Legge federale sul servizio civile sostitutivo

Disegno

(Legge sul servizio civile, LSC) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 20081, decreta: I La legge sul servizio civile del 6 ottobre 19952 è modificata come segue: Art. 1

Principio

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che non possono conciliare il servizio militare con la propria coscienza prestano, su domanda, un servizio civile sostitutivo (servizio civile) di più lunga durata secondo la presente legge.

Art. 4 cpv. 2 e 2bis (nuovo) 2 Se i presupposti di cui all'articolo 3 non sono soddisfatti, gli impieghi nell'agricoltura e nella selvicoltura sono permessi se sono assolti nell'ambito di progetti intesi a migliorare le condizioni di produzione o d'esistenza nelle aziende agricole che necessitano a tal fine di prestazioni lavorative poco costose da parte di terzi.

2bis Se la persona che deve prestare servizio civile non si è dimostrata sufficientemente collaborativa nella pianificazione e nella ricerca di possibilità di impiego, può essere occupata anche per la produzione agricola in aziende di cui al capoverso 2.

Art. 12

Esclusione dal servizio civile

L'organo d'esecuzione esclude dal servizio civile, temporaneamente o permanentemente, le persone che risultano intollerabili nel servizio civile a causa di una condanna per un crimine o un delitto oppure di una misura privativa della libertà.

1

Per la sua decisione l'organo d'esecuzione può, secondo gli articoli 365 e 367 del Codice penale3, accedere mediante procedura di richiamo ai dati del casellario giudiziale relativi a condanne.

2

L'organo d'esecuzione può chiedere per scritto alle autorità giudicanti informazioni complementari o esaminare la sentenza su cui poggia l'iscrizione, a condizione

3

1 2 3

FF 2008 2255 RS 824.0 RS 311.0

2007-2851

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che l'informazione supplementare sia necessaria per la decisione di esclusione e che i diritti della personalità di terzi non siano lesi.

Art. 16a 1

Forma della domanda

Il richiedente presenta la propria domanda per scritto all'organo d'esecuzione.

Il Consiglio federale disciplina la forma della domanda e la procedura per la sua presentazione per via elettronica.

2

Art. 16b (nuovo)

Contenuto della domanda

La domanda deve comprendere una dichiarazione nella quale il richiedente afferma di non poter conciliare la sua coscienza con il servizio militare e di essere disposto a prestare servizio civile secondo la presente legge.

1

La dichiarazione non deve essere vincolata a nessuna riserva e a nessuna condizione.

2

Il Consiglio federale stabilisce quali indicazioni concernenti la persona e il suo obbligo di prestare servizio militare sono necessarie.

3

Art. 16c (nuovo)

Comunicazione di dati personali

Il servizio competente trasmette all'organo d'esecuzione che ne fa domanda le seguenti indicazioni riguardanti il richiedente: a.

indicazioni sull'idoneità al servizio militare; e

b.

dati per calcolare il numero di giorni di servizio civile che egli deve prestare.

Art. 17 cpv. 1 secondo periodo ... Le domande presentate più tardi non prosciolgono dall'obbligo di prestare servizio militare fino al momento della notificazione della decisione di ammissione.

1

Art. 18

Decisione

L'organo d'esecuzione decide in merito all'ammissione al servizio civile e al numero di giorni di servizio civile da prestare.

1

2

La procedura d'ammissione è gratuita.

Art. 18a

Notifica della decisione

L'organo d'esecuzione notifica la sua decisione al richiedente e all'organo competente del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

1

Una volta che l'organo d'esecuzione ha notificato la sua decisione, la domanda non può più essere ritirata.

2

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Art. 18b

Ammissione durante il servizio militare

Chi riceve la decisione d'ammissione al servizio civile mentre sta prestando servizio militare, è licenziato dal servizio militare se possibile il giorno stesso, al più tardi il giorno seguente.

Art. 18c e 18d Abrogati Art. 19

Preparazione degli impieghi

L'organo d'esecuzione informa la persona che deve prestare servizio civile circa questo servizio e può convocarla a colloqui personali con rappresentanti degli istituti d'impiego.

