituzione del tutto indipendente dall'ONU.

Già oggi membri dell'esercito (per compiti di appoggio o quali osservatori militari) o persone civili (quali agenti di polizia in civile, amministratori o personale dell'aiuto umanitario) sono impegnati in missioni di pace dell'ONU o in operazioni su mandato dell'ONU. Questo tipo di impegno costituisce già da decenni un collaudato strumento della nostra politica estera e di sicurezza.

Messa in atto di misure non militari Già dal 1965 la Svizzera mette in atto autonomamente sanzioni economiche dell'ONU (misure del Consiglio di sicurezza contro la Rodesia). Dal 1990 si è instaurata la prassi di mettere in atto completamente queste sanzioni. Con la nuova legge sugli embarghi, che sarà trattata dal Parlamento nel 2001, il nostro Consiglio crea inoltre le basi legali formali per la loro realizzazione, avvenuta finora tramite ordinanze basate direttamente sulla Costituzione. Con la messa in atto delle sanzioni la Svizzera non infrange il principio della neutralità: l'ONU infatti non è parte in conflitto ma, secondo le considerazioni di cui sopra, agisce a nome dell'intera comunità di Stati per garantire il diritto, la pace e l'ordine. Per questo motivo il nostro Consiglio già oggi asserisce la compatibilità della partecipazione a sanzioni dell'ONU con la neutralità, conformemente alla dottrina dominante in materia di diritto internazionale pubblico e alla prassi degli Stati. Come membro dell'ONU la Svizzera sarebbe tenuta in ogni caso a partecipare alle misure non militari decise dall'ONU.

L'atteggiamento
dell'ONU in merito alla neutralità Già da tempo l'ONU accetta la neutralità dei suoi membri: nessuno degli Stati europei neutrali (Austria, Svezia, Finlandia, Irlanda) ha dovuto mettere in forse la propria neutralità a causa dell'adesione all'ONU. L'Assemblea generale dell'ONU ha addirittura riconosciuto espressamente la neutralità come modello di politica di sicurezza 1995 e ne ha rafforzato il valore (risoluzione ONU A/Res/50/80A sulla neutralità del Turkmenistan). Gli Stati neutrali possono pure sedere nel Consiglio di sicurezza e assumere una parte della responsabilità per la pace e la sicurezza nel mondo, come mostrano gli esempi dell'Austria (durante la guerra del Golfo), della Svezia e della Finlandia.

56 57

Progetto per la revisione parziale della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (legge militare/armamento); FF 2000 4481 Al momento della pubblicazione del presente messaggio, il corrispondente decreto federale adottato dal Parlamento il 6 ottobre 2000 sottostà al referendum facoltativo.

1067

5.2

La Ginevra internazionale

La Svizzera non è membro dell'ONU pur essendo Stato ospite. Questa situazione non è soddisfacente. Come membro il nostro Paese potrebbe tutelare meglio gli interessi della Ginevra internazionale.

Nel 1945 motivi sia di ordine pratico che politico indussero l'ONU a scegliere Ginevra come sua sede europea: ­

era disponibile l'edificio costruito per la Società delle nazioni;

­

la Svizzera, neutrale, stabile e non danneggiata dalla guerra, offriva un contesto interessante.

Visto che la Svizzera era solo uno di tanti Paesi non membri dell'organizzazione, la sua non appartenenza non aveva un rilievo particolare.

Nel corso degli anni a Ginevra è sorta una comunità internazionale considerevole che comprende oggi 19 organizzazioni internazionali, di cui otto appartenenti al sistema ONU. Inoltre, più di 140 Stati dispongono di rappresentanze a Ginevra. Oltre 32 300 persone appartengono alla comunità internazionale58, che riveste un'importanza economica locale, regionale e nazionale59. A Ginevra un posto di lavoro su dieci dipende dalla presenza delle organizzazioni internazionali. Esse rappresentano un fattore di arricchimento politico, culturale e scientifico per il nostro Paese nonché una carta vincente nelle nostre relazioni internazionali. A livello mondiale Ginevra è diventata ­ accanto a New York ­ una fra le sedi più importanti della politica multilaterale.

La situazione della Svizzera come Paese ospite non membro dell'ONU non è soddisfacente. La concorrenza tra le città in vista dell'insediamento di organizzazioni internazionali si è parecchio inasprita. È evidente che la non appartenenza della Svizzera rappresenta uno svantaggio inutile per l'attrattiva di Ginevra come città dell'ONU. La situazione attuale, in cui la Svizzera come Paese ospite non può essere rappresentata nel Comitato dell'ONU dei Paesi ospiti dove sono discusse tematiche importanti per il nostro Paese, è alquanto particolare.

La 5a Commissione dell'Assemblea generale, di cui fanno parte tutti gli Stati membri, decide in merito alle questioni finanziarie e amministrative nell'ambito dell'ONU. Vi rientrano pure i budget degli organi dell'ONU situati a Ginevra e le condizioni di assunzione, gli stipendi, le assicurazioni e le prestazioni delle casse pensioni dei funzionari ONU a Ginevra. Le decisioni relative a queste tematiche importanti per Ginevra e per la Svizzera romanda sono prese senza la Svizzera.

La Svizzera può inoltre influire solo in misura limitata sulle decisioni circa l'ubicazione di organi, ad esempio nel settore umanitario o ambientale, in quanto esse sono preparate dalle commissioni dell'Assemblea generale e dell'ECOSOC.

L'adesione permetterebbe di cambiare questo stato di cose. Il nostro Paese presenzierebbe automaticamente alla 5a Commissione e avrebbe la possibilità realistica di essere eletto nel Comitato dei Paesi ospiti e nel Comitato consultivo per i problemi amministrativi e di bilancio.

58 59

Office cantonal de la statistique, Ginevra 1999.

Cfr. n. 4.5

1068

6

La procedura d'adesione

Dopo l'accettazione dell'iniziativa popolare «per l'adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)» da parte del popolo e dei Cantoni il nostro Collegio può inoltrare la domanda d'adesione presso il Segretario generale dell'ONU in qualsiasi momento. È necessaria una lettera in cui la Svizzera esprime la propria volontà di diventare membro e assicura il rispetto dello Statuto. In questa lettera la Svizzera menzionerebbe il fatto che continuerà a essere neutrale60.

Il Segretario generale trasmette la lettera al Consiglio di sicurezza, il quale nomina un comitato incaricato di formulare una raccomandazione al Consiglio. Il comitato valuta unicamente se lo Stato che desidera aderire è: ­

pacifico;

­

disposto a accettare gli obblighi derivanti dallo Statuto;

­

in grado di rispettare questi obblighi.

Il Consiglio di sicurezza indirizza quindi, con maggioranza qualificata di 9 voti su 15 e fermo restando il diritto di veto dei suoi membri permanenti, una raccomandazione all'Assemblea generale61. La decisione dell'Assemblea richiede l'approvazione di due terzi degli Stati che partecipano alla decisione62, condizione che però sinora non ha mai posto problemi. L'adesione diventa giuridicamente vincolante con l'accettazione da parte dell'Assemblea generale. In genere la procedura non dura più di due mesi. Non vi sono trattative per l'adesione 63.

Dopo la fine della prima parte della procedura molti Stati attendono l'inizio della prossima Assemblea generale dell'ONU per poter aderire formalmente in presenza di numerosi capi di Stato e ministri degli esteri. In genere dopo l'adesione il capo di Stato o il ministro degli esteri dello Stato aderente rilascia una dichiarazione di fronte all'Assemblea generale. In tale occasione la Svizzera farebbe nuovamente esplicita menzione del mantenimento della propria neutralità.

7

Ripercussioni finanziarie e conseguenze sugli effettivi del personale legate all'adesione all'ONU

7.1

Ripercussioni finanziarie

Attualmente, in qualità di osservatore, la Svizzera versa al budget ordinario dell'ONU un importo forfettario corrispondente al 30 per cento del contributo applica-

60 61 62 63

Cfr. n. 5.1 Art. 58-60 del regolamento procedurale del Consiglio di sicurezza.

Art. 134 del regolamento procedurale dell'Assemblea generale e art. 4 cpv. 2 dello Statuto.

Per completare il quadro va menzionata in questa sede anche la possibilità di uscire dall'ONU. Lo Statuto dell'ONU non menziona esplicitamente il diritto di denuncia dell'adesione; tuttavia la conferenza di istituzione dell'ONU a San Francisco approvò all'unanimità una dichiarazione concernente la possibilità di lasciare l'ONU, secondo cui un membro non può essere costretto a restare nell'organizzazione. L'uscita dipende quindi dalla volontà dello Stato interessato e secondo la dottrina vigente andrebbe fatta mediante notifica senza termine di disdetta.

1069

bile a un'appartenenza a pieno titolo64. Tale somma corrisponde oggi a circa 6 milioni di franchi all'anno, con cui la Svizzera contribuisce al finanziamento delle possibilità di partecipazione menzionate sopra. I costi supplementari in caso di adesione comprendono il rimanente 70 per cento del contributo di membro al budget ordinario e il contributo al budget dell'ONU per le misure di mantenimento della pace. I due budget si presentano come segue: ­

il budget ordinario dell'ONU per il 2000 è di 1,3 miliardi di dollari USA, di cui 1,1 miliardi sono coperti dai contributi dei membri 65;

­

il budget per le operazioni di mantenimento della pace per il 2000 (compresi 166 milioni di dollari USA per i tribunali internazionali) si aggira attualmente attorno a 2,1 miliardi di dollari USA (stato ottobre 2000).

Sulla base delle cifre attualmente disponibili per il 2000, in qualità di membro dell'ONU la Svizzera verserebbe la quota illustrata nella tabella sottostante. Tale quota corrisponde per l'anno in corso all'1,215 per cento del totale dei budget dell'ONU citati sopra.

Contributi obbligatori della Svizzera per il 2000 (mio USD)

Partecipazione al budget ordinario Partecipazione al budget per le operazioni di mantenimento della pace Totale

Come osservatore

Come membro

4 mio USD

13 mio USD

nessuna

26 mio USD

4 mio USD

39 mio USD

Costi supplementari per il 2000 rispetto allo statuto di osservatore (mio USD)

Totale dei contributi come membro

39 mio USD

Dedotta la quota come osservatore

4 mio USD

Costi supplementari rispetto allo statuto di osservatore

35 mio USD

Corrispondono a franchi svizzeri (al cambio di 1,5 Fr./$) 66

52,5 mio Fr.

Secondo le cifre del budget dell'ONU per il 2000, i costi supplementari occasionati dall'adesione ammonterebbero quindi in totale a 52,5 milioni di franchi67. Tali costi possono però aumentare o diminuire di anno in anno a causa delle oscillazioni cui è soggetta la quota di membro a dipendenza dei seguenti fattori: 64

65 66 67

L'ammontare della quota del 30 per cento che la Svizzera deve versare quale Paese non membro è stato stabilito per la prima volta in una risoluzione dell'Assemblea generale del 21 dicembre 1989 (A/Res/44/197B).

A titolo di paragone: il bilancio annuale dell'ONU corrisponde a meno della metà del bilancio della città di Zurigo.

Cambio prescritto dall'amministrazione federale delle finanze secondo la pianificazione finanziaria 2002-2004.

Questo corrisponde circa al 10 per cento dei contributi annuali della Svizzera al sistema delle Nazioni Unite, all'1 per mille del bilancio federale, alle spese annue dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (messaggio concernente il consuntivo della Confederazione Svizzera per il 1999, p. 482) o alle spese annuali della Confederazione per i passaggi a livello nella costruzione di strade nazionali (ibid., p. 513).

1070

­

il budget delle operazioni di mantenimento della pace dipende dal numero di operazioni decise ed è quindi difficilmente prevedibile. Inoltre, l'entità e il numero di operazioni avviate può cambiare nell'arco dell'anno a seconda delle decisioni del Consiglio di sicurezza;

­

la quota di membro è versata in dollari USA; il cambio è soggetto a variazioni;

­

la quota è fissata ogni tre anni68.

Il contributo è dovuto pro rata temporis a decorrere dal giorno dell'adesione.

Nel piano finanziario di legislatura 2002-200469 si è già tenuto conto dell'onere finanziario supplementare causato dall'adesione all'ONU. Gli importi previsti tengono conto anche di incertezze legate ai cambi nonché di eventuali modifiche dell'ammontare dei contributi. I mezzi finanziari necessari sono gestiti nell'ambito della pianificazione finanziaria.

Contributi complessivi della Svizzera al sistema delle Nazioni Unite I costi supplementari complessivi vanno anche posti in relazione con i contributi totali della Svizzera al sistema ONU, finanziato tramite vari tipi di contributi. Gli organi secondari dell'ONU dispongono di bilanci in gran parte indipendenti dagli organi principali (finanziati tramite il budget ordinario), alimentati dai seguenti contributi: quote obbligatorie, partecipazioni, contributi generici o legati a progetti specifici70. Ad eccezione delle quote obbligatorie al budget regolare e a quello delle operazioni di mantenimento della pace ­ con l'adesione all'ONU ­ questi versa-

68

69

Attualmente la quota degli Stati membri è calcolata come segue: a) prodotto nazionale lordo dello Stato; b) calcolato su un periodo statistico di 6 anni; c) calcolato in dollari USA secondo il cambio raccomandato dall'apposito comitato; d) dedotta la compensazione del carico dei debiti (solo debiti esterni); e) dedotta la compensazione per reddito pro capite basso; f) quota minima prescritta: 0,001%; g) quota massima: 25%.

Rapporto del 2 ottobre 2000 del Consiglio federale sulla pianificazione finanziaria 20022004.

70 Tipo di contributo

Quote obbligatorie Contributi generici

Partecipazioni

Contributi legati a progetti specifici

Descrizione e determinazione del contributo

Quota fissata ogni tre anni in base alla forza economica relativa di ogni Stato membro.

Sono versati dagli Stati membri quali contributi regolari. Non vi è l'obbligo formale di versare un importo prestabilito.

Spesso i versamenti sono effettuati a favore del bilancio generale delle istituzioni sulla base di impegni assunti per più anni di seguito.

In occasione del regolare ripristino dei fondi, gli Stati contribuiscono con una somma in parte fissata dall'Assemblea dei membri, in parte dagli Stati stessi.

