Legge federale sulle banche e le casse di risparmio

Disegno

(Legge sulle banche, LBCR) (Rafforzamento della protezione dei depositanti) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 novembre 20081, decreta: I La legge sulle banche dell'8 novembre 19342 è modificata come segue: Art. 37abis

Pagamento immediato

I depositi ai sensi dell'articolo 37b capoverso 1bis vengono pagati immediatamente, fuori dalla graduatoria ed escludendo qualsiasi compensazione, con gli attivi disponibili.

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La FINMA fissa nei singoli casi l'importo massimo dei depositi pagabili immediatamente. Essa tiene conto dell'ordine degli altri creditori secondo l'articolo 219 LEF3.

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Art. 37b cpv. 1bis, 4 (nuovo) e 5 (nuovo) 1bis I depositi che non sono al portatore, comprese le obbligazioni di cassa, depositati presso una banca a nome del depositante, sono collocati, sino all'importo massimo di 100 000 franchi per creditore, nella seconda classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF4.

I crediti delle fondazioni bancarie riconosciute come istituti di previdenza secondo l'articolo 82 della legge federale del 25 giugno 19825 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, e i crediti delle fondazioni di libero passaggio riconosciute come istituti di libero passaggio secondo la legge del 17 dicembre 19936 sul libero passaggio sono considerati depositi dei singoli intestatari della previdenza e degli assicurati. Essi sono privilegiati sino all'importo massimo fissato nel capoverso 1bis, indipendentemente dagli altri depositi dei singoli intestatari della previdenza e degli assicurati.

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FF 2008 7659 RS 952.0 RS 281.1 RS 281.1 RS 831.40 RS 831.42

2008-2630

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Legge sulle banche

Le banche devono detenere costantemente crediti coperti in Svizzera o altri attivi situati in Svizzera in ragione del 125 per cento dei loro depositi privilegiati. La FINMA può aumentare questa quota e in casi giustificati può concedere deroghe.

Essa concede deroghe in particolare agli istituti che, a causa della struttura delle loro attività, dispongono di una copertura equivalente.

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Art. 37h cpv. 1bis e cpv. 3 lett. bbis (nuova) 1bis Le banche si impegnano a garantire i depositi privilegiati conformemente all'articolo 37b capoverso 1bis presso le succursali svizzere. Le banche che possiedono tali depositi sono obbligate ad aderire a tal fine all'autodisciplina delle banche.

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L'autodisciplina è approvata se: bbis. prevede un importo massimo di 6 miliardi di franchi per tutti gli impegni contributivi in sospeso;

II Disposizione transitoria della modifica del ...

Gli articoli 37a, 37b capoverso 1 e 37h capoversi 1 e 3 lettera b sono sospesi per il periodo di validità della presente modifica.

III La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale e sottostà a referendum facoltativo in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

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Essa entra in vigore il ... (un giorno dopo la sua adozione) con effetto sino al 31 dicembre 2010.

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