M 1 FOGLIO

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FEDERALE

Anno XXVII Berna, 6 gennaio 1944. Volume I.

Si pubblica di regola una volta ogui 15 giorni. Prezzo: Ir. 2.- l'anno per gli abbonati Paganti al Foglio officiale del Cantone Tioino e per gli abbonati di lingua italiana al loglio offloiale del Cantone dei Grig ioni, e Ir. 10.- per i soli abbonati al Foglio federale.

Rivolgersi all'Amministrazione del Foglio officiale del Cantone Ticino in Bellmzona.

Termine d? opposizione,' S aprile 1944.

Legge federale sulla organizzazione giudiziaria.

(Del 16 dicembre 1943.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visti gli articoli 103 e dal 106 al 114 bis della Costituzione federale; visto i] messaggio del Consiglio federale del 9 febbraio 1943, decreta : TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI Capo primo.

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Organizzazione dei Tribunale federale.

Art. 1.

II Tribunale federale si compone di 26 a 28 giudici e di Giudici.

a

v.

*3 supplì.

rÄf j I giudici e i supplenti sono eletti dall'Assemblea federale, ella loro elezione si avrà riguardo a che siano rappresentate te e tre le lingue ufficiali.

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Art. 2.

fcletf1 ^ giudiee ° supplente del Tribunale federale può essere Eleggibilità.

J ° °gui cittadino svizzero che è eleggibile al Consiglio ua'·ìoiiale.

Foglio Federale, 1944.

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2 2

I membri dell'Assemblea federale e del Consiglio federale ed i funzionari nominati da queste autorità non possono essere giudici del Tribunale federale.

Incompati¬ bilità.

Parentela.

Durata della carica.

Presidenza.

Art. 3.

1 giudici del Tribunale federale non possono occupare alcun'altra carica al servizio della Confederazione o di un Can¬ tone nè esercitare qualsiasi altra professione od industria.

2 Essi non possono neppure occupare il iposto di direttore, di gerente, di amministratore, di membro dell'ufficio di vigi¬ lanza o di quello di revisione di società o di istituti che si pro¬ pongono uno scopo di lucro.

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Art. 4.

1 consanguinei e gli affini in linea retta e fino al quarto grado inclusivo in linea collaterale, i mariti di sorelle, come pure le persone unite da vincolo di adozione non possono occupare nel medesimo tempo la carica di giudice o supplente, di cancel¬ liere o segretario del Tribunale federale, di giudice istruttore federale, di Procuratore generale della Confederazione o di altro rappresentante del Ministero pubblico federale.

2 Quest' incompatibilità esiste anche tra il segretario d' un giudice istruttore federale e questo magistrato o il rappresen¬ tante del Ministero pubblico federale.

3 Chi, contraendo matrimonio, viene a trovarsi in un siffatto rapporto di parentela, rinuncia per ciò stesso alla sua carica.

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Art. 5.

1 giudici e i supplenti del Tribunale federale stanno in ca¬ rica sei anni.

2 Divenendo vacante un seggio, l'Assemblea federale elegge, nella sessione immediatamente successiva, il nuovo giudice o supplente per il resto del periodo.

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Art. 6.

H presidente e il vioepresideaite del Tribunale federale so¬ no eletti per due anni, tra i giudici, dall'Assemblea federale.

2 II presidente del Tribunale federale esercita la direzione generale degli affari e la vigilanza sui funzionari ed impiegati.

3 In caso d'impedimento, il presidente è sostituito dal vice¬ presidente e, se anche questi è impedito, dal giudice più anziano per elezione o, se l'elezione è avvenuta contemporaneamente, dal più anziano d'età 1

3

1

II' numero dei cancellieri e dei segretari è fissato dall As- e seg.retari.

semblea federale.

2 I cancellieri e i segretari sono nominati dial Tribunale fe¬ derale dopo ogni rinnovamento integrale (per un periodo di sei anni o tper il resto del periodo se sono nominati nel corso di questo.

Art.. 8.

_ ... dei II Tribunale federale determina, mediante regolamento, i com fUnzf0nari piti dei suoi funzionari ed impiegati. ed impìegati" Art. 9.

Prima di assumere il loro ufficio »per la prima volta, i Giuramento, magistrati e i funzionari giudiziari federali prestano giuramen¬ to di adempiere fedelmente il loro dovere.

2 1 giudici e i supplenti del Tribunale federale prestano giuramento davanti al Tribunale federale a meno che l'abbiano già prestato davanti all'Assemblea federale.

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8 I cancellieri e i segretari prestano giuramento davanti al Tribunal© federale.

4 II Tribunale può incaricare un'autorità cantonale di f ar Prestare giuramento ai giudici istruttori.

5 1 giudici istruttori f anno prestare giuramento ai loro se¬ gretari.

8 II Procuratore generale della Confederazione e gli altri rappresentanti del Ministero pubblico federale prestano giura¬ mento davanti al Consiglio federale.

7 H giuramento può essere sostituito da una promessa so 'enne.

Art. 10.

1 II Tribunale federale e le sue sezioni deliberano le sentenze, votazione.

Prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti, salvo che la legge disponga altrimenti.

2 In caso di parità di voti, è preponderante il voto del pre¬ sidente; se si tratta di nomine, decide la sorte.

Art. 11. ... 1 'Sono riservati al Tribunale federale riunito in seduta pie- Sedute^ uaria : a ) le nomine; b) gli affari relativi all'organizzazione e all'amministrazione del Tribunale; 1

4 c) le cause che sono ad esso attribuite dalla legge o dal rego¬ lamento, come pure le questioni giuridiche previste nell'ar¬ ticolo 16; d) l'emanazione di ordinanze, regolamenti e circolari destinati alle autorità ed uffici cantonali.

2 Perchè il Tribunale federale possa deliberare validamente in seduta plenaria, occorre la presenza di almeno due terzi dei giudici.

Art. 12.

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Sezioni. II Tribunale federale costituisce nel proprio seno, per un periodo di due anni civili, le sezioni seguenti : a) la Corte di diritto pubblico e di diritto amministrativo e, nel seno di essa, due camere una delle quali giudica prin¬ cipalmente le cause di diritto pubblico e l'altra principal¬ mente le cause di diritto amministrativo, compresi i ricorsi disciplinari; b) due Corti civili, le quali giudicano le cause di diritto civile e le altre cause loro attribuite dal regolamento del Tribu¬ nale federale; c) la Camera di esecuzione e dei fallimenti composta di tre giudici ed incaricata degli affari che competono al Tribu¬ nale federale come autorità di vigilanza in materia di ese¬ cuzione e fallimenti ; a,; la Camera d'accusa di tre giudici, i quali non possono ap¬ partenere alla Corte penale federale; e) la Camera criminale di tre giudici, nella quale devono es¬ sere rappresentate le tre lingue ufficiali; f) la Corte penale federale, composta dei tre giudici della Camera criminale e di due altri giudici; g) la Corte di cassazione penale, incaricata di giudicare i ri¬ corsi per cassazione contro le decisioni prese nei Cantoni dai tribunali penali o dalle autorità di accusa.

2 I ricorsi per cassazione contro le sentenze delle Assise fe¬ derali, della Camera criminale e della Corte penale federale, le domande di revisione delle sentenze stesse, i conflitti di compe¬ tenza tra le Assise federali e la Corte penale federale sono giu¬ dicati dalla Corte di cassazione straordinaria, formata del pre¬ sidente, del vicepresidente e dei cinque giudici più anziani per elezione, purché non appartengano nè alla Camera d'accusa nè alla Corte penale federale.

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Ciascun giudice può essere tenuto a fungere in una sezione diversa dalla sua.

Art. 13.

Presidente 1 II Tribunale federale designa, per lo stesso periodo, le se sezioni, zioni che il presidente e il vicepresidente devono presiedere e nomina i presidenti dele altre sezioni.

2 È applicabile per analogia l'artìcolo 6, terzo capoverso.

3 II presidente di ciascuna sezione designa i giudici d'istru¬ zione e i relatori.

4 La Corte penale federale e la Camera criminale designano d loro presidente per ogni singolo caso.

6 II presidente di ciascuna sezione può far espellere dalla sala d'udienza le persone che non ottemperano ai suoi ordini ; e 8ü può inoltre punirle con una multa disciplinare fino a cen franchi e con gli arresti fino a ventiquattro ore. Le stesse taspettano al giudice d'istruzione durante le udienze da ui dirette.

Art* 14» 1 II Tribunale federale determina, mediante regolamento, la ripartizione degli affari.

2

Quando si tratta di affari assegnati ad una sezione, tutte ta volte che la legge paria del Tribunale federale o del suo pre sidente, si deve intendere questa sezione o il suo presidente.

Art. 15.

Alle deliberazioni e alle votazioni di ciascuna sezione de- Quorum, vano prender .parte cinque giudici, a meno che la legge prev a un altro numero.

2 Nelle cause di diritto pubblico è necessaria la presenza dt sette giudici, salvo che si tratti di ricorso di diritto pubblico con una decisione cantonale per violazione dell artico o e a Costituzione federale.

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Art. 16.

Quando una sezione del Tribunale federale voglia derogare alla giurisprudenza seguita da un'altra sezione o da più sezioni riunite o dall'intero Tribunale, essa non può farlo che co c^u senso dell'altra sezione ovvero su decisione presa, senza i a Ubante e a porte chiuse, dalle sezioni interessate in seduta comuUe o dal Tribunale in seduta plenaria. Questa decisione vincola ta sezione che deve giudicare la causa.

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riunite

6 2

Più sezioni riunite comprendono tutti i giudici che sono ad esse attribuiti; il presidente di sezione più anziano per ele¬ zione dirige la seduta.

3 È applicabile per analogia ^articolo 11, secondo capoverso.

Pubblicità.

Assistenza dei Cantoni.

Art. 17.

Salvo che la legge disponga altrimenti, i dibattimenti da¬ vanti al Tribunale federale e alle sue sezioni come pure le deli¬ berazioni e le votazioni sono pubbliche; è fatta eccezione per le deliberazioni e le votazioni delle sezioni penali, della Camera di diritto amministrativo negli affari disciplinari e della Camera di esecuzione e dei fallimenti. In materia d'imposte, allorché è prescritta dal diritto federale la salvaguardia del segreto fiscale, soltanto le parti e i loro rappresentanti possono assistere al di¬ battimento e alla deliberazione.

2 Iti Tribunale può ordinare che il dibattimento si svolga, in tutto o parzialmente, a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicu¬ rezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume ovvero se ciò è richiesto dall'interesse di una parte o di altra persona che ha partecipato alla causa.

Airt. 18.

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1

Le autorità e i funzionari incaricati dell'amministrazione della giustizia federale possono procedere a tutti gli atti di loro competenza in tutto il territorio della Confederazione senza chie¬ dere in precedenza l'assenso delle autorità cantonali.

2 Le autorità cantonali hanno l'obbligo di assisterli.

3 A richiesta della cancelleria del Tribunale federale, esse devono riscuotere, insieme con le loro spese, quelle del Tribunale.

Art. 19.

Sede.

1

La sede del Tribunale federale è Losanna.

I giudici del Tribunale federale devono risiedere in quest3 città o nei dintorni.

Art. 20.

Ferie e i II Tribunale può ordinare ogni anno sei settimane di ferie congé .

aj durante le quali il presidente provvede al disbrigo 2

degli affari urgenti.

2 A domanda motivata, il Tribunale può accordare un con¬ gedo ai giudici, funzionari e impiegati.

7 Art. 21.

II Tribunale federale è posto sotto l'alta vigilanza dell Assemblea federale. federale.

2 Esso le presenta ogni anno un rapporto sulla sua gestione.

3 Con riserva della disposizione dell'articolo 85, numero 13, della Costituzione federale, il Tribunale federale pronuncia d uf¬ ficio sulla propria competenza in tutte le questioni delle quali e adito; nell'esercizio delle sue attribuzioni giudiziarie esso è in i Pendente e soggiace soltanto alla legge. Le sue sentenze non Possono essere annullate o modificate che da esso medesimo e eon form einen te alle disposizioni dell a legge.

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Capo secondo.

Astensione © ricusazione.

Art. 22.

I membri o supplenti del Tribunale federale, il rappresen- 0j,biìgatoria.

tante del Ministero pubblico della Confederazione, i giudici istrut¬ tori, i loro segretari e i giurati devono astenersi : a ) in qualsiasi causa nell'esito della quale abbiano un interes¬ se diretto essi stessi, la loro moglie, la loro fidanzata, i loro parenti od affini fino al grado indicato nell'articolo 4, il ma¬ rito della sorella o la moglie del fratello della loro moglie, la persona di cui sono tutori o curatori, o con la quale siano uniti da vincolo di adozione; in qualsiasi causa nella quale essi abbiano già avuto parte in altra qualità, sia come membri di un'autorità ammini¬ strativa o giudiziaria, sia come funzionari giudiziari, sia come consulenti, rappresentanti o avvocati di una parte, sia come periti o testimoni; c ) in qualsiasi causa nella quale il loro Cantone o il loro co¬ mune d'origine sia parte o possa essere l'oggetto di una azione di regresso.

2 Inoltre, un giudice o supplente del Tribunale federale o un giurato deve astenersi quando sia parente od affine in linea diretta o fino al secondo grado in linea collaterale col rappre¬ sentante o coli'avvocato di una parte.

Art. 23.

I giudici o supplenti del Tribunale federale, il rappresen- ^°oitativa.

tante del Ministero pubblico federale, i giudici istruttori, i loro

8 segretari e i giurati possono essere ricusati dalle parti o dichia¬ rare essi stessi che si astengono: a) nella causa di una persona giuridica di cui fanno parte; b) se sono in stretta amicizia ovvero in inimicizia personale o in particolari rapporti di obbligo o di dipendenza con una delle parti in causa; c) se vi sono circostanze tali da dar loro l'apparenza di preven¬ zione nella causa.

Art. 24.

obbTigatorio Allorquando un magistrato o un funzionario giudiziario si trova in uno dei casi previsti nell'articolo 22 o 23, egli deve av¬ vertire in tempo utile il presidente della sezione competente. Nel caso dell'articolo 23, deve inoltre dichiarare se si astiene o se la¬ scia alle parti la cura di domandare la sua ricusazione. Se egli si decide in quest'ultimo senso, è dato alle parti un breve ter¬ mine per proporre la ricusazione.

Art. 25.

Domanda di 1 Le parti che intendono far uso del diritto di ricusa (art. 22 ricusazione.

e 23) devono dichiararlo per iscritto al Tribunale federale non appena la causa della ricusazione sia sorta o giunta a loro no¬ tizia.

2 La dichiarazione deve indicare i fatti sui quali essa si fonda e fornirne la prova documentata. Nel caso in cui tale prova non sia 'possibile, il magistrato o il funzionario ricusato si spiegherà sulla causa della ricusazione. Non sono ammesse altre prove.

3 Chiunque presenta tardivamente una domanda di ricusa¬ zione può essere condannato al pagamento delle spese derivate dal ritardo.

