08.412, 08.413, 08.414, 08.415 Iniziative parlamentari Extranet. Accesso delle segreterie dei gruppi parlamentari agli affari commissionali Rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 18 settembre 2008

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica dell'ordinanza sull'amministrazione parlamentare che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione propone di approvare il disegno di modifica allegato.

18 settembre 2008

In nome dell'Ufficio: Il presidente, André Bugnon

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Rapporto 1

Genesi

Dal 1° gennaio 2008 i verbali e i documenti delle commissioni sono resi elettronicamente accessibili in un sistema informatico protetto (Extranet) conformemente all'articolo 6a dell'ordinanza sull'amministrazione parlamentare (Oparl, RS 171.115, modifica del 6 ottobre 2006). I collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari hanno accesso senza restrizioni ai verbali e ai documenti concernenti disegni e progetti di atti legislativi, iniziative parlamentari, iniziative dei Cantoni, mozioni dell'altra Camera, petizioni e rapporti che non riguardano l'alta vigilanza (cfr. art. 6a cpv. 2 lett. d in combinato disposto con art. 6 cpv. 4 Oparl).

Durante la sessione primaverile, il Gruppo liberale-radicale, il Gruppo socialista, il Gruppo dei Verdi e il Gruppo dell'Unione democratica di centro hanno depositato iniziative parlamentari di contenuto analogo chiedendo che le segreterie dei gruppi parlamentari possano avere adeguato accesso anche ai verbali e alla documentazione degli affari interni delle commissioni legislative.

La richiesta si fonda su una prassi ­ per altro non unitaria ­ antecedente l'introduzione di Extranet, secondo la quale alle segreterie dei gruppi parlamentari erano distribuiti anche numerosi verbali e documenti relativi agli affari interni delle commissioni legislative, contrariamente alla normativa.

Il 9 maggio 2008 la Delegazione amministrativa ha optato per una soluzione di transizione: in linea di massima, fino a quando le due Camere non avranno deliberato in merito alle quattro iniziative parlamentari e non potrà entrare in vigore un emendamento, a ciascuna segreteria dei gruppi parlamentari è fornito un esemplare del verbale e della documentazione degli affari interni delle commissioni legislative.

Il 28, risp. il 29 agosto 2008, i due Uffici hanno approvato le richieste dei gruppi parlamentari e hanno dato seguito alle iniziative in questione.

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Grandi linee del progetto

Il progetto prevede che, di regola, le segreterie dei gruppi parlamentari abbiano accesso a tutti i verbali e i documenti delle commissioni legislative e degli Uffici.

Attualmente, 34 collaboratori dei gruppi parlamentari possono accedere a Extranet.

Conformemente all'articolo 62 della legge sul Parlamento (LParl) essi sottostanno al segreto d'ufficio. Le modifiche proposte menzionano soltanto i verbali. Ai sensi dell'articolo 8 Oparl, le disposizioni concernenti i verbali si applicano per analogia anche alla documentazione.

Il progetto tiene inoltre conto delle disposizioni legali sulla riservatezza e sulla protezione del segreto d'ufficio che limitano l'accesso ai dati sensibili a una ristretta cerchia di persone. Il presidente della commissione può rinunciare alla distribuzione o alla messa a disposizione elettronica qualora preponderanti interessi privati o pubblici lo giustifichino.

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Commento alle singole disposizioni

Art. 6 cpv. 4 frase introduttiva I diritti di accesso dei gruppi parlamentari sono ora disciplinati in un articolo separato (cfr. art. 6b del disegno). Per questa ragione le segreterie dei gruppi parlamentari non sono più menzionate nella frase introduttiva. Ai membri delle due Camere continuano a essere distribuiti, su richiesta, i verbali e la documentazione concernenti gli oggetti di cui all'articolo 6 capoverso 4.

Art. 6b (nuovo)

Diritto di accesso delle segreterie dei gruppi parlamentari in Extranet

Il capoverso 1 lettera a dispone che le segreterie dei gruppi parlamentari continuano a ricevere, come finora, tutti i verbali e i documenti commissionali concernenti disegni e progetti di atti legislativi, iniziative parlamentari, iniziative dei Cantoni, mozioni dell'altra Camera, petizioni e rapporti che non riguardano l'alta vigilanza (cfr. art. 6 cpv. 4 Oparl).

Il capoverso 1 lettera b sancisce la richiesta dei quattro gruppi parlamentari per cui le segreterie dei gruppi parlamentari hanno accesso anche agli affari interni delle commissioni legislative. Si intendono per affari interni delle commissioni tutti gli affari che non recano un numero ufficiale e che devono essere trattati solo in seno alla commissione. Sono, in particolare, verbali e documentazione sugli affari o argomenti qui appresso: consultazioni nell'ambito della politica estera (cfr. art. 152 LParl), consultazioni in caso di emanazione di ordinanze (cfr. art. 151 LParl), discussioni in seno alla commissione, per esempio sui metodi di lavoro, informazioni o discussioni con il Consiglio federale o l'Amministrazione federale e così via. Il rinvio ai regolamenti interni consente di rinunciare all'enumerazione delle singole commissioni, pur stabilendo chiaramente di quali commissioni si tratta: Commissioni della politica estera, Commissioni della scienza, dell'educazione e della cultura, Commissioni della sicurezza sociale e della sanità, Commissioni dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia, Commissioni della politica di sicurezza, Commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni, Commissioni dell'economia e dei tributi, Commissioni delle istituzioni politiche, Commissioni degli affari giuridici e Commissione delle costruzioni pubbliche del Consiglio nazionale.