Si tratta di finanziamenti di progetti specifici delle istituzioni dell'ONU.

Destinatari

Segretariato dell'ONU, organizzazioni speciali Tutti i programmi dell'ONU, diversi fondi dell'ONU, alcuni organi dell'ONU IFASD quale unica organizzazione speciale, banche Tutti i tipi di istituzioni dell'ONU

1071

menti non subiranno modifiche incisive. I contributi della Svizzera all'ONU per il 1999 si presentano come segue:71 Importi in milioni di franchi

Quota obbligatoria

Contributi generici

Partecipazioni a fondi

Contributi legati a progetti specifici*

Totale 1999

5,7

0,1 5,0

5,9

5,8 10,9

1. 1. Budget ordinario 1. 2. Operazioni di mantenimento della pace 1. 3. Organi secondari, istituti e commissioni** (organi) Totale 1: «nucleo centrale dell'ONU»

4,5

158,0

40,6

203,1

10,2

163,1

46,5

219,8

2. 1. Organizzazioni speciali 2.2. Istituzioni di Bretton-Woods (BWI) Totale 2: Sistema delle Nazioni Unite

38,0 8,2 56,4

7,2 11,1 181,4

8,5 51,5 106,5

58,7 190,5 469,0

5,0 119,7 124,7

*

In massima parte contributi «multi-bilaterali», cioè pagamenti effettuati mediante mezzi della collaborazione bilaterale allo sviluppo per progetti specifici in un determinato Paese.

** Soprattutto negli ambiti sviluppo, questioni umanitarie, diritti dell'uomo, ambiente, ad esempio UNDP 59,1 mio fr.; UNEP 10,2 mio fr.; UNHCR 40 mio fr.; UNICEF 18,6 mio fr.

7.2

Conseguenze sull'effettivo del personale

Già oggi la Svizzera dispone di missioni in tutte le sedi delle Nazioni Unite (New York, Ginevra, Vienna, Nairobi). Le possibilità d'azione che risulterebbero da un'adesione comporterebbero un accresciuto bisogno di personale sia nei servizi centrali competenti, sia nelle missioni. In totale sarebbero necessari al massimo quindici posti supplementari distribuiti tra Berna e le missioni. Il nostro Consiglio provvederebbe a coprire il fabbisogno supplementare mediante riorganizzazioni interne e non chiederà quindi l'assunzione di ulteriore personale.

Nelle rare occasioni in cui sono assunti compiti e responsabilità particolari, ad esempio un seggio nel Consiglio di sicurezza dell'ONU, la presidenza dell'Assemblea generale o dell'ECOSOC, il fabbisogno aumenterebbe per periodi limitati nel tempo72.

8

Relazione con il diritto europeo

Tutti gli Stati europei (ad eccezione del Vaticano) sono membri dell'ONU. I più importanti organi europei collaborano con l'organizzazione, segnatamente l'Unione europea, l'OSCE e il Consiglio d'Europa. L'adesione della Svizzera all'ONU può quindi essere considerata un complemento a questi sforzi congiunti europei.

71 72

Cfr. il riassunto completo all'allegato 3.

Queste mansioni sono attribuite in genere per un periodo non superiore a uno, rispettivamente due anni, e ­ per un Paese come la Svizzera ­ sarebbero ottenibili solo raramente (al massimo una volta per decennio).

1072

9

La procedura di consultazione

9.1

Introduzione

Nell'intento di realizzare l'obiettivo di legislatura dell'adesione della Svizzera all'ONU, il nostro Consiglio ha svolto dal 28 giugno al 5 ottobre 2000 una procedura di consultazione. All'articolo 147 la Costituzione federale prescrive una procedura di consultazione «su importanti trattati internazionali». L'articolo 140 capoverso 1 lettera b della Costituzione esige per l'adesione all'ONU, in quanto organizzazione per la sicurezza collettiva (e per il relativo impegno al rispetto dello Statuto dell'ONU), l'approvazione del popolo e dei Cantoni. L'importanza del trattato, cioè dello Statuto, è quindi comprovata.

Oltre ai destinatari usuali delle consultazioni ­ i Cantoni, i Tribunali federali, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale e le associazioni mantello ­ sono state interpellate altre 89 organizzazioni e istituzioni con interessi legati all'ONU o all'ambito dell'ONU. Dei 137 interpellati hanno risposto 84. Inoltre, 10 istituzioni e 61 persone private hanno espresso spontaneamente la loro opinione in merito. Il nostro Collegio ritiene buono questo tasso di partecipazione, considerandolo l'espressione del notevole interesse che l'oggetto riveste per l'opinione pubblica svizzera.

9.2

Sintesi dei risultati della procedura di consultazione

Il riassunto delle risposte si presenta come segue:73 Domanda: qual è il Vostro parere riguardo all'intenzione del Consiglio federale di ottenere l'adesione della Svizzera all'ONU?

Categorie

Numero di risposte

A favore dell'adesione

1

Cantoni

26

25

2

Tribunali federali

2

0

3

Partiti rappresentati nell'Assemblea federale

8

6

4

Organizzazioni economiche

7

6

51 Altre istituzioni interessate

41

37

52 Istituzioni che hanno partecipato spontaneamente*

10

5

­

5

6

61

31

15

15

Privati che hanno partecipato spontaneamente*

Senza presa di posizione esplicita

Contrari all'adesione

1

­

2

­

­ 1 3

2 ­ 1

* Si tratta di enti e persone private non inclusi nell'elenco dei destinatari.

73

Una panoramica completa delle risposte è pubblicata in forma di rapporto destinato al pubblico.

1073

La grande maggioranza delle risposte valuta positivamente l'adesione della Svizzera all'ONU. Soprattutto tra i Cantoni e le organizzazioni economiche vige quasi unanimità al riguardo. L'appoggio è anche grande tra i partiti rappresentati nell'Assemblea federale e nelle altre istituzioni interpellate.

Per quel che concerne le istituzioni e i privati che hanno partecipato spontaneamente alla consultazione, si presenta invece un quadro meno omogeneo. In queste cerchie il sostegno al progetto supera solo di poco l'opposizione. La settantina di prese di posizione spontanee, pur non essendo quantitativamente sufficiente per poter rappresentare le opinioni della popolazione, sembra tuttavia indicare che il progetto, che nella votazione popolare dovrà ottenere l'approvazione della maggioranza del popolo e dei Cantoni, è valutato più criticamente dalla popolazione che dalle istituzioni interpellate.

I partecipanti alla procedura di consultazione mostrano nelle loro risposte di avere un'immagine dell'ONU che presenta molte sfumature. Nella maggior parte dei casi l'ONU è vista come istituzione importante e utile che risente però di problemi strutturali e operativi. Solo una minoranza vuole rinunciare all'adesione per questo motivo. Alcune risposte invitano il nostro Collegio a contribuire a una discussione aperta su questa problematica.

La maggior parte delle risposte positive condivide appieno o in gran parte l'argomentazione da noi presentata nel rapporto esplicativo. Tra gli argomenti a favore dell'adesione sono soprattutto tre quelli che hanno ottenuto il maggior appoggio: ­

la Svizzera non dovrebbe essere uno degli ultimi Stati non membri di un'organizzazione universale. L'adesione va vista anche come espressione della solidarietà della Svizzera con la comunità internazionale alla ricerca di soluzioni ai problemi del mondo;

­

l'ONU ha subìto profondi cambiamenti che offrono una nuova base favorevole all'impegno in seno all'organizzazione;

­

già ora la partecipazione della Svizzera all'ONU è molto estesa, il nostro Paese dovrebbe quindi chiedere l'adesione a pieno titolo.

Ha trovato ampio consenso anche l'argomentazione secondo cui la Svizzera potrebbe contribuire nell'ONU a migliorare le condizioni quadro dell'economia e in particolare a migliorare la propria immagine nel mondo.

Molte risposte fanno riferimento alla problematica della compatibilità tra adesione all'ONU e neutralità della Svizzera. Parecchie prese di posizione ritengono che l'adesione all'ONU non avrebbe ripercussioni sulla neutralità del nostro Paese. Alcune poche risposte ritengono che l'adesione rafforzerebbe la neutralità, altre invece che la metterebbe in pericolo. In molte risposte il nostro Consiglio è esortato a continuare a perseguire la sua politica di neutralità anche come membro dell'ONU. Per questo motivo alcuni degli interpellati appoggiano la procedura da noi decisa il 23 gennaio 1999, secondo cui nella domande di adesione e nella prima partecipazione come membro all'Assemblea generale dell'ONU la Svizzera presenterebbe una dichiarazione di neutralità. Poche risposte ritengono invece inopportuno questo procedimento.

I costi per l'adesione sono ritenuti adeguati dalla maggior parte delle risposte, ma sono criticati da un numero sorprendentemente alto di prese di posizione spontanee di privati.

1074

Diverse risposte invitano il nostro Collegio a sviluppare sin d'ora le grandi linee della politica che intende perseguire in seno all'ONU e di prendere posizione in merito alle modalità previste per garantire un appoggio di queste strategie nella politica interna e presso la popolazione. Nell'ONU intendiamo perseguire una politica inserita nel quadro dei nostri obiettivi di politica estera e rimandiamo in questa sede al nostro rapporto sulla politica estera.

Diverse risposte chiedono che il nostro Consiglio porti avanti senza indugio la procedura ulteriore.

9.3

Conclusioni della procedura di consultazione

Considerati i risultati complessivamente positivi della procedura di consultazione, il nostro Consiglio vede confermata la propria intenzione di portare la Svizzera all'adesione all'ONU. Abbiamo deciso di trasmettere alle Camere il presente messaggio che appoggia l'iniziativa popolare «per l'adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)» e che presenta un'analisi approfondita dei punti emersi nelle risposte dei partecipanti alla consultazione. Abbiamo elaborato i motivi importanti a favore di un'adesione, illustrato i punti critici e tenuto in considerazione le argomentazioni contrarie all'adesione. Il presente messaggio si prefigge di creare la massima trasparenza in merito al significato che l'adesione all'ONU riveste per il nostro Paese.

2485

1075

Allegato 1

Elenco delle abbreviazioni AdI AIEA/IAEA art.

BIRS/IBRD BWI CBD CCD CCI/ITC CEE/ECE CESCR CGIAR CHR CIG CITES CIVPOL CND COHRED CPD cpv.

CsocD CSS CSW DFAE DHA DPKO ECA ECLAC ECOSOC ECOWAS ESCAP ESCWA FAO FF FIPOI FISA/IFAD FMI/IMF GEF HABITAT HCHR ICC ICTY 1076

Anello degli Indipendenti Agenzia internazionale dell'energia atomica articolo Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo Istituzioni di Bretton Woods Convenzione sulla biodiversità Convenzione sulla desertificazione Centro del commercio internazionale Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa Comitato per i diritti economici, sociali e culturali Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo Corte internazionale di giustizia Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione Osservatori civili di polizia Commissione degli stupefacenti Council on Health Research for Development Commissione per la popolazione e lo sviluppo capoverso Commissione per lo sviluppo sociale Commissione per lo sviluppo sostenibile Commissione delle Nazioni Unite per i diritti della donna Dipartimento federale degli affari esteri Dipartimento per le questioni umanitarie Department of Peacekeeping Operations Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale Commissione economica e sociale delle Nazioni Unite per l'Asia e il Pacifico Commissione economica e sociale delle Nazioni Unite per l'Asia occidentale Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura Foglio federale Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo Fondo monetario internazionale Global Environment Facility Conferenza delle Nazioni Unite sugli insediamenti umani Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo Camere di commercio internazionali International Tribunal for Former Yugoslavia

IDA IFC IFOR IGPF ILC INSTRAW IPCC KFOR MIGA MINURSO NATO NNSC OACI/ICAO OCHA ODCCP OIL/ILO OMC/WTO OMI/IMO OMS/WHO ONG ONU OSCE OUA/OAU PAM/WFP PEV PSNU/UNDP SEE SFOR SG UE UIT/ITU UNAIDS UNCDF UNCITRAL UNCTAD UNDCP UNEP UNESCO UNFCCC UNFPA UNHCR UNICEF

Associazione internazionale dello sviluppo Società finanziaria internazionale Implementation Force Inter-Governemental Panel on Forests Commissione del diritto internazionale Istituto internazionale di ricerca e di formazione per il promovimento della donna Gruppo intergovernativo di esperti dei cambiamenti climatici Kosovo Force Multilateral Investment Guarantee Agency Missione delle Nazioni Unite per il referendum nel Sahara occidentale North Atlantic Treaty Organization Commissione neutrale di sorveglianza nel Corea Organizzazione dell'aviazione civile internazionale Ufficio di coordinamento degli affari umanitari Ufficio per il controllo delle droghe e la prevenzione della criminalità Organizzazione internazionale del lavoro Organizzazione mondiale del commercio Organizzazione marittima internazionale Organizzazione mondiale della sanità Organizzazioni non governative Organizzazione delle Nazioni Unite Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa Organizzazione dell'unità africana Programma alimentare mondiale Partito evangelico Programma di sviluppo delle Nazioni Unite Spazio economico europeo Stabilisation Force Segretariato generale Unione europea Unione internazionale delle telecomunicazioni Programma comune delle Nazioni Unite contro l'AIDS Fondo delle Nazioni Unite per il finanziamento dell'attrezzatura capitale Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo Programma delle Nazioni Unite per il controllo internazionale delle droghe Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura United Nations Framework Convention on Climate Change Fondo delle Nazioni Unite per le attività demografiche Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia

1077

UNICRI UNIDIR UNIDO UNIFEM UNITA UNITAR UNMAP UNMIK UNMOP UNMOT UNOG UNOMIG UNPREDEP UNRISD UNRWA UNSCOM UNSG UNTSO UNU UNV UPU WEOG WIPO WMO

1078

Istituto interregionale di ricerca delle Nazioni Unite sulla criminalità e la giustizia Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale Fondo di sviluppo delle Nazioni Unite per la donna Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca United Nations Mine Action Programme Amministrazione civile temporanea delle Nazioni Unite in Kosovo Missione degli osservatori delle Nazioni Unite a Prevlaka Missione degli osservatori delle Nazioni Unite in Tagikistan Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra Missione degli osservatori delle Nazioni Unite in Georgia Forza di spiegamento preventivo delle Nazioni Unite Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente Commissione speciale delle Nazioni Unite Segretariato delle Nazioni Unite Organismo delle Nazioni Unite incaricato della sorveglianza della tregua in Palestina Università delle Nazioni Unite Volontari delle Nazioni Unite Unione postale universale Western European and Others Group Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale Organizzazione meteorologica mondiale

