Traduzione1

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Cile, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue:

Capo I Campo d'applicazione Art. 1

Persone considerate

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a)

per quanto concerne il Cile: le imposte prelevate secondo la legge concernente l'imposta sul reddito («Ley sobre Impuesto a la Renta») (qui di seguito indicate quali «imposta cilena»);

1

Dal testo originale francese (RO ...).

2008-1349

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Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica del Cile

b)

per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali (i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi); e (ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve e altri elementi del patrimonio); (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga, e alle imposte sul patrimonio, istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano, alla fine di ogni anno, le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Capo II Definizioni Art. 3

Definizioni generali

1. Ai sensi della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, a)

il termine «Cile» designa la Repubblica del Cile;

b)

il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;

c)

le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano a seconda del contesto il Cile o la Svizzera ;

d)

il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società o tutte le altre associazioni di persone;

e)

il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

f)

le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente o un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

g)

l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato mediante una nave o un aeromobile esercitato da un'impresa di uno Stato contraente, fatti salvi i trasporti effettuati fra punti situati all'interno dell'altro Stato contraente;

h)

l'espressione «autorità competente» designa: (i) per quanto concerne il Cile, il ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;

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(ii) per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato; i)

il termine «nazionale» designa: (i) tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente; (ii) tutte le persone giuridiche costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.

2. Ai fini dell'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito nel momento in cui la Convenzione è applicata conformemente alla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, ritenuto che il senso attribuito a queste espressioni dalla legislazione fiscale applicabile in questo Stato prevale sul senso loro attribuito da un'altra legislazione di detto Stato.

Art. 4

Residenza

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza permanente, della sede della sua direzione, del luogo della sua iscrizione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende pure questo Stato e le sue suddivisioni politiche o i suoi enti locali. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per i redditi che esse ritraggono da fonti situate in questo Stato o per il patrimonio ivi situato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a)

detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; se la persona dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente soltanto dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b)

se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c)

se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente del quale ha la cittadinanza;

d)

se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati contraenti o se non ha la cittadinanza di alcuno dei due Stati, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

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3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che questa persona sia residente ai fini della presente Convenzione soltanto nella misura in cui le competenti autorità degli Stati contraenti lo convengano conformemente all'articolo 24.

Art. 5

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a)

una sede di direzione;

b)

una succursale;

c)

un ufficio;

d)

un'officina;

e)

un laboratorio; e

f)

una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di esplorazione o sfruttamento di risorse naturali.

3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre: a)

un cantiere di costruzione o una catena di montaggio o un'attività di sorveglianza connessa ma solo quando la loro durata oltrepassa i sei mesi; e

b)

la prestazione di servizi, comprese le attività di consulenza da parte di impiegati di un'impresa o da altro personale assunto a tal fine dall'impresa, solo quando tali attività si protraggono sul territorio di uno Stato contraente durante uno o più periodi per un totale che supera i 183 giorni in un lasso di tempo di dodici mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia stabile organizzazione se: a)

le installazioni sono utilizzate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e)

una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni o di ricerche scientifiche che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

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5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona ­ diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 ­ agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti in nome dell'impresa, si considera che detta impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro agente che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività e che le condizioni in cui le loro relazioni commerciali o finanziarie, convenute o imposte, con tale impresa non differiscano da quelle normalmente convenute tra agenti indipendenti.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in quest'altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione che in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Capo III Imposizione dei redditi Art. 6

Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori relativi ai beni immobili, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

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Art. 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge o ha svolto in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili a detta stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un'impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l'impresa di cui è la stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese giustificate a livello commerciale sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Art. 8

Navigazione marittima ed aerea

1. Gli utili di un'impresa derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato di cui l'impresa è residente.

2. Ai sensi del presente articolo, l'espressione «esercizio di navi o di aeromobili» comprende: a)

il noleggio o la locazione di navi o di aeromobili senza equipaggio,

b)

la locazione di container e dell'equipaggiamento ausiliario,

se questo noleggio o locazione è accessorio all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale.