1

Esso valuta l'idoneità della persona che deve prestare servizio civile agli impieghi proposti.

2

Per la valutazione dell'idoneità a impieghi che pongono particolari esigenze circa la buona reputazione della persona che deve prestare servizio civile, l'organo d'esecuzione può avere accesso, secondo gli articoli 365 e 367 del Codice penale4, ai dati del casellario giudiziale relativi a condanne e, con l'accordo del richiedente, anche ai dati concernenti procedimenti penali pendenti.

3

Esso può inoltre chiedere per scritto alle autorità giudicanti e, con l'accordo della persona interessata, alle autorità di perseguimento penale informazioni complementari o esaminare la sentenza su cui poggia l'iscrizione, a condizione che l'informazione supplementare sia necessaria alla decisione circa l'idoneità e che i diritti della personalità di terzi nonché lo scopo dell'istruzione non siano minacciati.

4

Se la persona interessata si oppone al rilevamento di dati o se in base ai dati rilevati esistono seri dubbi che una persona sia idonea a un determinato impiego, l'organo d'esecuzione può rinunciare ad approvare la convenzione d'impiego.

5

Art. 26 cpv. 4 e 5 Abrogati Art. 29 cpv. 4 (nuovo) Se l'istituto d'impiego è divenuto insolvibile e non è quindi in grado di fornire le prestazioni di cui al capoverso 1, la Confederazione versa alla persona che presta servizio civile le corrispondenti prestazioni in denaro. Le pretese della persona che presta servizio civile verso l'istituto d'impiego sono trasferite alla Confederazione.

4

4

RS 311.0

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Titolo prima dell'art. 40a

Sezione 7: Segni distintivi delle persone che prestano servizio civile, degli istituti d'impiego e degli impieghi di gruppo Art. 40a (nuovo) 1

L'organo d'esecuzione può: a.

fornire alle persone che prestano servizio civile un equipaggiamento che consenta di contraddistinguerle come tali;

b.

mettere targhe scritte a disposizione degli istituti d'impiego;

c.

mettere a disposizione materiale per contraddistinguere gli impieghi di gruppo.

Il Consiglio federale disciplina i relativi diritti e obblighi delle persone che prestano servizio civile e degli istituti d'impiego.

2

Art. 46 cpv. 1bis (nuovo) 1bis

Gli istituti della Confederazione non versano alcun tributo.

Art. 63

Ricorso al Tribunale amministrativo federale

Contro le decisioni di prima istanza può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale.

1

Le autorità cantonali localmente competenti responsabili del mercato del lavoro sono legittimate a ricorrere contro decisioni di riconoscimento secondo l'articolo 42 se fanno valere una violazione dell'articolo 6.

2

L'organo d'esecuzione è legittimato a ricorrere contro decisioni di terzi delegati ai sensi dell'articolo 79 capoverso 2.

3

Art. 64 Abrogato Art. 80 cpv. 1bis lett. a, 1ter (nuovo), 1quater (nuovo) e 3 1bis

Può trattare dati personali degni di particolare protezione concernenti:

a.

abrogata

Per adempiere i propri compiti secondo la presente legge, l'organo d'esecuzione è autorizzato a impiegare in modo sistematico il numero di assicurato conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19465 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

1ter

5

RS 831.10

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1quater L'organo d'esecuzione può memorizzare dati concernenti condanne, procedimenti penali pendenti e misure privative della libertà, purché questi siano necessari a motivare una decisione di esclusione dal servizio civile o di idoneità per determinati impieghi.

3

Abrogato

Art. 80a

Gestione di atti

Per l'adempimento dei compiti previsti dalla presente legge, l'organo d'esecuzione tratta gli atti di:

1

a.

persone che hanno presentato una domanda d'ammissione al servizio civile;

b.

persone che sono state ammesse al servizio civile;

c.

istituzioni che hanno inoltrato una domanda di riconoscimento quale istituto d'impiego;

d.

istituti d'impiego riconosciuti.

Negli atti, l'organo d'esecuzione può trattare dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 80 capoverso 1bis.