Allegato 2

Il sistema delle Nazioni Unite 6 commissioni principali

Operazioni di mantenimento della pace* CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA

CONSIGLIO DI SICUREZZA

Comitati permanenti e comitati di procedura

Altri organi sussidiari dell'Assemblea generale

Comitato di stato maggiore

ASSEMBLEA GENERALE

*UNRWA

AIEA/IAEA

CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

SEGRETARIATO

Fondi e programmi, istituti e altri organi sussidiari *UNAIDS *UNCTAD *UNHCR *PSNU/UNDP *UNFPA *UNICEF *UNEP *PAM/WFP *UNV *UNITAR *UNIDIR *UNICRI *UNRISD INSTRAW *UNIFEM *UNCDF *UNDCP UNU

Comitati permanenti e ad hoc

Organizzazioni specializzate

CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE

Commissioni economiche regionali ­ Europa (ECE) ­ Asia e Pacifico (ESCAP) ­ America latina (ECLAC) ­ Africa (ECA) ­ Asia occidentale (ESCWA)

OIL/ILO FAO UNESCO OMS/WHO UNIDOI ICAO/OACI UPU ITU/UIT WMO OMI/IMO WIPO FISA/IFAD Istituzioni di Bretton Woods FMI/IMF BIRS/IBRD IDA IFCI MIGA

Commissioni e comitati speciali La Svizzera è eleggibile in: CSocD, CSD, CND, CPD, CSW Altri comitati Partecipazione della Svizzera (ottobre 2000): Grassetto/corsivo: La Svizzera è membro o Parte contraente *: La Svizzera versa contributi volontari

1079

Allegato 3

Contributi della Svizzera al sistema ONU nel 1999 in franchi svizzeri Destinatario

Denominazione

Contributi obbligatori

Contributi generici a organi/ organizzazioni

PartecipaContributi zione legati a proa banche getti specifie fondi ci

Totale

1 Nucleo centrale dell'ONU 1.1 ONU UNOG

Fonds des bourses

UNSG

Importo forfettario come osservatore (equivale al 30% del contributo obbligatorio teorico)

5 681 227

145 500

20 000

Totale 1.1: ONU

5 681 227

145 500

20 000 5 826 727

0

20 000

5 846 727

3 800 000

117 539

3 917 539

1.2 Operazioni di mantenimento della pace DPKO

Contributi a fondi e altri contributi

ICTY

Contributi diversi

150 000

801 537

951 537

ONU

Contributi a diversi progetti

225 000

851 478

1 076 478

Missioni dell'ONU in genere

Costi del personale e altri contributi

849 741

3 195 114

4 044 855

CIVPOL

Costi del personale e altri contributi

933 421

933 421

5 899 089

10 923 830

500 000

832 665

Totale 1.2: Operazioni di mantenimento della pace

0

5 024 741

0

1.3 Organi sussidiari, istituti e commissioni CBD

160 000

CCD COHRED CEE/ECE

280 000 332 665 1 200 000

90 000

402 000

IGPF

200 000

IPCC

200 000

CCI/ITC UNAIDS UNCITRAL UNCTAD

1080

1 200 000

230 000

HCHR

OCHA

440 000

1 815 000 355 000

320 000 704 987

1 106 987 200 000 200 000

2 100 000 3 024 724

2 200 000

3 915 000 3 379 724 2 200 000

50 000

50 000 1 064 400

1 064 400

Destinatario

Denominazione

Contributi obbligatori

UNDCP

Contributi generici a organi/ organizzazioni

PartecipaContributi zione legati a proa banche getti specifie fondi ci

Totale

7 064 063

59 064 063

851 175

PSNU/UNDP

851 175

52 000 000

UNEP UNFCCC

3 612 500

6 542 152

189 000

70 000

UNFPA

10 154 652 259 000

11 000 000

UNHCR

105 000

1 050 000

12 050 000

36 484 321

3 500 000

40 089 321

UNICEF

17 000 000

1 644 759

18 644 759

UNICRI

18 620

UNIDIR

66 590

66 590

UNIFEM

700 000

700 000

UNITAR

1 287 950

UNRISD

96 040

96 040

UNRWA

8 430 581

8 430 581

UNV PAM/WFP Totale 1.3: Organi sussidiari, istituti e commissioni Totale 1: Nucleo centrale dell'ONU

18 620

141 910

1 429 860

500 000

75 317

575 317

16 007 566

19 716 588

35 724 154

4 511 500 157 964 660

0

40 586 748 203 062 908

10 192 727 163 134 901

0

46 505 837 219 833 465

2 Organizzazioni specializzate FAO

5 919 315

AIEA/IAEA

3 577 657

OACI/ICAO

837 146

801 860 1 315 095

4 892 752 837 146

FISA/IFAD

5 000 000

OIL/ILO IMO

6 721 175

3 989 885

100 000

109 800

50 000

5 000 000 1 192 646

5 282 531 159 800

UIT/ITU

5 245 460

UNESCO

6 183 900

740 000

174 462

7 098 362

UNIDO

1 653 587

111 170

3 989 205

5 753 962

559 350

64 151

8 451 032

4 833 000

1 622 709

14 906 741

UPU OMS/WHO

5 245 460

623 501

WIPO

759 648

158 392

918 040

WMO

737 058

552 942

1 290 000

8 492 216

58 729 470

Totale 2: Organizzazioni specializzate

38 023 838

7 213 416

5 000 000

1081

Destinatario

Denominazione

Contributi obbligatori

Contributi generici a organi/ organizzazioni

PartecipaContributi zione legati a proa banche getti specifie fondi ci

Totale

21 933 800

21 933 800

3 Istituzioni di Bretton Woods e istituzioni associate Banca mondiale (Banca mondiale) IDA

118 084 000

(Banca mondiale) IFC

21 274 400

(Banca mondiale) CGIAR

10 900 000

(Banca mondiale) MIGA

Partecipazione al capitale

FMI/IMF GEF

Conto di bonificazione

21 274 400 10 900 000

1 600 000

1 600 000 8 288 904

8 140 000 Totale 3: Istituzioni di Bretton Woods e istituzioni associate

8 140 000

Totale 1+2+3 (Sistema ONU)

1082

118 084 000

247 500 11 147 500 119 684 000

8 288 904 8 387 500

51 497 104 190 468 604

469 031 539

Allegato 4

L'adesione della Svizzera all'ONU e le disposizioni del capitolo VII dello Statuto dell'ONU

I. Sorvolo e transito del territorio svizzero nell'ambito di misure militari secondo il capitolo VII dello Statuto dell'ONU 1. Domanda Come membro dell'ONU la Svizzera è tenuta a concedere diritti di transito e di sorvolo a seguito di sanzioni di tipo militare adottate dal Consiglio di sicurezza conformemente al capitolo VII dello Statuto?

2. Considerazioni di massima Conformemente all'interpretazione sinora seguita dell'articolo 43 dello Statuto, e tenuto conto del legame di questo articolo con l'articolo 42, si deduce che, in assenza di un accordo secondo l'articolo 43, uno Stato membro non è tenuto a mettere a disposizione del Consiglio di sicurezza dell'ONU il proprio esercito e il proprio territorio per sanzioni di tipo militare. Ne consegue inoltre che lo Statuto non impone agli Stati membri dell'ONU un obbligo generale di concedere diritti di transito e di sorvolo nell'ambito di misure coercitive adottate in applicazione del capitolo VII dello Statuto. D'altronde il Consiglio di sicurezza non ha mai adottato risoluzioni che avrebbero esplicitamente richiesto questo tipo di concessione dai membri dell'organizzazione.

In questo contesto conviene ricordare che lo Statuto opera una distinzione di fondo tra sanzioni economiche da un lato, che devono obbligatoriamente essere adottate dagli Stati membri (art. 41 dello Statuto), e sanzioni di tipo militare dall'altro, cui gli Stati membri possono partecipare volontariamente (art. 42 dello Statuto).

3. Risvolti pratici Gli Stati membri non dispongono di una libertà decisionale assoluta circa la partecipazione a sanzioni di tipo militare adottate dall'ONU o circa la concessione di diritti di transito o di sorvolo sul proprio territorio. Questa libertà è limitata innanzitutto dall'obbligo generale di non impedire la messa in atto di misure adottate conformemente al capitolo VII dello Statuto e secondariamente dal divieto esplicito di appoggiare uno Stato oggetto di sanzioni (art. 2 par. 5 dello Statuto). Per questo motivo, non è completamente escluso che in casi particolari uno Stato possa essere tenuto a concedere diritti di transito e di sorvolo. Questo accade quando il rifiuto di concedere tali diritti impedirebbe la messa in atto delle sanzioni, favorendo in tal modo lo Stato oggetto delle sanzioni.

4. Conclusione Come membro dell'ONU la Svizzera
non sarebbe tenuta a concedere diritti di transito e di sorvolo nell'ambito della messa in atto di misure di tipo militare. Conformemente alla politica adottata già oggi, il nostro Paese continuerebbe a concedere tali diritti (ad esempio nel caso delle truppe di pace nell'ex Jugoslavia). In caso di 1083

rifiuto di tali diritti si dovrà evitare che il rifiuto possa essere interpretato come appoggio allo Stato oggetto delle sanzioni.

II. Invio di truppe svizzere all'estero 1. Domanda Come membro dell'ONU, la Svizzera sarebbe tenuta a inviare truppe all'estero nell'ambito di sanzioni di tipo militare adottate dal Consiglio di sicurezza conformemente al capitolo VII dello Statuto?

2. Considerazioni di massima Nessuno Stato membro può essere costretto dall'ONU a partecipare con truppe ad azioni militari svolte in base al capitolo VII. Un obbligo di questo tipo non è stato riconosciuto da nessuno Stato membro.

Nei casi in cui la non partecipazione della Svizzera dovesse minare considerevolmente l'efficacia di sanzioni di tipo militare adottate conformemente al capitolo VII, il nostro Paese potrà essere indotto a concedere un appoggio passivo (ad esempio concedendo diritti di sorvolo o di transito).

Anche come membro dell'ONU la Svizzera potrà portare un appoggio attivo a misure coercitive dell'ONU, sotto forma di invio di truppe all'estero, unicamente con il consenso del Consiglio federale o dell'Assemblea federale, sempre che sia accettata la proposta revisione della legge militare.

3. Risvolti pratici Il testo e la storia dell'articolo 43 dello Statuto nonché la prassi dell'ONU (in particolare quella seguita negli anni Novanta) portano a concludere che non vi è per gli Stati membri un obbligo giuridico di mettere a disposizione truppe per azioni militari decise in base al capitolo VII. Durante le trattative per l'elaborazione dello Statuto, molti Stati diedero particolare rilievo al fatto che il Consiglio di sicurezza non venisse dotato della competenza per costringere gli Stati membri a inviare contingenti nazionali. L'articolo 43 dello Statuto tiene conto di queste preoccupazioni degli Stati fondatori prescrivendo che la messa a disposizione di truppe nazionali al servizio dell'ONU può avvenire unicamente in presenza di un accordo separato tra il Consiglio di sicurezza e lo Stato in questione, approvato dall'organo competente di questo Stato. L'articolo 43 impone agli Stati membri unicamente di condurre trattative in merito; il Consiglio di sicurezza non può tuttavia costringerli a concludere e ad accettare questi accordi (secondo il principio pactum de negotiando in opposizione al principio pactum de contrahendo).

Sino ad oggi non è stato concluso nessun accordo di questo tipo tra il Consiglio di sicurezza e uno Stato
membro dell'ONU. La reticenza dei membri di mettere truppe a disposizione dell'ONU nell'ambito di accordi basati sull'articolo 43 dello Statuto è principalmente dovuta al fatto che tali accordi porrebbero le unità nazionali sotto il diretto comando dell'ONU.

Nell'elaborazione dello Statuto gli Stati fondatori hanno tenuto conto di questa debolezza dell'articolo 43, formulando nell'articolo 106 una disposizione meno impegnativa che rappresenta attualmente la base giuridica per la messa a disposizione di forze armate da parte degli Stati membri. Come l'articolo 43, anche questo articolo 1084

pone come condizione l'approvazione preventiva dello Stato che mette a disposizione truppe.

4. Conclusione Dagli articoli 43 e 106 dello Statuto dell'ONU nonché dalla prassi seguita dall'organizzazione e dai suoi Stati membri risulta che come membro dell'ONU la Svizzera manterrà la propria libertà di scelta in merito all'invio di truppe all'estero nell'ambito di sanzioni di tipo militare adottate in base al capitolo VII.

1085

Allegato 5

Lo Statuto delle Nazioni Unite Fatto a San Francisco il ventisei giugno millenovecentoquarantacinque

Noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità, a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grande e piccole, a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altri fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti, a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà, e per tali fini a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con l'altro in rapporti di buon vicinato, ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ad assicurare, mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell'interesse comune, ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli, abbiamo risoluto di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali fini In conseguenza, i nostri rispettivi Governi, per mezzo dei loro rappresentanti riuniti nella città di San Francisco e muniti di pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato il presente Statuto delle Nazioni Unite ed istituiscono con ciò un'organizzazione internazionale che sarà denominata le Nazioni Unite.

Capitolo I: Fini e principi Art. 1 I fini delle Nazioni Unite sono: 1.

1086

Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai princìpi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace.

2.

Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'auto-decisione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale.

3.

Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione.

4.

Costituire un centro per il coordinamento dell'attività delle nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni.

Art. 2 L'Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell'articolo 1, devono agire in conformità ai seguenti princìpi: 1.

L'Organizzazione è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti i suoi Membri.

2.

I Membri, al fine di assicurare a ciascuno di essi i diritti e i benefici risultanti dalla loro qualità di Membro, devono adempiere in buona fede gli obblighi da loro assunti in conformità al presente Statuto.

3.

I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo.

4.

I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.

5.

I Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi azione che queste intraprendono in conformità alle disposizioni del presente Statuto, e devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendono un'azione preventiva o coercitiva.

6.