Art. 26.

Decisione. 1 Se la causa della ricusazione (art. 22 e 23) è contestata, la sezione competente del Tribunale federale, la Camera di accusa se si tratta di giudici istruttori o di loro segretari, o la Camera criminale se si tratta di giurati, pronuncia sulla domanda, sen¬ za il concorso dei giudici ricusati.

2 iLa decisione può essere presa senza che sia udita la con¬ troparte.

3 Se il numero dei giudici e supplenti ricusati fosse tale da render impossibile una deliberazione valida, il presidente del Tribunale federale tirerà a sorte, tra i presidenti dei tribunali supremi dei Cantoni non interessati nella causa, il numero ne¬ cessario di supplenti straordinari per pronunciare sulla domanda di ricusazione e, occorrendo, sul merito.

9 Art. «7. onlla ricusa- Ricusazione «Spetta ,1 Consiglio ferale di pronuncaares«!»* «*5-5, aone del Pi-oouratore generale deUa M 25 e 26, se- ££Ä'* 2 Sono applicabili per analogia gl « condo capoverso.

Art. 28.

funzio- Violazione 1 Gli atti ai quali ha .partecipato un mag«ra. possono essere fSU TMTMânario giudiziario clic si sarebbe dovuto »8*TMre.p°na sentenza, «»«· impugnati da ciascuna delle parti, se si +PTTnine di trenta in conformità dell'articolo 136, alirimenlh giorni dalla scoperta della causa della ri - nullß soit,anto lo 2 In caso di ricusazione facoltaùv , , di ricusazione, operazioni di procedura posteriori alla domanda di Capo terzo.

Disposizioni comuni di procedura.

mustiìioare il loro mandato Eiezfone ài 1 difensori delle parti devono g ^ onesta può essere domicilio, mediante procura scritta da unire agli atti, questa p richiesta in ogni tempo. .

civili e penali * Sono ammessi come ^ di dìrlttó delle Univer1

m -- le causò provenienti dai Cantoni in cui l'esercizio dell'avvocatura è libero. «ocezionaile es» Con riserva di reciprocità, possono sere ammessi come difensori gli avvoca ì domicìlio «.Le parti dorn.» postero*8«^ Se nella Svizzera, dove possano essere 1 _0 luogo o saomettono di far ciò, le notificazioni non avranno luogo ranno fatte mediante diffida pubblica. , · grado di R Quando una parte non «a r---- in g^ condurre essa medesima la sua oaus , entro il termine tarla a designare un difensore. Se non ° «uese di essa, assegnato, il Tribunale le designa un difensore a spese Art. 30. föriM-ale devono es- itti scritti« Gli atti scritti destinati al Mm. ^ 8ui{ioieote per il sere firmati e (presentati m numero di P , Tribunale e ogni controparte, ma interessati 2 Se manicano copie, la canceUer ^ ^ ^ copiatu.

un termine per presentarle o per amieip in ra, con la comminatoria che, altrimenti, latto non sara p considerazione.

10 3

Gli atti illeggibili, sconvenienti o prolissi sono rimandati alla parte interessata, con l'invito a rifarli.

Disciplina.

Termini, a) Computo.

b) Proroga.

c) Ferie giudiziarie.

d) Restitu¬ zione per inosser¬ vanza di termine.

Art. 31.

Chiunque, nel corso della procedura orale o scritta, of fen¬ de le convenienze o turba l'andamento della causa, è punibile con una riprensione o con una multa disciplinare fino a 100 franchi.

2 La parte o il suo difensore che usano di mala fede o di procedimenti temerari, possono essere condannati ad una multa disciplinare fino a 200 franchi e, in caso di recidiva, fino a 500 franchi.

Art. 32.

1 Nel computo dei termini non è compreso il giorno iniziale.

2 Se l'ultimo giorno del termine è una domenica o un giorno riconosciuto come festivo dal diritto cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

3 Un termine si reputa osservato solo quando l'atto sia sta¬ to compiuto prima delia sua scadenza. Gli atti scritti devono pervenire all'autorità competente per riceverli ovvero essere stati consegnati, al suo indirizzo, ad un ufficio postale svizzero l'ultimo giorno del termine al più tardi. iSe un atto scritto è pervenuto direttamente al Tribunale federale prima che sia spirato il ter¬ mine, questo è reputato osservato anche se l'autorità cantonale era competente per ricevere l'atto stesso.

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Art. 33.

1 termini stabiliti dalia legge non possono essere prorogati.

2 Quelli fissati dal giudice possono essere 'prorogati per mo¬ tivi sufficienti e debitamente giustificati, se ne è stata fatta do¬ manda prima della scadenza.

Art. 34.

1 1 termini stabiliti dalia legge o fissati dal giudice non decorrono dai 15 luglio ai 16 agosto inelusivo.

2 Questa regola non si applica in materia penale nè di esecu¬ zione e fallimenti.

Art. 35.

1 La restituzione per l'inosservanza di un termine può es¬ sere accordata solo quando il richiedente o il suo difensore è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine fis¬ sato. La domanda deve indicare l'impedimento ed essere presen¬ tata entro dieci giorni da che questo è cessato. Entro lo stesso termine dev'essere compiuto l'atto omesso.

2 La decisione è presa in base ad una procedura scritta sen¬ za deliberazione pubblica; è applicabile l'articolo {>5.

1

11 Art 36.

Va ore

rnand

*

litigioso è determinato dalle conclusioni della do- JenarcauBa.

2 e ® nello conclusioni non è chiesta una somma di denaro cterminata, il Tribunale fissa anzitutto d'ufficio, in forma som¬ maria e secondo il suo libero apprezzamento, quale sia questo Va °re; occorrendo, consulterà un perito.

8 Nella determinazione del valore litigioso non entrano in

.

^ con^° »ü interessi, i frutti, le spese giudiziarie e ripetibili alere
4

Le rendite e le prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano.

5 Se la durata di esse è incerta o illimitata, è considerato come capitale l'importo dell'annua rendita o prestazione moltiP mato per venti o, se si tratta di rendite vitalizie, il valore atuale del capitale corrispondente alla rendita.

Art. 37.

Se le parti non sono state presenti all'udienza, la cancel- Comuinca^ cna del Tribunale comunica loro immediatamente il dispositivo sentenze.

u^lla sentenza.

2 II testo integrale della sentenza con l'indicazione del nome ei giudici che hanno preso parte all'udienza è notificato alle Parti e all'autorità la cui decisione era impugnata.

3 Le sentenze sono redatte nella lingua ufficiale in cui è stata istruita la causa o, altrimenti, nella lingua della decisione impugnata.

Art. 38.

Le sentenze del Tribunale federale acquistano forza di cosa Forza di cosa giudicata immediatamente dopo essere state pronunciate. giudicata.

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Art. 39.

I Cantoni devono eseguire le sentenze delle autorità giù- Esecuzione, marie federali nello stesso modo di quelle definitive dei loro tribunali.

2 Nel caso di esecuzione manchevole, è ammesso il ricorso Consiglio federale, il quale prende i (provvedimenti necessari.

Art 40.

In tutti i casi per i quali la presente legge non contiene di- f^proceànr^ rale. fedenmoAdimento, si si applica la legge di pro- civile oir1 procedimento, sposizioni speciali sul cedura civile federale.

12 TITOLO SECONDO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Oause dirette, a) In generale.

b) In modo particolare tra Cantoni e privati.

Capo primo.

Del Tribunale federale giurisdizione unica.

Ari 41.

Il Tribunale federale giudica in istanza unica : a) le cause di diritto civile tra la Confederazione e un Can¬ tone e quelle tra Cantoni; b) le pretese di diritto civile di privati o di enti collettivi contro la Confederazione quando il valore litigioso è di 4000 franchi almeno; sono eccettuate le azioni proposte in virtù della legge federale del 28 marzo 1905 sulla respon¬ sabilità civile delle imprese di strade ferrate e di piro¬ scafi e delle poste e di quella del 15 marzo 1932 sulla cir¬ colazione degli .autoveicoli e dei velocipedi, come pure tutte le azioni dirette contro le strade ferrate federali ; e) le altre cause di diritto civile, quando la costituzione o la legislazione di un Cantone ap¬ provate dall'Assemblea federale le deferisce al Tribunale federale, o quando le due parti le sottopongono al Tribunale federale invece che alle giurisdizioni cantonali e il valore liti¬ gioso è di 10.000 franchi almeno.

Art. 42.

II Tribunale federale giudica in istanza unica le cause di diritto civile tra un Cantone, da una parte, e privati o enti collettivi, dall'altra, quando una parte tempestivamente lo domandi e il valore litigioso sia di 4000 franchi almeno. Il Tribunale, in questo caso, è competente anche se, a norma della legislazione cantonale, la causa dovrebbe essere trattata non se¬ condo la procedura ordinaria, ma secondo una procedura spe¬ ciale davanti ad autorità particolarmente designate (art. 110, nu¬ mero 4, della Costituzione federale).

2 Questa disposizione non si applica alile contestazioni in materia di espropriazione per causa di utilità (pubblica.

1

Capo secondo.

Motivi di ricorso.

Del Tribunale federale giurisdizione di ricorso per riforma.

Art. 43.

1 II ricorso per riforma è ammissibile soltanto per violazione del diritto federale, come pure dei trattati internazionali con-

13 chiusi dalia Confederazione. È riservato il ricorso di diritto pub¬ blico per violazione di diritti costituzionali dea cittadini.

2 II diritto federale è violato quando un principio consacrato esplicitamente da una prescrizione federale o risultante implici¬ tamente da essa non è stato applicato od ha avuto una falsa applicazione.

8 II diritto federale non è violato da accertamenti di fatto, salvo che non siano state osservate disposizioni federali in ma Icria di prove.

4 L'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto è parificato alla violazione del diritto.

Art. 44.

Il ricorso per riforma è ammissibile nelle cause civili per di- civilia ei 6 ritti di carattere non pecuniario, come pure nei casi seguenti.

^on pecu a) rifiuto di consenso del tutore al aniatrimomo di un internìario.

detto (art. 99 OC) ; .

.

by privazione e ripristino della potestà dei genitori secon gli articoli 285 e 287 del Codice civile; c ) interdizione e istituzione di curatela (articoli dal 369 al 3/-, dal 392 al 395 OC) e loro revoca.

Art. 45.

In procedimenti civili per diritti di carattere pecuniario il «$"«>»·»« ri corso (per riforma è ammissibile senza riguardo al valore liti- di carattere giQSO: .

assenza a ) nelle cause relative all'uso di una ditta di commercio, alla protezione dei marchi di fabbrica e di commercio, delie in- litigioso, dicazioni di provenienza delle merci, delle menzioni di ri compense industriali, dei disegni e modelli industriali, come pure in quelle concernenti i brevetti d'invenzione e ì diritti d'autore sulle opere letterarie ed artistiche; by nella procedura concernente l'annullazione di titoli di pe gno o di loro tagliandi (art. 870 e 871 OC), l'ammortamento di titoli di credito (art. 971 e 972 00), in modo particolare di titoli nominativi (art. 977 00 e 9 delle disposizioni transitorie), di titoli al portatore (articoli dal 981 al 98 00), di cambiali (articoli dal 1072 al 1080 0 1098 C , di assegni bancari (art. 1143, numero 19, CO), di tuo i affini alle cambiali e di altri titoli ali ordine (artico ì 1147, 1151 e 1152 OO), come pure di polizze d'assicu1 razione (art. 13 della legge sul contratto d'assicurazione).

14 fc) Con ri¬ guardo di pretese; litigioso.

c) Pluralità domanda al valore riconven¬ zionale.

Decisioni impugnabili: a) Decisioni finali.

b) Decisioni incidentali sulla com¬ petenza.

Art. 46.

Nelle cause civili iper laltri diritti di oainajttere (pecuniario, il ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo le con¬ clusioni delle parti, il valore litigioso davanti all'ultima giuris¬ dizione cantonale, raggiungeva ancora 4000 franchi almeno.

Art. 47.

Le diverse pretese fatte valere da un attore o da diversi liteconsorti in una causa civile per diritti di carattere pecunia¬ rio sono addizionate anche quando non si riferiscono al mede¬ simo oggetto, purché non si escludano a vicenda.

2 L'importo della domanda riconvenzioniaLe non è sommato con quello della domanda principale.

8 Se le pretese della domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludono a vicenda, il ricorso per riforma è ammissibile a riguardo di tutte e due le domande, pur¬ ché una di esse rientri nella competenza del Tribunale federale.

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Art. 48.

II ricorso per riforma non è di regola ammissibile ohe contro le decisioni finali emaniate dai tribunali o altre autorità supreme dei Cantoni e che non possono essere impugnate con un mezzo di ricorso ordinario del diritto cantonale.

2 Esso è ammissibile contro le decisioni finali emanate dai tribunali inferiori solo: a) se essi hanno giudicato in ultima istanza, ma non come giurisdizione cantonale unica, o b) se hanno giudicato come giurisdizione cantonale unica pre¬ vista dal diritto federale.

8 II ricorso per riforma diretto contro la decisione finale si riferisce anche alle decisioni ohe l'hanno preceduta; sono tutta¬ via eccettuate le decisioni incidentali circa la competenza che avrebbero potuto essere impugnate presso il Tribunale federale già anteriormente in virtù dell'articolo 49, come pure le altre decisioni incidentali che sono state ad esso sottoposte e sulle quali ha giudicato conformemente all'articolo 60.

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Art. 49.

Contro le decisioni pregiudiziali o incidentali emanate, se¬ paratamente dal merito, dalle autorità previste nell' articolo 48, primo e secondo capoverso, il ricorso per riforma è ammis¬ sibile per violazione delle prescrizioni di diritto federale sulla 1

15 competenza per materia o per territorio. È ^ di diritto pubblico per violazione dall'articolo 59 zioiie federale.

Art* 50.

,,,,«Irr» c) Altre II ricorso per riforma è ammissibile eccezion TM^.atameute inciÄku.

altre decisioni ipregiudiziali o incidentali eanana ' lT>ri.mo e dal merito, dalle giurisdizioni previste nel! art > ^ secondo capoverso, aliorquiaindo una decisione , '1°' .

, gp^ge modo essere provocata immediatamente e la u .

dell'assunzione delle prove sarebbero cosi ^nsiderevoh da gin 8tificare, per evitarle, il ricorso immediato al Iti · 2 H Tribunale decide secondo il suo libero appressamento a Porte chiuse se questi requisiti sono adempiti.

