Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, RS 961.01) Per l'istituto di assicurazione menzionato qui di seguito, l'UFAP ha autorizzato prodotti nell'ambito dell'assicurazione malattia complementare che concernono anche assicurazioni in corso. Dato che gli attuali portafogli Assicurazione ospedaliera, Cure ambulatoriali e Cure dentarie vengono chiusi, gli stipulanti dei citati prodotti devono beneficiare del diritto di passaggio nel relativo prodotto equivalente di un portafoglio aperto (art. 156 ordinanza sulla sorveglianza; RS 961.011).

Decisione del 14 novembre 2007

Tariffa sottoposta da Cassa malattia Rhenusana, Heerbrugg 1. I prospetti riguardanti i prodotti Rhenudenta, Rhenuplus e Rhenuhospital (tariffa, indicazioni sugli accantonamenti e condizioni d'assicurazione) sono approvati.

2. La richiedente offre agli stipulanti dei prodotti assicurazione ospedaliera, assicurazione complementare cure ambulatoriali e assicurazione cure dentarie un diritto illimitato nel tempo di passare a una variante equivalente dei nuovi prodotti senza un nuovo esame dello stato di salute.

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce per gli assicurati la notifica della decisione.

Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe presso il Tribunale amministrativo federale, Divisione 2, Sorveglianza delle assicurazioni private, casella postale, 3000 Berna 14, indicando il domicilio rispettivamente la sede. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Schwanengasse 2, 3003 Berna.

19 febbraio 2008

2008-0502

Ufficio federale delle assicurazioni private

1149

Abbonamento al Foglio federale e alla Raccolta ufficiale

Il prezzo dell'abbonamento annuo al Foglio federale, inclusa la Raccolta ufficiale delle leggi federali, è di 295.­ franchi, IVA del 2,4 per cento inclusa, compreso l'invio franco di porto su tutto il territorio svizzero. I raccoglitori sono fatturati a un importo forfettario di 135.20 franchi. L'abbonamento può essere però concluso anche senza raccoglitori.

L'abbonamento inizia il 1° gennaio e può essere disdetto di volta in volta per fine anno.

Il Foglio federale pubblica segnatamente i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, compresi i disegni di legge e di decreti federali, i testi sottoposti a referendum, le circolari del Consiglio federale, le comunicazioni del Consiglio federale, dei Dipartimenti e di altre amministrazioni della Confederazione ecc.

Il Foglio federale reca quale allegato la Raccolta ufficiale delle leggi federali (leggi e ordinanze federali, decreti federali, regolamenti, trattati conclusi con l'estero, ecc.).

Ci si può abbonare anche al solo Foglio federale (senza la Raccolta ufficiale delle leggi federali). In tal caso il prezzo dell'abbonamento è di 150.­ franchi l'anno (IVA del 2,4 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 83.20 franchi relativo ai raccoglitori.

Il prezzo dell'abbonamento alla sola Raccolta ufficiale delle leggi federali ammonta a 145.­ franchi l'anno (IVA del 2,4 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 52.­ franchi relativo ai raccoglitori.

Ci si può abbonare al Foglio federale completo, al solo Foglio federale oppure unicamente alla Raccolta ufficiale delle leggi federali, presso presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, Fax: 031 325 50 58 o e-mail: verkauf.gesetze@bbl.admin.ch. Presso questo indirizzo ci si può parimenti procurare gli estratti dei singoli testi legali, come anche dei loro progetti.

Eventuali reclami concernenti la spedizione devono essere indirizzati al competente ufficio postale o all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3003 Berna.

19 febbraio 2008

1150

Cancelleria federale