L'Organizzazione deve fare in modo che Stati che non sono Membri delle Nazioni Unite agiscano in conformità a questi princìpi, per quanto possa essere necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

7.

Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del presente Statuto; questo principio non pregiudica però l'applicazione di misure coercitive a norma del capitolo VII.

1087

Capitolo II: Membri dell'Organizzazione Art. 3 Membri originari delle Nazioni Unite sono gli Stati che, avendo partecipato alla Conferenza delle Nazioni Unite per l'Organizzazione Internazionale a San Francisco, od avendo precedentemente firmato la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1° gennaio 1942, firmino il presente Statuto e lo ratifichino in conformità all'articolo 110.

Art. 4 (1) Possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli altri Stati amanti della pace che accettino gli obblighi del presente Statuto e che, a giudizio dell'Organizzazione, siano capaci di adempiere tali obblighi e disposti a farlo.

(2) L'ammissione quale Membro delle Nazioni Unite di uno Stato che adempia a tali condizioni è effettuata con decisione dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.

Art. 5 Un Membro delle Nazioni Unite contro il quale sia stata intrapresa, da parte del Consiglio di Sicurezza, un'azione preventiva o coercitiva può essere sospeso dall'esercizio dei diritti e dei privilegi di un Membro da parte dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. L'esercizio di questi diritti e privilegi può essere ripristinato dal Consiglio di Sicurezza.

Art. 6 Un Membro delle Nazioni Unite che abbia persistentemente violato i princìpi enunciati nel presente Statuto può essere espulso dall'Organizzazione da parte dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.

Capitolo III: Organi Art. 7 (1) Sono istituiti quali organi principali delle Nazioni Unite: un'Assemblea Generale, un Consiglio di Sicurezza, un Consiglio Economico e Sociale, un Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, una Corte Internazionale di Giustizia, ed un Segretariato.

(2) Gli organi sussidiari che si riveleranno necessari potranno essere creati conformemente al presente Statuto.

Art. 8 Le Nazioni Unite non porranno alcuna restrizione all'ammissibilità di uomini e donne nei loro organi principali e sussidiari, in qualsiasi qualità ed in condizione di uguaglianza.

1088

Capitolo IV: Assemblea generale Art. 9

Composizione

(1) L'Assemblea Generale si compone di tutti i Membri delle Nazioni Unite.

(2) Ogni Membro ha non più di cinque rappresentanti nell'Assemblea Generale.

Art. 10 Funzioni e poteri L'Assemblea Generale può discutere qualsiasi questione od argomento che rientri nei fini del presente Statuto, o che abbia riferimento ai poteri ed alle funzioni degli organi previsti dal presente Statuto o, salvo quanto disposto dall'articolo 12, può fare raccomandazioni ai Membri delle Nazioni Unite od al Consiglio di Sicurezza, o agli uni ed all'altro, su qualsiasi di tali questioni od argomenti.

Art. 11 (1) L'Assemblea Generale può esaminare i princìpi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, compresi i princìpi regolanti il disarmo e la disciplina degli armamenti, e può fare, riguardo a tali principi, raccomandazioni sia ai Membri, sia al Consiglio di Sicurezza, sia agli uni ed all'altro.

(2) L'Assemblea Generale può discutere ogni questione relativa al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che le sia sottoposta da qualsiasi Membro delle Nazioni Unite in conformità all'articolo 35 paragrafo 2, e, salvo quanto disposto nell'articolo 12 può fare raccomandazioni riguardo a qualsiasi questione del genere allo Stato o agli Stati interessati, od agli uni ed all'altro. Qualsiasi questione del genere per cui si renda necessaria un'azione deve essere deferita al Consiglio di Sicurezza da parte dell'Assemblea Generale, prima o dopo la discussione.

(3) L'Assemblea Generale può richiamare l'attenzione del Consiglio di Sicurezza sulle situazioni che siano suscettibili di mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionale.

(4) I poteri dell'Assemblea Generale stabiliti in quest'articolo non limitano la portata generale dell'articolo 10.

Art. 12 (1) Durante l'esercizio da parte del Consiglio di Sicurezza delle funzioni assegnatagli dal presente Statuto, nei riguardi di una controversia o situazione qualsiasi, l'Assemblea Generale non deve fare alcuna raccomandazione riguardo a tale controversia o situazione, a meno che non ne sia richiesta dal Consiglio di Sicurezza.

(2) Il Segretario Generale, con il consenso del Consiglio di Sicurezza, informa l'Assemblea Generale, ad ogni sessione, di tutte le questioni relative al mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale di cui stia trattando il Consiglio di Sicurezza ed informa del pari l'Assemblea Generale, o i Membri delle Nazioni Unite se l'Assemblea Generale non é in sessione, non appena il Consiglio di Sicurezza cessi dal trattare tali questioni.

1089

Art. 13 (1) L'Assemblea Generale intraprende studi e fa raccomandazioni allo scopo di: a.

promuovere la cooperazione internazionale nel campo politico ed incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione.

b.

sviluppare la cooperazione internazionale nei campi economico, sociale, culturale, educativo e della sanità pubblica, e promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua, o di religione.

(2) Gli ulteriori compiti, funzioni e poteri dell'Assemblea Generale rispetto alle materie indicate nel precedente paragrafo 1 b sono stabiliti nei capitoli IX e X.

Art. 14 Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 12, l'Assemblea Generale può raccomandare misure per il regolamento pacifico di qualsiasi situazione che, indipendentemente dalla sua origine, essa ritenga suscettibile di pregiudicare il benessere generale o le relazioni amichevoli tra nazioni, ivi comprese le situazioni risultanti da una violazione delle disposizioni del presente Statuto che enunciano i fini ed i princìpi delle Nazioni Unite.

Art. 15 (1) L'Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni annuali e speciali del Consiglio di Sicurezza; queste relazioni comprendono un resoconto delle misure decise od intraprese dal Consiglio di Sicurezza per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.

(2) L'Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni degli altri organi delle Nazioni Unite.

Art. 16 L'Assemblea Generale adempie quelle funzioni, concernenti il regime internazionale di amministrazione fiduciaria che ad essa sono attribuite dai capitoli XII e XIII, compresa l'approvazione delle convenzioni di amministrazione fiduciaria per le zone non designate come strategiche.

Art. 17 (1) L'Assemblea Generale esamina ed approva il bilancio dell'Organizzazione.

(2) Le spese dell'Organizzazione sono sostenute dai Membri secondo la ripartizione fissata dall'Assemblea Generale.

(3) L'Assemblea Generale esamina ed approva tutti gli accordi finanziari e di bilancio con gli istituti specializzati previsti all'articolo 57, ed esamina i bilanci amministrativi di tali istituti specializzati al fine di fare ad essi delle raccomandazioni.

Art. 18 Votazione (1) Ogni Membro dell'Assemblea Generale dispone di un voto.

(2) Le decisioni dell'Assemblea Generale su questioni importanti sono prese a maggioranza di due terzi dei Membri presenti e votanti. Tali questioni comprendono: le 1090

raccomandazioni riguardo al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l'elezione dei Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, l'elezione dei Membri del Consiglio Economico e Sociale, l'elezione di Membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria a norma del paragrafo 1c dell'articolo 86, l'ammissione di nuovi Membri delle Nazioni Unite, la sospensione dei diritti e dei privilegi di Membro, l'espulsione di Membri, le questioni relative al funzionamento del regime di amministrazione fiduciaria e le questioni di bilancio.

(3) Le decisioni su altre questioni, compresa la determinazione di categorie addizionali di questioni da decidersi a maggioranza di due terzi, sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti.

Art. 19 Un Membro delle Nazioni Unite che sia in arretrato nel pagamento dei suoi contributi finanziari all'Organizzazione non ha voto nell'Assemblea Generale se l'ammontare dei suoi arretrati eguagli o superi l'ammontare dei contributi da lui dovuti per i due anni interi precedenti. L'Assemblea Generale può, nondimeno, permettere a tale Membro di votare se riconosca che la mancanza del pagamento è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà.

Art. 20 Procedura L'Assemblea Generale si riunisce in sessioni ordinarie annuali ed in sessioni speciali ove le circostanze lo richiedano. Le sessioni speciali sono convocate dal Segretario Generale su richiesta del Consiglio di Sicurezza o della maggioranza dei Membri delle Nazioni Unite.

Art. 21 L'Assemblea Generale stabilisce il proprio regolamento. Essa elegge il suo Presidente per ogni sessione.

Art. 22 L'Assemblea Generale può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l'adempimento delle sue funzioni.

Capitolo V: Consiglio di sicurezza Art. 23 Composizione (1) Il Consiglio di Sicurezza si compone di quindici Membri delle Nazioni Unite. La Repubblica di Cina, la Francia, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda Settentrionale e gli Stati Uniti d'America sono Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. L'Assemblea Generale elegge dieci altri Membri delle Nazioni Unite quali Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, avendo speciale riguardo, in primo luogo, al contributo dei Membri delle Nazioni Unite al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ed agli altri fini dell'Organizzazione, ed inoltre ad un'equa distribuzione geografica.

1091

(2) I Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza sono eletti per un periodo di due anni. Tuttavia nella prima elezione successiva all'aumento da 11 a 15 del numero dei Membri del Consiglio di Sicurezza, due dei quattro Membri aggiuntivi saranno scelti per il periodo di un anno. I Membri uscenti non sono immediatamente rieleggibili.

(3) Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza ha un rappresentante nel Consiglio.

Art. 24 (1) Al fine di assicurare un'azione pronta ed efficace da parte delle Nazioni Unite, i Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e riconoscono che il Consiglio di Sicurezza, nell'adempiere i suoi compiti inerenti a tale responsabilità, agisce in loro nome.

(2) Nell'adempimento di questi compiti il Consiglio di Sicurezza agisce in conformità ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite. I poteri specifici attribuiti al Consiglio di Sicurezza per l'adempimento di tali compiti sono indicati nei capitoli VI, VII, VIII e XII.

(3) Il Consiglio di Sicurezza sottopone relazioni annuali e, quando sia necessario, relazioni speciali all'esame dell'Assemblea Generale.

Art. 25 I Membri delle Nazioni Unite convengono di accettare e di eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

Art. 26 Al fine di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale col minimo dispendio delle risorse umane ed economiche mondiali per gli armamenti, il Consiglio di Sicurezza ha il compito di formulare, con l'ausilio del Comitato di Stato Maggiore previsto dall'articolo 47, piani da sottoporre ai Membri delle Nazioni Unite per l'istituzione di un sistema di disciplina degli armamenti.

Art. 27 Votazione (1) Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza dispone di un voto.

(2) Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su questioni di procedura sono prese con un voto favorevole di nove Membri.

(3) Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su ogni altra questione sono prese con un voto favorevole di nove Membri, nel quale siano compresi i voti dei Membri permanenti: tuttavia nelle decisioni previste dal Capitolo VI e dal paragrafo 3 dell'articolo 52, un Membro che sia parte di una controversia deve astenersi dal voto.

Art. 28 Procedura
(1) Il Consiglio di Sicurezza e organizzato in modo da poter funzionare in permanenza. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza deve, a tal fine, avere in qualsiasi momento un rappresentante nella sede dell'Organizzazione.

1092

(2) Il Consiglio di Sicurezza tiene riunioni periodiche alle quali ognuno dei suoi Membri può, ove lo desideri, essere rappresentato da un Membro del Governo o da un altro rappresentante appositamente designato.

(3) Il Consiglio di Sicurezza può tenere riunioni in quelle località diverse dalla sede dell'Organizzazione che, a suo giudizio, possano meglio facilitare i suoi lavori.

Art. 29 Il Consiglio di Sicurezza può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l'adempimento delle sue funzioni.

Art. 30 Il Consiglio di Sicurezza stabilisce il proprio regolamento, nel quale fissa le norme concernenti il sistema di scelta del suo Presidente.

Art. 31 Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia Membro del Consiglio di Sicurezza può partecipare, senza diritto di voto, alla discussione di qualsiasi questione sottoposta al Consiglio di Sicurezza, ogniqualvolta quest'ultimo ritenga che gli interessi di tale Membro siano particolarmente coinvolti.

Art. 32 Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia Membro del Consiglio di Sicurezza od ogni Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite, qualora sia parte in una controversia in esame avanti al Consiglio di Sicurezza, sarà invitato a partecipare, senza diritto di voto, alla discussione relativa alla controversia. Il Consiglio di Sicurezza stabilisce le condizioni che ritiene opportune per la partecipazione di uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite.

Capitolo VI: Soluzione pacifica delle controversie Art. 33 (1) Le parti di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, devono, anzitutto, perseguirne una soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni od accordi regionali, od altri mezzi pacifici di loro scelta.

(2) Il Consiglio di Sicurezza ove lo ritenga necessario, invita le parti a regolare la loro controversia mediante tali mezzi.

Art. 34 Il Consiglio di Sicurezza può fare indagini su qualsiasi controversia o su qualsiasi situazione che possa portare ad un attrito internazionale o dar luogo ad una controversia, allo scopo di determinare se la continuazione della controversia o della situazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

1093

Art. 35 (1) Ogni Membro delle Nazioni Unite può sottoporre qualsiasi controversia o situazione della natura indicata nell'articolo 34 all'attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea Generale.

(2) Uno stato che non sia Membro delle Nazioni Unite può sottoporre all'attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea Generale qualsiasi controversia di cui esso sia parte, se accetti preventivamente, ai fini di tale controversia, gli obblighi di regolamento pacifico previsti dal presente Statuto.

(3) I procedimenti dell'Assemblea Generale rispetto alle questioni sottoposte alla sua attenzione in virtù di questo articolo, sono soggetti alle disposizioni degli articoli 11 e 12.

Art. 36 (1) Il Consiglio di Sicurezza può, in qualsiasi fase di una controversia della natura indicata nell'articolo 33, o di una situazione di natura analoga raccomandare procedimenti o metodi di sistemazione adeguati.

(2) Il Consiglio di Sicurezza deve prendere in considerazione le procedura per la soluzione della controversia che siano già state adottate dalle parti.

(3) Nel fare raccomandazioni a norma di questo articolo il Consiglio di Sicurezza deve inoltre tenere presente che le controversie giuridiche, dovrebbero, di regola generale, essere deferite dalle parti alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità alle disposizioni dello Statuto della Corte.