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Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica del Cile

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Art. 9

Imprese associate

1. Allorché a)

un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b)

le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di questo Stato contraente, e tassa in conseguenza, gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in quest'altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede a un adeguato aggiustamento dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili, se condivide che l'aggiustamento effettuato dal primo Stato contraente sia giustificato quanto a principio e ammontare. Per determinare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti potranno consultarsi.

3. Uno Stato contraente non rettificherà gli utili di un'impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso, non dopo lo spirare di cinque anni a partire dalla fine dell'anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un'impresa di questo Stato.

Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode o di omissione intenzionale.

Art. 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi sono anche imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

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Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica del Cile

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione di dette limitazioni.

Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

Le disposizioni del presente paragrafo non limitano l'applicazione dell'imposta addizionale dovuta al Cile a condizione che l'ammontare dell'imposta di prima categoria sia computabile nell'imposta addizionale al momento del calcolo di quest'ultima.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni o da altre quote di partecipazione agli utili ­ ad eccezione dei crediti ­ nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 11

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere: a)

il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi percepiti (i) sui prestiti concessi da banche e imprese di assicurazione; (ii) su obbligazioni di prestiti o titoli negoziati in modo importante e regolare in un mercato borsistico regolamentato; (iii) sulla vendita a credito di macchinari e impianti pagati dall'acquirente a un beneficiario effettivo che è il venditore di tali macchine o impianti;

b)

il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi, in tutti gli altri casi.

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Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica del Cile

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione di dette limitazioni.

3. Ai fini del presente articolo, il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o no di diritti di pegno e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni e altri redditi che secondo la legislazione dello Stato da cui provengono soggiacciono allo stesso trattamento fiscale riservato ai redditi da prestiti. Il termine «interessi» non include tuttavia gli elementi considerati dividendi secondo le disposizioni dell'articolo 10.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, o un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e questi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12

Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere: a)

il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni per l'uso o il diritto all'uso di un equipaggiamento industriale, commerciale o scientifico;

b)

il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni, in tutti gli altri casi.

3. Ai fini del presente articolo, il termine «canoni» designa i compensi di ogni natura pagati per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su un'opera 7697

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letteraria, artistica o scientifica (comprese le pellicole cinematografiche o le pellicole, cassette o altri mezzi di riproduzione di suono o di immagini), di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti oppure di qualsiasi altro bene o diritto simile nonché per l'uso o la concessione in uso di un equipaggiamento industriale, commerciale o scientifico oppure per informazioni relative a esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente per mezzo di una base fissa ivi situata, e i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso un residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le quali è stato contratto l'obbligo di pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in seguito a particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13

Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in quest'ultimo Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui l'alienante è residente.

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4. a)

Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni o di altri diritti di partecipazione al capitale di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato contraente se: (i) l'alienante, in qualsiasi momento nel corso di un periodo di dodici mesi precedente questa alienazione ha detenuto, direttamente o indirettamente, azioni o altri diritti di partecipazione per almeno il 20 per cento del capitale di questa società, o (ii) questi utili ritraggono, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento del loro valore da beni immobili di cui all'articolo 6 della presente Convenzione situati in questo altro Stato contraente.

b)

Anche tutti gli altri utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni o altri diritti di partecipazione al capitale di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato contraente, ma l'imposta così stabilita non può eccedere il 17 per cento del loro ammontare.

c)

Nonostante qualsiasi disposizione del presente paragrafo, gli utili ritratti da un fondo pensionistico residente in uno Stato contraente al momento dell'alienazione di azioni o di altri diritti di partecipazione al capitale di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili solo nel primo Stato contraente.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Art. 14

Professioni indipendenti

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, tali redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente se: a)

questo residente dispone abitualmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio di tale professione o della propria attività; in questo caso, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa; o

b)

il residente soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che raggiungono od oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso di dodici mesi; in tal caso, è imponibile nell'altro Stato unicamente la frazione di reddito proveniente dall'attività ivi esercitata.

