Allegato 4 Traduzione1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Araba Siriana concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti Concluso il ...

Entrato in vigore mediante scambio di note il ...

Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Araba Siriana, animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, nell'intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di stimolare il flusso di capitali e di tecnologie e di promuovere la prosperità economica dei due Stati, persuasi che questi obiettivi possono essere raggiunti senza ridurre le norme d'applicazione generale riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo: (1) Il termine «investimento» designa ogni tipo di averi e i relativi diritti in virtù della legislazione applicabile e include in particolare, ma non esclusivamente: (a) la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti; (b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società; (c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico; (d) i diritti d'autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti, modelli d'utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il knowhow e la clientela;

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Dal testo originale francese ( RO ...),

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(e) le concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di prospezione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell'autorità, conformemente alla legge.

(2) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente: (a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima; (b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno attività economiche reali sul territorio di questa stessa Parte.

(3) Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare, ma non esclusivamente, gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e le remunerazioni.

(4) Il termine «territorio» designa: ­

per quanto concerne la Repubblica Araba Siriana: il termine «Siria» designa, conformemente al diritto internazionale, i territori della Repubblica Araba Siriana, comprese le sue acque interne, il mare territoriale, il suo sottosuolo e lo spazio aereo sui quali la Siria ha diritti sovrani e le altre zone marittime sulle quali la Siria può esercitare diritti sovrani ai fini di esplorazione, di sfruttamento e di conservazione delle risorse naturali.

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per quanto riguarda la Confederazione Svizzera: il territorio della Svizzera come definito nella sua legislazione, conformemente al diritto internazionale.

Art. 2

Campo d'applicazione

Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente che sono detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da investitori dell'altra Parte contraente. Si applica a tali investimenti, effettuati primo o dopo l'entrata in vigore dello stesso, ma non alle controversie riguardanti fatti sopraggiunti prima di tale data.

Art. 3

Promozione, autorizzazione

(1) Ciascuna Parte contraente promuove per quanto possibile gli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente sul proprio territorio, anche mediante lo scambio di informazioni tra le Parti contraenti sulle possibilità d'investimento, e autorizza tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti.

(2) Dopo aver autorizzato un investimento sul suo territorio, ciascuna Parte contraente rilascia, in conformità alle proprie leggi e regolamenti, tutte le autorizzazioni o i permessi necessari relativi all'investimento, inclusi quelli per l'esecuzione di contratti di licenza, di assistenza tecnica, commerciale o amministrativa e per le attività dei quadri dirigenti e degli esperti scelti dall'investitore.

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(3) Ciascuna Parte contraente pubblica senza indugio, o rende accessibile al pubblico in altro modo, le proprie leggi, regolamenti, procedure e decisioni amministrative d'applicazione generale, nonché gli accordi internazionali che possono pregiudicare gli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente.

Art. 4

Protezione e trattamento generale

Ciascuna Parte contraente accorda agli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte contraente un trattamento giusto ed equo nonché protezione e sicurezza integrali e costanti. Nessuna delle Parti contraenti intralcia in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, l'esecuzione, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, lo sviluppo o l'alienazione di tali investimenti.

Art. 5

Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita

(1) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda agli investimenti dei suoi propri investitori o agli investimenti degli investitori di uno Stato terzo, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l'investitore interessato.

(2) Ciascuna Parte contraente accorda agli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello ch'essa accorda ai suoi propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo per quanto concerne l'esecuzione, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o l'alienazione dei loro investimenti, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l'investitore interessato.

(3) Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, un'unione doganale o un mercato comune o in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell'altra Parte contraente.

Art. 6

Libero trasferimento

(1) Ciascuna Parte contraente accorda agli investitori dell'altra Parte contraente il trasferimento senza indugio e senza restrizioni, in una valuta liberamente convertibile, degli importi relativi a detti investimenti, in particolare, ma non esclusivamente: (a) dei redditi; (b) degli importi legati a obbligazioni contrattuali, compresi i contratti di prestito; (c) degli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investimenti; (d) dei canoni e degli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all'articolo 1 paragrafo (1) lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo;

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(e) del capitale iniziale e degli importi supplementari necessari al mantenimento o allo sviluppo dell'investimento; (f) dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento, compresi gli eventuali plusvalori; (g) dei pagamenti derivanti dagli articoli 7 e 8 del presente Accordo.

(2) A meno che non sia stato convenuto altrimenti con l'investitore, i trasferimenti sono effettuati al tasso di cambio applicabile il giorno del trasferimento, conformemente alle vigenti regole di cambio della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento.

Art. 7

Espropriazione, indennizzo

(1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o con effetti equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell'altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione che essi non siano discriminatori, che siano conformi alle garanzie previste per legge e che implichino un pronto indennizzo, effettivo e adeguato. Tale indennizzo corrisponde al valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima che la decisione di espropriazione sia comunicata o divenga di dominio pubblico, considerato che è determinante il primo di questi eventi. L'ammontare dell'indennizzo è pagato in una valuta liberamente convertibile e versato senza indugio.