Art. 37 (1) Se le parti di una controversia della natura indicata nell'articolo 33 non riescono a regolarla con i mezzi indicati in tale articolo, esse devono deferirla al Consiglio di Sicurezza.

(2) Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che la continuazione della controversia sia in fatto suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, esso decide se agire a norma dell'articolo 36, o raccomandare quella soluzione che ritenga adeguata.

Art. 38 Senza pregiudizio delle disposizioni degli articoli 33 e 37, il Consiglio di Sicurezza può, se tutte le parti di una controversia lo richiedono, fare ad esse raccomandazioni per una soluzione pacifica della controversia.

1094

Capitolo VII: Azione rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione Art. 39 Il Consiglio di Sicurezza accerta l'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, e fa raccomandazione o decide quali misure debbano essere prese in conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

Art. 40 Al fine di prevenire un aggravarsi della situazione, il Consiglio di Sicurezza prima di fare le raccomandazioni o di decidere sulle misure previste all'articolo 41, può invitare le parti interessate ad ottemperare a quelle misure provvisorie che esso consideri necessarie o desiderabili. Tali misure provvisorie non devono pregiudicare i diritti, le pretese o la posizione delle parti interessate. Il Consiglio di Sicurezza prende in debito conto il mancato ottemperamento a tali misure provvisorie.

Art. 41 Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l'impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare i membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere un'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche.

Art. 42 Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell'articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite.

Art. 43 (1) Al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tutti i Membri delle Nazioni Unite si impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta ed in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate, l'assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio, necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

(2) L'accordo o gli accordi suindicati determineranno il numero ed i tipi di forze
armate, il loro grado di preparazione e la loro dislocazione generale, e la natura delle facilitazioni e dell'assistenza da fornirsi.

(3) L'accordo o gli accordi saranno negoziati al più presto possibile su iniziativa del Consiglio di Sicurezza. Essi saranno conclusi tra il Consiglio di Sicurezza ed i singoli Membri, oppure tra il Consiglio di Sicurezza e i gruppi di Membri, e saranno soggetti a ratifica da parte degli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme costituzionali.

1095

Art. 44 Quando il Consiglio di Sicurezza abbia deciso di impiegare la forza, esso, prima di richiedere ad un Membro non rappresentato nel Consiglio di fornire forze armate in esecuzione degli obblighi assunti a norma dell'articolo 43, inviterà tale Membro, ove questi lo desideri, a partecipare alle decisioni del Consiglio di Sicurezza concernenti l'impiego di contingenti di forze armate del Membro stesso.

Art. 45 Al fine di dare alle Nazioni Unite la possibilità di prendere misure militari urgenti, i Membri terranno ad immediata disposizione contingenti di forze aeree nazionali per l'esecuzione combinata di un'azione coercitiva internazionale. La forza ed il grado di preparazione di questi contingenti, ed i piani per la loro azione combinata, sono determinati, entro i limiti stabiliti nell'accordo o negli accordi speciali previsti dall'articolo 43, dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.

Art. 46 I piani per l'impiego delle forze armate sono stabiliti dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.

Art. 47 (1) È costituito un Comitato di Stato Maggiore per consigliare e coadiuvare il Consiglio di Sicurezza in tutte le questioni riguardanti le esigenze militari del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l'impiego ed il comando delle forze poste a sua disposizione, la disciplina degli armamenti e l'eventuale disarmo.

(2) Il Comitato di Stato Maggiore è composto dai capi di Stato Maggiore dei Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, o di loro rappresentanti. Ogni Membro delle Nazioni Unite non rappresentato in modo permanente nel Comitato sarà invitato dal Comitato stesso ad associarsi ad esso quando l'efficiente adempimento dei compiti del Comitato richieda la partecipazione di tale Membro alla sua attività.

(3) Il Comitato di Stato Maggiore ha, alle dipendenze del Consiglio di Sicurezza, la responsabilità della direzione strategica di tutte le forze armate messe a disposizione del Consiglio di Sicurezza. Le questioni concernenti il comando di tali forze saranno trattate in seguito.

(4) Con l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza e dopo consultazioni con le organizzazioni regionali competenti, il Comitato di Stato Maggiore può costituire dei sottocomitati regionali.

Art. 48 (1) L'azione
necessaria per eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale è intrapresa da tutti i Membri delle Nazioni Unite o da alcuni di essi secondo quanto stabilisca il Consiglio di Sicurezza.

1096

(2) Tali decisioni sono eseguite dai Membri delle Nazioni Unite direttamente o mediante la loro azione nelle organizzazioni internazionali competenti di cui siano Membri.

Art. 49 I Membri delle Nazioni Unite si associano per prestarsi mutua assistenza nell'eseguire le misure deliberate dal Consiglio di Sicurezza.

Art. 50 Se il Consiglio di Sicurezza intraprende misure preventive contro uno Stato, ogni altro Stato, sia o non sia Membro delle Nazioni Unite, che si trovi di fronte a particolari difficoltà economiche derivanti dall'esecuzione di tali misure, ha diritto di consultare il Consiglio di Sicurezza riguardo ad una soluzione di tali difficoltà.

Art. 51 Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell'esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell'azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

Capitolo VIII: Accordi regionali Art. 52 (1) Nessuna disposizione del presente Statuto preclude l'esistenza di accordi od organizzazioni regionali per la trattazione di quelle questioni concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che si prestino ad un'azione regionale, purché tali accordi od organizzazioni e le loro attività siano conformi ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite.

(2) I Membri delle Nazioni Unite che partecipino a tali accordi od organizzazioni devono fare ogni sforzo per giungere ad una soluzione pacifica delle controversie di carattere locale medianti tali accordi od organizzazioni regionali prima di deferirle al Consiglio di Sicurezza.

(3) Il Consiglio di Sicurezza incoraggia lo sviluppo della soluzione pacifica delle controversie di carattere locale, mediante gli accordi o le organizzazioni regionali, sia su iniziativa degli Stati interessati, sia per deferimento da parte del Consiglio di Sicurezza.

(4) Questo articolo non pregiudica in alcun modo l'applicazione degli articoli 34 e 35.

1097

Art. 53 (1) Il Consiglio di Sicurezza utilizza, se del caso, gli accordi o le organizzazioni regionali per azioni coercitive sotto la sua direzione. Tuttavia, nessuna azione coercitiva potrà venire intrapresa in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali senza l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, eccezion fatta per le misure contro uno Stato nemico, ai sensi della definizione data dal paragrafo 2 di questo articolo, quali sono previste dall'articolo 107 o da accordi regionali diretti contro un rinnovarsi della politica aggressiva da parte di un tale Stato, fino al momento in cui l'organizzazione potrà, su richiesta del Governo interessato, essere investita del compito di prevenire ulteriori aggressioni da parte del detto Stato.

(2) L'espressione «Stato nemico» quale è usata nel paragrafo 1 di questo articolo si riferisce ad ogni Stato che durante la seconda guerra mondiale sia stato nemico di uno dei firmatari del presente Statuto.

Art. 54 Il Consiglio di Sicurezza deve essere tenuto, in ogni momento, pienamente informato dell'azione intrapresa o progettata in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Capitolo IX: Cooperazione internazionale economica e sociale Art. 55 Al fine di creare le condizioni di stabilita e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni, basate sul rispetto del principio dell'uguaglianza dei diritti o dell'autodecisione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno: a.

un più elevato tenore di vita, il pieno impiego della mano d'opera, e condizioni di progresso e di sviluppo economico e sociale;

b.

la soluzione dei problemi internazionali economici, sociali, sanitari e simili, e la collaborazione internazionale culturale ed educativa;

c.

il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.

Art. 56 I Membri si impegnano ad agire, collettivamente o singolarmente, in cooperazione con l'organizzazione per raggiungere i fini indicati all'articolo 55.

Art. 57 (1) I vari istituti specializzati costituiti con accordi intergovernativi, ed aventi, in conformità ai loro Statuti, vasti compiti internazionali nei campi economico, sociale, culturale, educativo, sanitario e simili sono collegati con le Nazioni Unite in conformità alle disposizioni dell'articolo 63.

(2) Gli istituti così collegate con le Nazioni Unite sono qui di seguito indicati con l'espressione «Istituti specializzati».

1098

Art. 58 L'Organizzazione fa raccomandazioni per il coordinamento dei programmi e delle attività degli istituti specializzati.

Art. 59 L'Organizzazione promuove, se del caso, trattative tra gli Stati interessati per la creazione di nuovi istituti specializzati per il conseguimento dei fini indicati nell'articolo 55.

Art. 60 Il compito di adempiere le funzioni dell'Organizzazione indicate in questo capitolo spetta all'Assemblea Generale e, sotto la sua direzione, al Consiglio Economico e Sociale, che a tale scopo dispone dei poteri ad esso attribuiti dal capitolo X.

Capitolo X: Consiglio economico e sociale Art. 61 Composizione (1) Il Consiglio Economico e Sociale si compone di cinquantaquattro Membri delle Nazioni Unite eletti dall'Assemblea Generale.

(2) Salve le disposizioni del paragrafo 3, diciotto Membri del Consiglio Economico e Sociale sono eletti ogni anno per un periodo di tre anni. I Membri uscenti sono immediatamente rieleggibili.

(3) Alla prima elezione successiva all'aumento da ventisette a cinquantaquattro Membri del Consiglio Economico e Sociale, oltre ai Membri eletti al posto dei nove Membri il cui mandato scade al termine dell'anno in corso, saranno eletti altri ventisette Membri. Di questi ventisette Membri aggiuntivi, il mandato di nove scadrà al termine di un anno, e quello di altri nove al termine di due anni, in conformità alle disposizioni che saranno prese dall'Assemblea Generale.

(4) Ogni Membro del Consiglio Economico e Sociale ha un rappresentante nel Consiglio.

Art. 62 Funzioni e Poteri (1) Il Consiglio Economico e Sociale può compiere o promuovere studi o relazioni su questioni internazionali economiche e sociali, culturali, educative, sanitarie e simili, e può fare raccomandazioni riguardo a tali questioni all'Assemblea Generale, ai Membri delle Nazioni Unite, ed agli istituti specializzati interessati.

(2) Esso può fare raccomandazioni al fine di promuovere il rispetto e l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti.

(3) Esso può preparare progetti di convenzione da sottoporre all'Assemblea Generale riguardo a questioni che rientrino nella sua competenza.

(4) Esso può convocare, in conformità alle norme stabilite dalle Nazioni Unite, conferenze internazionali su questioni che rientrino nella sua competenza.

1099

Art. 63 (1) Il Consiglio Economico e Sociale può concludere accordi con qualsiasi istituto di quelli indicati all'articolo 57 per definire le condizioni in base alle quali l'istituto considerato sarà collegato con le Nazioni Unite. Tali accordi sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea Generale.

(2) Esso può coordinare le attività degli istituti specializzati mediante consultazioni con tali istituti e raccomandazioni ad essi come mediante raccomandazioni all'Assemblea Generale ed ai Membri delle Nazioni Unite.

Art. 64 (1) Il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportune disposizioni per ricevere rapporti regolari dagli istituti specializzati. Esso può concludere accordi con i Membri delle Nazioni Unite e con gli istituti specializzati al fine di ottenere rapporti sulle misure prese per attuare le sue raccomandazioni e le raccomandazioni fatte dall'Assemblea Generale su questioni che rientrino nella sua competenza.

(2) Esso può comunicare all'Assemblea Generale le sue osservazioni su tali relazioni.

Art. 65 Il Consiglio Economico e Sociale può fornire informazioni al Consiglio di Sicurezza e coadiuvarlo ove esso lo richieda.

Art. 66 (1) Il Consiglio Economico e Sociale assolve le funzioni che rientrano nella sua competenza relativamente all'esecuzione delle raccomandazioni dell'Assemblea Generale.

(2) Esso può, con l'approvazione dell'Assemblea Generale, eseguire servizi che siano richiesti da Membri delle Nazioni Unite o da istituti specializzati.

(3) Esso adempie alle ulteriori funzioni che siano indicate in altre parti del presente Statuto o che possono essere ad esso attribuite dall'Assemblea Generale.

Art. 67 Votazione (1) Ogni Membro del Consiglio Economico e Sociale dispone di un voto.

(2) Le decisioni del Consiglio Economico e Sociale sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti.

Art. 68 Procedura Il Consiglio Economico e Sociale istituisce commissioni per le questioni economiche e sociali e per promuovere i diritti dell'uomo, nonché quelle altre commissioni che possono essere richieste per l'adempimento delle sue funzioni.

Art. 69 Il Consiglio Economico e Sociale inviterà ogni Membro delle Nazioni Unite a partecipare, senza diritto di voto, alle sue deliberazioni su qualsiasi questione di particolare interesse per tale Membro.

1100

Art. 70 Il Consiglio Economico e Sociale può prendere disposizioni perché rappresentanti degli istituti specializzati partecipino, senza diritto di voto, alle sue deliberazioni ed a quelle delle commissioni da esso istituite, e perché i suoi rappresentanti partecipino alle deliberazioni degli istituti specializzati.

Art. 71 Il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportuni accordi per consultare le organizzazioni non governative interessate alle questioni che rientrino nella sua competenza. Tali accordi possono essere presi con organizzazioni internazionali e, se del caso, con organizzazioni nazionali, previa consultazione con il Membro delle Nazioni Unite interessato.

Art. 72 (1) Il Consiglio Economico e Sociale stabilisce il proprio regolamento, che comprende le norme relative alla designazione del suo Presidente.

(2) Il Consiglio Economico e Sociale si riunisce secondo le esigenze, in conformità al proprio regolamento; quest'ultimo dovrà contenere disposizioni per la convocazione di riunioni a richiesta della maggioranza dei suoi Membri.