2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

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Art. 15

Lavoro subordinato

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente se: a)

il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nell'arco di 12 mesi che iniziano o terminano durante l'anno fiscale considerato, e

b)

le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c)

l'onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale da un'impresa di uno Stato contraente, sono imponibili in questo Stato contraente.

Art. 16

Compensi e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

Art. 17

Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista nonché di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui dette prestazioni sono esercitate.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano qualora sia dimostrato che né l'artista o lo sportivo né persone a lui associate partecipino direttamente agli utili di detta diversa persona.

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Art. 18

Pensioni

Le pensioni provenienti da uno Stato contraente e pagate a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili nel primo Stato contraente, ma l'imposta così stabilita non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo della pensione.

Art. 19

Funzioni pubbliche

1. a)

I salari, gli stipendi e le rimunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

b)

Tuttavia, tali salari, stipendi e altre rimunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato contraente che: (i) abbia la cittadinanza di detto Stato o (ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 17 si applicano ai salari, agli stipendi e alle rimunerazioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Art. 20

Studenti

Le somme che uno studente, un apprendista o un praticante, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato contraente, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

Capo IV Imposizione del patrimonio Art. 21

Patrimonio

1. Il patrimonio costituito da beni immobili posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti a una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato.

7701

Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica del Cile

3. Il patrimonio di un'impresa derivante dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi e di aeromobili e da beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato di cui l'impresa è residente.

4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

Capo V Metodi per evitare le doppie imposizioni Art. 22

Eliminazione della doppia imposizione

1. Per quanto concerne il Cile, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente: a)

i residenti del Cile che ritraggono redditi o posseggono parti di patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, possono computare tutta l'imposta pagata sull'imposta cilena dovuta a causa di questi stessi redditi o parti di patrimonio, fatte salve le disposizioni applicabili della legge cilena; il presente paragrafo si applica a tutti i redditi oggetto della presente Convenzione;

b)

qualora, in applicazione di una disposizione della Convenzione, taluni redditi ritratti o parti di patrimonio detenuti da un residente del Cile siano esenti da imposta in Cile, il Cile può tuttavia tener conto di tali redditi o parti di patrimonio esentati per determinare l'ammontare dell'imposta afferente ad altri redditi o altre parti di patrimonio.

2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente: a)

qualora un residente di Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Cile, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o patrimonio in questione, senza tener conto dell'esenzione. Tuttavia, tale esenzione si applica agli utili di cui all'articolo 13 paragrafo 4 lettera a soltanto se ne è provata l'imposizione effettiva in Cile.

b)

qualora un residente di Svizzera riceva interessi o canoni che, giusta le disposizioni degli articoli 11 o 12, sono imponibili in Cile, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: (i) computo dell'imposta pagata in Cile, giusta le disposizioni degli articoli 11 e 12, nell'imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l'ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Cile; o (ii) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera; o

7702

Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica del Cile

(iii) esenzione parziale dall'imposta svizzera degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all'imposta prelevata in Cile sull'ammontare lordo degli interessi o dei canoni.

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

c)

Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi che, giusta le disposizioni dell'articolo 10 sono imponibili in Cile, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che corrisponde a un computo pari al 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi; l'ammontare lordo va inteso come il dividendo ritratto aumentato del 15 per cento.

d)

Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi ai sensi della lettera b) paragrafo 4 dell'articolo 13, la Svizzera accorda, su domanda, un computo sull'imposta svizzera di questo reddito pari all'imposta cilena riscossa giusta tale disposizione; questo computo non può tuttavia eccedere la frazione d'imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imponibili in Cile.

e)

Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi ai sensi dell'articolo 18, la Svizzera accorda, su domanda, un computo sull'imposta svizzera di questo reddito pari all'imposta cilena riscossa giusta l'articolo 18; questo computo non può tuttavia eccedere la frazione d'imposta svizzera calcolata prima del computo accordato su questo reddito.

f)

Qualora una società residente di Svizzera riceva dividendi da una società residente del Cile, fruisce, per quanto concerne la riscossione dell'imposta svizzera inerente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse residente di Svizzera.