1

,proc0du dell ^loro TM ^aina aile' cotonale, Ä» delle decisioni sono regolate dal a eg salvo le riserve seguenti : ni urto se non è chiea ) Nelle cause per diritti di carattere pec _ ^ » domanda sta una somma di denaro deternunata m mìre la dom indicherà e, ove ciò sia P-- Creimi ragplementi, la decisione aocertera f_anchì giunge 8 000 franchi dav, o almeno J1 000 ,,^tonali è orale b) Quando la procedura ^^fll^ T>^icoiareggiato dei dibate non è steso processo verbale i]P^ nto alla decisione, le timenti che devono servire di fon completo: le con¬ autorità devono esporre in essa, in le diohiaraclusioni delle parti, i fatti pure i zioni delle parti (ammissioni, contestazioni;, mezzi di prova edi ^ltre a diritto di unire

* ir^^ste'cT riassunto scritto delle .

di diritto adolusioni da essa prese, i f ato e gii arg h essa dotti a loro sostegno, come pure i mem dl ^ fanha invocato e le dichiarazioni che ha . «All'esposizione no uso di questo diritto, la decisione dei fatti, riferirsi agli scritti da esse prodotta fee ques^ concordano nel contraddire l'esposizione, ci La^decisione deve accertare il risultato mezzi di .prova ed indicare in quale misura ^ t^napplicazione delie leggi federali, canton a ì o

16 dû le autorità cantonali prescindono dal consultare periti date le cognizioni speciali di singoli loro membri, le esposizioni di questi ultimi devono essere inserite nel processo verbale d) Le decisioni impugnabili al Tribunale federale devono essere comunicate alile parti d'ufficio e per iscritto. Come comuni¬ cazione scritta vale anche l'avviso dato per iscritto che la decisione è depositata presso l'autorità e che può essere ivi consultata.

e) Gli atti non possono essere restituiti prima che sia spirato il termine del ricorso per riforma al Tribunale federale.

2 Nelle cause da trattarsi coni procedura accelerata secondo gli articoli 148, 250 e 284 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (contestazioni relative alla graduatoria nella procedu¬ ra di pignoramento e di fallimento, od alla reintegrazione, nei lo¬ cali appigionati o affittati, di aggetti asportati clandestinamente o con violenza), la comunicazione per iscritto delia sentenza deve essere fatta entro dieci giorni da quando fu pronunciata.

b) Vizi.

Chiamati in causa ed in¬ tervenienti.

Termine di ricorso; forza ese¬ cutiva.

Art. 5.2.

Se gli atti o la decisione non sono conformi alle norme del¬ l'articolo 51, il presidente o il Tribunale possono invitare l'au¬ torità cantonale a modificarli. Se il difetto non può essere tolto in altro modo, il Tribunale annulla d'ufficio la decisione e ri¬ manda la causa all'autorità cantonale affinchè venga di nuovo decisa, dopo che il procedimento sia stato, se occorre, completato.

Art. 53.

1 terzi chiamati in causa e gli intervenienti accessori pos¬ sono essi pure proporre ricorso per riforma o farvi adesione, purché la legislazione cantonale riconosca loro gli stessi diritti che alle parti ed essi abbiano partecipato al processo davanti all'ultima giurisdizione cantonale. La legislazione cantonale deter¬ mina la loro posizione nel processo.

2 La denuncia della lite e l'intervento accessorio non sono più ammessi davanti al Tribunale federale.

1

Art. 54.

L'atto di ricorso per riforma dev'essere depositato presso l'autorità, che ha emanato la decisione, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione scritta della decisione stessa (articolo 51, lettera d). Il termine non è prorogato nè se ù proposto un rimedio straordinario di diritto cantonale nè se ai rimedio è staio conferito, mediante ordinanza, effetto sospensivo.

1

17 2

Le decisioni nom. sono esecutive prima della scadendsl termine di ricorso (per riforma o di adesione ad esso, sal¬ vo nella misura in cui la loro forza di cosa giudicata sia una condizione per l'esercizio di rimedi straordinari di diritto can¬ tonale. Se è ammissibile, il ricorso per riforma o l'adesione ad cfso sospende l'esecuzione della decisione nei limiti delle conclu¬ sioni presentate.

Art. 55.

1 Oltre la designazione della decisione impugnata e della con- d.

voparte^ l'atto di ricorso deve contenere: a ) nelle cause di carattere pecuniario, il oui oggetto lastogioso non consiste in una somma di denaro determinata in cifre, l'indicazione che il valore litigioso raggiunge 8 000 franc i 0 almeno 4 000 franchi, come pure, se è il caso, i motivi per 1 quali il ricorrente contesta un accertamento contrario e In giurisdizione inferiore; , . .

b > 'l' indicazione esatta dei puniti impugnati della decisione e delle modificazioni proposte. Non basta il semplice ° alle conclusdoni ipiresentate nella procedura canton on iPossono essere presentate conclusioni nuove; c ) la motivazione delle conclusioni. Essa deve esporre in m o conciso quali sono le norme di diritto federale vio a u decisione impugnata e in che consiste la violazione. - on deve criticare accertamenti di fatto, nè addurre a i nuov , nè proporre eccezioni, contestazioni e mezzi di prova nuo , nè prevalersi della violazione del diritto cantonale o stra¬ niero; d) quando è impugnato come dovuto manifestamente a una svista V accertamento di un fatto che la giurisdizione can¬ tonale deve valutare secondo il diritto federale, in ica alone esatta di questo accertamento e il passo dell atto cne lo contraddice; . . . . . , 1 _0x e ) se è il caso, la domanda di assistenza giudiziaria (.art.

Zd

ricorso>

2

L'atto di ricorso per riforma, la cui motivazione non è con¬ torme alle norme sopra esposte, può essere rimandato e a par e Affidata a modificarlo entro breve termine con la comminatola i Inammissibilità del ricorso.

Art. 56.

:a ^torità cantonale .avvisa immediatamente la controparte Comunica-^ oonolusioni del ricorso, anche se quest'ultimo sembri tardi- missióne Vn ,,j.' e trasmette al Tribunale federale, nel termine di una settimana, dcffh attl° 1 a^i di ricorso, una copia della decisione finale e delle deci-

d lì

Foglio Federale, 1944.

18 sioni incidentali eh© l'hianno preceduta, come (pure l'incarta¬ mento completo ©, se è il caso, le sue osservazioni ; essa in¬ dica. inoline al Tribunale la data dellla natificazdoiie della deci¬ sione impugnata, la data alla quale l'atto di ricorso è stato rice¬ vuto o consegnato alla posta e quella alla quale è stato comuni¬ cato alla controparte.

Bimedi straordinari di diritto santonale.

Provvedi¬ menti d'urgenza.

Bicorso adesivo.

Art 57.

Quando contro la decisione impugnata è pendente davanti all'autorità cantonale competente un ricorso (per nullità o una domanda d'interpretazione o di revisione, il Tribunale federale soprassiede alla sentenza fino a ohe l'autorità cantonale abbia pronunciato. Intanto resta sospesa la trasmissione degli atti del procedimento cantonale al Tribunale federale.

2 II Tribunale può parimente soprassiedere alla sua sentenza quando è in corso una procedura penale che prepara una do¬ manda di revisione.

3 L'autorità cantonale adita comunica immediatamente al Tri¬ bunale in qual senso ha deciso. Se la sua decisione ammette l'in¬ terpretazione o respinge la revisione, essa deve trasmetterla con i nuovi atti.

4 Sui risultati della procedura di interpretazione e di revi¬ sione, può essere ordinato un ulteriore scambio di atti. Il Tri¬ bunale deve tenerne conto nella sua sentenza.

5 Di regola il Tribunale federale soprassiede parimente alla sentenza sul ricorso per riforma fino a decisione di un ricorso di diritto pubblico.

Art. 58.

Anche se della causa è stato adito il Tribunale federale, le autorità cantonali rimangono sole competenti ad ordinare, in conformità della legislazione cantonale, provvedimenti d'urgenza.

1

Art. 59.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'avviso prescritto nell'articolo 56, la parte contro la quale il ricorso è diretto, anche se ha rinunziato al ricorso per riforma, può man¬ dare al Tribunale conclusioni perchè la sentenza sia modificata contro il ricorrente principale.

2 I motivi a sostegno del ricorso adesivo non devono essere prodotti che con la risposta al ricorso per riforma (art. 61).

3 Le conclusioni del ricorso adesivo sono comunicale imme¬ diatamente alla controparte.

1

19 4

II ricorso adesivo cade se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

Art. 0.

^ 'Prnopdiira

1

II Tribunale può, immediatamente o dopo avuta la nepos , deliberazione pubblica ed all'unanimi · riforma, o.) decidere di non esaminare il merito del P quando esso si rivela inammissibile, no jn quando motivi di diritto cantonale o stramero sono ogni caso decisivi; , k9.

b) prendere i provvedimeaiti previsti ne_a , , causa alla e) annullare la decisione impugnata Qiueßta pha giuautorità oamtraniaile iper nuovo giudizios ^ federali mentre dicata din tutto o in parte ,a noma di ^itto avrebbe dovuto deciderla esclusivamente secondo cantonale o straniero. «nò 2 Spirato il termine per il ricorso ade^°' ^opQ aver pr0voParimente respingere il ricorso immedia ame senza deli¬ cato la risposta della parte contro la qua ® considera senza ber azione pubblica e ^'unanimità, quando lo considera sen.

esitazione come infondato.

»Le stesse regole si applicano al ricorso adeswo.

,A !L!n alla parte contro la quale è Eisr.«.L'atto di ricorso e comunicato P , conciso entro frotte; questa ha il diritto di VTd, è appliventi giorni. L'articolo 55, primo capo ' , ,iirre nuovi nè cabile per analogia. La risposta n^. ^azioni e mezzi di prova Proporre conclusioni, eccezioni, ,, ,,-ove nè prevalersi auovi, uè critScare l'apprezzamento delle prove, ne p della violazione dal diritto cantonale o s ti· prender6 la 2 La parte che non presenta , .

al più tardi dieci Parola al dibattimento se il rioorrent .

T1 Tribunale le giorni prima di esso che rinuncia ali arringa.

comunica immediatamente questa duTMTMTM riforma è diretto s La parte contro la quale il rico:r o pe risnosta ohe coe che vi ha fatto adesione, deve produr f aqe dispoetituisca anche un atto di ricorso adesivo conforme alle a po sizioni dell'articolo 55.

vaiti in eon4 II ricorrente principale può rispon er lormità dei capoversi primo e s60TM?0' ulteriore scambio di 6 È ammesso solo occemonalmente 1

20

Art. 62.

1

Nelle cause civili per diritti che non hanno carattere pecunario o il oui valore litigioso è di 8000 franchi almeno, avrà luogo un dibattimento, a meno ohe il ricorso sia semplicemente diretto contro una decisione incidentale sulla competenza.

2 Negli altri casi, il Tribunale può ordinare che abbia luogo un dibattimento.

3 Le parti citate possono patrocinare esse stesse la loro causa o farla difendere da rappresentanti (art. 29).

4 La parola è accordata una volta sola ad ogni parte; ecce¬ zionalmente, le parti possono essere ammesse a replicare e a duplicare.

5 La mancata comparsa delle parti non pregiudica i loro diritti.

6 Quando non vi è dibattimento, le parti sono avvertite del giorno in cui sarà pronunciata la sentenza.

Art. 63.

1

Limiti II Tribunale non può andar oltre i limiti delle conclusioni a)elinBgenedelle parti. Esso non è vincolato dai motivi che queste invocano.

rale 2 " Esso pone a fondamento della sua sentenza i fatti così co¬ me sono stati accertati dall' ultima autorità cantonale, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di prove.

Î! inoltre riservata la rettificazione d'ufficio degli accertamenti dovuti manifestamente ad una svista.

3

Nei iliimiitd indicati nell'articolo 43, il Tribunale apprezza liberamente il valore giuridico dei fatti.

Art. 64.

b) Accerta¬ menti di fatto incompleti.

1

-Se è necessario completare gli accertamenti di fatto dell'au¬ torità cantonale, il Tribunale annulla, con decisione motivata, la sentenza impugnata e rimanda la causa all'autorità cantonale perchè completi, se occorre, gli atti e decida di nuovo.

2 Se si tratta di completarli su punti puramente accessori, il Tribunale può tuttavia procedervi esso medesimo, -per quanto sia possibile con la scorta degli atti del processo, e pronunciare la nuova decisione.

21 Art. ÖO.

. c) Diritto 'Se la causa richiede replicazione non. solo ^\ß ^straniero, di leggi federali, una anche di leggi can n ^ Tribunale quali non ha tenuto conio la decisione etrafederale può applicare esso --2Ä mero, oppure rimandare la causa ali au Art. 66.

«ansa Effetto del a a L'autorità cantonale, a cui è stata consenta la delia causa PUÒ tener conto di nuove allegation,, in sua -»« Procedura cantonale, ma deve porre a tosamento sentenza nuova decisione 1 considerandi di d,ritto contenut, nella di rinvio del Tribunale federale. deei1

« Il ricorso per riforma è ammissibile contro la nuova dee sione, senza riguardo al valore litigioso.

Art. 67.

particolarità .a- il Tribunale federale o u delle cause Nelle cause in materia di brevett, pUkrenza dei fatti, in mateTM* giudice d'istruzione può, se è necessario ^ ^ ^ procedere ad un'ispezione locale, far perito, daii'o,,^.;^ a rvpr di più, a un nuovo penw.

Capo terzo.

Del Tribunale federale giurisdizione di ricorso per nullità.

« Nei procedimenti civili ne^' qlb 'faXit ricorso per riforma In virtù degli articoli dal 44 al 4b, e amn ^ sibile il ricorso per nullità contro le dee ultima istanza da autorità cantonali : «i quando aia stato applicato diritto cantonale o straniero in luogo del diritto federale applicabile, b> quando siano ,s*te S6ra^,tur^rTelle autorità per^matoria ° per territorio. E riservato il ricorso d, dritto Pubblico per violazione dell'articolo 59 della Costi uzione i 2 Quando una decisione separata sulla competa^ ano la impugnata, non 'può 'più essere impugna a n seg C0T1 la decisione finale.

SSr

'°'

22 Termine di ricorso.

Forza di cosa giudi¬ cata.

Esecuzione.

Atto di ricorso.

Procedura.

Art. 69.

L'atto di ricorso deve essere depositato presso l'autorità che ha emanato la decisione, entro venti giorni dalla comunica¬ zione fatta in conformità del diritto cantonale.

2 Se suiocesisiviaimeinte sono staiti notificati d'ufficio considerandi «ardititi della decisione, il ricorso può ancora essere inter¬ posto entro venti giorni da questa notificazione.

3 I termini non sono prorogati nè se è proposto un rimedio straordinario di diritto cantonale, nè se al rimedio è stato con¬ ferito mediante ordinanza effetto sospensivo.

1

Art 70.

II ricorso nom impedisce che la decisione acquisti forza di cosa giudicata.

2 II presidente del Tribunale federale può, a richiesta, ordi¬ nare che si soprassieda all'esecuzione delia decisione impugnata e far dipendere questa sospensione dalla prestazione di garanzie.

1

Art 71.

Oltre l'indicazione della decisione impugnata, l'atto di ri¬ corso deve contenere: a) ile conclusioni diel ricorrente; b) il tenore della decisione impugnata, a meno che quest'ulti¬ ma sia allegata con i suoi motivi. Se la decisione motivata per iscritto è stata notificata, essa dev'essere prodotta; se essa non è prodotta entro il termine suppletorio a ciò as¬ segnato, il ricorso è inammissibile; c) un'esposizione concisa della pretesa violazione della legge.