Capitolo XI: Dichiarazione concernente i territori non autonomi Art. 73 I Membri delle Nazioni Unite, i quali abbiano od assumano la responsabilità dell'amministrazione di territori la cui popolazione non abbia ancora raggiunto una piena autonomia riconoscono il principio che gli interessi degli abitanti di tali territori sono preminenti, ed accettano come sacra missione l'obbligo di promuovere al massimo, nell'ambito del sistema di pace e di sicurezza internazionale istituito dal presente Statuto, il benessere degli abitanti di tali territori, e, a tal fine, l'obbligo: a.

di assicurare, con il dovuto rispetto per la cultura delle popolazioni interessate, il loro progresso politico, economico, sociale ed educativo, il loro giusto trattamento e la loro protezione contro gli abusi;

b.

di sviluppare l'autogoverno delle popolazioni, di prendere in debita considerazione le aspirazioni politiche e di assisterle nel progressivo sviluppo delle loro libere istituzioni politiche, in armonia con le circostanze particolari di ogni territorio e delle sue popolazioni, e del loro diverso grado di sviluppo;

c.

di rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale;

d.

di promuovere misure costruttive di sviluppo, di incoraggiare ricerche, e di collaborare tra loro, e, quando e dove ne sia il caso, con gli istituti internazionali specializzati, per il pratico raggiungimento dei fini sociali, economici e scientifici enunciati in questo articolo;

1101

e.

di trasmettere regolarmente al Segretario Generale, a scopo d'informazione e con le limitazioni che possono essere richieste dalla sicurezza e da considerazioni costituzionali, dati statistici ed altre notizie di natura tecnica, riguardanti le condizioni economiche, sociali ed educative nei territori di cui sono rispettivamente responsabili, eccezion fatta per quei territori cui si applicano i capitoli XII e XIII.

Art. 74 I Membri delle Nazioni Unite riconoscono altresì che la loro politica nei riguardi dei territori cui si riferisce questo capitolo, non meno che nei riguardi dei loro territori metropolitani, deve basarsi sul principio generale del buon vicinato in materia sociale economica e commerciale, tenuto il debito conto degli interessi e del benessere del resto del mondo.

Capitolo XII: Regime internazionale di amministrazione fiduciaria Art. 75 Le Nazioni Unite stabiliscono sotto la loro autorità un regime internazionale di amministrazione fiduciaria per l'amministrazione ed il controllo di quei territori che potranno essere sottoposti a tale regime con successive convenzioni particolari.

Questi territori sono qui di seguito indicati con l'espressione «territori in amministrazione fiduciaria».

Art. 76 Gli obiettivi fondamentali del regime di amministrazione fiduciaria, in conformità ai fini delle Nazioni Unite enunciati nell'articolo 1 del presente Statuto, sono i seguenti: a.

rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale;

b.

promuovere il progresso politico, economico, sociale ed educativo degli abitanti dei territori in amministrazione fiduciaria, ed il loro progressivo avviamento all'autonomia o all'indipendenza, tenendo conto delle particolari condizioni di ciascun territorio e delle sue popolazioni, delle aspirazioni liberamente manifestate dalle popolazioni interessate, e delle disposizioni che potranno essere previste da ciascuna convenzione di amministrazione fiduciaria;

c.

incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua, o religione, ed incoraggiare il riconoscimento della interdipendenza dei popoli del mondo;

d.

di assicurare parità di trattamento in materia sociale, economica e commerciale a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed ai loro cittadini e così pure uguaglianza di trattamento a questi ultimi nell'amministrazione della giustizia senza pregiudizio per il conseguimento dei sopraindicati obiettivi, e subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 80.

1102

Art. 77 (1) Il regime di amministrazione fiduciaria sarà applicato ai territori delle seguenti categorie che vi siano sottoposti medianti convenzioni di amministrazione fiduciaria: a.

territori attualmente sottoposti a mandato;

b.

territori che vengono tolti a Stati nemici in conseguenza della seconda guerra mondiale;

c.

territori sottoposti volontariamente a tale regime dagli Stati responsabili della loro amministrazione.

(2) Sarà oggetto di successivo accordo stabilire quali territori delle precedenti categorie saranno sottoposti al regime di amministrazione fiduciaria ed a quali condizioni.

Art. 78 Il regime di amministrazione fiduciaria non si applicherà ai territori che siano divenuti Membri delle Nazioni Unite, dovendo le relazioni tra questi essere fondate sul rispetto del principio della sovrana uguaglianza.

Art. 79 Le condizioni dell'amministrazione fiduciaria per ogni territorio da sottoporre al regime di amministrazione fiduciaria, come pure i relativi mutamenti od emendamenti, saranno convenuti tra gli Stati direttamente interessati, inclusa la potenza mandataria nel caso di territori sotto mandato di un Membro delle Nazioni Unite, e saranno approvati secondo le disposizioni degli articoli 83 e 85.

Art. 80 (1) Salvo quanto possa essere convenuto in singole convenzioni di amministrazione fiduciaria, stipulate a norme degli articoli 77, 79 e 81, per sottoporre ciascun territorio al regime di amministrazione fiduciaria, e fino a quando tali convenzioni non siano state concluse, nessuna disposizione di questo capitolo deve essere interpretata in maniera da modificare in alcun modo i diritti di uno Stato o di una popolazione, o le disposizioni di atti internazionali vigenti, di cui siano parte Membri delle Nazioni Unite.

(2) Il paragrafo 1 di questo articolo non deve essere interpretato in modo da dar motivo a ritardo o rinvio della negoziazione e stipulazione di convenzione per sottoporre al regime di amministrazione fiduciaria dei territori sotto mandato, od altri, secondo quanto è previsto dall'articolo 77.

Art. 81 La convenzione di amministrazione fiduciaria dovrà in ogni caso comprendere le condizioni in base alle quali il territorio in questione sarà amministrato e designare l'autorità che eserciterà l'amministrazione del medesimo. Tale autorità, qui di seguito indicata con l'espressione «autorità amministratrice», potrà essere costituita da uno Stato o da più Stati o dall'Organizzazione stessa.

1103

Art. 82 In ogni convenzione di amministrazione fiduciaria potranno essere designate una o più zone strategiche che potranno comprendere tutto il territorio sottoposto all'amministrazione fiduciaria, od una sua parte, senza alcun pregiudizio dell'accordo o degli accordi speciali stipulati a norma dell'articolo 43.

Art. 83 (1) Tutte le funzioni delle Nazioni Unite relative alle zone strategiche, compresa l'approvazione delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od emendamenti, sono esercitate dal Consiglio di Sicurezza.

(2) Gli obiettivi fondamentali indicati nell'articolo 76 valgono per la popolazione di ogni zona strategica.

(3) Il Consiglio di Sicurezza si avvale, nel rispetto delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e senza pregiudizio delle considerazioni di sicurezza, dell'ausilio del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria per esercitare, nelle zone strategiche, quelle funzioni che, in base al regime di amministrazione fiduciaria spettano alle Nazioni Unite in materia politica, economica, sociale ed educativa.

Art. 84 L'autorità amministratrice ha il dovere di fare in modo che il territorio amministrato prenda la sua parte al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. A questo fine l'autorità amministratrice può servirsi di forze armate volontarie, di facilitazioni e di assistenza da parte del territorio in amministrazione fiduciaria per l'adempimento degli obblighi da essa assunti a tale riguardo verso il Consiglio di Sicurezza, come pure per la difesa locale e per il mantenimento dell'ordine nel territorio in amministrazione.

Art. 85 (1) Le funzioni delle Nazioni Unite in rapporto alle convenzioni di amministrazione fiduciaria per tutte le zone non definite come strategiche, compresa l'approvazione delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od emendamenti, sono esercitate dall'Assemblea generale.

(2) Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria operante sotto la direzione dell'Assemblea Generale coadiuva quest'ultima nell'adempimento di tali funzioni.

Capitolo XIII: Consiglio di amministrazione fiduciaria Art. 86 Composizione (1) Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si compone dei seguenti Membri delle Nazioni Unite: a.

Membri che amministrano territori in amministrazione fiduciaria;

b.

quelli, tra i Membri menzionati nominativamente nell'articolo 23, che non amministrano territori in amministrazione fiduciaria;

1104

c.

tanti altri Membri eletti per la durata di tre anni dall'Assemblea Generale quanti siano necessari per ottenere che il numero totale dei Membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si divida in parti uguali tra i Membri delle Nazioni Unite che amministrano territori in amministrazione fiduciaria e quelli che non ne amministrano.

(2) Ogni Membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria designa una persona particolarmente qualificata a rappresentarlo nel Consiglio stesso.

Art. 87 Funzioni e Poteri L'Assemblea Generale e, sotto la sua direzione, il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, nell'esercizio delle loro funzioni, possono: a.

esaminare le relazioni sottoposte dall'autorità amministratrice;

b.

ricevere petizioni, ed esaminarle consultandosi al riguardo con l'autorità amministratrice;

c.

disporre visite periodiche ai rispettivi territori in amministrazione fiduciaria in epoche concordate con l'autorità amministratrice;

d.

esercitare queste ed altre attività in conformità alle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria.

Art. 88 Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria formula un questionario sul progresso politico, economico, sociale ed educativo degli abitanti di ogni territorio in amministrazione fiduciaria, e l'autorità amministratrice di ogni territorio che rientri nella competenza dell'Assemblea Generale presenta a quest'ultima una relazione annuale redatta in base a tale questionario.

Art. 89 Votazione (1) Ogni Membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria dispone di un voto.

(2) Le decisioni del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti.

Art. 90 Procedura (1) Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria stabilisce il proprio regolamento che comprende le norme relative alla designazione del suo Presidente.

(2) Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si riunisce secondo le esigenze, in conformità al proprio regolamento; quest'ultimo dovrà contenere disposizioni per la convocazione di riunioni a richiesta della maggioranza dei suoi Membri.

Art. 91 Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si avvale, se del caso, dell'assistenza del Consiglio Economico e Sociale e degli istituti specializzati per le questioni che attengano alle loro rispettive competenze.

1105

Capitolo XIV: Corte internazionale di giustizia Art. 92 La Corte Internazionale di Giustizia costituisce il principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite. Essa funziona in conformità allo Statuto annesso che e basato sullo Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale e forma parte integrante del presente Statuto.

Art. 93 (1) Tutti i Membri delle Nazioni Unite sono ipso facto aderenti allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia.

(2) Uno Stato non Membro delle Nazioni Unite può aderire allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia alle condizioni da determinarsi caso per caso dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.

Art. 94 (1) Ciascun Membro delle Nazioni Unite si impegna a conformarsi alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia in ogni controversia di cui esso sia parte.

(2) Se una delle parti di una controversia non adempie agli obblighi che le incombono per effetto di una sentenza resa dalla corte, l'altra parte può ricorrere al Consiglio di Sicurezza, il quale ha facoltà, ove lo ritenga necessario di fare raccomandazioni o di decidere circa le misure da prendere perché la sentenza abbia esecuzione.

Art. 95 Nessuna disposizione del presente Statuto impedisce ai Membri delle Nazioni Unite di deferire la soluzione delle loro controversie ad altri tribunali in virtù di accordi già esistenti o che possano essere conclusi in avvenire.

Art. 96 (1) L'Assemblea Generale od il Consiglio di Sicurezza possono chiedere alla Corte Internazionale di Giustizia un parere consultivo su qualunque questione giuridica.

(2) Gli altri organi delle Nazioni Unite e gli istituti specializzati, che siano a ciò autorizzati in qualunque momento dall'Assemblea Generale, hanno anch'essi la facoltà di chiedere alla Corte pareri su questioni giuridiche che sorgano nell'ambito delle loro attività.

Capitolo XV: Segretariato Art. 97 Il Segretariato comprende un Segretario Generale ed il personale che l'Organizzazione possa richiedere. Il Segretario Generale è nominato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. Egli è il più alto funzionario amministrativo dell'Organizzazione.

1106

Art. 98 Il Segretario Generale agisce in tale qualità in tutte le riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio di Sicurezza, del Consiglio Economico e Sociale, del Consiglio di Amministrazione fiduciaria, ed esplica altresì quelle altre funzioni che gli siano affidate da tali organi. Il Segretario Generale presenta all'Assemblea Generale una relazione annuale sul lavoro svolto dall'Organizzazione.

Art. 99 Il Segretario Generale può richiamare l'attenzione del Consiglio di Sicurezza su qualunque questione che a suo avviso possa minacciare il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Art. 100 (1) Nell'adempimento dei loro doveri il Segretario Generale ed il personale non solleciteranno né riceveranno istruzioni da alcun Governo o da alcun'altra autorità estranea all'Organizzazione. Essi dovranno astenersi da qualunque azione che possa compromettere la loro posizione di funzionari internazionali responsabili solo di fronte all'Organizzazione.

(2) Ciascun Membro delle Nazioni Unite si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Segretario Generale e del personale, ed a non cercare di influenzarli nell'adempimento delle loro mansioni.

Art. 101 (1) Il personale é nominato dal Segretario Generale secondo le norme stabilite dall'Assemblea Generale.

(2) Appositi funzionari sono assegnati in via permanente al Consiglio Economico e Sociale, al Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, e, secondo le necessità, ad altri organi delle Nazioni Unite. Questi funzionari fanno parte del Segretariato.

(3) La considerazione preminente nel reclutamento del personale e nella determinazione delle condizioni di impiego deve essere la necessità di assicurare il massimo grado di efficienza, competenza ed integrità. Sarà data la debita considerazione all'importanza di reclutare il personale sulla base del criterio geografico più esteso possibile.

Capitolo XVI: Disposizioni varie Art. 102 (1) Ogni trattato ed ogni accordo internazionale stipulato da un Membro delle Nazioni Unite dopo l'entrata in vigore del presente Statuto deve essere registrato al più presto possibile presso il Segretariato e pubblicato a cura di quest'ultimo.

(2) Nessuno dei contraenti di un trattato o accordo internazionale che non sia stato registrato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo, potrà invocare il detto trattato o accordo davanti ad un organo delle Nazioni Unite.

1107

Art. 103 In caso di contrasto tra gli obblighi contratti dai Membri delle Nazioni Unite con il presente Statuto e gli obblighi da esso assunti in base a qualsiasi altro accordo internazionale prevarranno gli obblighi derivanti dal presente Statuto.

Art. 104 L'Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle sue funzioni e per il conseguimento dei suoi fini.

Art. 105 (1) L'Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri, dei privilegi e delle immunità necessari per il conseguimento dei suoi fini.

(2) I rappresentanti dei Membri delle Nazioni Unite ed i funzionari dell'Organizzazione godranno parimenti dei privilegi e delle immunità necessari per l'esercizio indipendente delle loro funzioni inerenti all'Organizzazione.