Capo VI Disposizioni speciali Art. 23

Non discriminazione

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in relazione alla residenza. Nonostante le disposizioni di cui all'articolo 1, la presente disposizione si applica anche alle persone fisiche non residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

3. Il presente articolo non può essere interpretato nel senso che obblighi uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, 7703

Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica del Cile

le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri familiari.

4. A meno che non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 6 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni e altre rimunerazioni pagate da un'impresa di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, come se fossero pagati a un residente del primo Stato contraente. Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato contraente.

5. Le imprese residenti di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente detenuto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate altre imprese analoghe del primo Stato.

6. Ai fini del presente articolo, il termine «imposizione» designa le imposte oggetto della presente Convenzione.

Art. 24

Procedura amichevole

1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai rimedi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di tali Stati contraenti, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, si adopera per regolare il caso in via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti.

Art. 25

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano su richiesta le informazioni necessarie:

7704

Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica del Cile

a)

all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione relative alle imposte da essa considerate;

c)

all'amministrazione o all'applicazione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla presente Convenzione nei casi di frode fiscale commesse da un residente di uno Stato contraente o da una persona sottoposta ad assoggettamento fiscale limitato in uno degli Stati contraenti.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete così come le informazioni ottenute in applicazione del diritto interno di detto Stato e potranno essere rese note soltanto a persone e autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte che rientrano nel campo d'applicazione della presente Convenzione, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione sui ricorsi relativi a queste imposte.

Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi scopi. Esse possono rivelare le informazioni nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretati nel senso di imporre a uno degli Stati contraenti l'obbligo: a)

di eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quella di uno o dell'altro Stato contraente;

b)

di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute sulla base della sua legislazione o nel quadro della sua prassi amministrativa ordinaria o di quella dell'altro Stato contraente;

c)

di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora uno Stato contraente chieda informazioni conformemente al presente articolo, l'altro Stato contraente utilizza i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili ai fini fiscali. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste al paragrafo 3, che in nessun caso devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare la notifica di comunicazioni unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse di rilevanza nazionale.

5. In casi di frode fiscale, le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 non devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare la notifica di informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona.

7705

Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica del Cile

Art. 26

Membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente, situata nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato accreditante ai fini della presente Convenzione, a condizione che: a)

conformemente al diritto internazionale non sia assoggettata, nello Stato accreditatario, a imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a questo Stato o sul patrimonio situato fuori di detto Stato, e

b)

abbia, nello Stato accreditante, i medesimi obblighi dei residenti di questo Stato quanto all'imposta sul reddito o sul patrimonio complessivi.

3. La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, che soggiornano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattati in materia d'imposta sul reddito o sul patrimonio come residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente.

Art. 27

Disposizioni diverse

1. Per quanto concerne i conti o i fondi d'investimento collettivi (come ad esempio quelli contemplati nella legge cilena n. 18 657 sui fondi d'investimento dei capitali esteri) che sono assoggettati a un'imposta sul rimpatrio («remittance tax») e devono essere amministrati da un residente del Cile, le disposizioni della presente Convenzione non possono essere interpretate come se limitassero il diritto del Cile, in relazione con gli investimenti in beni situati in Cile, di assoggettare tali conti o fondi all'imposta sul rimpatrio.