L'Ufficio del Consiglio nazionale propone inoltre di estendere la richiesta dei quattro gruppi parlamentari ai verbali e ai documenti degli Uffici (art. 6b cpv. 1 lett. c del disegno). Ritiene infatti che i verbali e i documenti degli Uffici concernenti ad esempio la pianificazione annua o l'attribuzione degli oggetti alle commissioni sono molto importanti per i lavori preliminari delle segreterie dei gruppi.

Il capoverso 2 riprende la norma vigente secondo la quale le segreterie dei gruppi parlamentari continuano a ricevere i verbali e la
documentazione in forma cartacea qualora non siano disponibili elettronicamente. I documenti voluminosi sono resi disponibili come finora sia in forma cartacea sia in forma elettronica (cfr. art. 8 cpv. 2 Oparl).

Il capoverso 3 conferisce al presidente della commissione la facoltà di rinunciare alla distribuzione o alla messa a disposizione elettronica di verbali della commissione qualora interessi preponderanti privati o pubblici lo giustifichino. Conformemente all'articolo 9 Oparl, per i verbali degli Uffici la decisione spetta al presidente 7183

dell'Ufficio. Per interessi preponderanti pubblici si intendono fatti la cui divulgazione potrebbe compromettere l'efficacia di importanti provvedimenti dell'autorità; compromettere la sicurezza interna nonché il perseguimento e la prevenzione di reati o un'inchiesta disciplinare; pregiudicare importanti interessi economici della Confederazione; compromettere i negoziati con organizzazioni o Stati esteri; pregiudicare importanti interessi nell'ambito della difesa nazionale o integrata (cfr. Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del l° marzo 2001, FF 2001 3154). Sono interessi preponderanti privati quelli concernenti misure per la protezione della personalità o procedure in sospeso. Per esempio, il verbale di dibattiti nei quali una commissione discute la maniera e i metodi di conduzione del presidente o l'Ufficio esamina l'opportunità di avviare una procedura disciplinare nei confronti di un parlamentare.

I verbali e i documenti concernenti le domande di soppressione dell'immunità saranno accessibili in Extranet per i membri delle Commissioni degli affari giuridici e per un numero limitato di collaboratori dei Servizi del Parlamento (art. 6a cpv. 2 Oparl) ­ salvo decisione contraria del presidente della commissione (art. 6a cpv. 4 Oparl) ­ ma non per le segreterie dei gruppi (art. 6b del disegno). I casi di immunità non sono citati all'articolo 6 capoverso 4 Oparl e non sono oggetti interni delle commissioni. Questo trattamento particolare è giustificato dalla protezione della personalità delle persone interessate e dal fatto che i documenti provengono in parte da dossier di procedure penali in corso.

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Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

La messa a disposizione di documenti in Extranet da parte delle commissioni legislative segue una procedura largamente automatizzata. L'accesso richiesto dai quattro gruppi parlamentari necessita un adeguamento di tale procedura. L'estensione del diritto di accesso alle segreterie dei gruppi parlamentari e in particolare la deroga comportano cambiamenti nel sistema che hanno conseguenze in termini finanziari e di personale.

I costi di progetto sono valutati a circa 32 giorni per le prestazioni di servizio esterne, ossia circa 40 000 franchi (tariffa giornaliera: 1200 fr.) e a circa 53 giorni per le risorse interne. La valutazione si basa sull'estensione dell'accesso ai documenti che sono resi disponibili in Extranet dal momento dell'entrata in vigore della modifica di legge. Una modifica che implicasse l'accesso retroattivo ai documenti avrebbe ripercussioni finanziarie e di personale più cospicue. Dato che alle segreterie dei gruppi parlamentari i documenti sono distribuiti in forma cartacea in virtù della disposizione derogatoria, tale ipotesi appare improbabile.

I costi di gestione si ripercuoteranno soprattutto a livello del personale. Già all'epoca della concezione di Extranet si è indicato che la messa a disposizione elettronica di documenti per le commissioni comportava oneri supplementari. A lungo termine, tuttavia, si pronosticava una riduzione dei costi e del carico di lavoro per gli invii e la distribuzione cartacei (cfr. Rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 1° settembre 2006, FF 2006 6904). Finora tale riduzione non si è manifestata. Al contrario, l'accesso richiesto dai gruppi parlamentari indurrà un onere supplementare per le segreterie delle commissioni.

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Necessitando il coinvolgimento e il coordinamento di numerosi Servizi del Parlamento e di una ditta esterna, dopo la decisione delle due Camere sulla modifica dell'Oparl l'attuazione del progetto richiederà sei mesi.

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Basi legali

L'articolo 47 della legge sul Parlamento sancisce il principio della natura confidenziale delle deliberazioni. L'accesso ai verbali e ai documenti confidenziali delle commissioni è disciplinato a livello di ordinanza (cfr. Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, art. 6 segg.).

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