2

Art. 80b (nuovo)

Comunicazione di dati personali

L'organo d'esecuzione comunica ai servizi qui appresso dati personali, sempre che ciò sia necessario all'adempimento dei compiti seguenti:

1

6 7

a.

agli istituti d'impiego, per chiarire l'idoneità e per eseguire la convocazione di persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile nonché di persone che sono sottoposte a una prestazione lavorativa nell'interesse pubblico (persone astrette al lavoro);

b.

agli istituti d'istruzione, per l'esecuzione di corsi d'introduzione e di formazione;

c.

ai medici di fiducia nonché al servizio medico militare, per accertamento della capacità lavorativa e dell'idoneità al servizio militare;

d.

alle competenti autorità militari, per la verifica dell'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare secondo gli articoli 7­27 della legge militare del 3 febbraio 19956 e della prestazione lavorativa in seguito al rifiuto del servizio militare secondo l'articolo 81 del Codice penale militare del 13 giugno 19277;

e.

alle autorità giudiziarie militari, per giudicare le violazioni dell'obbligo di prestare servizio militare;

f.

alle autorità giudiziarie penali, per giudicare le infrazioni alla presente legge;

RS 510.10 RS 321.0

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g.

all'Ufficio federale di polizia, per l'iscrizione nel sistema di ricerca informatizzato allo scopo di cercare il luogo di dimora di persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile o di persone astrette al lavoro e per revocare la segnalazione una volta terminata con successo la ricerca;

h.

al Dipartimento federale delle finanze, alla Posta Svizzera, alle FFS e al Consiglio dei politecnici federali, per la trattazione di domande di risarcimento dei danni;

i.

alle autorità cantonali responsabili del mercato del lavoro, per pronunciarsi sulle domande di riconoscimento degli istituti d'impiego e sulle decisioni di riconoscimento;

j.

ai servizi di protezione civile del Comune di domicilio, per il coordinamento delle convocazioni di persone astrette al lavoro;

k.

alle autorità cantonali per la tassa d'esenzione dall'obbligo militare, per la tassazione e la restituzione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare;

l.

alle autorità cantonali o comunali delle opere sociali, per l'assistenza alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile o astrette al lavoro;

m. agli uffici d'esecuzione e fallimento per l'accertamento della sospensione degli atti esecutivi e dell'impignorabilità dei valori patrimoniali.

2

L'organo d'esecuzione comunica i necessari dati personali ai terzi ai quali ha conferito singoli compiti d'esecuzione.

3

I terzi incaricati, nell'ambito dei loro compiti d'esecuzione, comunicano ai servizi di cui al capoverso 1 gli indispensabili dati personali.

Titolo prima dell'art. 83b (nuovo)

Sezione 2a: Disposizione transitoria della modifica del ...

Art. 83b (nuovo) In merito alle domande d'ammissione presentate prima del [data dell'entrata in vigore] e sulle quali non è ancora stata pronunciata una decisione passata in giudicato si decide in base al nuovo diritto.

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II Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Codice penale8 Art. 365 cpv. 2 lett. l (nuova) e m (nuova) Il casellario ha lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

2

l.

esclusione dal servizio civile ai sensi della legge del 6 ottobre 19959 sul servizio civile;

m. esame dell'idoneità per determinati impieghi ai sensi della legge del 6 ottobre 1995 sul servizio civile.

Art. 367 cpv. 4bis (nuovo) Per adempiere i compiti secondo l'articolo 365 capoverso 2 lettera m, l'autorità di cui al capoverso 2 lettera j può consultare, previa domanda scritta e con il consenso della persona interessata, i dati personali riguardanti procedimenti penali pendenti.

4bis

2. Legge federale del 25 settembre 195210 sulle indennità di perdita di guadagno Art. 21 cpv. 1 ultimo periodo ... Per la protezione civile l'applicazione avviene con la collaborazione dei contabili degli organi di protezione e per il servizio civile con la collaborazione dell'organo d'esecuzione e degli istituti d'impiego.

1

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

8 9 10

RS 311.0 RS 824.0 RS 834.1

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