2. Ai fini del paragrafo 3 dell'articolo XXII (Consultazioni) dell'Accordo generale sugli scambi di servizi, gli Stati contraenti convengono che, nonostante le disposizioni di detto paragrafo, in caso di disaccordo fra di loro nello stabilire se una misura rientri nel campo d'applicazione della presente Convenzione, ciascuno di essi ha la facoltà di sottoporre la questione al Consiglio per gli scambi di servizi, soltanto con il consenso dei due Stati contraenti, come previsto dal presente paragrafo. Qualsiasi dubbio sull'interpretazione del presente paragrafo deve essere risolto conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 24 o in assenza di un accordo, secondo qualsiasi altra procedura convenuta dagli Stati contraenti.

3. Nessuna disposizione della presente Convenzione limita l'applicazione delle disposizioni della legislazione cilena DL 600 (Statuto dell'investimento estero) in vigore al momento della firma della presente Convenzione e quelle che potranno essere ulteriormente modificate senza alterarne il principio generale.

4. In considerazione dell'obiettivo principale della presente Convenzione, ossia di evitare la doppia imposizione internazionale, gli Stati contraenti convengono che, 7706

Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica del Cile

nel caso in cui le disposizioni della Convenzione fossero impiegate in modo da ottenere vantaggi non previsti o non contemplati da quest'ultima, le autorità competenti degli Stati contraenti raccomanderanno, nel quadro dell'articolo 24 sulla procedura amichevole, le modifiche necessarie da apportare alla Convenzione. Inoltre, gli Stati contraenti convengono che una tale raccomandazione sarà tenuta in conto e discussa quanto prima in vista di modificare la Convenzione laddove necessario.

5. Nessuna disposizione della presente Convenzione limita l'assoggettamento in Cile di un residente di Svizzera all'imposta di prima categoria e all'imposta addizionale per quel che concerne gli utili attribuibili a una stabile organizzazione situata in Cile a condizione che l'ammontare dell'imposta di prima categoria sia computabile sull'imposta addizionale nel quadro del calcolo di quest'ultima.

Capo VII Disposizioni finali Art. 28

Entrata in vigore

1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore della presente Convenzione. La Convenzione entra in vigore il giorno in cui perviene l'ultima di queste notificazioni.

2. Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno: a)

per quanto concerne il Cile: (i) con riferimento alle imposte sul reddito conseguito e su importi pagati o accreditati, messi a disposizione o computati come spese il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione ; e (ii) con riferimento alle imposte sul patrimonio, a condizione che tali imposte vengano introdotte dal Cile dopo la firma di questa Convenzione, prelevate sul patrimonio posseduto il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo all'introduzione di questa imposta; e

b)

per quanto concerne la Svizzera: (i) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi accreditati o pagati il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione; (ii) alle rimanenti imposte sul reddito e sul patrimonio per gli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione.

3. L'Accordo del 1° giugno 2007 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile per evitare la doppia imposizione di imprese di navigazione aerea internazionale cessa di esplicare i suoi effetti alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore.

7707

Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica del Cile

Art. 29

Disdetta

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno civile. In tal caso la Convenzione cesserà di essere applicabile: a)

per quanto concerne il Cile: i) con riferimento alle imposte sul reddito conseguito e su importi pagati o accreditati, messi a disposizione o computati come spese il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo alla disdetta; e ii) con riferimento alle imposte sul patrimonio, a condizione che tali imposte vengano introdotte dal Cile dopo la firma di questa Convenzione, prelevate sul patrimonio posseduto il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo all'introduzione di questa imposta; e

b)

per quanto concerne la Svizzera: (i) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi accreditati o pagati il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia; ii) alle rimanenti imposte per i periodi fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Santiago, il 2 aprile 2008, in duplice esemplare nelle lingue francese, spagnola e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione fra il testo francese e quello spagnolo, prevarrà il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica del Cile:

Michael Ambühl

Maria Olivia Recart

7708

Traduzione2

Protocollo

La Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile, all'atto della firma a Santiago, il 2 aprile 2008, della Convenzione fra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. In generale: Resta inteso che qualsiasi parte di reddito non menzionato nella Convenzione non è oggetto della Convenzione. L'imposizione di tale parte di reddito è di conseguenza esclusivamente disciplinata dal diritto interno di ciascuno Stato contraente.