(2) L'investitore colpito dall'espropriazione ha il diritto, secondo la legislazione della Parte contraente che espropria, di procedere tempestivamente a un esame del suo caso e alla valutazione del suo investimento da parte un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità indipendente di tale Parte, in conformità con i principi enunciati nel presente articolo.

(3) Se una Parte contraente espropria gli averi di una società registrata o costituita su una parte qualsiasi del proprio territorio conformemente alla legislazione in vigore e nella quale investitori dell'altra Parte contraente possiedono delle quote, essa garantisce, nella misura necessaria e conformemente alla sua legislazione, che l'indennizzo previsto nei paragrafi (1) e (2) del presente articolo sia versato a questi investitori.

Art. 8

Indennizzo per perdite

Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza, rivolta, disordini civili o altri eventi analoghi sopraggiunti sul territorio dell'altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest'ultima, di un trattamento conforme all'articolo 5 del presente Accordo per quanto riguarda la restituzione, l'indennizzo, la compensazione o altro regolamento.

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Art. 9

Altri obblighi

(1) Se disposizioni della legislazione di una Parte contraente o obblighi di diritto internazionale attuali o futuri, generali o speciali, accordano agli investimenti degli investitori dell'altra Parte un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, essi prevalgono su quest'ultimo, per la durata della loro esistenza, nella misura in cui sono più favorevoli.

(2) Ciascuna Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi assunti nei confronti di uno specifico investimento di un investitore dell'altra Parte contraente.

Art. 10

Principio di surrogazione

Se una Parte contraente o un organismo da essa designato ha effettuato un pagamento in virtù di una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali per un investimento di uno dei suoi investitori sul territorio dell'altra Parte, quest'ultima riconosce i diritti della prima Parte secondo il principio di surrogazione nei diritti dell'investitore.

Art. 11

Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente

(1) Per trovare una soluzione alle controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente in merito a investimenti e, impregiudicato l'articolo 12 del presente Accordo (Controversie tra le Parti contraenti), le parti interessate procedono a consultazioni.

(2) Se tali consultazioni non portano a una soluzione entro sei mesi dalla domanda scritta di consultazioni, l'investitore può sottoporre la controversia alla giurisdizione giudiziaria o amministrativa competente della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento o all'arbitrato internazionale. In quest'ultimo caso l'investitore può scegliere tra: (a) il Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati2, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 1965 (di seguito la «Convenzione di Washington»), purché le due Parti contraenti siano membri della Convenzione; e (b) un tribunale arbitrale ad hoc che, salvo accordo contrario tra le parti, è costituito secondo il regolamento d'arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (CNUDCI).

Le due Parti contraenti dichiarano di acconsentire affinché tali controversie siano sottoposte all'arbitrato giusta il presente paragrafo.

(3) Una società registrata o costituita conformemente alle leggi vigenti sul territorio di una Parte contraente e che, prima dell'insorgere della controversia, era controllata da investitori dell'altra Parte, è considerata società di quest'ultima Parte contra2

RS 0.975.2

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ente conformemente all'articolo 25 paragrafo (2) lettera (b) della Convenzione di Washington.

(4) La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della procedura, eccepire la propria immunità o il fatto che l'investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subìto.

(5) Nessuna delle Parti contraenti intenta un'azione per via diplomatica per una controversia sottoposta all'arbitrato internazionale, salvo che l'altra Parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza arbitrale.

(6) La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti alla controversia ed è eseguita senza indugio conformemente alla legislazione della Parte contraente interessata.

Art. 12

Controversie tra le Parti contraenti

(1) Le controversie tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte, se possibile, per via diplomatica.

(2) Se le due Parti contraenti non giungono a un'intesa entro sei mesi dall'insorgere della controversia, quest'ultima è sottoposta, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo.

(3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all'invito rivoltole dall'altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l'arbitro è nominato, su richiesta di quest'ultima Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

(4) Se i due arbitri non giungono a un accordo sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest'ultimo è nominato, su richiesta dell'una o dell'altra Parte contraente, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

(5) Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito a esercitare tale funzione o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest'ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.

(6) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce le proprie norme procedurali. Ciascuna Parte contraente assume le spese del proprio membro del tribunale e quelle della sua rappresentanza nella procedura arbitrale. Le spese del Presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le Parti contraenti, a meno che il tribunale arbitrale non disponga altrimenti.

(7) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

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Art. 13

Disposizioni finali

(1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono notificati reciprocamente l'adempimento delle formalità legali richieste per la messa in vigore di accordi internazionali; esso rimane in vigore per un periodo di dieci anni.

Se non è denunciato per scritto con preavviso di sei mesi prima della scadenza di tale periodo, è considerato tacitamente rinnovato di volta in volta per una durata di due anni, alle stesse condizioni.

(2) In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli da 1­12 del presente Accordo si applicano ancora per un periodo di dieci anni agli investimenti effettuati prima della sua scadenza.

(3) Il presente Accordo sostituisce l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Araba Siriana per il promovimento e la protezione reciproca degli investimenti3, firmato a Berna il 22 giugno 1977 ed entrato in vigore il 10 agosto 1978.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ... il ..., in due originali, ciascuno dei quali in francese, arabo e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze prevale il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica Araba Siriana:

...

...

3

RS 0.975.272.7

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