Art. 72.

L'autorità cantonale trasmette immediatamente l'atto di ri¬ corso e l'incartamento completo al Tribunale federale, indicando la data della notificazione della decisione impugnata e quella alla quale l'atto di ricorso è .stato ricevuto o consegnato' alla posta.

- Se il Tribunale federale considera all'unanimità il ricorso come inammissibile o infondato, esso può giudicare senza de¬ liberazione pubblica.

3 In caso diverso, esso comunica Tatto di ricorso all'autorità da cui emana la decisione e alla parte contro la quale è diretto, dando loro un termine per la risposta.

4 Se i motivi della decisione sono indicati soltanto nella ri¬ sposta dell'autorità, può essere assegnato al ricorrente un termi¬ ne perchè completi il suo atto di ricorso.

1

23 Art 73.

1

II Tribunale pronuncia sul ricorso senza dibattimento.

Sentenza.

Se dichiara fondato il .ricorso, il Tribunale rimanda la cauGl'autorità cantonale perchè decida di nuovo; nel caso pre¬ visto nell'artìcolo 68, lettera b, può peraltro pronunciare esso medesimo sulla questione della competenza, se essa è m istato d'essere giudicata.

A ?rt.. 74* Itol rimanente, si applicano per analogia le norme sul ricor- ^p^lorie.

so per riforma.

2

TITOLO TERZO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA IN MATERIA DI ESECUZIONE E DI FALLIMENTI Art. 75.

. ...

1 Le autorità cantonali di vigilanza sugli uffici di esecuzione cantonalì e fallimenti devono, ogni volta che agiscono in questa qualità, di vigilala, designarsi come tali e, se è il caso, come autorità superiore o inferiore di vigilanza.

2 Un atto di ricorso diretto ad un'autorità cantonale di vigiianza incompetente per ragione di grado deve essere trasmes¬ so d'ufficio all'autorità di vigilanza competente; m tal caso ia norma la data del deposito dell'atto di ricorso.

Art. 76.

.

% L'autorità cantonale di vigilanza riunisce tutti gli atti, com dir°i®0yS0.

Prese le richieste dirette all'autorità inferiore di vigilanza, e Ji a) Atti, trattiene fino al terzo giorno feriale successivo alla scadenza e tonnine di ricorso al Tribunale federale.

jyrt 77, 1 Le decisioni delle autorità cantonali superiori ed inferiori delle di vigilanza sono notificate, coi motivi, al ricorrente, all u mio decision, interessato e alla controparte. È applicabile per analogia ar ticolo 51, primo capoverso, lettere b, e.

2 La data della notificazione dev'essere accertata; essa fa nor¬ ma per il' inizio dell termine di ricorso.

1

Gli atti di ricorso a norma dell'articolo' l'esecuzione e sul fallimentoalla Camera ^ itati re menti del devono ess*-- el Tribunale federale aevuuu -- .

Presso l'autorità c e ha deciso.

'autorità cantonale di vigilanza che

ini

alli- federale!® duplo a)d^0Tto.

M 2

II termine di riicoirso non è lintorrotto da una domanda di revisione o d'interpretazione della decisione impugnata.

b) Atto di rioorso.

Art. 79.

L'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della de¬ cisione impugnata che sono proposte, ed esporre in modo con¬ ciso le norme di diritto federale violate dalla decisione e in che consiste la violazione. Non sono ammessi conclusioni, fatti, im¬ pugnazioni e mezzi di prova nuovi, che avrebbero potuto essere proposti nella procedura cantonale.

1

2

II ricorrente deve allegare al ®uo atto di ricorso la deci¬ sione impugnata; se non lo fa, gli è assegnato un breve termine per provvedervi, con la comminatoria d'inammissibilità del ri¬ corso.

Art. 80.

1 c) Trasmis¬ Anche quando il ricorso sembra tardivo, l'autorità canto¬ sione degli atti.

nale di vigilanza deve trasmettere alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale, entro cinque giorni, gli atti di ricorso e i loro allegati, l'incartamento completo (art. 76), come pure, se è il caso, le proprie osservazioni; essa indica inoltre la data della notificazione della decisione impugnata e quella alla quale l'atto di ricorso è stato ricevuto o consegnato alla posta.

2 Quando il rioorso è accompagnato da una domanjda per ottenere l'effetto sospensivo, glfi atti devono essere trasmessi im¬ mediatamente.

Ari. 81.

d) Procedura Il Tribunal© federale apprezza liberamente se è il caso di davanti al Tribunale provocare risposte e di procurarsi altri atti ufficiali. Del rima¬ federale.

nente, sono applicabili per analogia gli articoli 43, 52, 57 e dal 63 al 66.

Art. 82.

Ricorso al Gli ^articoli 91, 93 e 90 si applicamo per analogia ai ricorsi Tribunale per diniego di giustizia contro le autorità cantonali di vigilanza.

federale per diniego di giustizia.

TITOLO QUARTO DELLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE IN MATERIA DI DIRITTO PUBBLICO Azioni di diritto pubblico.

Art. 83.

Il Tribunale federale giudica : a) i conflitti di competenza tra autorità federali da una par¬ te e autorità cantonali dall'altra;

25 b) le contestazioni di diritto pubblico tra Cantoni ^ .

Governo cantonale invoca il suo giudizio e non OT_. p competenza del Consiglio federale da disposizioni pec della legislazione federale; c ) i reclami del iConsiglio federale relativi ab ne dei (privi di patria in virtù della legge 0 .

diversi 1850, come pure le contestazioni tra comuni Cantoni relative al diritto di cittadinanza, 1 .

d) le contestazioni tra autorità di diversi ^ all'applicazione della legge sui rapporti di diritto ci domiciliati e dei dimoranti; ^ e ) le contestazioni tra autorità tutorie ^ luogo lative ai diritti e ai doveri S di origine e al cambiamento di domicilio di persone toposte a tutela.

1

H ricorso ali Tritoni «Lie è ammissibile contro le a) gene decisioni e i decreti cantonali per violazione .

raìe a) di diritti costituzionali dei cittadini, b) di concordati; .

c) di trattati internazionali, salvo che si ile o di cantonale ohe violi le loro disposizioni di diritto civile o di diritto penale; .

, d) delle norme di diritto federale sulla com¬ petenza delle autorità per materia o per 'In tutti questi casi, il ricorso S perà ammtesibde giunto sp la pretesa violazione di diritto non pu , a mediante azione o altro rimedio, al Tribunale federale o ad un altra autorità federale.

Ari 85.

. ,. a .

b) Altri Il Tribunale federale giudica inoltre .

.....

,,I.

o) i ricorsi riguardanti il diritto di voto dei citta ^ ^ T^ue li relativi alle elezioni e votazioni ean na i, q , , sia la norma del diritto costituzionale cantona e ritto federale sul quale si fondano; a b) i ricorsi per rifiuto dol patrocinio gratuito, * 28 violazione dell' articolo 22, numero 2 della legge del £ marzo 1905 »sulla responsabilità civaie de e mnp strade ferrate e di piroscafi e delle poste.

26

Relazione coi rimedi di diritto cantonale.

Ricorso per violazione dell'art. 4 CF

Diritto di ricorrere.

Termine di ricorso.

Art. 86.

1 ricorsi previsti nell'articolo 85 non sono ammissibili che contro le decisioni cantonali ©manate in ultima istanza.

2 1 ricorsi per violazione di diritti costituzionali dei citta¬ dini non sono ammissibili se non dopo che tutti i rimedi di di¬ ritto canitoinale sono staiti esaiuiriti; fanno eccezion© i ricorsi per violazione della libertà di domicilio (art. 45 OF), del divieto del¬ la doppia imposizione (art. 46, secondo capoverso, OF), della garanzia del giudice costituzionale (art. 58 OF), della garanzia del giudice del luogo di domicilio (art. 59 OF), del diritto dei cittadini degli altri 'Cantoni di essere trattati come i cittadini del Cantone, aia nella legislazione, sia nella procedura giudiziaria (art. 60 OF), del diritto all'assistenza giudiziaria interoantoniale (art. 61 OF).

3 È lecito però al ricorrente di esaurire anzitutto i mezzi di diritto cantonale anche nei casi eccezionali sopra indicati, come in quelli previsti nell'articolo 84, lettere b, c, d.

1

Art. 87.

11 ricorso di diritto pubblico per violazione dell'articolo 4 della Costituzione federale non è annnissdbiile che contro le deci¬ sioni finali emanate in ultima istanza ; è ammissibile contro le decisioni incidentali emanate in ultima istanza soltanto se da queste risulta un danno irreparabile per l'interessato.

Art. 88.

Il diritto di ricorrere spetta ai privati o agli enti collettivi che si trovano lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o ©he rivestono carattere obbligatorio generale.

Art. 89.

1 L'atto di ricorso dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla pubblicazione o dalla comu¬ nicazione, secondo il diritto cantonale, del decreto o della deci¬ sione impugnati.

2 Se successivamente sono stati notificati d'ufficio considerandi del decreto o della decisione impugnati, il ricorso può an¬ cora essere interposto entro trenta giorni da questa notificazione.

3 Se si tratta di ricorsi per conflitti di competenza tra Can¬ toni, il termine di ricorso comincia a decorrere solo dopo che i due Cantoni hanno preso decisioni contro le quali è ammesso il ricorso di diritto pubblico.

27

Art 90 " delia decdsione impu- Atto di Oltre lia desigmaaiome del decreto o guati, l'atto di ricorso deve contenere.

a) le conclusioni del ricorrente; incisa dei dib) l'esposizione dei fatti essenziah e q , ^ pretenritti costituzionali o delle nonne dono violati, precisando in che consista Wone 2 Quando il Scorrente può ottenere una eott»a ^ ^ asseimpugnata, deve allegarla al ricors^ J**. n _ la Comminatoria guato un breve termine iper provvedervi, d'inammissibilità del ricorso.

1

ricorsi dal di diritto 1 fede a m regola, il Tribunaleinorale ** J® decide _TÌtta i diretta pTesi- J.^truzìone.

pubblico in seguito ad una procedura dente o da un giudice d' istruzione. . , ^ motivi speciali, 2 A domanda di una delle parti e ®®^ona]meI1te un dibattiil Tribunale federale ipuò ordinare mento.

Art. 02.

rvub- Decisione della Corte di diritto può dopo egame 1 Una delegazione di tre giudic deliberazione pub- preliminare, blico e di diritto amministrativo può, ,_are nei merito dei ribliea, se è unanime, decidere di no' _ respingere quelli che corsi manifestamente inammissibili considera senza esitazione infondati.

2 La decisione è motivato sommariamente.

Art. 93.

, ___x-- Scambio « .

i^/n o,mim iissibile o manifestaimenie d. BCritti.

Se il ricorso non sembra unamim . preso la infooidato, esso è comunicato tornito laìLa ' ,, controdecisione o emanato il decreto impugnato <^^J^ni^ione Parte e, se è il caso, ad altri inè assegnato un termine sufficiente per 1 P°® giunzione di produrre gli atti.

· 2 Se i motivi della decisione sono indicati so an^ ^ ter_ sposta dell'autorità, può essere assegnato a mine .perchè completi il suo atto di ricorso.

a Uai ulteriore scambio di scritti ha luogo soo mente.

Airi. 04.

. jj una Provvedi¬ li presidente del Tribunale federale può, a oman menti Parte e5 dopo aver ricevuto l'atto di ricorso, ordinare i provveo d »ree«.

1v

28 menti d'urgenza necessari per mantenere lo stato di fatto o tute¬ lare provvisoriamente interessi giuridici minacciati.

Assunzione dei mezzi di prova.

Relazioni con altre autorità federali.

Art. 95.

II giudice d'istruzione ordina l'assunzione delle prove ne¬ cessarie a chiarire i fatti. Può procedere egli stesso alla loro as¬ sunzione, oppure incaricarne le autorità competenti della Confe¬ derazione o del Cantone.

2 II Tribunale atpprezza liberamente queste prove.

1

Art. 96.

Se un ricorso è stato proposto in tempo utile al Tribunale federale, al Consiglio federale o ad un'iautoràtà federale special¬ mente investita di giurisdizione amministrativa, il termine per ricorrere è reputato osservato anche quando il ricorso rientra nella competenza di un'altra di queste autorità; ili ricorso è tras¬ messo d'ufficio all'autorità competente.

2 Quando due o più di queste autorità siano adite simulta¬ neamente dello stesso ricorso, ovvero quando l'una di esse abbia dei dubbi sulla propria competenza, esse procederanno, prima di decidere, ad uno scambio di opinioni sulla questione della com¬ petenza.

3 L'autorità federale competente nel merito deve decidere anche tutte le questioni pregiudiziali e incidentali.

1

TITOLO QUINTO DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUNALE FEDERALE Capo primo.

De! ricorso di diritto amministrativo Art. 97.

Casi di 1 II ricorso di diritto /amministrativo è ammissibile contro lo incontritiudecisioni relative a contribuzioni di diritto federale, tanto se conzioni. cernono il pagamento o la restituzione di esse quanto l'obbligo della contribuzione o l'esenzione.

2

.Sono considerate come decisioni relative a cantribuziom di diritto federale segnatamente quelle concernenti l'imposta sul reddito, sulla sostanza, sullo smercio, sul consumo, le tasse d'e-

senziome, le tasse di concessione, le tasse P06** telefonlche, ohe sono riscosse conformemente alla legislazione deraie.

3 Le decisioni relative a spese di amministra¬ sene deferite al Tribunale federale, mediante meo tivo, se non con la causa principale.

AH. 98. ..., .nT) f.rf) 2. Cauzioni.

I1 ricorso di diritto amministrativo è amassi ^ ^ prele decisioni dell'amministrazione federale diritto pubblico, stazione sia la restituzione di una cauzione di dirittopu» ^ 2 Sono considerate come decisioni ^cauzioni delle ritto pubblico segnatamente quelle icrazàone e le oausocietà d'assicuratone e delle agenzl edura nei casi di tioni giusta le disposizioni legali f^^fraXne.

contravvenzione alle leggi fiscali della 1

H ricorso di diritto emmtetrS'vo è inoltre ammissibile contro ile decisioni seguenti: }' , . Wa ^onrietà intellettuale 3. Registri.

) Le decisioni deM'ufficio federale diseeni e modelli indu¬ ttive a brevetti d'invenzione, g.^?. del Dipartimento striali ed a marchi, nonché le la cancellazione federale di giustizia e polita che ordinano d'ufficio di un marchio; rwoistro di commercio ) le decisioni dell'ufficio ?^f^lanzsa in materia di registro e delle autorità cantonali di vigli di commercio; .

^i^a relative ai e) le decisioni delle autorità cantonal matrimoniali, regie« dolio riato «vile ^,^°al%So fLliario ed ai registro dei ipegni sul bestiame, ai registro del naviglio.