2. Ad paragrafo 3 dell'articolo 5 Per evitare l'impiego abusivo degli articoli 5 e 7 ai fini della determinazione della durata delle attività menzionate al paragrafo 3 dell'articolo 5, il periodo durante il quale le attività sono esercitate in uno Stato contraente da un'impresa associata a un'altra impresa (altra che l'impresa di questo Stato contraente) può essere cumulato con il periodo durante il quale attività sono esercitate dall'impresa associata se le attività della prima impresa sono collegate a quelle realizzate in questo Stato dalla seconda, precisato che qualsiasi periodo durante il quale due o più imprese associate hanno realizzato attività simultaneamente sarà contato una volta sola. Un'impresa è considerata come associata a un'altra impresa se è controllata direttamente o indirettamente dall'altra impresa, o se le due imprese sono controllate direttamente o indirettamente da una o più persone terze.

3. Ad articolo 7 Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7, resta inteso che, qualora un'impresa di uno Stato contraente venda merci o eserciti un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di detta stabile organizzazione non sono determinati in base all'importo complessivo conseguito dall'impresa, bensì soltanto in base alla parte dell'importo complessivo attribuibile all'attività effettivamente svolta dalla stabile organizzazione per queste vendite o per questa attività, a condizione che queste ultime siano conformi ai prezzi e alle condizioni prevalenti sul mercato ordinario tra parti indipendenti.

Nei casi di contratti di vigilanza, di fornitura, di montaggio o di costruzione di equipaggiamenti o di stabilimenti industriali, commerciali o scientifici, oppure di 2

Dal testo originale francese (RO ...).

7709

Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica del Cile

opere pubbliche, qualora l'impresa abbia una stabile organizzazione, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'importo complessivo del contratto, bensì unicamente sulla base della funzione economica effettivamente esercitata dalla stabile organizzazione.

Gli utili afferenti alla parte del contratto corrispondente alla funzione economica realmente esercitata dalla sede principale dell'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui questa impresa è residente.

4. Ad paragrafo 3 dell'articolo 7 Resta inteso che l'espressione «giustificate a livello commerciale» deve essere compreso ai sensi della giurisprudenza cilena come avente lo stesso significato dell'espressione «necessarie a livello commerciale» nelle pertinenti leggi.

5. Ad articoli 10, 11 e 12 Le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 non si applicano ai dividendi, interessi o canoni pagati conformemente a, o facenti parte di un sistema di fruizione abusiva di benefici. L'espressione «sistema di fruizione abusiva di benefici» designa un'operazione o una sequenza di operazioni impostata in modo che un residente di uno Stato contraente, avente diritto ai vantaggi della presente Convenzione, percepisca redditi dall'altro Stato contraente e li trasmetta integralmente o quasi integralmente (in qualsiasi momento o forma) direttamente o indirettamente a una persona non residente di uno Stato contraente, la quale, se ottenesse direttamente tali redditi dall'altro Stato contraente, non avrebbe diritto, in base a una convenzione di doppia imposizione tra il suo Stato di residenza e lo Stato da cui provengono i redditi oppure in altro modo, a vantaggi in relazione a tali redditi equivalenti o più favorevoli rispetto ai vantaggi di cui gode un residente di uno Stato contraente della presente Convenzione e in modo che lo scopo principale del sistema scelto consiste nel beneficiare dei vantaggi della presente Convenzione. Le competenti autorità possono convenire, nel quadro della procedura amichevole, casi o circostanze in cui l'organizzazione di un sistema di fruizione abusiva di benefici ha per obiettivo principale l'ottenimento di vantaggi secondo la presente disposizione.

