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FOGLIO JEHEDER ALE Anno XVII0. Berna, 4 aprile 1934. Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: Fr. 1 Panno per gli abbonati paganti al Foglio officiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al loglio officiale del Cantone dei Grigioni, e fr. IO per i soli abbonati al Foglio Federale.

Rivolgersi all'Amministrazione del Foglio Officiale del Cantone Ticino in Bellinzona.

Termine d'opposizione: 26 giugno 1934.

Legge federale concernente l'indicazione del peso sui grossi colli destinati ad essere trasportati per battello.

(Del 28 marzo 1934.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, Visto l'articolo 34 ter della -Costituzione federale, Visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1933, decreta : Airi 1.

I colli o altri oggetti pesanti mille chilogrammi o più di peso lordo, consegnati entro i confini del territorio della Confederazione Svizzera e destinati ad essere trasportati per mare o per via navigabile interna, devono portare l'indicazione del loro peso, segnato all'esterno in modo chiaro e durevole.

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Eccezionalmente, quando per ragioni speciali sia impossibile de¬ terminare il peso esatto, sul collo si deve segnare il peso approssimativo, con indicazione che faccia chiaramente risaltare che si tratta soltanto d'una approssimazione.

Art. 2.

1 II peso dev'essere segnato prima dell'imbarcazione e prima che il collo abbia lasciato il territorio della Confederazione Svizzera.

2 L'obbligo di segnare il peso incombe allo speditore e ai suoi rappresentanti.

Art. 3.

1 La presente legge non si applica ai materiali trasportati alla rinfusa.

2 Sono parimente esentate le merci in transito, a meno che esse siano rispedite dalla Svizzera con nuovi documenti di trasporto.

Art. 4.

I Cantoni sono incaricati di vigilare all'esecuzione della presente legge ; essi designano gli organi d'esecuzione.

2 II Consiglio federale esercita l'alta vigilanza. Può chiedere ai Cantoni dei rapporti sull'esecuzione.

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Art. 5.

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, non indica il peso conformemente a quanto prescrivono gli articoli 1 e 2 sarà punito con una multa di cinquecento franchi al più.

2 Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale federale del 4 febbraio 1853.

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Spetta ai Cantoni di perseguire e giudicare le infrazioni.

Art. 6. , 1 II Consiglio federale fissa la data dell' entrata in vigore delle presente legge.

2 Esso è incaricato della sua esecuzione.

.Così decretato.dal Consiglio nazionale, Berna, 27 marzo 1934.

Il Presidente : J. Huber.

Il Segretario : F. v. Ernst.

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Così decretato dal Consiglio degli Stati'.

Berna, 28 marzo 1934.

Il Presidente : A. Riva.

Il Segretario : Leimgruber.

Il Consiglio federale decreta : La presente legge federale sarà pubblicata in conformità dell'arti¬ colo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e dell'art. 3 della legge federale 17 giugno 1874 concernente" le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 28 marzo 1934.

Per ordine del Consiglio federalo svizzero, Il Vicecancelliere : Leimgruber.

Data della pubblicazione : 28 marzo 1934.

Termine d'opposizione : 20 giugno 4934.

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Legge federale concernente l`indicazione del peso sui grossi colli destinati ad essere trasportati per battello. (Del 28 marzo 1934.)

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Jahr

1934

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04.04.1934

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117-119

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