Le derisioni dril'ammarinatone mffirtme ^«rale relata« all'estensione della regalia dellle polveri.

dl a) La revoca della .patente ^esercizio di ^ grazione o dell'autorizzazione d'assumere s / ? djarj0» zioni.

b) la revoca del diploma '«6«^ ^ stupefacenti c) la revoca del permesso di faODoeuixv ^ o di farne commercio; .. .

d) la revoca della licenza di fabbricare flamini

so IV.

6. Vigilanza ^ decisioni dei dipartimenti del "Consiglio federale e dell® "Ionifonda" autorità oaintoinaili di vigilanza circa l'appartenenza delle fonda¬ zioni all'ente pubblico e circa dia modificazione d'una fondazione.

7. Forze idrauliche.

S. Case di giuoco e lotterie.

V.

Le decisioni del Dipairtimento federale délie -poste e delle fer¬ rovie o delle lautorità cantonali relative alla costituzione delle so¬ cietà cooperative previste nella legge federale sudi' utilizzazione delle forze idrauliche, all'ammissione in queste società nonché al rapporti giuridici dei soci fra di loro (art. 33, capoverso ter¬ zo; art. 35, capoverso secondo; art. 36 e art. 37 di essa legge).

VI.

a) Le decisioni del Dipartimento federale di giustizia e po¬ lizia e delle autorità cantonali sulla nozione della casa di giuoco nel diritto federale; b) le decisioni cantonali sulla nozione delle lotterie, tombole, lotterie d'utilità pubblica ed imprese analoghe alle lotterie nel diritto federale.

VII.

3. Assicura- Le decisioni prese dal Dipartimento federale di giustizia e ata? Pn polizia o dall'ufficio federale delle assicurazioni in virtù della legge sulla sorveglianza delle imprese private in materia d'assi¬ curazione, della legge sulle cauzioni delle società d'assicurazioni e della legge sulla garanzia degli obblighi assunti dalle società d'assicurazione, eccettuato il rifiuto dell'autorizzazione d'esercita¬ re un'impresa siffatta.

2 II ricorso è ammissibile specialmente: a) contro le decisioni concernenti l'obbligo fatto ad imprese di munirsi di un'autorizzazione; b) contro l'ingiunzione fatta ad una società d'assicurazione di rimediare alla sua situazione, sotto comminatoria di rea¬ lizzazione della cauzione o di revoca dell'autorizzazione; c) contro la revoca d'autorizzazione -ad esercitare un'impresa privata d'assicurazione; d) contro ile decisioni relative all'uso della cauzione di una so¬ cietà estera d'assicurazione, alla liquidazione di una società svizzera di assicurazione o alla separazione della cauzione dalla massa del fallimento; e) contro la concessione od il rifiuto del consenso al trasferi¬ mento volontario del portafoglio d'una società di assicura¬ zione e alla disposizione circa la cauzione; 1

31 f) contro la domanda di revoca del mandatario gen .

società d' assicurazione e contro il rifiuto aipp della produira conferitagli.

Vili.

deoi

V ambito della ^ della direzione generale delle doganeSono preseeocetnel- io.doganali, Affari legge e dei regolamenti siuMe dogane.

uste tutte ,le pene inflitte per reati doganali e le ammende discilnari non> superano l'importo di cento franchi.

IX.

) Le deoisioni dell'ufficio federale dell'industria e delle arti e mestieri e del /lavoro concernenti l'assoggetta/mento alla leg 8® sul lavoro nelle fabbriclie, nonché alia legge sull'im¬ piego degli adolescenti e delle donne nelle arti e mei me¬ stieri; b ) le decisioni delle autorità ciamtonaii prese in applicazione dell'articolo 80 della legge sul lavoro nelle fabbriche.

a

11

^?bebJehe' stieri.

X.

aas Le decisioni dell' .ufficio federate *"*JÎ^K 11110 «mcwnanti r assoggettamento «f««»!»» «®tro tuni.

XÎ.

Le decisioni del Dipartimento delle poste e delie feriovie ^. "teieeraK quelle della direzione generale delle .poste e de, telegraft te£ .«·'««· Ioni contro le quali non si può ricorrere al Drpartamento stesso, circa pretese fondate : aj su /la legge sul 'servizio postale o la logg® sulla cormspo denza telegrafica e telefonica ; b) sulle ordinanze d'esecuzione delle dette leggi» c) sulle disposizioni esecutive emanate per gli utenti in ^ .

dell'articolo 67, capoverso secondo, della legge s _ /postale e 46, capoverso secondo, della legge su a c denza telegrafier, e telefonica. _ , .

Sono eccettuati i casi di responsabilità civile e i casi pen Art. 100.

Il ricorso di diritto amministrativo è inoltre ammassi gli altri casi previsti dal diritto federale.

14 Altri ca8i.

32 Casi in cui il ricorso è escluso.

Autorità le cui decisioni possono essere impugnate.

Diritto di ricorrere.

Motivi di ricorso.

Art 101.

Il ricoreo di diritto amministrativo non è ammissibile : a) contro le decisioni cantonali per le quali il diritto federale esclude ili ricorso all'autorità federale; b) contro le decisioni che possono essere appellate alle auto¬ rità federali specialmente istituite per la giurisdizione am¬ ministrativa; c) contro le decisioni su pretese in materia di tariffe, tasse, emolumenti e trasporti delle Strade ferrate federali.

Art. 102.

Possono essere impugniate mediante ricorso di diritto ammi¬ nistrativo soltanto: a^le decisioni dei dipartimenti del Consiglio federale o d'altri servizi federali negli affari che loro sono assegnati perchè li sbrighino essi medesimi; b) le decisioni dell'ultima istanza cantonale.

Art. 103.

Può presentare ricorso di diritto amministrativo chi è in¬ teressato come parte nella decisione impugnata o chi è leso nei suoi diritti da essa decisione.

2 Contro le decisioni dell'ultima istanza cantonale ha facoltà di ricorrere anche il Consiglio federale. Esso può ordinare che tali decisioni gli siano comunicate dai Cantoni, senz' indugio e gratuitamente.

Art. 104.

1 Mediante il ricorso di diritto amministrativo, il ricorrente può far valere soltanto che la decisione viola il diritto federale» Questo è violato quando un principio consacrato esplicitamente da una prescrizione federale, o risultante implicitamente da essa, non è stato applicato o ha avuto una falsa applicazione. L'ap¬ prezzamento giuridico erroneo d'un fatto è parificato alla viola¬ zione del diritto.

1

2

In materia d'imposte, il ricorso [può peraltro essere fondato anche sul fatto che la prestazione fiscale imposta al contribuente dalla decisione impugnata è stata computata in modo manife¬ stamente inesatto.

Art. 105.

Verificazione Esaminando il ricorso, il Tribunale federale può, d'ufficio o della fatti¬ a domanda del ricorrente, verificare se la decisione impugnata specie.

si fonda su accertamenti di fatto inesatti o incompleti.

33 Art. 106.

U ricorso non ha ©fletto sospensivo, salvo che quesito effetto Effetto ad esso attribuito da una disposizione di diritto federale sospen81V0' 0 da un provvedimento d'urgenza del presidente del Tribunale federale.

Art. 107.

L' atto di ricorso dev'essere depositato presso il Tribunale porrne ^refederale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della procedura.

°°municazìone scritta della decisione. Sono inoltre applicabili a ^a procedura gli articoli dal 90 al 96.

Art. 108.

L'atto di ricorso contro una decisione cantonale dev'essere depositato in tre esemplari.

2 Se non sembra a prima giunta inammissibile o infondato, d ricorso dev'essere comunicato al Consiglio federale perchè posSa rispondervi.

8 La sentenza dev'essere in tutti oasi comunicata ail Conisifederale nel suo testo integrale.

1

Ricorso contro decisioni cantonali.

Art. 109.

Salvo in materia d'imposte, il Tribunale federale non può sentenza, andar oltre i limiti delle conclusioni delle parti. Eisso non è incoiato dai motivi che queste invocano.

2 Se annulla la decisione impugnata, il Tribunale federale pudica esso medesimo nel merito o rimanda la causa per nuova decisione alla precedente istanza.

1

Capo secondo.

Del Tribunale federale giurisdizione unica.

Art. 110.

II Tribunale federale giudica, come istanza unica, le pre- Competenza, 686 Pretese pecuniarie litigiose di diritto pubblico, derivanti dalla legi¬ a)pecuniarie della Confe¬ slazione federale, che siano avanzate dalla 'Confederazione o conderazione r ° di essa. Possono essergli segnatamente sottoposte : o contro a ) le contestazioni derivanti dial rapporto d'impiego dei fun¬ di essa.

zionari federali, comprese quelle relative alle prestazioni di una cassa d'assicurazione della Confederazione; b) le contestazioni «mcernenti la responsabilità per infortuni avvenuti in seguito ad esercizi militari; c ) le contestazioni tra Confederazione e iOantoni circa la ripar¬ tizione del ricavo di contribuzioni.

1

Foglio Federale, 1944.

3

84 2

Rimangono riservate le competenze dell'Assemblea federale e delle autorità indipendenti dall' amministrazione federale che pronunciano in via definitiva.

Art. 111.

b) Altri casi. Il Tribunale federale giudica inoltre come istanza unica: a) le contestazioni relative all'esenzione da contribuzioni can¬ tonali od alla limitazione delle stesse, previste dal diritto federale; b) le contestazioni tra Cantoni relative ad imposte federali ed al rimborso d'indennità corrisposte per danni causati da epizoozie; c) le contestazioni previste nell'articolo 39, secondo capoverso, delia legge federale 23 dicembre 1872 sulla costruzione e l'esercizio delle strade ferrate, e segnatamente le azioni di risarcimento previste megli articoli 14, 19, 24 e 33 di detta legge; d) le pretese d'indennità di società ferroviarie verso privati nei casi previsti dall'articolo lö, primo e secondo capoverso, della medesima legge; e) le pretese d'indennità di una società ferroviaria verso una altra, nei casi previsti nell'articolo 30, terzo capoverso, della predetta legge; f) le contestazioni tra società ferroviarie e i proprietari di vie di allacciamento, circa i compensi previsti negli arti¬ coli 1, terzo capoverso, e 9 della legge federale 19 dicembre 1874 sui rapporti di diritto delle ferrovie di congiunzione; g) le pretese d'indennità del proprietario di un brevetto espro¬ priato, nel caso previsto nielli'articolo 23 della legge del 21 giugno 1007 sui brevetti d'invenzione; h) le contestazioni sulla ripartizione delle spese dipendenti dalle misure ordinate dal Consiglio federale per l'impianto di linee elettriche (art. 11 e 17 della legge federale 24 giu¬ gno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole); i) le altre contestazioni di diritto amministrativo che sono da leggi federali deferite al suo giudizio esclusivo.

Art. 112.

c) Proroga II Tribunale federale ha l'obbligo di giudicare come istanza edizione!

unica le contestazioni di (Carattere amministrativo che non siano quelle icontempiliate megli articoli precedenti, quando siano ad esso sottoposte da entrambe le parti e abbiano un valore litigioso di 10.000 franchi almeno.

Sf> Art. 113.

Sano escluse dal giudizio del Tribunale federale secondo d) Eccezioni.

1 articolo 110 : a ) le 'pretese che, giusta gili articoli dal 97 al 100, devano es¬ sere giudicate dal Tribunale federale quale istanza di ricorso, nonché tutte le decisioni relative a spese di procedura; b) le pretese in materia di tariffe, tasse, emolumenti e tra¬ sporti delle (Strade ferrate federali;

) le pretese relative a sussidi o a liberalità della Confedera¬ zione, in qualsiasi forma.

Art. 114.

H Consiglio federale può disporre, mediante ordinanza, che Procedura, ^n azione diretta contro la Confederazione non possa essere pro- a)deir Consi-a fede P°sta davanti al Tribunale federale se non dopo che un'istanza ~ amministrativa determinata si sia pronunciata su di essa.

Art. 115.

II Tribunale federale non può andar oltre i limiti delle con- b) Altre fusioni delle parti. Esso non è vincolato dai motivi che queste procura locano.

2 Sono inoltre applicabili alla procedura gli articoli dal 91 al 96.

1

Capo terzo.

Delle contestazioni amministrative in materia cantonale.

Art. 116.

Le contestazioni amministrative in materia cantonale defe¬ rte al Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo ^ bis, quarto capoverso, della Costituzione federale sono giudi¬ cate secondo la procedura da seguire dal Tribunale federale cogiurisdizione di ricorso o come giurisdizione unica nelle con¬ citazioni amministrative, salvo che l'Assemblea federale disponga tersamente.

TITOLO SESTO DELLA GIURISDIZIONE DISCIPLINARE DEL TRIBUNALE FEDERALE Art. 117.

1 È ammissibile il ricorso al Tribunale federale contro i prov- Competenza.

Redimenti disciplinari con cui un funzionario federale è licen*mto o collocato in posizione provvisoria durante il periodo di °mina per violazione dei suoi doveri di servizio.

36 2

Questo diritto di ricorso non spetta ai funzionari del Tri¬ bunale federato.

Art 118.

Deposito dell'atto di ricorso.

Effetto sospensivo.

L'atto di ricorso dev'essere depositato in duplo presso il Tri¬ bunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notifica¬ zione per iscritto del provvedimento motivato e deve contenere le conclusioni del ricorrente, la loro motivazione e l'indicazione dei mezzi di prova.

Art 119.

li ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che questo ef¬ fetto sia ad esso attribuito da un provvedimento d'urgenza or¬ dinato dal presidente del Tribunale federato dopo udite le parti.

Art. 120.

1

istruzione. II giudice d'istruzione comunica l'atto di ricorso all'ammi¬ nistrazione federale, assegnandole un termine per la risposta e l'indicazione dei mezzi di prova.

2 La risposta dell'amministrazione federale è comunicata al ricorrente.

3

II giudice d'istruzione ordina le prove necessarie per chia¬ rire i fatti. Può procedere egli stesso alla loro assunzione, op¬ pure incaricarne le autorità competenti della Confederazione o del Cantone.

4 II ricorrente è invitato ad assistere all'assunzione delle pro¬ ve, coli'avvertenza che vi si procederà anche in sua assenza, ove questa non sia giustificata.

Art. 121.

Esame degli atti

Dibattimento finale.

L'amministrazione federale, il ricorrente ed il suo difensore hanno diritto di prendere conoscenza degli atti prima del di" battimento finale.

Art. 122.

1 II ricorrente è citato al dibattimento finale, con l'avver¬ tenza che vi si procederà anche in sua assenza, ove questa non sia giustificata.

2 Nel dibattimento finale sarà data al rappresentante dell* amministrazione federale, al ricorrente ed al suo difensore lapossibilità di esporre oralmente le loro ragioni.

37 Art. 123.

Ove il Tribunale federale giudichi il licenziamento ingiusti- Sentenza.

*j°ato, esso statuisce sull'indennità che deve essere corrisposta.