6. Ad paragrafo 2 dell'articolo 11 e paragrafo 2 dell'articolo 12 Se, in un accordo o una convenzione tra il Cile e uno Stato terzo
membro dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (OCSE), il Cile conviene l'esenzione fiscale di interessi o canoni (sia in generale, sia per quel che concerne categorie specifiche di interessi o canoni) provenienti dal Cile, o la limitazione dell'aliquota dell'imposta di questi interessi o canoni (sia in generale, sia per quel che concerne categorie specifiche di interessi o canoni) a un'aliquota minore di quella prevista al paragrafo 2 dell'articolo 11 o al paragrafo 2 dell'articolo 12 della presente Convenzione, tale esenzione o questa aliquota minore si applicherà automaticamente (sia in generale, sia per quel che concerne categorie specifiche di interessi o canoni) conformemente alla presente Convenzione, come se tale esenzione o aliquota minore fosse specificata nella presente Convenzione, con effetto a partire dalla data in cui le disposizioni di tale accordo o della presente convenzione entrano in vigore. La competente autorità cilena informerà senza indugio l'autorità compe-

7710

Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica del Cile

tente svizzera che sono riunite le condizioni per l'applicazione della presente disposizione.

7. Ad articolo 18 Resta inteso che il termine «pensioni» impiegato all'articolo 18 non comprende i pagamenti forfettari e, nel caso della Svizzera, non comprende i pagamenti provenienti da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata.

8. Ad articolo 25 Resta inteso che nei casi di frode fiscale: a)

l'espressione «frode fiscale» designa un comportamento fraudolento che rappresenta in entrambi gli Stati contraenti un delitto fiscale passibile di una pena detentiva al momento in cui la frode fiscale è stata commessa o al momento in cui è stata presentata la domanda di assistenza;

b)

uno scambio di informazioni implica in tutti i casi l'esistenza di un legame diretto tra il comportamento fraudolento e il provvedimento di assistenza amministrativa richiesto. Resta inoltre inteso che l'assistenza amministrativa ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 25 non include i provvedimenti che servono esclusivamente alla ricerca di prove («fishing expeditions»);

c)

lo Stato richiesto notifica le informazioni allorquando lo Stato richiedente ha un sospetto fondato che il comportamento in questione potrebbe costituire una frode fiscale e detto sospetto dello Stato richiedente si fonda su: (i) documenti autenticati o meno comprendenti tra l'altro documenti commerciali, libri contabili o informazioni su conti bancari; (ii) testimonianze del contribuente; (iii) informazioni ottenute da un informatore o da un terzo corroborate in modo indipendente o che per altri motivi sembrano credibili; oppure (iv) indizi;

d)

trattandosi di procedure seguite in Cile ai fini di ottenere informazioni secondo l'articolo 25, comprese quelle bancarie, in caso di frode fiscale, le competenti autorità cilene applicano le procedure interne previste dalla legislazione nazionale cilena per dar seguito alla richiesta di informazione delle competenti autorità svizzere;

e)

lo scambio di informazioni si fonda sul principio di reciprocità;

f)

lo scambio di informazioni si applica alle frodi fiscali commesse il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione.

9. Ad articolo 25: società holding Se il Cile divenisse membro dell'OCSE, le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno su richiesta le informazioni necessarie per l'amministrazione o l'applicazione della legislazione interna relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione nel caso delle società holding.

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Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica del Cile

a)

Gli Stati contraenti convengono che per l'applicazione di questa disposizione saranno scambiate solo le informazioni in possesso delle autorità fiscali e il cui ottenimento non necessita di particolari misure d'indagine.

b)

Per quanto concerne il presente paragrafo, resta inteso che le società svizzere contemplate dall'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1994 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e le società cilene equivalenti alle suddette società svizzere sono considerate società holding.

c)

Il presente scambio di informazioni si applicherà alle informazioni concernenti gli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio successivo alla data più recente in cui (i) il Cile è divenuto membro dell'OCSE o (ii) la presente Convenzione entra in vigore.

Fatto a Santiago, il 2 aprile 2008, in duplice esemplare nelle lingue francese, spagnola e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione fra il testo francese e quello spagnolo, prevarrà il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica del Cile:

Michael Ambühl

Maria Olivia Recart

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