(3) L'Assemblea Generale può fare raccomandazioni allo scopo di determinare i dettagli dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 di questo articolo, o proporre ai Membri delle Nazioni Unite delle convenzioni a tal fine

Capitolo XVII: Disposizioni transitorie di sicurezza Art. 106 In attesa che entrino in vigore accordi speciali, previsti dall'articolo 43, tali, secondo il parere del Consiglio di Sicurezza, da rendere ad esso possibile di iniziare l'esercizio delle proprie funzioni a norma dell'articolo 42, gli Stati partecipanti alla Dichiarazione delle Quattro Potenze, firmata a Mosca, il 30 Ottobre 1943, e la Francia, giusta le disposizioni del paragrafo 5 di quella Dichiarazione, si consulteranno tra loro e, quando lo richiedano le circostanze, con altri Membri delle Nazioni Unite in vista di quell'azione comune necessaria al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale.

Art. 107 Nessuna disposizione del presente Statuto può infirmare o precludere, nei confronti di uno Stato che nella seconda guerra mondiale sia stato nemico di uno dei firmatari del presente Statuto, un'azione che venga intrapresa od autorizzata, come conseguenza di quella guerra, da parte dei Governi che hanno la responsabilità di una tale azione.

1108

Capitolo XVIII: Emendamenti Art. 108 Gli emendamenti al presente Statuto entreranno in vigore per tutti i Membri delle Nazioni Unite quando saranno stati adottati alla maggioranza dei due terzi dei Membri dell'Assemblea Generale e ratificati, in conformità alle rispettive norme costituzionali, da due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi compresi tutti i Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.

Art. 109 (1) Una Conferenza Generale dei Membri delle Nazioni Unite per la revisione del presente Statuto potrà essere tenuta alla data e nel luogo da stabilirsi con un voto a maggioranza dei due terzi dei Membri dell'Assemblea Generale e con un voto di nove Membri qualsiasi del Consiglio di Sicurezza. Ogni Membro delle Nazioni Unite disporrà di un voto alla Conferenza.

(2) Qualunque modificazione del presente Statuto proposta dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi entrerà in vigore quando sarà stata ratificata, in conformità alle rispettive norme costituzionali, dai due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi compresi tutti i Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.

(3) Se tale Conferenza non sarà tenuta prima della decima sessione annuale dell'Assemblea Generale susseguente all'entrata in vigore del presente Statuto, la proposta di convocare tale Conferenza dovrà essere iscritta all'ordine del giorno di quella sessione dell'Assemblea Generale, e la Conferenza sarà tenuta se così sarà stato deciso con un voto a maggioranza dei due terzi dei Membri dell'Assemblea Generale e con un voto di sette Membri qualsiasi del Consiglio di Sicurezza.

Capitolo XIX: Ratifica e firma Art. 110 (1) Il presente Statuto sarà ratificato dagli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme costituzionali.

(2) Le ratifiche saranno depositate presso il Governo degli Stati Uniti d'America che notificherà ogni deposito a tutti gli Stati firmatari ed al Segretario Generale dell'Organizzazione non appena questi sia stato nominato.

(3) Il presente Statuto entrerà in vigore dopo il deposito delle ratifiche da parte della Repubblica di Cina, della Francia, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda Settentrionale, degli Stati Uniti d'America e della maggioranza degli altri Stati firmatari. Un processo verbale del deposito delle ratifiche sarà quindi redatto a cura del Governo degli Stati Uniti d'America che ne comunicherà copia a tutti gli Stati firmatari.

(4) Gli Stati firmatari del presente Statuto che lo ratificheranno dopo la sua entrata in vigore diventeranno Membri originari delle Nazioni Unite dalla data del deposito delle loro rispettive ratifiche.

1109

Art. 111 Il presente Statuto, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America. Copie debitamente autenticate saranno trasmesse da quel Governo ai Governi degli altri Stati firmatari.

1110

Allegato 6

Firme, ratifiche e adesioni relative ai principali accordi delle Nazioni Unite (Situazione al 29 agosto 2000) RU: Raccolta ufficiale delle leggi federali; CS: Collezione sistematica delle leggi e ordinanze federali 1848­1947 Titolo della convenzione

Data della Numero di ratifiche, adozioni o adesioni

firma da parte della Svizzera

ratifica, adozione o adesione da parte della Svizzera

123

26.08.63

16.01.64

a. Accordi elaborati in seno all'ONU ma conclusi all'esterno Accordo del 5 agosto 1963 sulla proibizione degli esperimenti con armi nucleari nell'atmosfera, nello spazio e sott'acqua (RU 1964 191) Trattato del 27 gennaio 1967 sulle norme per l'esplorazione e l'utilizzazione, da parte degli Stati, dello spazio extratmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti (RU 1970 90)

92

27/30.01.67 18.12.69

Accordo del 22 aprile 1968 sul salvataggio ed il ricupero dei cosmonauti nonché sulla restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extratmosferico (RU 1970 99)

84

22.04.68

18.12.69

Trattato del 1° luglio 1968 sulla non proliferazione delle armi nucleari (RU 1977 472)

186

27.11.69

09.03.77

Trattato dell'11 febbraio 1971 che vieta di collocare armi nucleari e altre armi di distruzione di massa sul fondo dei mari e degli oceani come anche nel loro sottosuolo (RU 1976 1431)

90

11.02.71

04.05.76

Convenzione del 29 marzo 1972 sulla responsabilità internazionale per danni cagionati da oggetti spaziali (RU 1974 784)

81

29.03.72

22.01.74

Convenzione del 10 aprile 1972 che vieta la messa in punto, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) e a tossine e che disciplina la loro distruzione (RU 1976 1439)

139

10.04.72

04.05.76

1111

Titolo della convenzione

Data della Numero di ratifiche, adozioni o adesioni

firma da parte della Svizzera

ratifica, adozione o adesione da parte della Svizzera

Statuto della Corte internazionale di Giustizia, del 26 giugno 1945 (RU 1948 1010, 1970 1333)

189

­

28.07.48

Clausola facoltativa dello Statuto della Corte internazionale di giustizia sul riconoscimento della giurisdizione obbligatoria di questa Corte in caso di divergenze (RU 1948 1007)

61

­

28.07.48

8

­

­

Accordo del 13 febbraio 1946 sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite

139

­

­

Accordo del 21 novembre 1947 sui privilegi e le immunità delle organizzazioni speciali

106

­

­

Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche (RU 1964 431)

179

18.04.61

30.10.63

Protocollo di firma facoltativa del 18 aprile 1961 alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche concernente l'acquisto della cittadinanza (RU 1992 2058)

49

­

12.06.92

Protocollo di firma facoltativa del 18 aprile 1961 concernente il regolamento obbligatorio delle controversie (RU 1964 447)

62

18.04.61

22.11.63

164

23.10.63

03.05.65

­

12.06.92

b. Testi fondamentali delle Nazioni Unite

c. Composizione pacifica di controversie internazionali Testo modificato degli Atti generali per la risoluzione pacifica delle controversie internazionali, del 28 aprile 1949 d. Privilegi e immunità di organizzazioni internazionali, relazioni diplomatiche e consolari

Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari (RU 1968 843) Protocollo di firma facoltativa del 24 aprile 1963 alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari concernente l'acquisto della cittadinanza (RU 1992 2062)

1112

38

Titolo della convenzione

Data della Numero di ratifiche, adozioni o adesioni

firma da parte della Svizzera

ratifica, adozione o adesione da parte della Svizzera

Protocollo di firma facoltativa del 24 aprile 1963 concernente il regolamento obbligatorio delle controversie (RU 1968 876)

45

23.10.63

03.05.65

Convenzione dell'8 dicembre 1969 sulle missioni speciali (RU 1985 1260)

31

31.07.70

03.11.77

Convenzione di Vienna del 14 marzo 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con le organizzazioni internazionali a carattere universale

30

­

­

3

­

­

Accordo del 9 dicembre 1948 sulla prevenzione e la repressione del genocidio

130

­

­

Convenzione internazionale del 21 dicembre 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (RU 1995 1164)

156

­

29.11.94

Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali (RU 1993 725)

142

­

18.06.92

Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (RU 1993 747)

144

­

18.06.92

Convenzione internazionale del 30 novembre 1973 sull'eliminazione e la repressione del crimine d'apartheid

101

­

­

Convenzione del 18 dicembre 1979 sull'eli minazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (RU 1999 1579)

165

23.01.87

27.03.97

Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RU 1987 1307)

119

04.02.85

02.12.86

Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RU 1998 2055)

191

01.05.91

24.02.97

Secondo Protocollo facoltativo del 15 dicembre 1989 al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici volto ad abolire la pena di morte (RU 1994 2201)

44

­

16.06.94

Accordo del 23 maggio 1997 sui privilegi e le immunità della Corte internazionale del diritto marittimo e. Diritti dell'uomo

1113

Titolo della convenzione

Data della Numero di ratifiche, adozioni o adesioni

Convenzione internazionale del 18 dicembre 1990 sulla protezione dei diritti di tutti i lav oratori stranieri e dei loro familiari

12

firma da parte della Svizzera

ratifica, adozione o adesione da parte della Svizzera

­

­

f. Rifugiati e apolidi Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RU 1955 469)

136

28.07.51

21.01.55

Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo statuto dei rifugiati (RU 1968 1148)

135

­

20.05.68

52

28.09.54

03.07.72

Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, conchiusa il 30 marzo 1961 (RU 1970 802)

143

20.04.61

23.01.70

Convenzione del 21 febbraio 1971 sulle sostanze psicotrope (RU 1996 1752)

163

­

22.04.96

Protocollo di emendamenti della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, concluso a Ginevra il 25 marzo 1972 (RU 1996 1941)

110

­

22.04.96

Convenzione del 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope

156

16.11.89

­

Convenzione internazionale del 30 settembre 1921 per la repressione dalla tratta delle donne e dei fanciulli (CS 12 36)

66

30.09.21

20.01.26

Convenzione dell'11 ottobre 1933 concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni (CS 12 45)

38

11.10.33

17.07.34

Protocollo del 12 novembre 1947 che modifica la Convenzione del 30 settembre 1921 per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli nonché quella dell'11 ottobre 1933 co ncernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni

42

­

­

Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi (RU 1972 2150) g. Stupefacenti

h. Tratta di esseri umani

1114

Titolo della convenzione

Data della Numero di ratifiche, adozioni o adesioni

firma da parte della Svizzera

ratifica, adozione o adesione da parte della Svizzera

Accordo internazionale del 18 maggio 1904 inteso a garantire una protezione efficace contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche (CS 12 22), emendata dal Protocollo del 4 maggio 1949

57

18.05.04 23.09.49

18.01.05 23.09.49

Convenzione internazionale del 4 maggio 1910 per la repressione della tratta delle bianche (CS 12 28), emendata dal Protocollo del 4 maggio 1949

55

­ 23.09.49

30.01.26 23.09.49

Accordo del 21 marzo 1950 per reprimere il commercio di esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione

73

­

­

34

­

­

28.06.10

15.03.11

55

23.09.49

23.09.49

Convenzione internazionale del 12 settembre 1923 per la repressione della circolazione e del traffico delle pubblicazioni oscene (CS 12 9)

52

12.09.23

20.01.26

Protocollo del 12 novembre 1947 che modifica la Convenzione internazionale del 12 settembre 1923 per la repressione della circolazione e del traffico delle pubblicazioni oscene

34

­

­

Convenzione dell'8 luglio 1965 sul commercio di transito degli Stati privi di litorale

37

10.12.65

­

Accordo di fondazione della Banca asiatica di sviluppo, del 4 dicembre 1965 (RU 1971 861)

46

­

31.12.67

Accordo del 13 giugno 1976 per l'istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agr icolo (RU 1978 840)

161

24.01.77

21.10.77

Protocollo finale alla Convenzione per reprimere il commercio di esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione, del 21 marzo 1950 i. Pubblicazioni oscene Accordo internazionale del 4 maggio 1910 per reprimere la diffusione delle pubblicazioni oscene, modificato dal Protocollo del 4 maggio 1949 (CS 12 3; RU 1950 248)

j. Commercio internazionale e sviluppo

1115

Titolo della convenzione

Data della Numero di ratifiche, adozioni o adesioni

firma da parte della Svizzera

ratifica, adozione o adesione da parte della Svizzera

Atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, dell'8 aprile 1979 (RU 1985 1287)

168

19.09.79

10.02.81

Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (RU 1991 307)

57

­

21.02.90

Convenzione internazionale del 7 novembre 1952 per facilitare l'importazione di campioni commerciali e di materiale pubblicitario (RU 1955 1038)

62

­

04.12.54

Convenzione del 4 giugno 1954 sulle agevolezze doganali a favore del turismo (RU 1958 734)

75

04.06.54

23.05.56

Protocollo addizionale del 4 giugno 1954 alla Convenzione sulle agevolezze doganali a favore del turismo, concernente l'importazione di documenti e materiale di propaganda turistica (RU 1958 743)

70

04.06.54

23.05.56

Convenzione doganale del 4 giugno 1954 concernente l'importazione temporanea dei veicoli stradali privati (RU 1958 752)

73

04.06.54

23.05.56

Convenzione doganale del 2 dicembre 1972 concernente i contenitori, 1972 (RU 1977 647)

28

05.12.72

12.10.76

Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (RU 1978 1281)

64

04.08.76

03.02.78

Convenzione internazionale di Ginevra del 21 ottobre 1982 sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere (RU 1986 764)

40

25.01.84

21.01.86

Convenzione del 21 gennaio 1994 sul trattamento doganale dei pool container utilizzati nel trasporto internazionale

10

15.02.95

­

Convenzione del 19 settembre 1949 sulla circolazione stradale

91

19.09.49

­

Protocollo del 19 settembre 1949 sulla segnaletica stradale

37

19.09.49

­

k. Questioni doganali

l. Traffico

1116

Titolo della convenzione

Data della Numero di ratifiche, adozioni o adesioni

firma da parte della Svizzera

ratifica, adozione o adesione da parte della Svizzera

Convenzione dell'8 novembre 1968 sulla circolazione stradale (RU 1993 402)

59

08.11.68

11.12.91

Convenzione dell'8 novembre 1968 sulla segnaletica stradale (RU 1993 498)