Esso può ordinare la reintegrazione del funzionario.

2 Ove il Tribunale federale giudichi il collocamento in posi¬ none provvisoria ingiustificato, esso revoca questo provvedi¬ mento.

8 Ove il Tribunale federale ammetta il ricorso e reputi che oebba essere pronunciata una pena disciplinare meno severa, Può infliggere esso medesimo questa pena o rimandare il caso, Per nuova decisione, all'istanza precedente.

1

TITOLO SETTIMO D'ELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO FEDERALE Capo primo.

Del Consiglio federale giurisdizione di ricorso.

Art. 124.

, D ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro le de¬ Casi di ricorso, cisioni : a) Contro a ) dei dipartimenti del Consiglio federale, in quanto non siano autorità federali.

definitive in virtù di una norma legale speciale; ' della direzione generale delle Strade ferrate federali, in quanto il ricorso al Consiglio federale sia espressamente previsto; c ) di autorità federali indipendenti dall'amministrazione fede¬ rale che non pronunciano in via definitiva.

Art. 125.

Contro ^ ricorso ial Consiglio federale è ammissibile contro i de- b) decreti e cantonali e contro le decisioni emanate in ultima istanza decisioni dei Cantoni.

Atonale: Q ) Per violazione delle disposizioni qui sotto indicate della Co¬ stituzione federale: 1° articolo 18, terzo capoverso, concernente la gratuità del¬ l'equipaggiamento dei militi; 2° articolo 27, secondo e terzo capoverso, concernente le scuole pubbliche dei Cantoni; ·*° articolo 51 concernente l'ordine dei gesuiti;

38 4° articolo 53, secondo capoverso, concernente i luoghi 3i sepoltura; o delle disposizioni corrispondenti delle costituzioni canto¬ nali;

c) Eccezioni.

Procedura, a) Motivi di ricorso.

b) Effetto sospensivo.

b) per violazione di altre leggi federali che non siano le leggi di diritto privato o di diritto penale, in quanto quelle leggi o la presente legge non dispongano altrimenti; c) per violazione delle disposizioni dei trattati internazionali che riguardano il commercio e i dazi, le tasse per brevetti d'invenzione, la libera circolazione e il domicilio.

2 Sono però riservati ailla giurisdizione del Tribunale fede¬ rale i ricorsi per violazione delle disposizioni relative alla deli" nutazione della competenza delle autorità iper materia o per ter¬ ritorio.

Art. 126.

Il ricorso non è ammissibile : a) ove sia competente il Tribunale federale o il Tribunale fe¬ derale delle assicurazioni; b) contro le decisioni cantonali per le quali il diritto federale esclude il ricorso all'autorità federale; c) contro le decisioni prese dal Dipartimento militare federale nei limiti delle sue facoltà di comando o icome autorità di ricorso nei limiti del suo potere disciplinare militare.

Art. 127.

Mediante il ricorso, il ricorrente può far valere che la de¬ cisione viola il diritto federale o si fonda sopra accertamenti di fatto inesatti od incompleti.

2 Possono pure venir impugnate le decisioni di organi del¬ l'amministrazione federale che siano inadeguate.

3

Art. 128.

Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo ohe questo effetto sia ad esso attribuito da una disposizione di diritto federale 0 da un provvedimento d'urgenza del Consiglio federale o del di¬ partimento incaricato dell' istruzione.

Art. 129.

II Dipartimento federale di giustìzia e polizia istruisce 1® c) Istruzione.

causa. Se il ricorso è diretto contro una decisione di esso dip&r' timento, il Presidente della Confederazione incarica dell'istru¬ zione un altro dipartimento.

1

39 2

II dipartimento incaricato dell'istruzione presenta la sua Proposta al Consiglio federale.

Art. 130.

d) Norme L'atto di ricorso dev'essere diretto al Consiglio federale entro generali il termine di trenta giorni diailla notificazione scritta della deci¬ di procedura sione. Sono inoltre applicabili .per analogia gli articoli dal 29 91 35, 90, 93, 95 e 96.

2 La risoluzione presa dal Consiglio federale sul ricorso è notificata per iscritto alle parti e all'autorità da cui emana la decisione impugnata.

3 II Consiglio federale può emanare, mediante ordinanza, disposizioni complementari di procedura.

1

Art. 131.

La risoluzione presa dal Consiglio federale sul ricorso è im- e) Esecuzione.

Mediatamente esecutiva.

Art. 132.

Contro la risoluzione presa dal Consiglio federale è amMesso il ricorso all'Assemblea federale entro il termine di trenta £l0mi dalla sua comunicazione: a ) nei casi contemplati dall'articolo 125, primo capoverso, let¬ tere a, c; b) nei casi in cui il ricorso è previsto da una legge federale.

2 Nel caso di ricorso, il Consiglio federale può sospendere v 1e seouzione della sua risoluzione mediante provvedimento d'urgenza.

1

f)

i'A1ssembiea federale.

Capo secondo.

Consiglio federale giurisdizione unica o di prima istanza.

Ani 133.

Le contestazioni amministrative deferite dalla legislazione Procedura, eirale al Consiglio federale come giurisdizione unica o di pria istanza sono istruite dal dipartimento competente per matea ' La risoluzione emana dal Consiglio federale.

^ 2 Sono inoltre applicabili per analogia gli articoli dal 29 j. 35, 93, 95 e 96. La risoluzione del Consiglio federale è noti¬ sta per iscritto alle parti.

j

s

1

f 11 Consiglio federale può emanare, mediante ordinanza, di°ni complementari di procedura.

lz,1

40 Art. 134.

Bicorso. 1 La risoluzione presa dal Consiglio federale come giurisdi¬ zione unica o di prima istanza è immediatamente esecutiva.

2

Contro la risoluzione presa dail Consiglio federale in prima istanza è ammesso il ricorso entro il termine di trenta giorni dalla sua comunicazione. Il Consiglio federale può sospendere l'esecuzione della sua risoluzione mediante provvedimento d'ur¬ genza.

TITOLO OTTAVO DELLE COMMISSIONI DISCIPLINARI Art. 135.

Sono istituite commissioni disciplinari per trattare i casi di disciplina concernenti i funzionari federali e le /persone che, senza essere nominate per un periodo amministrativo, sono as¬ sunte dm modo permanente al servizio della Confederazione. U Consiglio federale determina se e in quali oasi le commissioni disciplinari hanno la facoltà di decidere come istanza di ricorso.

1

2

Ciascuna commissione si compone d'un presidente e di due membri nominati per un periodo amministrativo. Il presidente e un membro sono nominati dal Consiglio federale, l'altro mem¬ bro dal personale. Il presidente non può appartenere all'ammi¬ nistrazione federale.

8 11 Consiglio federale determina, mediante ordinanza, le commissioni competenti e regola la procedura.

4

Sfuggono alla competenza delle commissioni disciplinari l'ammonizione e la multa fino a cinque franchi inclusivi.

TITOLO NONO

Motivi di revisione, a) Vizi di procedura.

DELLA REVISIONE E DELL'INTERPRETAZIONE DELLE SENTENZE DEL TRIBUNALE FEDERALE Art. 136.

La revisione d'una sentenza del Tribunale federale è am¬ missibile: a) quando sono state violate le norme della presente legge sul¬ la composizione del Tribunale o l'articolo 57 sui casi nei quali si soprassiede ad una sentenza, come pure nel caso previsto nell'articolo 28;

41 b) quando il Tribunale ha aggiudicato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, sia altra cosa senza ohe una speciale norma legale lo consenta, sia meno di quanto la controparte abbia riconosciuto; c ) quando non è stato deciso su singole conclusioni; d) quando il Tribunale, per svista, non ha apprezzato fatti ri¬ levanti ohe risultano dagli atti.

Art. 137.

La revisione di una sentenza del Tribunale federale è inol- i^Fatti *re ammissibile : a ) quando da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla sentenza a pregiudizio del¬ l'istante, anche se una condanna non fu pronunciata. Se il procedimento penale non è possibile, la prova può essere fatta in altro modo; b) quando l'istante, dopo la sentenza, ha conoscenza di fatti nuovi rilevanti o trova prove decisive che non. aveva po¬ tuto fornire nella procedura precedente.

Art. 138.

La revisione d'una sentenza del Tribunale federale che con¬ Motivi ferma una decisione cantonale non può più essere chiesta per cantonali di revisione.

hn motivo che fu scoperto già prima dell'emanazione della sen¬ tenza del Tribunale federale, e che avrebbe potuto dar luogo alla procedura cantonale di revisione.

Ajrt. 139.

Riserva delle Alla revisione delle sentenze civili emanate dal Tribunale lessi di federale come giurisdizione umica, sono esclusivamente applica¬ procedura.

bili le disposizioni della legge di procedura civile federale, del 22 novembre 1850; alla revisione delle sentenze emanate dalle autorità giudiziarie penali della Confederazione sull'azione pe¬ dale sono esclusivamente applicabili le disposizioni della legge del 15 giugno 1934 sulla procedura penale.

Ajrt. 140.

La domanda di revisione deve specificare il motivo invocato Domanda e giustificare che è fatto valere in temipo utile, adducendo i mezzi 1 revislonedi prova; essa deve inoltre indicare la modificazione della sentenza e la restituzione che sono chieste.

42 Art. 141.

Procedura. 1 La domanda di revisione dev'essere depositata presso il Tri¬ al Termine.

bunale federale, a pena di perenzione: (i) per i oasi previsti nell'iartiioolo 136, entro trenta giorni dal ricevimento del testo della sentenza; b) per i casi previsti nell'articolo 137, entro novanta giorni dalla scoperta del motivo di revisione, non prima però del ricevimento del testo della sentenza del Tribunale fede¬ rale o della chiusura del procedimento penale.

2 Dopo dieci anni, la revisione non può più essere doman¬ data che in caso di crimine o di delitto.

b) Effetto sospensivo.

Art. 142.

Durante la procedura, il Tribunale federale o il presidente può, esigendo, se è il caso, garanzie, sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata e ordinare altri provvedimenti d'urgenza.

Art. 143.

Se il Tribunale considera all'unanimità ila domanda di re¬ visione inammissibile o infondata, può statuire senza deliberazio¬ ne pubblica.

2 In caso diverso, la domanda è comunicata alla controparte, alla quale è assegnato un termine adeguato per rispondere ed è ingiunto di produrre gli atti.

3 Un ulteriore scambio di scritti o un dibattimento ha luogo solo eccezionalmente.

4 Se l'iammissìbilità della domanda di revisione dipende dal¬ l'accertamento di fatti contestati, l'articolo 95 è applicabile per analogia.

Art. 144.

1 d) Sentenza II Tribunale federale, se ammette il motivo di revisione, di revisione.

annulla la sentenza precedente e pronuncia di nuovo, anche sulla restituzione per quel che concerne il merito e le spese.

2 L'annullamento di una sentenza di rinvio della causa trae seco la nullità della sentenza finale che fu pronunciata dal giu¬ dice cantonale in seguito al rinvio.

c) Altre norme.

1

Art. 145.

interpreta- 1 Quando in una sentenza del Tribunale federale si riscon¬ trino dispositivi oscuri o incompleti o ambigui, ovvero che si contraddicano o siano in contraddizione con i motivi, o quando

43 nei dispositivi siano incorsi errori di redazione o di calcolo, il Tribunale federale, a richiesta scritta di una delle parti, li inter¬ preta o li rettifica.

2

L'interpretazione d'una sentenza di rinvio può essere do¬ mandata soltanto prima che il tribunale cantonale abbia pro¬ nunciato il suo giudizio finale.

8 Gli articoli 142 e 143 sono applicabili per analogia.

TITOLO DECIMO DELLE INDENNITÀ E SPESE GIUDIZIARIE Capo primo.

Delle indennità.

Airi 146.

Le indennità da corrispondere ai giudici federali per le loro trasferte, come pure quelle dovute ai supplenti, ai giudici istrut- e diarie, t^ri in materia penale, ai loro segretari e ai giurati (spese di viaggio diarie, ecc.), sono fissate da un'ordinanza del Consiglio federale.

Art. 147.

1 1 testimoni hanno diritto al rimborso delle spese indispen- aidteXmoni sabili e ad una indennità adeguata per perdita di tempo. Il Tri- e ai periti, bunale federale può emanare a questo proposito norme generali.

2

II Tribunale federale fissa secondo il suo libero apprez¬ zamento l'indennità dei periti.

Art. 148.

La rimunerazione del personale ausiliario del Tribunale Tribunaie.de> (guardie e altri) è fissata ogni volta dal Tribunale federale, che s intenderà, ove occorra, con le autorità cantonali e avrà riguar¬ do agli usi locali.

Capo secondo.

Delle spese processuali e ripetibili.

Art. 149.

Le spese processuali e le spese ripetibili sono determinate generale, dalle norme qui appresso. Nelle cause penali è però applicabile la legge del 15 giugno 1934 sulla procedura penale.

44

Garanzie per spese processuali «e ripetibili.

Art. 150.

In materia civile, chiunque adisce il Tribunale federale deve, su ordine del presidente, fornire garanzie per le spese pre¬ sunte del processo (art. 153); eccezionalmente, per motivi spe¬ ciali, il presidente può dispensare interamente o parzialmente dalla prestazione di garanzie. In materia di diritto pubblico e amministrativo, il presidente può ingiungere alla parte che adisce il Tribunale di fornire garanzie ove l'oggetto della contestazione o il modo di svolgimento della procedura lo giustifichi.

2 Se una parte mom ha domicilio fisso medila Svizzera o se è accertato che è insolvibile, le può essere ingiunto dal presidente o dal giudice d' istruzione, a domanda della controparte, di fornire garanzie per le spese ripetibili (art. 159 e 160).

1

3 Le garanzie devono essere depositate in contanti alla cassa del Tribunale federale.

4

Se le garanzie, a norma del primo o secondo capoverso, non sono fornite nel termine assegnato, la proposta della parte è dichiarata inammissibile.

Anticipazione
Art. 151.

Inoltre, ogni parte deve anticipare i disborsi che saranno causati dalle proprie domande durante la procedura, e propor¬ zionalmente i disborsi che saranno causati dalle domande comuni o da atti ordinati d'ufficio dal Tribunale.

2 Se l'anticipazione mon è fornita entro il termine stabilito, l'atto per cui essa è stata chiesta non è eseguito.

1

Art. 152.

Assistenza i II Tribunale federale dispensa, a domanda, una parte che giudiziaria.

gj trova nej Agogno e }e conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi, come pure dal fornire garanzie per le apese ripetibili.

Sono eccettuati i casi di proroga di giurisdizione.

2 Se occorre, il Tribunale può far assistere questa parte da un avvocato; se essa non vince la causa o se non le è possibile riscuotere le spese ripetibili, gli onorari dell'avvocato sono fis¬ sati dal Tribunale conformemente alla tariffa prevista nell'arti¬ colo 160 e sopportati dalla cassa del Tribunale.

3 Quamdo la parte sia più tardi im grado di pagare, sarà tenuta alla rifusione verso la cassa del Tribunale.

45 Airi 153.

Le parti devono pagare al Tribunale : denotes a ) i disborsi del Tribunale federale, ad eccezione delle diarie processuali.

e spese di viaggio dei giudici, cancellieri e segretari, come agenerale.

Pure delle spese di traduzione di memorie e documenti re¬ datti in romancio; una tassa di giustizia. Questa è: nelle eause di diritto pubblico e amministrativo di carat¬ tere non pecuniario, generalmente di 25 franchi almeno e di 500 franchi al più. Se sono in causa gli interessi pecuniari d'una parte, il Tribunale può superare l'im¬ porto di 500 .franchi; nelle altre cause, di 26 a 3000 franchi; nei casi di proroga di giurisdizione, di 200 a 10.000 fran¬ chi; c ) le tasse di cancelleria per ogni testo di sentenza o deci¬ sione e per de copie.

1

è

2 Nel caso di desistenza o di transazione, la tassa di giustizia ridotta.

Art. 154.

Nelle contestazioni derivanti dall'articolo 49, capoversi dal b) Eccezioni materia Prjnio al quinto, e dall'articolo 50, capoversi primo e secondo, in di contesta¬ e Ua Costituzione federale, non è fissata tassa di giustizia, né zioni di diritto ^no dovute spese ripetibili.

pubblico.

2 Anche in altre contestazioni di diritto pubblico, il Tribunale ferale .può prescindere dalla tassa di giustizia e dalle spese ripetibili, quando non si tratta di un procedimento civile nò esiSle interesse pecuniario.

1

Ajrt. 166.

Por la .liquidazione forzata e la procedura in materia di con¬ c) In materia di ferrovie.

ato o di comunione di ereditari che riguardano un' impresa 6 j rix>viairia o di navigazione, la tassa di giustizia è di 200 a 5000 Art. 166.

Di regola, le spese processuali sono messe a carico della Pa'rie soccombente.

2 Sono generalmente dispensati dal pagamento delle spese Pri^ssuali, la Confederazione, i Cantoni o i comuni, quando avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o quando le r ° decisioni in siffatte contestazioni sono oggetto di ricorso.

1

Onere delle spese pro¬ cessuali da¬ vanti al Tri¬ bunale fede¬ rale.

a) Spese del Tribunale federale.

46 3

Quando nessuna delle parti ha interamente vinto la causa o quando la parte soccombente fu spinta in buona fede a piatire, le spese possono essere ripartite proporzionalmente tra di esse.

4

Nei oasi contemplati nell'articolo 60, pomo capoverso, let¬ tera b, le «pese devono essere richieste al ricorrente, coin riserva della decisione di merito.

5

Quando, in materia disciplinare, il ricorso è ritirato o quan¬ do la decisione impugnata è riconosciuta giustificata, le spese processuali sono messe totalmente o parzialmente a carico del ricorrente, altrimenti le spese processuali sono sostenute dalla cassa del Tribunale.

6

Le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate.

7

Salvo disposizione contraria, le spese processuali messe congiuntamente a carico di più persone sono sostenute tra di esse in parti eguali; la loro responsabilità rimane però solidale.

Art. 157.

^cantonali Quando il Tribunale federale modifica la sentenza di una autorità inferiore, esso può ripartire diversamente l'onere dello spese della procedura anteriore.

Art. 158.

Procedura «lavanti al Consiglio federale.

1

Per la procedura davanti al Consiglio federale, il diparti¬ mento incaricato dell' istruzione può esigere l'anticipazione delle spese quando la parte che ha adito il Consiglio federale non ha domicilio fisso nella iSvizzera, o quando a motivo della sua in¬ solvibilità, del mancato pagamento di spese anteriori, del modo nel quale il ricorso è interposto o di altre ragioni, essa non pre¬ senta garanzie sufficienti per il pagamento puntuale delle spese.

Sono applicabili gli articoli 150, quarto capoverso, e 151.

2

Le spese per la procedura davanti al Consiglio federale com¬ prendono : a) i disborsi (art. 153, primo capoverso, lettera a); b) una tassa di risoluzione non superiore a 500 franchi; e) le tasse di cancelleria per ogni testo della risoluzione e per le copie.

3

L'articolo 150 si applica iper analogia. Eccezionalmente, Iß spese di procedura possono essere condonate, in tutto o in parte.

f

47 Airt. Iö9.

II Tribunale federale decide, statuendo sulla contestazione Spese ripe essa, se e in quale misura le spese della parte vincente saranno tlbilis °stenute da quella soccombente.

2 Di regola, quest'ultima è tenuta a rimborsare tutte le spese ln Uispensabili causate dalla contestazione.

3 Quando la sentenzia non dà interamente ragione a una parte quando la parte soccombente fu spinta in buona fede a piatire, spese ipossono essere ripartite proporzionalmente tra le parti.

4 .

Quando la decisione disciplinare imipiugnata è dichiarata mondata, è assegnata al ricorrente un' indennità per spese ri¬ petibili.

. 5 L'articolo 1>56, secondo, sesto e settimo capoverso, è appli¬ cabile per analogia.

1

8

II Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a se°nda della sentenza nel merito, la decisione dell'autorità canto¬ rie che ha condannato una delle parti a pagare spese ripetibili la controparte. Può fissarle esso medesimo secondo la tariffa e l Gantone, o delegame la determinazione all'autorità cantonale c °uipe tente.

Art. 160.

L'importo delle spese ripetibili per la procedura davanti al importo ribunaie federale, comprese quelle di patrocinio, è fissato da ripetibili86 hua tariffa stabilita dal Tribunale stesso.

c

Capo terzo.

Onorari dei difensori.

Art 161.

Di caso di icontestazione ia proposito degli onortairi dovuti 8 Una parte al suo difensore per la procedura davanti al Tri^ Un ale federale, questo li fissa, senza dibattimento, dopo aver a to modo al difensore o alla parte di presentare le proprie osery azioni per iscritto.

TITOLO UNDECIMO DISPOSIZIONI DIVERSE; DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 162.

lassate che siano in giudicato, le decisioni delle istanze am- Tìtoio^per^u ^ ui&trattive federali concernenti il pagamento di una somma di imposizione.

ar ° o la prestazione di garanzie, sono parificate alle sentenze

48 giudiziarie esecutive nei senso dell'artìcolo 80 della legge fede¬ rale su/Lia esecuzione e sul falliimesnito.

Regìa degli alcool.

Fretese derivanti dall'organiz¬ zazione militare.

Art. 163.

La regìa federale degli alcool è considerata come un servizio (teU'iamministraziane federale nei senso deilia presente legge.

Art 164.

Fino a che sia emanato un nuovo regolamento d'ammini¬ strazione pea* (l'esercito svizzero, il Consiglio federale è autoriz¬ zato ad istituire autorità indipendenti dall'amministrazione fede¬ rale che pronuncino definitivamente sulle pretese avanzate dallo Confederazione o contro di essa, in virtù dell'organizzazione mi¬ litare.

2 Sono però eccettuate le pretese derivanti da morte o do lesioni corporali di persane civili in seguito ad esercizi militari.

1

Art. 166.

Modificazione La legge del 22 novembre 1860 di procedura civile federalo a) Della è modificata come segue : procedura civile I. Gli articoli 28, 64, 192, numero 2, e 193 assumono il te¬ federale.

nore seguente: Art. 28. Ogni persona capace di agire civilmente può patro¬ cinare essa stessa la propria causa o farsi rappresentare da un difensore che adempia i requisiti posti dall'articolo 29 della leg¬ ge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziario» Art. 64. Per il computo dei termini legali, fanno nonna gH articoli 32 e 34 della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'or¬ ganizzazione giudiziaria.

Art. 192, numero 2. Quando l' istante ha, dopo la sentenza* conoscenza di fatti nuovi rilevanti o trova prove decisive che non aveva potuto fornire nella procedura precedente.

Art. 193. La domanda di revisione dev'essere depositata pres¬ so il Tribunale federale, a pena di perenzione : a) per i casi previsti nell'articolo 192, numero 1, entro tren¬ ta giorni dal ricevimento del testo della sentenza; b) per gli altri casi, entro novanta giorni dalla scoperta del motivo di revisione.

II. Gli articoli 43, secondo capoverso, 66, seconda frase e 182 sono abrogati.

49 Art. 166.

. L'articolo 23bis della legge del 26 marzo 1914 sull'organizsaziane dell'amministrazione federale assume il tenore seguente: Art. 23bis. Le disposizioni qui appresso si.....

applicano ai ri¬ arsi diretti a un dipartimento o a un'altra autorità dipendente esso contro decisioni di servizi federali : a ) la decisione può essere impugnata per violazione del diritto federale o perchè è fondata su accertamenti di fatto ine¬ satti o incompleti o perchè è inadeguata; b) Latto di ricorso deve contenere le conclusioni motivate del ricorrente ed essere depositato presso l'autorità di ricorso entro trenta giorni dal ricevimento del testo della decisione.

Quando l'atto di ricorso è diretto ad un'autorità federale in¬ competente, questa lo trasmette immediatamente all'autorità competente; se .l'atto di ricorso è stato depositato in tempo utile presso l'autorità incompetente, il termine di ricorso è reputato osservato; c ) il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che questo ef¬ fetto sia ad esso .attribuito da una disposizione di diritto federale o da un provvedimento d'urgenza dell'autorità di ricorso; d) se il ricorso non sembra a prima giunta inammissibile o infondato, esso è comunicato alila controparte e all'autorità inferiore, alle quali è assegnato un termine adeguato per rispondere; l'autorità di ricorso ordina l'assunzione dei mezzi di prova necessiari per chiarire i fatti; o) la decisione presa sul ricorso è comunicata per iscritto alle parti e all'autorità inferiore; 0 i difensori delle parti devono giustificare i loro poteri mediante procura, 9) gli articoli dal 62 al 35 della legge federale del 16 dicem¬ bre 1943 sull'organizzazione giudiziaria sono applicabili 'Per analogia ai termini e alla restituzione .per inosservanza di termine, e l'articolo 158 della detta legge alle spese.

1

b)

e1 n? z ^°i^||-

dell'ammini¬ strazione federale.

2 II Consiglio federale può, mediante ordinanza, emanare me eomplieinenifcari di procedura.

aor

Art. 167.

L'articolo 55 della legge del 2 ottobre 1924 sul servizio delle c) P°®te assume il tenore seguente: delle poste.

F°Qiio Federale, 1944.

4

50 Art. 55. 1 Le azioni contro l'amministrazione delle poste io virtù della presente legge e delle convenzioni internazionali con¬ cernenti il servizio postale sono proposte: a) quando l'oggetto della lite abbia un valore capitale di 4000 franchi almeno, al Tribunale federale; b) quando l'oggetto della lite abbia un valore inferiore, all'au¬ torità giudiziaria della sede dell'amministrazione centrale o all'autorità giudiziaria del capoluogo del Cantone dove l'at¬ tore è domiciliato.

2

Le azioni contro l'amministrazione delle .poste in virtù della legge sulla responsabilità civile delle imprese di strade ferrate e di piroscafi e delle poste o della legge federale sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi possono essere proposte all'auto¬ rità giudiziaria della sede dell'amministrazione centrale o a quella del luogo del Cantone nel quale è accaduto l' infortunio.

8

Sono riservati i rimedi previsti dal diritto cantonale o fe¬ derale.

Art. 168.

d) Della legge sulla procedura penale.

La legge del 15 giugno 1934 sulla procedura penale è mo¬ dificata come segue: I. Gli articoli 1, 2, 12, 17, 24, 132, primo capoverso, 135, 213, 245, secondo e quarto capoverso, e 264 assumono il tenore se¬ guente : Art. 1. La giustizia penale della Confederazione è esercitata dalle autorità penali federali seguenti : 1° le Assise federali, composte della Carniera criminale e di dodici giurali; 2° la Camera criminale, di tre giudici, nella quale devono es¬ sere rappresentate le tre lingue ufficiali; 3° la Corte penale federale, composta dei tre giudici della Ca¬ mera criminale e di due altri giudici; 4° la Camera d'accusa di tre giudici, i quali non possono ap' partenere alla Corte penale federale; 5° la Corte di cassazione incaricata di giudicare i ricorsi
la Corte di cassazione straordinaria, incaricata di giudicare 1 ricorsi per cassazione oontro le sentenze delle Assise fede¬ rali, della Camera criminale e della Corte penale federale, te domande di revisione delle sentenze stesse e i conflitti di competenza tra le Assise federali e la Corte penale federale.

· ® riservata la giurisdizione penale delle autorità cantonali «®ariCate da una legge federale o da un decreto del Consiglio re fara^? ^1 giudicare le cause di diritto penale federale, come pugiurisdizione amministrativa federale in caso di contrawen' 6 alle leggi fiscali e ad altre leggi della Confederazione (art'ooli dal 279 al 326).

Art. 2. Il Tribunale federale designa, tra i suoi giudici, per anni civili, quelli che compongono le camere indicate nei 'Umeri dal 2 al 5 dell'articolo 1.

, e ^er 'lo stesso periodo, il Tribunale federale designa il prente della Camera d'accusa e quello della Corte di cassazione.

Il

'Corte penale federale e la Camera criminale designano ^P0 Presidente per ogni singolo caso.

La Corte di cassazione straordinaria è composta, del presinte , del vicepresidente e dei cinque giudici del Tribunale feale più anziani per elezione, purché non appartengano nè alla ana era d'accusa nè alla Corte penale federale.

Ciascun giudice del Tribunale federale può essere tenuto a n ere ^ in una sezione penale.

Art. 12. La Corte di cassazione giudica, col concorso di cin4Ue giudici, i ricorsi per cassazione contro le sentenze di triUnali penali cantonali, le decisioni penali di autorità amminirative cantonali, e le dichiarazioni di non doversi procedere «te autorità cantonali di rinvio in materia penale. È riservato avicolo 275 bis.

La Corte di cassazione straordinaria giudica, col concorso 1 sette giudici: i ricorsi per cassazione contro le sentenze delle Assise fe¬ derali, della Camera criminale e della Corte penale fede¬ rale; te domande di revisione delle sentenze delle Assise fede¬ rali e della Corte penale federale; 3o 1· conflitti di competenza tra le Assise federali e la Corte Penale federale.

52 Art. 17. La polizìa giudiziaria è diretta dal Procuratore ge¬ nerale ed è sorvegliata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Essa è esercitata: dai ministeri pubblici dei Gain toni; dai fumznooard ed iimipiegati di polizia deiila Confederazione e dei Cantoni; dagli altri funzionari ed impiegati della Confederazione e dei Cantoni, nei limiti delle loro attribuzioni.

AJ Ministero pubblico federale sarà assegnato il personale necessario perchè .possa assicurare im modo uniforme il servizio delle inchieste e delle informazioni nell'interesse della sicurezza interna ed estenua della Confederazione. Esso opererà, di regola, di concerto con le autorità di polizia competenti dei Cantoni. Ih ogni singolo caso darà loro notizia delle sue indagini nom appena lo scopo o la stadio dell'inchiesta lo consenta.