49

08.11.68

11.12.91

Convenzione del 19 maggio 1956 concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) (RU 1970 851)

44

19.05.56

27.02.70

Convenzione europea del 31 maggio 1985 sulle linee principali del traffico ferroviario internazionale (AGC)

22

­

­

Convenzione europea del 19 gennaio 1996 sulle grandi idrovie di importanza internazionale (AGN)

12

23.06.97

21.08.97

Accordo europeo di Ginevra del 1° febbraio 1991 sulle grandi linee internazionali di trasporto combinato e sulle installazioni connesse (AGTC) (RU 1993 2838)

23

31.10.91

11.02.93

Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) (RU 1972 1249)

35

06.11.57

20.06.72

Accordo del 1° settembre 1970 relativo ai trasporti internazionali di derrate deperibili e ai veicoli speciali utilizzati per tali trasporti (ATP)

36

28.05.71

­

Accordo europeo di Ginevra del 15 novembre 1975 sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR) (RU 1988 1834)

33

30.01.76

05.08.88

25

­

23.01.70

6

­

­

m. Statistiche economiche Convenzione internazionale del 14 dicembre 1928 concernente le statistiche economiche, emendata dal Protocollo del 9 dicembre 1948 (CS 14 301; RU 1970 496) n. Dichiarazione di morte di persone scomparse Convenzione del 6 aprile 1950 concernente la dichiarazione della morte di persone scomparse

1117

Titolo della convenzione

Data della Numero di ratifiche, adozioni o adesioni

firma da parte della Svizzera

ratifica, adozione o adesione da parte della Svizzera

115

­

­

Convenzione del 20 febbraio 1957 sulla nazionalità della donna sposata

70

­

­

Convenzione del 10 dicembre 1962 sul consenso al matrimonio, l'età minima per contrarre matrimonio e le registrazioni dei matrimoni

49

­

­

Convenzione del 25 settembre 1926 concernente la schiavitù, emendata dal Protocollo del 7 dicembre 1953 (CS 12 50; RU 1954 208)

94

­

07.12.53

Accordo addizionale del 7 settembre 1956 concernente l'abolizione della schiavitú, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitú (RU 1965 138)

118

­

28.07.64

Accordo istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base, concluso a Ginevra il 27 giugno 1980 (RU 1989 2053)

109

30.03.81

27.08.82

Accordo internazionale di Ginevra del 18 novembre 1983 sui legni tropicali (RU 1991 1827)

54

30.04.85

09.05.85

Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1987 sulla gomma naturale (RU 1989 2133)

28

­

28.06.89

Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1992 sullo zucchero (RU 1994 1804)

43

30.12.92

27.01.94

Accordo internazionale di Ginevra del 16 luglio 1993 sul cacao (RU 1996 61)

42

30.11.93

17.06.94

Accordo internazionale di Ginevra del 26 gennaio 1994 sui legni tropicali (RU 1998 1206)

57

29.08.95

10.06.96

Accordo internazionale del 1994 sul caffè, concluso a Londra il 30 marzo 1994 (RU 1996 116)

65

26.09.94

23.08.95

o. Posizione giuridica della donna Convenzione del 31 marzo 1953 sui diritti politici della donna

p. Schiavitù

q. Materie prime

1118

Titolo della convenzione

Data della Numero di ratifiche, adozioni o adesioni

firma da parte della Svizzera

ratifica, adozione o adesione da parte della Svizzera

24

16.06.95

16.04.96

21

16.06.95

16.06.95

16

­

29.06.99

21

­

­

58

­

05.10.77

Convenzione internazionale del 29 aprile 1958 concernente il mare territoriale e la zona attigua (RU 1966 995)

51

22.10.58

18.05.66

Convenzione internazionale del 29 aprile 1958 concernente l'alto mare (RU 1966 1004)

62

24.05.58

18.05.66

Convenzione internazionale del 29 aprile 1958 concernente la pesca e la conservazione delle risorse biologiche d'alto mare (RU 1966 1013)

37

22.10.58

18.05.66

Convenzione internazionale del 29 aprile 1958 concernente gli zoccoli continentali (RU 1966 1020)

57

22.10.58

18.05.66

Protocollo facoltativo del 29 aprile 1958 co ncernente la composizione obbligatoria delle controversie (RU 1966 1024)

37

24.05.58

18.05.66

133

17.10.84

­

Accordo internazionale sui cereali del 1995 a) Convenzione di Londra del 7 dicembre 1994 sul commercio dei cereali del 1995 (RU 1996 2643) b) Convenzione di Londra del 5 dicembre 1994 sull'aiuto alimentare del 1995 (RU 1996 2664) c) Convenzione di Londra del 13 aprile 1999 sull'aiuto alimentare del 1999 Accordo internazionale sulla gomma naturale del 1995, concluso il 17 febbraio 1995 r. Richieste di alimenti Convenzione del 20 giugno 1956 sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero (RU 1977 1910) s. Diritto marittimo e dei corsi internazionali d'acqua

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto marittimo. Conclusa a Montego Bay (Giamaica) il 10 dicembre 1982

1119

Titolo della convenzione

Data della Numero di ratifiche, adozioni o adesioni

firma da parte della Svizzera

ratifica, adozione o adesione da parte della Svizzera

123

29.12.58

01.06.65

t. Arbitrato in cause commerciali Convenzione del 10 giugno 1958 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere (Convenzione di New York) (RU 1965 793) u. Diritto contrattuale Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (RU 1990 1112)

90

­

07.05.90

Convenzione di Vienna del 23 agosto 1978 sulla successione di Stati in materia di trattati

17

­

­

Convenzione di Vienna del 21 marzo 1986 sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali

31

­

07.05.90

66

­

05.08.88

79

18.06.81

20.08.82

49

­

24.03.98

51

­

24.03.98

136

14.01.93

10.03.95

60

24.09.96

01.10.99

v. Disarmo Convenzione del 10 dicembre 1976 sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari e ad ogni altri scopo ostile (RU 1988 1888) Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato (con Prot. I-III) (RU 1983 1499) a) Protocollo aggiuntivo del 13 ottobre 1995 sulle armi laser abbaglianti (Protocollo IV) b) Protocollo aggiuntivo sul divieto o la limitazione dell'impiego di mine, trappole e altri dispositivi nella versione modificata il 3 maggio 1996 (Protocollo II modificato) Convenzione del 13 gennaio 1993 sulla pro ibizione dello sviluppo, produzione, immagazinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (RU 1998 335) Trattato sul divieto globale degli esperimenti nucleari. Approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996

1120

Titolo della convenzione

Convenzione sul divieto dell'impiego, del deposito, della fabbricazione e del trasferimento delle mine antiuomo e sulla loro distruzione.

Conclusa a Oslo il 18 settembre 1997

Data della Numero di ratifiche, adozioni o adesioni

firma da parte della Svizzera

ratifica, adozione o adesione da parte della Svizzera

101

3.12.97

24.03.98

44

14.04.75

15.02.78

­

­

47

13.11.79

06.05.83

38

03.10.84

26.07.85

22

09.07.85

21.09.87

27

01.11.88

18.09.90

19

19.11.91

21.03.94

22

14.06.94

23.01.98

6

24.06.98

­

w.Spazio Convenzione del 12 novembre 1974 sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico (RU 1978 240) Accordo che disciplina le attività degli Stati sulla luna e sugli altri corpi celesti del 5 dicembre 1979

9

x. Ambiente Convenzione del 13 novembre 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (RU 1983 887) a) Protocollo relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concertato di sorveglianza continua e valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa, fatto a Ginevra il 28 settembre 1984 (RU 1988 867) b) Protocollo relativo alla riduzione di almeno il 30 per cento delle emissioni di zolfo e dei loro flussi transfrontalieri, fatto a Helsinki l'8 luglio 1985 (RU 1988 285) c) Protocollo relativo alla riduzione delle emissioni di ossidi d'azoto o dei loro flussi transfrontalieri, fatto a Sofia il 31 ottobre 1988 (RU 1991 1503) d) Protocollo relativo alla riduzione delle emissioni di composti organici volatili o dei loro flussi transfrontalieri, fatto a Ginevra il 18 novembre 1991 e) Protocollo relativo all'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo, fatto a Oslo il 14 giugno 1994 f) Protocollo sui metalli pesanti, fatto a Aarhus il 24 giugno 1998

1121

Titolo della convenzione

Data della Numero di ratifiche, adozioni o adesioni

g) Protocollo sugli agenti inquinanti organici persistenti, fatto a Aarhus il 24 giugno 1998 Convenzione di Vienna del 22 marzo 1985 per la protezione dello strato d'ozono (RU 1988 1752) a) Protocollo di Montreal del 16 settembre 1987 sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (RU 1989 477) b) Emendamento al protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Adottato dalla Seconda riunione delle Parti a Londra il 29 giugno 1990 (RU 1993 1078) c) Emendamento al protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Adottato dalla Quarta riunione delle Parti a Copenhagen il 25 novembre 1992 d) Emendamento al protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Adottato dalla 9a riunione delle Parti a Montreal il 17 settembre 1997 e) Emendamento al protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Concluso a Beijing il 3 dicembre 1999 Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (RU 1992 1125)

firma da parte della Svizzera

ratifica, adozione o adesione da parte della Svizzera

5

24.06.98

­

176

22.03.85

17.12.87

175

16.09.87

28.12.88

141

­

16.09.92

111

­

16.09.96

43

­

­

1

­

­

22.03.89

31.01.90

140

Convenzione di Espoo (Finlandia) del 25 febbraio 1991 sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero

31

­

16.09.96

Convenzione di Helsinki del 17 marzo 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (RU 1997 835)

31

18.03.92

23.05.95

Convenzione di Helsinki del 17 marzo 1992 sulle conseguenze internazionali degli incidenti industriali

19

18.03.92

21.05.99

1122

Titolo della convenzione

Data della Numero di ratifiche, adozioni o adesioni

firma da parte della Svizzera

ratifica, adozione o adesione da parte della Svizzera

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, conclusa a New York il 9 maggio 1992 (RU 1994 1052)

185

12.06.92

10.12.93

Protocollo di Kioto dell'11 dicembre 1997 alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

25

16.03.98

­

178

12.06.92

21.11.94

1

24.05.00

­

167

14.10.94

19.01.96

­

­

18.07.80

05.03.85

Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica (RU 1995 1408) a) Protocollo di Cartagena del 28 febbraio 2000 alla Convenzione sulla diversità biologica Convenzione delle Nazioni Unite del 14 ottobre 1994 sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa Convenzione sul diritto di utilizzazione dei corsi d'acqua a scopi diversi dalla navigazione. Conclusa a New York il 21 maggio 1997

8

y. Questioni di diritto penale Convenzione internazionale del 17 dicembre 1979 contro la presa d'ostaggi (RU 1985 429)

89

Convenzione del 14 dicembre 1973 sulla prevenzione e la repressione dei reati contro le persone che godono di una protezione internazionale, ivi compresi gli agenti diplomatici (RU 1985 439)

102

­

05.03.85

Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato.

Adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 9 dicembre 1994

35

­

­

8

­

­

Convenzione internazionale per la lotta agli attentati terroristici con esplosivi.

Conclusa a New York il 15 dicembre 1997

1123

Titolo della convenzione

Data della Numero di ratifiche, adozioni o adesioni

firma da parte della Svizzera

ratifica, adozione o adesione da parte della Svizzera

z. Questioni educative e culturali Convenzione internazionale di Roma del 26 ottobre 1961 sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (RU 1993 2696)

67

­

24.06.93

Convenzione del 29 ottobre 1971 per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (RU 1993 2718)

64

29.10.71

24.06.93

Statuti del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia. Conclusi a Madrid il 13 settembre 1983

43

­

­

1124

Indice Compendio

1036

1 Introduzione 1.1 Aspetti formali 1.2 Validità dell'iniziativa 1.3 Cronistoria del progetto sull'adesione all'ONU

1039 1039 1040 1041

2 L'importanza dell'ONU 2.1 Introduzione 2.2 Importanza dell'ONU 2.3 L'efficacia dell'ONU 2.4 Struttura e priorità del sistema ONU

1043 1043 1043 1045 1046

3 Lo statuto di osservatore e la posizione della Svizzera nel sistema ONU 3.1 Lo statuto di osservatore 3.2 La posizione della Svizzera nel sistema ONU

1049 1049 1050

4 L'adesione come mezzo per la tutela di interessi svizzeri 4.1 Introduzione 4.2 Tutela degli interessi della Svizzera in seno all'ONU 4.3 Partecipazione all'elaborazione di diritto umanitario 4.4 Partecipazione alla configurazione delle attività operative dell'ONU 4.5 Miglioramento delle condizioni quadro dell'economia svizzera 4.6 Cittadini svizzeri nel sistema dell'ONU 4.7 Partecipazione a pieno titolo alle decisioni sull'utilizzazione dei contributi finanziari della Svizzera alle attività dell'ONU 4.8 Interessi svizzeri allo sviluppo dell'ONU

1051 1051 1052 1056 1057 1061 1062

5 Questioni di particolare rilevanza per la Svizzera 5.1 La neutralità svizzera 5.2 La Ginevra internazionale

1064 1064 1068

6 La procedura d'adesione

1069

7 Ripercussioni finanziarie e conseguenze sugli effettivi del personale legate all'adesione all'ONU 7.1 Ripercussioni finanziarie 7.2 Conseguenze sull'effettivo del personale

1069 1069 1072

8 Relazione con il diritto europeo

1072

9 La procedura di consultazione 9.1 Introduzione 9.2 Sintesi dei risultati della procedura di consultazione 9.3 Conclusioni della procedura di consultazione

1073 1073 1073 1075

1062 1063

1125

Allegati 1

Elenco delle abbreviazioni

1076

2

Il sistema delle Nazioni Unite

1079

3

Contributi della Svizzera al sistema ONU nel 1999 in franchi svizzeri

1080

4

L'adesione della Svizzera all'ONU e le disposizioni del capitolo VII dello Statuto dell'ONU

1083

5

Lo Statuto delle Nazioni Unite

1087

6

Firme, ratifiche e adesioni relative ai principali accordi delle Nazioni Unite 1111 Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per l'adesione della 1127 Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)» (Disegno)

1126