Art. 24. I dibattimenti davanti ai tribunali penali della Corfederazione sono pubblici.

Il tribunale può ordinare ohe il dibattimento si svolga, in tutto o parzialmente a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicu¬ rezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume ovvero se ciò è richiesto dall'interesse di una parte o di altra persona che ha partecipato alla causa.

Le deliberazioni e le votazioni non somo pubbliche.

Art. 132, primo capoverso.

Se la Camera d' accusa dà corso all'accusa, essa trasmette gli atti alla giurisdizione competente.

Art. 135. Se l'accusato è rinviato davanti alla Corte penale federale, questa designa il suo presidente.

Se l'accusato è rinviato davanti alle Assise federali, il pre¬ sidente è designato dalla Camera criminale.

Art. 213. Il Giudice istruttore ed il presidente della giurisdi¬ zione federale penale possono accordare alla parte lesa il pa¬ trocinio gratuito e farla assistere da un awvocato (art. 152 del¬ la legge federale sull'organizzazione giudiziaria) Art. 245, secondo capoverso. I testimoni hanno diritto al rimborso delle spese indispensabili e ad una indennità adeguata per perdita di tempo. Il Tribunale può emanare a questo pro¬ posito norme generali (articolo 147, primo capoverso, della legge federale sull'organizzazione giudiziaria).

r>3 Art. 245, quarto capoverso. L'importo delle spese ripetibili Pf* la procedura davanti al Tribunale federale, comprese quelle Patrocinio, è fissato da una tariffa stabilita dal Tribunale federale.

Art. 264. iSe esiste contestazione sul foro competente tra le autorità di più Cantoni ovvero se l'accusato contesta la giurisdi¬ zione di un Cantone, la Camera d'accusa del Tribunale federale ria«*-- -- ' gna il Cantone in cui devono aver luogo il procedimento e il giudizio.

II. Il capo V della parte terza (articoli dal 268 al 278) assuil tenore seguente:

A1jLA

V. DEL RICORSO PER CASSAZIONE OORTE DI CASSAZIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE

* ra 268. Il ricorso alla Corte di cassazione del Tribunale ie è ammissibile: °ontro le sentenze dei tribunali, ohe non possono essere impu¬ gnate mediante ricorso di diritto cantonale per violazione del diritto federale; °Ontro le dichiarazioni di non doversi procedere, emesse in ultima istanza; contro le decisioni penali delle autorità amministrative che non sono suscettive di ricorso ai tribunali.

Art. 269. Il ricorso per cassazione può essere fondato unioante sulla violazione del diritto federale.

^

È riservato il ricorso di diritto pubblico per violazione di costituzionali.

cu ^Tre P0330110 ricorrere per cassazione l'accusato e l'accl^ Q pubblico del Cantone. La facoltà di ricorrere spetta an1 querelante nei reati per i quali si procede solo a querela rì.

U1 Parte.

D

<>po la morte dell'accusato, il ricorso per cassazione può (jj sercitato dai suoi parenti e affini in linea ascendente e ^udente, dai suoi fratelli e sorelle o dal suo coniuge.

Cs

re e

accusatore privato può ricorrere per cassazione se, oon011 a ^nz^ ^ a* dritto cantonale,pubblico.

ha sostenuto l'accusa da solo, intervento dell'accusatore

54 L'accusatore privato e il querelante possono essere tenuti a fare una anticipazione per le spese processuali. È riservata l'assistenza giudiziaria gratuita (art. 152 della legge federale sul¬ l'organizzazione giudiziaria).

L'articolo 215 è applicabile per analogia.

Il Procuratore generale della Confederazione può ricorrere per cassazione quando il Consiglio federale ha deferito il giudizio della causa alla giurisdizione cantonale ovvero quando la deci¬ sione deve essere comunicata al Consiglio federale in virtù di una legge federale o di un decreto preso da quest'autorità in ap¬ plicazione dell'articolo 265, primo capoverso.

Art. 271. Quando l'azione civile è stata giudicata insieme con l'azione penale, possono ricorrere per cassazione, sulle conclu¬ sioni civili, tanto il danneggiato quanto il condannato e il terzo dichiarato corresponsabile. È escluso il ricorso per riforma.

Se il valore litigioso delle conclusioni civili, calcolato con¬ formemente alle disposizioni applicabili ai ricorsi per riforma, non raggiunge i 4000 franchi, e non si tratta di una pretesa per la quale il ricorso per riforma è ammissibile senza riguardo al valore litigioso, il ricorso per cassazione sulle conclusioni civili non è ammesso se non nel caso che la Corte di cassazione sia stata adita anche dell'azione penale.

Il ricorso per cassazione è ammissibile senza questa restri¬ zione, ove sia stato applicato il diritto cantonale invece di quello federale.

Le disposizioni concernenti il ricorso adesivo (art 59 delia legge federale sull'organizzazione giudiziaria), sono applicabili per analogia. La revisione delle sentenze pronunciate dalla Corte di cassazione sulle conclusioni civili è regolata dagli articoli dal 136 al 144 della stessa legge.

Art. 272. Il ricorso per cassazione si fa depositando, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione, secondo il diritto cantonale, della decisione impugnata, una dichiarazione presso l'autorità che l'ha presa. Se ciò non sia già stato fatto, il testo scritto della decisione dev'essere notificato d'ufficio al ricorrente immediatamente dopo la presentazione della dichiarazione.

Il ricorrente deve motivare per iscritto il siuo ricorso presso la stessa autorità, conformemente -aM'articolo 273, entro vanti giorni dalla notificazione ddl testo scritto della decisione. Egli k* facoltà di presentare la motivazione anche prima.

Sg I'aoou&ato muore prima della scadenza di questi termini, computati dalla sua morte.

'Se le (xmciusdom civili non possano formare l'oggetto di un fJoorso Per cassazione che congiuntamente con quelle penali vari 271, secando capoverso), il termine per presentare e moti¬ varne il ricorso è prorogato, in favore della parte che impugna a decisione soltanto sulle conclusioni civili, di dieci giorni dalla COniUll · icazione del ricorso di un altro interessato sulle conclusioni Penali.

6881 80110

Por il Procuratore generale della Confederazione, i termini ^rrono dal giorno in cui l'autorità federale competente ha riceVu *° il testo integrale della decisione impugnata.

Le parti devono poter consultare gli atti prima di preaenare la motivazione del ricorso.

. Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della def10 000, a meno che la Corte di cassazione od il suo presidente ordini.

Art. 273. La motivazione del ricorso deve essere sottoscritta e Presentata in un numero sufficiente di esemplari per il Tribunale per ogni controparte, ma in ogni caso in due esemplari; essa ey e designare la decisione impugnata e contenere inoltre: l'indicazione dei punti della decisione che sono impugnati e le conclusioni; b) la giustificazione delle conclusioni. Deve esporre in modo conciso quali sono le norme di diritto federale violate dalla decisione impugnata e in che consiste la violazione. Non deve criticare accertamenti di fatto nè addurre fatti nuovi nè proporre eccezioni, impugnazioni e mezzi di prova nuovi uè prevalersi della violazione del diritto cantonale.

L'atto di motivazione che non è conforme a queste regole, può sere rimandato e la parte diffidata a modificarlo entro un breve J*1*110 con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso. È apPhcabile l'articolo 30, secondo e terzo capoverso, della legge er ale del 16 dicembre 1943 sulla organizzazione giudiziaria.

Art. 274. L'autorità cantonale trasmette immediatamente al j. k^Bte della Corte di cassazione gli atti di motivazione e le ®hiarazioni di ricorso, come pure la sua decisione, le proprie azioni eventuali e l'incartamento completo; essa gli indica

56 inoltre la data alla quale la decisione impugnata è stata comu¬ nicata in conformità del diritto cantonale, la data della notifi¬ cazione del testo scritto della decisione e quella alla quale 1& dichiarazione di ricorso e la motivazione sono state ricevute 0 consegnate alla posta.

Art. 275. Quando contro la decisione impugnata è pendente davanti all'autorità cantonale competente un ricorso per cassa¬ zione fondato sulla violazione del diritto cantonale o una do¬ manda di revisione, la COrte di cassazione soprassiede alla sen¬ tenza fino a che l'autorità cantonale abbia pronunciato. Intanto resta sospesa la trasmissione degli atti del procedimento canto¬ nale alla Oorte di cassazione.

La Corte di cassazione può parimente soprassiedere alla sua sentenza quando è in corso una procedura penale che prepara una domanda di revisione.

L'autorità cantonale adita comunica immediatamente alia Corte di cassazione in qual senso ha deciso. Se essa ha respinto la domanda di revisione, deve trasmetterle la sua decisione con i nuovi atti.

Sui risultati della procedura di revisione, può essere ordi¬ nato un ulteriore scambio di atti. La Corte di cassazione deve tenerne conto nella sua sentenza.

Di regola, la Corte di cassazione soprassiede parimente alla sentenza sul ricorso per cassazione fino a decisione di un ricorso di diritto pubblico.

Art. 275 bis. Una delegazione di tre giudici della Corte di cassazione può, se è unanime, decidere di non entrare nel merito dei ricorsi per cassazione manifestamente inammissibili ovvero respingere quelli che considera senza esitazione infondati.

La decisione è motivata sommariamente.

Art. 276. iSe il ricorso non appare inammissibile o manife^ stamente infondato, esso è comunicato agli interessati, ai quah è assegnato un termine per presentare le loro osservazioni scritteIn via eccezionale, può essere consentito uno scambio ulte¬ riore di scritti oppure un dibattimento.

Ha luogo un dibattimento sul ricorso in cassazione per ciò che concerne le conclusioni civili, quando il valore ancora liti¬ gioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale raggiunge 8000 franchi almeno.

Le parti sono libere di presentarsi al dibattimento o di man¬ dare al Tribunale una memoria.

Art. 277. Quando la decisione impugnata è oosì difettosa¬ mente redatta ohe è impossibile riconoscere dn quale modo sia stata applicata la legge, la Oorte di cassazione l'annulla senza comunicare l'atto di motivazione agli interessati e rinvia la causa al l'auorità cantonale per nuovo giudizio.

Ait. 277 bis. La Corte di cassazione non ,può andar oltre i "miti ielle conclusioni del ricorrente. È vincolata dagli accerta¬ menti ci fatto dell'autorità cantonale. Essa rettifica d'ufficio gli »ccertanenti dovuti manifestamente ad una svista.

La Oorte di cassazione non è vincolata dai motivi fatti vadalle parti.

Art. >77 ter. Se la Corte di cassazione dichiara fondato il corso pe- quanto concerne l'azione penale, essa annulla la de¬ mone impugnata e rinvia la causa all'autorità cantonale perchè deci da di nuovo.

L'autoità cantonale deve porre a fondamento della sua de¬ mone i cmsiderandi di diritto della sentenza di cassazione.

, -277quater. Sulle conclusioni civili la Corte di cassazione atuisce esa medesima o rinvia la causa all'autorità cantonale Perchè decidi di nuovo.

Nel caso previsto dall'art. 271, secondo capoverso, la Corte ! 11cassazione non esamina il ricorso riguardo alle conclusioni cise non ii quanto dichiari il ricorso fondato riguardo all'a¬ cne penale < ciò possa avere importanza anche per il giudizio m conclusimi civili; essa rinvia le conclusioni civili con l'aJ one penale àl'autorità cantonale perchè decida di nuovo.

Art. 278. Ib spese sono a carico della parte soccombente. Es^»cno determinate in conformità dell'articolo 245. Se sono soc¬ combenti, l'aocisatore pubblico e il Procuratore generale della nieder azione sono dispensati dal pagamento delle spese.

le essere assegnata un' indennità all' accusato, alla parte st t' ^^misahre privato o al querelante, se il suo ricorso è i« . dichiarato fondato o quello della controparte infondato. Se 1Corso se cimicene ovvero j,. î» Accusatore pivatoesclusivamente o il querelantele è conclusioni ricorrente ocivili controparte, dennità è a arico della parte soccombente.

*6 Art. 169.

c

abroratfra

Tutte le disposizioni contrarie alia presente legge sono abro¬ gate, segnatamente : la legge del 22 marzo 1893 sull'organizzazione giudiziaria federale, comprese le modificazioni che vi senno state introdotte più tardi, ad eccezione deU'articalo 197, che è mantenuto nel teflt° del decreto federale dell 13 giugno 1928; la legge dell' 11 giugno 1928 sulla giurisdizione amministra¬ tiva e disciplinare; l'articolo 23 della legge sull'organizzazione dell'amministrazione federale e gli articoli 8, 62, 62 bis e 63 del¬ la legge sulle tasse di bollo rimangono però in vigore nel testo degli articoli 50, lettera a, e 51 della legge sulla giurisdizione amministrativa e disciplinare; il decreto federale del 21 giugno 1935 per garantire là sicfUrezza della Confederazione; ,l'articolo 31, quarto capoverso, della legge dell'I 1 aprile 1880 sull'esecuzione e sul fallimento; l'articolo 38 della legge del 25 giugno 1891 sui rapporti ài diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti; l'articolo 110, secondo capoverso, defllia legge del 20 giugo0 1930 sull'espropriazione ; l'ordinanza dèi Tribunale federale del 3 novembre 1010 rais* tiva alle regale da seguirsi nei ricorsi per esecuzione e fallimenti'

Art. 170.

Attuazione La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1945.

Art. 171.

1

Disposizioni iLe disposizioni anteriori in materia di competenza e di transitane.

procedura restano applicabili ai casi già pendenti davanti aj Tribunale federale prima del 1° gennaio 194*5 e a quelli per 1 quali il termine di ricorso ha cominciato a decorrere avanti f 1° gennaio 1945.

2 La revisione delle sentenze emanate dal Tribunale federai0 durante gli anni dal 1940 al 1944 ha luogo conformemente ali® disposizioni nuove ; in questi casi, la domanda di revisione ^ ammissibile sino al 31 marzo 1945, se essa è presentata per fat# nuovi rilevanti che l'istante ha scoperto avanti il 1° gennai0 1945.

IM Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 16 dicembre 1943.

Il Presidente: Dr. A. Sifter.

Il Segretario: Leimgruber.

Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 16 dicembre 1943.

Il Presidente: Dr. P. Gysler.

Il Segretario: G. Bovet.

Il Consiglio federale decreta : k?cotegge federale ohe precede sarà pubblicata conformemente aii>ar all, ^ l° 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e ai

*ticolo 3 delia legge federale del 17 giugno 1874 concernente votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 16 dicembre 1943.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: G. Bovet.

Bata della pubblicazione: 6 gennaio 1944.

^ermàne d'opposizione: 5 aprile 1944.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale sulla organizzazione giudiziaria. (Del 16 dicembre 1943.)

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Bundesblatt

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Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1944

Année Anno Band

1

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01

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

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06.01.1944

Date Data Seite

1-59

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10 150 988

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